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| I bilanci e le tariffe Per gli esercizi 2010/2012 |
| Norme aggiornate con il D.L. 93/08, convertito nella Legge 126/08, con il D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, con il D.L. 154/07, convertito nella Legge 189/08, con Legge finanziaria 2009 ( Legge 203/08 ), con il D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, con il D.L. 207/08, convertito nella Legge 13/09, con il D.L. 208/08, convertito nella Legge 14/09, con la legge 59/09, con il D.L. 78/09, convertito nella Legge 102/09 e con altre norme specifiche indicate nel testo, nonché con i Pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e con la più recente giurisprudenza |
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di Massimo Pollini
Componente del Dipartimento Finanza Locale,
Personale e Sicurezza di ANCI LOMBARDIA
Esperto ANCI NAZIONALE |
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Indice alfabetico-analitico
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1. IL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2010
L'art. 151.1 del T.U. Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 (in seguito T.U.), ha fissato in via definitiva la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato – Città – Autonomie. I termini per l'approvazione del bilancio sono coincidenti con quelli di approvazione delle tariffe, delle aliquote e dei regolamenti sulle entrate (Art. 27.8 legge 448/01 e art. 1.169 L .F. 07). L'art. 54.1-bis, del D.Lgs 446/97, introdotto dalla legge 388/00, consente di aumentare le tariffe, escludendo la retroattività, anche in corso d'anno, in presenza di rilevanti incrementi dei costi. Il citato art. 1.169 L .F. 07 stabilisce, in deroga all'art. 172.1, lett. c), T.U., che in caso di mancata approvazione entro i suddetti termini, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote in essere. Vedasi anche artt. 117, 172, 174 e 243 T.U.
E' necessario tuttavia rilevare che il comma 30 dell'art. 77-bis del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, ha sospeso per il triennio 2009/2011 il potere degli Enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote, ad eccezione della TARSU. Vedasi anche art. 3 D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09.
Il bilancio va costruito a legislazione vigente. Se norme successive alla sua approvazione dovessero comportare modifiche, si provvederà, una volta conosciuti i necessari dati, alle conseguenti variazioni. Il principio vale anche per la “Legge Finanziaria”; si vedano le interpretazioni per il 2002. Vedasi anche art. 2.4 legge 131/03. L'art. 1.1 - bis del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, definisce per la legge finanziaria, in via sperimentale per l'anno 2009, contenuti esclusivamente attinenti al suo contenuto tipico con esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordina mentale, micro settoriale e localistico. L'art. 23.21-ter del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, applica tale criterio anche alla legge finanziaria 2010. L'art. 60.3 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, prevede che, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con la legge di bilancio possono essere rimodulati tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa. L'art. 23.21-quater del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, precisa che tale criterio è applicabile per gli esercizi 2009 e 2010
Circa la pubblicazione a mezzo stampa del bilancio vedasi art. 162.7 T.U., art. 6 legge 67/87, DPR 90/89, nonché art. 32 legge 69/09.
Il bilancio preventivo va certificato secondo le disposizioni dell'art. 161 T.U., come modificato dall' art. 2-quater.5 del D. L. 154/08, convertito nella legge 189/08.
Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2008 è stato fissato al 31.03.08 (D.M. 20.12.2007) e successivamente spostato al 31.05.08 con D.M. 20.03.08.
Per l'esercizio 2009 il termine è stato spostato al 31.03.2009 (D.M. 19.12.08) e successivamente al 31.05.09 ( D.M. 26.03.09 in G.U. 78/09). L'approvazione del bilancio rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili e pertanto non può subire rinvii a causa delle consultazioni elettorali ( Circolare M.I.F.L. 6/09). Secondo la Corte dei conti della Lombardia ( Parere 547/09) i Comuni devono riapprovare il bilancio se è necessario modificare, sulla base di nuove leggi, i documenti allegati, anche se questi non modificano le cifre di bilancio.
Vedasi anche punti 72 e 81.
2. CONTROLLI SUI BILANCI
L’interpretazione, ormai pacifica, in merito alla legge costituzionale n. 3 del 18.10.01 (Art. 9) è nel senso della immediata soppressione del controllo dell’ORECO sugli atti degli Enti locali. Pertanto le deliberazioni di approvazione (e di variazione) di bilancio non vanno più trasmesse a tale Organo.
Peraltro la regione Lombardia, con la legge n. 3/03, ha soppresso l’anzidetto Organo e demandato il servizio di consulenza agli enti locali ad appositi uffici regionali.
L’art. 1 del D.L. n. 314/04, convertito nella legge n.26/05 (perl’ anno 2005), ha previsto che, in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, il Prefetto nomini un commissario. Vanno distinte due ipotesi: a) la Giunta non ha approvato lo schema di Bilancio. Il Commissario deve quindi formare lo schema e sottoporlo al Consiglio; b) La Giunta ha approvato lo schema di bilancio.
Il Commissario sottopone il bilancio stesso al Consiglio assegnando al Consiglio un termine di 20 giorni per la sua approvazione. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio, a tale adempimento provvede il Commissario ed ha inizio la procedura di scioglimento del Consiglio ( art. 141 T.U. ).
La medesima norma consente agli Statuti degli Enti Locali di regolare le modalità di nomina del Commissario. Le stesse regole si applicano alla deliberazione consiliare di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilanciodi cui all’art. 193.2 T.U.( art. 2.1 L.F. 07 ).
L’art. 1.156 L.F. 06 ha prorogato tale sistema anche per l’anno 2006, mentre l’art. 1.712 L.F. 07 ha prorogato tale sistema per l’anno 2007. L’art. 2.1 L.F./08 ha ulteriormente prorogato la norma stessa per l’anno 2008. L’art. 2 quater del D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08, ha prorogato dette regole anche per l’anno 2009.
3. ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA
In conseguenza di quanto detto al punto precedente viene a modificarsi la nozione di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria di cui all’art. 163 T.U.
Il T.U., in materia di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria, detta regole che tengono conto delle funzioni dell’Organo regionale di controllo. Così l’art. 163, comma 1, dispone che nelle more dell’approvazione del bilancio da parte dell’Organo regionale di controllo il Consiglio deliberi l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. A sua volta l’art. 174, comma 3, T.U., stabilisce che la deliberazione di approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell’ente all’Organo regionale di controllo.
Soppresso il controllo dell’ORECO, l’intera materia all’inizio enunciata va interpretata ex novo.Si ritiene nel merito di giungere alle seguenti conclusioni:
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la deliberazione di approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati non vanno più trasmessi all’Organo regionale di controllo, in quanto la seconda parte del comma 3 dell’art. 174 del T.U. è da ritenersi ora implicitamente soppressa;abolito il controllo dell’ORECO, il comma 1 dell’art. 163 del T.U. non ha più ragione di essere. Ad analoga conclusione si giunge a riguardo dell’art. 134, comma 1, T.U., il quale stabilisce che la deliberazione soggetta a controllo necessario diventi esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa, il comitato regionale di controllo non trasmetta all’Ente un provvedimento motivato di annullamento. Ne deriva che se il Consiglio, con provvedimento immediatamente esecutivo, approva il bilancio entro il 31 dicembre non vi è più esercizio provvisorio e la gestione è pienamente operativa, sia per la parte corrente, sia per il conto capitale, a partire dal 1° gennaio del nuovo esercizio.Se non dichiarata immediatamente esclusiva, la deliberazione diviene eseguibile 10 giorni dopo la pubblicazione (Art. 134.3 T.U.);
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nel caso di spostamento del termine con norma statale (comma 3, art. 163, T.U.) l’esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio. Anche in questa ipotesi, quindi, dalla data di approvazione del bilancio da parte del Consiglio con provvedimento immediatamente esecutivo la gestione può essere attivata in via completa.
L’art. 163.1 T.U. stabilisce cha, nel caso dell’esercizio provvisorio, possono essere effettuate spese, per ciascun intervento, non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge, o non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il comma 3 del citato articolo, come visto, dichiara che l’esercizio provvisorio opera automaticamente. Tuttavia nel caso di maggiori spese rispetto all’esercizio precedente ( esempio: entrata in funzione dal 1° gennaio di un nuovo servizio oppure la necessità urgente di un nuovo investimento ) l’esercizio provvisorio in dodicesimi non consente la relativa gestione. In tal caso le maggiori spese necessarie vano autorizzate dal Consiglio secondo i principi della contabilità generale dello Stato applicabili agli enti locali in caso di carenza di norma specifica ( vedasi legge 421/92 ed art. 16 legge 468/78 ).
La situazione più negativa è tuttavia quella delineata dall’art. 163, comma 2, TU, che disciplina la gestione ove il bilancio non sia deliberato entro i termini di legge. In quest’ultimo caso infatti, essendo illegittima l’approvazione del bilancio oltre il 31 dicembre poiché nessuna norma lo consente, il nuovo esercizio ha inizio in carenza di bilancio preventivo deliberato. Sul punto, nemmeno la nuova norma costituzionale viene a soccorso per il periodo che corre dal 1° gennaio alla data della delibera consiliare di approvazione del bilancio.
Lo scenario appena evocato può essere parificato a quello successivo alla scadenza prorogata ma ancora disattesa (ad es. scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo 2009 fissata al 31 Marzo 2009 e bilancio 2009 deliberato il 30 aprile 2009).
In questi frangenti in realtà non si opera in esercizio provvisorio, bensì in gestione provvisoria, la quale consente esclusivamente l’esecuzione delle spese in conto residui . Per quanto riguarda la competenza, la gestione è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte (in esercizi precedenti), alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
In definitiva una gravissima limitazione alla regolare gestione dei servizi pubblici, che occorrerebbe evitare con ogni sforzo. In caso di irregolarità di gestione si applica l’art. 239.1, lettera e), T.U. Vedasi anche art. 1.167, Legge 266/05.
4. PRODUTTIVE: aTTIVITA'
L' art. 38 del D.L. 113/08, convertito nella legge 133/08, disciplina l'avvio delle attività imprenditoriali in modo semplificato mediante lo Sportello unico delle attività produttive. I Comuni che non hanno istituito lo sportello unico esercitano le funzioni del medesimo Sportello delegandole alle Camere di commercio.
Vedasi anche art. 11-ter D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09.
5. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010/2012
L’art. 170 del T.U. prevede che il bilancio preventivo sia corredato da una relazione previsionale e programmatica della durata pari a quella della regione di appartenenza. Il comma 3 della medesima norma prevede che il bilancio ed i suoi allegati siano leggibili anche per programmi, servizi ed interventi. L’aspetto programmatico della gestione locale ha trovato alimento anche dalle seguenti ulteriori norme:
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art. 3, comma 5, della legge 81/93 (art. 71, comma 2, T.U.), il quale prevede che con la lista dei candidati al Consiglio comunale sia indicato il nome ed il cognome del candidato Sindaco ed il “programma amministrativo” da affiggere all’Albo pretorio; art. 165, comma 7, del T.U., il cui testo reca: “Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell’ente, secondo le indicazioni dell’art. 151 può essere compreso, all’interno di una sola delle funzioni dell’ente, ma può anche estendersi a più funzioni”;art. 46, comma 3, del T.U., il quale prevede che: “Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.” Art. 165, comma 9, del T.U., che stabilisce: “A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio”.
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Dalla normativa sopra riportata si può cogliere il complessivo disegno programmatico ideato dal legislatore e che può essere così schematizzato:
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La relazione previsionale e programmatica rappresenta il punto di raccordo e di organizzazione del disegno programmatico sia per la gestione diretta del Comune, sia per i servizi gestiti con appositi organismi (S.p.A., Aziende speciali, consorzi, ecc.). Essa ha trovato definizione nell’art. 12 del D.Lgs. 77/95 (ora art. 170 T.U.) mentre il DPR 3 agosto 1998, n. 326, ne ha approvato lo schema, da intendersi quale contenuto minimo. Tale schema è obbligatorio a decorrere dal triennio 2000/2002.
Relativamente al programma degli incarichi esterni vedasi anche punto 18.64. edasi anche punto 9, ultima parte.
6. IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010/2012
L’art. 171 del T.U. prevede che al bilancio preventivo sia allegato un bilancio pluriennale della durata pari a quella della regione di appartenenza. Il modello del bilancio pluriennale è stato approvato con il DPR 194/96; modello che, a differenza del passato, non è più derogabile con il regolamento di contabilità (Art. 152 T.U.).Il contenuto del bilancio pluriennale è fissato dall’art. 71 del T.U.
In linea generale si può affermare che il bilancio pluriennale traduce in previsione i contenuti programmatici della relazione previsionale e programmatica. Caratteristica del nuovo bilancio pluriennale è il suo valore autorizzatorio. Questo requisito ha consentito di eliminare l’obbligo di formazione dei piani finanziari dei singoli investimenti, come stabilito dalla previgente normativa. Infatti nel bilancio pluriennale devono essere previste, nei pertinenti esercizi, le spese indotte dagli investimenti programmati e stanziati nel bilancio stesso (Artt. 171 e 200 T.U.). Piani economici e finanziari devono essere approvati solo nei casi contemplati dall’art. 201, comma 2, del T.U. e dall’art. 14, comma 9, della legge 109/94 , (ora art. 128.9 D.Lgs. 163/06) Per quanto riguarda l’assenso sul piano economico-finanziario vedasi precedente punto 4, art. 201.3.Il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale ha imposto che gli stanziamenti di spesa siano dettagliati fino ai singoli interventi (e di converso le entrate sino alle risorse).
7. L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI AI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI E LORO FUNZIONI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
Sullo specifico argomento, ormai diffusamente trattato dalla dottrina, preme puntualizzare quanto segue:
1)
Tutte le risorse finanziarie devono essere assegnate ai dirigenti e/o responsabili;
2)
Per ogni servizio vengono assegnate al medesimo responsabile sia le entrate sia le uscite. Ma il PEG prevede anche l’assegnazione delle risorse umane e strumentali. In conclusione, ad ogni responsabile devono essere assegnate quote di:
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stanziamenti di spesa;
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previsioni di entrata;
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personale;
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beni mobili;
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beni immobili.
E’ bene precisare che nei servizi che generano anche entrate, le spese e le entrate medesime vanno assegnate e gestite ad/da un unico responsabile. (Vedasi: artt. 107, 109, 165.9 e 169 T.U.; art. 3 D.Lgs, 279/97; art. 17 D.Lgs. 165/01; contratti di lavoro).Si è in precedenza affermato che tutte le risorse finanziarie vanno assegnate agli uffici. Ciò ha creato qualche equivoco poiché ci sono norme speciali (ad es. artt. 82, comma 1 e 90, comma 3, T.U.) che attribuiscono competenze in materia di impegni agli Organi politici. Ebbene, anche in tali casi gli stanziamenti di spesa vanno assegnati ai responsabili, i quali provvederanno alla loro erogazione, anziché mediante determinazioni, per il tramite di proposte di deliberazione (art. 49 T.U.). Secondo il principio della semplificazione amministrativa non è invece consentito formare sia la deliberazione sia la determinazione.
3)
Assegnazione delle risorse e degli obiettivi nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 77/95 (ora art. 169, comma 3, del T.U.) dichiara facoltativa l'adozione del PEG in detti Enti. In linea di massima suggeriamo l'approvazione di tale essenziale strumento di programmazione e di Organizzazione dell'attività da parte di tutti i Comuni. La normativa ha infatti predisposto gli strumenti adeguati a tale scopo.
Ed invero:
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l'art. 97, comma 4, del T.U., consente al Sindaco di nominare il Segretario Comunale responsabile di alcuni (o anche tutti) i servizi;il comma 4 dell’art. 11 del vigente contratto di lavoro (G.U. n. 95/99), prevede la convenzione tra comuni per la gestione di determinati servizi con un unico responsabile; il comma 1 dell’art. 110 del T.U. offre la possibilità di assunzioni a tempo determinato di responsabili di servizi anche al di fuori della pianta organica;l'art. 108, comma 3, del T.U., disciplina la nomina del direttore generale previa stipula di convenzioni tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti;
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l'art. 13, comma 1, della legge 265/99, modificativo dell'art. 51 della legge 142/90, avendo abolito l'art. 2 del DPR 347/ 83, attribuisce la possibilità di assumere dirigenti anche ai piccoli comuni (Vedasi ora art. 89, comma 5, T.U.)
Resta tuttavia il fatto che in molti comuni al di sotto dei 15.000 abitanti il PEG non viene approvato e che in talune situazioni il comma 3 dell'art. 169 del T.U. viene interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Va detto subito che tale ultima situazione è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative. (Artt. 42.2, 109.2 T.U.; art. 4, D. L.vo 165/01).Dunque è chiaro l’obbligo di assegnazione delle risorse, almeno di quelle derivanti dagli stanziamenti di bilancio, ai responsabili dei servizi, i quali sono competenti ,in via generale, alla gestione della spesa (e dell’entrata), in tutti gli Enti locali, compresi i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Art. 165.9 T.U.).
Rimane l’eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali, in determinate situazioni, la funzione di responsabile dei servizi può essere assegnata, previa apposita norma regolamentare, ai componenti della Giunta (Art. 53.23 legge 388/00 e art. 29.4 legge 448/01). La generale competenza dei dirigenti e/o responsabili dei servizi trova inoltre qualche eccezione per materia, come la nuova formulazione dell’art. 49, comma 1, del T.U. espressamente contempla. Tolte le suddette eccezioni, la competenza rimane assegnata, senza ombra di dubbio, in tutti gli enti locali, agli Uffici. ( vedasi anche TAR Lazio 1211/07 )
E' questo un principio fondamentale che la Legge di riforma delle Autonomie locali solennemente sancisce e che peraltro trova riscontro in tutti i comparti della Pubblica amministrazione del nostro Paese. Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti vedasi allegato C.
8. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Nell'ambito della programmazione generale (bilancio annuale, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione, indirizzi degli Organi politici, ecc.) si inserisce la programmazione dei lavori pubblici. Quest'ultimo tema trae origine dalla Legge 109/94 “Legge quadro dei lavori pubblici”, nota come “Legge Merloni”, più volte modificata ed ora confluita nel D.Lgs 163/06, successivamente modificato, in via principale, dal D.Lgs 113/07 , dal D.Lgs 152/08 e dal D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09. Secondo l'anzidetta normativa gli enti pubblici, tra i quali i Comuni, devono approvare il Piano triennale e l'elenco annuale dei Lavori pubblici.
La legge quadro sui lavori pubblici è stata disciplinata da numerose norme applicative. Dopo l'approvazione del Regolamento di esecuzione avvenuta con DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000), parzialmente soppresso dall'art. 256 del citato D.Lgs. 163/06, è stato emanato il DM 21 giugno 2000 che approva le modalità e gli schemi-tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; norma quest'ultima successivamente interpretata autenticamente con DM 4 agosto 2000.
Con DM 22 giugno 2004 (G.U. n. 151/04), come modificato dal D.M. 09 Giugno 2005 ( G.U. n. 150/05 ), sono state dettate le regole della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e ridefinite le schede e le tabelle allegate al precedente DM 21.06.00.
Vedasi anche D.M. 06.04.01, n. 20.
Il D.M. 09.06.05, in G.U. 150/05, ha introdotto alcune modifiche alle schede di programmazione:
- nella scheda 2 “ Articolazione della copertura finanziaria “ è stata introdotta una colonna nella “ Stima dei costi del programma “, che riporta il totale dei tre anni ;
- nella scheda 3 “Elenco annuale” è stata introdotta una colonna in cui inserire l'importo della prima annualità nel caso in cui il costo dell'intervento sia ripartito in più annualità;
- nella tabella 4 è stata aggiunta la voce SC (stima dei costi) tra gli “Stati della progettazione approvata”.
Circa la competenza degli Organi, si ritiene che il programma triennale e l'elenco annuale, prima della loro pubblicazione, vadano approvati dalla Giunta, così come i progetti preliminari (Art. 48 T.U.). Lo schema va redatto entro il 30 settembre ed approvato dalla Giunta entro il 15 ottobre di ogni anno.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, compilati sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sono approvati, unitamente al bilancio di previsione, in via definitiva dal Consiglio comunale (Art. 128.9 D.lgs 163/06 e art. 174.1 T.U. ).
E' pertanto evidente che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici devono trovare riscontro nel bilancio annuale, nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio pluriennale, nel piano esecutivo di gestione, o documento sostitutivo, nonché negli indirizzi che gli Organi politici trasmettono agli uffici.
Sul punto, allo scopo di evitare equivoci nei quali sono incorsi anche vari Autori, è bene precisare che, relativamente al bilancio di previsione:
vanno stanziati i fondi per finanziare i lavori che produrranno effettivo movimento finanziario nella gestione dell'Ente pubblico (ad es. un project financing a totale capitale privato non va inserito in bilancio);
la spesa totale del programma lavori pubblici non coincide con il totale del titolo II. Le spese per la manutenzione ordinaria vanno infatti stanziate al titolo I e quelle di importo non superiore ai 100.000 Euro/anno vanno iscritte in bilancio, ma possono non essere inserite nel programma lavori pubblici (Art. 128.1 D.lgs 163/06);
il concetto di lavori pubblici non coincide con quello di opere pubbliche: la manutenzione ordinaria è un lavoro pubblico, ma non è un'opera pubblica (vedasi art. 3.8 D.lgs 163/06).
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori inferiori a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione del progetto preliminare (Art. 128.6 D.lgs 163/06).
E' importante rilevare che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo tramite autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. (Art. 128.9 D.lgs 163/06).
Inoltre, fatti salvi gli interventi eventualmente imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, ovvero da modifiche normative statali o regionali, i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere finanziamenti da parte di altre pubbliche Amministrazioni (Art. 128.10 D.lgs 163/06).
L'art. 160-bis del D.Lgs 163/06, introdotto dal D.Lgs. 113/07, stabilisce che per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità i committenti possono far ricorso anche al contratto di locazione finanziaria.
Il Regolamento Commissione europea n. 1422 del 04.12.07 abbassa la soglia comunitaria da 5.278.000,00 euro a 5.150.000,00 euro. Con deliberazione 24.01.08 ( G.U. 23/08 ) l'Autorità per la vigilanza sui contrati pubblici ha aggiornato le contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati. Con Comunicato in G.U. 198/08 è disposta la trascrizione delle comunicazioni in via telematica.
Sotto l'aspetto organizzativo l'art. 10 della norma in esame prevede “un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione”. Quest'ultima figura riveste un ruolo centrale in materia di lavori pubblici per le vaste funzioni che la legge, ed ancor più il Regolamento di attuazione, le assegnano (vedasi DPR 554/99).
E' ovvio che la normativa sui lavori pubblici non può essere scoordinata rispetto a quella relativa alla predisposizione dei bilanci. Pertanto è necessario che, in relazione alle dimensioni del Comune ed al suo modello organizzativo, le funzioni del responsabile del programma e/o quelle del responsabile di procedimento siano correlate con quelle del Direttore/Segretario e dei Responsabili dei servizi. Ad esempio, la responsabilità di programma può essere assegnata al Direttore/Segretario o al responsabile dell'Ufficio tecnico e quella di Responsabile di procedimento al responsabile di servizio, specie nei Comuni minori, tenuto comunque presente che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico ( Art. 7 D.P.R. 554/99 ). Inoltre, nei Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, il responsabile del procedimento coincide con il capo dell'Ufficio tecnico (art. 7 DPR 554/99). Nei Comuni maggiori i responsabili di procedimento vengono nominati dal responsabile di servizio (art. 9 contratto lavoro in G.U. n. 95/99). La Corte dei conti - Sez. Toscana - con parere 11/08, ha ritenuto che, ove richiesta l'iscrizione ad un Albo, la relativa spesa è a carico del funzionario interessato.
Va segnalato che l'art. 4, commi 146 e 147, della legge 350/03 ha dettato nuove regole per la
costituzione ed il rimborso (automatico) delle fideiussioni. Vedasi ora art. 113 D.lgs 163/06, come modificato dal D. Lgs 113/07. Vedasi anche i punti 18.11, 18.18 e 18.20. Il comma 67 L .F. 06 prevede la corresponsione di contributi obbligatori a favore dell'Autorità dei lavori pubblici ( ora contratti pubblici ) da parte degli operatori, compresi i Comuni. Anche i partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici sono tenuti, a pena di esclusione dalla gara, al versamento di contributi a favore dell'anzidetta Autorità.
Vedasi anche art.1.909, 910 e 911 legge 296/06 ed il D.Lgs 113/07, il D. Lgs 158/08 e l'art. 1.10-quinques del D.L. 162/08, convertito nella legge 201/08 modificativi del D.Lgs 163/06. Gli artt. 3.19 e seguenti L.F.08 fa divieto alle pubbliche Amministrazioni di avvalersi dell'arbitrato. L'art. 15 del D.L. 248/07, convertito nella legge 31/08, fa decorrere tale divieto dal 1° Luglio 2008, prorogato al 31 Dicembre 2009 dal D.L. 207/08, convertito nella Legge 14/09. Sui relativi compensi vedasi art. 61.9 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, e art. 29 D.L. 207/08,convertito nella legge 14/09, nonché la Circolare RGS 36/08. Sul divieto di inserire clausole compromissorie nei contratti vedasi art. 3.19 legge 244/07.
Per quanto riguarda gli espropri vedasi il D.P.R. 327/01, il D. Lgs 302/02, nonché l'articolo 2.89 e 2.90 L.F.08. Per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione vedasi punti 18.3 e 18.12.
Relativamente alla riduzione di tributi comunali per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi vedasi art. 1.86 legge 549/95. L'art. 2.264 e seguenti L.F.08 ha costituito il Fondo di garanzia delle opere pubbliche presso la Cassa Depositi e Prestiti sopprimendo il Fondo rotativo per le opere pubbliche di cui all'art. 71 della Legge 289/02.
Con l'art. 20.10-bis del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, è stato disposto che l'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla Conferenza dei servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più Amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'Amministrazione statale procedente, d'intesa con la Regione interessata, valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'Amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla Regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/77.
L'art. 23 del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, prevede la realizzazione di micro progetti di arredo urbano o di interesse locale su proposta di gruppi di cittadini organizzati e con agevolazioni fiscali. Vedasi anche artt. 21 e 22 medesimo decreto.
Per l'acquisizione d'ufficio del DURC vedasi art. 16-bis.10 D.L. 185/08, convertito nella legge 2/09. Vedasi anche la Circolare Ministero Infrastrutture n. 34/08, la Circolare INAIL n. 7/08, la Circolare del Ministero del lavoro n. 5/08, nonché la Nota del Ministero del lavoro n. 10/09. Il Consiglio di Stato, Sez. sesta, con Sentenza n. 3897/09, ha stabilito che le Fondazioni possono partecipare alle gare di appalto disciplinate dal Codice dei contratti pubblici ex art. 3, n. 19, D.Lgs 163/06. Il medesimo Consesso ( Sez. sesta n. 4829/08) ha ritenuto illegittimo un bando di gara con assegnazione dei lavori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la cui Commissione di gara è composta da quattro componenti su cinque privi di laurea. Per le nuove modifiche apportate al D. Lgs 163/06 vedasi art. 4-quater del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09.
Vedasi anche punto 10, punto 18.12, punto 31 e punto 82.
9. LE PROCEDURE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Com’è noto una procedura al tempo stesso razionale e rispettosa delle funzioni dei dirigenti (e/o responsabili dei servizi) e degli Organi di Governo dell’Ente locale (vedasi in particolare gli artt. 107, 108 e 174 T.U.), richiede i seguenti passaggi:
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indirizzi ed obiettivi di massima approvati dalla Giunta ed inviati ai responsabili dei servizi;proposte dei responsabili dei servizi al Segretario comunale o al Direttore generale(in alternativa le proposte potrebbero essere inviate al responsabile del servizio finanziario se il Segretario non è anche Direttore generale, o comunque quest’ultimo manchi);verifica delle proposte circa la loro compatibilità finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario; esame delle proposte, a cura della Conferenza dei responsabili dei servizi, convocata dal soggetto competente di cui sopra; formazione, da parte della conferenza dei responsabili, di un’ipotesi di bilancio da presentare alla giunta; approvazione, con deliberazione della Giunta, degli schemi di bilancio e relativi allegati, ivi comprese le ipotesi di tariffe ed aliquote dei servizi e dei tributi;trasmissione degli atti approvati dalla Giunta all’Organo di revisione per il parere; trasmissione degli atti approvati dalla Giunta e del parere dell’Organo di revisione al Consiglio comunale; fissazione del termine di presentazione degli emendamenti dei consiglieri comunali;votazione degli emendamenti ed approvazione, con delibera del Consiglio, del bilancio e suoi allegati, ivi comprese le tariffee le aliquote;
-
approvazione da parte della giunta del PEG (o del PRO).
A riguardo della competenza a deliberare tariffe ed aliquote dei servizi e dei tributi, considerata l’incertezza nella materia (Consiglio di Stato, Sez. V, 30/04/97, n. 424 e Commissione Tributaria del Piemonte 1/10/01, n. 55/15/01) è bene che la Giunta, in caso di accoglimento di emendamenti consiliari su alcune tariffe ed aliquote, rideliberi le stesse nei nuovi valori prima dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio.
Va osservato che l’art. 1.142 e 156 della L.F. 2007 ha assegnato al Consiglio la competenza a deliberare le addizionali IRPEF e le aliquote ICI. Ciò non cambia la situazione precedente poiché la Giunta non può deliberare lo schema di bilancio senza indicare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi sulle quali le entrate sono state calcolate, né è mai stato pensato che il Consiglio deliberi il bilancio senza entrare nel merito delle aliquote e delle tariffe da applicare ai contribuenti e agli utenti. Vedasi anche punto 1.
Relativamente agli emendamenti va chiarito che gli stessi possano essere presentati fino al alcuni giorni prima della seduta del consiglio di approvazione del bilancio. Ciò per dare il necessario tempo alla Giunta, al Responsabile del servizio finanziario ed all’Organo di revisione di esprimere le rispettive valutazioni. La disciplina deve essere dettata dal Regolamento di contabilità (Art. 174.2 T.U.). Il TAR Liguria - sezione II, n. 1813/08 – ha sentenziato che il bilancio preventivo approvato senza l’esame degli emendamenti valutati dall’organo di revisione è illegittimo.
10. IL CONCETTO DI SPESA DI INVESTIMENTO E NORME SULL'INDEBITAMENTO
La finanza innovativa è funzionale in special modo al finanziamento degli investimenti, sicché è essenziale aver chiaro che cos'è un investimento. Seppure il concetto di spesa di investimento per gli Enti locali risalga ormai al 1964, il Legislatore non ha mai associato ad esso una definizione chiara ed esaustiva, lasciando molta discrezionalità di interpretazione agli operatori circa la tipologia di spesa da considerare all'interno del Titolo primo anziché al Titolo secondo del bilancio.
Solo con l'emanazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile è stata eliminata buona parte delle ambiguità contabili fino ad allora esistenti attraverso l'articolazione della spesa per interventi.
Con i modelli contenuti nel DPR 194/96, è oggi possibile giungere ad una definizione di spesa di investimento intesa come impiego di risorse finanziarie in fattori pluriennali, soggetti ad ammortamento. Con questa definizione il centro dell'attenzione è posto alla natura dei beni ritenendo appartenenti alla stessa classe quelli a fecondità ripetuta che, cioè, partecipano per più esercizi ai processi erogativi e produttivi degli Enti locali.
Da una breve e sommaria analisi possiamo evidenziare come non tutti gli interventi siano finalizzati all'acquisizione di beni materiali ma alcuni siano diretti all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie e immateriali. In modo specifico è bene precisare che appartengono al conto capitale le seguenti spese:
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico – scientifiche ed incarichi professionali esterni. L'obbligo di inserire tali spese all'interno del titolo II della spesa deriva dalla necessità di valutare un'opera al costo così come previsto dal TU, comprensiva quindi anche delle spese di progettazione, da ammortizzare in più esercizi anche nel caso in cui tali spese non fossero correlate ad un bene. Pure in conto capitale vanno imputate le spese per l'incentivazione della progettazione interna e per gli strumenti della progettazione tecnica generale (PRG; Piani di recupero, ecc..); spese, queste ultime, che vanno a costituire le immobilizzazioni immateriali. A quest'ultimo riguardo vedasi codificazione SIOPE. Trasferimento di capitali : tra le spese in conto capitale sono registrate le contribuzioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche da parte di altri enti. Sul punto va ricordato che l'art. 230.8 T.U. prevede che il Regolamento di contabilità definisca le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore. E' evidente che la spesa per l'acquisizione di tali beni va imputata al titolo I del bilancio.
Le spese di funzionamento non ripetitive ex art. 187.2, lett. c), T.U. vanno inserite tra le spese correnti. In applicazione dell'art. 5 della legge costituzionale n. 3/01 ed ai soli fini dell'indebitamento (e quindi non della classificazione di bilancio) l'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 350/03 definisce in modo puntuale cosa debba intendersi per indebitamento e quali sono gli investimenti che possono essere finanziati con capitale di terzi. La disposizione in esame è particolarmente importante perché viene data una valenza giuridica precisa ad alcune definizioni che prima, seppur conosciute, non avevano un carattere di indirizzo fondamentale nel settore degli Enti locali ed anche nel settore creditizio.
Per la prima volta, infatti, è inserita a livello legislativo la definizione puntuale di investimento. Secondo il comma 18 dell'art. 3 sono da considerarsi investimenti, ai fini dell'indebitamento, i seguenti interventi:
l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche Amministrazioni; i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (ora art. 143 D.Lgs, 163/06, come modificato dal D.Lgs 113/07).
gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Per gli investimenti finanziati con prestiti obbligazionari e per le sanzioni per il finanziamento di spese correnti vedasi Corte dei Conti – Sez. Umbria – n. 87/08.
Il comma 19 esclude, tra gli interventi che possono essere finanziati attraverso l'indebitamento, i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società per il ripiano delle perdite. Per gli altri conferimenti l'Istituto finanziatore è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare, compresa l'indicazione che la società che recepisce il conferimento non presenta perdite d'esercizio. La Corte dei conti Lombardia ( Parere 385/09 ) ritiene ammissibile la concessione di un mutuo in favore di società in house per il finanziamento di investimenti. Le spese non rientranti nella fattispecie del comma 18 non possono essere finanziate attraverso l'indebitamento così come definito dal comma 17 e cioè:
l'assunzione di mutui; l'emissione di prestiti obbligazionari; le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata (Art. 1.740 L .F.07); le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata; le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da Amministrazioni pubbliche;
le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre Amministrazioni pubbliche;
le operazioni di cessione o cartolarizzazione di crediti per la quale l'ente assume nuove obbligazioni (Art. 1.739 L .F. 07).
Anche le operazioni di leasing possono essere attivate solo per il finanziamento di investimento (Artt. 42.4-bis e 160-bis D.Lgs. 163/06, introdotti dal D. Lgs. 113/07). Secondo la Corte dei conti, Sezione Lombardia, delibera n. 87/08, il leasing finanziario è da considerare indebitamento e pertanto gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità non potranno farvi ricorso ex art. 77-bis.20 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08. Sulla responsabilità per vizi dei beni in operazioni di leasing vedasi Cassazione n. 14786/04 e n. 20592/07, nonché Tribunale di Milano 782/09. Va ribadito che il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare gli investimenti ( Art. 3.16 legge 350/03 ). I provvedimenti di ricorso all'indebitamento per finanziare spese correnti sono nulli ( Art. 30.15 legge 289/02 ). La Corte dei conti può irrogare agli Amministratori che hanno assunto la delibera di investimento per il finanziamento di spese correnti la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione ( Art. 30.15 legge 289/02 ). Si veda anche punto 18.26.
Il comma 17 del citato art. 3 della legge 311/04 chiarisce che non sono da considerare indebitamento le anticipazioni di tesoreria previste dall'art. 222 T.U. Il limite massimo di indebitamento è fissato nel 15% delle entrate correnti ( art. 1.45 legge 311/04 e art. 1.698 legge 296/06 ).
L'art. 1.68 della legge 311/04 aggiunge alle pregresse forme di indebitamento anche le aperture di credito. L'art. 3.9 L.F. 09 considera indebitamento anche l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate.
Relativamente ai prestiti obbligazionari vedasi legge 744/94 e successive modificazioni e D.M. 29.01.96. L'art 1.69 della legge 311/04 prevede che il Fondo di ammortamento possa essere depositato presso Istituti bancari diversi dal Tesoriere. Con le nuove emissioni non è più consentita la formazione del Fondo di ammortamento (art. 3.2 L.F. 09).
In merito al finanziamento dei debiti fuori bilancio vedasi art. 194.3 T.U.. Vedasi anche art. 204 T.U. e punto 15, nonchè l'art. 207 T.U. relativo al rilascio di fideiussioni e l'art. 183.5 T.U. riguardante i prefinanziamenti. Per le competenze della Cassa Depositi e Prestiti vedasi art. 22 D.L. 185/08, convertito nella legge 2/09. Per la realizzazione di opere su proposta di gruppi di cittadini vedasi art. 23 medesimo Decreto. Per i mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a carico dello Stato vedasi Circolare della Cassa stessa n. 1268/06.
La Corte dei conti – Sez. di controllo Calabria – ritiene che le delegazioni di pagamento possano essere rilasciate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 206 T.U. ( Parere n. 153/08 ).
Per le garanzie da fidejussione vedasi art. 28 D.L. 189/08, convertito nella legge 2/09.
Vedasi anche punto 15.
11. LA GESTIONE ATTIVA DELLA TESORERIA
Il sistema di tesoreria unica, introdotto nel 1984, ha di fatto portato gli Enti locali a non considerare come risorsa e possibilità la gestione della tesoreria comunale, intesa nel senso della pianificazione, controllo e valorizzazione della liquidità.
La gestione degli incassi e dei pagamenti effettuata dal Tesoriere, poi, ha finito per rendere la liquidità estranea ai processi operativi degli enti.
Per tali motivi la tesoreria è stata tradizionalmente un “non valore” economico, diventando invece la base per complessi e rigorosi sistemi di controlli di tipo giuridico. Prova del fatto che i flussi di cassa non sono mai stati considerati come uno strumento gestionale è l'utilizzo del bilancio di cassa, largamente considerato un adempimento formale (in vigore fino al nuovo ordinamento finanziario e contabile) data la sua prevalente estraneità ai meccanismi operativi
degli Enti locali.
Oggi però possiamo affermare che molte cose sono mutate , o sono in corso di cambiamento, e nuove problematiche inerenti alla gestione della liquidità si stanno prepotentemente ponendo in primo piano: basti pensare alle somme rivenienti da mutui contratti con Istituti di credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e da emissioni di prestiti obbligazionari. Per opera di recenti interventi normativi e in attesa di un successivo svincolo da parte degli Enti locali dalla tesoreria unica, le Amministrazioni stanno sperimentando le prime esperienze di gestione attiva della liquidità legate agli investimenti, acquisendo così una leva finanziaria nuova ed autonoma, potendo ottimizzare le giacenze di liquidità e addirittura pianificare il ricorso alle forme di indebitamento in funzione della tempistica di realizzazione e di pagamento degli investimenti e degli interessi attivi che possono lucrare tempo per tempo, neutralizzando una parte degli oneri finanziari prodotti dal ricorso all'indebitamento.
Il sistema di ammortamento del debito dettato dalla normativa, se risponde a logiche di controllo e di equilibrio di bilancio secondo un rigorosamente predefinito riparto temporale del rimborso, certo penalizza gli enti innescando oneri di ammortamento largamente anticipati rispetto ai flussi di spesa. Da ciò, di conseguenza, nasce l'esigenza di remunerare le giacenze fisiologicamente determinate dalla combinazione del meccanismo di ammortamento con il sistema dei pagamenti delle opere: remunerazione che può essere disposta per decreto (come nel caso dell'indebitamento attraverso il canale della Cassa Depositi e Prestiti), oppure autonomamente gestita dagli Enti locali con una politica attiva di tesoreria, volta a reperire parte delle risorse necessarie per recuperare l'onere derivante dal debito concesso. Se questa può essere una linea efficiente di difesa, non può non rimarcare anche la crescente attenzione da dedicare alla gestione di cassa sul piano dei pagamenti e delle riscossioni, con tutti i relativi risvolti, tra i quali la disciplina del Patto di stabilità interno applicato agli Enti locali dal 1999 ai sensi dell'articolo 28 della legge 448/98.
Per il temporaneo utilizzo della liquidità vedasi art. 1.69 legge 411/04, art. 14-bis legge 202/91 e D.M. 420/96, secondo i quali le somme disponibili su prestiti con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, privi di contribuzioni statali, non sono soggetti alla tesoreria unica. La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Parere 23/08, ha ritenuto ammissibili le operazioni di pronti contro termine a condizione che le stesse siano convenienti e non presentino rischi di insolvenza dell'emittente. Secondo la Corte dei conti Veneto ( Parere 40/09 ) non sono consentite anticipazioni di fondi per sostenere la fase di start – up di investimenti di una società partecipata. Il Consiglio di Stato ( n. 3391/08 ) sancisce in via generale il divieto di rinnovo dei contratti, salva espressa previsione di legge, come nel caso dell'art. 210.1 T.U. riguardante la tesoreria. L'art. 2-bis.1 del D.L. 185/08, convertito nella legge 2/09, dichiara nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulta a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole che prevedono una comunicazione alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente indipendentemente dall'effettivo utilizzo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dell'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate. Ai sensi dell'art. 2.2 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, l'ammontare di tale corrispettivo non può superare lo 0,50% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto. L'art. 2.1 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, stabilisce, a decorrere dall'1.11.09, la data di valuta e la data di disponibilità economica per il beneficiario per i bonifici, per gli assegni circolari e per gli assegni bancari. A decorrere dall' 1.04.10 la data di disponibilità economica non può mai superare i 4 giorni per tutti i titoli. Le disposizioni di cui all'art. 2.2 del citato Decreto n.78 entrano in vigore a decorrere dalla data di conversione del Decreto stesso.
Vedasi anche punto 18.35 e punto 71.
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12. IL PATTO DI STABILITA' Interno
La L.F. 07, art. 1, commi 676 e seguenti (vedasi anche artt. 1 e 2 D.L. 81/07, convertito nella legge 127/07), cambia radicalmente le regole imposte agli enti locali ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il prossimo triennio. La modifica riguarda sia la modalità di determinazione dell'obiettivo, sia il saldo finanziario su cui applicare il miglioramento del saldo stesso, nonché gli enti soggetti (province e comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti).
È poi stata mantenuta la regola,introdotta nel 2007, secondo la quale, a decorrere dall’anno 2007, il bilancio di previsione deve essere approvato con valori tali da rispettare il Patto di stabilità (Art. 1.684 L.F. 07, come sostituito dall’art. 1.379 della L.F./08 e art.77 bis D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, come modificato dall’art. 2.41 della L.F. 09).
Da una attenta lettura della norma si desume una sorta di “duplice binario”: uno relativo alla determinazione, in valori assoluti, dell’obiettivo di miglioramento; l’altro relativo alla determinazione del saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla norma.
La L.F./08 (art. 1.379, lettere da a) ad m)) ha introdotto il criterio del saldo di competenza mista (accertamenti e impegni per la parte corrente, riscossioni e pagamenti per il conto capitale). Detto criterio è stato mantenuto anche dal D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, unitamente ad altre modificazioni, che vengono di seguito considerate.
12.1 IL CALCOLO DEGLI OBIETTIVI, IL MONITORAGGIO E LE SANZIONI
L'Art. 77 del citato Decreto n. 112/2008 conferma l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
I comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per 1.340, 2.370 e 4.145 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
L'Art. 77 bis del medesimo Decreto, come modificato dall'art. 2.41 della L.F. 09, stabilisce che ai fini della determinazione degli obiettivi l'ente deve tener conto dei risultati raggiunti nel 2007, tramite il saldo tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista (somma algebrica del saldo di parte corrente di competenza e del saldo in conto capitale di cassa al netto della riscossione e concessione di credito), e dall'aver rispettato o no il Patto di stabilità 2007 e,in base a questi due elementi, calcolare il proprio obiettivo.
È stabilito (comma 3) che se l'ente ha rispettato il Patto di stabilità 2007 ed il suo saldo di competenza mista è positivo, allora potrà diminuire il suo saldo del 10%; se invece è negativo dovrà migliorarlo del 48%. Al contrario se l'ente non ha rispettato il Patto nel 2007 ed ha saldo di competenza mista positivo mantiene il suo saldo, se invece è negativo dovrà migliorarlo del 70%. Si veda tabella sottostante.
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Enti adempienti
nel 2007
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Enti inadempienti nel 2007 |
Enti positivi |
peggiorano il saldo del 10% |
stesso saldo |
Enti negativi |
migliorano del 48% |
migliorano del 70% |
Inoltre se l'obiettivo, come sopra calcolato, supera in percentuale il 20% delle spese finali al netto delle concessioni di credito, l'obiettivo dell'ente sarà pari al 20% delle sue spese finali (comma 9).
Pertanto l'ente deve conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista pari al saldo 2007 migliorato/peggiorato delle percentuali descritte sopra.
Gli enti (comma 4) che sono stati commissariati negli anni 2004 - 2005, anche per una frazione di anno ai sensi dell'art 141 del TU, ( dimissioni del Sindaco, mancata approvazione del bilancio nei termini, violazione di leggi, etc. ) devono rispettare le regole del Patto di stabilità come gli enti con saldo finanziario positivo che hanno rispettato il Patto. Il comma 7 bis esclude dal saldo le spese correnti e le spese di conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze del PCM a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
Non vengono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 ai fini del saldo utile le risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla vendita del patrimonio immobiliare se sono state utilizzate per la realizzazione di investimenti e per la riduzione del debito (comma 8). Tale norma è stata riscritta dall'art. 2.41 L.F. 09 facendo riferimento ai soli saldi 2007 ( vedasi al riguardo anche il Parere 48/09 Corte dei conti Lombardia ) e soppressa dall'art. 7-quater del D.L. 5/09, convertito nella legge 33/09.
Viene introdotta la regola sullo stock di debito (commi 10 e 11).
Infatti i Comuni dal 2010 potranno aumentare la propria consistenza del debito in misura non superiore ad una percentuale definita anno per anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il limite imposto dall'art 204 del T.U. e successive modificazioni. Ad oggi il limite è fissato dalla legge finanziaria 2007 al 15% delle entrate correnti.
Nel caso in cui però la percentuale dello stock di debito su entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, sia superiore alla misura stabilita dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la percentuale sopra stabilita deve essere diminuita di un punto percentuale.
Queste disposizioni si applicano anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (comma 29).
L'ente deve predisporre il bilancio di previsione rispettando il Patto di stabilità (comma 12).
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità il rimborso per le trasferte dei Consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad 1/5 del costo per litro della benzina (comma 13).
Per il monitoraggio del Patto di stabilità (comma 14), gli enti devono inviare semestralmente alla RGS i dati relativi alle risultanze in termini di competenza mista e notizie relative alla situazione debitoria dell'ente, nonchè trasmettere un prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici. Tutti i prospetti e le modalità sono definiti tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ( D.M. RGS 0086258/09 e relativi allegati). La mancata trasmissione del prospetto degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità. Tutte queste informazioni saranno messe a disposizione dell'ANCI.
Come da comma 15, gli enti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, devono certificare il rispetto del Patto di stabilità secondo un prospetto e modalità definiti con lo stesso Decreto che stabilisce le procedure per il monitoraggio ( D.M.RGS 67496/09 ). Ai fini del rispetto del Patto di stabilità 2008 la certificazione deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.
La mancata trasmissione della certificazione nei tempi stabiliti dalla Legge costituisce inadempimento al Patto di stabilità. Qualora invece la certificazione venga trasmessa in ritardo e attesti il rispetto del Patto si applicano le sanzioni previste all'art.76. 4 (divieto di assunzione di personale). L'art. 9-bis.4 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, dispone che la sanzione da ultimo citata si applica sino alla data di invio della certificazione.
Qualora si verifichino prelevamenti dai conti della tesoreria non coerenti con gli obiettivi in materia di debito pubblico il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti (comma 16).
Gli enti istituiti nel 2007 e 2008 sono soggetti al Patto di stabilità rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 avendo come base di calcolo le risultanze del 2008 e del 2009 (comma 17).
Gli enti commissariati secondo l'articolo 143 del TU (infiltrazioni mafiose) sono soggetti al Patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 18).
Sono soggetti al Patto di stabilità, con le regole degli enti virtuosi, gli enti commissariati negli anni 2004 e 2005 ai sensi dell'art. 141 T.U. (violazione di legge). A partire dal 2009 gli enti commissariati ai sensi del citato art. 141 T.U. non sono più esclusi dal Patto di stabilità (Circolare n. 2/09 MEF).
Gli enti che per l'anno 2009 risultano essere commissariati devono darne comunicazione alla RGS altrimenti risultano essere assoggettati alle regole del Patto di stabilità ( comma 14).
Tutte le informazioni previste dal monitoraggio del Patto sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI (comma 19).
Le sanzioni, disciplinate dai commi 20 e 21 e da altre norme, per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2008-2011 sono:
riduzione per un importo non superiore al 5% del contributo ordinario dovuto dal Ministero dell'Interno per l'anno successivo;
limite all'impegno delle spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;
divieto di ricorrere all'indebitamento. Infatti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con Istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo del Patto di stabilità per l'anno precedente. L'Istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o collocamento del prestito in assenza del predetto attestato;
divieto di assunzione di personale come previsto dell'art. 76. 4, a qualsiasi titolo, tipologia di contratto anche in riferimento ai processi di stabilizzazione. Resta invece in essere la possibilità di avvalersi di personale di altre pubbliche Amministrazioni (Parere Corte dei conti Lombardia n. 40/09);
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della disposizione del divieto stesso. Detto divieto non si estende alla nomina del medico ex art. 18 D.Lgs. 81/08 (Parere Funzione pubblica n. 58/08);
divieto di aumentare del 15% i rimborsi spese agli Amministratori per missioni all'estero (D.M. 12.02.09 in G.U. 67/09);
Riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli Amministratori in essere alla data del 30 giugno 2008 (art. 61.10 D.L. 112/08 convertito nella legge 133/08);
Divieto di incremento delle risorse decentrate per il personale (art. 8 CCNL 11.04.08);
Divieto di aumentare le indennità di carica agli Amministratori (art. 2, commi da 23 a 30 L.F.08). Su questo argomento vedasi però ora il punto 18.71, ultima parte.
Il comma 21-bis, introdotto dall'art. 2.41 L.F. 09, dispone che in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 T.U. entro la data del 25 giugno 2008 le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 77-bis del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto nel triennio 2005/2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il Segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005/2007.
L'art. 2-ter del D.L. 185/08, convertito nella legge 2/09, nonché l'art. 2.48 L.F. 09, come sostituito dall'art. 2.2-bis del D.L. 207/08, convertito nella legge 14/09, sono stati soppressi dall'art. 7-quater, comma 9, del D.L. 5/09, convertito nella legge 33/09.
I commi 1, 2 e 3 del citato art. 7-quater dispongono quanto segue
1. Sono esclusi dal saldo del Patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del T. U. ;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate da minor onere per interessi conseguenti alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli Enti locali per la tutela della sicurezza pubblica, nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli Enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. E' previsto un decreto ministeriale attuativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle Provincie e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero di dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005/2007.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli Enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli Enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'ANCI, all'UPI e alla Regione, entro il 30 di aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La Regione a sua volta definisce e comunica agli Enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al MEF entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. L'art. 9-bis.1 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, consente di escludere dal saldo 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31/12/2009 per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto 2007, a condizione che l'ente abbia rispettato il Patto 2008, ovvero, qualora non l'abbia rispettato, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 77-bis.21-bis del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08. I pagamenti in conto capitale, nei limiti suddetti, possono essere fatti sia in conto residui sia in conto competenza.
Il comma 7 del medesimo art. 7-quater del D.L. 5/09, convertito nella legge 33/09, stabilisce che, in caso di applicazione del Patto di stabilità regionale, ogni Regione definisce e comunica agli Enti locali il nuovo obiettivo di Patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione comunica altresì al MEF entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento ad ogni Ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Il comma 10 del ripetuto art. 7-quater dispone che restano invariate le previsioni di saldo, di entrata e di spesa degli Enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del Patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
L'art. 2.41 L.F. 09 esclude dal Patto di stabilità le entrate e le spese relative alle calamità naturali necessarie alla attuazione delle ordinanze emanate con DPCM.
Nel caso in cui il comparto abbia raggiunto l'obiettivo assegnato, il maggior contributo derivante dal recupero dello sforamento sarà ridistribuito fra gli enti che vengono definiti virtuosi in base a due indicatoti economico- strutturali e in base al loro valore medio per classe demografica.
Gli indicatori, i valori medi di fascia e le modalità di riparto verranno definiti tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Cttà e Autonomie locali. (Da comma 23 a comma 26). Per la comunicazione dei dati vedasi D.M. 15.04.09 in G.U. 113/09.
Gli enti non potranno utilizzare la leva fiscale in quanto permane il blocco delle aliquote e delle addizionali (art. 1. 7 D.L 93 del 2008, convertito nella L 126/08) con esclusione della TARSU (comma 30).
I Comuni entro il 30 aprile 2009 devono fornire al Ministero dell'Interno la certificazione del mancato gettito ICI sulla prima casa accertato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno (comma 32). Il certificato è firmato dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'Organo di revisione ed è trasmesso alla Corte dei conti ( art. 2.5 e 2.7 D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08).
Agli effetti del Patto di stabilità per l'anno 2008 le comunicazioni dei trasferimenti I.C.I. prima casa sono considerate convenzionalmente accertate e riscosse nel'esercizio di competenza ( art. 2.5 D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08 ).
Relativamente alla spesa di personale vedasi i punti 18.36, 18.47 e 22. Per i pagamenti vedasi punto 41. Vedasi anche nota RGS in Azienditalia 11.09.09. Per l'utilizzo di quote di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con ammortamento a carico dello Stato vedasi punto 15. Relativamente alla compatibilità di impegni e pagamenti rispetto agli obiettivi del Patto vedasi punto 18.17.
Di seguito viene presentata la situazione reale di un comune di circa 50.000 abitanti e formulati n. 3 esempi delle diverse casistiche che si possono presentare nei vari comuni. Ciò sarà di chiarimento delle norme sopra riportate.
Situazione reale
COMUNE CON SALDO DI COMPETENZA MISTA NEGATIVO NEL 2007 E CHE HA RISPETTATO IL PATTO NEL 2007
Esempio 1
COMUNE CON SALDO DI COMPETENZA MISTA NEGATIVO NEL 2007 E CHE NON HA RISPETTATO IL PATTO NEL 2007
Esempio 2
CASO DI COMUNE CON SALDO DI COMPETENZA MISTA POSITIVO NEL 2007 E CHE NON HA RISPETTATO IL PATTO NEL 2007
Esempio 3
CASO DI COMUNE CON SALDO DI COMPETENZA MISTA POSITIVO NEL 2007 E CHE HA RISPETTATO IL PATTO NEL 2007
Vedasi anche art. 76.4 D.L. 112/08, convertito nella Legge 113/08, riguardante la riduzione della spesa di personale per gli enti soggetti al Patto.
Il MEF, con Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009, ha illustrato le modalità applicative del Patto di stabilità per gli anni 2009-2011. La Corte dei conti Lombardia ( delibera 617/07 ) prevede tra le misure correttive per gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità il rigoroso controllo della spesa corrente, il mancato ricorso a nuovo indebitamento, l'esternalizzazione di servizi che consentono economie di bilancio ed il contenimento della spesa di personale.
Vedasi anche punto 41.
12.2 INCONVENIENTI E LIMITI
DEL PATTO DI STABILITA' CENTRALISTICO
Innanzitutto vi è la questione dei “picchi” di entrate e di spese che inevitabilmente si verificano, specie nei Comuni minori, e che sono ingovernabili a livello centrale.
I citati “picchi”, che variano ed emigrano ogni anno da un ente all’altro, compromettono la stabilità, che è fondamento del Patto, e provocano gravi danni e scompensi al funzionamento dell’intero sistema delle Autonomie locali. Talvolta essi rendono impossibile, da soli, il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità indipendentemente dalla volontà di amministratori e di responsabili dei servizi. Inoltre imedesimi sono, al tempo stesso, causa ed effetto nell’impedimento di attività di investimenti,essenziali ad alcune comunità locali utilizzando i margini finanziari disponibili, ma non necessari, di altre comunità locali. Il fenomeno mostra elevata frequenza nei comuni minori (con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti) proprio nel vitale campo degli investimenti. Qualunque sia il periodo preso a base di riferimento ed il tenore delle norme di applicazione, accade che gli enti che hanno speso molto nel periodo base possono continuare il loro comportamento anche in futuro. Al contrario gli enti con bassa spesa in detto periodo di riferimento si troveranno limitati anche negli anni successivi. Questa situazione si è sempre verificata secondo le varie e pur diverse norme contenute nelle leggi statali che si sono susseguite nel tempo. E ciò accadrà anche in futuro. Si scopre infatti che, applicando le norme contenute nel D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 (artt. 77 e 77bis), un comune, specie se minore, che ha realizzato investimenti nel 2007, potrà attuarli anche nel triennio 2009/2011, magari quando, avendo operato nel settore nell’anno 2007, non avrà bisogno di ripetersi in uno o più esercizi del triennio 2009/2011. All’opposto il comune, talvolta confinante con il primo, che non ha azionato investimenti nel 2007 nonli potrà realizzare nemmeno nel triennio 2009/2011 quando ne avrà effettivo bisogno poiché è stato carente nel 2007. Aggiungasi che il primo comune è generalmente a corto di risorse mentre il secondo ne ha in abbondanza per comprendere appieno l’assurdità e la dannosità del Patto di stabilità governato, ente per ente, a livello nazionale.
Sta qui l’origine delle continue modifiche, anno dopo anno e talvolta anche nel corso dello stesso anno, che vengono introdotte nelle regole del Patto di stabilità da parte di Governo e Parlamento. Le voci di entrata e di spesa da considerare vanno e vengono, ma ogni volta le stesse se favoriscono alcuni comuni ne danneggiano altri. Quindi modifiche delle modifiche che trasformano il Patto di stabilità da documento di alta programmazione, come dovrebbe essere, in una lotteria, per di più difficile da comprendere e complicata nella sua applicazione. Il fatto è che nei piccoli numeri (leggasi movimenti finanziari dei comuni minori) la statistica dimostra che (a differenza dei grandi numeri) non vi può essere stabilità nel tempo e la circostanza vale in ogni campo (ad esempio in quello demografico: si provi in qualsiasi comune a rilevare la frequenza percentuale delle nascite negli ultimi cinque anni su un campione di dieci famiglie e poi su uno di mille famiglie e se ne coglierà facilmente la differenza nei valori).
Dalla errata logica della misurazione centralistica, ente per ente, del raggiungimento o meno degli obiettivi del Patto di stabilità, discende anche la formulazione delle penalità uguali per tutti gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità, indipendentemente dalla misura dello scarto tra obiettivo e risultato reale: uno scarto dell’1% è sanzionato in modo uguale ad uno scarto del 100%. Questa situazione, che si protrae ormai inesorabilmente da molti anni, induce gli enti impossibilitati a raggiungere l’obiettivo per somme esigue, a “sforare” per importi consistenti, tanto più considerando il fatto che tale comportamento risulterà utile negli anni a venire. Da questo perverso meccanismo e dalla severità delle sanzioni fissate a priori per gli enti che risulteranno inadempientidiscende poi l’ulteriore conseguenza, ingiusta ed immorale, della cancellazione delle sanzioni a posteriori, così da penalizzare i comuni virtuosi per il passato, per il presente e per il futuro; ciò che, fino ad ora, è sempre avvenuto. Altro difetto insito nel Patto di stabilità statale è costituito dalla determinazione dell’obiettivo utilizzando le entrate e le spese finali nei loro importi integrali, senza distinzione tra quelle di parte corrente e quelle di conto capitale, il che ha portato e sta portando alla riduzione progressiva delle già scarse risorse destinate agli investimenti, nonché al rinvio dell’attivazione degli investimenti medesimi. E’ stato rilevato che il comparto comuni ha stanziato e finanziato nel periodo 2003/2005 una spesa media annua in conto capitale per un importo di 16,24 milioni di euro. Nel 2007 tale valore è sceso a 11,87 milioni di euro. Si può ancora osservare che nel settore degli investimenti è ormai dimostrata l’insufficienza della dimensione territoriale dei comuni minori,così che detti investimenti vengono spesso programmati su aree appartenenti a più comuni; da ciò discende che la programmazione finanziaria per singolo comune rappresenta un ostacolo e la misurazione dei suoi risultati (obiettivi) risultainadeguata.
Va da ultimo detto che fino ad oggi il maggior contributo dato dai comuni rispetto all’obiettivo imposto non è andato a vantaggio del comparto, ma ha contribuito al miglioramento del conto consolidato della Pubblica Amministrazione nel suo complesso. Quand’anche si volesse, totalmente o parzialmente, restituire il surplus ai singoli comuni occorrerebbe studiare un meccanismo assai complicato, diversamente dal riferimento al sistema regionale.
Occorre dunque cambiare ed il Patto di stabilità regionale è una opportunità da cogliere in tal senso. Si veda al riguardo il successivo punto 69.
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13. I PARAMETRI DI DEFICITARIETA'
L’art. 2.quater.5 del D.L. 154/08, convertito nella Legge 185/08, ha modificato l’art. 160.1 T.U. in materia di parametri di deficitarietà disponendo che le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione.
Il DM 10.06.2003, n. 217 (G.U. n. 188/03) fissa iparametri di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001/2003.
Gli enti che presentano la maggioranza dei parametri fuori regola sono considerati strutturalmente deficitari ex art. 242 T.U. e sono soggetti ai controlli previsti dall’art. 243 T.U., come segue:
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dotazioni organiche eassunzioni di personale;
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copertura dei costi con i proventi tariffari nella misura minima del 36% per i servizi a domanda individuale; a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;
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copertura del costo del servizio acquedotto nella misura minima dell’80%;
-
copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti almeno nella misura prevista dalla legge.
L’art. 1.714 L.F. 07 ha modificato l’art. 242.2 T.U. disponendo che fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti nel triennio precedente.
Vedasi: art. 61.1 D.lgs 507/03 e Circolare MF1 20.02.2002, n. 3.
Con DPR n. 420/99 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti locali.
Con D.M. 15.11.03 ( G.U. n. 283/03 ) sono state definite per il triennio 2003/2005 le medie nazionali dei rapporti medi dipendenti/popolazione per gli enti dissestati (G.U. n. 283/03).
Vedasi anche punto n. 18.34.
14. L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Dopo le innovazioni introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 143/03, convertito nella legge 212/03, all'art. 24 della legge 289/02, è intervenuta la legge 350/03 (Art. 3, commi da 166 a 172).
Successivamente l'art. 1.4 del D.L. 168/04, convertito nella legge 191/04, ha nuovamente disciplinato la materia. Per effetto di tale ultima norma, anche i Comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti e di quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni stesse, anche mediante procedure telematiche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione di tale obbligo è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui sopra, come detto, non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
I provvedimenti con cui le Amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni anzidette.
Nell'ambito di ciascuna pubblica Amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, del citato art. 1 del Decreto n. 168 richiedendo eventualmente al MEF il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'Organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto sopra detto. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna Amministrazione.
Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
Il comma 166 della legge 350/03 ha abrogato il comma 6 dell'art. 27 della legge 488/99 il quale disponeva che i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle Amministrazioni statali potevano essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni e a determinate condizioni. L'abrogazione del comma in commento assume particolare rilevanza se vista in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 921 del 19/02/03. In tale Pronuncia, infatti, la sezione V considerava abrogato l'art. 44 della legge 724/94 relativo al rinnovo dei contratti, proprio in considerazione dell'eccezionalità del comma 6 dell'art. 27 della L.488/99 che consentiva alle sole Amministrazioni statali il rinnovo, a determinate condizioni, dei contratti in precedenza stipulati. Ora, il venir meno della norma speciale, fa cadere nel vuoto le argomentazioni del Consiglio di Stato circa l'abrogazione implicita del citato articolo 44.
Va segnalato che l'art. 15 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03, ha soppresso i commi 1 e 2 dell'art. 24 della citata legge 289/02, così che viene abolita la riduzione a 50.000 euro della soglia per le procedure di acquisto aperte o ristrette.
Con Sentenza n. 417/05 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità , tra gli altri, del comma 11 del D.L. 164/04, convertito nella legge 191/04, che disponeva, per le Province e per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per un ammontare non superiore al 90% della spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003.
Sull'argomento vedasi anche:
l'art. 153.7 del T.U. che prevede l'adozione di regolamento per le spese d'ufficio di non rilevante ammontare (servizi di economato);
il DPR n. 384/01 sugli acquisti in economia, che può essere recepito dagli Enti locali con apposito regolamento. Vedasi ora anche art. 121 D.lgs 163/06.
La L.F. 06, commi 158,159 e 160, prevede la formazione di aggregazioni di Enti locali ai fini della valutazione delle convenzioni CONSIP, alle quali gli enti stessi possono aderire, oppure procedere agli acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri delle convenzioni stesse. Gli Enti locali possono anche avvalersi della consulenza della CONSIP. L'art. 1, commi 455, 464 e 457, L .F.07 prevede che le Regioni possano costituire centrali di acquisto anche in favore degli Enti locali. L'art. 1.701 L .F. 07 ha soppresso il limite di spesa per gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità 2006.
L'art. 1.1126 L .F.07 ha stanziato un Fondo di 50.000,00 Euro per la sostenibilità ambientale delle procedure di acquisto di beni e servizi.
L'art. 2.572 e 573 L .F.08 secondo il quale gli Enti locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzare i parametri di prezzo e qualità quali misure minima e massima per la stipulazione dei contratti.
Il Regolamento Commissione europea n. 1422 del 04.12.2007 ha abbassato la soglia comunitaria a 206.000,00 euro.
La Legge 328/00 per l'affidamento di servizi pubblici sociali al terzo settore.
Il D.L. 168/04, convertito nella legge 191/04, relativamente al controllo interno degli acquisti fuori convenzione CONSIP ( art. 1.4 ).
Secondo il T.A.R. Veneto ( n. 1030/09) è illegittima la clausola contrattuale che consenta la prelazione da parte della Ditta assegnataria in essere.
Vedasi anche l'art. 18.4-septies del D.L. 185/08, convertito nella legge 2/09.
Vedasi anche punti 57 e 65.
Relativamente al Durc vedasi punto 82.
15. INDEBITAMENTO
L’art. 41 legge n. 448/01 prevede, al comma 1, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze “coordini l’accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Locali, allo scopo di contenere il costo dell’indebitamento e monitorare l’andamento delle “finanze pubbliche”. (Vedasi ora anche art. 1.737 L.F. 07).
L’art.1.70 della legge 311/04 ha soppresso la possibilità di contrarre mutuicon rimborso del capitalein unica soluzione alla scadenza del prestito.
Analoga norma ( art. 62 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ) è stata emanata per i prestiti obbligazionari.
E’ inoltre prevista la possibilità della conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996.
Sulle nuove condizioni dei mutui vedasi art. 1.68 legge 311/04.
Il comma 2 dell’art. 41 della Legge 448/01 introduce sostanziali novità in merito alla possibilità di convertire i mutui contratti successivamente al 31.12.1996, mediante l’emissioni di prestiti obbligazionari o mutui, qualora l’operazione consenta una riduzione delle passività a
carico degli enti.
La norma in oggetto, invero, non è un’assoluta novità nel campo degli enti locali: già l’art. 49, comma 15, della legge 449/1997 prevede l’estinzione anticipata con il sistema bancario. Tale norma recita che “.. gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all’estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25% del residuo debito alla fine dell’anno precedente attestato dall’istituto mutuante, maggiorato dell’indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti”.
“Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all’ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere all’estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione”.
La Finanziaria del 1998 e la relativa circolare esplicativa (Circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 26549 del 02 settembre 1998) esprimono in modo dettagliato le condizioni necessarie per la buona riuscita dell’operazione di estinzione anticipata dei mutui.
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Ambito soggettivo (soggetti mutuatari): i destinatari della norma sono gli enti locali, quindi comuni, province, comunità montane, consorzi fra enti locali che svolgono funzioni istituzionali, città metropolitane, unioni di comuni.
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Ambito soggettivo (soggetti mutuanti) :la norma si riferisce alla stessa categoria di soggetti (esclusivamente banche) con la quale sono stati stipulati i mutui originari, oggetto di estinzione anticipata. E’ importante sottolineare come la norma non sia applicabile ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, per la quale il rimborso anticipato è regolato da norme speciali. L’art. 1.699, della legge 296/06 ha soppresso i Piani finanziari il cui rispetto consentiva il rimborso anticipato senza penalizzazioni.
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Ambito oggettivo:i mutui interessati sono quelli in essere alla data del 31 dicembre 1996, ovvero quelli in essere giuridicamente a tale data. Non è necessario in nessun caso che l’ammortamento sia iniziato; il debito residuo può quindi essere costituito dall’integrale ammontare della posizione debitoria. Non si possono estinguere i mutui con onere di ammortamento a totale carico dello Stato o di altri enti in quanto non costituiscono “passività onerose” degli enti locali. Per i mutui parzialmente assistiti da contribuzione l’ente locale deve verificare l’impegno del concedente il contributo a conservare la contribuzione originaria, in quanto il venire meno della contribuzione esterna potrebbe ridurre o annullare i benefici scaturenti dalla estinzione anticipata.
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Importo:con la Finanziaria 2002 non esiste più il limite del 25% (ovviamente per i mutui contratti successivamente al 31.12.1996), consentendo la conversione di tutti i mutui in ammortamento, purché l’operazione comporti una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.
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Risorse utilizzabili al fine dell’estinzione
MUTUI DA DESTINARE AL PAGAMANTO DEL CAPITALE RIDOTTO
I mutui possono essere contratti per un importo non superiore al residuo debito alla fine dell’anno precedente, attestato dall’Istituto mutuante, eventualmente maggiorato dell’indennizzo contrattualmente previsto. Come detto, la nuova norma supera il limite previsto nell’art. 49 della L. 449/97 e della Circolare esplicativa.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE E PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Ovviamente queste entrate, eventualmente anche insieme ad altre, possono costituire una quota dell’avanzo di amministrazione che il comune può utilizzare al fine dell’estinzione anticipata di mutui.
Il rimborso anticipato di mutui con oneri di urbanizzazione è possibile solo per mutui assunti per le medesime finalità alle quali è vincolata l’utilizzazione degli oneri medesimi ( art. 49.15 Legge 449/97 ).
Fino al pagamento anticipato vale il piano di ammortamento già concordato, poiché non esistono disposizioni che prevedano ipotesi diverse o contrarie.
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
E' la novità più rilevante. E’ ammesso esplicitamente l’utilizzo dei prestiti obbligazionari, sempre a condizione che l’operazione comporti una riduzione del valore finanziario delle passività complessive, al netto però del vantaggio fiscale di cui gli enti locali beneficiano sulla ritenuta degli interessi ex art. 2 D.lgs 239/96, così come modificato dalla legge 342/00 (vedasi comma 163 L.F./06).
Per il versamento di tali ritenute vedasi art. 1.163 legge 266/05 e Risoluzione Agenzia delle entrate 27/E del 07.02.2006.
La Circolare del 1998 dà un’interpretazione innovativa e vantaggiosa per gli enti in merito alla possibilità di effettuare l’operazione: è specificato infatti che l’esercizio della facoltà è “un diritto potestativo” in capo agli enti locali. La banca non ha potere contrattuale. Tale impostazione, peraltro, non è stata condivisa dall’ABI che ha espresso l’infondatezza di detto diritto attraverso un’apposita Circolare (2 novembre 1998).
Un’ultima importante precisazione è stata poi introdotta relativamente al concetto di “estinzione anticipata”: con tale locuzione si intende non solo l’azzeramento di un mutuo esistente bensì anche la riduzione dello stesso.
L’opportunità concessa agli enti locali si basa sul criterio della convenienza economica delle operazioni, sfruttando migliori condizioni di mercato per l’accensione di nuovi mutui, mantenendo comunque l’eventuale contributo erariale concesso.
L’obiettivo è evidentemente quello di ridurre il valore finanziario delle passività, ovvero di attuare politiche attive di gestione del debito. In tal caso, però, gli enti che sfrutteranno la norma, dovranno prestare molta attenzione alla dimostrazione della convenienza economico-finanziaria del rifinanziamento, espressa in termini di costo effettivo del debito.
Circa il vincolo di destinazione, sancito anche dalla recente riforma costituzionale, in base al quale gli enti locali possono indebitarsi per finanziare solo le spese in conto capitale, va detto che nella sostanza l’ente locale non assume l’onere di un indebitamento, in quanto il capitale riveniente dal nuovo mutuo viene utilizzato per estinguerne uno precedente.
Il comma 163 della L.F.06 modifica il regime dell’imposta sostitutiva (12,50%) dovuta sugli interessi maturati sui prestiti obbligazionari. Anziché la retrocessione agli enti emittenti da parte dello Stato del 50% dei suddetti interessi incassati da qualsiasi soggetto (lordisti e nettasti), èprevisto il versamento diretto ai suddetti enti dell’intera imposta maturata sugli interessi dei titoli sottoscritti dai soli soggetti nettisti.
La Cassa DDPP ha recentemente proposto altre forme di rinegoziazionedei mutui da essa concessi.
Contributi statali
L’art. 11 del D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07, ha previsto contributi statali per gli anni 2007/2008/2009 per far fronte agli indennizzi per estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Con D.M. 13.02.2008 è stato approvato il certificato attestante le somme corrisposte da trasmettere alla Prefettura entro il 28 Febbraio dell’anno successivo all’estinzione anticipata.
L’art. 2.13 L.F./08 ha stabilito che l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato anche per il rimborso anticipato di prestiti. Per la certificazione dei mutui assunti nel 2008 vedasi decreto ministeriale n. 1/09.
La legge finanziaria 2005, relativamente all’INDEBITAMENTO, ha dettato le seguenti nuove regole, come di seguito modificate:
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LE OPERAZIONI DI AMMORTAMENTO del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni con strumenti derivanti devono essere trasmesse, prima della sottoscrizione, al MEF. L’Ente deve conservare per 5 anni i dati delle operazioni suddette. L’organo di revisione vigila su tali adempimenti (Art. 1.737 e 738 L.F. 07). Vedasi però al riguardo il divieto di rimborso unico a scadenza contenuto all’art. 62 del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, come sostituito dall’art.3 della L.F. 09. Con quest’ultima norma inoltre la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30 né inferiore a 5 anni.
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LIMITI ALL’INADEMPIMENTO. Il limite del 25% degli interessi rispetto alle entrate correnti previsto dall’art. 204 del T.U. viene ridotto al 12%. L’art. 1.698 della L.F. 07 ha portato tale limite al 15%. Gli Enti che hanno superato il limite del 15% devono gradualmente rientrare, come segue: 20% entro la fine del 2008 e 15% entro la fine del 2010. Vedasi relativamente alla crescita del debito l’art. 77 bis .18 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08.
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APERTURE DI CREDITO. Viene prevista, modificando vari articoli del T.U., una nuova forma di indebitamento che consentirà di avvicinare le fasi delle erogazioni con quelle degli utilizzi, con benefici sul costo degli interessi passivi (comma 68 della legge 311/04, come sostituito dall’art. 1 sexies del D.L. 44/05, convertito nella legge 88/05). Vedasi anche D.M. 03.02.06 e art. 62.2 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, come sostituito dall’art. 3 della L.F. 09.
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BOC IN POOL. E’ consentita l’emissione di prestiti obbligazionari congiuntamente da più Enti locali. Nel caso di rimborso del capitale in unica soluzione alla fine del prestito, non è più obbligatorio il deposito del fondo presso il tesoriere (commi 68 e 69 della legge 311/04). Per i nuovi prestiti, come già visto, non è più consentito il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza del prestito.
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RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI. Gli Enti locali sono obbligati a convertire in prestiti obbligazionari o a rinegoziare i mutui con oneri a carico (parziale o totale) dello Stato. L’operazione è sottoposta a due condizioni: che sia consentito dalle clausole contrattuali e che sia conveniente (commi dal 71 a 74 della legge 311/04).
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DERIVATI. L’art. 3 della L.F. 09 riscrive l’art. 62 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, sopprime la precedente normativa e detta nuove regole in materia di derivati. In particolare i commi da 3 a 10 stabiliscono che il MEF individua, con regolamento, la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che le regioni e gli enti locali possono concludere e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l’ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulata in violazione delle disposizioni previste dal regolamento ministeriale o privo della attestazione di cui sopra, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’ente. Alle regioni ed agli enti locali è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale, e comunque fino al 25 giugno 2009, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifiche della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e le collegata operazione di copertura. Il MEF trasmette mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati. Le regioni e gli enti locali allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contrati relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti da finanziamento che includono una componente derivata. Viene considerato indebitamento anche l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate. Il comma 11 fa salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento che non sono in contrasto con le disposizioni contenute nei precedenti commi del medesimo art. 3 della L.F.09.
Si segnala che la Corte dei conti Piemonte (parere 14/07) ha dichiarato legittimo il rilascio, da parte di ente locale, di garanzia fideiussoria a favore di società miste a partecipazione pubblica minoritaria purchè in relazione ad investimenti comportanti vantaggi per la comunità.
La Corte dei conti – Sez. riunite – nella audizione al Parlamento ha sostenuto la competenza consiliare in materia di derivati. Ha anche sostenuto la necessità di procedure selettive nella scelta del contraente ed, in caso di mancanza nell’ente di figure specialistiche, la necessità di affidarsi ad un competente advisor ( in Italia Oggi del 20 Febbraio 2009 ).
Vedasi anche punti 10 e 18.33.
16. LE UNIONE DI COMUNI
L'Unione di comuni è la forma di collaborazione più avanzata per la gestione associata dei servizi e delle funzioni dei piccoli Comuni. A differenza di quanto originariamente disposto dall'art. 26 della legge 142/90, ora, con l'art. 32 TU, questa forma associativa non è più preordinata alla fusione dei Comuni. Essa è anzi molto flessibile nel senso che un Comune o più Comuni possono entrare a farne parte anche dopo la sua costituzione, così come uno o più Comuni che ne fanno parte possono decidere di uscirne.
Ampia è l'autonomia statutaria e regolamentare delle Unioni di comuni. Il citato art. 32 del TU si limita a disporre che:
il Presidente sia scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti;
gli altri Organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli, garantendo la rappresentanza delle minoranze;
il numero dei componenti degli Organi non sia superiore al limite previsto per i Comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell'Unione.
Circa le indennità agli Amministratori, l'art. 82.1 del TU prevede l'erogazione delle stesse ai componenti degli Organi esecutivi (Presidenti ed Assessori), ma non al Presidente del Consiglio dell'Unione.
L'indennità spettante al Presidente ed agli Assessori dell'Unione è stata ridefinita in riduzione dall'art. 2.25 L .F.08. Le indennità di funzione attribuite dal Comune e dall'Unione non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità, ovvero per la percezione del 50% di ciascuna (art. 82.5 TU).
L'aspettativa compete al solo Presidente. I Consiglieri possono ottenerla ponendo a proprio carico i contributi ex art. 86 T.U. (art. 2.24 L.F.08).
L'Organo di revisione dell'Unione è formato da un solo componente (Art. 234.3 T.U.). Al regime della Tesoreria unica sono soggette le Unioni aventi popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti (DPCM 28/10/99).
La formazione delle Unioni è incentivata da contributi regionali (Art. 33 T.U.) e statali.
I contributi statali sono quantificati annualmente con la legge finanziaria (Vedasi, per l'anno 2006, commi 153 e 154 L .F. 06). Per l'anno 2007 è confermato il contributo 2006 (Art. 1.696 L .F. 07). Per l'anno 2008 è confermato il contributo del 2007 (Art. 2.2 L .F.08).
L'art. 2-quater. 2 del D.L. 154/08, convertito nella Legge 189, ha confermato i contributi erariali previgenti anche per l'anno 2009. I contributi della regione Lombardia sono disciplinati dall'art. 20 della legge regionale n 19/08. Vedasi anche punti 55 e 56.
La ripartizione dei fondi erariali avviene sulla base di tre parametri:
numero di Comuni aderenti;
numero di servizi esercitati in forma associata e relativa spesa;
popolazione dell'Unione.
La spesa sostenuta viene certificata su apposito modello ministeriale.
L'art. 1-quater. 8 D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03, ha stabilito che qualora Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle Unioni di comuni, i parametri di riparto dei contributi statali sono applicati considerando tali enti come Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
Con DM 23.12.03 è stato approvato il criterio di riparto dei fondi destinati alle spese per servizi di sicurezza previsti dall'art. 31.7 della legge 289/02. La Corte dei conti Toscana ( Parere 41/09 ) ha esaminato la disciplina relativa alle assunzioni di personale che deve essere osservata dalle Unioni dei comuni. Secondo la Corte dei Conti Veneto ( Parere 130/09 ) la spesa di personale delle Unioni va attribuita, pro quota, ai bilanci dei Comuni aderenti. Vedasi anche art. 76.1 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08. Per le assunzioni di personali con diritto alla stabilizzazione vedasi punto 18.25.
Vedasi anche punto 18.71.
17. IL CONDONO EDILIZIO
E’ previsto il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori al momento della presentazione della domanda di condono (originariamente entro il 31.03.2004).
La regione può aumentare gli oneri concessori previsti dalla legge fino al 100%.
Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimo diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le stesse fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario.
Al fine di incrementare la definizione delle domande di sanatorie presentate, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 14, della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato.
Per consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione, di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titolo abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
Conclusivamente si può affermare che sono molto incerti gli introiti dei Comuni, così come i costi che i Comuni devono sostenere per il collegamento ai servizi essenziali degli edifici sanati.
Vedasi art. 32 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03.
L’art. 2.41 della legge 350/03 ha stabilito che per gli immobili oggetto di condono edilizio è dovuta l’ICI per un importo pari a due euro, salvo conguaglio, per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata. L’imposta è dovuta a decorrere dal primo gennaio 2003 ed è versata secondo i termini ordinari di pagamento dell’imposta.
L’art. 2.70 della medesima legge 350/03 ha abrogato i commi 6, 9, 11 e 24 del citato art. 32 riguardanti i fondi per la riqualificazione urbanistica.
L’art. 5 del D.L. 168/04, convertito nella legge 191/04, ha previsto l’emanazione di leggi regionali e spostato i termini di presentazione delle domande, che devono essere presentate tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004. L’articolo 11 del D.L. 273/05, convertito nella legge 51/06, ha prorogato al 30 aprile 2006 il termine per l’integrazione documentale.
L’art. 34.41 della legge 326/03 devolve al Comune il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio nella sanatoria. Il MEF, con nota 13.05.2008, ha precisato che se le somme a conguaglio sono state erroneamente versate per intero alo Stato, il Comune deve far domanda di rimborso al Ministero stesso se si tratta della sanatoria ex Legge 326/03, oppure all’Agenzia delle entrate se si tratta delle sanatorie ex Leggi 47/85 e 724/94. Vedasi anche D.M. 18 Febbraio 2005.
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18. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME DIVERSE UTILI ALLA STESURA DEI BILANCI 2010/2012
18.1 Imposta pubblicità e diritti affissione. Imposta sulle insegne.
A decorrere dall’1.1.2000 l’imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato. Le frazioni di metro si arrotondano a mezzo metro quadrato. Si ricorda che per effetto dell’art. 11, comma 10 , della legge 449/97, le tariffe in questione possono essere aumentate, in via generale, fino al 20% delle tariffe base ex D. Lgs. 507/93. Vedasi anche art. 30.17 legge 488/99. Si fa presente che gli aumenti disposti con il D.P.C.M. 16.02.01, pubblicato sulla G.U. n° 89 del 17.04.01, hanno decorrenza dal 2002 (Ordinanza Consiglio di Stato (5206/01).
L’art. 10 della legge 448/01 stabilisce, in deroga alla L. 212/2000, che le delibere per la determinazione delle tariffe dell’imposta in oggetto possono essere assunte entro il 31 marzo e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno (norma questa da ritenersi abrogata per effetto dell’art. 1.169 della L.F. 07).
Contrariamente a quanto stabilito dalla previgente normativa, in caso di mancata adozione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. L’art. 1.169 della L.F. 07 prevede però tale proroga per tutti i tributi. Vedasi anche punto 1.
Il minor gettito derivante dall’esenzione dall’imposta prevista per le insegne che contraddistinguono le sedi degli esercenti attività commerciali e di produzione di beni e servizi nel limite complessivo dei 5 metri quadrati è totalmente compensato dallo Stato sulla base di certificazioni da presentare secondo le modalità previste in apposito decreto ministeriale (vedasi punto 18.44). Tali trasferimenti non sono soggetti a riduzione per effetto di altre norme contenute nella Finanziaria.
Con il comma 5, dell’art. 10 della legge 448/01, sono eliminate le norme contenute nel D.Lgs 446/97 circa le disposizioni generali per l’affidamento e lo svolgimento dei servizi di riscossione dei tributi locali.
La norma in esame ha inoltre stabilito:
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la possibilità di sostituire l’imposta di pubblicità con un canone dotato di limite di gettito non superiore al 125% di quello raggiunto nell’anno precedente l’istituzione del canone stesso;
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la possibilità di rinegoziazione dei contratti in essere con concessionari e di estensione degli stessi ad altre entrate;
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la possibilità di suddividere il territorio comunale, limitatamente alle affissioni di carattere comunale, in due categorie applicando alla categoria speciale una maggiorazione sino al 150% della tariffa normale. La superficie della categoria speciale non può superare il 35% del centro abitato. In ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.
Va richiamata la norma interpretativa (art. 2 bis.5 D.L. 13/02, convertito nella legge 75/02) secondo la quale per le insegne di superficie complessiva superiore ai 5 mq, l’imposta era dovuta per intero. L’art. 1.311 della L.F./07 stabilisce invece che per dette insegne l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente è 5 mq e ciò senza compensazione della minore entrata con trasferimenti erariali.
Nel casi di pluralità di insegne, l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5 mq (art. 2 bis.6 D.L. 13/02, convertito nella legge 75/02). Circa la definizione di insegne e di esenzione vedasi Circolare MEF 08.02.01, n. 1.
Il comma 128 L.F. 06,in sede interpretativa, dispone che la pubblicità rivolta all’interno degli impianti con capacità inferiore ai 3.000 posti per manifestazioni sportive dilettantistiche è esente da imposta.
L’art. 1.157 L.F. 2007 prevede che gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti abusivi sono a carico dei soggetti ordinanti.
Per il contrasto alle affissioni abusive vedasi art. 1.176, 177 e 178 L.F./ 07.
Vedasi anche art.2.7 L.F./08.
L’art. 42 bis del D.L. 2007/08, convertito nella Legge 14/09, ha stabilito che le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 marzo 2009.
18.2 Tariffe servizio idrico integrato. Tutela delle risorse idriche.
La deliberazione CIPE 4.4.01, n. 52 (in G.U. n. 165/01), emanata ai sensi dell'art. 31. 29 della legge 448/98, ha previsto le modalità di calcolo delle tariffe dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione con decorrenza dal 1° luglio 2001.
Vedasi anche D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque…”, come modificato dal D.lgs 258/00. Vedasi ora art. 175 D.Lgs. 152/06. Con la delibera CIPE 21/12/01 n. 120 (GU n. 86/02) è pianificata l'eliminazione del minimo impegnato a partire dal 2001 con abbattimenti non inferiore a 30 metri cubi . Per gli aumenti tariffari decorrenti dal 1° luglio 2002 vedasi Delibere CIPE 131/02 in G.U. n. 79/03, come modificata dalla delibera CIPE 14.03.03, n. 11. Vedasi anche Circolare Ministero delle finanze n. 177 del 05.10.2000.
Per la gestione e la riscossione dei proventi idrici vedasi anche DPCM 04.03.96 in G.U. n. 62/96 e DPCM 29.04.99 in G.U. n. 126/99.
L'art. 4.237 della legge 350/03 ha stanziato 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la tutela delle acque dall'inquinamento e per il risparmio idrico.
Per il riutilizzo delle acque reflue vedasi DM 12.06.2003, n. 185 (G.U. 169/03). Agevolazioni per le attività di allevamento del bestiame sono previste dall'art. 9 del D.L. n. 66/89, convertito nella legge 144/89.
Per le concessioni del servizio vedasi art. 23-bis.8 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 e D.L. 135/09, nonché punti 31, 32 e 57. Per la riscossione della tariffa vedasi art. 2.10 e 11 D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06.
Per i nuovi aggiornamenti tariffari del servizio idrico integrato vedasi delibera CIPE 18.12.08 in G.U. 71/09.
Vedasi anche punto 32.
18.3 Cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione.
L’art. 50 del collegato fiscale 2000 stabilisce che non sono rilevanti agli effetti dell’IVA le operazioni in argomento (Art. 51 legge 342/00).Per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione vedasi artt. 32 e 122.8 D.Lgs 163/06, come modificato dal D.Lgs 113/07 e dal D. Lgs. 152/08. Vedasi punto 65 per gli obblighi relativi agli strumenti urbanistici.
La Corte dei Conti – Sezioni di controllo della Sardegna – con Parere n. 12/08, ha ritenuto che gli oneri di urbanizzazione non hanno natura tributaria.
Vedasi anche punto 18.12
18.4 Versamento ritenute, compensazioni e sanzioni.
L’art. 34.3 della legge 388/00 ha creato difficoltà interpretative protrattesi nel tempo. La Circolare del Ministero delle Finanze n. 20 del 05.03.01 fa finalmente piena luce sull’argomento, come segue:
-
le ritenute da versare possono essere compensate con crediti comunali tramite modello F24 fino alla concorrenza del credito;
-
eventuali esuberi di ritenute vanno versati alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (Es. ritenute 100.000 Euro, crediti 80.000 Euro. Gli 80.000 Euro si compensano con il modello F24, i 20.000 Euro vanno versati in tesoreria).
E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi entro il temine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 Euro per ciascun periodo d’imposta (comma 414 della legge 311/04).
18.5 Compenso ai concessionari per riscossioni tramite avvisi bonari.
Il compenso per le riscossioni in argomento è fissato nella misura del 60% di quello determinato per le riscossioni tramite cartella di pagamento (D.M. 8.6.01 in G..U. n° 179/01).
Va rilevato che il Titolo II del D.L. 203/05, convertito nella legge 248/05, ha riformato il sistema della riscossione.
Per l’attività di riscossione a mezzo ruolo esercitato con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea il compenso vigente è maggiorato del 25% (Art. 2.2 D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06).L’art. 32 del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, ha rideterminato gli aggi dovuti al concessionario.
18.6 Rimborsi spese relative a procedure esecutive.
L’art. 17 del D.Lgs 112/99 disciplina la remunerazione dell’attività del concessionario della riscossione.
18.7 Sfratti e regolarità fiscali.
La Corte Costituzionale (Sentenza n. 333/01) ha dichiarato illegittimo l’art. 7 della legge 431/98, che disponeva l’obbligo per il proprietario che aveva iniziato procedura di sfratto di dimostrare che il contratto fosse stato registrato e che l’immobile fosse stato denunciato ai fini dell’ICI e delle altre imposte immobiliari.
18.8 Atti dello stato civile.
Sono esentati dal pagamento del contributo giudiziario unificato le rettifiche degli atti di stato civile (Art. 33.7 legge 388/00). I diritti di stato civile sono stati soppressi, con decorrenza 31.03.01, con l’art. 110 del DPR 696/00.
18.9 Compartecipazione Irpef (Ire).
L’art. 25.5 legge 448/01, sostituendo la precedente normativa, disciplina la compartecipazione comunale all’IRPEF come segue.
La compartecipazione è prevista, per gli anni 2002 e 2003, nella misura del 4,5% del riscosso in competenza affluito al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario precedente. Per il 2002, il gettito è ripartito sulla base di dati statistici forniti dal Ministero dell’Economia entro il 30 giugno 2002. Ai fini del riparto del gettito per l’anno 2003, il Ministero dell’Economia comunica i dati previsionali del gettito entro il 31 luglio 2002 ed è comunicato ai comuni entro il 30 ottobre da parte del Ministero dell’Interno. Il gettito, nel corso del 2003, è erogato dal Ministero dell’Interno in quattro rate di uguale importo: le prime due, sulla base dei dati previsionali, le restanti sulla base dei dati di consuntivo relativi all’esercizio 2002 e comunicati dal Ministero dell’economia entro il 30 giugno 2003. Su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
Per gli esercizi 2002 e 2003, quindi, i trasferimenti devono essere ridotti di un importo pari a quello risultante dalla compartecipazione, con l’avvertenza che, nel caso in cui i trasferimenti fossero insufficienti a consentire il recupero della compartecipazione, la stessa è corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per gli anni oggetto di compartecipazione.
Il gettito della compartecipazione IRPEF da inserire in bilancio impone una riflessione sotto due aspetti principali. Il primo è riferito alla modalità di calcolo della previsione del gettito: contrariamente all’addizionale facoltativa, la percentuale prevista nella Finanziaria deve essere calcolata sull’imposta riscossa in competenza dallo Stato e non sull’imponibile. Questo, con tutta evidenza, determina degli importi notevolmente diversi: si stima, infatti, che il 4,5% calcolato sull’imposta sia pari circa all’1% calcolato sull’imponibile (dato da utilizzare per la verifica del gettito dell’addizionale facoltativa).
Il secondo aspetto è riferito alla giusta allocazione in bilancio di questa entrata: evidentemente deve essere indicata al Titolo I, riducendo di pari importo il Titolo II, categoria I. Il certificato al bilancio inserisce tale voce alla categoria “Imposte”.
Vedasi art. 31 legge 289/02, che ha aumentato, per l’anno 2003, l’aliquota di compartecipazione comunale al 6,5%.
Con l’art. 2.18 della legge 350/03 è confermata anche per il 2004 la compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF nelle percentuali stabilite per il 2003. L’art 1.65 della legge 311/04 proroga la materia per l’anno 2005. I bilanci di previsione 2005 devono quindi mantenere gli stanziamenti del bilancio 2004 relativamente a tale partita. Se però il taglio dei trasferimenti è superiore allo stanziamento del bilancio in corso, l’ulteriore riduzione deve essere apportata nella compartecipazione. Ciò in quanto l’art. 67, comma 4, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 25.5 della legge 448/01, stabilisce che, nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
Il comma153 L.F. 06 ha prorogato anche per il 2006 la vigente normativa, mentre l’art. 1.698 della L.F. 07 ha prorogato la previgente normativa anche per l’anno 2007 per le sole province.
L’art. 1.189, 190, 191 e 192 della L.F. 07 ha istituito una nuova compartecipazione comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche, detta “dinamica”. Essa ha un’aliquota dello 0,69% e decorrerà dal 2007 con riferimento alla base imponibile 2005. Nel 2007 il gettito spettante ai comuni sarà compensato con uguale riduzione dei trasferimenti erariali. Dal 2008 l’incremento del gettito rispetto al 2007 sarà attribuito ai comuni con criteri da definire con decreto interministeriale secondo finalità perequative e di sviluppo economico. A decorrere dal 2009 l’aliquota sarà dello 0,75%. Vedasi anche D.M. 20.02.2008.
Efficienza dell’Amministrazione finanziaria. ( art. 83 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 )
I commi 16 e 17, potenziano l’attività di partecipazione dei comuni all’accertamento dell’imposta sul reddito, con particolare riferimento al controllo dei richiedenti l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
Accesso agli elenchi dei contribuenti. (art. 42D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 )
Viene modificato l’art. 69 del DPR 600/73 con la sostituzione del 6° comma concernente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. Essi saranno depositati, oltre che presso gli uffici, anche presso i comuni per un anno ed accessibili in base alla disciplina contenuta nella L. 241/90.
Collaborazione dei Comuni con l’Amministrazione finanziaria finalizzata alla lotta all’evasione. (art. 83, c. 4, 11 e 16 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 )
Ad integrazione della normativa che prevede la devoluzione del 30% del gettito derivante dall’accertamento di evasione fiscale erariale in virtù della collaborazione dei Comuni (art. 1, D.L. 203/05, convertito in L. 248/05), è previsto (comma 4) che il Dipartimento delle Finanze fornisca ai comuni interessati, anche per il tramite dell’ANCI, l’elenco delle relative iscrizioni a ruolo.
Nel comma 11 inoltre è prevista la collaborazione dei comuni chiamati a segnalare all’Agenzia situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito (c.d. “redditometro”).
Il comma 16 dispone obblighi di informativa periodica all’Agenzia da parte dei comuni circa gli iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) e la loro effettiva cessazione di residenza nel territorio comunale.
Studi di settore. (art. 83, c. 20D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 )
All’elaborazione degli studi di settore validi per gli accertamenti delle imposte erariali potranno partecipare anche i comuni.
Accesso al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. (art. 83, c. 28-sexiesD.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 )
Anche gli enti locali (oltre ai soggetti concessionari dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali) possono accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, ivi compresi quelli relativi ai rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli intermediari finanziari (p.e. banche).
Il potere di accesso è esercitabile personalmente da dirigenti o responsabili dell’area tributi soltanto previa ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.
Vedasi anche punto 18.39.
18.10 IVA. Rimborso erariale. Elenchi clienti e fornitori.
Il rimborso è stato istituito dall'art. 6.3 della legge 448/99. Con l'art. 1.711 della L.F.07 è stata inserita la clausola che limita il rimborso alle sole prestazioni dei servizi non commerciali esternalizzati per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti.
L'art. 2.9 della L.F.08 dispone che il citato comma 711 trova applicazione dal 1° gennaio 2007. La mancata presentazione del certificato entro il 30 aprile comporta la perdita del contributo ( Circolare M.I.F.L. 3/09 ).
Vedasi anche D.P.R. 33/01.
Abolizione elenchi clienti e fornitori. (art. 33 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ).
Sono stati aboliti gli elenchi clienti e fornitori di cui all'art. 8-bis, mediante l'abrogazione del pertinente comma 4-bis.
L'abolizione comporta automaticamente l'inapplicabilità delle sanzioni per eventuali irregolarità od omissioni commesse in relazione agli elenchi per gli anni 2006 e 2007 (art. 3 D.lgs 472/97). Sul momento di pagamento dell'IVA vedasi art. 7 D.L. 185/08, convertito nella legge 2/09. L'art. 16 del D. L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, abroga l'art. 1, commi da 30 a 32, riguardanti le aggravate modalità di compensazione IVA per importi superiori a 10.000 euro. Sul punto vedasi anche art. 10 D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09.
18.11 Regime fiscale trasferimento, locazione ed affitto immobili
L'art. 35 del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06, essenzialmente passa dal regime di imponibilità IVA a quella di esenzione IVA delle operazioni riguardanti le locazioni, gli affitti e le compravendite immobiliari ex art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.
I Comuni che gestiscono in regime IVA (e quindi abitualmente e con specifica organizzazione ed impostazione di bilancio) le suddette operazioni avranno un aggravio di costi; gli altri Comuni invece subiranno conseguenze marginali. È sanzionato penalmente l'omesso versamento IVA di importo superiore ai 50.000 euro, nonché la compensazione con crediti inesistenti che comporti il mancato versamento IVA superiore a 50.000,00 euro. I pagamenti di corrispettivi negli appalti è vincolato alla esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la regolarità fiscale, previdenziale e assicurativa ( DURC ) dello stesso.
L'art. 1, commi da 313 a 319 L.F.08, prevede la valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali, anche mediante Conferenze di servizi. Sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2008. L'art. 2.440 e 441 L .F.08 istituisce il Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici.
Vedasi anche punti 8, 18.41, 18.61 , 68 e 82.
18.12 Oneri di urbanizzazione.
Il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'art. 47. 7 della legge 449/1997 ha eliminato il vincolo imposto dalla preesistente normativa (legge 10/1977) secondo il quale il 70% dei proventi degli oneri di urbanizzazione doveva essere destinato a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e all'acquisizione di aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici mentre il restante 30% poteva essere utilizzato per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. La legge 449/97 permette invece ai Comuni di poter utilizzare totalmente i proventi in questione anche per il finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale, dirottandoli dalla destinazione primaria per cui vengono riscossi.
Il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota n. 0108315 del 7 ottobre 2003, ha espresso l'avviso che a partire dal 30.06.2003, data di entrata in vigore del D.lgs 378/01, i proventi concessori non sono più soggetti a vincolo di destinazione.
Il comma 17 dell'art. 27 della legge 448/01 riduce le sanzioni previste nel Testo unico sull'edilizia in caso di ritardato pagamento del costo di costruzione. I nuovi limiti sono i seguenti:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 (20) per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 (50) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 (100) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Vedasi ora anche l'art. 31.7, lett. b), della legge 289/02, relativo all'inserimento delle caserme dei carabinieri tra le opere di urbanizzazione secondaria.
L'art. 1.43 della legge 311/04 consente di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni per il finanziamento di spese correnti entro il limite del 75% nell'anno 2005 e del 50% nell'anno 2006.
Per l'anno 2007 il limite di utilizzo per spese correnti è fissato nella misura del 50% ed una ulteriore quota del 25% per la manutenzione ordinaria del patrimonio (Art. 1.713 L .F. 07).
Per gli anni 2008, 2009 e 2010 il limite di utilizzo per spese correnti è pari al 50% ed una ulteriore quota massima del 25% per la manutenzione ordinaria del patrimonio, per la manutenzione ordinaria del verde e delle strade (art. 2.8 L .F.08).
Secondo la Corte dei conti Lombardia ( Delibera 402/07 ) l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione oltre i limiti di legge costituisce grave irregolarità cui deve provvedere il Consiglio comunale. Per gli interventi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione vedasi artt. 32 e 122.8 D.Lgs 163/06, come modificati dal D.Lgs. 113/07 e dal D.Lgs 152/08, nonché Note in data 25 e 28/09 Autorità contratti pubblici. Vedasi anche punto 18.3, nonché deliberazione Autorità contratti pubblici n 7/09. Secondo la Corte dei conti Veneto ( Parere 148/09 ) i ribassi d'asta conseguiti dai privati in sede di gare per opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione devono essere riversati al Comune.
Opere di urbanizzazione primaria (art. 2. 5 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ).
Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16. 7 DPR 380/01.
Ciò comporta la fruibilità dell'aliquota IVA agevolata del 10% ex numeri 127- quinquies e septies della Tabella A, Parte III, DPR 633/72.
Per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione vedasi art. 16.6 D.P.R. 380/01 e art. 44.1 legge regione Lombardia 12/05.
I proventi di monetizzazione di aree a standard devono essere impiegati per la realizzazione di opere pubbliche o per il reperimento in altre zone del territorio comunale delle aree monetizzate ( Parere 1/09 Corte dei conti Lombardia ). Secondo la Corte dei conti Piemonte ( Parere 40/09 ) il Comune non può esentare il cittadino dal pagamento degli oneri di urbanizzazione nemmeno se l'esenzione è finalizzata alla promozione del territorio.
18.13 Condono tributi locali e norme su ritardati pagamenti.
L’art. 13 della legge 289/02 prevede la possibilità per le regioni e per gli enti locali di stabilire procedure di definizione (condoni) dei tributi propri, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali. Allo scopo i Comuni con delibera consiliare possono stabilire:
-
un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale i contribuenti adempiono ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti. In tal caso va prevista:
-
la riduzione dell’ammontare dei tributi;
-
l’esclusione o la riduzione degli interessi o delle sanzioni;
-
la sospensione, su istanza di parte, dell’eventuale procedimento giurisdizionale in corso. In caso di adempimenti da parte del contribuente il giudizio si estingue.
La misura degli interessi è determinata, con norma regolamentare, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Tale misura vale sia per i ritardati versamenti sia per i rimborsi (Art. 1.165 L.F. 07). Vedasi anche punto 18.14.
I tributi locali possono essere ridotti per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi (art. 1.86 legge 549/95).
18.14 Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.
E’ prevista l’emanazione di un Decreto del Ministro E. e F. per stabilire gli importi delle somme considerate di modesto ammontare. Gli importi sono arrotondati all’unità di Euro ed in sede di prima applicazione l’importo minimo non può essere inferiore a € 12. (Art. 25 legge 289/02). Con norma regolamentare gli enti locali possono stabilire, per ciascun tributo, importi diversi di quello appena indicato (Art. 1.168 L.F. 07). L’art. 1.166 L.F. 07 stabilisce che il pagamento del tributo deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superadetto importo. Sono esclusi dalla disciplina delle somme di modesto ammontare i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni (art. 25.3 legge 289/02).
18.15 Pagamento corrispettivi fognatura e depurazione.
Vengono ridefiniti i tempi di pagamento dei corrispettivi, da parte del diverso gestore, al Comune e le eventuali penalità (Art. 77.7 legge n.289/02).
Vedasi anche punto 32.
18.16 Cessione di crediti tributari ed extra tributari.
In alternativa alla riscossione coattiva è consentito agli Enti locali di cedere a terzi i crediti tributari, comprensivi di penalità ed interessi. L'ente deve garantire l'esistenza del credito, ma
non la solvibilità del debitore.
La cessione non necessita dell'accettazione del debitore. L'operazione è regolata da
Convenzione (art. 76 legge 342/00).
La cessione dei crediti non tributari è regolata dall'art. 8 del D.L. 79/97, convertito nella legge 140/97, nonché dall'art. 9.3-bis del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, e dal D.M. attuativo 19.05.09 in G.U. 157/09.
Vedasi per la cessione di crediti derivanti da contratti l'art. 117 del D. Lgs 163/06, modificato dal D. L.gs 152/08.
Vedasi anche artt. 69 e 70 Regio Decreto 2440 / 23 e successive modificazioni e legge 52/91.
18.17 Termini pagamento fatture.
E' stata pubblicata sulla GUCE dell'8 agosto la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento e del Consiglio europei che fissa il termine massimo di 30 giorni per il saldo delle fatture da parte della P.A., salvo patto contrario delle parti. Trascorso detto termine scattano automaticamente gli interessi di mora. La Direttiva , recepita con D. Lgs n. 231/02, può essere subito utilizzata sia dai singoli cittadini che dalle imprese (Sentenza Corte costituzionale 168/91; Corte di
cassazione 9983/99). Vedasi anche Circolare MEF in G.U. n. 19/03 e 4 febbraio 2003, n. 6.
La normativa non è applicabile alle richieste di interessi inferiori a 5 euro, ai pagamenti per risarcimento danni ed ai contratti relativi ai lavori pubblici ( artt. 1, 2 e 11 D. L.gs 231/02 ). Per i pagamenti effettuati dalle pubbliche Amministrazioni presso la tesoreria il ritardo non determina automaticamente gli effetti della mora, occorrendo, per la corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggiore danno, la costituzione in mora mediante apposita intimazione scritta ( Corte d'appello di Napoli – sez. 3 – Sentenza n. 35/08 ).
La Corte dei conti ha ritenuto che costituisca danno erariale il ritardo del pagamento di debiti scaduti e del versamento dei contributi previdenziali (Sentenza n. 232/99 Sezione centrale d'appello). Per i pagamenti a creditori muniti di titolo esecutivo vi è il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo stesso ( art. 14 D.L. 669/96, convertito ella Legge 30/97 nel testo modificato dall'art 147 della legge 388/00 ).
L'art. 9 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, detta nuove regole per garantire la tempestività dei pagamenti. Entro il 31.12.09 bisogna adottare le opportune misure organizzative per garantire i pagamenti tempestivi delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Le misure adottate sono rese pubbliche sul sito internet. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione di detti obblighi comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative per evitare la formazione di debiti pregressi. I risultati delle analisi e della revisione delle procedure di spesa sono allegate alla Relazione/Questionario alla Corte dei conti di cui all'art. 1.166 Legge 266/05.
Vedasi Circolare MEF 1/03 ( G.U. 13/03 ) e Circolare RGS 6/03.
Vedasi anche punti 12.1, 41 e 82.
18.18 Ripartizione del fondo di progettualità LL.PP.
La materia è stata ridisciplinata con l'art. 92.5 del D.Lgs 163/06 e con il D.M. 2 novembre 1999, n. 555, pubblicato sulla G.U. n. 108 dell'11 maggio 2000. L'art. 3.29 della L. 350/03 chiarisce che i compensi da erogare per incentivi alla progettazione, nell'importo non superiore al 2% delle somme a base d'asta, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresa la quota di oneri a carico degli enti.
Il comma 207 della L.F. 06 chiarisce che la quota percentuale spettante ai tecnici ed ai loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
Vedasi anche artt. 92.5 e 256.1 D.L.gs 163/06 e D.M. infrastrutture n. 84/08.
L'art. 61.8 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, ha ridotto il compenso incentivante allo 0,50%. L'1,50% resta acquisito al bilancio del Comune ( comma 17 ).
Il D.L. 162/08, convertito nella Legge 201/08, ha riportato il compenso al 2% con il solo limite dell'importo dello stipendio base del dipendente percipiente.
L'art. 18.4-sexies del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, ha riportato la misura del compenso allo 0,50%, con decorrenza 01/01/2009 in termini di cassa ( vedasi anche Circolare RGS n. 36/09 ). La Corte dei conti Lombardia ( Parere 40/09 ) ritiene invece che vada applicato il criterio della competenza. Nella stessa direzione è la delibera della Corte dei conti - Sez. Autonomie - n. 7/09. Tale Sezione ritiene che il compenso incentivante costituisca un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva. In tal senso anche Cassazione – Sez. Lavoro – n. 13384/04. Il risparmio derivante dalla riduzione della spesa può essere utilizzato per il trattamento economico accessorio ( Artt. 61.17 e 76.5 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08 e art. 2.32 L.F.09 ). La Sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia, diversamente da altre Sezioni, ritiene che tra gli oneri riflessi a carico del personale sia compresa anche l'IRAP ( Parere 4/08 ). A seguito delle nuove disposizioni il regolamento dell'ente pubblico di cui all'art. 92.5 del D.Lgs 163/06 deve essere adeguatamente modificato, mantenendo i criteri previsti nel Parere del Consiglio di Stato n. 3664/07.
Per la contabilizzazione della spesa vedasi codice SIOPE di cui al punto n. 20.
Per la ripartizione vedasi Nota 283632/09 Autorità contratti pubblici. Relativamente al DURC vedasi punto 82.
18.19 Sponsorizzazioni.
Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi forniti, gli Enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (Art. 43, legge 449/97; art. 119 TU).
Per l’utilizzo dei contratti di sponsorizzazione nel settore dei lavori pubblici vedasi Determinazione Autorità 05.12.01, n. 24 (G.U. n. 8/02) e art. 26 D.L.gs 163/06.
18.20 Capitolato generale dei LL.PP.
E’ stato adottato il nuovo capitolato con D.M. 19.04.2000, n. 145 (G.U. n. 131/2000). Vedasi anche art. 5 D.L.gs 163/06, come modificato dal D.L. 113/07.
18.21 Responsabilità ufficio anagrafe.
Al responsabile dell'ufficio anagrafe nel caso ometta la comunicazione dei decessi di pensionati è applicata la sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro (Art. 46 D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03). I competenti uffici comunali possono procedere a verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui, a seguito di iscrizione o di richiesta di variazione anagrafica, il richiedente intende fissare la propria residenza ( art. 1.18 legge 94/09 ). Vedasi anche art. 2.38 medesima legge e Circolare M.I. 18/09.
18.22 Disavanzo trasporti.
Tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 119 della Costituzione dalla Legge costituzionale n. 3/2001, secondo cui gli Enti Locali “possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento” viene specificato che la contrazione di mutui a ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale può riguardare solo disavanzi relativi agli esercizi 2000 e precedenti, oppure oneri derivanti da contratti di servizio stipulati prima del 31 ottobre 2001 (vedasi art. 27.14 legge 448/01). L'art. 1.1230 L .F.07 stanzia un importo di 190 milioni di euro a favore delle Regioni per il trasporto locale. L'art. 1.304 L .F.08 stanzia un Fondo di 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010 per lo sviluppo del trasporto pubblico locale.
Tale Fondo è stato soppresso dall'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella Legge 126/08.
Vedasi anche art. 1, commi da 297 a 308, della medesima legge.
La Corte di cassazione ( Sentenza n. 21749/09 ) ha stabilito che i contributi che ricevono le aziende di trasporto pubblico sono soggetti ad Irap.
Vedasi punti 18.44 e 18.54.
18.23 Misure di efficienza.
L’art. 24.8 della legge 448/01 dispone che gli Enti locali promuovano opportune azioni dirette ad attivare l’esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa o migliorare l’efficienza gestionale.
L’art. 29 legge n. 448/01 invita la P.A., ivi compresi i comuni, a costituire soggetti di diritto privato per l’affidamento di servizi svolti in precedenza in economia. Il comma 3 dello stesso articolo prevede per dette finalità agevolazioni fiscali stabilendo che il trasferimento di beni effettuati per tali soggetti sono esenti da ogni tipo di tassazione e non rilevano dal punto di vista fiscale le plusvalenze, i ricavi o le minusvalenze che ne derivano.
Vedasi anche punto 57.
18.24 Amministratori responsabili dei servizi. Compensi agli amministratori
L’art. 29.4 legge n. 448/01 modifica l’art. 53.23 della legge 388/00 e porta da 3.000 a 5.000 abitanti i comuni che possono utilizzare componenti della Giunta quali responsabili dei servizi eliminando inoltre la condizione che richiedeva la dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti. L’art. 1.719 L.F. 07 stabilisce che l’indennità di fine mandato ai Sindaci spetta solo se il mandato ha avuto una durata superiore ai 30 mesi.
L’art. 3.59 della Legge 244/07 vieta di estendere alla colpa grave la copertura assicurativa con spesa a carico dell’ente. La Corte dei Conti – Sezione Lombardia – ritiene che la copertura di tali rischi possa avvenire solo con separati contratti.
Vedasi anche punto 18.71.
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18.25 Trasferimenti e distacco di personale dipendente da concessionari e dalla P.A.
In caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli Enti locali i relativi dipendenti hanno il diritto di essere mantenuti in servizio dal nuovo concessionario purché iscritti da almeno due anni al relativo Fondo di previdenza (Art. 52.61 legge n. 448/01). Nel caso di trasferimento di attività svolte dalla P.A. ad altri soggetti pubblici o privati il personale passa a tali soggetti ed alle condizioni previste dall'art. 2112 del Codice civile ( Vedasi art. 3.30 legge 244/07 e art. 31 D.lgs 165/01). Vedasi anche n. 3511 Codice SIOPE.
I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono avvalersi di dipendenti a tempo pieno di altri Enti locali purchè autorizzati dall'Amministrazioni di provenienza (comma 557 della legge 311/04).
Vedi anche Parere Consiglio di Stato n. 141/05.
La Corte dei conti – Sezione Lombardia – con Parere 68/08, ha ammesso, a determinate condizioni, la possibilità di riassumere il personale in precedenza trasferito a società partecipate. Per la validità delle graduatorie di assunzione vedasi art. 5 D.L. 207/08, convertito nella Legge 14/09. Per l'utilizzo di graduatorie di altri enti pubblici vedasi art. 3.61 legge 350/03 e Parere M.I. in ItaliaOggi 17.07.09. L'art. 17.10 e 11 D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, prevede, per gli enti che hanno rispettato il Patto di stabilità, la possibilità di bandire concorsi per assunzioni di personale a tempo indeterminato con riserva di posti non superiore al 40% per il personale che aveva acquisito il diritto alla stabilizzazione. Tale percentuale può essere aumentata fino al 50% per i Comuni uniti in Unione. Possono inoltre essere banditi concorsi interni per il personale suddetto e per quello utilizzato con contratti co.co.co. . Restano fermi i vincoli di spesa per il personale in base alla previgente normativa. Il comma 19 del medesimo art. sposta la validità delle graduatorie al 31.12.10. Per il collocamento a riposo del personale vedasi art. 71 D.L. 112/08, convertito nelle legge 133/08, art. 17.35-nonies ed art. 35-decies D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09. L'art. 22-ter della medesima normativa innalza l'età di pensionamento delle lavoratrici della P.A.. Secondo la Corte dei conti Veneto ( Parere 181/08 ) le limitazioni previste dall'art. 49 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, non sono applicabili al personale di cui all'art. 90 T.U.. La Corte dei conti Lombardia ( Parere 64/09 ) ha ribadito che non è possibile coprire i posti unici in organico mediante prove selettive interne e riservate. La Corte di cassazione – Sez. Unite n. 15403/03 – ha sostenuto che si tratta di vere assunzioni. Per la stabilizzazione dei co.co.co. vedasi Circolare Funzione pubblica n. 5/08. Vedasi anche punto 18.47. L'art. 6 della medesima normativa ridisciplina la riserva di posti nei concorsi pubblici. L'art. 41.9 del D.L. 207/08, convertito nella Legge 14/09, ha prorogato al 31 dicembre 2009 i comandi presso le pubbliche Amministrazioni del personale ex Poste Italiane. Per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali è concesso all'ente un contributo erariale ( art. 1-bis D.L. 599/96, convertito nella Legge 5/97 ). L'assegnazione di personale da altre Amministrazioni ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.04 non costituisce nuova assunzione ( Parere M.I. 02.02.09 ). Secondo il M.I. il distacco di personale da società private alla P.A. e viceversa non è consentito ( Parere in ItaliaOggi 04.07.08 ).
18.26 Incompatibilità Amministratori. Respobnsabilità.
L'art. 52.62 dela legge n. 448/01 abroga il comma 82 dell'art. 145 della legge 388/00. In conseguenza viene reintrodotta la incompatibilità per i Sindaci, i Presidenti delle Province ed i Consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali a svolgere funzioni di amministrazione nelle società di capitali a partecipazione mista costituite per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata in conformità alla deliberazione CIPE 21 marzo 1997. Vedasi Sentenza Corte costituzionale 30.12.2003, n. 377.
Le spese legali sono rimborsabili agli Amministratori nel limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale ( Cassazione 197/00, Consiglio di Stato 2242/00 e Risoluzione del Ministero Interni in ItaliaOggi 6 Febbraio 2009 ).
Gli Amministratori comunali non possono acquistare, tramite società nelle quali essi sono Amministratori, beni comunali. ( Parere M.I. in ItaliaOggi 29.03.09 ). Per le sanzioni a carico degli Amministratori che ricorrono all'indebitamento per finanziare spese correnti vedasi art. 30.15 legge 289/02 e Pronuncia Corte dei conti – Sez. riunite – 12 Q M 27/07. Per la responsabilità erariale vedasi art. 3 D.L. 543/96, convertito nella legge 639/96. In materia di denuncia di danno erariale vedasi Procura generale della Corte dei conti 02.08.07, P.G. 9434/07. L'art. 17.30-ter e 30-quater D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, come modificato dal D.L. 103/09, ridisciplina l'attività delle Procure della Corte dei conti e le responsabilità che conseguono da provvedimenti di atti vistati e registrati in sede di controllo preventivo di legittimità. Il comma 30-quinquies del medesimo art. stabilisce che in caso di proscioglimento nel merito il Giudice contabile non può disporre la compensazione delle spese di giudizio. La Corte dei conti – Sez. giurisdizionale – Toscana ( 267/09 ) ha sancito che in caso di fallimento di società partecipate, la perdita di capitale investito dall'ente pubblico costituisce danno erariale a carico sia degli Amministratori dell'ente sia di quelli della società. L'art. 2.30 della legge 94/09 stabilisce che in caso di scioglimento del Consiglio per infiltrazioni mafiose gli incarichi ex art. 110 T.U. che non sono stati rinnovati dalla Commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto.
Vedasi anche punti 10, 18.33 e 18.71.
18.27 Fondo nazionale progettazione opere pubbliche.
L’art. 54 legge n. 448/01 ha istituito un Fondo nazionale per erogare contributi a Regioni ed Enti locali a sostegno della progettazione di opere pubbliche con una dotazione, per l’anno 2002, di 50 milioni di Euro. L’art. 4.143 della L. 350/03 ha stanziato 30 milioni di euro per l’anno 2004.
Le domande per ottenere il contributo devono essere corredate dal progetto preliminare (Art. 4.145 legge 350/03).
18.28 Fondo asili nido. Mutamento di destinazione.
L’art. 70 legge n. 448/01 ha istituito un fondo per le costruzioni e la gestione di asili nido, nonché dei micro nidi nei luoghi di lavoro. La dotazione del Fondo è fissata rispettivamente in 50 milioni di Euro, 100 milioni di Euro e 150 milioni di Euro negli anni 2002, 2003 e 2004.
Tale fondo è stato soppresso dall’art. 1.59 della legge 311/04.
Il mutamento di destinazione d’uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asilo nido è sottoposto a denuncia di inizio attività (Art. 22 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).
Il finanziamento di nuovi interventi per la diffusione degli asili nido è previsto dall’art. 1.1259 L.F./07, integrato dall’art. 45 del D.L. 159/07, convertito dalla Legge 222/07, nonché dall’art. 2.457 L.F./08.
18.29 Codice della strada e parcheggi. Collaborazione con la Polizia provinciale.
Restano in vigore le regole sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per la violazione del Codice della strada previste dall'art. 208 del D. L.gs 285/92, come modificato dall'art. 5-bis del D.L. 115/05, convertito nella legge 168/05. Va aggiunto che, ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo 472/99, il 10% dei proventi in questione deve essere destinato ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili). Va infine ricordato che, ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs 285/92, i proventi a pagamento dei parcheggi sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento e le somme eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità. Vedasi anche D. Lgs 09/02. Tra le utilizzazioni della quota vincolata dei proventi vi puo' essere anche una somma destinata ad assistenza e previdenza del personale. Tale spesa fa parte della spesa di personale e quindi imputata all'intervento 01 del bilancio e concorre a determinare il limite massimo della spesa di personale ( Corte dei conti – Sez. Autonimie - 426/00; Corte dei conti Liguria 6/08 ).
A decorrere dal 1 gennaio 2005 la misura delle sanzioni, aggiornata ai sensi dell'art. 195.3 del D.lgs. 285/92, è arrotondata all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, o per difetto se è inferiore a tale limite (comma 529 della legge 311/04).
L'attività della Polizia provinciale sulle strade extra provinciali può essere svolta previo accordo con la Polizia dei comuni. (Art. 1.1 D.L. 151/03, convertito nella legge 214/03). Vedasi anche comma 564 della legge 296/06 e art. 6-bis D.L. 117/07, convertito nella legge 160/07.
Ai sensi dell'art. 208.4 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni, i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti trasmettono la delibera di ripartizione dei proventi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Corte di giustizia della Comunità europea, con Sentenza 16 settembre 2008, G 288/07, ha stabilito che la gestione dei parcheggi da parte dei Comuni in strutture attrezzate è soggetta ad I.V.A.
Con D.M. 17/12/08 ( G.U. n. 303/08 ) le sanzioni per le violazioni del Codice della strada sono state adeguate, con un incremento medio del 5%. Per la competenza territoriale della Polizia municipale in materia di circolazione stradale vedasi Corte di cassazione – Sez. II – n. 5199/07. Vedasi anche punto 36.
18.30 Rilascio Passaporti.
Il Ministero degli affari esteri può delegare per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti, oltre che i questori, i Sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti (Art. 4, legge 340/00).
18.31 Controllo interno.
Gli enti locali definiscono un proprio sistema di controllo interno con utile riferimento a norme di ordine generale (art. 6.3 D.Lgs. 286/99, come modificato dall’art. 31.1 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06).
18.32 Lotta al carovita.
Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 20 milioni di euro per l’anno 2004 destinato a finanziare iniziative congiunte di Comuni e Camera di commercio (art. 23 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).
18.33 Debiti fuori bilancio.
Viene stabilito che i provvedimenti (delibere consiliari) di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. vengano comunicati all'Organo di revisione ed alla Corte dei conti (Art. 23.5 legge 289/02). Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte corrente vedasi art. 41.4 Legge 448/01 e Circolare Cassa DD.PP. n. 1251/03.
Ai sensi dell'art. 30.15 della legge 289/02, qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese correnti maturate dopo la data del 07.11.01, ai sensi dell'art.5 della legge costituzionale n. 3/01, i relativi atti e contratti sono nulli. La Corte dei conti può irrogare agli Amministratori che hanno assunto le relative delibere, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 volte l'indennità mensile di carica percepita al momento di commissione degli atti. Secondo la Corte dei conti della Toscana ( Parere 30/08 ) le transazioni non costituiscono debiti fuori bilancio. La Corte di cassazione – Sez. 1° civile – con Sentenza n. 4020/09 ha deciso che per le spese ordinate senza provvedimento, il fornitore deve richiedere il pagamento non al Comune, bensì al funzionario o Amministratore che ha ordinato o lasciato eseguire il bene o la fornitura.
Per i termini di pagamento vedasi anche art. 14 D.L. 669/96, convertito nella legge 30/97, come modificata dall'art. 147 della legge 388/00.
La Corte dei conti –Sezione Campania – 08.07.08, n. 5 – ha ritenuto che l'Ente locale possa inserire nel Regolamento di contabilità l'obbligo dell'Organo di revisione di esprimere parere in ordine al riconoscimento di debiti fuori bilancio.
La Corte dei conti Lombardia ( Delibera 9/08 ) ha ritenuto che l'esistenza di un Fondo in bilancio per far fronte a Sentenze negative non fa venir meno la necessità del riconoscimento del debito da parte del Consiglio comunale. La medesima Corte ha ritenuto che il rimborso delle spese legali agli Amministratori non costituisce debito fuori bilancio ( Delibera 20/08 ). La Corte stessa ha ritenuto che in sede di delibera di riconoscimento del debito da parte del Consiglio comunale vengano accertate le responsabilità in ordine alla formazione delle passività extra contabili ( Delibera 9/08 ).
Vedasi anche punti 10 e 18.26.
18.34 Enti dissestati.
Sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del T.U. 267/00 riguardante l’assunzione di mutui per il risanamento e relativa contribuzione statale (Art. 31.15 della legge 289/02). L’art. 1 ter del D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03, detta nuove norme in materia di enti dissestati. L’art. 27 del D.L. 159/07,convertito nella legge 222/07, ha stanziato la sommadi 150 milioni di euro al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto. Vedasi artt. 1.714 e 741 L.F. 07, nonché art. 24 D.L. 159/07, convertito legge 222/07, nonché l’art. 40 del D.L. 248/07, convertito nella legge 31/08.
Con D.M. 17/07/2008 ( G.U. 188/08 ) è stata individuata la media nazionale per classe demografica per il triennio 2008-2010.
Vedasi anche punto 13 e punto 18.44.
18.35 Flussi di tesoreria e di cassa.
I dati periodici della gestione di cassa ex art. 30 della legge 468/78 dovevano essere trasmessi entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento (Art. 32 legge n. 289/02).
L'art. 1.79 della legge 311/04 ha previsto una forma , da sperimentare su un campione di enti, per il superamento della Tesoreria unica.
Vedasi anche punto n. 11 e punto n. 12.2.
Modifica alla tesoreria unica ed eliminazione delle rilevazione dei flussi trimestrali di cassa.
Con l'articolo 77 – quater della legge 133/08, di conversione del D.L. 112/08, sono state estese a tutti gli Enti locali le disposizioni che, con il D.lgs 279/97, avevano riordinato il sistema della Tesoreria Unica che era stato definito con la legge 720/84.
Il D.lgs 279/97, consentiva di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato tutte le cosiddette “entrate proprie”; ciò, oltre a rendere gli enti più autonomi, consentiva anche agli enti stessi di realizzare, su quelle disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera; ovviamente, in questi casi la consistenza degli interessi attivi era determinata dai singoli contratti di tesoreria. Inoltre il sistema di tesoreria “mista” consentiva anche agli enti che disponevano di liquidità esuberanti rispetto alle proprie necessità, di investire in forme più convenienti (pronti contro termine, Buoni ordinari del tesoro, o altro) parte di questa liquidità realizzando una redditività superiore anche a quella prevista dalla contabilità fruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato o dal contratto con il proprio Tesoriere.
Il D.lgs 279/97 prevedeva che le novità descritte entrassero in vigore, in via sperimentale, dall'1/1/1999 solo per i Comuni con meno di 1.000 abitanti; con provvedimenti successivi, si stabilì che il sistema di tesoreria misto, fosse esteso a tutti i Comuni con meno di 10.000 abitanti ed alle Province. Le norme che avevano previsto l'introduzione del sistema SIOPE, avevano, poi, esteso questa possibilità anche agli enti (una cinquantina) che si erano prestati ad applicare in via sperimentale il nuovo sistema di codifica dei pagamenti e degli incassi.
Il comma 1 dell'articolo 77-quater del D.L. 112/08,convertito nella legge 133/08, ritenendo concluso il periodo di sperimentazione, estende il sistema di tesoreria mista, a tutti gli Enti locali, cioè anche a tutti i Comuni con più di 10.000 abitanti. Conseguentemente, il comma 9 del citato articolo, stabilisce che dall' 1.01/09 cessano di avere efficacia le disposizioni che avevano specificato le modalità attraverso le quali procedere alla sperimentazione del sistema di tesoreria mista.
Questa innovazione, pertanto, riconosce a tutti gli Enti locali una maggiore autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie; autonomia dalla quale, se gestita in modo oculato e professionale, può derivare un incremento delle entrate.
Si ritiene importante rilevare, inoltre, che il comma 7 dell'articolo in questione, riscrivendo il comma 2 dell'articolo 7 del D.lgs 279/1997, ha stabilito che nelle contabilità speciali infruttifere presso la tesoreria provinciale dello Stato, affluiscono solo le entrate “provenienti direttamente dal bilancio dello Stato”; la norma abrogata, invece, stabiliva che dovevano essere versate nelle contabilità speciali infruttifere, le entrate “provenienti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato”. Il fatto che confluissero in questi conti anche le entrate provenienti indirettamente dallo Stato aveva creato notevoli difficoltà interpretative, che spesso avevano dato luogo a interpretazioni svantaggiose per gli Enti locali. Ora, invece, la norma fa riferimento chiaramente solo alle entrate direttamente derivanti dallo Stato, quindi dovrebbero essere superati i dubbi connessi alla precedente versione.
Il comma 11, poi, introduce alcuni elementi di semplificazione, stabilendo che gli enti soggetti al SIOPE (pertanto tutti gli Enti locali) ed i rispettivi Tesorieri, non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della legge 468/78; i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiranno un allegato obbligatorio al rendiconto, il cui contenuto sarà definito da un Decreto del MEF. Secondo la Corte dei corti Lombardia ( Delibera 579/07 ) l'anticipazione di tesoreria deve essere di breve durata e comunque chiusa nell'esercizio nel quale è stata attivata.
18.36 Indennità e compensi rivalutabili in base al costo della vita.
Il divieto di rivalutazione viene prorogato anche per il triennio 2003/2005 (Art. 36 legge n. 289/02 e art. 3.73 legge 350/03). Il comma 215della L.F.06 proroga tale norma a tempo indeterminato, con specifico riferimento alle indennità di missione.
L’art. 41.7 del D.L. 207/08, convertito nella Legge 14/09, proroga al 31 Dicembre 2010 la normativa che blocca la rivalutazione delle indennità, degli emolumenti, dei compensi e dei rimborsi spese al personale. La rivalutazione può essere ripresa nel 2011 con riferimento ai valori 2010. Vedasi anche punto 18.47.
18.37 Lavori socialmente utili.
Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili la Cassa Depositi e Prestiti concede ai Comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato (Art. 50.3 legge n. 289/02). Con D.M. 02.10.2003 (G.U. n. 245/03) è disciplinata la procedura per la presentazione dei progetti e la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Con l'art. 3.76 della legge 350/03 possono essere prorogate le convenzioni in essere con il Ministero del lavoro per l'anno 2004.
L'art. 1.262 della legge 311/04 prevede la proroga, per l'anno 2005, delle convenzioni in essere. L'art. 8-bis del D.L. 203/05, convertito nella legge 448/05, prevede un contributo di 18 milioni di euro ai Comuni con popolazione superiore ai 230.000 abitanti che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili (comma 258 L .F. 06).
Il comma 430 L .F.06 stanzia 35 milioni di euro per la proroga delle convenzioni stipulate relative ai LSU e 1 milione di euro per nuove convenzioni. L'art 1.1156 L .F. 07 stabilisce che i Comuni con meno di 5.000 abitanti possono procedere a nuove assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'art. 1.1166 L .F. 07 proroga i rapporti in essere al 31.12.07.
Per le assunzioni nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti vedasi art. 43 D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07.
Le istanze per ottenere l'incentivo per le stabilizzazioni 2009 devono essere presentate entro il 30 Settembre 2009 ( Comunicato Ministero Lavoro 25 settembre 2008, n. 0012624 ).
Vedasi articolo 2.549, 550, 551 e 552 nonché art. 3.79 L .F.08.
Vedasi punto 18.25.
18.38 Addizionale comunale diritti d'imbarco.
E’ istituita l’addizionale comunale, stabilita nella misura di 1 euro, sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili. Il gettito prodotto da tale disposizione, per la parte eccedente i 30 milioni di euro, è destinato, per il 20%, a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinante. La quota spettante ad ogni singolo ente è calcolata in base al territorio comunale nel quale è inserito l’aeroporto e alla superficie totale del comune (art. 2.11 legge 350/03). L’art. 1.1328 L.F. 07 aumenta di 0.50 euro il diritto di imbarco. Il relativo gettito è acquisito al bilancio dello Stato. Dall’introito dei suddetti diritti non sorgono obbligazioni tributarie (art. 39 bis D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07).
18.39 Addizionale IRE (EX IRPEF).
L’art. 1.142, 143 e 144 della L.F. 07 consente ai comuni di variare l’aliquota fino a 0,8 punti percentuali.
È previsto anche il versamento di un acconto del 30%. È previsto il versamento diretto ai Comuni a decorrere dal 2007 (art. 1.143 L.F./07).
Il Ministero dell’interno ha reso noto che, previo accordo con le Poste Italiane s.p.a., la tenuta del conto corrente postale è gratuita per l’anno 2008.
La maggiore entrata derivante dalle modifiche apportate al regime IRPEF saranno compensate con riduzione dei trasferimenti erariali (Art. 1.10 L.F. 07). Con D.M. 05.10.07, n. 19665 ( GU n. 247/07 ) sono state definite le modalità di versamento diretto tramite c/c postale.
L’art. 40.7 del D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07, ha stabilito che, ai fini dell’acconto, viene presa in considerazione l’aliquota vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento.
Le agevolazioni fiscali concesse sui compensi per lavoro straordinario dal D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08, provocheranno la riduzione dell’importo della presente addizionale.
18.40 Commissione tecnica finanza locale
Presso il MEF è istituita una Commissione per elaborare studi e proposte sul controllo della finanza territoriale e sulle regole del Patto di stabilità (art. 1.474 legge 296/06). Detta Commissione è stata soppressa dall’art. 45.3 del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08. L’art. 26.6 del medesimo Decreto ha soppresso anche l’Unità di monitoraggio della qualità dell’azione di governo degli enti locali.
18.41 Affidamento lavori di recupero patrimonio edilizio.
E' data facoltà ai Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti di affidare i lavori indicati dall'art. 31 della L. 457/78 ad imprese individuali.
Valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico ( art. 13 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ).
Attraverso accordi tra Ministero, Regioni e Comuni vengono semplificate le procedure di valorizzazione e vendita degli alloggi IACP. Il ricavato va destinato alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
È istituito un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché un Fondo per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori.
Ricognizione del patrimonio immobiliare degli Enti locali ( art. 58 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ).
Ciascun ente, con delibera di Giunta, individua i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione.
I beni possono essere conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare.
La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del predetto Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
Secondo l'Agenzia delle entrate ( Risoluzione 169 E/09 ) la gestione del patrimonio immobiliare è rilevante ai fini I.V.A. se costituisce attività commerciale sistematica ed abituale.
L'Autorità sui contratti pubblici, con Parere 47208/09/5566, ha ritenuto che la valorizzazione degli immobili mediante conferimento in un fondo immobiliare gestito da una Sgr è soggetta a gara pubblica. Il Consiglio di Stato ( Sentenza n. 5097/09 ) ha stabilito che le esternalizzazioni della gestione di impianti sportivi è soggetta a gara pubblica.
18.42 Piani attuativi di iniziativa privata.
Le agevolazioni fiscali già previste dall’art. 23.3 della L. 388/02 si applicano in ogni caso a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore (art. 2.30 L. 350/03).
18.43 Contratti con i concessionari.
La materia è regolata dal D.Lgs. 112/99 e, per gli enti locali, con particolare riferimento al d.Lgs. 446/97 e successive modificazioni. Le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi del DPR 602/73 e successive modificazioni, sono definite con D. Dirigenziale 28.06.99 in G.U. n. 165/99. Vedasi anche n. 54.
Il Titolo II° del D.L. 203/05, convertito nella legge 248/05, ha riformulato il sistema della riscossione.
L’art. 2 del D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06, dispone la maggiorazione del 25% dei compensi dovuti ai concessionari per l’esclusiva riscossione coattiva delle entrate.
La materia è stata ridefinita dagli artt. 32, 32 bis e 32 ter del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09. La Corte dei Conti – Sezione Emilia Romagna -, con Sentenza 25/09, ha stabilito che il concessionario deve presentare il conto giudiziale con il modello 21 annesso al D.P.R. 194/96.
Vedasi anche art. 238.12 D.Lgs 152/06, nonchè punto 18.5 e punto 54.
18.44 Trasferimenti erariali.
I trasferimenti erariali sono confermati nella misura dell'anno 2007 (art. 2.2 L .F.08), fatto salvo quanto disposto dall'art. 1.10 L .F.07. Vi sono tuttavia Fondi specifici, che vengono movimentati come segue:
10 milioni di euro a partire dall'esercizio 2006 a favore dei Comuni delle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano (Art. 1.709 L .F. 06);
25 milioni di Euro a favore delle zone confinanti con le Regioni a statuto speciale (art. 6.7 D.L. 81/07, convertito nella legge 127/07). Vedasi anche art. 2.44 L .F.08 e D.D.A.R. 030308 in G.U. n. 89/08;
Fondo di 30 milioni di euro per contributi su indennizzi per rimborso anticipato di prestiti (art. 11 D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07);
220 milioni di euro a partire dal 2006 a parziale copertura dei maggiori oneri contrattuali del personale per il biennio 2004/05 (comma 178 L .F. 06);
aumento per il 2005 del fondo investimenti vari (fondo mancia) di 222 milioni di euro (art. 11-bis D.L. 203/05, convertito nella legge 248/06); per il 2006 riduzione di 70 milioni di euro rispetto alla somma già stabilita di 176,50 milioni di euro (Tabella E L.F. 06);
Fondo di 800 milioni di euro per il trasporto pubblico nelle grandi città (art. 7 D.L. 159/07,convertito nella legge 222/07). Per il Fondo della promozione del trasporto pubblico locale vedasi punto 18.22;
Per i trasferimenti erariali relativi all'I.C.I. vedasi punto 48;
Fondo di 150.000.000,00 di euro per gli enti dissestati ( art. 24.1 D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07, e art. 40 D.L. 248/07, convertito nella legge 31/08 );
Fondo edilizia scolastica: vedasi punto 37;
Fondo rimborso IVA: Vedasi punto 18.10;
Fondo promozione dello sport. Vedasi punto 60;
Fondo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 per lo sviluppo delle isole minori (art. 2.41 L .F.08). Tale Fondo è stato soppresso, a decorre dal 2010, dall'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08;
Fondo di 15 milioni di euro per l'innovazione (art. 1.893 e 894 L .F. 07);
Fondo nazionale politiche sociali e della famiglia. Nell'esercizio 2005 il Fondo stanziato era di 1.193.767,00 di euro; è poi stato ridotto di 502,00 milioni di euro. Per il triennio 2006 – 2008 il Fondo è integrato di 300 milioni di euro annui (art. 18 D.L. 223/06, convertito nella L. 248/06).
Il Fondo è ulteriormente incrementato dall'art. 1.1250 L .F.07 e dall'art. 45.2 D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07, nonché dall'art. 2.457 L .F.08. Vedasi anche art. 1.1234 e 1269 L .F. 07. L'art. 88 della legge 69/09 prevede l'utilizzo di una quota del Fondo per le politiche per la famiglia per conciliare tempi di vita e di lavoro. Vedasi anche le risorse previste dell'art. 20.3 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09. Vedasi anche n. 18.50; per il Fondo per le non autosufficienze vedasi art. 2.465 L .F.08. Il Fondo per le attività socialmente utili di 55.000.000,00 di euro a partire dal 2008 è stato soppresso con l'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08;
Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno 8 anni a favore dei Comuni con meno di 50.000 abitanti (art. 2.552 L .F.08). Tale Fondo è stato soppresso dall'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08;
L'art. 2.426 L .F.08 stanzia un Fondi 5 milioni di euro a partire dal 2008 a favore degli Enti locali per spese di funzionamento dei Licei linguistici. Tale Fondo è stato soppresso dall'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08;
L'art. 2.443 L .F.08 stanzia un fondo di 5 milioni di Euro per il risanamento degli edifici pubblici. Detto Fondo è stato soppresso dall'art. 5.1 del D.L. 93/08, convertito nella Legge 126/08;
Fondo nazionale per la montagna: 25 milioni di euro per l'anno 2007, (art. 1.1278 L .F. 07); 50 milioni di Euro per gli anni 2008/2010 (art. 2.40 L .F.08);
Fondo alle Comunità montane: 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 (art. 1.703 L .F. 07). Per la riduzione dei trasferimenti alle Comunità montane vedasi anche punto 55;
Fondo convenzioni per i lavori socialmente utili : 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2008 (Art. 1.1166 L .F.07). Il Fondo è stato soppresso dall'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08;
Fondo di 4 milioni di euro per mobilità in Città d'arte (art. 1.321 L .F.08). Tale Fondo è stato soppresso dall'art. 5.1 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08;
Fondo di 10 milioni di euro anno 2007, di 41 milioni di euro anno 2008 e di 50 milioni di euro anno 2009 per la sicurezza e lo sviluppo del trasporto pubblico locale (art. 2.54 D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06). Vedasi anche punto 18.22;
Fondo minori introiti ICI fabbricati categoria D con un aumento di 377,808 milioni di euro per l'anno 2006 di cui 286,870 milioni di euro per gli anni 2005 e precedenti e di 90,939 milioni di euro per gli anni 2006 e successivi (cap. 1316 bilancio dello Stato). A decorrere dal 2007 la certificazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata ( art. 1.712 legge 296/06 ). Vedasi anche punto 48;
Fondo opere, tra le quali il settore idrico,di 200 milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 78 L .F. 06). Per la ristrutturazione delle reti idriche sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009. Tale Fondo è stato soppresso dall'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08;
Fondo di 45 milioni di euro ai Comuni sotto i 5.000 abitanti con popolazione oltre i 65 anni superiore al 25% del totale (art. 1.703 L .F. 07, art. 2.10 L .F.08 e art. 2.40 L.F. 09);
Fondo di 81 milioni di euro ai Comuni sotto i 5.000 abitanti con popolazione inferiore ai 5 anni superiore al 4,5% del totale (Art. 1.703 L .F. 07 e art. 2.40 L.F. 09);
Fondo di 100 milioni di euro ai piccoli Comuni esclusi dai due Fondi suddetti (art. 2.31 L .F.08);
Fondo ai Comuni sotto i 3.000 abitanti di 42 milioni per investimenti (art. 1.703 L .F. 07);
Fondo aree sottoutilizzate. È ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro nel 2008 e 65 milioni di euro nel 2009 (Art. 1.716 L .F. 07). Vedasi anche art. 1.863 e 926 L .F.07. L'art. 2.537 L .F.08 ridefinisce gli importi annuali del Fondo rispetto al 2007 e dichiara immediatamente impegnabili le relative somme. L'art. 6 del D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08, riduce il Fondo di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. L'art. 2.43 L.F.09 ripartisce le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nella misura dell'85% in favore del Mezzogiorno e nella misura del 15% in favore del Centro-Nord. L'art. 2.45 della L.F. 09 modifica le modalità di erogazione del Fondo, mentre l'art. 2.46 L.F. 09 aumenta lo stanziamento di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009/2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011. Tale Fondo viene ridotto degli importi indicati all'art. 6.4-ter del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09. Vedasi anche art. 18 medesimo Decreto. 800 milioni di euro di tale Fondo sono messi a disposizione per la dotazione infrastrutturale in banda larga per il periodo 2007/2013 ( art. 1 legge 69 /09 ). L'art. 14 della medesima legge detta regole sull'utilizzo di detto Fondo. L'art 36 della ripetuta legge 69/09 destina prioritariamente le somme del FAS assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione.
Fondo mobilità sostenibile: 90 milioni di euro dal 2007 al 2009 (Art. 1.1123 L .F. 07);
Fondo di 10 milioni di euro per la libertà di soggiorno e di circolazione dei cittadini comunitari (art. 2.11 L .F.08);
Fondo di 37,5 milioni di euro per gli anni 2007/2009 ai Comuni non soggetti al Patto di stabilità per spese di personale (Art. 1.703 L .F. 07);
Fondo di 30 milioni di euro ai Comuni i cui Consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose (Art. 1.707 L .F. 07);
Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a finanziamento di indennizzi per il rimborso anticipato di prestiti (art. 11 D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07);
Fondo di 5 milioni di euro ai piccoli Comuni per la difesa del suolo per l'anno 2008 ( art. 2.331 L.F. 08 ). Detto Fondo è stato ridotto di 3,5 milioni di euro dal'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08;
Per il recupero urbano di quartieri degradati sono istituite zone franche urbane e sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ( art. 2.562 e 563 L.F. 08 );
E' soppresso il trasferimento di 103 milioni di euro per la riqualificazione del territorio ( art. 2.6 L.F. 2008 );
Fondo di 38,734 milioni di euro a decorrere dal 2008 per servizio rifiuti nelle scuole statali (Accordo ANCI/Ministero Pubblica Istruzione e art. 33-bis D.L. 248/07, convertito nella legge 31/08 ). Per il pregresso è stata stanziata la somma di 58 milioni di euro. Trattandosi di un corrispettivo, lo stesso è soggetto a fatturazione;
Il Fondo ordinario viene diminuito della somma riveniente dalla riduzione dei costi della politica degli importi indicati agli artt. 2.16 e 2.31 L .F.08. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali sono confermati negli importi del 2009, fatte salve le modifiche successivamente intervenute ( art. 2-quater.2 D.L. 154/08, convertito nella legge 159/08 ).
Ulteriori misure di riduzione della spesa ( art. 61 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ). Il comma 11, riduce di 200 milioni di euro, a decorrere dal 2009, i trasferimenti erariali sul Fondo ordinario spettanti ai Comuni. Il comma 18 istituisce, per l'anno 2009, un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzione, tra il Ministero dell'Interno e i Comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico.
Esigenze prioritarie ( art. 63 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ). Il comma 12, istituisce il Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010 e per l'anno 2011. La ripartizione delle risorse avverrà con Decreto interministeriale. Vedasi punto 18.22.
Vedasi anche punti 18.9, 18.22, 18.25, 18.39, 18.54, 18.71; 19, 37, 40, 48, 52, 58, 59, 62 e 65.
18.45 Addizionale energia elettrica. Fondo statale per l'efficienza energetica.
La normativa base è costituita dal D.L. 53/83, convertito nella legge 131/83, dall'art. 6 del D.L. 511/88, convertito nella legge 20/89 e dall'art. 10 della legge 133/99. L'art. 2.39 della legge 350/03 chiarisce i soggetti tenuti al versamento delle addizionali. Viene stanziato un Fondo di 100 milioni di euro per interventi di efficienza energetica e per la riduzione dei costi dei clienti disagiati, anziani e disabili (Art. 1.362 e 364 L .F. 07).
Relativamente alle tariffe vedasi art. 3 D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09.
18.46 Plusvalenze patrimoniali.
L’art. 3.28 della L. 350/03 consente agli enti locali di utilizzare le plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali per il finanziamento di spese aventi carattere non permanente per la copertura di debiti fuori bilancio e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. L’art. 1.66 della legge 311/04 consente di utilizzare tali plusvalenze anche per il rimborsodelle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui
18.47 Oneri contrattuali e di miglioramenti economici del personale: divieto di estensione dei giudicati.
L’art. 3.49 della L. 350/03 dispone che gli oneri suddetti sono a carico dei bilanci delle singole amministrazioni pubbliche (quindi senza trasferimenti statali). La regola viene ribadita per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio2004/2005 dall’art. 1.91 della legge 311/04. Per tale periodo contrattuale il comma 178 L.F. 06stanzia un importo di 220 milioni di euro a parziale copertura dei maggiori oneri.Il comma 186 L.F. 06 pone a carico dei bilancidegli enti locali gli oneri contrattuali del biennio 2006/2007.
L’art. 1.132 della legge 311/04 fadivieto di estendere le decisioni giurisdizionali in materia di personale per il triennio 2005/2007. L’art. 25 del D.L. 248/08, convertito nella Legge 31/08, proroga tale divieto al 31.12.2008. L’art. 1.556 L.F. 07 conferma che gli oneri dei rinnovi contrattuali 2006-2007 del personale sono a carico dei bilanci comunali. Vedi anche punto 18.66. L’art. 3.146 L.F.08 pone a carico dei bilanci degli enti locali gli oneri contrattuali del biennio 2008/2009. Vedasi anche art. 15 D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07.
La Giunta della regione Lombardia ha stabilito che gli oneri per le visite fiscali al personale sono a carico degli enti richiedenti ( Nota 7 novembre 2008 ).
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Lombardia – con Sentenza 457/08 ha ritenuto danno erariale l’attribuzione di posizioni organizzative al personale senza obiettivi, l’errata quantificazione e l’improprio utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata, nonché l’errato trattamento accessorio dei dirigenti.
Vedasi anche punto 13 per gli enti dissestati , punto 18.36 e punto 22.
18.48 Contributi per personale convenzionato per le calamità naturali.
L’art. 3.51 della L. 350/03 richiede la certificazione, a pena di riduzione del contributo, del mantenimento del requisito soggettivo a partire dal 1 gennaio 2004. Il comma100 L.F. 06 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenticontributi quindicennaliper gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza. Relativamente alle entrate ed alle spese per calamità naturali vedasi art. 2.41 L.F. 09.
18.49 Entrate medie
Il D.M. 03.06.03 (G.U. n. 141/03) ha individuato le medie nazionali pro/capite delle risorse correnti dei comuni. Vedasi anche art. 31.2 Legge 289/02.
18.50 Utilizzo Fondo nazionale politiche sociali.
L’art. 3.116 della L. 350/03 destina le risorse del fondo suddetto alle politiche per la famiglia, all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’integrazione scolastica ed ai servizi per la prima infanzia. Il Fondo è ora indistinto (Circolare Regione Lombardia n. 48 del 27.10.05). Vedasi punto 18.44
18.51 Realizzazione opere nel settore idrico.
L’art. 4, commi da 35 a 39, della L. 350/03 definisce i contenuti del Programma di intervento nel settore idrico e detta norme di coordinamento e finanziarie. Il comma78 della L.F.06 istituisce un fondo di 200 Ml di euro per interventi infrastrutturali ivi comprese le progettazionidi infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche, a decorrere dall’anno 2007. Vedasi anche n. 32. Vedasi inoltre l’art. 2.333 e 334 L.F./08.
18.52 Copertura del costo del servizio rifiuti.
La piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 una copertura dei costi superiore all'85% può essere raggiunta in 5 anni, anziché in 4 anni (art. 4.116 L . 103/03). L'art. 1.523 della legge 311/04 ha portato a 6 anni il suddetto termine
Il comma 134 della L.F.06 ha portato a 7 anni il medesimo termine. In conseguenza il sistema tariffario di copertura totale dei costi del servizio doveva essere applicato nel 2007 per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che non avevano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l' 85%, ovvero superiore all' 85%. Vedasi ora anche art. 238 D.Lgs 152/06 e art. 1.183 e 184 L .F. 07. L'art. 1.1108 L .F. 07 prescrive una raccolta differenziata minima nel periodo dal 2007 al 2011, mentre il comma 1.109 prevede l'emanazione di un D.M. per gli anni successivi al 2011. L'articolo 2.38 L .F.08 demanda alle Regioni la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali. Il regime di prelievo in vigore nel 2006 resta invariato anche nel 2008 (art. 1.166 L .F.08).
La TARSU resta in vigore anche per gli anni 2009/2011 ( art. 77-bis.30 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, e art. 5 D.L. 208/08, convertito nella Legge 13/09 ).
Nel caso entro il 30 giugno 2009 non sia emanato il D.M. di cui all'art. 238.6 del D Lgs. 152/06, i Comuni possono adottare la tariffa ( Tia ) in base alla normativa vigente.
Per la comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate vedasi art. 1.106, 107 e 108 legge 296/06 e provvedimento Agenzia entrate 14 Dicembre 2007, n. 194022 in G.U. n. 300/07, modificato con provvedimento 24511/08 e con provvedimento 158180/08.
Vedasi inoltre punto 61.
La Corte costituzionale con Sentenza 238/09 ha stabilito che la Tia ha natura tributaria.
18.53 Fondo nazionale infrastrutture di interesse locale.
L’art. 4.144 della L. 350/03 ha stanziato la somma di 70 milioni di euro per il finanziamento del fondo in oggetto.
Per la realizzazione di micro progetti di arredo urbano e di interesse locale vedasi art. 23 D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09.
Vedasi punto 18.51 e punto 37
18.54 Trasporti pubblici.
Le operazioni per l'acquisizione di beni con oneri a carico di bilanci pubblici possono essere effettuate mediante contratto di leasing operativo. E' inoltre istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 33 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 4, commi 155, 156 e 157, legge 350/03).
La Tabella E allegata alla L.F. 06 prevede un Fondo di 60,509 milioni di euro ( - 40.20 milioni di euro rispetto al 2005) per acquisto autobus ed altri mezzi di trasporto ed un Fondo di 207.00 milioni di euro per rimborso IVA trasporti (- 75.00 milioni di euro rispetto al 2005).
Per il trasferimento dei Fondi di cui alla legge 58/05 vedasi art. 16 D.L. 223/06, convertito nella L. 248/06. Vedasi anche punto 18.22.
E' istituito un Fondo a favore del trasporto pubblico locale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (art. 1.1031, 1032, 1033 L .F.07). L'articolo 1.304 L .F.08 stanzia un Fondo di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010 per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. E' inoltre stanziato un Fondo di 4 milioni di euro per mobilità in Città d'arte (art. 1.321 L .F.08).
L'art. 1.1121, 1122, e 1123 L .F. 07 prevede un Fondo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria. A decorrere dal 2007 è previsto un contributo statale alle Regioni di 190 milioni di euro a finanziamento del contratto collettivo del personale del trasporto pubblico locale (art. 1.1230 L .F. 2007). A decorrere dal 2008 vedasi però l'art. 1.301 L .F.08.
È inoltre stanziato un Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica (art. 1.1123 L .F. 2007).
L'art. 7 del D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07, stanzia 800 milioni di euro per le metropolitane di Roma, Milano e Napoli.
L'art. 25.5 del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, destina al Fondo trasporto pubblico l'importo del recupero degli aiuti di Stato non dovuti alle ex municipalizzate. L'art. 31-bis della medesima legge modifica la normativa IVA sui documenti di viaggio del trasporto pubblico urbano e sui documenti di parcheggio. Sul punto vedasi anche art. 4-sexies D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09. L'art. 11 D.L. 5/09, convertito nella legge 33/09, stanzia un fondo di 11 milioni di euro per l'abbattimento delle emissioni dei gas di scarico. I Comuni possono prevedere il pagamento per l'accesso nel loro territorio di noleggiatori autorizzati da altri Comuni ( art. 5-bis.1 D.L. 207/08, convertito nella legge 14/09 ). L'art. 4-bis del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, detta nuove regole per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico e per l'operatività delle società aggiudicatrici senza procedure ad evidenza pubblica.
Vedasi anche punto 18.22 e punto 18.44.
18.55 Incendi boschivi.
Nei Comuni sprovvisti di PRG è vietata per 10 anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprasuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data (art. 4.173 L. 350/03).
18.56 Istituto per il credito sportivo.
L’Istituto può concedere contributi per interesse sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti con le disponibilità indicate dall’art. 4.191 della legge 350/03.
L’art. 1.1294 L.F. 07 stanzia un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad incremento del fondo speciale per interessi su mutui. Vedasi anche art. 1.1197 L.F./07)
18.57 Trattamento fiscale compensi per pubbliche funzioni.
La riformulazione del primo comma dell’art. 47 del TUIR mette fine ad una serie di dubbi interpretativi (vedi Revisori dei Conti) su come inquadrare fiscalmente i compensi per lo svolgimento delle pubbliche funzioni. E’ ora definitivamente chiarito che, se tali funzioni sono svolte da coloro che esercitano un’arte o una professione o sono effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, i relativi compensi non devono più essere considerati, ai fini fiscali, come assimilati a lavoro dipendente.
18.58 Ammortamento di beni.
L’iscrizione in bilancio delle quote di ammortamento dei beni mobili ed immobili è facoltativa (Art. 27.7 legge 448/01). Vedasi anche punto 4, art. 167.1 T.U.
18.59 Entrate a specifica destinazione.
L’utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione peri il pagamento di spese correnti è consentito solo per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile e deliberata dalla Giunta (Artt. 195 e 222 T.U.).
18.60 Spese autovetture.
La limitazione delle spese non è applicabile agli enti locali (art. 1.12 L.F. 06). Vedasi punto 18.64 e punto 61.
18.61 Reddito immobiliare – Lotta al sommerso. Confisca beni. Passaggio ai Comuni
Viene esteso l'obbligo di indicare il codice fiscale su diversi documenti (Dia, permessi di costruzione, contratti di erogazione dei servizi pubblici). E' disciplinata una stretta collaborazione tra Agenzia del Territorio e Comuni in materia di rendite e planimetrie catastali. Per la Tarsu , a decorrere dal 1 gennaio 2005, per gli immobili censiti in Catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (commi da 332 a 340 della legge 311/04).
L'art. 1.201 e 202 L .F. 07 modifica la L. 575/65 sull'utilizzo degli immobili confiscati per appartenenze di tipo mafioso.
È prevista l'assegnazione allo Stato, oppure, per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al Comune, alla Provincia o alla Regione. Se entro un anno dal trasferimento l'Ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi. L'art. 1.1104 L .F. 07 prevede l'acquisizione gratuita ai comuni delle opere abusive costruite nelle zone naturali protette.
Vedasi anche art. 2.15 L.F./08, nonché punto 18.11.
18.62 Patrimonio statale: passaggio ai Comuni.
Le aree del patrimonio e del demanio dello Stato sulle quali i Comuni hanno realizzato opere di urbanizzazione, sono trasferite, a titolo oneroso, ai Comuni che ne fanno richiesta. Entro 6 mesi dalla data di entrate in vigore della legge Finanziaria sono trasferiti d'ufficio in proprietà dei Comuni e a titolo gratuito, gli alloggi costruiti con finanziamenti speciali (commi dal 434 a 441 della legge 311/04).
Vedasi anche art. 1.216 e 1313 L.F./07. Vedasi anche 18.61.
18.63 Contabilità economica.
La contabilità economica è differita all'anno 2004 e all'anno 2006 rispettivamente per i Comuni di cui ai numeri 4 e 4 bis del comma 1, lettera D, art. 8, del DL n. 444/95, convertito nella legge 539/95 (comma 539 della legge 311/04).
Pertanto per i comuni con popolazioni da 3000 a 4999 abitanti il conto economico è obbligatorio per l'esercizio 2004. Per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti la formazione del conto economico non è più obbligatoria (art. 1.164 L.F./06)
Vedasi anche art. 1.61 e 474 L.F./07.
18.64 Incarichi di studio, di ricerca e consulenze.
Le limitazioni della spesa non sono applicabili agli Enti locali (art. 1.12 L .F. 06).
Ciò a seguito della Sentenza n. 417/05 della Corte costituzionale.
Gli atti di spesa superiori ai 5.000 euro non vanno inviati alla Corte dei conti, la quale li valuterà, con modalità da stabilire, nell'ambito del controllo sulla gestione (Delibera n. 11 del 26.10.2006 Sezione regionale di controllo della Lombardia).
L'affidamento di incarichi di studio, consulenza, di ricerca e di collaborazione può avvenire solo sulla base di un programma approvato dal Consiglio e di norme regolamentari da inviare alla Corte dei conti. Circa il contenuto delle norme regolamentari vedasi deliberazione Corte dei conti Lombardia n. 645/09. I contratti in argomento vanno pubblicati sul sito dell'Amministrazione (art. 3.18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 L .F.08). Secondo il Parere n. 31/08 della P.C.M. - Funzione pubblica - il programma riguardante tutte le collaborazioni esterne può essere contenuto nella relazione previsionale e programmatica. Vedasi anche artt. 18 e 46 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08. La Corte dei conti – Sez. d'Appello – n. 145/09, ha dichiarato illegittimo l'incarico pluriennale di consulenza per coprire il posto di responsabile dell'ufficio di ragioneria. La Corte dei conti – Sez. Piemonte – ritiene che al fine del conferimento di incarichi esterni, fatta eccezione per le ipotesi tassativamente previste dalla legge, la specializzazione universitaria è imprescindibile ( Parere n. 27/08 ). La Cassazione civile – Sez. 1° n. 1752/07 - ha affermato che il contenuto dell' incarico professionale richiede, a pena di nullità, la sussistenza del contratto in forma pubblica. Secondo la Corte dei conti Lombardia ( Parere 213/09 ), prima di conferire un incarico esterno l'ente è tenuto ad acquisire il parere dell'Organo di revisione. Sull'argomento vedasi però anche punto 34.
L'art. 76.4 del medesimo Decreto fa divieto agli Enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità nell'anno precedente di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Tra questi non è compresa la nomina del medico ex art. 18 D. Lgs. 81/08 ( Parere Funzione pubblica 52/08 ). Sulla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente si veda Cassazione n. 21031/08 e n. 11937/09.
Vedasi anche punti 5, 18.25 e 34.
18.65 Contabilizzazione debito.
Ai fini del consolidamento dei conti pubblici:
a) per i mutui assunti dagli enti locali con rate di ammortamento a totale carico dello Stato , quest'ultimo provvede direttamente ai pagamenti dovuti agli enti finanziatori;
b) con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di pagare le rate di ammortamento, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'Amministrazione pubblica diversa. Quest'ultima iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti (art 1.76 e 77 legge 311/04)
18.66 Personale- Annullamento atti d'ufficio. Ritenute su compensi
L'art. 1.136 della legge 311/04 prevede la possibilità, fatti salvi i diritti di privati, di annullare d'ufficio atti illegittimi anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. Vedasi n. 18.47 e 22.
I compensi corrisposti a dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e collegi sindacali, sono ridotti del 5%, del 10% o del 20% (art. 1.126 Legge 662/96).
18.67 Fumo: sanzioni.
Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare sono aumentate del 10%. I proventi delle sanzioni irrogate dalla polizia locale sono attribuiti alle regioni (art. 1.189, 190 e 191 legge 311/04).
18.68 Contributi fondo ordinario investimenti : utilizzo.
Per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti , i contributi sul fondo nazionale ordinario investimenti possono essere utilizzati, ai fini degli equilibri di bilancio , in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti (Art. 94.11 legge 289/02). Vedasi n. 10 e n. 65.
18.69 Partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione.
L’art. 1 del D.L. 302/05, convertito nella legge 248/05, prevede che i Comuni che partecipano all’attività di contrasto dell’evasione fiscale hanno titolo ad incassare il 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.
Collaborazione dei Comuni con l’Amministrazione finanziaria finalizzata alla lotta all’evasione (art. 83, c. 4, 11 e 16 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ).
Ad integrazione della normativa che prevede la devoluzione del 30% del gettito derivante dall’accertamento di evasione fiscale erariale in virtù della collaborazione dei Comuni (art. 1, D.L. 203/05, convertito in L. 248/05), è previsto (comma 4) che il Dipartimento delle Finanze fornisca ai comuni interessati, anche per il tramite dell’ANCI, l’elenco delle relative iscrizioni a ruolo.
Nel comma 11 inoltre è prevista la collaborazione dei comuni chiamati a segnalare all’Agenzia situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito (c.d. “redditometro”).
Il comma 16 dispone obblighi di informativa periodica all’Agenzia da parte dei comuni circa gli iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) e la loro effettiva cessazione di residenza nel territorio comunale.
Studi di settore (art. 83, c. 20 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ).
All’elaborazione degli studi di settore validi per gli accertamenti delle imposte erariali potranno partecipare anche i comuni.
Accesso al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate (art. 83, c. 28-sexies D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08).
Anche gli enti locali (oltre ai soggetti concessionari dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali) possono accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, ivi compresi quelli relativi ai rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli intermediari finanziari (p.e. banche).
Il potere di accesso è esercitabile personalmente da dirigenti o responsabili dell’area tributi soltanto previa ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.
18.70 Spese di rappresentanza e Uffici di rappresentanza.
La limitazione della spesa non è applicabile agli enti locali (art. 1.12 L.F./06). Vedasi n. 18.64. Per gli Uffici di rappresentanza all'estero vedasi art. 1.597, 598 e 599 L.F./07.
18.71 Riduzione dei costi della politica.
Il comma 54 della L.F. 06 prevede la riduzione del 10% delle indennità e gettoni di presenza agli Amministratori locali. Il riferimento è ai valori in essere al 30 settembre 2005. Tale riduzione non è più in vigore dal 1° gennaio 2008 per effetto delle nuove norme contenute nella Legge finanziaria 2008 ( vedasi parere n. 9/08 Corte dei conti della Toscana e Risoluzione del Ministero dell'Interno in “ItaliaOggi” del 15 febbraio 2008 ).
Relativamente ai commi 56 e 57 riguardanti le spese per consulenze, vale quanto detto al n. 18.64. Vedasi anche comma 69 medesima Legge finanziaria 2006.
E' prevista la trasmissione al MEF, entro il 30 novembre, di apposita relazione.
Vedasi art. 1.719 e 731 L .F.07.
L'art. 3.59 L .F.08 vieta l'assicurazione degli Amministratori locali contro il rischio di responsabilità contabile con spesa a carico degli enti.
L'art. 2, commi da 23 a 30, della L.F.08 modifica in varie parti il T.U. riducendo numero, compensi ed aspettative degli Amministratori locali.
In particolare si segnala quanto segue:
le aspettative non retribuite per lavoratori dipendenti competono solo ai Sindaci, ai Presidenti di Consigli comunali, agli Assessori, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali dei Comuni di cui all'art. 22.1 T.U. (aree metropolitane) ed ai Presidenti delle Comunità montane. I Consiglieri comunali, circoscrizionali, delle Comunità montane, delle Unioni di comuni e dei Consorzi hanno diritto all'aspettativa, ma devono assumersi a proprio carico i contributi di cui all'art. 86 T.U. ( Nota M.I. in ItaliaOggi 18.09.09 ). Per la copertura previdenziale delle aspettative vedasi Nota INPDAP n 6/08;
i Consiglieri comunali, circoscrizionali (limitatamente ai Comuni capoluogo di provincia), e delle Comunità montane hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni. L'importo complessivo dei gettoni di presenza non può superare mensilmente un quarto dell'indennità del Sindaco o del Presidente;
i Consiglieri circoscrizionali non hanno diritto all'indennità di carica o di funzione;
è stato introdotto il divieto di cumulare le indennità di carica o di funzione, ancorchè
erogabili da enti diversi. Contro questa generale interpretazione T.A.R. Puglia – Sez. 1° - n. 219/09;
è stata soppressa la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di
funzione;
ai Presidenti ed agli Assessori delle Unioni dei comuni, dei Consorzi e delle Comunità
montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50% dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione, del Consorzio o della popolazione montana della Comunità montana;
i Parlamentari nazionali ed europei, nonché i Consiglieri regionali, non possono percepire il gettone di presenza;
agli Amministratori che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'Amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del Consiglio nel caso di Consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con Decreto Ministeriale; ( D.M. 12.02.09 in G.U. n. 67/09 );
l'incarico di componente delle Commissioni elettorali comunali e delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
le Circoscrizioni sono obbligatorie per i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. I Comuni con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti ed i Comuni capoluogo di provincia, anche se di popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, possono istituire le Circoscrizioni con una popolazione media non inferiore ai 30.000 abitanti (art. 2.29 L .F.08). Le norme relative alle Circoscrizioni si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data del 29 febbraio 2008 ( art. 42 bis D.L. 248/07, convertito nella legge 31/08);
a decorre dalle prossime elezioni amministrative il numero massimo di Assessori è ridotto a 12 (art. 2.23 L .F.08).
E' prevista una economia di 313 milioni di euro a decorrere dal 2008, che viene detratta dal
Fondo ordinario dei trasferimenti erariali. Tale economia risulta molto inferiore all'anzidetta cifra, con ciò creando una carenza di finanziamento per gli Enti locali.
Le reali economie vanno certificate dai singoli enti ( artt. 2.31 e 32 L .F.08 ). L'economia è destinata per 100 milioni di euro a favore di piccoli Comuni esclusi dai benefici previsti per la popolazione minorile ed anziana di cui all'art. 1.703 L .F.07, come modificato dall'art. 2.10 della L.F.08 e dall'art. 2.40 L.F.09 e per 200 milioni di euro a finanziamento di prestazioni sanitarie.
L'art. 61.10 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, prevede che i compensi agli Amministratori di cui all'art. 82 T.U. siano ridotti del 30% negli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità nell'anno precedente.
La Magistratura contabile ( pareri 4/08 Corte dei conti Liguria e 112/08 Corte dei conti Veneto ) ritiene che tale riduzione si estenda alle società partecipate ed agli altri casi in cui le indennità sono collegate a quelle effettivamente percepite dal Sindaco.
Fino al 2011 è sospesa la possibilità di applicare gli aumenti di cui all'art. 82.10 T.U.
Il comma 3 dell'art. 76 del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, sostituisce integralmente l'art. 82.11 T.U. In tal modo, oltre a confermare la previgente regola per la corresponsione dei gettoni di presenza, elimina la possibilità di incrementare le indennità di funzione a Sindaci, Presidenti di provincia, Assessori comunali e provinciali, Presidenti dei Consigli, con delibera degli Enti locali. Per gli enti soggetti al Patto di stabilità il rimborso per le trasferte ai Consiglieri è pari ad un quinto del prezzo della benzina. Tale limitazione non si applica ai componenti degli Organi esecutivi ( Parere M.I. 15900/TU/00/82-84 ) Secondo il M.I. tale norma è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009 ( Parere in ItaliaOggi 03.07.09 ). Il medesimo Ministero ( Parere 02.03.09 n. 15900/TU/00/84 ) ritiene che il rimborso spese pari ad un quinto del prezzo della benzina sia applicabile ai viaggi di trasferta e per recarsi alla sede dell'ente ai Consiglieri degli enti soggetti al Patto di stabilità. Per i componenti degli Organi esecutivi di tali enti, le Amministrazioni dovranno dotarsi di autonoma norma regolamentare, così come per i Consiglieri e per i componenti degli Organi esecutivi degli enti non soggetti al Patto di stabilità ( Parere stesso Ministero in data 07.04.09 ). La Corte dei conti Campania ( Parere 33/09 ) ritiene che all'Amministratore in CIG competa l'indennità di funzione piena.
Secondo il M.I. ( ItaliaOggi 12.06.09 ) ai componenti della conferenza dei capigruppo non è dovuto il gettone di presenza.
Vedasi anche punto 12, punto 18.24, punto 18.26 e punto 38.
18.72 IRPEF (Ire) Quota 5 per mille.
Il comma 337 della L.F./06 ha istituito una quota del 5 per mille a sostegno del volontariato, della ricerca e delle attività sociali svolte dai Comuni. Tale norma, con alcune modifiche dei beneficiari, è prevista anche per l'anno 2007 (art. 1.1234 e 1235 L.F./07). Fra i beneficiari non sono più presenti i Comuni.
Per l’anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta 2008, i comuni vengono riammessi al riparto del fondo per le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. L’utilizzo delle somme deve essere rendicontato.
18.73 Tasso di inflazione programmata.
Il D.P.E.F. 2007/2009 fissa come segue i tassi di inflazione programmata:
2009 |
2010 |
2011 |
1.75 |
1.5 |
1.5 |
|
| |
19. CATASTO
Il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni è stato disposto dal D. Lgs 112/98. Con il DPCM 19.12.00 era stato fissato al 26.02.2006 il termine per l'assunzione di tali funzioni.
Il DPCM 22.07.04 ha prorogato il termine al 26.02.06. L'art. 25 del D.L. 273/05, convertito nella L. 51/06, ha prorogato tale ultimo termine di un anno.
ANCI Lombardia ha definito con il competente Ufficio statale una bozza di convenzione che permette l'immediato svolgimento dei compiti in collaborazione Comune/Stato.
L'art. 1 del D.L. 2/06, convertito nella Legge 81/06, prevede le procedure di accesso telematico a tutti i soggetti e a tutti gli atti dei registri immobiliari ed alle volture catastali.
Sono inoltre previsti aumenti delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali, che vengono introitati dallo Stato. Vedasi anche art. 1.338, 339 e 1094 L .F.07.
L'art. 1.195 e seguenti della L.F. 07 ha suddiviso le funzioni catastali tra Stato e Comuni in modifica del D.Lgs. 112/98. In particolare viene assegnata allo Stato la conservatoria dei registri immobiliari. Inoltre compete allo Stato la gestione unitaria e certificata delle basi dati catastali.
Ai Comuni è assegnata la partecipazione alla determinazione degli estimi, nonché la conservazione degli atti catastali. Vedasi D.P.R. 14.06.07 in G.U. n. 154/07.
La L.F. 2007 fissa al 1 novembre 2007 l'esercizio delle funzioni catastali comunali, che possono essere svolte direttamente, ovvero in forma associata, oppure attraverso le Comunità montane.
È possibile anche stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia del territorio. E' prevista l'emanazione di un DPCM per disciplinare la materia, compresa l'assegnazione ai Comuni di una quota parte dei tributi speciali catastali.
È prevista una revisione catastale straordinaria a cura dello Stato.
Le relative maggiori entrate ICI dei Comuni saranno compensate con riduzione dei trasferimenti statali ( art. 2, commi da 36 a 46 D.L. 262/06, convertito nella Legge 286/06 ). Vedasi anche D.E.A. in G.U. n. 288/06. Un Fondo annuale, a decorrere dal 2006, incrementato di 10 milioni di euro dal 2008, è destinato al finanziamento delle attività connesse al conferimento ai Comuni delle funzioni catastali ( art. 2.66 D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06 ). Vedasi anche articolo 2.14 D.L. 203/05, convertito nella legge 248/05.
Vedasi inoltre l'articolo 3 D.L. 81/07, convertito nella legge 151/07, l'art. 26-bis del D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07, nonché l'articolo 1.281 L .F.08.
Per il distacco del personale dall'Agenzia delle entrate ai Comuni vedasi art. 1.357 L .F.08.
Con Provvedimento dirigenziale 16 Aprile 2008 ( G.U. n. 96/08 ) è stato disciplinato l'interscambio di dati tra l'Agenzia del territorio ed i Comuni.
Con DPCM 27/03/2008 ( G.U. n. 128/08 ) sono stati approvati i criteri per l'assegnazione del personale per l'esercizio delle funzioni catastali. Il Consiglio di Stato ( n. 2174/09 ) ha annullato la Sentenza del T.A.R. Lazio ( n. 4259/08 ) che interrompeva la procedura di passaggio del catasto ai Comuni.
20. Codificazione SIOPE
Sono tenute alla codificazione le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1.5 della Legge 311/04.
Vedasi anche D.M. 18/02/05 e D.M. 14.11.06, nonché le circolari ragioneria generale dello Stato 09.11.05, n. 35 e 16.03.06 n. 33.833. Con comunicazione ISTAT è stato approvato l'elenco delle pubbliche amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato ( G.U. n. 176/07 ).
Con Circolare MEF 15/08 ( G.U. 143/08 ) viene dichiarato non conforme ai corretti principi contabili il rinvio a fine anno della regolarizzazione delle carte contabili delle riscossioni e dei pagamenti imputate provvisoriamente alle partite di giro. Vedasi punto 71.
21. Invio relazioni alla Corte dei conti
I commi da 166 a 169 della L.F.06 stabiliscono che l'Organo di revisione degli Enti locali trasmetta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto di esercizio. Qualora la Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione od il mancato rispetto del Patto di stabilità adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione da parte dell'Ente locale delle necessarie misure correttive. Vedasi anche art. 3.61 L .F.08.
Sulle misure correttive vedasi Corte dei conti Lombardia ( delibera n. 617/07 ). L'art. 17.31 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, dispone che le Sezioni regionali della Corte dei conti devono conformarsi alle Pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite. Per i Questionari relativi al preventivo 2009 ed al rendiconto 2008 vedasi rispettivamente delibere Sezione Autonomie n. 6/09 e n. 12/09.
Vedasi anche punto 61.
22. Personale: spesa globale
Il comma 198 L .F.06 stabilisce che la spesa di personale , al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente e dell'Irap, non superino, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell' 1%. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con co.co.co., con rapporto flessibile o con convenzione.
Gli Enti locali possono concorrere al conseguimento del suddetto obiettivo anche mediante il contenimento delle spese per la contrattazione integrativa, l'utilizzo di personale a tempo determinato o la riduzione delle spese degli Organi istituzionali ( commi 200 e 201 ). Le economie restano acquisite al bilancio dell'ente ai fini del miglioramento dei relativi saldi ( comma 205 ). L'art. 30 del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06, ha sostituito il comma 204 dell'art. 1 della Legge 266/05 e stabilito che in caso di mancato conseguimento della riduzione dell'1% della spesa di personale sostenuta nel 2004, negli anni 2006, 2007 e 2008 è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo. L'art. 1.562 L.F.07 ha stabilito che le spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare, per gli enti non soggetti al Patto di stabilità, il corrispondente ammontare dell'anno 2004. E' prevista la costituzione di un Tavolo tecnico per le operazioni di monitoraggio, di analisi e di proposta. Per gli Enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.
Le disposizioni stesse, tuttavia, sono disapplicate per i comuni soggetti al Patto di stabilità, ma sono applicate, con diversa modalità, ai Comuni non soggetti al Patto ( Art. 1.557 e 562 L .F. 07 ). Vedasi punto 12 e punto 18.47, nonché art. 15 D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07. Vedasi anche articolo 1.386 L .F.08 e C.C.N.L. 11 Aprile 2008, che vieta l'incremento delle risorse decentrate agli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità.
Per le deroghe alla spesa vedasi artt. 3.120 e 3.121 L.F.08, nonché pareri della Corte dei conti Lombardia ( delibera 9/08 ) e Sardegna ( 19/09 ). L'art. 76 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, detta nuove regole per il contenimento della spesa di personale.
Per il personale dipendente da enti diversi dallo Stato gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 2008/2009 sono a carico dei rispettivi bilanci ( art. 2.30 L.F.09 ).
Secondo la Corte dei conti della Lombardia ( Parere 42/09 ) le spese e gli arretrati per il rinnovo dei contratti sono esclusi dal calcolo agli effetti del tetto della spesa e del Patto di stabilità, ma considerati ai fini di cui all'art. 76.5 D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08.
Sulla nuova organizzazione del lavoro pubblico e sui relativi oneri vedasi legge 15/09. Sulla revoca degli incarichi e sulla risoluzione dei rapporti di lavoro per riorganizzazione vedasi Corte dei conti, Sez. 1° centrale, n. 536/08. Vedasi anche Circolare RGS n. 17/08. Circa le deroghe alla riduzione della spesa di personale vedasi anche D.M. 10.06.03, n. 217 e D.M. 09.12.08 in G.U. 4/09. Per la deroga prevista per il lavoro accessorio per lo svolgimento di attività sportive, culturali , fieristiche e caritatevoli vedasi art. 7-ter.12 D.L. 5/09, convertito nella legge 33/09, nonché Circolare INAIL 07.09.09 e Circolare INPS 88/09. Sul lavoro accessorio vedasi anche art. 17.26, lett. a, D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09. L'art. 22.1 della legge 69/09 consente di acquisire sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno a condizione di ottenere economie di gestione e di adottare le conseguenti misure in materia di personale e di dotazioni organiche. L'Organo di revisione vigila sull'applicazione della norma. Secondo la Corte dei conti – sez. Autonomie – per gli enti soggetti al Patto di stabilità l'anno di riferimento per la riduzione della spesa di personale è scelto autonomamente da ciascun ente ( vedasi linee guida rendiconto 2008 ). Secondo la Corte dei conti Sardegna ( Parere 37/09 ) in caso di acquisizione di nuovi servizi è possibile incrementare la spesa di personale alle condizioni previste dall'art. 3.120 della L.F.08 a patto che l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente sia inferiore al 50%.
L'art. 17.26, lett. b), del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, in modificazione dell'art. 36 del D.Lgs 165/01, dispone che al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le Amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai Nuclei di valutazione od ai Servizi di controllo interno di cui al D.Lgs 286/99, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. Le Amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del suddetto rapporto, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. Previa certificazione, agli Enti locali è assegnato un contributo erariale per il personale in aspettativa sindacale ( art. 1-bis.1 D.L. 599/96, convertito nella legge 5/97; Circolare M.I.F.L. 2/09 ).
Vedasi anche punti 16, 18.24, 18.47 e 31.
23. Avvocatura interna: CONVENZIONI E compensi
I compensi professionali dovuti al personale dell'Avvocatura interna sono da considerare comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente ( comma 208 L .F.06 ).
Gli Enti locali possono istituire, mediante convenzione, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati ( art. 2.12 L .F.08 ). Sull'autonomia funzionale degli uffici legali interni vedasi Corte di cassazione n. 5559/02 e T.A.R. Calabria 731/08.
24. Danno erariale: definizione agevolata
In presenza di sentenze di 1° grado della Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della L.F./06, i soggetti interessati possono chiedere alla Sezione di appello che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza.
La Sezione, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno. Con il pagamento della somma il giudizio di appello si intende definito (commi 231, 232 e 233 L.F./06). Vedasi n. 31 e n. 71.
25 Professionali: ATTIVITÀ e pagamenti.
A decorrere dal 4 luglio 2006 sono abrogate le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime. Nelle procedure ad evidenza pubblica l'ente può utilizzare tali tariffe quale base di riferimento per la determinazione dei compensi per le attività professionali e intellettuali ( Art. 2 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ). Per le modalità di pagamento vedasi art. 35 medesimo Decreto e art. 1.69 L .F./07. Vedasi anche art. 91 D. Lgs 163/06, come modificato dal D. Lgs. 113/07 e dal D. Lgs. 152/08.
26 Distribuzione commerciale.
Dette attività sono libere da vincoli per l'avvio e l'esercizio. Entro il 1° gennaio 2007 gli enti devono adeguare i propri regolamenti. ( Art. 3 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ).
L'art. 11-bis del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, dispone che nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni commerciali ambulanti su aree pubbliche deve essere presentato il DURC. Si veda punto 82.
27 Distribuzione farmaci
E' introdotta la possibilità di vendita al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica da parte degli esercizi di vendita al dettaglio ( Art. 5 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ). Per i prezzi di vendita vedasi art. 1.802, 803 e 804 L .F.07. Vedasi anche art. 2.348 e seguenti L.F.08.
28 Servizio di taxi
Fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica ed il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, vengono conferite ai Comuni diverse facoltà, previo parere della Commissione consultiva cui partecipano i rappresentanti della categoria. In particolare i Comuni possono:
a)- disporre turnazioni integrative a quelle ordinarie per le quali i titolari di licenza si avvalgono di sostituto alla guida;
b)- bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune. Il relativo rilascio può essere effettuato a titolo gratuito oppure a titolo oneroso: in quest'ultimo caso i proventi vanno ripartiti in misura non inferiore all'80% tra i titolari di licenza e la differenza in favore del Comune;
c)- prevedere il rilascio, in favore dei soggetti aventi i requisiti, di autorizzazioni temporanee o stagionali;
d)- prevedere in via sperimentale l'attribuzione della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti;
e)- prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati;
f)- prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti;
g)- istituire un Comitato permanente del monitoraggio del servizio. ( Art. 6 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ).
Vedasi anche punto 76.
29 Passaggi di
PROPRIETÀ di beni mobili registrati
L'autenticazione della dichiarazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista. Vengono aboliti i commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 266/05, che autorizzavano altri soggetti a tali adempimenti per cui, oltre al Comune e agli Sportelli suddetti, sono competenti solo i notai. ( Art. 7 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ). Per le nuove modalità di annotazione nei pubblici registri immobiliari vedasi art. 63 legge 69/09.
30 Soppressioni di Commissioni
Vengono, tra le altre, soppresse le Commissioni comunali e provinciali competenti ad esprimere pareri al Sindaco per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. (Art 11 DL 223/06, convertito nella legge 248/06). Vedasi anche art. 29 medesimo Decreto. |
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SOCIETÀ a capitale pubblico
Le pubbliche Amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni in tali società ( art. 3.27 e 28 legge 244/07; Corte costituzionale n. 148/09 ).
Le società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle Regioni e dagli Enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali ( per la definizione di beni e servizi strumentali vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3766/09 ) all'attività di tali Enti, con l'esclusione dei servizi pubblici locali, o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza:
devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e che siano soci ( art. 48 legge 99/09 );
non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
non possono partecipare ad altre società o enti;
devono essere ad oggetto sociale esclusivo.
Le predette società cessano entro 24 mesi le attività non consentite ( Art. 13 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06, come modificato dall'art. 1.720 e seguenti L.F.07 e dall'art. 3.29 della L.F.08 ). Vedasi anche art. 24 D.L. 185/08, convertito nella legge 2/09, nonché art. 19.2, lett. a, D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09. Al fine di costituire o mantenere partecipazioni in società vengono prese in considerazione solo le partecipazioni dirette ( art. 71 legge 69/09 ). L'art. 19 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, reca che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle Amministrazioni pubbliche, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'Amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche Amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1.5 della legge 311/04. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le Amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva od indennitaria e per consulenze. Con decreto del MEF, da emanare entro il 30 Settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al Patto di stabilità delle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della P.A. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Il termine di 18 mesi previsto dall'art. 3.29 della legge 244/07 per la cessione delle partecipazioni non consentite è portato a 36 mesi dall'art. 71 della legge 69/09. Per le società di trasporto pubblico vedasi punto 18.24.
Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati e gli elementi indicati all'art. 1.588 L .F.07. Vedasi anche punto 38.
Sul numero dei componenti degli organi di gestione vedasi art. 1.729 Legge 296/06 e DPCM 26.06.06. Vedasi anche art. 3.17 e 27 e seguenti L.F.08. Gli obblighi di denuncia per responsabilità patrimoniale sono stati definiti dal P.G. della Corte dei conti con provvedimento 02.08.07, numero 9.434/2007 P. La Circolare n. 1/08 del Ministero delle riforme ed innovazione della P.A. ribadisce che l'art. 3.44 della legge 244/07 si riferisce alle Amministrazioni statali. Per le società con azioni quotate partecipate da pubbliche Amministrazioni fino al 50% e per le loro controllate la responsabilità degli amministratori e dirigenti è devoluta al giudice ordinario ( art. 16-bis D.L. 248/07, convertito nella legge 31/08 ). Per le altre società la competenza è della Corte dei conti ( Corte dei conti - Sez. giurisdizionale Piemonte - 29.01.2008, n. 11 ).
Per l'eventuale recupero da parte del Fisco di imposte non pagate ai sensi dell'art. 66.14 della legge 427/93, vedasi artt. 24 e 25 del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09. Per l'assunzione di personale nelle società pubbliche vedasi anche artt. 18 e 23-bis D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08. La spesa di personale delle società in house vanno comprese tra le spese di personale del Comune ex art. 1.557 legge 296/06 ed art. 76 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08 ( Parere Corte dei conti Lombardia n. 193/09 ). In ugual modo si procede anche per il personale delle Unioni di comuni ( Parere Corte dei conti Veneto n. 130/09 ). La Sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia ha espresso Parere ( n. 68/08 ) che in caso di ritorno alla gestione interna dei servizi, in precedenza, affidati a società è possibile solo il riassorbimento del personale assegnato dall'ente alla società e non di quello assunto dalla società stessa. Il Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 1555/09, ha sostenuto che l'affidamento diretto a società pubbliche al 100% costituisce negazione del mercato. Il medesimo Consesso ( Sez. V n. 1365/09 ) stabilisce che il controllo analogo sussiste anche nel caso di società in house partecipate da più Enti locali. Sul contenuto del controllo analogo vedasi anche Consiglio di Stato n. 2/08 e n. 5082/09, nonché Corte di Giustizia C-371/05 del 17 Luglio 2008. La Corte di Giustizia ha stabilito che il contratto di appalto tra Enti locali mediante la creazione di una organizzazione di diritto pubblico non è soggetto alla normativa sugli appalti pubblici ( Pronuncia C-480/06 del 09 Giugno 2009 ). La Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale – Friuli V.G. ha stabilito che il fallimento di una società a partecipazione minoritaria comunale comporta responsabilità degli Amministratori comunali e degli altri soggetti che hanno operato per la costituzione della società stessa. Per la concessione di prestiti alle società in house vedasi Corte dei conti Veneto n. 40/09 e Lombardia n. 385/09. Il Consiglio di Stato ( n. 3845/09 ) ha sentenziato che una società che gestisce una farmacia comunale non può partecipare a gare in altri comuni. L'art. 33.1, lett. a, della legge 69/09 parifica alle P.A. le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, agli effetti dell'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale. La Corte di giustizia Sez. III ( C-573/07 del 10 Settembre 2009 ) ritiene che la gestione affidata da un Ente locale in via diretta a società interamente pubblica da esso partecipata è legittima anche se la partecipazione è minoritaria, ma la società deve svolgere il servizio solo nell'ambito territoriale degli Enti locali che ne detengono il capitale. Secondo il TAR Puglia ( Sentenza n.1525/09 ) alla scadenza dell'affidamento di un servizio pubblico ad una società mista occorre rinnovare la gara per evitare che il socio privato diventi stabile. Il Consiglio di Stato ( Sentenza 5814/09 ) ha stabilito che l'affidamento diretto di un servizio ad una società mista non può essere privo di termine finale. Vedasi anche punti 11 e 38.
32 Gestione del servizio idrico integrato
Viene prorogata dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 la durata del periodo di transizione in cui restano in vigore le concessioni del servizio idrico integrato, modificando in conseguenza l'art. 113 del T.U. ( Art. 15 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ). L'articolo 2.38 L .F.08 demanda alle Regioni la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali. L'art. 26 ter del D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07, stabilisce che fino all'emanazione di nuove disposizioni, e comunque non oltre i 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti. Vedasi anche punto 18.2 e punto 61, nonché art. 1.288 L .F.08. Con Sentenza 335/08 la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 155 del D. Lgs 152/06 nella parte in cui prevede che i canoni di depurazione siano dovuti anche in assenza del depuratore. Con Parere n. 25/09 la Corte dei Conti - Sezione Lombardia – ha fissato nella prescrizione quinquennale ex art. 2948 C.C. il termine entro il quale gli utenti hanno diritto al rimborso dei canoni versati e non dovuti. L'art. 8 – sexies del D.L. 208/08, convertito nella Legge 13/09, stabilisce quanto segue:
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gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
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In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.
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Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
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Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
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Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
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Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Relativamente alle tariffe vedasi art. 3 D.L. 158/08, convertito nella legge 2/09 e Delibera CIPE 18.12.08 in G.U. 71/09.
Il Fondo per le spese di giustizia, da ripartire tra i comuni sedi di uffici giudiziari, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2008. (Art. 21 DL 223/06, convertito nella legge 248/06). Vedasi però i fondi stanziati dall'art. 1.1304 L.F./07.
Per la razionalizzazione degli immobili vedasi articolo 1.1313 L.F./07.
34 Contratti di collaborazione
E' riscritto il comma 6 dell'art. 7 del D.lgs 165/01, che detta le condizioni per i contratti in epigrafe.
Per gli Enti locali le nuove regole costituiscono disposizioni di principio da recepire nel regolamento previsto dall'art. 110.6 T.U. ( Art. 32 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06). Vedasi anche art. 3.56 L .F.08.
L'articolo 46 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche Amministrazioni e negli Enti locali, apportando in particolare modifiche alla disciplina introdotta in materia dalla legge finanziaria 2008.
Più specificatamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione nelle pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/01, introducendo deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, previsto dalla legge finanziaria 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. È inoltre introdotta una nuova fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere funzioni ordinarie dell'Amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati.
I commi 2 e 3 sostituiscono integralmente i commi 55 e 56 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, che recano una disciplina volta a rafforzare i controlli sulle spese degli Enti locali per incarichi di collaborazione, provvedendo in particolare a ridefinire e ad uniformare il campo di applicabilità della disciplina introdotta dai commi 55 e 56, che facevano riferimento a fattispecie non del tutto coincidenti.
In particolare viene stabilito che gli incarichi devono riferirsi ad attività istituzionali individuate dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42.2 T.U.
Nel regolamento ex art. 89 T.U. non va più indicato il limite massimo della spesa, il quale è fissato nel bilancio preventivo. Va pertanto adeguato il programma e ritrasmesso alla Corte dei conti. Vedasi anche deliberazione n. 244/08 Corte dei conti Lombardia e n. 72/08 Corte dei conti Veneto, nonché delibera Corte dei conti 6/AUT/08. Non rientrano nella normativa gli Organi di controllo ed i Nuclei di valutazione ( art. 3.77 Legge 244/07 ).
L'art. 61 del citato D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, mira ad una ulteriore riduzione della spesa per studi, consulenze, convegni, mostre e pubblicità da parte delle pubbliche Amministrazioni. Il comma 15 tuttavia dichiara che le riduzioni non si applicano in via diretta agli Enti locali e, si ha ragione di ritenere, che non si applichino nemmeno alle loro società. ( comma 7 ). Vedasi Circolare Funzione pubblica 11 Marzo 2008 in G.U. n. 155/08 e Circolare MEF 36/08.
La Corte dei Conti – Sez. Autonomie – ha ritenuto non più obbligatorio il parere dell'Organo di revisione ex art. 42 legge 311/04 ( Delibera 4/06 ) sui provvedimenti per incarichi esterni. Gli stessi devono quindi essere richiesti solo se previsti nel regolamento comunale. A contrario vedasi però Corte dei conti Lombardia, Parere 213/09. Per gli incarichi assegnati nell'anno al medesimo soggetto vedasi art. 21.2 legge 69/09. La stessa legge, all'art. 22.2, fornisce nuove definizioni di “contratti d'opera” e di “mestieri artigianali”. L'art. 17.27 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, inserisce nel rapporto sul lavoro flessibile ex comma 26 del medesimo art., anche gli incarichi di collaborazione. Per la cessazione delle collaborazioni in caso di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose vedasi art. 2.30 legge 94/09.
Vedasi anche punto 18.64.
35 Appalti: pagamenti documentati
I pagamenti di corrispettivi negli appalti pubblici sono vincolati alla esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la regolarità fiscale, previdenziale ed assicurativa ( DURC ) dello stesso relativamente all'appalto ( Art. 35 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ).
Vedasi però ora il D. Lgs. 152/08 modificativo dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Vedasi punti 18.17 , 41 e 82.
36 Polizia locale
L'art. 1 bis del D.L. 273/05, convertito nella legge 51/06, inserisce tra i servizi a domanda individuale gestiti dalla Polizia locale quelli inerenti gli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi. Vedasi anche punto 47.
L'art. 1.439 L .F.07 prevede che per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia possano essere stipulate convenzioni tra Stato ed Enti locali con la contribuzione logistica e finanziaria degli stessi Enti locali.
Una quota dei proventi per violazione al Codice della strada può essere utilizzata per assunzioni temporanee di personale. Secondo la Corte dei conti della Lombardia i proventi di cui sopra non possono invece essere impiegati per il pagamento di oneri previdenziali ed assistenziali, dell'Irap e di incentivi per la produttività del personale ( delibere Corte dei conti Lombardia nn. 426, 427 e 428/07 ). Per i nuovi termini di riscossione delle somme derivanti da violazioni del Codice della strada vedasi art. 1.153 L .F.08.
La Corte di cassazione - Sez. unite civ. - 10.10.2002, n. 14472, ha sancito che l'unica modalità di riscossione delle sanzioni del Codice della strada è quella a mezzo ruolo da parte del concessionario. Con D.M. 17 Dicembre 2008 ( G.U. n. 30/08 ) si è provveduto all'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative del Codice della strada con decorrenza 01/01/2009.
Il personale della Polizia locale, in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, è abilitato all'accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno ( art. 8 D.L. 92/08, convertito nella Legge 125/08 ).
L'art. 7 del D.L. 92/08, convertito nella Legge 125/08, prevede la possibilità di realizzare piani coordinati di controllo del territorio con personale di polizia comunale, provinciale e statale. I Sindaci, d'intesa con il Prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per il presidio del territorio ( art. 3.40 legge 94/09 ).
Vedasi punti 18.29 e 73.
Vengono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50% dei fondi è destinato alla messa in sicurezza. Le Regioni e gli Enti locali concorreranno rispettivamente nella misura di un terzo della quota predetta ( Art. 1.625 e 626 L .F./07 ). L'art. 2.442 e 443 L .F./08 prevede un Fondo per il risanamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Per la messa in sicurezza delle scuole vedasi anche art. 18.1 D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, nonchè l'Intesa Stato/Enti locali per la verifica degli edifici scolastici ai fini della loro messa in sicurezza.
Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali vedasi art. 3 D.L. 154/08, convertito nella Legge 189/08. Vedasi anche art. 2.47 L .F./09.
Il Consiglio di stato, con Sentenza in data 20 Febbraio 2008, ha sancito che nelle more di adozione di leggi regionali, l'incombenza del trasporto degli alunni diversamente abili nelle scuole secondarie superiori compete alle Province.
Per il fondo spese rifiuti vedasi il punto 18.44. Vedasi inoltre punto 18.53.
38 Amministratori di
SOCIETÀ partecipate: compensi
L'art. 1.718, 721, 725, 728, 729, 730 L.F.07 riduce in vario modo i compensi agli amministratori delle società partecipate dagli Enti locali. In particolare il comma 718 vieta la corresponsione di compensi agli amministratori di società che sono anche Amministratori di enti locali. Circa la responsabilità in caso di fallimento della società vedasi punto 18.26.
Il comma 10 dell'art. 61 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza in essere alla data del 30 giugno 2008 per gli Enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il Patto di stabilità. Per tutti gli Enti fino al 2011 è sospesa la possibilità di incrementare i suddetti emolumenti. Ciò influenza anche i compensi di cui trattasi. Infatti il comma 12 dell'art. 61 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nelle società a totale partecipazione di Comuni e Province il compenso attribuito al Presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere rispettivamente superiore al 70% ( prima 80% ) ed al 60% ( prima 70% ) dell'indennità spettante al Sindaco o al Presidente della Provincia. L'indennità di risultato, in caso di utili, non può comunque essere superiore al doppio del compenso di cui sopra. Le disposizioni suddette si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ed alle società a totale partecipazione di Comuni e Province. Le disposizioni sulla riduzione e sulla limitazione dei compensi non si applicano alle società quotate in borsa ( art. 1 .733 L.F. 07 ). L'art. 71 della legge 69/09 stabilisce che il comma 724 dell'art. 1 della legge 296/06 si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. Sui poteri di presidente e di amministratore delegato vedasi art. 19 D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, modificativo del citato art. 71 della legge 69/09.
Il comma 13 dell'art. 61 del D.L. 112/08, convertito nelle legge 133/08, stabilisce che ai fini del Patto di stabilità il rimborso per le trasferte dei Consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.
L'art. 22-bis del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, stabilisce che, ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente da un singolo Ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. L'art. 22-ter del medesimo Decreto dichiara che la revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383.3 del Codice Civile e non comporta pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
Vedasi anche punto 18.71 e punto 31 .
39 Entrate tributarie e patrimoniali: comunicazione, Accertamento, contestazionE E RISCOSSIONE
Gli Enti locali devono comunicare al MEF i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali. In caso di omissione sarà sospesa l'erogazione dell'ultima rata del contributo ordinario (Art. 1.170 L .F. 07).
I dirigenti comunali possono conferire i poteri di accertamento, contestazione e verbalizzazione per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul territorio del proprio Comune a dipendenti comunali. Sono escluse le entrate relative alle violazioni del Codice della strada (Art. 1.179, 180, 181 e 182 L .F. 07). Vedasi anche numero 54.
40 Fondo credito d'imposta
L'art. 1.52 della legge 311/04 ha istituito un fondo di 10 milioni di euro per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta.
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41 Pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni e
SOCIETÀ private a prevalente partecipazione pubblica
L'art. 2.9 del D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06, dispone che le pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, di un importo superiore 10.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso affermativo il pagamento è sospeso. L'attuazione della presente normativa è demandata ad un regolamento ministeriale, emanato il 18 Gennaio 2008, con il numero 40 ( G.U. n. 63/08 ). Vedasi punto 35. Vedasi inoltre: articolo 19 D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07, Circolari MEF n. 28/07 e n. 29/07, nonché art.48 –bis D.P.R. 602/73.
Viene riportata a 12.500,00 euro la soglia massima di utilizzo del contante, modificando in tal modo la pregressa normativa ( art.49 D.Lgs. 231/07 ed art. 35 D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 e art. 32 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08 ).
Per le modalità di pagamento dei Comuni nei confronti dello Stato vedasi D.M. 9 ottobre 2006, n. 293.
Per l'acquisizione del DURC vedasi art. 16-bis.10 D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, nonché art. 11-bis D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09. L'art. 9.3-bis del D.L. 185/08, convertito nella legge 02/09, dispone che per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 77-bis e all'art. 77-ter del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche od intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della norma in oggetto escluda la cedibilità del credito. Con Decreto MEF 19.05.09 in G.U. 157/09 sono disciplinate le modalità attuative. E' applicabile il D.M. 40/08 relativamente agli importi superiori a 10.000 euro. L'art. 24.5 della legge 69/09 prevede l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet o con altre forma idonee di un indicatore di tempestività dei pagamenti. La Corte dei conti Emilia Romagna ha ritenuto inammissibile una clausola contrattuale che preveda la corresponsione di interessi passivi per ritardati pagamenti per rispettare il Patto di stabilità ( parere 5/09 ).
Circa le esecuzioni forzate nei confronti degli Enti locali va detto che le stesse sono disciplinate dall'art. 159 T.U.. Il comma 1 di detto art. dispone che non sono ammesse procedure di esecuzione forzata nei confronti degli Enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Le esecuzioni forzate sulle somme sono invece disciplinate dal comma 2. Nemmeno le somme sono sempre soggette a esecuzione forzata, come indicato dal medesimo comma, dal D.M. 28.05.93 e dall'art. 27 della legge 448/01. Il tutto è orientato a garantire l'assolvimento delle funzioni pubbliche essenziali degli Enti locali, che interessano direttamente ed immediatamente la vita delle Comunità locali. L'art. 14 del D.L. 669/96, convertito nella legge 30/97, riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici e non sono quindi applicabili agli Enti locali. Nemmeno l'art. 147 della legge 388/00, pur rubricato “Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di P.A.” è diretto agli Enti locali. Infatti tale legge, essendo successiva al T.U. 267/00, non può introdurre deroghe allo stesso se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni ( art. 1.4 T.U. medesimo ). Ciò che non è avvenuto. Ne consegue che i beni demaniali e del patrimonio indisponibile degli Enti locali ex artt. 824 e 826 Codice Civile non sono soggetti ad esecuzione forzata. Peraltro tali beni non possono essere espropriati nemmeno nel caso di dissesto dell'Ente locale, come chiaramente dispone l'art. 255 T.U.. Diverso è il caso dei beni disponibili, i quali, pur nel silenzio della legge, si ritiene siano soggetti ad esecuzione forzata in quanto non indispensabili all'assolvimento delle funzioni pubbliche e pertanto assoggettati alle regole generali dall'art. 828.1 del Codice Civile.
Relativamente al DURC vedasi punto 82.
Vedasi anche punti 18.16 e 18.17.
Vengono istituiti i centri provinciali di istruzione degli adulti, fermo restando le competenze degli enti locali in materia (art. 1.632 L.F./07).
L'art. 1.732 della L.F. 07 dispone che l'Organo di revisione nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sia formato da un solo componente.
Tra i compiti dei Revisori, l'art. 3.32 L .F.08 ha previsto anche l'asseveramento del trasferimento delle risorse umane e finanziarie in caso di costituzione di società e relativa relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la certificazione ICI di cui all'art. 2.6. D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08. Sono inoltre previsti adempimenti specifici dall'art. 67.8 del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, e dall'art. 2-quater del D.L. 158/08, convertito nella Legge 189/08, il quale prevede anche la firma dell'Organo di revisione sulle certificazioni riguardanti i principali dati del bilancio preventivo e del rendiconto.
Secondo la Corte dei conti Campania ( Parere n. 13/09 ) non è consentito l'affidamento ai Revisori dei conti della funzione di componenti della Commissione per la redazione del referto del controllo di gestione. Relativamente ai compensi ai revisori vedasi D.M. 20.05.05 in G.U. 112/05
Vedasi anche punti 18.33, 21, 61 e 72.
44 Innovazione
Viene istituito un fondo di 15 milioni di euro per finanziare progetti di digitalizzazione degli enti locali (art. 1.895 L.F./07). Vedasi anche commi 892, 893, 894, 895 L.F/07.
45 CaniLI E GATTILI: GESTIONE
I comuni singoli o associati provvederanno ad adottare piani di sterilizzazione ed al risanamento dei canili esistenti, nonché alla costruzione di rifugi per cani (art. 1.829 L.F. 07).
L’art. 2.371 L.F./08 stabilisce che i Comuni, singoli o associati, provvedono a gestire direttamente o con convenzioni canili e gattili sanitari.
46 Infrazioni a normativa comunitaria
Lo Stato ha il diritto di rivalersi sugli enti territoriali responsabili di infrazioni a normativa comunitaria per le quali siano state emanate condanne (art. 1.1213 e seguenti L.F./07).
47 Servizi a domanda individuale
L'articolo 6 del D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83, dispone che gli Enti locali, prima dell'approvazione del bilancio, stabiliscano costi e tariffe dei servizi a domanda individuale. Detti servizi sono individuati dal D.M. 31.12.83 ( G.U. n. 16/84 ). La certificazione è obbligatoria per gli Enti di cui all'art. 243 T.U..
L'articolo 5 della Legge 498/92 dispone che le spese per gli asili nido sono calcolate nella misura del 50%. Vedasi anche punti 36 e 57.
48 Ici: fabbricati ex rurali categoria B, D ed E. ESENZIONE prima casa. SOSPENSIONE AUMENTI ALIQUOTE TRIBUTI
I maggiori introiti dei Comuni per effetto degli accertamenti fatti dallo Stato sui fabbricati ex rurali e di categoria E sono detratti dai trasferimenti erariali. Uguale procedura è prevista per la rivalutazione del 40% delle rendite dei fabbricati di categoria B. Per l'anno 2007 la detrazione provvisoria è pari ad euro 609,439 milioni. Per gli anni 2008 e 2009 gli importi stimati sono rispettivamente uguali a 768,44 e 818,77 milioni di euro. Vedasi anche art. 2 D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08. La somma spettante a ciascun Comune è accertata come maggiore entrata ICI agli effetti del risultato di amministrazione e del Patto di Stabilità.
L'art. 2 del D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08, conferma l'accertamento convenzionale delle maggiori entrate ICI relative ai fabbricati ex rurali.
Eventuali interessi passivi per anticipazione di cassa sono rimborsati dallo Stato nel limite di 6 milioni di euro ( art. 2 D.L. 262/06, convertito nella Legge 286/06, come modificato dall'articolo 3 del D.L. 81/07, convertito nella Legge 127/07 ). Vedasi anche art. 15.3 quater D.L. 81/07, convertito nella Legge 127/07 e artt. 39.1 e 42 bis D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07, nonché art. 2.3 D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08.
L'art. 1.5, 6 e 7 L .F./08 concede una ulteriore detrazione pari all'1,33% della base imponibile fino ad un importo massimo di 200 euro per l'abitazione principale.
La minor entrata è compensata da trasferimento statale. Il riferimento è alla situazione esistente alla data del 30 settembre 2007 ( art. 1.287 L .F./08 ). L'art. 1.251 L .F.08 aumenta allo 0,8 per mille del gettito ICI il contributo all'IFEL. Vedasi anche art. 2.4 e 288 L .F.08.
Per le minori entrate relative ai fabbricati di categoria D, vedasi art. 2-quater D.L. 154/08, convertito nella Legge 189/08 e Circolare Ministero Interno n. 6/08.
A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Sono escluse dall'imposta anche le unità assimilate all'abitazione principale dal Comune con regolamento o delibera. Sono altresì escluse le abitazioni del coniuge separato o divorziato non assegnatario dell'alloggio coniugale, nonché quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e quelle assegnate dagli IACP. Sono invece escluse dal beneficio fiscale le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 ed A9. Il minor gettito, comprensivo di quello previsto dalla Legge 244/07 ( 1,33% fino a 200,00 euro ), sarà rimborsato ai singoli Comuni con le modalità previste da un Decreto Ministeriale, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del Patto di stabilità e della tutela dei piccoli Comuni. L'art. 77 bis, comma 32, del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, a tal fine, prevede la certificazione del minor gettito da parte dei singoli Comuni. Per i criteri di erogazione vedasi D.M. 23 Agosto 2008 in G.U. n. 216/08.
Fino alla definizione dei contenuti del nuovo Patto di stabilità in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere di Regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote, fermo restando l'eventuale aumento per recuperare il mancato rispetto del Patto di stabilità ex Legge 296/06 ( art. 1.7 D.L. 93/08, convertito nella Legge 126/08 ).
Quanto sopra, con esclusione della TARSU, è confermato per il triennio 2009-2011, ovvero fino alla attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011, dall'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08. L'art. 2 – quater.7 del D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08, prevede una certificazione del minor gettito ICI sui fabbricati categoria D, da trasmettere al Ministero dell'Interno entro il 31.01.2009 riguardante gli anni 2005 e precedenti.
L'art. 23.1 bis D.L. 207/08, convertito nella Legge 14/09, interpreta autenticamente, in senso favorevole ai contribuenti, la normativa che esclude dall'ICI i fabbricati, anche iscritti o iscrivibili in catasto, che hanno i requisiti della ruralità.
Vedasi anche punti 58 e 59.
49 Elenco amministrazioni pubbliche
Le amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell’articolo 1.5 della legge 311/04, sono inserite nel conto economico consolidato sono elencate con comunicato Istat in G.U. n. 176/07.
50 Verbale di chiusura
Il verbale di chiusura è un conto consuntivo semplificato, nel quale:
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viene determinata definitivamente la situazione di cassa;
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vengono calcolati provvisoriamente i residui attivi e passivi per ogni risorsa ed intervento e quindi il presunto risultato di gestione e di amministrazione.
Il documento in questione è approvato dalla Giunta subito dopo la chiusura dell’esercizio entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità.
Vedasi art. 53.1 della Legge 388/00.
51 Carta di
IDENTITÀ elettronica
L'art. 1, comma 1305, L .F.07 destina ai Comuni una quota di euro 0,70 dell'I.V.A inclusa nel costo della carta di identità elettronica per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. L'art. 1.120 L .F.08 proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale non sarà più consentito accedere ai servizi in rete della P.A. con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica. Con l'art. 3 del D.L. 207/08, convertito nella Legge 14/09, la proroga è stata portata al 31 Dicembre 2009. L'art. 31 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, proroga da 5 a 10 anni la durata della carta d'identità.
Con Decreto MEF 22 Aprile 2008 G.U. n. 107 /08, è stato fissato in 20 euro, comprensivo di I.V.A., il compenso da versare ai Comuni per la richiesta della carta di identità elettronica. Vedasi anche art. 35 D.L. 248/07, convertito nella legge 31/08.
La spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente nel 2009 non dovrà superare il 50% di quella sostenuta nel 2007. Detta norma non è tuttavia applicabile direttamente agli Enti locali. Dal 1° gennaio 2009 l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale a carico di Enti pubblici sarà telematico ( artt. 27 e 61.6 e 15 D.L. 212/08, convertito nella legge 133/08 ).
L'art. 7-bis del D.L. 208/08, convertito nella Legge 13/09, incarica il Ministero dell'ambiente di diffondere informazioni sulla riduzione dell'uso della carta nella pubblica Amministrazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti si intendono assolti con la pubblicazione sul proprio sito informatico. Agli obblighi di pubblicazione a mezzo stampa quotidiana si aggiunge quello della pubblicazione sul sito informatico. Dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni in forma cartacea non avranno effetto legale. Le pubblicazioni su quotidiani sono facoltative e devono essere contenute negli ordinari stanziamenti di bilancio ( art. 32 legge 69/09 ).
Vedasi anche punti 57 e 74.
52 Edilizia residenziale pubblicA E SOCIALE
L'art. 1. 1154, L.F.07 stanzia 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008/2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Vedasi anche art. 21 D.L. 159/07, convertito dalla Legge 222/07.
Ulteriori 550 milioni di euro sono stanziati per un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica riguardante i Comuni capoluogo, i Comuni con essi confinanti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed i Comuni ad alta tensione abitativa. Vedasi anche art. 21-bis citato Decreto.
Vedasi inoltre l'art. 41 D.L. 159/07 convertito in Legge 222/07.
L'art. 1.258 e 259 L .F.08 prevede la modifica degli strumenti urbanistici per favorire la realizzazione di edifici residenziali sociali. Vedasi anche art. 2.264, 285, 286 e 287 L .F.08.
Vedasi anche punto 68.
53 Risparmio energetico
L’art. 1 comma 150 L.F./07 dispone che nei regolamenti edilizi comunali deve essere inserito l’obbligo di installare pannelli fotovoltaici.
Viene stanziato un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007/2008/2009 per interventi di risparmio energetico per nuovi edifici con volumetria superiore ai 10.000 mt. cubi ( art. 1 commi 351 e 352 L.F./07 ).
Vedasi anche art. 2 commi 149 e 150 D.L. 262/06, convertito nella Legge 286 e art. 2.173, 174, 282 L.F./08.
L’art. 48 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, stabilisce che le amministrazioni statali sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni CONSIP. Le altre amministrazioni, compresi gli Enti Locali, adottano misure atte ad ottenere risparmi equivalenti.
54 Tributi locali: riscossione, RIMBORSI E AGGI
L'art. 1.224 e 225 L .F./08 modifica l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 riguardante l'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate dei Comuni e delle Province. L'art. 39 del D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07, modifica la norma contenuta nella Legge Finanziaria 2007 ( commi 101, 102 e 104 ). L'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati degli immobili è soppresso mentre permane quello di indicare l'importo dell'ICI. L'art. 32 del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, ha rideterminato gli aggi dovuti al concessionario delle riscossioni. Vedasi anche art. 1.153, 154, 224, 225 e 281 L .F.08 e art. 36 D.L. 248/07, convertito nella Legge 31/08.
La Corte dei conti, Sez. prima giurisdizionale centrale, ha stabilito che il concessionario della riscossione dei tributi locali deve presentare il conto giudiziale, risolvendo in tal modo pregresse controversie. Vedasi anche sentenza Corte dei conti Emilia Romagna n. 25/09. L'art. 1.164, 165 e 171 L .F. 2008, disciplina il rimborso di tributi versati e non dovuti.
Vedasi anche punti 18.13, 18.43, 36, 39 e 71.
55
COMUNITÀ Montane
Viene riscritto l'art. 27 T.U..
L'art. 2.17, 18, 19, 20, 21 e 22 L .F.08 assegna alle Regioni il riordino della disciplina delle Comunità montane con l'obbligo di ridurre la spesa corrente per il loro funzionamento per un importo pari ad almeno un terzo della quota del Fondo ordinario assegnato all'insieme delle Comunità montane nel 2007. In caso di mancata attuazione di quanto sopra:
da esse sono esclusi i Comuni capoluoghi, quelli costieri, quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e quelli privi dei requisiti altimetrici previsti dalla nuova norma;
i Comuni nominano un solo membro;
di regola le Comunità montane non possono essere formate da meno di 5 Comuni;
Il Fondo ordinario è ridotto di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni di euro nel 2009 ( art. 2.16 L .F.08 ).
Vedasi anche art. 2.332 L .F.08.
L'art. 76.6-bis del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, riduce di ulteriori 30 milioni di euro i trasferimenti erariali alle Comunità montane per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Per i trasferimenti regionali vedasi art. 10 della legge regionale della Lombardia n. 19/08.
Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici sono assegnati i trasferimenti erariali già attribuiti alle Comunità montane soppresse ( art. 2-bis D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08 ). La Corte costituzionale ( Sentenza 237/09 ) ha dichiarato incostituzionali i commi 20, 21 ( ultimo periodo ) e 22 dell'art. 2 della L.F.08. Ha inoltre escluso la competenza statale sulla abolizione delle Comunità montane.
56 Forme associative di gestione
L'art. 2.28 della L.F.08 stabilisce che ad ogni Comune è consentita un'unica forma associativa tra quelle previste dagli artt. 31, 32, 33 T.U., fatte salve le disposizioni in materia di gestione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti. La restrizione non si applica per l'adesione dei Comuni ai Consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali. Dopo il primo aprile 2008 gli atti compiuti in adesione multipla sono nulli. Vedasi anche art. 2.34 L .F.08.
Ai sensi dell'art. 35-bis del D.L. 248/07, convertito nella legge 31/08, l'attuazione della presente norma è stata prorogata al 30 settembre 2008. L'art. 4 del D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08, ha fissato dal primo gennaio 2009 l'obbligo di adesione ad una sola forma associativa. Vedasi anche legge regione Lombardia 19/08. Sulle forme associative di gestione vedasi anche Nota 18 Novembre 2008, n. A1.2008.0138830 della Giunta della regione Lombardia. L'art. 3.1 D.L. 207/08, convertito nella Legge 14/09, in modificazione dell'art. 2.28 della legge 244/07, precisa che a ciascun Ente locale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio. Inoltre il termine di attuazione è stato spostato al 1° Gennaio 2010.
Vedasi anche punto 16 e punto 55.
57 Servizi pubblici locali
L'art. 2.461 L .F.08 detta norme per la tutela degli utenti disponendo, tra l'altro, l'obbligo di emanare una “carta della qualità dei servizi” e di consultazione delle Associazioni dei consumatori.
Con l'art. 23-bis del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, viene disciplinato l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica applicando i principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Unica deroga prevista è l'affidamento diretto alle società aventi i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la gestione c.d. “in house”.
La forma di gestione “in house”, che nella sua attuale formulazione ( articolo 113. 5, lettera c), T.U. ) è stata ritenuta “in linea di principio conforme al diritto comunitario” dalla Corte di Giustizia ( Sentenza 6 aprile 2006, nel procedimento C 410/04 ), viene modificata al fine di restringerne l'applicazione solo a situazioni che per le peculiari caratteristiche geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato”.
Nel caso in cui l'Ente locale volesse procedere con un affidamento diretto del servizio ad una società “in house”, dovrebbe comunque dare pubblicità alla scelta, motivarla in base ad un'analisi di mercato e trasmettere una relazione contenente gli esiti della verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle Autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Va osservato che non è prevista alcuna sanzione e che la prescrizione rischia di essere un aggravio del procedimento per l'ente locale.
Il comma 9 prevede l'impossibilità per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, di acquisire la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente né tramite loro controllate o partecipate, né partecipando a gare.
E' introdotta la possibilità, per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere alle prime gare per l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, del servizio già loro affidato.
La gestione delle reti, che rimangono di proprietà pubblica, può essere affidata anche a soggetti privati. Ciò può agevolare l'accesso di nuovi investitori privati per accrescere il patrimonio infrastrutturale dei Comuni necessario a migliorare l'erogazione dei servizi a rete.
Entro il 31 dicembre 2010, tutti gli affidamenti dei servizi dovranno avvenire attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica: viene così fissato un termine per la fase transitoria. Va segnalato che tale termine potrà comunque essere rivisto dal regolamento che – in base al comma 10 lettera e) – dovrà disciplinare la complessa fase transitoria per l'allineamento delle gestioni in essere ai principi introdotti dalla norma.
Quelli appena indicati sono i punti più qualificanti della norma immediatamente applicabili. Va tenuto presente però che le regole suddette sono state in parte modificate dal D.L. 25.09.09, n. 135, tuttora in corso di conversione in legge.
La parte più significativa dell'intervento riformatore è invece sostanzialmente rinviata ad uno o più regolamenti governativi cui spetterà delineare il vero e nuovo quadro di regole del settore.
Detti regolamenti devono comunque prevedere, tra l'altro:
l'assoggettamento degli affidatari diretti al Patto di stabilità;
l'osservanza da parte delle società “in house” e delle società a partecipazione mista delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale;
che i Comuni con un limitato numero di residenti, possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione;
l'individuazione delle norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua (art. 23-bis D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08 ).
Vedasi anche art. 18.4-opties D.L. 185/08, convertito nella legge 2/09, relativamente alla costituzione di società ed al mantenimento in essere di partecipazioni pubbliche. L'art. 23.5 della legge 69/09 prevede l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o con altre forma idonee, i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio precedente. L'art. 30 della medesima legge istituisce la tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici. Per l'obbligo di erogazione dei servizi pubblici in forma telematica vedasi l'art. 33.1, lett. p), legge 69/09. L'art. 37.1 della legge stessa elimina, fino al 31.12.10, l'incompatibilità tra possesso di carta nazionale dei servizi e carta d'identità elettronica. Sul divieto di proroga dei contratti e ripetizione di servizi analoghi vedasi Consiglio di Stato n. 2882/09. Vedasi anche punto 81.
58 Realizzazione aree verdi
L’art. 2.335 L.F./08 stanzia un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane, nonché per interventi di forestazioni e riforestazioni.
59 ICI: esenzione zone franche urbane
E' prevista tra l'altro, e senza compensazione, l'esonero dal versamento dell'ICI, dal 2008 al 2012, per gli immobili siti nelle zone franche urbane posseduti ed utilizzati dalle imprese che hanno intrapreso nuove attività ( art. 2.562 L .F./08 ).
Con delibera CIPE n. 5/08 ( G.U. n. 131/08 ) sono stati definiti i criteri per la delimitazione delle zone franche urbane.
Vedasi anche punti 18.44 e 48.
60 Fondo per lo sport di cittadinanza
Al fondo è assegnata la somma di 20 milioni di euro nel 2008, 35 milioni di euro nel 2009, 40 milioni di euro nel 2010 ( art. 2.564, 565, 566 L .F./08 ). Tale fondo è stato soppresso dall'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08.
61 Spese di funzionamento
Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell’ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell’ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
Per le finalità di cui sopra, le Regioni, nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il primo luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell’efficienza e della riduzione della spesa ( art. 2.33, 34, 35 e 38 L.F./08 ). Vedasi anche art. 2.594 e seguenti L.F./08 al riguardo dei Piani triennali per la razionalizzazione della spesa di utilizzo di strumenti, automezzi e beni immobili e la trasmissione della relazione all’organo di revisione ed alla Corte dei Conti.
Vedasi anche punti 18.52 e 32.
62 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
L'art. 46 bis del D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07, come modificato dall'art. 2.175 L .F.08 detta nuove disposizioni che possono così essere riassunte:
di individuare, entro tre mesi, i criteri di gara e di valutazione dell'offerta;
di determinare gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio, secondo l'indicazione di bacini ottimali di utenza;
la proroga delle concessioni in essere. La gara di affidamento è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della Legge 222/07;
a decorrere dal 1° gennaio 2008 i Comuni interessati dal rinnovo possono incrementare il canone di concessione fino al 10%, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi del gas da parte delle fasce deboli di utenti.
L'art. 2.558, 559 e 560 prevede contributi compensativi ai Comuni sede di stabilimento di stoccaggio del gas ed ai Comuni con essi confinanti. Relativamente alle tariffe vedasi art. 3 D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09.
63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: UTILIZZO
In modifica all'art. 187.2 T.U. viene stabilito che l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato anche per l'estinzione anticipata di prestiti ( art. 2.13 L .F./08 ).
Per l'estinzione anticipata di prestiti con avanzo di amministrazione sono previsti contributi per gli anni 2007, 2008 e 2009 ( art. 11 D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07 ).
Vedasi anche artt. 1 e 2 D.L. 81/07 convertito nella legge 127/07, art. 2.4 D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08, nonché D.M. 13 febbraio 2008 in G.U. n. 57/08.
Per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai fini del Patto di stabilità vedasi art. 2 – ter D.L. 185/08, convertito nella Legge 02/09.
Vedasi anche punto 12.
64
FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
Sono istituiti i fondi per la demolizione di opere abusive e per il ripristino del paesaggio (art. 2.340, 341, 404, 405 e 406 L.F./08)
65
PICCOLI COMUNI
I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e talvolta anche con popolazione inferiore ( o superiore ) a tale numero, ma comunque con popolazione limitata, sono, su varie materie, disciplinati da specifiche norme, quali principalmente:
non sono soggetti al Patto di stabilità ( art. 1.379 L .F.08 e art. 77 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08 );
possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile se hanno una dotazione organica non superiore a 15 unità ( art. 3.79 L .F.08 );
le spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 (art. 1.562 L .F.07 ). Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19.8 della Legge 448/01 sono soggette alle condizioni previste dall'art. 3.121 L .F.08. Per i Comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno inferiore a 10 non sono sospese le deroghe all'obbligo di contenere le spese di personale ( art. 76.2 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08 );
viene assegnato un fondi di 5 milioni di euro per il rinnovo contrattuale 2006/2007 dei segretari comunali ( art. 3.138 L .F.08 );
sono esclusi dalla normativa CONSIP se hanno una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, oppure ai 5.000 abitanti se montani ( art. 1.4 D.L. 168/04, convertito nella Legge 191/04 );
non sono soggetti alla disciplina sul conto economico se hanno una popolazione inferiore a 3.000 abitanti ( art. 1.164 Legge 266/05 );
hanno diritto ad un contributo straordinario per la popolazione anziana e minorile ( art. 1.703 L .F.07, come modificato dall'art. 2.10 della L.F.08 ); per i Comuni esclusi da tale beneficio è stato stanziato un Fondo di 100 milioni di euro da ripartire in base alla popolazione residente ( art. 2.31 L .F.08 ). Vedasi anche punto 18.44.
possono avvalersi di dipendenti a tempo pieno di altri Enti locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza ( art. 1.557 Legge 311/04 ) e Parere Consiglio di Stato n. 2141/05.
possono procedere ad assunzioni di lavoratori socialmente utili entro i limiti previsti dall'art. 43 del D.L. 159/07, convertito nella Legge 222/07;
possono affidare a ditte individuali i lavori di recupero del patrimonio edilizio ( art. 91 Legge 457/78 );
se di popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono utilizzare il Fondo ordinario investimenti per il rimborso delle rate dei prestiti in linea capitale ( art. 94.11 legge 289/02 ). Vedasi anche punto 18.44;
hanno diritto ad un Fondo di 5 milioni di euro per la difesa del suolo per l'anno 2008. Tale fondo è stato ridotto di 3,5 milioni di euro dall'art. 5 del D.L. 93/08, convertito nella legge 126/08;
se di popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in materia di lavori pubblici, il responsabile del procedimento coincide con il capo dell'ufficio tecnico ( art. 7 D.P.R. 554/99 );
se di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono obbligati alla formazione del PEG, ma possono limitarsi alla assegnazione ai responsabili dei servizi delle sole risorse finanziarie ( Artt. 165.9 e 169 T.U. );
se di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono agevolati nelle risposte alle pubbliche Amministrazioni che richiedono atti, documenti e provvedimenti ( Art. 11.3 legge 69/09;
se di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti non sono tenuti ad inviare al Ministro dei lavori pubblici la delibera di Giunta di utilizzazione dei proventi del Codice della strada ( art. 208 D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni );
se di popolazione inferiore ai 1.000 abitanti ed inclusi nel territorio delle Comunità montane non sono obbligati ad aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato ( art. 148.5 D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08 );
se di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono utilizzare un componente della giunta quale responsabile di servizio ( art. 29.4 Legge 448/01 );
se di popolazione sopra i 1.000 abitanti sono soggetti allo scioglimento del Consiglio comunale se privi di strumenti urbanistici generali ( art. 32 D.L. 269/03, convertito nella legge 326/03 );
se di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono ammessi agli incentivi per la stabilizzazione del personale ( D.M. 03/03/2008 in G.U. n. 135/08 ).
66 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI
La manovra d'estate ( in particolare l'art. 58 del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 ) mira anche all'alienazione degli immobili pubblici non essenziali all'esercizio delle funzioni istituzionali dei singoli enti. Allo scopo di ricavarne un introito congruo, viene prevista la valorizzazione dei beni da cedere e la semplificazione, e talvolta anche l'agevolazione fiscale, delle procedure di vendita. Normative di semplificazione degli iter di alienazione immobiliare sono tuttavia contenute anche in leggi del passato. Vediamo le più significative. L'art. 3 del D.L. 310/90, convertito nella legge 403/90, autorizza gli enti locali ad alienare il proprio patrimonio o demanio utilizzando il ricavato per la realizzazione di opere pubbliche, per la copertura delle perdite dei trasporti, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e per il ripristino degli equilibri di bilancio.
L'art. 3, comma 64, della Legge 662/96 dà ai comuni la possibilità di assegnare direttamente in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie per insediamenti produttivi, con valutazione del corrispettivo secondo regole di mercato. L'art. 12 della legge 127/97 prevede deroghe, per comuni e province, di semplificazione di procedure di vendita degli immobili. Le deroghe riguardano la possibilità di concedere dilazioni temporanee nel versamento dei corrispettivi, l'ammissibilità della trattativa privata diretta qualora ritenuta conveniente in relazione alla condizione giuridica del bene da alienare, il ricorso all'utilizzo dei consulenti immobiliari e finanziari, l'alienazione ad intermediari, l'esonero della consegna dei documenti relativi alla proprietà ed alla regolarità urbanistica e fiscale e la riduzione al 20% degli oneri notarili.
L'art. 31.4 della legge 448/98 concede la stessa possibilità della legge 662/96 per la cessione delle aree di edilizia economico popolare. Inoltre l'art. 32 autorizza la vendita di beni immobili di interesse storico ed artistico ex art. 2 del D.Lgs. 42/04, previa autorizzazione del Ministero dei beni culturali.
L'art. 84 della legge 289/02, autorizza le regioni e gli enti locali a costituire, anche attraverso soggetti terzi, società a responsabilità limitata con capitale sociale di 10.000,00 euro aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. L'art. 51.6 del D.Lgs 163/06 consente di prevedere nei bandi di gara relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la sostituzione totale o parziale del corrispettivo con il trasferimento all'affidatario della proprietà dei beni immobili appartenenti alle amministrazioni aggiudicatrici.
Circa la procedura di vendita vedasi anche la sentenza del Consiglio di stato / sez. 6 / n. 3296/08. Vedasi anche punto 18.41.
67 SPESE PER ATTIVITA' ALL'ESTERO
La Corte dei Conti, in appello, sez. 1 – 346/08, ha sancito che i comuni non possono intraprendere iniziative promozionali dei prodotti locali all’estero.
68 PIANO CASA
L'art. 11 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, disciplina l'approvazione di un Piano Nazionale di edilizia abitativa per l'incremento di abitazioni di edilizia residenziale destinato prioritariamente a prima casa per soggetti bisognosi. Il finanziamento è previsto con risorse pubbliche e private e con i proventi dell'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono concesse agevolazioni a cooperative edilizie costituite con i soggetti beneficiari, il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi costruttivi e la riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione. È istituito un apposito Fondo ministeriale nel quale confluiscono le somme stanziate dall'art. 1.1154 della legge 296/06 ( 60 milioni di euro ) e dal D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07 (artt. 21, 22-bis e 41 ), per un importo di 550 milioni di euro al lordo delle somme già impegnate dai Comuni. L'art. 7-quater.12 del D.L.5/09, convertito nella legge 33/09, ha elevato da 100 a 200 milioni di euro le risorse per l'avvio degli interventi regionali. Per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica vedasi art. 31.48 della legge 448/98 e art. 2.89 delle legge 244/07, nonché Parere Corte dei conti Lombardia n. 1/09.
Vedasi anche artt. 18.4-bis e 20 D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09.
Per l'aspetto urbanistico-edilizio della materia e per l'eventuale riduzione degli oneri di urbanizzazione vedasi legge della regione Lombardia 13/09.
69 IL PATTO DI STABILITA' REGIONALE E' VERO CAMBIAMENTO POSSIBILE
Viene confermato l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
I Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per 1.340, 2.200 e 3.900 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
L'art. 77-ter del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, ha dato la facoltà ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ed alle Province, d'intesa con la Regione di appartenenza, di redigere il Patto di stabilità a livello regionale, già presente nelle sole Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Patto di stabilità regionale trova fondamento nella Sentenza della Corte costituzionale n. 390 del dicembre 2004, ove è sancito che la legge statale deve limitarsi a fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica e non dettare precetti di dettaglio nel campo delle Autonomie territoriali, nonché nel nuovo art. 117 della Costituzione che assegna alle Regioni potestà legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica ( art. 3 legge costituzionale n. 3/01 ).
In Lombardia il Patto di stabilità regionale è previsto nell'Intesa interistituzionale firmata l'11 febbraio 2005 tra la Regione Lombardia e le Associazioni degli Enti locali lombardi che ha dato luogo ai “Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica del Sistema Lombardia”.
Con il Patto di stabilità su area vasta si vuole raggiungere l'obiettivo, se non di eliminare, almeno di ridurre sostanzialmente, gli inconvenienti, specie nel campo degli investimenti, provocati dal Patto di stabilità statale applicato ai singoli Enti locali.
L'operatività del nuovo sistema è tutta da costruire, ma già ora se ne possono delineare i contorni, tenendo conto delle disposizioni contenute nel già citato comma 11 dell'art. 77-ter, facoltativo e valido per gli Enti locali delle Regioni a statuto ordinario, e delle norme contenute nel comma 6 del medesimo articolo applicato agli Enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.
Con le nuove norme, per gli Enti locali delle Regioni a statuto ordinario, la Regione, sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, può adattare le regole ed i vincoli posti dal Legislatore nazionale, fermo restando l'obiettivo complessivo, che va calcolato applicando i criteri stabiliti dalla legge finanziaria statale e che pertanto sarà uguale alla sommatoria degli obiettivi dei singoli enti determinati come indicato al precedente punto 12. Così, utilizzando detti valori, l'obiettivo complessivo 2009 sarebbe pari ad euro +267 ( -5.833 +4.000 +3.600 -1.500 ).
Dunque gli Enti locali delle Regioni interessate, con l'apporto del Consiglio delle Autonomie e delle loro Associazioni, calcolano l'obiettivo complessivo regionale utilizzando i criteri della legge finanziaria statale e lo concordano con la Regione e con il Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'inizio dell'anno di riferimento ( 31 ottobre secondo la disciplina applicata alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ). Almeno in prima applicazione è preferibile tenere distinto il comparto delle Provincie da quello dei Comuni. In caso di mancato accordo Enti locali/Regione/Ministero dell'economia e delle finanze si applicherebbero per i singoli enti le disposizioni della legge finanziaria statale sia relativamente al conseguimento dell'obiettivo sia per quanto attiene al sistema premiante e sanzionatorio. Se l'accordo andasse invece a buon fine ogni ente seguirebbe le regole del sistema regionale. Queste, sul versante dell'operatività gestionale utile al raggiungimento dell'obiettivo e compatibilmente con l'importo della manovra complessivamente richiesto ai Comuni della Regione, potrebbero ricalcare le regole della legge finanziaria statale introducendo solo pochi adattamenti, quali i valori di riferimento ( ad esempio media pluriennale dei dati in luogo di quelli di un unico anno ), l'esclusione dal calcolo, anche in termini di cassa, degli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione e ritenuti strategici dalla programmazione regionale in quanto finalizzati alla crescita, al rafforzamento di settori specifici del sistema di welfare, alla difesa ambientale, all'espansione infrastrutturale, ecc. Si potrebbe anche reintrodurre il conteggio delle risorse derivanti dalle alienazioni mobiliari ed immobiliari. A compensazione potrebbe essere posto uno studiato miglioramento del saldo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti .
Più corpose potrebbero essere le norme regionali in tema di premialità e di sanzioni, con riferimento alle due ipotesi che seguono.
Il sistema regionale a consuntivo rispetta il Patto di stabilità nel suo importo complessivo.
In quest'ambito vi saranno senz'altro molti enti che singolarmente avranno raggiunto l'obiettivo e pochi enti che singolarmente non l'avranno fatto.
Andranno pertanto prioritariamente definiti, con normativa regionale assunta d'intesa con gli Enti locali, criteri rispettivamente di premialità e di penalizzazione; criteri che a livello regionale sarebbero sicuramente in grado di rendere benefici e sanzioni più graduali rispetto al sistema statale e consoni alle ragioni del raggiungimento o meno dell'obiettivo programmatico. Pertanto in linea di principio si dovrebbero stabilire, per gli enti virtuosi secondo le norme regionali, benefici proporzionati alla differenza (positiva) tra obiettivi e risultati realmente raggiunti.
I provvedimenti principali da prendere in considerazione potrebbero essere i seguenti:
1) attribuzione di maggiori punteggi nei bandi regionali (ed eventualmente anche provinciali) di assegnazione di contributi per la realizzazione di investimenti e/o per la gestione di servizi essenziali (sicurezza, protezione civile, viabilità ecc.), nonché per la partecipazione a forme associative nella gestione dei servizi e nella realizzazione di Accordi di programma ex art. 34 T.U.. Va osservato che i trasferimenti di fondi regionali agli Enti locali sono destinati ad assumere rilevante portata in attuazione del federalismo;
2) alleggerimento dei limiti previsti dalla normativa statale relativamente alle assunzioni ed alle spese di personale, tenuto conto del rapporto esistente, in ciascun ente, tra numero di dipendenti e popolazione e tra spesa di personale e spesa corrente;
3) nell'ambito del rispetto delle condizioni previste dall'art. 204 del T.U., fissazione di minori limiti in confronto a quelli previsti dal comma 10 dell'art. 77-bis del citato D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, sull'indebitamento, considerati per ogni ente i seguenti esistenti rapporti: interessi passivi/spesa corrente, interessi passivi/entrate correnti, stock di debito/popolazione e spesa di investimento/spesa finale.
Nel caso di rispetto del Patto di stabilità a livello nazionale da parte del comparto degli Enti locali, i benefici previsti dai commi 23, 24, 25 e 26 del ripetuto art. 77-bis del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/08, dovrebbero essere assegnati al saldo regionale.
Per gli enti che non avranno rispettato il Patto di stabilità secondo le regole regionali dovrebbero essere applicate penalità proporzionate alla differenza (negativa) tra obiettivo e risultato realmente raggiunto. Ciò potrebbe avvenire mediante l'utilizzo inverso delle misure indicate ai precedenti numeri 1), 2) e 3).
Non dovrebbero invece essere applicate le sanzioni previste dalla legge finanziaria statale ex commi 20 e 21 dell'art. 77-bis, in precedenza ricordate ( vedasi punto 12.).
Il sistema regionale a consuntivo non rispetta il Patto di stabilità nel suo importo complessivo.
Nel caso prospettato si dovranno applicare integralmente, per i singoli Enti locali, le disposizioni previste dalle leggi finanziarie statali in materia di Patto di stabilità, fatto salvo il caso in cui la differenza negativa tra il saldo programmato e quello realizzato sia assunta a carico del bilancio regionale; ciò che potrebbe anche essere fattibile se il differenziale fosse modesto e contenuto entro una misura preventivamente definita. Un Fondo regionale, magari suddiviso tra parte corrente e parte in conto capitale, a sostegno dell'obiettivo del sistema, avrebbe un'importanza notevole ai fini del necessario Accordo preventivo Regione / Enti locali. Se al predetto Fondo venisse assegnato, come prospettato alla precedente lett. A), l'importo annuale dell'eventuale surplus obiettivo/saldo conseguito dal comparto Comuni, si verrebbe a formare una sorta di “camera di compensazione” regionale molto utile agli effetti che qui interessano.
Si potrebbero comunque attribuire ai Comuni virtuosi in base alle regole regionali i benefici indicati alla lett. A.1).
PATTO DI STABILITA' E FEDERALISMO FISCALE
La legge 42/09 “ Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione”, contiene numerose disposizioni che attengono al coordinamento regionale in materia di finanza locale, nonché ad intese Regioni/Enti locali a riguardo di entrate e di spese degli Enti locali medesimi.
Di seguito vengono segnalate le più significative:
art. 11, comma 1, lett. b). Questa norma definisce le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni, tra cui la compartecipazione ai tributi regionali ;
art. 12, comma 1, lett. g). La norma dispone che le Regioni possono istituire nuovi tributi degli Enti locali, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli stessi. Relativamente alle tariffe dei servizi ( lett. i ) viene stabilito che l'autonomia degli Enti locali è esercitata nel rispetto della normativa di settore e delle delibere delle Autorità di vigilanza ( che sono in gran parte di livello regionale o regolate da normativa regionale ). E' anche previsto ( lett. l ) che la legge statale, nell'ambito della premialità ai Comuni virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del Patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli Enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla Regione di appartenenza dell'Ente locale o da altri Enti locali della medesima Regione;
art. 13, comma 1, lett. a). E' prevista l'istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi : uno a favore dei Comuni e l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato. La ripartizione del fondo ( lett. c, n. 2 ) avviene in base, tra l'altro, a indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale. E' inoltre stabilito che i decreti legislativi provvedano alla definizione delle modalità per cui le Regioni procedano a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture ( lett. g ). E' anche sancito che i fondi che le Regioni ricevono dallo Stato a titolo di fondo perequativo per i Comuni , per le Province e per le Città metropolitane del territorio regionale, sono trasferiti dalla Regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento ( lett. h ) ;
art. 17, comma 1, lett. c ).
Le Regioni devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica avendo il potere di adattare, previa concertazione con gli Enti locali ricadenti nel proprio territorio, le regole ed i vincoli posti dal Legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni ;
art. 21, comma 1, lett. a ). Vengono dettate norme transitorie per gli Enti locali, valide in sede di prima applicazione dei decreti delegati, stabilendo, tra l'altro, che nel processo di attribuzione delle funzioni, nonché nel finanziamento degli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte, provvedano lo Stato e le Regioni, determinando adeguate forme di copertura delle relative spese;
art. 26, comma 1, lett. a ) e lett. b). E' prevista la reciproca integrazione delle basi imponibili per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti locali mediante forme collaborative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, valide anche per la ripartizione degli oneri e degli introiti delle attività di recupero dell'evasione.
Da quanto sopra emerge sin troppo chiaramente che un Patto di stabilità disciplinato, monitorato e valutato a livello centrale, prescindendo da quello regionale, non è logicamente concepibile. Un tale Patto o è una finzione, nel senso che a posteriori, per la valida ragione che gli inevitabili scostamenti sarebbero dovuti ad interventi regionali, vengono sistematicamente cancellati premi e sanzioni, oppure è un ostacolo al funzionamento del comparto degli Enti locali, che si troverebbero ad operare in una situazione contraddittoria di norme ed assetti programmatici statali e regionali. Né sarebbe comprensibile, in tale situazione, come le Regioni possano svolgere le funzioni di coordinamento della finanza pubblica e garantire il raggiungimento degli obiettivi dei relativi saldi, come la legge delega sul federalismo fiscale pretende. Ne deriva che un Patto di stabilità, nel quale le regole statali vengano declinate ed adattate in un Patto regionale, diviene ineludibile; ciò che peraltro è previsto nella legge in questo punto esaminata nei sui aspetti essenziali.
REPERIMENTO, UTILIZZO E MONITORAGGIO DEI DATI
Per attivare su basi logiche il Patto di stabilità regionale ed il Federalismo fiscale è necessario avere a disposizione, a livello regionale, una adeguata quantità di dati e di informazioni. Il funzionamento del sistema deve inoltre essere monitorato in modo stringente per evitare il “deragliamento” rispetto agli obiettivi. Vi è peraltro l'esigenza di non appesantire ulteriormente i già gravosi compiti degli Enti locali in materia finanziaria. Ne consegue la necessità di utilizzare le forme di raccolta e di monitoraggio già esistenti, aggiungendo, se del caso, pochi e semplici adempimenti, uniformandone, nel limite del possibile, modulistica e tempistica.
Certificati al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione : sono i più importanti strumenti informativi, compilati dagli Enti locali ed a disposizione dei vari Ministeri. I modelli, approvati ogni anno con appositi decreti ministeriali, si sono via via arricchiti di informazioni. Oggi per la parte entrata sono disponibili dati di dettaglio sull'ICI (distinta tra prima casa, aree edificabili, altri fabbricati, ecc.), sull'imposta di pubblicità (distinta tra quella derivante dalle insegne e il resto) e, in generale, i dati per ogni tributo. Le entrate, complessivamente, sono classificate per natura e, per ogni risorsa, è indicato il dato di competenza (accertamento), le riscossioni in conto competenza e in conto residui. La parte spesa è suddivisa per Titoli, per Funzioni e per Interventi. Anche per la spesa è indicato il dato di competenza (impegni), i pagamenti in conto competenza e in conto residui. Altre informazioni fornite dal certificato al rendiconto sono relative allo stock del debito, ai servizi indispensabili e ai servizi a domanda individuale. Alla ricchezza delle informazioni, però, non corrisponde la tempestività delle stesse. I dati di rendiconto relativi al 2007, sono a disposizione del Ministero solo alle fine del 2008. Si dovrebbe intervenire, già nella fase transitoria, puntando alla condivisione, subito dopo la compilazione dei certificati, dei dati a tutti i soggetti interessati (Stato, Regioni, Corte dei conti, Enti locali, ecc.);
SIOPE : a partire dal 1° gennaio 2007, tutti i Comuni e le Province sono obbligati ad indicare i codici gestionali su ogni Titolo di entrata e di spesa. Tali codici distinguono le entrate e le spese per natura, ma non per funzione o per servizio e rilevano solo all'atto del pagamento o dell'incasso. Nessuna informazione è data relativamente alla competenza. Il dato è immediatamente a disposizione di tutti i soggetti obbligati al SIOPE attraverso l'accesso ad internet tramite una password distribuita dalle Sezioni provinciali della Banca d'Italia. La tempestiva conoscenza dei dati forniti da SIOPE sarebbe di grande utilità nel settore degli investimenti, ove il dato di cassa è utilizzato ai fini del Patto di stabilità ed è adeguato a misurare il reale avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche;
Spese di personale : ogni anno i Comuni sono obbligati a rendicontare le spese di personale, con un elevato grado di dettaglio. Le informazioni sono trasmesse alla Ragioneria Generale dello Stato (IGOP) e, da quanto risulta oggi, non sono a disposizione di altri soggetti. Ogni politica sul personale a livello regionale, che punti ad effetti perequativi, come indicato in precedenza, necessita della conoscenza di questi dati in tempi stretti;
Patto di stabilità interno : con apposito D.M. sono approvati annualmente i prospetti sia per la determinazione degli obiettivi sia per il monitoraggio trimestrale ( semestrale dal 2009 ). Le informazione sono raccolte attraverso un applicativo via web e sono a disposizione dopo il 31 marzo di ogni anno. Per legge il Ministero è tenuto, previa la sottoscrizione di una convenzione, a mettere a disposizione i dati anche alle Associazioni degli Enti ( ANCI e UPI ). Il monitoraggio semestrale dei dati è tuttavia insufficiente, specie in fase di avvio, per il Patto di stabilità regionale, per il quale esso dovrebbe operare almeno trimestralmente. E' necessario pertanto integrare la tempistica statale;
Linee guida della Corte dei conti : in attuazione ai commi 166 e 167 della L.F.06, le Sezioni regionali della Corte dei conti ricevono dai Revisori dei conti le Linee guida predisposte ed approvate dalla Sezione Autonomie. I dati forniti si sono arricchiti di anno in anno con i vincoli imposti dal Legislatore nazionale ma, al pari dei certificati, scontano la non tempestività delle comunicazioni. Alla stessa Sezione regionale è poi trasmesso il rendiconto in formato elettronico. Con la Sezione lombarda della Corte dei conti, ANCI Lombardia ha raggiunto un accodo di collaborazione, che ora andrà perfezionato e formalizzato, anche con l'intervento della Regione;
Aliquote ICI : tutte le delibere che approvano variazioni di aliquote o detrazioni di imposta sono trasmesse da parte degli Enti locali all'IFEL (Istituto per la finanza degli Enti locali) ed al Ministero dell'economia (Dipartimento delle politiche fiscali). La trasmissione non considera però le previsioni di gettito. Per tale dato, occorre rifarsi ai certificati al bilancio e al rendiconto;
Aliquote addizionale IRPEF : anche per le addizionali IRPEF sono trasmesse le relative aliquote al Dipartimento delle politiche fiscali. In questo caso le aliquote sono tempestivamente messe a disposizione sul sito internet per consentire i corretti adempimenti fiscali da parte dei sostituti di imposta;
Trasmissione dei flussi di cassa delle imposte : il comma 170 dell'articolo unico della L.F. 07 ha imposto agli Enti locali la trasmissione al Ministero dell'economia delle somme riscosse dai Comuni a titolo di imposte e tasse. La disposizione non è mai stata attuata e difficilmente sarà approvato il decreto applicativo dato che le informazioni richieste sono già oggi disponibili attraverso il sistema SIOPE;
Monitoraggio sui dati di competenza : il comma 685 della L.F.07, nell'ambito del monitoraggio del Patto di stabilità interno, ha previsto l'acquisizione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, dei dati di competenza con periodicità trimestrale (semestrale a decorrere dal 2009). Anche questo nuovo adempimento non vedrà, con ogni probabilità, la luce per effetto dell'approvazione del disegno di legge sul federalismo fiscale.
CONSIDERAZIONI FINALI
E' evidente che l'impostazione del Patto di stabilità su area vasta andrà, per il sistema regionale, verificata a priori sulla base di dati certi sul periodo di riferimento, così da poterne simulare i conseguenti risultati nei diversi adattamenti e limiti che si intendono introdurre rispetto alla legge finanziaria statale. Stringente dovrà poi essere il monitoraggio delle risultanze in corso d'anno ottenute applicando le regole del sistema regionale in aggiunta a quelle previste dalla legge finanziaria statale. Occorre avere consapevolezza che qualsiasi forma di federalismo fiscale venisse legislativamente disegnata nel nostro Paese, in presenza di un Patto di stabilità centralistico troverebbe consistenti ostacoli realizzativi e di funzionamento.
Va anche considerato che, viste le rigidità e constatati i difetti della normativa statale, più verrà ampliato il novero degli adattamenti regionali, meglio il Patto di stabilità si adatterà alle singole e differenziate situazioni locali. Si può tuttavia intravvedere una insidia negli adattamenti regionali alle regole statali ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. Si tratta di questo: se gli scostamenti regionali rispetto ai criteri statali fossero sostanziali vi sarebbero certamente degli enti che troverebbero più conveniente applicare la normativa statale in luogo di quella regionale e ciò complicherebbe il raggiungimento dell'Accordo iniziale Enti locali/Regione indispensabile per l'applicazione del Patto di stabilità regionale. Pochi scostamenti, al contrario, favorirebbero l'Accordo e nessun scostamento renderebbe il percorso verso l'Accordo tutto in discesa. In quest'ultimo caso infatti la procedura per il rispetto del Patto con le regole statali e con le regole regionali verrebbe a coincidere. Occorre sottolineare, in queste conclusive osservazioni, che con il Patto di stabilità regionale ogni ente avrebbe dei benefici (anche di grande rilievo) in caso di rispetto del Patto di stabilità da parte del sistema regionale a livello complessivo (caso punto 3), lett. A). In quest'ambito gli Enti locali che avessero rispettato il Patto secondo le regole regionali, godrebbero dei benefici indicati ai punti 1), 2) e 3); benefici a cui non concorrerebbero in caso di mancanza del Patto di stabilità regionale. Gli Enti locali che non avessero rispettato il Patto di stabilità, sempre in base alle regole regionali, avrebbero delle penalizzazioni comunque modeste. Molto rilevante è la circostanza che gli enti che non avessero rispettato il Patto secondo le norme statali non sarebbero soggetti alle pesanti sanzioni previste dalla normativa statale medesima (vedasi precedente punto 12). Peraltro, qualora il sistema regionale non rispettasse il Patto di stabilità a livello complessivo (caso punto 3), lett. B), gli Enti locali che avessero rispettato il Patto di stabilità secondo le regole statali non sarebbero comunque penalizzati, ma potrebbero godere dei benefici indicati al precedente punto 3), lett. A), non previsti dalla normativa statale.
Gli enti che non avessero rispettato il Patto, sempre in base alle leggi statali, potrebbero altresì essere salvati dell'intervento regionale, oppure, nella peggiore delle ipotesi, essere sottoposti alle sanzioni previste dalla legge finanziaria statale; sanzioni alle quali sarebbero sottoposti anche in mancanza del Patto di stabilità regionale.
Da quanto sopra detto emerge l'opportunità di un approccio prudente e graduale anche in tema di regole regionali da utilizzare per il raggiungimento dell'obiettivo del Patto di stabilità: va sperimentato sul campo il livello di coesione e di disponibilità dei diversi Enti locali che compongono il sistema.
Un altro rilevante aspetto, connesso con quello appena sopra esanimato, riguarda la partita degli investimenti. Si è visto che il Patto di stabilità disciplinato dalla legge statale considera indistintamente gli addendi di entrata e di spesa di parte corrente e di conto capitale, provoca i “picchi” in entrata ed in uscita e limita l'operatività degli enti virtuosi, danneggiando in tal modo l'essenziale settore degli investimenti. E' pertanto assolutamente prioritario inserire la regola regionale che consenta l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per finanziare gli investimenti anche nella loro versione di cassa, nonché prevedere forme di premialità per gli enti con basso indice di spesa di investimento/spesa finale. A questi fini il sacrificio del miglioramento del differenziale entrate correnti - spese correnti, vero parametro di virtuosità, vale la pena di essere sopportato. In definitiva l'efficienza del “Sistema Lombardia” riceverebbe un cospicuo apporto se potesse porre in luce indici che registrano minori spese correnti e maggiori spese di investimento.
70 DISTRETTI PRODUTTIVI E RETI DI IMPRESA
Agli enti locali è riservato il potere regolamentare agevolativo concernente i propri tributi relativamente ai distretti produttivi (introdotti come soggetti tributari autonomi dalla Legge 266/05) e le reti di imprese (per organizzazione integrazioni di filiera, scambio tecnologico, etc.) come verranno definite da apposito decreto interministeriale ( art. 6 bis D.L. 112 / 08, convertito nella legge 133/08 ).
71 RENDICONTO. CONTO DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI
L'art. 2-quater.6, lett. a) e lett. c) del D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08, ha modificato l'art. 151.7 T.U. portando il termine di deliberazione del rendiconto dal 30 giugno al 30 aprile dell'anno successivo. La medesima norma, alla lett. b), modifica l'art. 226.1 T.U. portando il termine entro il quale il tesoriere deve rendere il conto da due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio a 30 giorni. La norma stessa, alla lett. d), modifica l'art. 233.1 T.U., portando il termine degli altri agenti contabili alla scadenza prevista per il tesoriere. Al rendiconto andrà allegato il prospetto dei dati SIOPE ( art. 77 – quater punto 11 D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08 ). L'obbligo dei concessionari di presentare il conto giudiziale è confermato dalla Pronuncia della Corte dei conti Emilia Romagna n. 25/09.
Vedasi punto 54 e punto 72.
72 CERTFICAZIONI
L’art. 2-quater.5 del D.L. 154/08, convertito nella legge 189/08, ha modificato l’art. 161.1 del T.U. prevedendo che le certificazioni sui principali dati di bilancio di previsione e di rendiconto siano firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione.
73 SANZINI AMMINISTRATIVE
L'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali può essere modificato dalla Giunta in aumento od in riduzione ( art. 6 bis D.L. 92/08, convertito nella Legge 125/08 ).
Vedasi anche punto 36.
74 digitalizzazione attivita' amministrative
Con DPCM 1° Aprile 2008 ( G.U. n. 144/08 ) sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema del Codice dell'amministrazione digitale.
L'art. 16 del D.L. 185/08, convertito nella Legge 2/09, disciplina e rende obbligatorio, in determinate situazioni, l'uso della posta elettronica, nonché la tenuta di libri, repertori e scritture con strumenti informatici.
L'art. 16 bis del medesimo Decreto promuove l'utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.
Vedasi anche punto 51.
75 FIDEJUSSIONI
L'art. 28 del D.L. 185/08, convertito nella legge 2/09, detta regole per l'escussione di fidejussioni a garanzia di crediti delle pubbliche amministrazioni e relative responsabilità dei dipendenti pubblici.
76 NOLEGGIO
I Comuni possono regolamentare un diritto di accesso nel proprio territorio da parte di titolari di concessione di servizio di noleggio con conducente rilasciato da altri Comuni ( Art. 29.1-quater, lett. b), D.L. 207/08, convertito nella legge 14/09 ).
Vedasi anche punto 28.
77 INVESTIMENTI: autofinanziamento
L' autofinanziamento degli investimenti comprende tutte quelle forme di finanziamento del conto capitale che non richiedono il ricorso al credito, come sotto specificato.
Le entrate correnti destinate per legge agli investimenti
Di regola gli investimenti non vengono finanziati con entrate di parte corrente, bensì con le risorse che verranno di seguito indicate.
Vi sono tuttavia delle eccezioni alla anzidetta regola generale. Per la sua notevole portata va citato l'art. 155 del D.Lgs. 152/06, il quale stabilisce che la quota di tariffe riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi ed i relativi proventi affluiscono in un Fondo vincolato destinato alla realizzazione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
Vedasi però ora la Sentenza della Corte costituzionale n. 335/08, che ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 155 e la successiva norma regolatrice ( art. 8 D.L. 208/08, convertito nella Legge 13/09 ).
L'avanzo di bilancio di parte corrente ( a preventivo ).
L'art. 162.6 T.U. prescrive che il bilancio preventivo sia in pareggio complessivo ed inoltre che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non siano superiori alle previsioni di competenza dei primi tre Titoli dell'entrata. Risulta evidente che se la quota di bilancio di parte corrente esprimesse un esubero delle entrate rispetto alle spese, tale esubero, stante l'obbligo di equivalenza tra tutte le entrate e tutte le spese iscritte in bilancio, andrebbe a finanziare investimenti.
Le entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali
Le entrate derivanti dalla alienazione di beni e diritti patrimoniali sono tipicamente risorse destinate ad investimenti. La più recente legislazione incentiva tale operazione in alternativa al ricorso all'indebitamento. Allo scopo vedasi in particolare l'art. 4 della legge 488/98.
A riguardo di alienazioni immobiliari, si ricorda che l'art. 12 della legge 127/97 consente procedure di gara con offerte in riduzione e con pagamento rateale del prezzo, previo regolamento da parte degli Enti locali. Inoltre l'art. 14.12 della legge 449/97 ammette l'alienazione a trattativa privata per immobili di valore non superiore ad euro 154.937.
Le entrate derivanti da trasferimenti di capitali pubblici e privati
La vigente normativa sui trasferimenti erariali agli Enti locali (vedasi da ultimo l' art. 1.696 e seguenti, della legge n. 296/06) prevede un apposito Fondo, denominato "Fondo ordinario investimenti" le cui disponibilità vengono erogate ai singoli enti, secondo le disposizioni dettate annualmente dalla legge finanziaria e da numerose leggi speciali.
Le plusvalenze patrimoniali
L' art. 3. 28 della Legge 350/03 autorizza gli Enti locali ad utilizzare le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali per il finanziamento di spese aventi carattere non permanente, per la copertura di debiti fuori bilancio e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. L' art. 1. 66 della legge 311/04 consente di utilizzare tali plusvalenze anche per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
Gli oneri di urbanizzazione
Con l'art. 12 della legge 10/77 è stato istituito un provento che i soggetti titolari di permessi di costruzione devono versare al Comune. Detto provento, denominato anche onere di urbanizzazione, è stato successivamente disciplinato da numerose norme statali ( Art. 136 D.P.R. 380/01, art. 2 D.L. 122/02, convertito nella legge 193/02 ) e regionali. Una quota del provento può essere destinata al finanziamento di spese correnti secondo le disposizioni delle leggi finanziarie.
Vedasi anche punto 18.12.
L'avanzo di amministrazione (a consuntivo)
L'avanzo di amministrazione è il risultato contabile positivo d'esercizio qualificato come previsto dall' art. 186 del T.U., depurato delle quote di ammortamento accantonate e non disponibili. L'avanzo di amministrazione è distinto in:
- fondi non vincolati;
- fondi vincolati;
- fondi per il finanziamento di spese in conto capitale;
- fondi di ammortamento (derivanti dagli stanziamenti iscritti dall'intervento 09 di ciascun servizio).
Nei fondi vincolati vengono allocate le risorse derivanti dalle economie di spesa ed esuberi di entrata caratterizzati da un qualsiasi vincolo di destinazione.
Quindi rientrano in questa casistica non solo i vincoli derivanti da legge (esempio classico i contributi regionali finalizzati), ma anche altri fondi in cui le entrate sono strettamente correlate alle spese (ad esempio: contributi a destinazione vincolata accertati e non impegnati, anche riferiti alla parte corrente).
L'avanzo può essere utilizzato:
lett. a) - per il reinvestimento delle quote di ammortamento accantonate, per la quota appositamente vincolata, così come specificato in precedenza;
lett. b) - per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili, a norma dell' art. 194 T.U.;
lett. c) - per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all' art. 193 T.U. quando non si possa provvedere con mezzi ordinari, cioè con tutte le entrate e le disponibilità, anche derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di mutui e di quelle aventi specifica destinazione per legge, all'adozione dell'apposito atto consiliare di cui all' art. 193 T.U.;
lett. d) - per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive, in qualsiasi momento dell'esercizio, dopo l'approvazione del rendiconto (comprendendo tra queste anche le spese per le consultazioni elettorali o referendarie locali);
lett. e) - per il finanziamento delle altre spese correnti, solo in sede di assestamento generale del bilancio ( entro il 30 Novembre );
lett. f) - per il finanziamento delle spese di investimento in qualsiasi momento dell'anno, dopo l'approvazione del rendiconto.
Per procedere quindi all'esatta qualificazione ed al corretto utilizzo dell'avanzo di amministrazione, occorre scomporlo in tutte le sue componenti:
1) avanzo derivante da altre entrate a destinazione vincolata (contributi finalizzati);
2) avanzo derivante da mutui ed altri prestiti;
3) avanzo derivante da spese finanziate con entrate del Titolo IV (PIP, PEEP ecc.);
4) ammortamenti.
L'ammortamento tecnico
La materia è trattata dagli artt. 167 , 187.2, lett. a), 229. 6, lett. d), e comma 7, T.U., e 117 del DLgs 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal DLgs n. 336/96 e dalla legge n. 448/1998. E' importante rilevare preliminarmente che l'iscrizione in bilancio preventivo delle quote di ammortamento è facoltativa e che la gradualità indicata al citato art. 117 , tesa a non appesantire eccessivamente il bilancio, è ormai superata.
Le quote di ammortamento rappresentano costi veri: imputando gli stessi al budget dei responsabili dei servizi, si indurrà questi ultimi a verificare con attenzione la reale utilità dei beni che vengono loro assegnati rispetto ai risultati dei servizi che essi devono produrre.
78 MUTUI
L' art. 204 . 2, T.U. stabilisce che i contratti di mutuo devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non può aver durata inferiore a cinque anni ( art. 1. 68, Legge 311/04);
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto: a richiesta dell'ente mutuatario, gli Istituti di credito abilitati sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi, salvo quanto previsto dall' art. 41 della legge 448/01;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal MEF.
Secondo il DLgs 163/06, art. 29. 12, lett. a 2), gli Enti locali sono tenuti a rispettare, anche per il settore del credito, le procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica.
La gestione delle somme derivanti da mutui passivi assunti dagli Enti locali, se effettuata con attenzione, è produttrice di flussi finanziari attivi. Allo | |