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La deliberazione della corte dei conti
sui derivati degli enti locali
Sezione regionale di controllo della Lombardia
- Deliberazioni - anno 2007 - n. 596/2007

Le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti sono chiamate ad esprimere approfondite valutazioni sulle operazioni di derivati stipulate dagli enti locali in questi ultimi anni con riferimento a due recenti norme:

  • L’art. 1, comma 168 della Legge 23/12/2005 n. 266.

  • L’art. 1, comma 737 della Legge 27/12/2006 n. 296 che ha integrato l’art. 41 della Legge 28/12/2001 n. 448.

In entrambi i casi gli esiti delle verifiche effettuate devono essere esclusivamente indirizzati ai Consigli degli enti locali, nell’ambito della funzione di controllo collaborativo previsto dall’art. 7, comma 7 della Legge 131/03.

Poiché si tratta di un argomento di grande attualità che interessa diversi enti locali si ritiene opportuno sottolineare i principali aspetti della deliberazione n. 596 del 26/09/2007 assunta in argomento dalla sezione Regionale di Controllo della Lombardia che, dopo aver definito il quadro normativo e i caratteri delle varie forme di contratti di derivati, ha fissato alcune linee interpretative che sono di seguito riassunte:

1) DEFINIZIONE

I contratti derivati sono “strumenti finanziari” che servono a gestire l’esposizione ai rischi di mercato o di credito che una banca o un’impresa (o un ente pubblico territoriale) assume nell’ambito della propria operatività.

Rientrano nella categoria dei contratti “atipici ed aleatori”.

2) REQUISITI

I Comuni possono ricorre alle diverse forme di contratti di derivati esclusivamente alle seguenti condizioni:

    • per ridurre il costo del debito;

    • per ridurre l’esposizione ai rischi di mercato;

    • per contenere eventuali rischi di credito assunti;

    • l’operazione deve essere strettamente collegata ad un debito a medio-lungo termine preesistente, e non ad un’altra operazione di derivati.

3) CONVENIENZA ECONOMICA DEGLI OPERATORI

Poiché il contrattoha natura aleatoria occorre che venga dimostrata, al momento delle stipula e sulla base di precisi elementi di valutazione, l’attesa evoluzione delle variabili che determineranno negli anni futuri i flussi finanziari a debito e a credito dell’ente locale.

4) ALLOCAZIONI IN BILANCIO

Le modalità di regolazione dei rapporti di dare e avere alla scadenza di ogni periodo (anno o semestre) risultano correlate alla variazione dei tassi di interesse di riferimento.

Poiché tuttavia non si tratta di interessi attivi o passivi, ma di flussi differenziali di somme calcolate sui diversi tassi di interesse, le impostazioni contabili dovranno seguire i seguenti criteri:

  • se il differenziale è positivo o comunque si tratti di anticipazione “up-front”, la relativa entrata dovrà essere classificata al titolo IV del bilancio, ed essere destinata al finanziamento di spese di investimento;

  • se il differenziale è negativo, dovrà essere previsto apposito stanziamento da imputare titolo I – di uscita del bilancio – spese correnti.

Ove si registrino differenziali positivi l’amministrazione dovrà curare che una parte delle entrate acquisite, ovvero dell’avanzo di amministrazione sia prudentemente vincolato al finanziamento di future differenze negative:

5) LA QUALIFICA DI OPERATORE QUALIFICATO

Qualche perplessità viene evidenziata in ordine alla validità della clausola che prevede una apposita dichiarazione da parte del rappresentante dell’ente locale di possedere la qualifica di “operatore qualificato” o “specializzato”.

La giurisprudenza civile chiamata ad occuparsi di vicende riguardanti il settore privato non è univoca, ma nessuna pronuncia risulta sia stata resa in relazione alle operazioni concluse dagli enti locali.

Occorre quindi che l’Ente valuti la natura e l’efficacia delle dichiarazioni rese dal sottoscrittore del contratto ed assuma le conseguenti decisioni in relazione alle possibilità di promuovere un eventuale contenzioso con l’istituto di credito.

 

Il testo integrale della deliberazione può essere consultato, sul sito www.corteconti.it

 
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