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| Disposizioni in materia di trasferimenti statali e di spesa |
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a cura di Elisabetta Civetta
Consulente Anci Lombardia |
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| 6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI STATALI |
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| 6.1 - TRASFERIMENTI ERARIALI |
La finanziaria 2008 con l’art. 2 comma 2, in materia di trasferimenti erariali,conferma, come punto di partenza, le medesime modalità indicateper l’anno 2007 e contenute nell’articolo 1 comma 696 della legge 296/2006 (finanziaria 2007). Praticamente sono confermati i valori esistenti alla data del 2004.
A fronte di questo “zoccolo iniziale” sono state poi inserite dalle varie disposizioni di legge risorse in aggiunta e in diminuzione dei singoli trasferimenti. |
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| 6.2 - CONTRIBUTO ORDINARIO |
6.2.1 RIDUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER MAGGIOR GETTITO ICI FABBRICATI EX RURALI, CAT. E E B
In merito alla riduzione dei trasferimenti per effetto dei maggiori introiti Ici, il collegato fiscale (D.L. 262/2006 convertito dalla legge 286/2006) prevedeva che i trasferimenti erariali spettanti ai comuni devono essere decurtati di una somma pari ai maggioriintroiti Ici derivanti dall’accatastamento dei fabbricati ex rurali, dai fabbricati cat. E e B. La circolare in questione ha precisato che, in prima analisi, la determinazione dei trasferimenti è stata effettuata “al lordo della riduzione complessiva di 609 milioni di euro … quale maggiore introito Ici presunto derivante dall’applicazione dell’articolo 2, commi 39 e 46 del decreto legge 3/10/2006 n. 262, convertito conmodificazione dalla legge 24.11.2006 n. 286”. La decurtazione sarà operata successivamente. In particolare, qualora non saranno emanati i decreti per l’individuazione della quota di competenza di ciascun ente, il ministero provvederà a una decurtazione proporzionale in funzione dei contributi ordinari spettanti per l’anno 2007. Pertanto la circolare stabiliva una determinazione della decurtazione operata dal Ministero.
Questa precisazione ministeriale ha subito, però, nel corso dell’esercizio 2007, una ulteriore modifica per effetto dell’art. 3 del D.L. 81/2007 convertito dalla legge 127/2007 secondo il quale:
- la decurtazione sarà proporzionale alla “maggior base imponibile per singolo ente”;
- tale maggior base imponibile sarà comunicata dall’Agenzia del Territorio al Ministero dell’Interno entro il 30/09/2007;
- su questo parametro l’ente individuerà la detrazione che dovrà essere certificata a cura dell’ente secondo le modalità e i modelli che saranno emanati con un successivo apposito decreto del ministero dell’Economia e dell’Interno;
- l’ente è autorizzato ad accertare convenzionalmente, in deroga all’art. 179 del Tuel, come maggior gettito ICI una somma pari al taglio dei trasferimenti. Ai fini del patto di stabilità gli importi sono da considerare convenzionalmente accertati e riscossi nell’esercizio di competenza.
L’intervento normativo si è reso pertanto necessario in quanto il taglio dei trasferimenti opererà già dal 2007 mentre il nuovo gettito ICI comincerà ad arrivare ai Comuni dal 2008 per cui per sanare questa situazione era necessario individuare il taglio ai trasferimenti prodotti dalla noma e consentire la copertura in bilancio.
Le modalità definite dall’art. 3 del D.L. 81/2007 in merito alla quantificazione della riduzione dei trasferimenti erariali e del maggior accertamento del gettito ICI non risolve tuttavia il problema della cassa. Per coprire gli oneri delle eventuali anticipazioni di cassa necessarie a finanziare le uscite, lo Stato metterà a disposizione 6 milioni di euro. Il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 81/2007 stabilisce che le anticipazioni che necessitano di questo finanziamento devono essere riportate nella certificazione sui tagli e possono essere attivate solo per quattro mesi a partire dal mese di novembre. Pertanto, lo Stato interviene coprendo le spese per il ricorso ad anticipazioni di cassa ma solo per un periodo massimo di quattro mesi ed entro il tetto di 6 milioni di euro.
Relativamente all’accertamento dei trasferimenti la circolare 5/2007 aveva precisato che la pubblicazione dei trasferimenti erariali sul sito web autorizzava gli Enti ad effettuare l’accertamento delle entrate, essendo sussistenti i requisiti richiesti dall’articolo 179 del Tuel. Anche tale precisazione ha subito modifiche per effetto del D.L. 81/2007 secondo cui, come descritto in precedenza, è ammesso, in deroga all’art. 170 del Tuel, un’accertamento convenzionale del maggior gettito Ici nella stessa misura del taglio dei trasferimenti.
Il comma 3 dell’art. 3 del D.L. 81/2007 al fine di evitare che le somme convenzionalmente accertate possano eccedere quelle reali (non ancota note al 31 dicembre 2007), pretende che venga apposto un vincolo di indisponibilità, facendo affluire tali residui attivi tra i fondi vincolati dell’avanzo di amministrazione e, se l’avanzo non è sufficiente, venga applicata nella parte passiva del bilancio 2008 un importo pari alla differenza.
Relativamente all’erogazione dei trasferimenti, la circolare n. 5/2007 ha mantenuto la disciplina precedente, che distingue gli enti di maggiore dimensione (Province e Comuni con più di 50 mila abitanti), per i quali l’attribuzione è correlata ai limiti di giacenza, dagli Enti di minore dimensione, per i quali l’attribuzione avviene a determinate scadenze nel corso dell’esercizio.
6.2.2. AUMENTO CONTRIBUTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI
L’articolo 11 del D.L. 159/2007 stanzia la somma di 30 milioni di euro annui, a valere per il triennio 2007-2009, per finanziare, attraverso l’aumento del contributo ordinario, gli enti locali che decideranno di destinare l’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e/o prestitiobbligazionari.
I soggetti che potranno beneficiare di tale contributo sono le province e i comuni.
Tali enti dovranno presentare apposita domanda su un modello che sarà emanato condecreto del ministero dell’interno, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze.
Il contributo viene erogato al fine di compensare gli oneri derivanti dall’estinzione anticipata di mutui e/o prestiti obbligazionari.
Condizione fondamentale per accedere al contributo è che l’estinzione anticipata di mutui e/o prestiti obbligazionari sia effettuata solo attraverso la destinazione dell’avanzo di amministrazione e non con altre fonti di entrata
6.2.3 RISORSE AGGIUNTIVE PER POPOLAZIONE ANZIANA E MINORILE
L’art. 1 comma 703 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha attribuito per il triennio 2007-2009 risorse aggiuntive da destinare al fondo ordinario.
Gli enti beneficiari di tali risorse sono i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
I criteri di riparto di tali somme terranno conto:
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della tipologia della popolazione residente;
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del tetto massimo attribuibile per ciascun ente;
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delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuibili dallo Stato.
L’articolo 2 comma 10 della finanziaria 2008 ha modificato per il biennio 2008-2009 il parametro per il contributo sulla popolazione anziana. Per effetto delle modifiche apportate, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti nei quali:
b) la popolazione residente di età inferiore ai 5 anni è maggiore del 5% del totale della popolazione residente complessiva è attribuito un incremento del fondo ordinario nella misura del 30% del contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dalla compartecipazione irpef fino ad un importo complessivo nazionale di 71 milioni di euro. Il 50% di questi fondi devono essere utilizzati per interventi di carattere sociale.
Il comma 703 specifica, inoltre, che una quota pari a 37,5 milioni di euro saranno destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto derivante dalle disposizioni riguardanti il personale.
Il comma 716 della finanziaria 2007 stabilisce che le risorse aggiuntive che saranno erogate ai comuni non dovranno comportare maggiori oneri per il bilancio dello stato; pertanto nel triennio 2007-2009 sarà ridotto il fondo per le aree sottoutilizzate.
6.2.4. GLI AGGIUSTAMENTI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER GLI EFFETTI DERIVANTE DAI COSTI DELLA POLITICA
L’articolo 2 comma 31 e 32 della finanziaria 2008, in materia di disposizioni inerenti la riduzione dei c.d. costi della politica, interviene modificando anche la dotazione del fondo ordinario.
Sostanzialmente, il legislatore a fronte di una previsione di economie di spesa derivante dall’applicazione delle norme sui c.d. costi della politica e quantificati in 313 milioni di euro procederà:
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ad una riduzione di 313 milioni di euro del fondo ordinario che sarà operato fra gli enti locali tenendo conto anche delle certificazioni attestanti le economie di spesa;
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ad una assegnazione del fondo ordinario per 100 milioni di euro da assegnare ai comuni sotto i 5.000 abitanti che non beneficiano dei contributi per la popolazione anziana e/o minorile. Tale assegnazione, tuttavia non verrà assegnata o sarà assegnata in parte qualora le certificazioni evidenziassero una economia di spesa inferiore ai 313 milioni di euro.
6.2.5 CONTRIBUTOAGGIUNTIVO PER I DIRITTI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UE
Per effetto dell’articolo 2 comma 11 della finanziaria 2008 sono destinati per il biennio 2008-2009 risorse aggiuntive sul fondo ordinario per un importo di 10 milioni di euro a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
I criteri di riparto delle risorse aggiuntive saranno determinati con apposito decreto del Ministero dell’Interno.
6.2.6 CONTRIBUTO ORDINARIO DERIVANTE DAL MINOR GETTITO ICI FABBRICATI CATEGORIA D
Il comma 712 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2007, la dichiarazione di attestazione del minore gettito dell’Ici derivante da fabbricati di tipologia catastale D dovrà essere inviata al ministero dell’interno entro il 30/6 dell’anno successivo a quello in cui è stata accertata la minore entrata.
Con la circolare telegrafica f.l. n. 9/2007, il ministero ha chiarito che i certificati devono essere presentati dagli enti interessati “solo se è avvenuta una variazione rispetto a quelli in precedenza certificati, ovvero se trattasi di una perdita accertata e non certificata. Pertanto, gli enti che hanno già fatto richiesta in anni precedenti non devono presentare alcuna certificazione in quanto l’importo attribuito è consolidato nei trasferimenti erariali”.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con circolare telegrafica F.L. 24 del 7/11/2007 ha chiarito, inoltre,che le certificazioni per il minor gettito degli anni pregressi al 2005 devono essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2007. Successivamente, in virtù del comma 712 della legge 296/2006 dovranno essere inviate solo le dichiarazioni relative alla minor entratadel gettito Ici entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi della minor entrata. |
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| 6.3 - FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI |
Per quanto riguarda gli stanziamenti del fondo sviluppo investimenti rimangono confermate le disposizioni dell’art. 31, comma 11, della legge 289/2002, secondo le quali, a decorrere dall’anno 2003,il fondo sviluppo investimenti è determinato annualmente nella misura necessaria all’attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell’articolo 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (c.d. decreto Dini). |
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| 6.4 - FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI |
L’art. 1 comma 703 lettera c) della legge 296/2006 (finanziaria 2007) attribuisce per il triennio 2007-2009 risorse aggiuntive da destinare ai comuni al di sotto dei 3.000 abitantia titolo di fondo nazionale ordinario investimenti. In particolare la quota stanziata dallo Stato è pari a 42 milioni di euro. Pertanto per le annualità 2008 e 2009 si possono confermare i valori assegnati per il 2007. Sull’esercizio 2009, non sono assegnate risorse aggiuntive per cui il fondo dovrebbe equivalere alla stessa cifra assegnata per l’anno 2006.
Per i comuni al di sotto dei 3.000 abitanti sono ancora in vigore le disposizioni contenute nell’art. 94, comma 11 della legge 289/2002, secondo le quali tali enti hanno la facoltà di utilizzare il fondo nazionale ordinario investimenti per il finanziamento della quota capitale dei mutui |
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| 6.5 - CONTRIBUTO IVA SUI SERVIZI ESTERNALIZZATI |
L’articolo 6, comma 3 della legge 23/12/1999 n. 488 ha istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad Iva di prestazione di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’amministrazione. Tale fondo veniva ripartito agli enti locali secondo le disposizioni contenute nel Dpr 8/1/2001 il quale, oltre a regolamentare il riparto del fondo, aveva approvato anche lo schema di dichiarazione, da rilasciarsi da parte degli enti locali, entro il 31 marzo di ogni anno.
La legge 296/2006 (finanziaria 2007) con il comma 711 ha stabilito che nel fondo istituito presso il Ministero dell’Interno confluiranno le risorse derivanti dall’assoggettamento ad iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni per i quali però è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti. La normativa previgente non aveva mai specificato in modo esplicito l’aspetto del pagamento di una tariffa da parte degli utenti e questo aveva fatto ritenere a molti enti legittimo certificare anche l’Iva sui servizi pubblici istituzionali resi alla generalità della collettività quali l’illuminazione pubblica, la manutenzione stradale, del verde ecc…
Con circolare telegrafica n. 15/2007, la Direzione centrale per la finanza locale del ministero dell’Interno, per il tramite degli Uffici territoriali di Governo, ha invitato gli enti locali a verificare che le certificazioni trasmesse siano riferite esclusivamente ai servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di un’apposita tariffa da parte degli utenti. Tale circolare, inoltre, ha richiamato la responsabilità dei sottoscrittori dei certificati qualora questi ultimi non siano in linea con quanto stabilito dalle disposizioni del comma 711 della legge 296/2006. Pertanto, il ministero ha attribuito a tale comma carattere interpretativo e quindi retroattivo.
La legge finanziaria 2008 interviene con una importante chiarimento, specificando, invece che le nuove disposizioni del comma 711 della legge finanziaria 2007:
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trovano applicazione a fare data dal 1° gennaio 2007 e quindi a valere con le certificazioni da presentare entro il 31 marzo 2008;
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le certificazioni prodotte in precedenza rimangono valide e non occorrerà procedere alla loro rettifica.
Ne consegue che il presupposto per il rimborso è legato a questi elementi:
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deve trattarsi di servizi sottoposti a tariffa ossia a diritti, canoni, contribuzioni, tasse o corrispettivi in genere;
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deve trattarsi di servizi “non commerciali” ossia di servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ovvero quei servizi che, indipendentemente dalla rilevanza o meno dei corrispettivi a fini IVA, comportano, anche se affidati a terzi, l’impossibilità di detrazione in capo all’ente dell’IVA sulla fattura rilasciata dal soggetto affidatario. E’ escluso il servizio relativo al trasporto pubblico locale;
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deve trattarsi di servizi rivolti alla collettività e affidati all’esterno con il conseguente assoggettamento ad Iva dei relativi contratti di servizio.
La sussistenza di questi presupposti esclude che possano essere certificati:
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i servizi affidati in concessione in quanto generalmente le tariffe non sono applicate dall’ente ma direttamente dal concessionario. L’ente riceve un corrispettivo per la concessione a terzi del servizio di cui era titolare;
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i servizi erogati gratuitamente all’utenza;
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i servizi erogati alla collettività ma per i quali non si chiede il pagamento di un corrispettivo diretto (esempio illuminazione pubblica, manutenzione strade, servizio riscossione tributi, servizio elaborazione buste paga ecc….).
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| 6.5 - CONTRIBUTO ORDINARIO |
La finanziaria 2008 con l’art. 2 comma 2, in materia di trasferimenti erariali,conferma, come punto di partenza, le medesime modalità indicateper l’anno 2007 e contenute nell’articolo 1 comma 696 della legge 296/2006 (finanziaria 2007). Praticamente sono confermati i valori esistenti alla data del 2004.
A fronte di questo “zoccolo iniziale” sono state poi inserite dalle varie disposizioni di legge risorse in aggiunta e in diminuzione dei singoli trasferimenti. |
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| 6.6 - TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA’ MONTANE |
Il comma 703 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) aveva destinato alle comunità montane per il triennio 2007-2009 risorse aggiuntive per un valore complessivo di 20 milioni di euro daripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 2 commi 17 e seguenti della finanziaria 2008 e tese a ridurre i costi relativi alle comunità montane (si veda paragrafo xxx), per l’anno 2008 il fondo ordinario si riduce di 33,4 milioni di euro e dal 2009 di 66,8 milioni di euro. |
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| 6.7 - TRASFERIMENTI ALLE UNIONI DI COMUNI |
La legge finanziaria 2008 conferma le disposizioni contenute nella finanziaria 2007 la quale, a sua volta, confermava le disposizioni contenutenell’art. 3 comma 27 della legge finanziaria 2004, (legge 350/2003) secondo le qualisono destinati alle unioni di comuni 20 milioni di euro di risorse aggiuntive rispetto al fondo base.
Il fondo complessivo spettante alle unioni di comuni è pertanto di 26,3 milioni di euro, così dettagliato:
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20 milioni disposti dalla finanziaria 2004, riconfermati dalla finanziaria 2005, dalla finanziaria 2006 e dalla finanziaria 2007;
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6,3 milioni disposti dalla finanziaria 2001.
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| 6.8 - FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA |
Il comma40 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 stanzia per il triennio 2008-2010 un fondo annuale a favore del Fondo nazionale per la montagna di 50 milioni di euro. |
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| 6.9 - TRASFERIMENTI ALLE UNIONI DI COMUNI |
L’articolo 1 comma 494 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto, a decorrere dall’anno 2006, dei trasferimenti ordinari a favore dei comuni facenti parte delle province confinanti con le province autonome di Trento o Bolzano a seguito del trasferimento di funzioni amministrative a tali enti in attuazione della prima riforma Bassanini (legge 59/97). L’importo complessivo è di 10 milioni di euro e per l’anno 2006 è stato ripartito, in assenza di criteri, in proprozione alla popolazione (90%) ed al territorio (10%) dei singoli comuni.
Con il comma 709 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) sono stati determinati i nuovi criteri di riparto, da utilizzarsi a decorrere dal 2007, di detto fondo stabilendo quanto segue:
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il 40% cioè 4 milioni di euro saranno destinati a favore dei soli comuni che confinano con i territori delle citate province autonome;
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il 60% cioè 6 milioni di euro a tutti i comuni delle province che confinano con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.
In entrambi i casi il riparto avverrà per il 90% in base alla popolazione e per il 10% in base al territorio.
Per l’anno 2008 si confermano le medesime disposizioni. |
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| 7. COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF |
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| 7.1 - COMPARTECIPAZIONE PROVINCIALE AL GETTITO IRPEF |
Analogamente l’articolo 2, comma 3 della legge finanziaria 2008 riconferma per l’anno 2008, per la sola compartecipazione irpef provinciale, le aliquote dell’anno 2007. |
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| 7.2 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF COMUNALE |
Il comma 189 e seguenti della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha modificato radicalmente il sistema della compartecipazione dei comuni al gettito irpefsostituendo il precedente sistema di compartecipazione statico con un meccanismo c.d. “dinamico”.
Il meccanismo di calcolo è stato spiegato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2007; praticamente:
a) la compartecipazione al gettito irpef dei comuni, per l’anno 2007, è stato fissato nella misura dello 0,69% calcolato sul gettito irpef 2005 (penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento). Tale compartecipazione, per l’anno 2007, non ha comportato risorse aggiuntive in quanto i trasferimenti statali sono stati ridotti in misura pari all’ammontare della compartecipazione. La circolare n. 5/2007 ha inoltre chiarito che l’importo complessivo (ossia lo 0,69% del gettito 2005) risulta pari a 851 milioni di euro il che corrisponde all’11,07% dei trasferimenti a valere sul fondo ordinario. Pertanto ogni ente ha subito una riduzione dei trasferimenti ordinari di tale entità percentuale e gli è stato riconosciuta il medesimo importo a titolo di compartecipazione nel 2007;
b) a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, la circolare n. 5/2007 ha chiarito che la riduzione sarà consolidata in tale importo mentre l’eventuale incremento del gettito compartecipato (derivante dall’applicazione della quota dello 0,69% sul gettito Irpef 2006) saràripartito tra i comuni secondi criteri che saranno definiti con apposito decreto dal ministro dell’interno, di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali criteri dovranno comunque perseguire finalità di tipo perequativo e promuovere lo sviluppo economico.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2009 l’aliquota di compartecipazione sarà determinata nella misura dello 0,75%. |
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| 8. DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
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L’articolo 2 comma 13 della legge finanziaria 2008 attraverso una modifica all’articolo 187 comma 2 lettera b) del Tuel amplia le tipologie di spesa finanziabili con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. La nuova tipologia di spesa finanziabile con avanzo di amministrazione riguarda l’estinzione anticipata di prestiti.
La modifica è stata introdotta per superare ogni dubbio sulla legittimità dell’operazione prevista dall’art. 11 del D.L. 159/2007 (collegato fiscale) il quale prevede, per il triennio 2007-2009, l’erogazione di un contributo per gli enti che destinano l’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari . L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è disciplinato dall’articolo 187 del Tuel e nell’elenco delle spese finanziabili con tale risorsa non era contemplato l’estinzione anticipata di prestiti. Con la modifica apportata dall’articolo 2 comma 13 della finanziaria 2008 viene risolto qualsiasi dubbio sulla legittimità di tale operazione. |
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| 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO E FINANZIAMENTI |
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| 9.2 OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI |
Per quanto concerne la contabilizzazione delle operazione in strumenti derivati, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia, nell’adunanza del 26.9.2007, ha stabilito che con riferimento al bilancio dell’ente, ogni anno in sede di approvazione del documento di previsione, l’andamento dell’operazione deve essere stimato quale potenziale valore del contratto prevedendo appositi stanziamenti. Infatti il contratto prevede che le parti periodicamente calcolino gli importi che ciascuna di esse deve dare all’altra e che quella che risulti debitrice versi al creditore l’importo differenziale.
La somma in questione che non solo non è certa ma, a seconda dell’andamento del mercato, può essere positiva o negativa, ha natura di plusvalenza ove maturi in favore dell’ente territoriale, ovvero di minusvalenza ove maturi in favore dell’operatore finanziario. In particolare, per la sezione lombarda, la plusvalenza dovrà essere contabilizzata tra le entrate, imputandola al TIT. IV (quindi in contrasto con i codici Siope che prevedono l’iscrizione al titolo III), mentre le minusvalenze, nella parte spesaimputandola al TIT. I, spese correnti.
La corte lombarda, inoltre, raccomanda le amministrazioni a vincolare una parte delle entrate ovvero dell’avanzo di amministrazione al finanziamento dell’eventuale spesa, ove maturi una differenza negativa.
DESTINAZIONEPROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE
L’articolo 2, comma 8 della legge finanziaria 2008, stabilisce, per il triennio 2008-2010, la destinazione dell’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 380/2001 per ilfinanziamento delle spese del titolo primo entro i seguenti limiti:
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una quota pari al 50% per il finanziamento dispese correnti;
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una ulteriore quota pari al 25% per il finanziamento delle spese di manutenzione del verde, viabilità e manutenzionedel patrimonio.
Pertanto, la misura complessiva degli ex oneri di urbanizzazione da destinare, per il triennio2008-2010, al finanziamento del titolo primo della spesa è del 75% differenziato, però, in relazione alle tipologie di spesa sopra riportate.
Il comma in questione si esprime impropriamente utilizzando ancora il termine “proventi delle concessioni edilizie” mentre per effetto dell’entrata in vigore del Testo Unico per l’edilizia tale termine è stato sostituito con “Proventi per permessi di costruire”.
Per quanto riguarda la loro contabilizzazione nelle poste di bilancio, si rammenta che i codici Siope individuano nel titolo IV categoria 5° l’esatta allocazione di tale entrata.
La contabilizzazione al titolo I dell’entrata, è ammessa dal Siope, solo in via transitoria, e comunque alla categoria 3° (altri tributi)e non alla categoria 2° (tasse) come prospettato dai principi contabili emessi dall’Osservatorio.
In entrambi i casi, gli accertamenti vanno disposti nei limiti delle somme effettivamente riscosse.
OPERE A SCOMPUTO DI ONERI
Anche se non strettamente collegato con le disposizioni della finanziaria 2008, vale la pena ricordare che, nel corso dell’esercizio 2007, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 113/2007 al D.Lgs. 163/2006, le opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo dei proventi per permessi a costruire dovranno sottostare a delle nuove regole.
L’affidamento dei lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione è regolato dall’art. 32, c. 1 lettera g) e dall’art. 122 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
L’art. 32, c. 1 lettera g) stabilisce che per valori superiori alla soglia comunitaria (pari o superiore a 5.278.000 €) per l’individuazione del soggetto esecutore si possono seguire due strade:
a) intera gestione del procedimento di affidamento dei lavori a carico del privato titolare del permesso di costruireil quale esperisce ed effettua una procedura di gara secondo le regole individuate dalla parte II del D.Lgs. 163/2006;
b) esperimento di una garada parte dell’amministrazione che rilascia il permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare che il privato titolare del permesso di costruire (promotore)mette a disposizione dell’amministrazione stessa entro 90 giorni dal rilascio del permesso. Se espressamente previsto nel bando, il promotore può esercitare entro 15 giorni dalla aggiudicazione (se possiede i requisiti di qualificazione previsti dall’art. 40 in relazione alla tipologia e all’importo delle opere di urbanizzazione),diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario versandogli una somma pari al 3% del valore dell’appalto aggiudicato.
L’art. 122 c. 8 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che le disposizioni dell’art. 32 c. 1 lettera g) sopra delineate non si applicano per i lavori a scomputo di oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria con riferimento alle sole opere di urbanizzazione primaria. Ne consegue che le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia potranno essere effettuate direttamente dal titolare del permesso di costruire mentre per le opere di urbanizzazione secondaria occorrerà sempre esperire le procedure ad evidenza pubblica.
L’ultimo periodo del riformulato comma 8 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006ha introdotto un nuovo adempimento consistente nella trasmissione, alle competenti Procure regionali della Corte dei Conti , di tutti gli atti adottati inerente la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri. Nella tabella sottostante sono riepilogate le principali caratteristiche di tale comunicazione.
Art. 122 c. 8 D.Lgs. 163/2007 –
Comunicazione Procure regionali Corte dei Conti
Oggetto della comunicazione |
L’obbligo della comunicazione riguarda i lavori a scomputo di oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria |
Chi comunica |
La comunicazione è di competenza degli uffici deputati alla sovrintendenza della realizzazione dei lavori |
Quando comunicare |
La comunicazione è preventiva nel senso che va effettuata prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere |
Cosa comunicare |
Tutti gli atti e documenti inerenti alla realizzazione dei lavori a scomputo di oneri quali:
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il permesso di costruire inerente l’intervento edilizio in realizzazione da parte del privato con tutti gli allegati;
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la convenzione relativa allo scomputo (art. 16 c. 2 Dpr 380/2001);
-
il provvedimento di approvazione della scelta di scomputo mediante esecuzione dei lavori
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Decorrenza dell’obbligo comunicativo |
Dal 1° agosto 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 113/2007) |
Quadro riassuntivo delle modifiche introdotte dal D.LGs. 113/2007
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Procedura per l’individuazione del soggetto esecutore |
Comuni-cazione Corte Conti |
Valore dei lavori |
Opere di urbanizzazione primaria realizzate a scomputo di oneri |
Opere di urbanizzazione secondaria realizzate a scomputo di oneri |
Uguale o sopra soglia (5.278.000 euro) |
Due opzioni dell’art. 32 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006:
- affidamento con procedura di gara effettuata dal privato;
- progettazione preliminare effettuata dal privato e gara indetta dall’ente con diritto di prelazione, se previsto nel bando, da parte del privato |
Due opzioni dell’art. 32 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006:
- affidamento con procedura di gara effettuata dal privato;
- progettazione preliminare effettuata dal privato e gara indetta dall’ente con diritto di prelazione, se previsto nel bando, da parte del privato
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NO |
Sotto soglia |
Direttamente dal privato |
Con gara ad evidenza pubblica |
SI |
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| I TRIBUTI LOCALI |
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1. TERMINE PER DELIBERARE LE TARIFFE E LE ALIQUOTE DEI TRIBUTIETARIFFE SERVIZI LOCALI
Proroga del termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti
Fino all’introduzione del comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), i termini entro cui deliberare le tariffe e le aliquote di imposta erano fissati dall’articolo 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) il quale modificando l’articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 aveva sancito il principio secondo cui il termine per deliberare:
-
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef,
-
le tariffe dei servizi pubblici locali,
-
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali
era fissato, non più entro il 31.12, ma entro la data, fissata da norma statale, di deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per l’approvazione del bilancio, avevano comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
La mancata deliberazione conferma il prelievo dell’anno precedente
L’articolo 1comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), oltre a riconfermare quanto già disciplinato dall’articolo 27 c. 8 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha aggiunto che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti.
Questa disposizione tende ad evitare gli effetti negativi che si potrebbero determinare a causa della mancata adozione delle delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote.A titolo esemplificativo, perl’Ici, la mancata approvazione annuale delle aliquote, avrebbe comportato l’applicazione dell’aliquote minima prevista dal D.Lgs. 504/1992 nella misura del 4 per mille.
Questa disposizione non ha subito modifiche da parte della legge finanziaria 2008.
Competenza per la determinazione delle tariffe
Si rammenta che, in linea generale, competente a deliberare le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi e servizi comunali è la giunta comunale. Il consiglio:
-
ha competenza in materia di istituzione di nuove imposte e di regolamentazione di tributi e servizi ;
-
prenderà atto di tali deliberazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione come allegati al bilancio stesso.
Tuttavia, con la legge 296/2006 (finanziaria 2007) per quanto concernel’addizionale comunale irpef, l’aliquota Ici e l’imposta di scopo, si individua nel consiglio comunale l’organo competente a determinare le aliquote.
DISPOSIZIONI SULLE PROCEUDRE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE
L’articolo 1 comma 224 della legge finanziaria 2008 ridisegnando completamento l’art. 52 comma 5lettera b) del D.Lgs. 446/97 delinea i nuovi soggetti e le nuove modalità per l’affidamento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate dell’ente locale. Nella tabella sotto riportata si elencano i soggetti a cui può essere affidata l’attività di accertamento e riscossione evidenziando anche le relative modalità di affidamento.
Tabella 1 – I soggetti abilitati alle attività di accertamento e riscossione
SOGGETTI |
Modalità |
Soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 |
Gara |
Operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore |
Gara |
Società a capitale interamente pubblico a condizione che:
-
l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
-
la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
-
svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla
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Affidamento diretto mediante convenzione (c.d. affidamento in house) |
Società a capitale misto pubblico-privato iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente tabella |
Gara ad evidenza pubblica |
Equitalia Spa |
Fino al 2010 affidamento diretto |
Si rammenta che in seguito alla riforma della riscossione operata con l’art. 3 del D.L. 203/2005, il servizio di riscossione nazionale è stato accentrato in Riscossioni Spa ora Equitalia Spa.
Le “vecchie” società concessionarie private del servizio di riscossione entro il 1/10/2006 hanno dovuto scegliere se:
Gli enti che riscuotevano attraverso il concessionario della riscossione, incorporato in Equitalia Spa in quanto non ha optano per la scorporazione del ramo d’azienda, hanno passato l’attività di riscossione automaticamente ad Equitalia Spa fino al 31.12.2010.
Dal 2011 Equitalia Spa e le società da questa partecipate potranno assumere l’attività di accertamento e riscossione delle entrate locali solo a seguito di gare ad evidenza pubblica.
Con l’articolo 1 comma 225 della legge finanziaria 2008 si introduce un meccanismo attraverso il quale agevolare l’accesso dei dati e delle informazioni, disponibili presso il sistema informativo dell’agenzia delle entrate.
La norma, infatti, prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della finanziaria 2008, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno individuati i casi e le modalità attraverso le quali i soggetti individuati nella tabella sopra riportata, ai soli fini della riscossione, potranno accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.
4. LE DISPOSIZIONI INERENTI LA RISCOSSIONE
4.1 LA RISCOSSIONE COATTIVA
L’articolo 1 comma 224 lettera b) della finanziaria 2008 abroga l’articolo 52 comma 6 del D.Lgs. 446/97 con il quale si stabiliva il principio per cui, in caso di gestione diretta o affidata a terzi della riscossione delle proprie entrate, la riscossione coattiva di esse deve essere effettuata mediante l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639/1910.L’istituto dell’ingiunzione fiscale è pertanto importante perché consente agli enti che non utilizzano il servizio nazionale di riscossione di effettuare tutte le attività di riscossione coattiva necessarie per riscuotere il credito.
Nonostante l’abrogazione dell’art. 52 c. 6 del D.lGs. 446/97, l’istituto dell’ingiunzione fiscale continua a rimanere in vita perché tale istituto è previsto anche in altre norme che si riassumono nella tabella sotto riportata.
Riferimento normativo |
Testo normativo |
Art. 4 comma 2-sexies L. 22/11/2002 n. 265 |
I comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 446/97, di seguito denominati “concessionari”, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14.4.1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602, in quanto compatibili.
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Art. 1 comma 477 L. 266/2005 |
Per il potenziamento dell'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilita' interno, garantendo effettivita' e continuita' alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita' esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facolta' previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonche' di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalita' ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente. |
Alla luce dei riferimenti normativi sopra riportati, si evince che l’abrogazione dell’art. 52 comma 6 del D.Lgs. 446/97 non comporta la scomparsa dell’ingiunzione fiscale per i comuni e i concessionari iscritti all’albo.
Il problema, invece, si pone per le province e gli altri soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell’art. 52 (società) che a seguito dell’abrogazione non potrebbero più utilizzare l’ingiunzione fiscale.
4.2 LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
Con i commi 6 e 7 dell’art. 39 del D.L. 159/2007, il legislatore si prefigge lo scopo di rimodulare i termini delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli già consegnati. Questa necessità si è resa necessaria per non compromettere i diritti degli enti creditori, e quindi anche degli enti locali, di fronte ad una situazione un po’ caotica esistente presso gli ex-concessionari.
In particolare, con il comma 6, di fronte ad una situazione in cui, prima della nascita di Equitalia spa (ex Riscossione spa), gli azionisti delle ex società concessionarie (generalmente appartenenti a gruppi bancari) non puntavano alla massimizzazione dei volumi di riscossione si è reso necessario affidare ad Equitalia la possibilità di completare le attività finalizzate al recupero coattivo delle somme iscritte nei vecchi ruoli. Ciò al fine di evitare il trascorrere dei termini di decadenza o di prescrizione.Pertanto, il comma 6 rimodula i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 prevedendo che le comunicazioni di inesigibilità siano presentate entro il 30 settembre 2010.
Il comma 7, invece, tenendo conto dello stato dei pregressi inadempimenti imputabili alla gestione delle società concessionarie, fissa al 30 giugno 2008 la data per fornire agli enti creditori i dati sulle attività di riscossione dei ruoli formati con modalità non telematiche.
Il comma 8 dell’articolo 39 del D.L. 159/2007, invece, interviene sulle procedure di rimborso al contribuente delle somme oggetto di sgravio per indebito, introducendo delle semplificazioni fra cui quella della previsione dell’accredito in conto corrente al fine di non costringere il contribuente a recarsi presso gli sportelli dell’agente della riscossione a ritirare il rimborso. Conseguentemente vengono anche rimodulati i termini per l’esecuzione del rimborso che sono così definiti:
-
rimborso immediato, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
-
rimborso entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico. In tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.
5. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
La legge 296/2006 (finanziaria 2007) con i commi 142, 143 e 144 ha ridisegnato le nuove disposizioni in materia di addizionale comunaleIrpef che possono essere brevemente sintetizzate negli elementi principali nella tabella sottostante.
Tab.1 -Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007
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Disposizioni vigenti fino al 31.12.2006 |
Disposizioni vigenti dal 1/1/2007 |
Contribuenti |
Soggetti Irpefaventi il domicilio fiscale nel comune alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento |
Soggetti irpef aventi il domicilio fiscale nel comune alla data dell’1 gennaio dell’anno di riferimento |
Aliquota |
Fino allo 0,50% con un incremento annuo massimo dello 0,20%
Organo competente a determinare l’aliquota: giunta comunale |
Fino allo 0,80%
Organo competente a determinare l’aliquota: consiglio comunale |
Soglia di esenzione |
Non previsto |
L’ente può determinare una soglia di esenzione entro cui l’addizionale non è dovuta |
Acconto |
Non previsto |
Pari al 30% dell’addizionale dovuta calcolata moltiplicando l’aliquota (da adottarsi dal comune entro il 15/2) per il reddito imponibile dell’anno precedente |
Modalità di versamento |
Mediante F24 allo stato che poi ripartisce ai comuni le somme spettanti |
A decorrere dall’anno d’imposta 2007 direttamente ai comuni mediante F24 utilizzando un apposito codice tributo |
Il versamento dell’addizionale comunale Irpef è effettuato in acconto per il 30% e a saldounitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il punto c) del comma 142 della legge 296/2006 specifica che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’acconto dell’addizionale è determinato dai sostituti d’imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell’addizionale, invece, è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in una unica soluzione.
Per i soggetti diversi dai dipendenti e assimilati, l’acconto e il saldo devono essere versati unitamente al saldo dell’Irpef (16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 40 c. 7 del D.L. 159/2007,l’acconto del 30%è determinato applicando al reddito imponibile dell’anno precedente l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef deliberata:
- per l’anno di riferimento se la pubblicazione della delibera di fissazione dell’aliquota è effettuata entro il 31 dicembre precedente l’anno di riferimento;
- per l’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al 31 dicembre.
Questa modifica è stata introdotta per agevolare i sostituti d’imposta i quali nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD), che dal 2008 deve essere consegnata entro il 28 febbraio,devono indicare l’importo dell’addizionale comunale irpef da trattenere e quello trattenuto.
Il comma 142 della legge finanziaria 2007, modificandoil primo periodo del comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. 360/1998, relativamente al momento di individuazione della soggettività passiva ha previsto che l’addizionale è dovuta alla provincia ed al Comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. La norma precedente prevedeva la data del 31 dicembre dell’anno a cui si riferiva l’addizionale.
La novità più importante in materia di versamento è contenuta nel comma 143 della legge 296/2006 che disponeva che a decorrere dall’anno di imposta 2007, il versamento dell’addizionale dovesse essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso un apposito codice tributo da emanarsi entro il 30.06.2007.
In realtà, i codici tributo sono stati emessi con il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 (pubb. G.U. del 23.10.2007 n. 247) di cui nella tabella sottostante si riassumono i caratteri principali.
Modalità di versamento diretto dell’addizionale comunale Irpef – Decreto 5/10/2007 e Circolare Ministero dell’Internodel 17.10.2007 F.L. 21/2007
Decorrenza |
Dal 1° gennaio 2008 |
Modalità versamento da parte dei soggetti privati e degli enti delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri |
Il versamento dell’addizionale comunale irpef è effettuato dai soggetti privati, in acconto e a saldo, con il modello di versamento F24, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune (codice catastale del comune e desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell’agenzia delle entrate) sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’intermediario della riscossione accredita il conto 1777 denominato “Agenzia delle entrate – Fondi della riscossione” e comunica con flusso telematico il dettaglio dei comuni all’Agenzia delle entrate. |
Modalità di versamento da parte dei soggetti titolari di conti presso le tesorerie provinciali (tabella A L. 29/10/1984 n. 720 – vedi appendice) |
Tali enti devono trasmettere direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all’Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi di addizionale comunale irpef suddivisi per i comuni di riferimento secondo tempi e modalità che saranno fissati con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate.
L’agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d’Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777 (agenzia delle entrate – fondi della riscossione) e l’elenco dei conti di tesoreria da addebitare.
La banca d’Italia, nelle date indicate dall’agenzia delle entrate con il flusso in precedenza comunicato, provvederà ad addebitare i conti di tesoreria e accreditare le somme sulla contabilità speciale 1777 |
Modalità di versamento da parte dei soggetti titolari di conti presso la tesoreria centrale (tabella B L. 29/10/1984 n. 720 – vedi appendice ) e le amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del “Service Personale Tesoro” |
Tali enti devono:
-
trasmettere direttamente con flusso telematico all’Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi di addizionale comunale irpef suddivisi per i comuni di riferimento secondo tempi e modalità che saranno fissati con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate;
-
inoltrare all’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) la richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto corrente di tesoreria centrale.
L’agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia all’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) e alla Banca d’Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777 (agenzia delle entrate – fondi della riscossione) e l’elenco dei conti di tesoreria da addebitare.
L’I.Ge.P.A. verifica la rispondenza degli importi risultanti dalle richieste di prelevamento fondi con quelli trasmessogli dall’agenzia ed emette gli ordini di prelevamento a favore della banca d’italia.
La banca d’Italia provvederà ad addebitare i conti di tesoreria e accreditare le somme sulla contabilità speciale 1777 |
Modalità di versamento da parte degli altri enti pubblici |
Come i privati ossia con F24 |
Riparto delle somme |
L’agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite sul conto 1777 tra i diversi comuni accreditando i relativi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso da ciascun ente, dagli intermediari della riscossione (per i soggetti privati e gli altri enti pubblici) |
Accreditamento delle somme ai comuni |
Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco è predisposto e costantemente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno ed è reso disponibile sui siti informatici del predetto Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Quindi le somme saranno versate ai comuni non sul conto corrente di tesoreria ma sul conto corrente postale. A tal fine il Ministero dell’Interno – Finanza locale con circolare n. 21 del 17/10/2007 invita i comuni a procedere tempestivamente all’apertura di uno specifico conto corrente presso l’ente Poste italiane intestato a “Comune di ….. – Addizionale Comunale all’Irpef”. Con successiva circolare del ministero saranno precisate le modalità di comunicaione ai comuni dei dati relativi a tali conti correnti postali. |
EFFETTO DELLE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF SUI TRASFERIMENTI STATALI
Con la scomparsa, a far data dal 1.1.2007, delle deduzioni Irpef e la loro sostituzione con le detrazioni irpef è aumentato il prelievo delle addizionali.
Dal 2007, a parità di reddito con gli anni precedenti, il peso fiscale delle addizionali regionali e comunali è aumentato, anche se le aliquote delle addizionali sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente. Questo perché, con la scomparsa delle deduzioni per carichi di famiglia, che per i redditi 2005 e 2006 riducevano l’imponibile irpef, e l’introduzione del sistema delle deduzioni che, invece, riducono il gettito irpef ma non la base imponibile, la base di calcolo è maggiore con aumento dell’addizionale comunale e regionale irpef.
A tal fine, il comma 10 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha introdotto un principio finalizzato ad assegnare allo stato in maniera indiretta il maggior gettito derivante alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni inerenti la riforma dell’irpef, stabilendo che i trasferimenti erariali saranno ridottiin misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni contenute in materia di detrazioni irpef. Ad oggi, i trasferimenti non sono ancora stati decurtati, ma occorre rammentare che tale disposizione non è stata abrogata e quindi la sua concreta applicazione comporterà una riduzione dei trasferimenti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ICI
6.1 GLI INTERVENTI SULLE DETRAZIONI ICI
6.1.1 L’ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
L’art. 1 comma 5 della legge finanziaria 2008, aggiungendo un nuovo comma 2 bis all’art. 5 del D.Lgs. 504/1992, introduce un ulteriore detrazione in materia di Ici per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
In particolare la norma prevede che in aggiunta all’Ici dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile Ici del fabbricato.
Questa ulteriore detrazione è concessa:
-
entroil limite massimo di 200 euro;
-
fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
-
rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale;
-
in caso di più soggetti aventi diritto, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’ambito di applicazione della suddetta detrazione è relativo a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli).
L’applicazione di tale norma presenta un problema interpretativo legato al valore della “base imponibile” da prendere in considerazione. Infatti, nell’ambito della potestà regolamentare da adottarsi ai sensi dell’art.52 delD.Lgs. 446/97, l’art. 59 c. 1 dello stesso decreto, in materia di abitazione principale, consente ai comuni di considerare:
-
le pertinenze, ancorché accatastate separatamente, quali parti integranti dell’abitazione principale;
-
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale secondo il grado di parentela indicato nel regolamento come abitazione principale.
Pertanto, occorre capire se l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille si applica:
-
solo nei confronti dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
-
oppure anche a tutte le pertinenze a prescindere dal loro numero (circolare n. 23 dell’11/2/2000);
-
oppure all’abitazione principale e alle sole pertinenze definite come tali dal regolamento comunale.
L’interpretazione prevalente è quella di considerare la sola abitazione principale, in quanto il nuovo articolo 2 ter dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92 quando delinea l’ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione fa riferimento a “tutte le abitazioni” ad eccezione di quelle accatastate come ville, case di lusso e castelli.Pertanto, sembrerebbero da scludere dalla base imponibile il valore delle pertinenze.
Il comma 7 dell’articolo 1 stabilisce le modalitàper ottenere il rimborso da parte dello Stato del minor gettito Ici derivante dall’ulteriore detrazione per l’abitazione principale. A tal fine, la disposizione prevede a carico degli enti locali l’obbligo di trasmettere entro il 30 aprile 2008, al Ministero dell’interno, un’apposita certificazione, compilata su un modello che sarà emanato entro il 28 febbraio 2008, attestante il mancato gettito previsto.
Il trasferimento compensativo sarà erogato in via revisionale in due trance di pari importo:
Entro il 31 maggio dell’anno successivo, secondo i criteri che saranno definiti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i ministeri dell’interno e degli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-città da emanarsi entro il 30 giugno 2008 (180 giorni dall’entrata in vigore della finanziaria) si procederà ad effettuare il conguaglio.
Il meccanismo si presenta abbastanza laborioso perchè viene ostanzialmente richiesto una certificazione previsionale da effettuarsi entro il 30 aprile 2008 e una successiva certificazione a consuntivo che, anche se non espressamente previsto in quanto i criteri con cui si procederà ad effettuare il conguaglio è demandato ad un apposito decreto, è intuibile che si realizzerà.
A complicare il meccanismo del calcolo del contributo compensativo è la disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 287 della finanziaria 2008 la quale richiede che l’ammontare del trasferimento compensativo, riconosciuto sia ai fini previsionali che ai fini del conguaglio, debba essere effettuato con riferimento alle aliquote e etrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.
Con tale disposizione il legislatore ha voluto evitare che gli enti locali, trasferissero l’eventuale aumento della pressione tributariaattraverso una modifica in aumento dell’aliquota Ici o l’eventuale minore entrata derivante dall’aumento delle detrazioni per l’abitazione principale a carico dello Stato sulla scorta che l’ulteriore detrazione avrebbe compensato tali politiche tributarie.
A titolo esemplificativo, si suppongano le seguenti informazioni:
Base imponibile Ici 20.000 aliquota Ici alla data del 30.9.2007 quantificata nella misura del 5 per mille e detrazione prima casa pari a 103 euro. In questo caso il contribuente per l’anno 2007 non avrebbe pagato nulla di Ici in quanto:
20.000 * 5/1000 = 100 Ici
100 di imposta – 103 di detrazione = -3.
Si supponga che l’ente nel 2008 deliberi un aumento dell’aliquota Ici nella misura del 6 per mille. In questo caso il contribuente non pagherebbe nulla per effetto dell’ulteriore detrazione aggiunta dalla finanziaria 2008 in quanto:
20.000*6/1000 = 120 Ici
120 di imposta – 103 di detrazione = 17 di Ici comunale
17 di Ici comunale – 26,60 di ulteriore detrazione Ici (pari a 1,33 per mille di 20.000) = - 9,60.
A tal fine per effetto delle disposizioni contenute nel comma 288 la somma di 17 euro (minor gettito Ici non riscossa perché compensata dall’ulteriore detrazione Ici) non è ammessa a rimborso.
Il calcolo del trasferimento compensativo, pertanto, non è di facile realizzazione, in quanto non è sufficiente moltiplicare l’ulteriore detrazione di 200 euro per il numero delle abitazioni principali, ma occorre effettuare il calcolo immobile per immobile, utilizzando le aliquote e le detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007 e verificare se l’ulteriore detrazione:
-
compete interamente (caso in cui le rendite sono alte);
-
non compete assolutamente (caso in cui le rendite sono basse per cui già il contribuente non paga l’Ici);
-
compete solo parzialmente.
Inoltre
Ai fini della corretta contabilizzazione, il contributo compensativo avente natura di rimborso di una minore entrata è da iscrivere al titolo III categoria 5 del bilancio di esercizio (codice Siope).
Con l’articolo 1 comma 8 della finanziaria 2008 si stabilisce che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il rimborso del trasferimento compensativo per l’ulteriore detrazione Ici, è disposto a favore dei citati enti i quali, nel rispetto degli statuto speciali e delle relative norme di attuazione, provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni.
6.1.2 LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER GLI EX- CONIUGI
In tema di abitazione principale è intervenuto nel corso dell’esercizio 2007 un’importante chiarimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio federalismo fiscale, il quale con nota 3/4/2007 n. 4440, rispondendo ad un quesito di un Comune, ha disposto che gli enti hanno la possibilità di estendere le agevolazioni Ici sull’abitazione principale anche al soggetto proprietario di immobile, ma non assegnatario dello stesso in seguito a sentenza di separazione o divorzio. In particolare, la nota ministeriale ha precisato che per poter applicare tale agevolazione alla fattispecie in oggetto i comuni debbano, attraverso una norma regolamentare, estendere il beneficio della detrazione e dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale. Una simile disposizione regolamentare non appare in contrasto con la norma contenuta nell’art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/1997, in cui si prevede che i comuni possano considerare abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, solamente quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, senza fare alcuna menzione agli affini o ai coniugi.
Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1 comma 6 lettera b) della finanziaria 2008, rispetto all’orientamento espresso del ministero sopra riportatoviene introdotta un’ulteriore fattispecie di detrazione per gli ex-coniugi la quale assume valore di norma di legge primaria e non, invece, valore di norma secondaria derivante dalla potestà regolamentare dei comuni.
In particolare, ai soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale è data la possibilità di determinare l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune perl’abitazione principale e le detrazioni ordinarie e le ulteriori detrazioni di cui all’art. 8 commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
6.2 LE DISPOSIZIONI INERENTI LE ALIQUOTE ICI
6.2.1 ALIQUOTA AGEVOLATA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE
L’articolo 1 comma 6 lettera a) della finanziaria 2008, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 2 bis all’articolo 6 del D.Lgs. 504/92 introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere, in sede di deliberazione sulle aliquote Ici di applicare un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
Tale agevolazione è ammessa:
-
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi;
-
per la durata massima di tre anni per gli impianti termici;
-
per la durata massima di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Le modalità di fruizione delle suddette agevolazioni sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97.
Le agevolazioni sopra delineate sono applicabili dall’anno di imposta 2009.
6.4 DICHIARAZIONE E/O COMUNICAZIONE ICI
6.4.1 SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE E/O COMUNICAZIONE ICI
L’articolo 37, comma 53 della legge 248/2006 di conversioneD.L. 223/2006 avrebbe dovuto eliminare, dall’anno 2007, l’obbligo di presentazione ai fini Ici della dichiarazione, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 504/92 ovvero della comunicazione di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 446/1997.
La norma prevedeva, tuttavia, il permanere dell’obbligo della presentazione della dichiarazione e/o comunicazionefino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali la quale deve essere accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio.
Al fine di consentire l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali sono state emanate da parte dell’agenzia del territorio tre importantidocumenti:
-
circolare n. 7/T del 30.12.2006;
-
decreto Agenzia del Territorio del 13.11.2007;
-
provvedimento dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007 di concerto con il comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni.
Con tale ultimo documento, l’Agenzia del territorio ha accertato la previsione dell’effettiva operatività del sistema di interscambio dei dati catastali dichiarando, pertanto, soppressa a decorrere dall’anno 2008 la dichiarazione ICI con un ritardo, rispetto alle previsioni iniziali di un anno.
Infatti, per quanto concerne il 2007,il modello di dichiarazione ICI 2007 (riferita all’anno 2006) è stato approvato con decreto del ministero dell’economia e delle finanze 26/4/2007 (pubblicato sulla G.U. 105 del 8/5/2007). In tale decreto è stato precisato che la dichiarazione costituisce l’unica modalità con la quale possono essere effettuati gli obblighi dichiarativi a partire dall’anno 2007, tuttavia chi aveva già presentato la comunicazione non era tenuto a presentare anche la dichiarazione. E’ stato pertanto confermato l’inesorabile abbandono del sistema comunicativo (sancito dal comma 175 della legge 296/2006che ha abrogato l’art. 59, comma 1, lettera l) del dlgs. 446/1997) che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione. Tuttavia, nei comuni in cui, fino all’anno 2006, era vigente il sistema della comunicazione, molti contribuenti avevano già provveduto a effettuare tale adempimento e quindi per l’anno 2007 , per non aggravare gli adempimenti di tali contribuenti, è stato escluso l’obbligo dichiarativo.
Per effetto del provvedimento dell’agenzia del territorio del 18.12.2007 dal 2008 la dichiarazione ici sarà soppressa anche se in realtà, tale dichiarazione non scomparirà totalmente, in quanto il comma 174 della legge finanziaria 2007, precisa che, anche successivamente alla messa a disposizione della predetta banca dati catastali, resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico. Questo modello deve essere utilizzato per la registrazione degli atti concernenti i diritti sugli immobili, per la trascrizione, iscrizione e annotazione dei registri immobiliari, oltre alle operazioni di voltura catastale. Nella tabella sotto riportata si espongono i principali casi in cui sarà ancora obbligatorio presentare la dichiarazione Ici.
Tabella 1 – Casi in cui si rende ancora obbligatorio la presentazione della dichiarazione Ici
Motivazione |
Fattispecie |
Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta |
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Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche |
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costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali)
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immobili cat. D per i quali il valore dell’Ici si calcola sul valore contabile fino all’attribuzione della rendita catastale
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unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che viceversa sono state destinate ad abitazione principale nel corso dell’anno di riferimento
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interventi di ristrutturazione
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variazione del valore dell’area edificabile
-
nuovi accatastamenti
-
variazioni di carattere tecnico (esempio variazioni di classe)
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Il percorso
Dal 1.1.2007 l’art. 37 c. 53 L. 248/2006 sopprime l’obbligo della presentazione della dichiarazione e comunicazione Ici. Affinché ciò sia possibile occorre:
1) un provvedimento del territorio, di concerto con il comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, che stabilisca le regole tecnico-economiche per l’utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;
2)provvedimento del Territorio, di concerto con il Comitato, che accerti l’effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali |
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Circolare agenzia del Territorio n. 7 del 15.12.2006: nelle more dell’istituzione del Comitato, l’Agenzia del Territorio comunica che ha predisposto un sistema di interscambio “basato sulla cooperazione applicativa tra i propri sistemi informatici e quelli delle altre pubbliche amministrazioni, per assicurare loro la disponibilità della base dei dati catastali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali” |
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Dpcm 30 agosto 2007: viene istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali: li delle pubbliche amministrazioni |
Art. 1 c. 174 L. 296/2006: l’obbligo della dichiarazione Ici rimane per tutti i dati e le notizie che non si ricavano dal sistema di interscambio con il Territorio (ad esempio, il valore delle aree edificabili) |
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Decreto direttoriale del 13.11.2007 dell’Agenzia del territorio: definite le regole tecnico-economiche per l’utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni |
Art. 1 c. 175 L. 296/2006: abroga definitivamente la comunicazione Ici
|
|
Provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 18.12.2007: accertato l’effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali |
6.4.2DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DATI RILEVANTI AI FINI ICI
I commi 101 e 102 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) disciplinavano i contenuti che dovevano contenere le dichiarazione dei redditi al fine della gestione dei dati Ici suddividendo i tempi e i contenuti a seconda del tipo di soggetto che presenta la dichiarazione.
Infatti, dal 2007 dovrebbero scomparire sia la dichiarazione che la comunicazione Ici, ma i dati utili ai fini del trattamento della suddetta imposta dovranno essere indicati nelle dichiarazione dei redditi. Occorre rilevare, tuttavia, che l’obbligo di fornire le indicazioni relativi all’Ici nel quadro della dichiarazione dei redditi non ha assolutamente lo scopo di sostituire quello concernente la dichiarazione Ici da presentare al comune. Infatti, il sistema in commento non abroga quanto stabilito nell’art. 10 del D.lgs. 504/92 in materia di dichiarazione Ici; anzi come specificato nel paragrafo precedente resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.
Tuttavia, la formulazione dei commi 101 e 102 della legge 296/2006 presentavano alcune lacune e per questo motivo con l’articolo 39 c. 1 del D.L. 159/2007 sono stati abrogati.
Il comma 101, dedicato alle persone fisiche e alle società di persone e assimilate, stabiliva che a decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, per ciascun fabbricato doveva essere specificato:
-
oltre l’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Questi dati dovevano essere indicati nelle dichiarazioni degli anni successivi sono in caso di variazione relativi anche ad uno solo di essi;
-
l’importo dell’Ici pagata nell’anno precedente.
I punti di criticità del comma in questione sono due:
-
il primo è legato al fatto che la dichiarazione dei redditi deve contenere i dati relativi ai soli fabbricati e non anche ai terreni e aree agricole;
-
il secondo punto di criticità è la mancata previsione degli dempimenti connessi a quei soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi ma che nel corso dell’anno possono effettuare operazioni rilevanti ai fini dell’Ici.
Per questi motivi il comma è stato abrogato.
Il comma 102 della legge 296/2006, invece, era dedicato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti Ires ossia le società di capitali, enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali per i quali la norma stabiliva che in relazione ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la dichiarazione dei redditi doveva contenere tutte le indicazione utili ai fini Ici. Anche in questo caso la norma specificava che l’indicazione di tali dati nelle dichiarazioni successive a quelle del 2007 dovevano essere riportate solo in caso di variazione.
Il punto di criticità di tale comma era legato al fatto che tali disposizioni disciplinavano il contenuto ai fini Ici della dichiarazione dei redditi riguardanti il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il che appariva, ovviamente, un controsenso.
L’articolo 39 del D.L. 159/2007 modifica anche il comma 104 della legge 296/2006 e pertanto, a partire dalle dichiarazioni dei redditi che sono state presentate nell’anno 2007, il quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobili dovrà essere indicato l’importo dell’Ici dovuta per l’anno precedente.
6.7 FABBRICATI RURALI
Il D.L. 262/2006 (collegato fiscale alla finanziaria 2007), all’articolo 2 commi da 36 a 39 è intervenuto in materia di fabbricati rurali prevedendo:
-
da un lato un controllo finalizzato all’aggiornamento catastale dei fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità (comma 36);
-
dall’altro modificando alcuni requisiti per considerare rurale un immobile (commi 37, 38 e 39).
Queste nuove procedure previste dai commi da 36 a 38 del D.L. 262/2006 comporteranno un aumento del gettito dell’Ici per gli enti locali. Tuttavia, il comma 39 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 ha stabilito che i trasferimenti erariali a favore degli enti comunali, saranno ridotti in misura compensativa e limitata al maggior gettito dell’Ici con criterie modalità da definire con apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze. Il taglio già operato sull’esercizio 2007 è stato quantificato in 609,4 milioni di euro (vedi capitolo 1).
6.7.1 L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI EX-RURALI
Per quanto concerne il controllo finalizzato all’aggiornamento catastale dei fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità, nel corso dell’esercizio 2007 non sono intervenute modifiche. Il comma 36 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 così come modificato dal comma 339 della finanziaria 2007, ha regolamentato la procedura di controllo effettuata dall’agenzia del territorio stabilendo che l’agenzia, con riferimento alle notizie trasmesse dall’Agea ma anche in relazione ai dati rilevati e alle verifiche effettuate con gli ordinari mezzi di carattere amministrativo (quali il telerilevamento e/o i sopralluoghi sui terreni utilizzati), avrebbe individuato:
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i fabbricati iscritti nel catasto terreni e per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ossia quei fabbricati che non rispettano più i requisiti indicati al comma 3 dell’art. 9 del D.L. 557/1993 come modificato dall’art. 2 dpr 139/1998;
-
i fabbricati non dichiarati in catasto.
L’elenco oltre a contenere gli immobili, comprendeva anche l’indicazione, qualora accertata, della data della mancata presentazione della dichiarazione al catasto. Tale elenco è stato successivamente:
-
reso notoattraverso una comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
-
pubblicizzato, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici rovinciali sul proprio sito internet dell’Agenzia del Territorio. Il legislatore ha attribuito a tale pubblicizzazione valore di richiesta per i titolari dei diritti reali di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti in conformità al regolamento del ministro delle finanze n. 701/1994.
Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato e rimanendo il titolare dei diritti sul fabbricato inerte, la stessa Agenzia del territorio ha proceduto all’aggiornamento catastale, con spese e oneri a carico dello stesso proprietario, procedendo a notificarne il relativo esito. Si rammenta che l’accatastamentoha prodotto i propri effetti con decorrenza:
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dal 1°gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia;
-
oppure dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato, qualora non sia stato possibile individuare la data della mancata presentazione della denuncia.
Ai fini sanzionatori, si sono rese applicabili le disposizionicontenute nel regio decreto n. 652/1939 convertito dalla legge n. 1249/1939.
6.7.2 I REQUISITI FISCALI DI RURALITA’ DEI FABBRICATI
I requisiti per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità degli immobili sono individuati nell’art. 9 comma 3 del D.L. 557/93.
Tali requisiti hanno trovato nel corso dell’esercizio 2006 e 2007 una serie di modifiche normative che si riassumo nella tabella sotto riportata.
Tabella 1 – I requisiti fiscali di ruralità degli immobili: le modifiche
Fonte normativa |
Contenuto |
Decorrenza |
Effetto |
Art. 2 c. 37 D.L. 262/2006 |
Fabbricati abitativi: il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno o l’affittuario del terreno stesso o il soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, di cui alla legge n. 580/1993 |
Dal 3/10/2006 |
Il mancato possesso di questo requisito comporta l’obbligo all’accatastamento nel catasto fabbricati entro il 30.11.2007 (termine prorogato dal D.L. 81/2007) senza applicazione di sanzione |
Art. 42 bis D.L. 159/2007 |
Fabbricati abitativi: estensione della ruralità al fabbricato a destinazione abitativa utilizzato dal socio o dall’amministratore della società agricola, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo (Iap) di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004 e semprechè la società risulti iscritta al registro delle imprese |
Dal 1/12/2007 |
|
Fabbricati strumentali: sono rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile. Elencate in modo dettagliato le tipologie di attività a cui può essere attribuito il carattere di ruralità |
Dal 1/1/2007 |
Anche se accatastati nel catasto urbano, nessuna imposta è dovuta se sussistono i requisiti di ruralità |
Con l’articolo 2 comma 37 del D.L. 262/2006 che ha modificato il comma 3 dell’art. 9 del D.L. 557/1993, si è disposto che ai fini della ruralità, a decorrere dal 3/10/2006 (data di entrata in vigore del D.L. 262/2006), il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno o l’affittuario del terreno stesso o il soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, di cui alla legge n. 580/1993.
Il successivo comma 38 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006 aveva stabilito che per effetto delle modifiche introdotte dal comma 37,tali fabbricati dovevano essere dichiarati nel catasto urbano entro il30/6/2007, senza applicazione delle sanzioni previste dal regio decreto n. 652/1939 che si rendono, al contrario sempre applicabili in caso di inerzia ed inadempimento dell’aggiornamento catastale richiesto entro detta data.
Per effetto dell’art. 15 c. 3 del D.L. 81/2007 il termine del 30/6/2007 è stato prorogato al 30 novembre 2007.
Per effetto dell’articolo 42 bis del D.L. 159/2007 convertito dalla legge 222/2007 è stato ulteriormente modificato la definizione di fabbricato rurale, ai fini abitativi e ai fini strumentali, integrando l’articolo 9 del D.L. 557/93.
Per i fabbricati abitativi viene confermato che il riconoscimento del carattere rurale dipende dal possesso e dall’utilizzo dell’abitazione.
La novità più rilevante riguarda l’estensione della ruralità al fabbricato a destinazione abitativa utilizzato dal socio o dall’amministratore della società agricola, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo (Iap) di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004 e semprechè la società risulti iscritta al registro delle imprese
Nella tabella sotto riportata sono riassunti i tre requisiti (in precedenza erano quattro) per considerare rurale un fabbricato utilizzato ai fini abitativi. Si rammenta che tali requisiti devonosussistere contemporaneamente.
Tabella 1 – I requisiti di ruralità fiscale per i fabbricati abitativi
Elemento da verificare ai fini dell’attribuzione della ruralità |
Parametri di valutazione individuati dall’art. 9 c. 3 D.L. 557/93 |
Modifiche introdotte |
ELEMENTO SOGGETTIVO:
Fabbricato utilizzato |
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, per esigenze connesse all’attività agricola svolta |
Dal 3/10/2006 si richiede anche che siano imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese(modifica introdotta dall’art. 2 c. 37 D.L. 262/2006) |
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito
|
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)e 2)risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali |
|
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura |
|
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, iscritta nel registro delle imprese |
Dal 1° dicembre 2007 per effetto dell’art. 42 bis del D.L. 159/2007 si considera anche questa casistica |
Non possono in ogni caso essere considerati rurali i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ovvero quelli appartenenti alle categorie A/1 e A/8 |
|
Destinazione dell’immobile ad abitazione |
L’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera A., sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo indeterminato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna; |
Non più richiesto dal 1° dicembre 2007 in quanto abrogato dall’art. 42 bis, punto b) del D.L. 159/2007 |
Superficie del terreno |
Il terreno cui il fabbricato è ASSERVITO deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq. ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva il limite viene ridotto a 3.000 mq. |
|
Reddito (o volume d’affari) ricavato dall’attività agricola |
Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune montano il volume d’affari deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dell’art. 34 della legge Iva (attualmente € 7.000) |
|
Le modifiche apportate invece ai fabbricati strumentali sono quelle più significative in quanto viene previsto che sono rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile. Rispetto alla normativa precedente, scompare il riferimento alle attività agricole rientranti nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir, con la conseguenza che assumono carattere rurale anche gli immobili strumentali alle attività di allevamento di animali senza terra o con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. L’articolo 42 bis del D.L. 159/2007, inoltre, elenca in modo dettagliato le tipologie di attività a cui può essere attribuito il carattere di ruralità e riassunte nella tabella sotto riportata.
Le nuove disposizioni contenute nell’articolo 42 bis del D.L. 159/2007 non sono norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo per cui entrano in vigore il 1 dicembre 2007. Questo significa, che già dal 1° dicembre 2007, sarà possibile non assolvere, in possesso dei requisiti sopra descritti, al pagamento dell’Ici. Per ribadire ulteriormente l’effetto non retroattivo, l’articolo 2 comma 4 della finanziaria 2008, stabilisce che i nuovi requisiti di ruralità previsti dalla lettera i) del nuovo comma 3 bis dell’art. 9 del D.L. 557/93 (fabbricati strumentali destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi) non danno diritto al rimborso dell’eventuale Ici versata per i periodi di imposta precedenti al 2008.
Tabella 2 – I requisiti di ruralità fiscale per gli immobili strumentali
IMMOBILI STRUMENTALI |
Deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
1. alla protezione delle piante;
2. alla conservazione dei prodotti agricoli;
3. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
4. all’allevamento e al ricovero degli animali;
5. all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20.02.2006, n. 96 (così come modificato dall’articolo 1 comma 275 finanziaria 2008);
6. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
7. alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
8. ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
9. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
10. all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. |
6.8 TERRENI AGRICOLI
L’art. 2 comma 33 e 34 del D.L. 262/2006 convertito dalla legge 286/2006 ha modificato i redditi dominicali e agrari dei terreni agricoli. In particolare, tale disposizione, prevedeva che le variazioni delle colture, valide ai fini della determinazione dei redditi dominicale e agrario, fossero sostituite dalle dichiarazioni sull’uso dei terreni presentate all’Agea per la richiesta dei contributi previsti dai Regolamenti Ce 1782/03 e 796/04 (c.d. contributi Pac).
La procedura prevedeva che l’agenzia del Territorio con comunicato pubblicato sulla G.U. ufficializzasse l’aggiornamento delle colture e delle nuove rendite dei terreni e contro la nuove rendite vi era la possibilità di effettuare i ricorsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U..
La pubblicazione sulla G.U. del comunicato dell’Agenzia del Territorio è stata effettuata in data 2/4/2007 per cui i contribuenti avevano la possibilità di effettuare i ricorsi entro la data del primo giugno 2007.
Per effetto delle modifiche contenute nell’art. 15 comma 3 del D.L. 81/2007 convertito nella legge 127/2007è stato prorogato al 30 novembre 2007 il termine per effettuare il ricorso contro l’aggiornamento delle rendite dei terreni.
Come chiarito dalla circolare 1/Dpf del 5 giugno 2007 le nuove rendite hanno efficacia:
Occorre ricordare che con la sentenza 26380/06 la Cassazione ha stabilito che, in caso di contestazione della rendita attribuita, il giudizio sul ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’Ici, emesso sulla base della rendita contestata, deve essere sospeso fino alla definizione della rendita. Pertanto, qualora a seguito della modifica dei redditi attribuiti ai terreni il comune emetta un avviso di liquidazione Ici e il contribuente abbia presentato il ricorso contro l’attribuzione della rendita, l’avviso è sospeso fino alla definizione conclusiva dell’attribuzione della rendita.
Con l’art. 26 bis del D.L. 159/2007 (collegato alla finanziaria 2008) sono state apportate ulteriori modiche all’art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006che sostanzialmente sono così riassumibili:
-
in futuro sarà l’agenzia del territorio e non più l’Agea a rilasciare ai dichiaranti la ricevutacon la proposta, che ha valore di notifica, dei nuovi redditi. La procedura di pubblicizzazione avverrà attraverso la pubblicazione sulla G.U. e nei comuni e sul sito internet dell’agenzia del territorio;
-
il termine per effettuare l’eventuale ricorso contro le rendite proposte è fissato in 120 giorni;
-
introdotta la sanzione da 1.000,00 a 2.500,00 euro per chifornisce informazioni non veritiere o incomplete.
7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA E TARIFFA RIFIUTI
7.1 PROROGA DELLA TARSU E DELLA TIA
L’attuazione di alcune disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. 2/4/2006, n. 152) che dovevano essere applicate già dal 2008, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1 comma 166 della finanziaria 2008, troveranno alcuni rinvii.
Tra questi, la lettera a) dell’articolo 1 comma 167 stabilisce che peril regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 sarà invariato anche per tutto il 2007 e il 2008..
Pertanto, anche per il 2008 viene prorogato il regime di prelievo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l’anno 2006 ossia:
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la tassa rifiuti (TARSU) di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 507 del 1993;
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la tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all’art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.
La finalità della norma è quella di “congelare” anche per l’anno 2008 il sistema di prelievo già introdotto presso ciascun Comune al fine dievitare:
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confusioni che potrebbero derivare dalla prossima introduzione della nuova tariffa;
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introdurre inutili mutazioni dei sistemi di prelievo che sono ormai destinati ad essere superari dalla nuova tariffa.
Nel corso dell’esercizio 2007, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17526 del 9 marzo 2007, depositata il 9 agosto 2007, ha stabilito che “gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi rbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa igiene ambientale (Tia) hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti”.
7.2 PROROGA ATTUAZIONE DI ULTERIORI DISPOSIZIONI DEL CODICE AMBIENTALE
La lettera b) dell’articolo 1 comma 166, proroga anche per tutto il 2008 le disposizioni di carattere transitorio previste dall’art. 17 del D.Lgs. 36/2003 relativamente allo smaltimento in discarica, con eccezione di quelle cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
7.3 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
La legge 296/2006 (finanziaria 2007) con l’articolo 1 comma 184 lettera b) prorogava, nelle more dell’approvazione della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 152/2006 (c.d. codice ambientale) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le disposizioni contenute nell’art. 18 c. 2 lettera d) e 57 c. 1 del D.Lgs. 22/97.
Nella finanziaria 2008 non troviamo, come invece, avviene per il regime di prelievo tributario e per le discariche una proroga esplicita, ma dal momento che il decreto attuativo del codice ambientale non è ancora stato emanato, dovrebbe derivarne una proroga implicita anche in materia di assimilazione dei rifiuti speciali.
La possibilità di estendere la proroga anche per il 2008 è importante perché in assenza di tale previsione, dal 2008, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, scatterebbe l’obbligo di smaltire i rifiuti a proprie spese per gli entie imprese aventi le seguenti caratteristiche:
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nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per le attività esercitate su aree con superficie superiore ai 150 mq;
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nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per le attività esercitate su aree con superficie superiore a 250 mq.
8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
L’articolo 2 comma 7 della legge finanziaria 2008 introduce al D.Lgs. 507/93, in materia di diritto sulle pubbliche affissioni, un nuovo articolo (art. 20.1.1) con il quale si vuole perseguire due finalità:
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continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni per i soggetti di cui all’art. 20, purchè non superiori alla quota del 10% del totale degli spazi destinati all’affissione;
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prorogare la sanatoria già prevista dall’art. 20 bis del D.Lgs. 507/93 per l’affissione abusiva dei manifesti politici stabilendo nella data del 30 settembre 2008 la scadenza per il pagamento dell’importo di 100 euro ad anno.
L’articolo della finanziaria in questione sta ponendo dei problemi interpretativi in quanto richiama due articoli, art. 20 e art. 20 bis di cui il comma 176 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha abrogato in tutto e in parte (art. 20 il solo comma 1, art. 20 bis integralmente). Ne deriva che ci si trova di fronte ad una norma che per quanto riguarda la sanatoria per le affissioni abusive, richiama una procedura che è stata abrogata (vedi tabella), alimentando, pertanto, il dubbio sulla concreta applicabilità dell’art. 2 comma 7 della finanziaria 2008.
Meno problematica, invece, è il primo punto ossia la destinazione in esenzione del 10% degli spazi per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’art. 20, in quanto il richiamo è a norme ancora vigenti.
Tabella 1 – Norme abrogate dall’art. 1 comma 176 della legge 296/2006
Disposizioni abrogate dal comma 176 della legge 296/2006 |
Contenuto |
Art. 20 bis, comma 2 D.Lgs. 507/1993 |
La norma stabiliva che le violazioni ripetute e continuate delle disposizioni in materia d’affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari potevano essere definite con il versamento, a carico del committente responsabile, di un’imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia.
Il versamento doveva essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia se le violazioni erano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia avrebbe provveduto al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali competeva l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005.
In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia avrebbe destinato le entrate al settore ecologia.
Il termine per il versamento era fissato, a pena di decadenza dal beneficio al 31 maggio 2005. |
9. ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO
L’articolo 39 bis del D.L. 159/2007 contiene una norma di interpretazione autentica, e quindi retroattiva, in tema di tasse e diritti aeroportuali nonché di addizionali comunali sui diritti d’imbarco, chiarendo che le suddette entrate non hanno natura tributaria.
L’interpretazione data dal legislatore con l’art. 39 bis del collegato fiscale si pone in evidente contrasto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione che invece attribuisce a tali entrate natura tributaria ed in particolare la natura di tassa (Sezioni Unite: 17/10/2006 n. 22245, 15/5/2006 n. 11089, 20/5/2003 n. 7944). |
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| 12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA |
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GLI ARBITRATI NEI CONTRATTI PUBBLICI
L’articolo 3 comma 19 della finanziaria 2008 sopprime per gli appalti di lavori, forniture e servizi il ricorso all’istituto dell’arbitrato. La disposizione nell’intento di eliminare il ricorso sistematico all’arbitrato intende perseguire una finalità di riduzione dei costi.
L’ambito di applicazione soggettivo di tale divieto riguarda:
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le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, tra cui rientrano anche gli enti locali;
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le società interamente possedute o partecipate maggioritariamente dalle stesse amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;e
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agli enti pubblici economici;
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le società interamente possedute o controllate dagli enti pubblici economici.
L’articolo 3 comma 19 prevede, pertanto, il divieto di inserimento delle clausole compromissorie o la sottoscrizione di compromessi in tutti i contratti di lavori, forniture e servizi che i citati soggetti possono stipulare con i privati.
Il riferimento genetico al “contratto” fa supporre che questo debba intendersi nel senso più ampio previsto dal codice dei contratti pubblici e quindi ricomprende anche i contratti di concessione di lavori pubblici e di servizi pubblici.
L’ultimo periodo dell’articolo 3 comma 19 della finanziaria 2008 disciplina il sistema sanzionatorio in caso di inserimento di clausole compromissorie o di sottoscrizione di compromessi consistente nella:
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nullità delle stesse clausole o compromessi;
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responsabilità per illecito disciplinare e quindi una responsabilità personale del soggetto sottoscrittore all’interno dell’ente;
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responsabilità per danno erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
Relativamente all’efficacia temporale di tale divieto, il comma 21 dell’articolo 3, stabilisce una retroattività di tale divieto a far data dal 30 settembre 2007. Infatti si prevedono queste casistiche (vedi tabella):
Casistica |
Effetto |
Contratti già stipulati alla data del 1.1.2008 contenenti clausole compromissorie e per i quali alla data del 30.9.2007 non si sono ancora costituiti i collegi arbitrali |
Le pubbliche amministrazioni e le partecipate devono declinare la competenza arbitrale |
Collegi arbitrali costituiti dopo il 30 settembre 2007 e fino al 1.1.2008 |
I collegi decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti. |
Le disposizioni contenute nella finanziaria 2008 vietando l’utilizzo dell’istituto dell’arbitrato in generale, vieta il ricorso sia all’arbitrato c.d. “libero” che l’arbitrato c.d. “amministrato”.
Nell’arbitrato c.d. libero, disciplinato dall’art. 810 del codice di procedura civile e per quanto concerne gli aspetti più applicativi dall’art. 241 del D.Lgs. 163/2006, tutti i componenti sono individuati dalle parti. Nell’arbitrato c.d. amministrato, disciplinato dagli articoli 241 e 243 del D.Lgs. 163/2006, il presidente del collegio è nominato dalla camera arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
L’eliminazione del ricorso alle soluzioni compromissorie previste dalla finanziaria 2008 interessano entrambe le tipologie di arbitrato.
GLI ACCORDI BONARI
I commi 5 e 13 dell’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) stabiliscono le tempistiche entro le quali l’apposita commissione ovvero il responsabile del procedimento devono presentare le proposte di accordo bonario.
Con l’articolo 3 comma 23 della finanziaria 2008, introducendo un nuovo comma 15 bis all’articolo 240 del codice degli appaltivuole sanzionare l’eventuale inerzia dei soggetti che non rispettano le tempistiche relative agli accordi bonari prevedendo:
LE MISURE TESE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
LE SPESE INERENTI LE PROPRIE STRUTTURE
I commi da 602 a 606 dell’articolo 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo di una serie di beni. L’articolo 2 comma 602 e 603 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. In particolare si tratta di:
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dotazioni strumentali anche informatiche;
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autovetture di servizio;
-
beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;
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apparecchiature di telefonia mobile.
I piani devono essere prettamente operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione. Le misure che si può ipotizzare possano essere applicate, a titolo esemplificativo, possono essere riassunte nella tabella sotto riportata.
Il piano può comprendere anche alienazioni. In questo caso il legislatore all’articolo 2 comma 604 richiede che al piano sia allegata la documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.
Tabella 1 – Le misure per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
Beni |
Misure |
Dotazioni informatiche |
Evitare che ogni P.C. abbia una stampante personale collegata. Favorire, invece, il collegamento in rete ad un gruppo di stampanti |
Autovetture di servizio |
Verificare la possibilità di utilizzare mezzi alternativi di trasporto |
Telefonia mobile |
Assegnare i telefoni cellulari esclusivamente al personale che per esigente di servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità |
Beni immobili |
Razionalizzare gli spazi al fine di ottenere risparmi nelle utenze, servizi di pulizia ecc…
Azioni tese alla valorizzazione degli immobili (cambi di funzione, recupero ecc…)
Azioni tese all’aumento della redditività |
A fronte dell’obbligo dell’adozione di un piano triennale, il comma 605 dell’articolo 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare:
L’articolo 2 comma 606, inoltre, richiede anche un obbligo di pubblicazione sui siti internet degli enti dei piani triennali. La finalità è quella, attraverso la pubblicazione del piano, di ottenre una maggiore responsabilizzazione degli enti.
LE ULTERIORI MISURE PER GLI IMMOBILI
In aggiunta alle disposizioni sopra delineate, l’articolo 2 comma 607 della finanziaria 2008 prevede un ulteriore obbligo per gli immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali. Infatti,dopo l’adozione del piano triennale, gli enti sono tenuti a comunicare al ministero dell’Economia, l’elenco degli immobili ad uso abitativo o di servizio. Tale elenco sarà predisposto su un apposito modello che sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministeri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria.
Le informazioni distinguono gli immobili a seconda dell’utilizzo o meno in capo all’ente dell’immobile. Pertanto l’elenco conterrà i dati relativi a:
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immobili sui quali le amministrazioni vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendo il titolo ed indicando gli eventuali proventi annualmente percepiti da contratti di locazione o dalla costituzione di diritti a favore di terzi;
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immobili sui quali le amministrazioni abbiano a qualunque titolo la disponibilità, con distinzione del relativo titolo ed indicando gli oneri annui sostenuti per assicurarne la disponibilità.
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| 12.4 - GLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA |
Le disposizioni contenute nell’art. 3 c. 54, 55, 56 e 57 della finanziaria 2008 in materia di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza modificano radicalmente e rende molto più stringente la procedura per l’affidamento di tali incarichi. Praticamente, con le modifiche apportate dalla finanziaria 2008, l’affidamento degli incarichi comporterà il coinvolgimento di più soggetti (consiglio comunale, giunta comunale, corte dei conti, ministero) ognuno con un proprio compito e ruolo.
Oggetto delle nuove disposizioni sono appunto gli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Rifacendosi alla definizione che la Corte dei Conti, Sezioni riunite enunciò con la deliberazione del 15.2.2005 definiamo incarichi di:
- studio gli incarichi “individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte” ;
- ricerca gli incarichi che “presuppongo la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione”;
- consulenza gli incarichi che “riguardano le richieste di pareri ad esperti”.
Nella stessa deliberazione fu anche chiarito che occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo. Pertanto, non rientrano nella definizione di incarichi tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tale ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. Non rientrano, quindi, negli incarichi sopra detti:
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le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
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la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;
-
gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.
Viceversa, rientrano tra gli incarichi di studio, ricerca e consulenza le prestazioni relative a:
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studi e soluzioni di questioni inerenti l’attività dell’amministrazione committente;
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consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
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studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
Integrando le vecchie e le nuove disposizioni, apportate dalla finanziaria 2008, per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenzasi dovrà seguire il seguente iter.
L’art. 3 c. 55 della finanziaria 2008 stabilisce che i suddetti incarichi possono essere conferiti dalle amministrazioni locali sono nell’ambito di un programma approvato dal consiglio comunale in virtù delle attribuzioni a tale organo spettante ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000. Tale articolo prevede che spetta ai consigli una esclusiva competenza in materia di programmi, relazione previsionale e programmatica, bilanci di previsione, piani finanziari, rendiconto di gestione, piani territoriali ed urbanistici. Pertanto, tale programma potrà presentarsi nelle seguenti forme:
-
come allegato al bilancio;
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come parte della relazione previsionale eprogrammatica;
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come provvedimento ad hoc da adottarsi con delibera consiliare.
La giunta comunale, invece, per effetto dell’art. 3 comma 56 della finanziaria 2008 ha il compito di fissare nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alcuni elementi inerenti tali incarichi; in particolare dovranno essere indicati:
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i limiti,i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
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i limiti massimi di spesa annua.
La determinazione regolamentare di questi criteri assume un valore vincolante, in quanto l’eventuale affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Risulta, pertanto, evidente che la responsabilità erariale scatta in via automatica sia quando non siano rispettate le condizioni per l’affidamento degli incarichi previste dai regolamenti, sia quando venga superato il limite complessivo della spesa annua prevista (o il tetto per ciascun singolo incarico) anche se le condizioni di legittimità risultino verificate.
La norma, in materia di sanzioni, oltre a menzionare il danno erariale fa riferimento anche alla responsabilità per illecito disciplinare. Sussistendo un’ipotesi di illecito disciplinare, si deve necessariamente concludere, per coerenza, che l’affidamento degli incarichi non possa essere ascritta alla competenza del sindaco o del presidente della provincia, nonostante la previsione dell’art. 50 comma 10 del Tuel che assegna a tali soggetti la competenza ad attribuire gli incarichi”. Ciò per l’evidente ragione che detti organi non sono soggetti a responsabilità disciplinare.
Occorre, tuttavia, ricordare che le nuove disposizioni prevedono in capo al consiglio e alla giunta l’approvazione, rispettivamente, dei programmi e dei criteri per il conferimenti degli incarichi per cui appare logico e coerente con il nuovo quadro normativo che il provvedimento concreto di attribuzione degli incarichi diventi un atto gestionale, attuativo della programmazione generale e del controllo.
Per effetto, poi, dell’art. 3 comma 57 della finanziaria 2008, le disposizioni regolamentari devono essere trasmesse per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 30 giorni dalla loro adozione.
Infine, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 3 comma 54 della legge finanziaria 2008, si stabilisce anche un obbligo di pubblicizzazione di tali incarichi consistente nella pubblicazione sul proprio sito web di questi elementi:
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soggetto percettore;
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ragione dell’incarico;
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ammontare erogato.
Proprio l’ultimo elemento (l’ammontare erogato) fa presupporre che la pubblicizzazione avvenga a posteriori, ossia dopo che è stato effettuato il pagamento e non all’atto dell’impegno di spesa o della sottoscrizione del contratto.
La mancata pubblicazione sul sito web degli elementi sopra determinati costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Questa responsabilità sorge nel momento in cui l’ente effettua la liquidazione del corrispettivo.
Si rammenta che in materia di spese per incarichi di studio, ricerca e consulenze è ancora in vigore:
L’articolo 1 comma 173 della legge 266/2005 prevede per i provvedimenti di importo superiore ai 5.000 euro la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La corte dei Conti, sezione delle autonomie, nell’adunanza del 17.2.2006chiarì che l’obbligo della trasmissione di cui al comma 173 si applica anche alle Regioni e agli enti locali e si estende anche ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La sezione regionale di controllo della Lombardia, invece, chiarì che gli enti locali anziché inviare i singoli provvedimenti di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, dovranno elencare tali spese nel referto sul controllo di gestione di cui all’art. 198 bis del Tuel.
L’articolo 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 rafforza, con evidenti scopi di aumento del controllo, gli obblighi di pubblicità sul conferimento degli incarichi di consulenza stabilendo che tutte le informazioni relative all’oggetto, alla durata ed al compenso dei consulenti devono essere inserite nelle banche dati telematiche dell’ente ed essere così rese accessibili al pubblico.
Tabella 1 - Il percorso per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza
Tabella 2 - Il sistema sanzionatorio
I REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
L’articolo 3 comma 76 della finanziaria 2008 introduce ulteriori vincoli al conferimento degli incarichi individuali,con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionaleocoordinataecontinuativa.
La norma prevede un rafforzamento delle competenze professionali evincibili dal curriculum, mediante una riforma dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001.
Attualmente, la disposizione stabilisce che “peresigenzecuinonpossonofarfronte con personale in servizio,leamministrazionipubbliche possono conferire incarichi individuali,con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale ocoordinataecontinuativa,ad esperti di provata competenza, inpresenza dei seguenti presupposti …”. L’articolo 3 comma 76 della finanziaria 2008 sostituisce il riferimento alla “provata competenza” con la “particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Le due espressioni non sono analoghe o semplici sinonimi. La provata competenza presuppone un possesso anche di competenze ordinarie, necessarie e sufficienti allo svolgimento della prestazione oggetto della consulenza o dell’incarico. Invece, laddove si richiede una particolare e comprovata specializzazione universitaria, il curriculum professionale del destinatario dell’incarico si qualifica per una specifica “eccellenza”. Non si richiede, pertanto, una competenza professionale “normale”, dovendosi richiedere, invece, una capacità “particolare” e una “comprovata specializzazione”.
Ciò determina, necessariamente, la conseguenza che gli incarichi professionali possono essere conferiti soltanto allo scopo di acquisire livelli di competenza professionale estremamente elevati e non solo ordinari.
Integrando le modifiche apportate dalla finanziaria 2008 con le disposizioni precedenti l’affidamento di incarichi deve sottostare al rispetto dei requisiti evidenziati nella tabella sotto riportata.
Tabella 1 – I requisiti per l’affidamento di incarichi
Requisito |
Contenuto |
Esigenza |
Deve trattarsi di un’esigenza cui l’amministrazione non può farvi fronte con personale in servizio |
Oggetto |
La natura dell’incarico deve essere riconducibile ai compiti cui l’ente è istituzionalmente preposto o, meglio, “alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente” e deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Il che serve a distinguere in modo netto e preciso tale istituto dallo svolgimento delle attività ordinarie, da soddisfare con le assunzioni ovvero con il ricorso a forme di razionalizzazione ovvero con le esternalizzazioni o gli appalti |
Impossibilità di conferire l’incarico a personale interno |
Gli enti devono accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Siamo dinanzi ad una estensione dell’ambito di conferimento degli incarichi, per cui basta dimostrare che un dipendente non possa essere spostato senza che ciò determini conseguenze negative per l’ente. La motivazione della assenza deve risultare non in termini generici, ma deve essere confortata da dati di fatto e da una indagine, anche se sommaria. Tale accertamento non riguarda solo la specifica unità organizzativa, cioè l’area, il settore, il dipartimento, il servizio, l’ufficio etc, ma l’intero ente.
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Natura temporanea |
Il conferimento dell’incarico di collaborazione deve soddisfare ad un bisogno dell’ente che non deve avere una natura strutturale o indeterminata o di lungo periodo, ma una durata “temporanea”. In altri termini, le esigenze di istituto e relative alla attività ordinaria non possono essere soddisfatte con il conferimento di incarichi di collaborazione e le proroghe possono essere effettuate non in via ordinaria, ma avere un carattere eccezionale ed essere specificamente motivate |
Durata, luogo, oggetto e compenso |
Occorre definire “durata, luogo, oggetto e compenso”. Cioè le amministrazioni devono, preventivamente o almeno contestualmente, definire tali elementi, così da restringerne l’ambito di possibile utilizzazione arbitraria e da vincolare la stessa al ricorso a specifici criteri predeterminati |
Procedura comparativa |
Occorre definire le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ossia si devono preventivamente determinare i criteri per la scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi di collaborazione. Questo obbligo di darsi dei regolamenti che si uniformino alle norme di principio dettate dal decreto legislativo 165/2001 sono state recepite dalla finanziaria 2008 con l’articolo 3 comma 56 impone alla giunta di approvare nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi i criteri per il conferimento degli incarichi. |
Il procedimento amministrativo
L’affidamento di incarichi, pertanto, con la finanziaria 2008 ha subito una radicale trasformazione. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 3 comma 54 della finanziaria 2008 in sede di programmazione e controllo degli incarichi di consulenza, studio e ricerca, una volta individuati gli indirizzi programmatori, l’iter più gestionale relativo all’affidamento degli incarichi è desumibile dalla figura sotto riportata.
Figura 1 - Iter procedimento amministrativo per affidamento incarico di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa
L’articolo 3 comma 77 della legge finanziaria 2008 aggiungendo un comma 6 quater al D.Lgs. 165/2001 stabilisce i casi a cui non si applicano le disposizioni contenute nel comma 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. 165/2001. Si tratta degli incarichi quali componenti:
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degli organismi di controllo interno;
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dei nuclei di valutazione;
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degli organismi operanti per le finalità di cui all’art. 1 c. 5 L. 144/1999 (Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» MIP)
L’EFFICACIA DEI CONTRATTI DI CONSULENZA
L’articolo 3 comma 18 della legge finanziaria 2008 introduce per i soli contratti di consulenza un ulteriore vincolo che condiziona l’afficacia del contratto stesso.
La norma, infatti, prevede che i contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dei seguenti dati:
Questo elemento condiziona il momento in cui iniziare materialmente la prestazione, nel senso che il consulente dovrà prestare la sua attività lavorativa solo dopo che il contratto è efficace e quindi successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
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| 13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI |
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| 13.2 - PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO |
L’art. 2 comma 9 della legge 286/2006 di conversione del D.L. 262/2006, pone, a far data dal 3/10/2006 (data di entrata in vigore del decreto legge), a carico:
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di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e
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alle società a prevalente partecipazione pubblica,
l’obbligo di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Il valore a cui fare riferimento, sia per quanto concerne l’importo da pagare, sia per quanto concerne la morosità del fornitore, è quantificato nella misura di 10.000 euro.
Qualora da tale verifica risulti che il destinatario della somma è inadempiente all’obbligo di versamento per un ammontare complessivo di almeno 10.000 euro, gli enti della pubblica amministrazione non procederanno al pagamento ma dovranno inviare la segnalazione all’agente della riscossione competente per territorio, in modo che possano essere recuperate le somme iscritte a ruolo.
I dettagli operativi e le modalità di attuazione saranno definiti con un successivo decreto del ministro dell’economia, tutt’ora non ancora emanato.
La mancata emanazione di tale decreto aveva fatto ritenere che di fatto la norma non fosse applicabile in attesa del decreto attuativo.
Di opinione contraria si era invece espressa sia la Corte dei Conti Basilicata sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con deliberazione n. 10/2007 del 14/05/2007 stabiliva che “l’emanando regolamento, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata”.
Della stessa opinione si era espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con due circolari, la n. 28 del 6/8/2007 e la n. 29 del 4/9/2007, con le quali aveva fornito anche alcune linee guida a cui dovevano attenersi i soggetti obbligati.
L’art. 19 del D.L. 159/2007ha invece stabilito che la procedura prevista dall’art. 48 bis del dpr n. 602/1973 relativamente ai pagamenti di importo superiore ai 10.000 euro:
L’articolo in questione, inoltre, prevede la possibilità per il regolamento di aumentare l’importo, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuirlo.
LE DISPOSIZIONI TESE ALLA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA
LE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO UNICO IN MATERIA DIORGANI POLITICI
L’articolo 2 commi da 23 a 27 della finanziaria 2008 intervengono in materia di organi politico-amministrativi apportando delle modifiche alle disposizioni contenute nel Testo Unico al fine di ridurre i costi inerenti tali organi. Si tratta, pertanto, di interventi, finalizzati alla riduzione dei c.d. “costi della politica”.
Nella tabella sottostante si sintetizzano i contenuti dei suddetti commi, e nella tabella successiva si riportano gli articoli del testo unico modificati evidenziano il testo attualmente vigente e quello modificato per effetto delle disposizioni della finanziaria 2008.
Tabella 1 - Gli interventi operati per la riduzione dei costi della politica
Riferimento normativo |
Contenuto |
Decorrenza |
Art. 2 c. 23 |
Composizione giunte: il numero dei componenti le giunte non devono essere superiori ad 1/3 del numero dei consiglieri e comunque non possono superare le 12 unità (in precedenza erano 16). Pertanto, la norma riduce il numero massimo dei componenti le giunte da 16 a 12 |
Dalle prossime elezioni amministrative locali |
Art. 2 c. 24 lett. a) |
Aspettative per mandato elettorale: ridotta la platea dei soggetti che possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato elettoralecon oneri a carico del bilancio dell’ente. Rispetto alla normativa precedente non sono più ammessi i consiglieri di comuni, province, comunità montane, unioni di comuni, componenti delle giunte delle comunità montane, componenti organi di consorzi fra enti locali |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 c. 24 lett. b) |
Aspettativa per mandato elettorale: i consiglieri dei comuni, province, comunità montane ed unioni di comuni possono tuttavia continuare a richiedere l’aspettativa per mandato elettorale ma le spese per gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a loro carico |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 c. 25 lett. a) |
Indennità consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e comunità montane: sono introdotte due modifiche:
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i consiglieri circoscrizionali non hanno diritto a percepire alcun compenso;
-
i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e comunità montane, nell’ambito di un mese, non possono superare l’importo pari a ¼ (prima era 1/3) dell’indennità prevista per il sindaco o presidente.
Non sono citati i consiglieri delle unioni di comuni, per cui per tali soggetti continueranno a percepire i gettoni di presenza se previsti nel loro Statuto. |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 25 lettera b) |
Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione: viene abrogata la disposizione che permetteva di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione
Cumulabilità tra indennità di funzione e gettone di presenza: viene abrogata la possibilità di cumulare l’indennità di funzione percepita in un ente con il gettone di presenza percepitopresso un’altra amministrazione (esempio: indennità di assessore di un comune con il gettone di presenza come consigliere dell’unione) |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 25 lettera c) |
Indennità di funzione per gli amministratori di unioni di comuni, consorzi e comunità montane: tali indennità non devono superare il 50% (in precedenza era il 100%) dell’indennità prevista per un comune avente una popolazione pari al totale della popolazione dell’unione, del consorzio o alla popolazione della comunità montana. Praticamente, viene realizzata una decurtazione del 50% della misura del compenso di questi amministratori |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 25 lettera d) |
Incrementi indennità di carica e gettoni di presenza: la possibilità, entro i limiti fissati dal D.M. 119/2000, di disporre aumenti delle indennità di carica e dei gettoni di presenza è preclusa non più solo agli enti locali dissestati fino alla conclusione dello stesso ma anche a quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità fino all’accertamento del rientro dei parametri.
Condizioni per erogazione dei gettoni di presenza ai consiglieri: la corresponsione del gettone di presenza dei consiglieri deve essere necessariamente legata alla effettiva presenza del consigliere alla riunione. Il regolamento ne stabilirà termini e modalità. |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 26 |
Divieto di cumulo: Sono introdotte delle restrizioni per la cumulabilità dei compensi derivanti dall’attività politica; in particolare:
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i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali non possono percepire gettoni di presenza quali componenti di consigli di enti locali (in precedenza, invece, era concesso);
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gli amministratori degli enti locali, ad eccezione dei rimborsi spese, non possono percepire alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche;
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in caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili e non viene corrisposta alcuna indennità fino a quando non è stata rimossa la causa di incompatibilità
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Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 27 |
Indennità di missione: viene abrogata anche per gli amministratori la possibilità di ricevere l’indennità di missione qualora si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente. Rimangono invece validi i rimborsi delle spese. |
Dal 1.1.2008 |
Art. 2 comma 29 |
Circoscrizioni: modificate le regole per le circoscrizioni prevedendo:
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l’obbligatorietà dell’istituzione delle circoscrizioni nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (in precedenza era 100.000)
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la possibilità di istituire,a facoltà dei comuni, circoscrizioni nei comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (in precedenza era tra 30.000 e 100.000). In ogni caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti
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Dal 1.1.2008 |
Tabella 2 – Collocamento in aspettativa per mandato elettorale: raffronto fra le precedenti e le nuove disposizioni
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Possibilità di essere collocato in aspettativa per mandato elettorale |
Soggetto |
Fino al 31.12.2007 |
Dal 1.1.2008 |
Sindaci |
X |
X |
Presidenti delle Province |
X |
X |
Consiglieri Comunali |
X |
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Consiglieri Provinciali |
X |
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Componenti giunte comunali |
X |
X |
Componenti giunte provinciali |
X |
X |
Presidenti dei consigli comunali |
X |
X |
Presidenti dei consigli provinciali |
X |
X |
Presidenti comunità montane |
X |
X |
Consiglieri comunità montane |
X |
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Componenti giunte comunità montane |
X |
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Presidente Unioni di comuni |
X |
X |
Consiglieri Unioni dei Comuni |
X |
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Componenti giunta unioni |
X |
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Componenti organi dei consorzi fra enti locali |
X |
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Presidenti dei consigli circoscrizionali di cui all’art. 22 c. 1 |
|
X |
MODIFICHE ORGANI ISTITUZIONALI
TESTO IN VIGORE FINO AL 31.12.2007 |
TESTO IN VIGORE DAL 1.1.2008 (le modificheapportate dalla finanziaria 2008 sono evidenziate in grassetto) |
Art. 47 C.1 TUEL- GIUNTE
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità. |
Art. 47 C.1 TUEL- GIUNTE
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.
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Art. 81 c.1 TUELASPETTATIVE
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
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Art. 81 c.1 TUELASPETTATIVE
1. I sindaci, i presidenti delle province, ipresidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali di cui all’articolo 22 comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonchè i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamemo del mandato assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86 |
ART. 82 TUEL INDENNITA’
1.Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. |
ART. 82 TUEL INDENNITA’
C.1 Uguale |
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali , limitatamente ai comuni capoluogo di provincia e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. |
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali. |
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura. |
3.Uguale |
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. |
Abrogato |
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. |
uguale |
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. |
Abrogato |
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. |
Uguale |
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato. |
8. Lettera:
a) uguale
b) uguale
c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita` montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) uguale
e) uguale
f) uguale |
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata. |
9. uguale |
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. |
10. uguale |
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
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11. Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonchè gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all’accertamento del rientro dei parametri.
Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.
Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8 |
Art. 83 DIVIETO DI CUMULO
1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
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Art. 83 DIVIETO DI CUMULO
1. I parlamentari nazionali ed europei, nonchè i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di imcompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta |
Art. 84 RIMBORSI SPESE E INDENNITA’ MISSIONE
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni. |
Art. 84 RIMBORSI SPESE E INDENNITA’ MISSIONE
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. |
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
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2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
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3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. |
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate |
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
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LE DISPOSIZIONI INERENTI LE FORME ASSOCIATIVE
Le disposizioni contenute nell’articolo 2 comma 28 della finanziaria 2008, nell’ottica di una razionalizzazione e semplificazione dell’apparato pubblico, hanno lo scopo di evitare che gli enti locali possano far parte di più forme associative.
Il divieto ha come riferimento le forme associative previste dagli articoli:
del D.Lgs. 267/2000
Sono previsti anche i casi in cui è invece possibile una sovrapposizione a forme associative diverse; queste riguardano:
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l’organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
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l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali .
La disposizione è abbastanza stringente in quanto obbliga gli enti locali ad effettuare delle scelte entro il 31.3.2008; dal 1° aprile, infatti, in caso di sovrapposizione a più forme associative tra quelle elencate si prevede la nullità:
GLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA
Le disposizioni sopra evidenziate relative agli interventi sugli organi politici avranno per gli enti locali anche un riflesso economico in quanto il legislatore a fronte dell’economia di spesa che l’ente realizzerà procederà ad unadecurtazione del contributo ordinario.
A tal fine l’articolo 2 comma 32 della finanziaria 2008 prevede, a carico degli enti locali, l’obbligo di presentare una certificazione attestante le economie di spesa derivanti dalle modifiche apportate al testo unico in materia di organi politici. La norma non fa riferimento adalcun termine entro cui effettuare tale certificazione e neppure al modello da utilizzare.
Tuttavia, la data del 30 giugno 2008 è indicata quale termine entro cui il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, procederà a quantificare, sulla base delle certificazioni che gli enti avranno prodotto, l’ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008.
Pertanto, da tale disposizione si può supporre che la certificazione sarà da effettuare:
e sarà da indirizzare al Ministero dell’economia e delle finanze.
I riflessi economici sono disciplinati dall’articolo 2 comma 31 e 32 della finanziaria 2008.
Con il comma 31, il legislatore:
-
quantifica in 313 milioni di euro le economie di spesa derivanti dall’applicazione delle disposizioni inerenti i c.d. costi della politica;
-
ridurrà il fondo ordinario di pari ammontare operando una detrazione tra enti che terrà conto anche delle certificazioni prodotte dagli enti interessati. La locuzione “anche” fa presupporre che la detrazione non terrà conto solo ed esclusivamente di tali certificazioni ma potrebbero essere prese in considerazione ulteriori elementi.
Con il comma 32, poi, il legislatore introduce una sorta di conguaglio qualora si realizzino delle differenze tra l’ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti ordinari. A tal fine è previsto un’adeguamento del fondo ordinario, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni sui costi della politica, ma comunque entro il tetto di 100 milioni di euro. Si tratta, quindi, di uno pseudo-conguaglio, nel senso che qualora il differenziale tra economie e taglio dei trasferimenti fosse più alto di 100 milioni di euro, l’adeguamento sarà operato solo fino a 100 milioni di euro.
Il comma 31 dell’articolo 2 destina, per l’anno 2008, i 313 milioni di euro derivanti dalle riduzioni di spesa:
-
per 100 milioni di euro all’incremento del fondo ordinario in favore deicomuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non beneficiano dell’incremento del fondo ordinario legato alla popolazione anziana e ai bambini inferiori a 5 anni. Tuttavia, tale incremento potrebbe non essereattribuito o essere attribuito in parte in quanto, ai sensi dell’art. 2 comma 32, qualora si realizzasse una differenza tral’ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, questa sarebbe recuperata non riconoscendo tale incremento. A titolo esemplificativo, si supponga che le certificazioni prodotte dagli enti quantificano in 200 milioni di euro l’effettivo risparmio. Il differenziale rispetto ai 313 milioni di euro è di 113 per cui eccedenti rispetto ai 100 che non saranno distribuiti. Qualora, invece le economie di spesa siano quantificabili in 250 milioni di euro il differenziale sarebbe di 63 e pertanto sarebbero distribuiti come incremento del fondo ordinario ai comuni inferiori a 5.000 abitanti 37 milioni (100 – 63);
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per 213 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall’abolizione dei ticket sanitari.
I CONTRATTI DIASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI
L’articolo 3 comma 59 della finanziaria 2008 introduce in materia di assicurazioni degli amministratori un divieto ed una sanzione in caso di violazione.
In primo luogo, il divieto consiste nel fatto che l’ente locale non potrà più, con spese a carico del proprio bilancio, assicurare i propri amministratori contro i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
La norma stabilisce, inoltre, che i contratti in essere alla data del 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia a far datadal 30 giugno 2008 per cui possiamo riferire a tale giorno l’inizio dell’efficacia di tali disposizioni.
Qualora l’ente continuasse ad assicurare i propri amministratori, la sanzione è costituita da una responsabilità per danno erariale che però viene quantificata dal legislatore in una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi dei contratti di assicurazione.
LE DISPOSIZIONI PER LA MONTAGNA
LE COMUNITA’ MONTANE
Dopo un iter molto travagliato e oggetto di diverse modifiche, il provvedimento finale, in materia di comunità montane, lascia invariato l’art. 27 del Tuel e demanda alle Regioni il compito di adottare i provvedimenti necessari finalizzati alla riduzione dei costi. Il legislatore, pertanto ha scelto di lasciare ampia autonomia decisionale alle singole regioni ponendo solo un vincolo di spesa per ragioni di coordinamento della finanza pubblica.
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 2 comma 17, si stabilisce che le Regioni, entro il 30 giugno 2008 (sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria) con proprie leggi e sentiti i consigli delle autonomie locali, debbono adottare dei provvedimenti in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l’anno 2007 all’insieme delle comunità montane presenti nella regione.
Il comma 18 dell’articolo 2 individua le leve su cui le regioni potranno intervenire al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa indicati nel comma precedente. Esse consistono essenzialmente in interventi diretti a ridurre:
-
il numero complessivo delle comunità montane;
-
il numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
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le indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto in materia di indennità dall’art. 82 del Tuel.
In merito alla prima leva, la riduzione del numero complessivo delle comunità montane dovrà essere operata sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici (vedi tabella sotto riportata). |
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