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:: La legge finanziaria per il 2007 e gli uffici tributari comunali
a cura di Elisabetta Civetta
Consulente Anci Lombardia
 

1.  MINI TESTO UNICO DEI TRIBUTI LOCALI

Mini testo unico per i tributi locali: ambito di applicazione

La legge finanziaria 2007 con i commi dal 158 al 171   approva una serie di norme di carattere generale che rappresentano una sorta di “mini testo unico dei tributi locali”. Nei paragrafi successivi saranno analizzati i singoli commi.

E’ importante rilevare che tutte le disposizioni contenute nei commi da 161 a 170, in virtù delle disposizioni contenute nel comma 171, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data del 1/1/2007.

1.1 TERMINE PER DELIBERARE LE TARIFFE E LE ALIQUOTE DI IMPOSTA

Art. 1 comma 169

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Proroga del termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti

Fino all’introduzione del comma 169 della legge finanziaria 2007, i termini entro cui deliberare le tariffe e le aliquote di imposta erano fissati dall’articolo 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) il quale modificando l’articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 aveva sancito il principio secondo cui il termine per deliberare:

-          le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef,

-          le tariffe dei servizi pubblici locali,

-          i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali

erano fissati, non più entro il 31.12, ma entro la data, fissata da norma statali, di deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per l’approvazione del bilancio, avevano comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

La mancata deliberazione conferma il prelievo dell’anno precedente

L’articolo 1  comma 169 della legge finanziaria 2007, oltre a riconfermare quanto già disciplinato dall’articolo 27 c. 8 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha aggiunto che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti.

Questa nuova disposizione tende ad evitare gli effetti negativi che si potrebbero determinare a causa della mancata adozione delle delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote.  A titolo esemplificativo, per  l’Ici, la mancata approvazione annuale delle aliquote, comportava l’applicazione dell’aliquote minima prevista dal D.Lgs. 504/1992 nella misura del 4 per mille.

Competenza per la determinazione delle tariffe

Si rammenta che, in linea generale, competente a deliberare le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi e servizi comunali è la giunta comunale. Il consiglio prenderà atto di tali deliberazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione come allegati al bilancio stesso.

Il consiglio comunale ha competenza in materia di istituzione di nuove imposte e di regolamentazione di tributi e servizi.

Tuttavia, la finanziaria 2007 per quanto concerne  l’addizionale comunale irpef, l’aliquota Ici e l’imposta di scopo, individua nel consiglio comunale l’organo competente a determinare le aliquote.

1.2 ATTI IMPOSITIVI SCATURENTI DALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Art. 1 comma  161 e 162 e 171

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli atti impositivi

Il comma 161 della legge finanziaria 2007 modifica radicalmente il sistema dei controlli dei tributi. Le novità riguardano sostanzialmente l’eliminazione dell’avviso di liquidazione e l’unificazione dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio. Con l’eliminazione degli avvisi di liquidazione, gli atti impositivi che un comune potrà emettere a seguito delle attività di controllo saranno sostanzialmente di due tipi:

- avviso in rettifica

a) avvisi di accertamento in rettifica scaturenti dai controlli effettuati sulle dichiarazioni o denunce incomplete o infedele, regolarmente presentate, e sui versamenti effettuati ma non corretti o effettuati oltre i termini;

- avviso d’ufficio

b) avvisi di accertamento d’ufficio per l’omessa presentazione della dichiarazione e l’omesso versamento dell’imposta.

I termini per la notifica

In entrambi i casi, tali avvisi devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza,  entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Contenuto dell’atto impositivo

Il comma 162 della legge finanziaria 2007 dispone l’elenco degli elementi da indicare nell’atto impositivo stabilendo che tali atti devono:

Ø       essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;

Ø       se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;

Ø       contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

Ø       contenere l’indicazione del responsabile del procedimento;

Ø       contenere l’indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

Ø       indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;

Ø       indicare il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

 Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Ambito di applicazione

Il comma 171 della finanziaria 2007, stabilisce che le nuove disposizioni previste dal c.d. “mini testo unico del tributi locali” sono applicabili anche ai rapporti pendenti all’entrata in vigore della legge, stabilita al 1° gennaio 2007. In buona sostanza, tutti i rapporti che alla data del 1° gennaio 2007 saranno già esauriti non soggiacciono alle nuove disposizioni. Ne deriva che, in materia di verifica dei tributi locali, lo spartiacque tra le vecchie disposizioni e le nuove, sarà effettuato con riferimento alle annualità il cui accertamento poteva essere effettuato entro  il 31.12.2006.

1.2.1 LA NOTIFICA DEGLI ATTI

Art. 1 comma 158-159 – 160

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Soggetto abilitato alla nomina del messo

I commi 158, 159 e 160 intervengono nel disporre norma in materia di notifica degli atti. In primo luogo, il comma 158, stabilisce che è il dirigente d’ufficio competente che, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

Individuazione dei messi

Il comma 159, invece, individua i soggetti a cui può essere attribuita la qualifica di messo. In particolare i messi possono essere nominati:

a) tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale,

b) tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,

c) nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

Competenze del messo

Il comma 160 individua, invece, le competenze e l’ambito di operatività del messo stabilendo che quest’ultimo esercita le sue funzioni:

-          nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato,

-          sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Ambito di applicazione

Le disposizioni sopra delineate si applicano, ai sensi del comma 158, per la notifica non solo degli accertamenti tributari ma anche per la notifica degli atti afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché per gli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province.

1.3 RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 1 comma 163

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Termini per la riscossione coattiva

In materia di riscossione coattiva, l’art. 1 comma 163, della legge finanziaria 2007, stabilisce che il relativo titolo esecutivo (tramite cartella di pagamento o ingiunzione di cui al rd 639/1910) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

1.4 RIMBORSO DI TRIBUTI

Art. 1 comma 164

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Termini per la richiesta di rimborso

In materia di rimborso di tributi, l’art. 1 comma 164, della legge finanziaria 2007 stabilisce:

-          i termini entro cui il contribuente può richiedere il rimborso di un tributo pagato e non dovuto. Tale termine è determinato in cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

Termini per il rimborso

-          i termini entro cui l'ente locale deve provvedere ad effettuare il rimborso. Tale termine è determinato entro i centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

1.5 MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI

Art. 1 comma 165

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Termini per la richiesta di rimborso

L’art. 1 comma 165, della legge finanziaria 2007 stabilisce gli enti locali  devono determinare la misura degli interessi, sulle somme a credito e a debito, nel limite di tre punti percentuali di differenza dal tasso legale. Per esigenze di uniformità, il legislatore ha voluto così applicare, anche in questo settore, lo stesso limite di oscillazione previsto per gli interessi erariali (art. 13 comma 1 Legge 133/99).

1.6 PAGAMENTO DEI TRIBUTI

Art. 1 comma 166  167 e 168

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

Pagamento all’euro

Le disposizioni in materia di pagamento dei tributi locali sono disciplinate dai commi 166 , 167 e 168 della finanziaria 2007.

L’art. 1 comma 166, della legge finanziaria 2007 stabilisce che il pagamento dei tributi locali debba avvenire con arrotondamento all’euro. In particolare per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in  caso contrario.

Importo minimo

Il comma 168, invece, stabilisce che gli enti locali  debbano disciplinare, per ciascun tributo, quale debba essere l’entità fino a concorrenza del quale siano dovuti i versamenti e anche i rimborsi. In mancanza di una disposizione da parte del comune, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 25 della legge 289/2002 che fissa in 12 euro la misura minima per il pagamento ed il versamento. 

Compensazio-ne di tributi

Il comma 167 stabilisce che gli enti locali debbano disciplinare le modalità per dare attuazione al principio di compensazione dei crediti e dei debiti dei tributi locali, stabilito dallo statuto del contribuente.

1.7 COMUNICAZIONE DATI AL MINISTERO

Art. 1 comma 170

170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

Comunicazione dati al ministero

Il comma 170 impone in carico agli enti locali e alle regioni ai fini del coordinamento della finanza pubblica, di comunicare al ministero dell’economia e delle finanze, nei modi e tempi che saranno previsti con apposito decreto, i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza.

La mancata comunicazione comporterà la sanzione prevista dall’art. 161 comma 3 del Tuel ossia la sospensione del pagamento dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.

2. ADDIZIONALE  COMUNALE  IRPEF

Art. 1 comma 142, 143  e 144

142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."; c) al comma 4: 1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti:"del credito di cui all'articolo 165"; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine"; d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; e) il comma 6 è abrogato.

143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse.

Le precedenti disposizioni

L’addizionale comunale IRPEF, imposta facoltativa decisa dagli enti locali e che, se adottata, comporta un effettivo incremento della pressione fiscale a carico del contribuente, istituita con il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 (G.U. 16.10.1998, n. 242), ha subito nel corso dell’ultimo quadriennio un blocco sia per la sua nuova istituzione (comune che in precedenza non aveva deliberato l’applicazione dell’addizionale) sia per l’eventuale aumento dell’aliquota già deliberata. In particolare:

- blocco per l’anno 2003

-          l’art. 3, comma 1 lettera a) della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) aveva previsto la sospensione per gli aumenti deliberati successivamente al 29.9.2002 fino all’avvenuta intesa in sede di conferenza unificata tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (intesa mai avvenuta). Pertanto alcuni enti, avevano comunque deliberato l’aumento dell’addizionale comunale Irpef in attesa di vederla applicare qualora fosse raggiunto tale accordo in realtà mai raggiunto;

- blocco per l’anno 2004

-          l’articolo 2, comma 21 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), aveva riconfermato le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2003. Anche in questo caso l’accordo tra Stato, Regioni ed Autonomie Locali non è mai avvenuto con la conseguenza che  dal 29.9.2002 gli enti locali non hanno più potuto vedersi aumentare o istituire le maggiorazioni dell’addizionale Irpef;

- blocco per l’anno 2005, 2006 e 2007

-          l’articolo 1, comma 51 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), ha stabilito il blocco, per gli enti che già hanno istituito l’addizionale, fino al 31.12.2006, mentre per gli enti che non si siano mai avvalsi della facoltà di istituire  l’addizionale comunale irpef,  per gli anni 2005, 2006 e 2007 avevano la facoltà di istituirla  nel limite dello 0,10% e non dello 0,20% come era in passato.

Problemi interpretativi

L’articolo 1, comma 51 della legge 311/2004 ha dato luogo a diverse interpretazioni in quanto c’è chi sosteneva che gli enti locali che avevano istituito l’addizionale comunale Irpef ma che di fatto, per effetto del blocco degli aumenti determinati dalle leggi finanziarie, materialmente non avevano visto applicata l’imposta, potevano per il triennio 2005 – 2007 deliberare l’aumento nella misura ridotta dello 0,10%. Altre interpretazioni più restrittive, invece, sostenevano che anche quegli enti che avevano deliberato l’applicazione dell’addizionale comunale anche se di fato mai applicata non potevano comunque  deliberare l’aumento nella misura ridotta dello 0,10%.

L’interpretazione della circolare n. 1 del Mef

A risolvere la questione è intervenuto il ministero dell’economia e delle finanze, ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali, il quale con la circolare n. 1/DPF/UFF del 18.03.2005 chiarisce che lo sblocco parziale delle addizionali comunali è applicabile solamente ai comuni che alla data del 1° gennaio 2005 non hanno esercitato la facoltà di deliberare in merito. Ciò ha comportato, quindi, che non è possibile deliberare l’aumento dello 0,10% per i comuni che hanno già deliberato (anche se mai applicato per effetto dei blocchi), in quanto “ciò che rileva è l’aver effettuato tale opzione con una deliberazione vigente alla suddetta data”.

La sentenza Tar Lazio n. 5999/05

La sentenza n. 5999/95 emessa dal Tar Lazio, in seguito al ricorso promosso dal comune di Meda (Milano) avverso l’interpretazione data dal Ministero dell’economia con la circolare n. 1/2005 (il Comune di Meda si trovava nella situazione di aver deliberato l’addizionale nel periodo del blocco, e quindi di fatto mai applicata, e nel 2005 aveva deliberato l’aumento dello 0,10% contestata dal Ministero dell’Economia) ha annullato la circolare del Ministero dell’Economia n. 1/2005 in quanto “tale interpretazione tradisce in maniera evidente lo scopo della norma della legge finanziaria 2005 e non è nemmeno giustificabile da un chiaro dato letterale”. La sentenza osserva che il Comune in questione si trova, in realtà, nella stessa condizione dei Comuni che non hanno mai deciso l’istituzione dell’addizionale, poiché, pur avendo adottato formalmente la delibera, questa era priva di effetti. Pertanto, è stata ritenuta inammissibile una lettura che introduce discriminazioni fondate sul dato formale dell’esistenza di una delibera di variazione dell’aliquota, prescindendo dalla sua concreta applicabilità.

Conseguenze della sentenza Tar Lazio

Per effetto della sentenza n. 5999/2005, quindi, per gli anni 2005-2006 e 2007, gli enti che non hanno mai applicato l’addizionale comunale Irpef, indipendentemtne dall’adozione della delibera di istituzione, potranno farlo nella misura ridotta dello 0,10%.

Le nuove disposizioni:

- soppresso il blocco dell’aumento dell’addizionale

Per effetto dei commi 142, 143 e 144 della legge finanziaria 2007 le nuove disposizioni in materia di addizionale comunale  Irpef sono le seguenti:

a) il comma 144 abroga le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 51 della legge 311/2004 che prevedevano il blocco dell’aumento dell’addizionale comunale Irpef anche per l’anno 2007;

- organo competente

b) il comma 142 della legge finanziaria 2007 modificando l’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 stabilisce che la variazione dell’aliquota di compartecipazione Irpef è deliberata dai comuni con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97. Pertanto, si individua nel consiglio comunale, l’organo competente a deliberare non solo l’istituzione dell’addizionale comunale irpef ma anche la relativa aliquota. La norma prevede, inoltre, per la sua istituzione, l’approvazione di un regolamento. In realtà tale regolamento, non essendo previsto alcun obbligo di gestione del tributo a carico del comune, si limiterà semplicemente a fissare l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef e a prevedere eventuali esenzioni dell’addizionale comunale irpef.

- pubblicazione della deliberazione

Il regolamento con il quale si istituisce e si determina l’aliquota dell’addizionale comunale irpef deve essere pubblicato sul sito informatico individuato dal Ministero dell’economia e delle finanze secondo le procedure indicate nel D.M. 21/5/2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

- nuove aliquote

c) per effetto del comma 142 viene modificato l’articolo 1 del D.Lgs. 360/1998, in particolare è prevista la sostituzione del comma 3, dove era individuata una addizionale massima dello 0,50% dell’imponibile IRPEF, con limiti di incremento annui dello 0,20% prevedendo un nuovo limite massimo di addizionale pari allo 0,80% ed eliminando il “tetto” annuale di crescita (pari appunto allo 0,20%) dell’aliquota. In sostanza ogni singolo ente può deliberare l’aliquota con discrezionalità, in misura variabile a seconda della propria posizione di partenza, fino al livello massimo dello 0,80%;

- possibilità di prevedere l’esenzione dell’addizionale comunale irpef

d) il comma 142 introduce all’art. 1 del D.Lgs. 360/1998 un nuovo comma 3 bis per effetto del quale, il comune nel regolamento dell’addizionale comunale irpef può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- destinatario dell’addizionale

e) il comma 142 della legge finanziaria 2007, modifica  il primo periodo del comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. 360/1998, relativamente al momento di individuazione della soggettività passiva prevedendo che l’addizionale è dovuta alla provincia ed al Comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. La norma precedente prevedeva la data del 31 dicembre dell’anno a cui si riferiva l’addizionale.

- modalità di versamento ai comuni

f) il versamento dell’addizionale comunale Irpef ai comuni è effettuato in acconto per il 30% e a saldo  unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, l’acconto del 30%  è determinato applicando al reddito imponibile dell’anno precedente l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef deliberata:

- per l’anno di riferimento se la pubblicazione della delibera di fissazione dell’aliquota è effettuata entro l 15 febbraio;

- per l’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al 15 febbraio.

La novità più importante è contenuta nel comma 143 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2007, il versamento dell’addizionale è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso un apposito codice tributo. Ciò comporterà la diretta acquisizione delle somme nelle casse comunali e viene quindi meno l’attesa, non certo minima, della distribuzione delle somme spettanti ad opera del ministero dell’interno.

- adempimenti a carico del sostituto d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

g) il punto c) del comma 142 specifica che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’acconto dell’addizionale è determinato dai sostituti d’imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell’addizionale, invece, è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenuto sono versate nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in una unica soluzione.

L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Quest’ultimo adempimento presenta già alcuni problemi applicativi. Infatti, qualora un comune determini, a titolo esemplificativo,  il 15 febbraio l’aliquota dell’addizionale per l’anno 2007, il datore di lavoro dovrà effettuare il calcolo dell’acconto dovuto, per il 2007, avrà 28 giorni di tempo (dal 15/2 al 15/3) per indicarlo nel Cud e trasmetterlo al proprio dipendente (l’attuale termine è fissato al 15 marzo). Dall’anno prossimo, però, il Cud deve essere presentato ai propri dipendenti entro il 28 di febbraio per cui, sempre riportandoci all’esempio, il tempo necessario per calcolare l’acconto dell’addizionale ed indicarlo nel Cud sarà veramente di soli 13 giorni (dal 15/2 al 28/2).

- soggetti diversi dai dipendenti

Per i soggetti diversi dai dipendenti e assimilati, l’acconto e il saldo devono essere versati unitamente al saldo dell’Irpef (16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

Tab.  1 -  Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007

 

Disposizioni attualmente vigenti

Disposizioni vigenti dal 1/1/2007

Contribuenti

Soggetti Irpef  aventi il domicilio fiscale nel comune alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento

Soggetti irpef aventi il domicilio fiscale nel comune alla data dell’1 gennaio dell’anno di riferimento

Aliquota

Fino allo 0,50% con un incremento annuo massimo dello 0,20%

Fino allo 0,80%

Acconto

Non previsto

Pari al 30% dell’addizionale dovuta calcolata moltiplicando l’aliquota (da adottarsi dal comune entro il 15/2) per il reddito imponibile dell’anno precedente

Modalità di versamento

Mediante F24 allo stato che poi ripartisce ai comuni le somme spettanti

A decorrere dall’anno d’imposta 2007 direttamente ai comuni mediante F24 utilizzando un apposito codice tributo

2.1 EFFETTO DELLE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF SUI TRASFERIMENTI STATALI

Art. 1 comma 10

10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Gli effetti sull’addizionale comunale e regionale irpef derivanti dalla scomparsa delle deduzioni irpef

La scomparsa delle deduzioni Irpef e la loro sostituzione con le detrazioni irpef (si veda nella sezione dedicata alle disposizioni fiscali del presente manuale) aumenterà il prelievo delle addizionali. Dal 2007, a parità di reddito con gli anni precedenti, il peso fiscale delle addizionali regionali e comunali aumenterà sempre, anche se le aliquote delle addizionali dovessero restare quelli vigenti. Questo perché, con la scomparsa delle deduzioni per carichi di famiglia, che per i redditi 2005 e 2006 riducono l’imponibile irpef, con il sistema delle deduzioni che, invece, riduce il gettito irpef ma non la base imponibile, si avrà a disposizione una base di calcolo maggiore e pertanto più addizionale comunale e regionale irpef.

Effetto sui trasferimenti statali

Con il comma 10 della legge finanziaria 2007, il legislatore introduce un principio di assegnazione allo stato in maniera indiretta del maggior gettito derivante alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni inerenti la riforma dell’irpef, stabilendo che i trasferimenti erariali saranno ridotti  in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni contenute in materia di detrazioni irpef.

3.    DISPOSIZIONI  IN MATERIA  DI  ICI

3.1 DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA ICI

Art. 1 comma 156

156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".

Organo competente

L’articolo 1 comma 156 della legge finanziaria modificando l’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92 individua nel consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota Ici.

Pertanto, dal 1 gennaio 2007, l’aliquota Ici deve essere deliberata dal consiglio comunale e non più dalla giunta come tutti gli altri tributi.

3.2  TERMINI PER IL PAGAMENTO ICI

 

Art. 37 comma 13 e 14 D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006

 

13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

I nuovi termini di pagamento

L’articolo 37 comma 13 della manovra Prodi modifica i termini per il pagamento dell’Ici i quali sono anticipati al 16 giugno, per quanto concerne la rata in acconto, e al 16 dicembre per la rata a saldo.

Decorrenza

I nuovi termini di pagamento partiranno dal 1° maggio 2007.

Modalità di determinazione delle rate

L’articolo 37, comma 13 del D.L. 223/2006 modifica solo i termini e non anche le modalità di determinazione della prima rata che rimangono quelle in vigore (50% con aliquote e detrazioni dell’anno precedente).

3.3     MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ICI

3.3.1 UTILIZZO DEL MODELLO F24

Art. 37, comma 55 D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006

55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.

Le modifiche introdotte

L’articolo 37 comma 55 della manovra Prodi introduce delle modifiche nelle modalità di pagamento dell’Ici prevedendo che tale imposta:

-          possa essere liquidata con la dichiarazione delle imposte sui redditi;

-          possa essere versata con il modello F24.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 1° novembre 2006 (120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, saranno definiti i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni.

Dubbi interpretativi sull’applicazione della manovra Prodi

Dalla lettura del comma 55 sembra emergere che la  liquidazione dell’ici in sede di dichiarazione dei redditi e il relativo  pagamento con il modello F24 non sia un obbligo né per il contribuente né per il comune. Inizialmente la norma ha dato luogo ad alcune incertezze interpretative. In particolare, se è demandato al contribuente la decisione di liquidare l’Ici in sede di dichiarazione dei redditi, la successiva decisione di procedere con il versamento tramite il modello F24 non dovrebbe andare contro l’eventuale facoltà dell’ente di riscuotere l’Ici con modalità diverse altrimenti ci sarebbe una lesione dell’autonomia  e della potestà regolamentare degli enti locali. Pertanto, secondo questa tesi, l’eventuale pagamento con il modello F24 potrà avvenire solo se il comune abbia scelto di convenzionarsi con l’agenzia delle entrate.

Modalità di pagamento tramite il modello F24

Infatti, tra le diverse modalità di pagamento dell’Ici, l’ente locale ha la possibilità di ricorrere all’utilizzo del modello unificato F24, come disciplinato dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. L’utilizzo del modello F24 richiede in via prioritaria la stipula di una convenzione tra l’ente impositore e l’Agenzia delle entrate che ha la funzione di disciplinare i seguenti aspetti:

-          le attività di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili mediante il modello F24;

-          le attività di predisposizione della relativa modulistica;

-          la trasmissione dei dati analitici delle somme a debito o a credito evidenziate nelle deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi;

-          il riversamento delle somme riscosse;

-          il rimborso delle spese;

-          la durata dell’accordo.

L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate

La questione è stata risolta con la circolare n. 28 del 4/8/2006, emessa dall’Agenzia delle Entrata, la quale a commento dell’art. 37, comma 55 del D.L. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006, ha chiarito che la scelta di versare l’Ici con il modello F24 spetta al contribuente indipendentemente dalla stipulazione di apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate ed il Comune. Rimangono non chiari, tuttavia, gli aspetti economici relativi alla spesa di riscossione effettuata con il modello F24.

3.3.2 RISCOSSIONE DIRETTA

Art. 1 comma 175

175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

Abrogata la riscossione diretta

Il comma  175  della finanziaria 2007 abroga la lettera n) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97 secondo il quale, al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, permette al comune di prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria o direttamente in tesoreria.

3.3.3  RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 1 comma 173 lettera e)

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)….. b) …… c) ……. d) …..

e) all’articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti:"sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;

Nuove disposizioni inerenti la riscossione coattiva:

- nuovi termini per il pagamento degli avvisi Ici

Il comma   173 lettera e) con la finalità di adeguare le disposizioni del D.Lgs. 504/92 alle nuove indicazioni fornite dal c.d. “nuovo testo unico dei tributi locali” modifica anche l’art. 12 del decreto Ici in materia di riscossione coattiva stabilendo:

a) che le somme oggetto dell’attività di controllo se non incassate entro il termine di 60 giorni dalla data della loro notifica (nel testo previgente il termine era 90 giorni), devono essere iscritte a ruolo;

- iscrizione a ruolo

b) abrogando il secondo periodo dell’art. 12 del D.Lgs. 504/92 il quale prevedeva che il ruolo dovesse essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della notifica degli avvisi di liquidazione e accertamento. Per effetto, infatti, delle nuove disposizioni contenute nel testo unico per i tributi locali l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro il 3° anno successivo.

3.4  RIMBORSI  ICI

Art. 1 comma 173 lettera f)

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)…… b)….. c)….. d) …. e) …..

f) l’articolo 13 è abrogato;

Nuove disposizioni per il rimborso Ici

Il comma   173 lettera f), con la finalità di adeguare le disposizioni del D.Lgs. 504/92 alle nuove indicazioni fornite dal c.d. “nuovo testo unico dei tributi locali”, abroga l’art. 13 del decreto Ici che prevedeva il termine di tre anni entro cui il contribuente poteva richiedere il rimborso della maggiore imposta pagata. Con le nuove disposizioni il termine triennale si trasforma in un termine quinquennale.

3.5 DICHIARAZIONE E/O COMUNICAZIONE ICI

3.5.1 SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE E/O COMUNICAZIONE ICI

Art. 37, comma 53 e 54 D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006

53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

Art. 1 comma 174 e 175

174. Al comma 53 dell’articolo 37 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico".

175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

Eliminazione obbligo della dichiarazione o comunicazione

L’articolo 37, comma 53 del D.L. 223/2006 elimina, dall’anno 2007, l’obbligo di presentazione ai fini Ici della dichiarazione, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 504/92 ovvero della comunicazione di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 446/1997.

Restano, in ogni caso, gli altri adempimenti previsti in materia di riduzione dell’imposta per i quali è necessario individuare un modello per consentire ai contribuenti di presentare le richieste e ai Comuni di effettuare gli opportuni controlli.

Entrata in vigore

L’obbligo della presentazione della dichiarazione e/o comunicazione rimarrà in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.

Accesso ai dati

L’eliminazione dell’obbligo di presentare ai fini Ici la dichiarazione ovvero la comunicazione, non determina per il Comune alcuna conseguenza negativa per lo svolgimento delle attività di controllo. Infatti, l’articolo 37, comma 54 del D.L. 223/2006 disciplina il sistema di disponibilità dei dati da parte dei Comuni utili ai fini Ici. In particolare, la norma prevede che l’Agenzia del territorio, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 7 bis del D.Lgs. 82/2005, è tenuta ad assicurare, entro il 31 dicembre 2006, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali.

Modalità tecniche di trasmissione dei dati

L’articolo 59, comma 7 bis del D.Lgs. 82/2005 prevede che il direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro il 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecniche economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni. Alla fine dell’anno i Comuni avranno a disposizione tutti i dati concernenti le variazioni (soggettive ed oggettive) relativi agli immobili nel territorio  comunale e, quindi, potranno effettuare i controlli attraverso l’incrocio di questi dati con quelli provenienti dai versamenti e dalle dichirazioni relative alle agevolazioni spettanti ai contribuenti.

Circolare n. 7 Agenzia del Territorio:

- decorrenza servizi telematici

Con la circolare n. 7 del 15.12.2006 dell’agenzia del territorio, ha rispettato in parte la scadenza del 31 dicembre (originariamente prevista per il 30 giugno) fissata dall’art. 37, comma 54 del D.L. 223/2006 in attesa di estendere il servizio a tutte le amministrazioni pubbliche, che avverrà solo quando il ministro per l’innovazione e le riforme della pubblica amministrazione costituirà il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni. Il confronto del Territorio con tale organismo è, infatti, richiesto dal codice della p.a. digitale (art. 59, comma 7 bis D.Lgs. 82/2005 come integrato dal D.Lgs. 159/2006). La circolare n. 7 del dicembre 2006 fissa i seguenti elementi:

- i servizi di fornitura telematica saranno disponibili dal 30.12.2006;

- costi

- per regioni, province e comuni i costi saranno unicamente quelli di connessione;

- canali per l’interscambio delle informazioni

- sono previsti due canali per la fruizione di dati:

a) la cooperazione applicativa attraverso un sistema di interscambio che prevede la comunicazione diretta tra il sistema informatico dell’ente e quello del Territorio;

b) il “Portale per i comuni” ossia un canale telematico ad hoc, per i comuni e comunità montane che non hanno un’infrastruttura tecnologica adeguato, al quale si accede dal sistema internet del Catasto www.agenziaterritorio.gov.it. In questo caso, l’ente interessato è tenuto a comunicare il nominativo del soggetto individuato come responsabile degli accessi al portale. Per le comunità montane è richiesto di indicare anche l’ambito territoriale di competenza. Sul portale sarà possibile acquisire la documentazione informativa aggiornata relativa ai dati, ai servizi disponibili e alle specifiche tecniche;

- accesso alle informazioni

- per accedere alle informazioni, i rappresentanti legali degli enti territoriali dovranno sottoscrivere le condizioni generali da trasmettere, in duplice copia a mezzo raccomandata a/r, all’ufficio gestione contratti e convenzioni della direzione centrale organizzazione e sistemi informativi del Territorio. Contemporaneamente saranno rilasciate le credenziali di accesso (userId e password);

- utilizzo delle informazioni

- l’uso, anche parziale, delle informazioni è consentito esclusivamente in relazione agli scopi istituzionali degli enti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché in materia di riutilizzazione dei dati e delle informazioni catastali. L’agenzia fiscale e l’ente fruitore dei servizi dispongono, sul sito web dell’amministrazione, di un cruscotto comune per il monitoraggio delle richieste e dei servizi resi;

- servizi aggiuntivi

- entro il mese di marzo 2007 dovranno essere attivati altri servizi per i comuni che saranno utili sia per la gestione dell’Ici che della Tarsu;

- soppressione dichiarazione ici

- il servizio di fornitura delle informazioni catastali condurrà alla soppressione dell’obbligo della presentazione della dichiarazione e comunicazione Ici. Tuttavia, la soppressione è condizionata all’emanazione di un provvedimento del direttore dell’agenzia del territorio che dovrà certificare l’effettiva operatività del sistema. Questo atto, in base alle indicazioni contenute nella circolare n. 7, dovrebbe essere emanato in tempi brevi;

- immobili di nuova costruzione o che hanno subito variazioni

- per gli immobili di nuova costruzione o che hanno subito variazioni, la circolare, prevede l’attivazione di servizi specifici per la comunicazione da parte dei comuni di tali dati.

Casi in cui sarà ammesso ancora la dichiarazione Ici

In realtà, la dichiarazione Ici non scomparirà totalmente, in quanto il comma 174 della legge finanziaria 2007, precisa che, anche successivamente alla messa a disposizione della predetta banca dati catastali, resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico. A titolo esemplificativo si pensi alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, nonché alle volture catastali.

Abrogazione della comunicazione

Occorre rilevare, pertanto, che la dichiarazione Ici ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 504/92 dovrà ancora essere effettuata nei casi previsti dal comma 174 della legge finanziaria 2007 mentre il comma 175 della legge finanziaria 2007 abrogando la lettera n) del D.Lgs. 446/97 di fatto abroga la comunicazione Ici.

3.5.2 DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DATI RILEVANTI AI FINI ICI

Art. 1 comma 101 102

101. A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:

a) oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi; b) l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.

102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.

Le disposizioni della legge finanziaria 2007

Dal 2007 scompariranno sia la dichiarazione che la comunicazione Ici, ma i dati utili ai fini del trattamento della suddetta imposta dovranno essere indicati nelle dichiarazione dei redditi. Occorre rilevare, tuttavia, che l’obbligo di fornire le indicazioni relativi all’Ici nel quadro della dichiarazione dei redditi non ha assolutamente lo scopo di sostituire quello concernente la dichiarazione Ici da presentare al comune. Infatti, il sistema in commento non abroga quanto stabilito nell’art. 10 del D.lgs. 504/92 in materia di dichiarazione Ici; anzi come specificato nel paragrafo precedente (comma 174) resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.

I commi 101 e 102 della finanziaria 2007 disciplinano i contenuti che dovranno contenere le dichiarazione dei redditi al fine della gestione dei dati Ici suddividendo i tempi e i contenuti a seconda del tipo di soggetto che presenta la dichiarazione.

Dichiarazione presentata da persona fisica e società di persone e assimilate

Il comma 101 è dedicato alle persone fisiche e alle società di persone e assimilate e stabilisce che a decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, per ciascun fabbricato deve essere specificato:

a)     oltre l’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno;

b)     l’importo dell’Ici pagata nell’anno precedente.

La norma specifica che i dati riferiti ai fabbricati (vedi punto a) saranno indicati nelle dichiarazioni degli anni successivi sono in caso di variazione relativi anche ad uno solo di essi.

Punto di criticità

Le disposizioni contenute nel comma 101 sopra menzionato presentano due punti di criticità:

-          il primo è legato al fatto che la dichiarazione dei redditi deve contenere i dati relativi ai soli fabbricati e non anche ai terreni e aree agricole;

-          il secondo punto di criticità è la mancata previsione degli adempimenti connessi a quei soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi ma che nel corso dell’anno possono effettuare operazioni rilevanti ai fini dell’Ici.

Dichiarazione presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche

Il comma 102, invece, è dedicato alla dichiarazione dei redditi presentata da soggetti Ires ossia le società di capitali, enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali per i quali la norma stabilisce che in relazione ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la dichiarazione dei redditi dovrà contenere tutte le indicazione utili ai fini Ici. Anche in questo caso la norma specifica che l’indicazione di tali dati nelle dichiarazioni successive a quelle del 2007 saranno riportate solo in caso di variazione.

Punti di criticità

Il comma 102 evidenzia un punto di criticità legato al fatto tali disposizioni disciplinano il contenuto ai fini Ici della dichiarazione dei redditi riguardanti il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il che appare, ovviamente, un controsenso.

Modalità applicate

Il secondo periodo del comma 102, specifica che gli elementi, i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni sopra enunciate saranno definiti con apposito decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.

SOGGETTI

ANNO DI PRESENTAZIONE

CONTENUTO

Persone fisiche e società di persone e assimilate

Dal 2008

Per ogni fabbricato dovrà essere indicato l’Ici dovuta per il 2006

Soggetti Ires (art. 73, lett. a e b del Tuir)

Relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007

Dati utili  per il trattamento dell’Ici

3.5.3 DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE DELL’ANNO 2007

Art. 1 comma 104

104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.

Dichiarazioni presentate nell’anno 2007

Il comma 104 della legge finanziaria 2007 stabilisce che,  nelle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni fabbricato deve essere indicato l’importo dell’Ici dovuta per l’anno precedente.

3.6  LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO

3.6.1 IL CONTROLLO EFFETTUATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Art. 1 comma 103

103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

Verifica dei versamenti dell’Ici

Il comma 103 della legge finanziaria 2007 introduce in capo all’Agenzia delle entrate un meccanismo di controllo dei versamenti dell’Ici. La norma, infatti, stabilisce che l’Agenzia delle entrate in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi procederà anche alla verifica dei versamenti Ici relativi a ciascun fabbricato.

Punti di criticità della norma

Il controllo sulla verifica dei versamenti dell’Ici effettuata dall’amministrazione finanziaria presenta alcuni aspetti di criticità e di debolezza legati al fatto che la dichiarazione dei redditi che sostituirà di fatto la dichiarazione dell’Ici, nella disposizione formulata dal comma 101 e 102 della finanziaria 2007, prevede la sola indicazione  dei dati relativi ai fabbricati e non anche dei terreni e delle aree edificabili. Pertanto, il controllo sui versamenti dell’Ici previsto in capo all’Agenzia delle entrate renderà quasi impossibile l’attività di verifica dell’Ici.

Trasmissione ai comuni dell’esito del controllo

Pertanto, anche la comunicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, ai comuni dell’esito di tale controllo sarà incompleta e comporterà, comunque, a carico dei comuni un ulteriore integrazione e analisi volti a verificare il corretto adempimento del contribuente.

In ogni caso, il potere di emettere gli atti impositivi rimane sempre in capo ai comuni e pertanto tale attività di controllo svolto dall’agenzia delle entrate non è sostitutivo rispetto a quello svolto dai comuni.

Ulteriori aspetti di criticità

Un altro elemento di criticità soprattutto legato alla gestione delle dichiarazione dei redditi  si rileva nel fatto che per consentire all’agenzia delle entrate di effettuare i controlli formali sarà necessario indicare nella dichiarazione dei redditi tutti i dati necessari per la liquidazione del tributo (detrazioni e agevolazioni, periodo di possesso ecc…) e non semplicemente l’importo pagato nell’anno precedente. E’ evidente, pertanto, che il quadro della dichiarazione dei redditi relativo ai fabbricati dovrà contenere una serie di elementi necessari per il controllo.

3.6.2 IL CONTROLLO EFFETTUATO DAI COMUNI

Art. 1 comma 105

105. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Trasmissione telematica

Il comma 105 della finanziaria 2007 stabilisce che con apposito decreto ministeriale saranno disciplinate le modalità e i termini relativi all’obbligo da parte dei comuni di trasmettere telematicamente all’Agenzia del territorio le discordanze tra i dati Ici e i dati catastali.

3.6.3 GLI ATTI IMPOSITIVI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Art. 1 comma 173 lettera d)

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati;

Norme del D.Lgs. 504/92 abrogate:

- comma 1 dell’art. 11 (avviso di liquidazione)

Per effetto delle disposizioni inerenti il c.d. “nuovo testo unico per i tributi locali” che ha rivisto, tra le altre norme, anche le modalità di esecuzione dei controlli tributari, i commi del D.Lgs. 504/92 inerente le attività di liquidazione e accertamento sono stati abrogati.

In particolare, il comma 173, lettera d) della finanziaria 2007 abroga i seguenti commi dell’articolo 11 del D.Lgs. 504/92:

-          comma 1 inerente il controllo dei versamenti Ici e la relativa emissione degli avvisi di liquidazione;

- comma 2 dell’art. 11 (avvisi d’accertamento in rettifica e d’ufficio)

-          il comma 2 inerente il controllo delle dichiarazioni omesse o infedeli ed incomplete e la relativa emissione degli avvisi d’accertamento d’ufficio o in rettifica;

- comma 2 bis (motivazione degli atti)

-          il comma 2 bis inerente l’obbligo di indicare negli avvisi degli atti impositivi le motivazioni e i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche sottostanti la loro emissione;

- comma 6 (controllo ministeriale)

- il comma 6 che prevedeva la possibilità a carico del Ministero delle finanze di poter effettuare controlli sulla gestione dell’Ici.

3.6.4 I NUOVI TERMINI  PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI ICI

I nuovi termini

Il comma 161 della finanziaria 2007, ha introdotto un termine decadenziale dell’attività di recupero dell’evasione unico per tutti i tributi locali e fissato nel termine del 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento doveva essere effettuato. Il comma 171, tuttavia, specifica che le nuove disposizioni contenute nel c.d. “mini testo unico del tributi locali” sono applicabili anche ai rapporti pendenti all’entrata in vigore della legge, stabilita al 1° gennaio 2007. In buona sostanza, tutti i rapporti che alla data del 1° gennaio 2007 saranno già esauriti non soggiacciono alle nuove disposizioni. Ne deriva che, in materia di verifica dell’Ici, lo spartiacque tra le vecchie disposizioni e le nuove, sono da individuarsi con riferimento alle annualità che potevano essere accertate entro  il 31.12.2006; dalle annualità  successive si cominceranno a conteggiare i nuovi termini.

Nella tabelle sottostanti sono riepilogati  i termini per la notifica degli avvisi Ici secondo la normativa:

-          in vigore al 31/12/2006;

-          in vigore dall’1/1/2007.

Normativa in vigore al 31/12/2006  (art. 11 D.Lgs. 504/92)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Avviso di liquidazione

(con obbligo dichiarativo assolto)

Prescritto

Prescritto

Prescritto

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

Avviso di liquidazione

(senza obbligo dichiarativo)

Prescritto

Prescritto

Prescritto

Prescritto

31/12/06

31/12/07

31/12/08

Avviso di accertamento in rettifica

(con obbligo dichiarativo assolto)

Prescritto

Prescritto

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

Avviso di accertamento in rettifica

(senza obbligo dichiarativo)

Prescritto

Prescritto

Prescritto

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

Avviso di accertamento d’ufficio

(con obbligo dichiarativo)

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

31/12/12

Avviso di accertamento d’ufficio

(senza obbligo dichiarativo)

Prescritto

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

Normativa in vigore dall’ 1/1/2007  (art. 1 comma 161 e 171 Legge 296/2007)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Avviso di accertamento* omessi o insufficienti versamenti

(con obbligo dichiarativo**)

Prescritto

Prescritto

Prescritto

Prescritto

31/12/10

31/12/11

31/12/12

Avviso di accertamento* omessi o insufficienti versamenti

(senza obbligo dichiarativo)

Prescritto

Prescritto

Prescritto

Prescritto

Prescritto

31/12/10

31/12/11

Avviso di accertamento in rettifica

(con obbligo dichiarativo **)

Prescritto

Prescritto

Prescritto

31/12/09

31/12/10

31/12/11

31/12/12

Avviso di accertamento in rettifica

(senza obbligo dichiarativo)

Prescritto

Prescritto

Prescritto

Prescritto

31/12/09

31/12/10

31/12/11

Avviso di accertamento d’ufficio

(con obbligo dichiarativo*)

Prescritto

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

31/12/12

Avviso di accertamento d’ufficio

(senza obbligo dichiarativo)

Prescritto

Prescritto

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

* dal 2007 sparisce l’avviso di liquidazione che viene sostituito dall’avviso di accertamento in rettifica (per insufficienti e tardivi versamenti) e d’ufficio (in caso di omesso versamento)

** dal 2007 resta l’obbligo dichiarativo quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l’invio del modello unico informatico

3.6.5 GLI INTERESSI SUGLI ATTI IMPOSITIVI

Art. 1 comma 173 lettera g)

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)… b) ….. c) ….. d) ….. e)….. f) ….

g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.

Nuova misura e calcolo degli interessi

Il comma 173 lettera g) della legge finanziaria 2007, sempre con la finalità di adeguare le disposizioni Ici al nuove testo unico dei tributi locali, abroga anche il comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs. 504/92 in materia di interessi da applicare sugli atti impositivi. In particolare, la norma previgente, prevedeva che sulle somme dovute per l’imposta si applicavano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto. Le nuove disposizioni, invece, prevedono un tasso di interesse che sarà deliberato dal comune, partendo dal tasso di interesse legale aumentato fino a tre punti percentuali e con maturazione giorno per giorno.

3.7 LE DISPOSIZIONI INERENTI LA RENDITA PRESUNTA

Art. 1 comma 173 lettera a)

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;

Soppresso l’obbligo della dichiarazione della rendita presunta

Il comma 173 lettera a) della legge finanziaria 2007, abrogando il comma 4 dell’articolo 5 del D.Lgs. 504/92 sopprime l’obbligo di dichiarare la rendita presunta per i fabbricati non ancora censiti.

La motivazione che sta alla base di tale eliminazione è che, essendo ormai obbligatoria la procedura Doc-fa, per tutti gli immobili in attesa di rendita si applica comunque la rendita proposta, iscritta al catasto a cura del contribuente. D’altro canto, in caso di fabbricati non dichiarati affatto in catasto ovvero che abbiano subito variazioni “abusive” per i quali dunque non è stata neppure attivata la procedura di attribuzione di rendita, esiste la procedura di cui al comma 336 e seguenti della legge 311/2004. Ai sensi di tale norma, si può arrivare, al limite, all’accatastamento d’imperio del fabbricato, con possibilità di recuperare tutto il tributo dovuto per il passato.

3.8  LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 1 comma 173 lettera b)

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  …..

b)al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti:", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,";

Detrazione per abitazione principale legata alla residenza

Il comma 173 lettera b) della finanziaria 2007 modifica il comma 2 dell’articolo 8 del D.Lgs. 504/92 in materia di detrazione Ici per l’abitazione principale. Con la modifica apportata dalla finanziaria si stabilisce che la detrazione spettante per l’abitazione principale debba essere collegata alla residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria.

Occorre in proposito ricordare che, sino ad oggi, mentre l’applicazione dell’aliquota agevolata richiede sempre la residenza del contribuente nel comune, la detrazione spetta alla sola condizione che il proprietario abbia la dimora abituale nell’immobile, a prescindere dalle risultanze dell’anagrafe.

3.9   LE AREE EDIFICABILI

Art. 36 c. 2 D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Definizione omogenea per tutte le imposte e tributi

L’art. 36, comma 2 della manovra Prodi interviene sulla definizione di area edificabile dando una  nozione valida sia ai fini dell’Irpef, dell’Ici, dell’Iva, delle imposte di registro e delle imposte catastali e quindi riconducendo ad omogeneità una definizione che ha sempre generato contestazioni in merito al momento in cui un’area debba considerarsi edificabile. Ogni tributo aveva, in effetti, una sua definizione di edificabilità.

Definizione di area edificabile

La manovra interviene stabilendo che, per tutte le imposte, il terreno va considerato edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato da parte del Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi. Pertanto, il legislatore individua il valore (edificabile o meno) di un’area già nel primo momento in cui è astrattamente possibile costruirvi. Sono quindi irrilevanti, ai fini fiscali, i tempi burocratici che passano prima di poter iniziare una costruzione.

Differenza rispetto alla definizione contenuta nel D.L. 203/2005

Si rammenta che l’articolo 11 quaterdecies comma 16 del D.L. 203/2005 cenvertito dalla legge 248/2005 aveva già fornito un’interpretazione autetica dell’art. 2 del D.Lgs. 504/92 sulla nozione di area edificabile ai fini della sola Ici. Rispetto a tale norme, nella manovra Prodi è inserita l’esplicita previsione della non necessaria approvazione, da parte della Regione, dello strumento urbanistico generale.

Effetto retroattivo della norma: le diverse interpretazioni

Il problema che rimane aperto è se l’articolo 36, comma 2 della manovra Prodi debba configurarsi come norma di interpretazione autentica. A tal proposito esistono due tesi:

a)     secondo l’interpretazione ministeriale contenuta nella circolare 28/E del 2006 emessa dall’Agenzia delle entrate, in commento all’articolo 36 comma 2 del D.L. 223/2006, si evidenzia la natura interpretativa (e quindi retroattiva) della norma. Pertanto avendo effetto retroattivo si possono effettuare le attività di controllo. Tuttavia, a causa dell’incertezza oggettiva sulla natura dell’area che si è determinata per le contrastanti pronunce giurisprudenziali, il contribuente non è soggetto al pagamento delle sanzioni. Si può ritenere che ricorra una causa di non punibilità, in base a quanto disposto dall’articolo 6 del D.Lgs. 472/97.

b)     La seconda interpretazione, invece, evidenzia che la circolare dell’Agenzia delle entrate sopra enunciata, è in contrasto con i principi giuridici ed in particolare con l’articolo 3 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale prevede che:

-          in linea generale, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo;

-          l’unica eccezione è l’articolo 1, comma 2, laddove viene disposto che “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.

Secondo questa interpretazione, poiché nell’articolo 36, comma 2 non è rintracciabile alcuna qualificazione specifica la norma citata non è da qualificarsi come “norma di interpretazione autetica” e quindi ha effetto dal 04/07/2006 (data di entrata in vigore della manovra Prodi) con la conseguenza per i comuni di non poter effettuare le attività di controllo per il pregresso.

Occorre tuttavia rilevare che la Corte di Cassazione (sentenza 7080/2004) ha affermato che “ogni qual volta una normativa fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione, una che comporti la retroattività e una che l’escluda, l’interprete dovrà dare preferenza a questa seconda interpretazione come conforme a criteri generali introdotti con lo Statuto del contribuente”.

Obbligo della comunicazione del cambio di destinazione del terreno

Si rammenta che rimane ancora in vigore l’art. 31 della legge 289/2002 secondo cui il Comune ha l’onere di comunicare a ogni proprietario il cambio di destinazione del terreno. Il Comune è infatti l’autorità competente ad adottare il piano urbanistico che genera l’edificabilità, consentendo agli altri soggetti impositori di sincronizzare a tale momento le loro pretese.

 

3.10   GLI IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

Art. 39 D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale»

Inversione di tendenza

L’articolo 39 della manovra Prodi, sostanzialmente, sostituendo completamente il comma 2 bis dell’art. 7 del D.L. 203/2005 disapplica l’esenzione Ici per gli enti non profit per le attività di natura commerciale.

Praticamente, l’articolo 39 ha riportato la situazione degli enti no profit al punto di partenza con la precisazione che l’esenzione opera solo ove le attività non abbiano esclusivamente natura commerciale.

 

Quindi, , come avveniva prima del collegato alla Finanziaria (articolo 7, comma 2 bis legge 248/2005), gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati ad attività:

-          di assistenza e beneficienza,

-          istruzione,

-          educazione,

-          cultura,

-          ricreative e sportive

hanno l’esenzione Ici solo se queste attività vengono svolte in forma non commerciale.

Le disposizioni contenute nel precedente D.L. 203/2005

Si rammenta che l’articolo 7, comma 2 bis del D.L. 203/2005 era una norma di interpretazione autentica e aveva stabilito che l’esenzione disciplinata dall’articolo 7, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992 si intendeva applicabile a tutti gli enti non commerciali anche quando esercitano  un’attività che si possa qualificare commerciale.  Praticamente tale disposizione aveva fatto venir meno il requisito oggettivo riferito alla natura dell’attività esercitata ed era, pertanto, sufficiente, ai fini dell’esenzione, la sola qualificazione dell’ente derivante dallo statuto.

Effetti della norma

L’articolo 39 del D.L. 223/2006 sostituendo l’art. 7 comma 2 bis del D.L. 248/2005 che era norma di interpretazione autentica, assume anch’esso valore di norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi. Pertanto, non solo esclude il rimborso dell’imposta, eventualmente versata dai soggetti in questione a decorrere dal 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge 248), ma impone anche il pagamento del tributo relativo al saldo 2005 e all’acconto 2006. Tuttavia, ancorché il tributo è dovuto per il periodo pregresso, è evidente che il contribuente non può essere assoggettato a sanzione né per l’omesso versamento a saldo né per quello in acconto in quanto il decreto Prodi è entrato in vigore il 04/07/2006. Quindi, l’effetto della norma si produce da quest’ultima data, successiva a quella fissata per l’acconto Ici. L’ente non commerciale che non ha versato il tributo non è sanzionabile, poiché la legge vigente al momento delle scadenze per i pagamenti  escludeva l’obbligo tributario per tutti gli enti che si trovavano nella condizione di esonero, Il  potere di non applicare le sanzioni, nella fase amministrativa, compete proprio all’amministrazione comunale. Del resto, quando la legge non è chiara o esistono interpretazioni autentiche divergenti sul corretto adempimento degli obblighi tributari, il contribuente non è sanzionabile. Le ipotesi di esclusione della responsabilità sono tutte riconducibili alla mancanza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa). 

Limitazione dell’esenzione da approvare nel regolamento

I comuni al fine di non perdere una quota consistente del gettito ICI, possono stabilire nel proprio regolamento che l’esenzione ICI sia applicabile esclusivamente a condizione che i fabbricati siano non solo utilizzati ma anche posseduti dagli enti non commerciali. Questa precisazione è importante perché, al fine di evitare il pagamento dell’ICI, soggetti diversi da enti non commerciali potrebbero, pur mantenendo il possesso degli immobili, costituire dei diritti reali “di facciata” a favore degli enti non commerciali, i quali diventerebbero soggetti passivi di imposta ma di fatto in un regime esenzione con la conseguenza che l’Ici su tali immobili non verrebbe mai pagata.

3.11 FABBRICATI  RURALI

Art. 2 comma 36, 37, 38 e 39 d.l. 262/2006 conv. Legge 286 del 24/11/06

36.  L'Agenzia  del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite    dall'AGEA    e   delle   verifiche,   amministrative,   da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate  nell'ambito  dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli  che  non  risultano  dichiarati al atasto e richiede ai titolari dei

diritti  reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati,  tra  i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata  presentazione  della dichiarazione al catasto, e' notificata  ai  soggetti  interessati.  Se  questi  ultimi  non  ottemperano alla richiesta  entro  novanta  giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a  carico  dell'interessato,  alla  iscrizione  in catasto attraverso la     predisposizione  delle  relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile  1994,  n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate  o  attribuite  producono  effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla  data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della denuncia catastale,  ovvero,  in  assenza  di tale indicazione, dal 1° gennaio  dell'anno  di  notifica  della richiesta di cui al primo periodo. Con      provvedimento  del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente  decreto,   sono   stabilite   modalita'  tecniche  ed  operative  per l'attuazione  del  presente  comma.  Si  applicano le sanzioni per le  violazioni   previste   dall'articolo 28   del   regio  decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.37.   All'articolo 9,   comma 3,   lettera a),   del  decreto-legge 30 dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio  1994,  n. 133, dopo le parole: «l'immobile e' asservito»  sono  inserite  le seguenti: «, sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica  di  imprenditore  agricolo,  iscritti  nel  registro delle  imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

38.  I  fabbricati  per i quali a seguito del disposto del comma 37  vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono  essere  dichiarati  al  catasto  entro la data del 30 giugno 2007. In  tale  caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del  regio   decreto-legge   13 aprile   1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto  1939,  n. 1249, e successive modificazioni.  In  caso di inadempienza si applicano le disposizioni

 contenute nel comma 36.

39.  I  trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in  misura  pari  al  maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale  sugli  immobili,  dalle  disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo  criteri  e  modalita'  da stabilire con decreto del Ministro dell'economia   e   delle   finanze.  Con  il  predetto  decreto,  in particolare,  si  prevede  che  non  siano  ridotti  i  trasferimenti  erariali  in  relazione  alla  eventuale  quota  di  maggior  gettito  aggiuntivo rispetto a quello previsto.

Art. 1 comma 339

339. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 34 è sostituito dal seguente:"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni.In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; b) il comma 36 è sostituito dal seguente:"36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

Le nuove disposizioni

Il D.L. 262/2006 (collegato fiscale alla finanziaria 2007), all’articolo 2 commi da 36 a 39 interviene in materia di fabbricati rurali prevedendo, sostanzialmente, un aggiornamento catastale dei fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità: L’aggiornamento catastale interviene su due fronti:

-          da parte dell’agenzia del territorio attraverso un controllo incrociato di dati (comma 36);

-          da parte del contribuente che dovrà procedere, senza irrogazione di sanzioni, al nuovo accatastamento (comma 38).

Definizione di fabbricato rurale

La norma modifica anche la definizione di fabbricato rurale.

In particolare, l’articolo 2 comma 37 del D.L. 262/2006, con la modifica del comma 3 dell’art. 9 del D.L. 557/1993, dispone che il fabbricato deve essere detenuto da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, di cui alla legge n. 580/1993, limitandone ancora di più l’ambito.

Gli effetti prodotti dalla nuova definizione di ruralità per i contribuenti

Il comma 38 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006 stabilisce gli adempimenti che i contribuenti debbono seguire per effetto della nuova definizione di ruralità prevista al comma 37. In particolare si prevede che la perdita delle ruralità, per effetto della nuova definizione della stessa, comporta che tali fabbricati debbano essere dichiarati nel catasto urbano entro il prossimo 30/6/2007, senza applicazione delle sanzioni previste dal regio decreto n. 652/1939 che si rendono, al contrario sempre applicabili in caso di inerzia ed inadempimento dell’aggiornamento catastale richiesto entro detta data.

I controlli da parte dell’agenzia del territorio:

- individuazione dei fabbricati

Il comma 36 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, invece, regolamenta la procedura di controllo che sarà effettuata dall’agenzia del territorio.  Tale procedura è stata radicalmente modificata dal comma 339 della legge finanziaria 2007 introducendo degli obblighi a carico degli enti locali. Per effetto di tali modifiche  si stabilisce che l’agenzia del territorio, con riferimento alle notizie trasmesse dall’Agea ma anche in relazione ai dati rilevati e alle verifiche effettuate con gli ordinari mezzi di carattere amministrativo (quali il telerilevamento e/o i sopralluoghi sui terreni utilizzati) deve individuare:

-          i fabbricati iscritti nel catasto terreni e per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ossia quei fabbricati che non rispettano più i requisiti indicati al comma 3 dell’art. 9 del D.L. 557/1993 come modificato dall’art. 2 dpr 139/1998;

-          i fabbricati non dichiarati in catasto.

- comunicazione della disponibilità e pubblicizzazione dell’elenco degli immobili

La norma, modificata con il comma 339 della finanziaria 2007, sostituisce l’adempimento che era previsto nel testo originario del decreto legge, che era quello di richiedere direttamente ai soggetti interessati la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Questo adempimento è risultato troppo oneroso e per effetto delle modifiche anziché una comunicazione diretta al contribuente si previsto una forma di comunicazione pubblica a seguito della quale scatteranno determinati adempimenti per il contribuente. In particolare l’agenzia del territorio dovrà:

-          rendere noto la disponibilità per ciascun comune dell’elenco degli immobili individuati attraverso una comunicazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. L’elenco che sarà  reso disponibile, oltre a contenere gli immobili, comprenderà anche l’indicazione, qualora accertata, della data della presenta mancata presentazione della dichiarazione al catasto;

-          pubblicizzare, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet il suddetto elenco. Il legislatore attribuisce a tale pubblicizzazione valore di richiesta per i titolari dei diritti reali di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti in conformità al regolamento del ministro delle finanze n. 701/1994.

- inerzia del contribuente

Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato e rimanendo il titolare dei diritti sul fabbricato inerte, sarà la stessa Agenzia del territorio a procedere all’aggiornamento catastale, con spese e oneri a carico dello stesso proprietario, procedendo a notificarne il relativo esito che produrrà i propri effetti con decorrenza dal:

-          1°gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia;

-          1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato, qualora non sia possibile individuare la data della mancata presentazione della denuncia.

- Procedure operative

Le procedure operative saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

- Sanzioni

In ogni caso si renderanno applicabili le disposizioni sanzionatorie contenute nel regio decreto n. 652/1939 convertito dalla legge n. 1249/1939.

Gli effetti per l’ente locale

Le nuove procedure di controllo previste per i fabbricati rurali comporteranno un aumento del gettito dell’Ici per gli enti locali. Tuttavia, il comma 39 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 stabilisce che i trasferimenti erariali a favore degli enti comunali, saranno ridotti in misura compensativa e limitata al maggior gettito dell’Ici con criteri  e modalità da definire con apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto dovrà comunque prevedere che rimangono ai comuni le eventuali maggiori risorse reperite rispetto a quelle previste, il che vuol dire che i recuperi di evasione e gli innalzamenti delle aliquote generano maggiori entrate che gli enti trattengono.

3.12  IMMOBILI CATEGORIA E

Art. 2 comma 40, 41, 42, 43, 44  e 46 d.l. 262 conv. L. 286/2006

    40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni  di  immobili  destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio  privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

     41.  Le  unita'  immobiliari che per effetto del criterio stabilito  nel  comma  40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della  rendita  devono  essere  dichiarate  in  catasto  da parte dei  soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore  del   presente   decreto.  In  caso  di  inottemperanza,  gli  uffici provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con  oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui  al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in  tale  caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio     decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge  n.   652   del   1939,   nella   misura   aggiornata   dal  comma 338  dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    42.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel  rispetto  delle  disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste  dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive modificazioni, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, sono stabilite  le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 41.

     43.  Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi  40,  41  e  42  producono  effetto  fiscale  a  decorrere  dal  1° gennaio 2007.

    44.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  nove  mesi previsto dal comma 41,  si  rende  comunque  applicabile  l'articolo 1, comma 336,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, e successivi provvedimenti  attuativi.

46.  I  trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in  misura  pari  al  maggior  gettito derivante in relazione all'imposta comunale  sugli  immobili  dalle  disposizioni  dei commi da 40 a 45, secondo  criteri  e  modalita'  da stabilire con decreto del Ministro dell'economia   e   delle   finanze.  Con  il  predetto  decreto,  in  particolare,  si  prevede  che  non  siano  ridotti  i  trasferimenti  erariali  in  relazione  alla  eventuale  quota  di  maggior  gettito  aggiuntivo rispetto a quello previsto.

Accatastamento separato per gli immobili destinati ad uso commerciale e ricompresi nelle unità immobiliari cat. E

Le disposizioni contenute nei commi da 40 a 44 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006 intervengono anche in materia di accatastamento delle unità immobiliari censite alla categoria E.

In particolare, la norma (comma 40) stabilisce che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali:

-          E/1 (stazioni di servizio);

-          E/2 (ponti);

-          E/3 (costruzioni e fabbricati per specifici usi pubblici, quali edicole per giornali, chioschi ecc…);

-          E/4 (recinti chiusi per specifiche esigenze pubbliche quali mercati ecc..);

-          E/5 (fortificazioni);

-          E/6 (fari, semafori ecc…);

-          E/9 (edifici destinati a esigenze particolari non compresi in altro gruppo della categoria E)

non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Effetti per i contribuenti

Il comma 41 dell’articolo 2 stabilisce che i proprietari degli immobili interessati abbiano 9 mesi di tempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per richiedere la revisione della qualificazione e della rendita catastale.

Qualora tali soggetti non si attivassero, l’agenzia del territorio interviene direttamente, applicando le sanzioni e ponendo i relativi oneri a carico dell’intestatario.

Inoltre, il comma 44 stabilisce che decorsi i nove mesi, il Comune può sempre adottare la procedura del comma 336 della legge 311/2004 ossia della norma che consente ai comuni di intervenire attraverso la segnalazione all’Agenzia del territorio nel caso in cui i proprietari non abbiano proceduto alle variazioni catastali nel caso di interventi migliorativi a cui non siano seguiti le conseguenti variazioni nell’accatastamento.

Procedure operative

Per quanto concerne la procedura operativa, questa sarà definita con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legge e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Tale provvedimento dovrà regolamentare sia le regole tecniche sia l’ammontare degli oneri.

Efficacia rendite

Il comma 43 stabilisce che l’entrata in vigore del nuovo accatastamento degli immobili interessati abbia decorrenza fiscale dal 1° gennaio 2007. Tale disposizione si applica tanto nel caso di dichiarazione da parte del soggetto intestatario che in quello di attribuzione da parte dell’Agenzia del territorio.

Effetti per il comune

L’applicazione delle disposizioni sopra delineate comporteranno per gli enti locali un  aumento del gettito Ici in quanto attualmente tutti gli immobili censiti nella categoria E sono esenti dall’Ici. Tuttavia, il comma 46 dell’articolo 2 stabilisce che i trasferimenti erariali dei singoli comuni saranno ridotti in conseguenza del maggior gettito Ici derivante dall’applicazione delle suddette norme. La misura del taglio ai trasferimenti erariali sarà contenuta in uno specifico decreto del ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto dovrà comunque prevedere che rimangono ai comuni le eventuali maggiori risorse reperite rispetto a quelle previste, il che vuol dire che i recuperi di evasione e gli innalzamenti delle aliquote generano maggiori entrate che gli enti trattengono.

3.13      IMMOBILI CATEGORIA B

Art.  2 comma 45 e 46 D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006

45.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto,  il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.

      46.  I  trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura  pari  al  maggior  gettito derivante in relazione all'imposta  comunale  sugli  immobili  dalle  disposizioni  dei commi da 40 a 45, secondo  criteri  e  modalita'  da stabilire con decreto del Ministro dell'economia   e   delle   finanze.  Con  il  predetto  decreto,  in  particolare,  si  prevede  che  non  siano  ridotti  i  trasferimenti  erariali  in  relazione  alla  eventuale  quota  di  maggior  gettito  aggiuntivo rispetto a quello previsto.

Rivalutazione del moltiplicatore

L’articolo 2, comma 45 del D.L. 262/2006 stabilisce che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto fiscale, il moltiplicatore da utilizzare per gli immobili accatastati nella categoria B da applicare alle rendite catastali sia aumentato del 40%.

Nella categoria B sono compresi gli immobili destinati a finalità di pubblico interesse, quali collegi, ospizi, caserme, seminari, case di cura, ospedali, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, gallerie, musei, cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti e magazzini sotterranei per deposito di derrate alimentari.

Effetti per il comune

L’applicazione delle disposizioni sopra delineate comporteranno per gli enti locali un  aumento del gettito Ici. Tuttavia, il comma 46 dell’articolo 2 stabilisce che i trasferimenti erariali dei singoli comuni saranno ridotti in conseguenza del maggior gettito Ici derivante dall’applicazione delle suddette norme. La misura del taglio ai trasferimenti erariali sarà contenuta in uno specifico decreto del ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto dovrà comunque prevedere che rimangono ai comuni le eventuali maggiori risorse reperite rispetto a quelle previste, il che vuol dire che i recuperi di evasione e gli innalzamenti delle aliquote generano maggiori entrate che gli enti trattengono.

3.14  DISPOSIZIONI ICI PER I CURATORI FALLIMENTARI E I COMMISSARI LIQUIDATORI

Art. 1 comma 173 lettera c)

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ….  b) …..

c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";

Adempimenti a carico dei curatori e commissari liquidatori

L’articolo 1 comma 173 lettera c) della finanziaria 2007 interviene a sostituire l’articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 504/92 in materia di Ici per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, la nuova formulazione della norma prevede, a carico del curatore o del commissario liquidatore, l’obbligo di:

-          presentare una dichiarazione al comune di ubicazione degli immobili, attestante l’avvio della procedura. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della loro nomina;

-          versare l’ici dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del trasferimento degli  immobili.

Obbligo della dichiarazione

L’obbligo previsto dalla nuova formulazione dell’art. 10 del D.Lgs. 504/92 riguardante la dichiarazione dell’avvio della procedura concorsuale colma un vuoto normativo che ha creato problemi di gestione agli uffici tributi i quali, senza tale comunicazione, spesso non erano a conoscenza dell’avvio della procedura concorsuale e a fronte del mancato pagamento dell’Ici procedevano a notificare atti impositivi infondati.

Versamento dell’Ici

Per quanto concerne il versamento dell’Ici, l’articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 504/92 prevede attualmente che per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore sia tenuto al versamento dell’imposta dovuta per il periodo entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. Con la  nuova formulazione, il versamento dovrà invece essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4.  IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1 comma 145 , 146, 147, 148, 149, 150, 151

145. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.

146. Il regolamento che istituisce l’imposta determina: a) l’opera pubblica da realizzare; b) l’ammontare della spesa da finanziare; c) l’aliquota di imposta; d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

147. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

148. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

149. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.

150. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.

151. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Istituzione dell’imposta di scopo

In attuazione del federalismo fiscale, l’articolo 1 comma 145 della legge finanziaria 2007 prevede la possibilità per i comuni di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. Pertanto, tale imposta ha un vincolo di destinazione ossia la copertura parziale delle spese per la realizzazione di  opere pubbliche. L’istituzione di tale imposta è soggetta ad una serie di vincoli.

Istituzione attraverso il regolamento

Innanzitutto l’istituzione di tale imposta è effettuata attraverso l’approvazione di un regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 il quale deve determinare:

l’opera pubblica da realizzare;

l’ammontare della spesa da finanziare;

l’aliquota di imposta;

l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni a favore di determinati soggetti;

le modalità di versamento degli importi dovuti.

La norma, pertanto, individua nel consiglio comunale l’organo competente non solo per l’istituzione di tale  nuova imposta ma anche per la determinazione della sua aliquota.

Trattandosi di un regolamento di tributi adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, l’approvazione di tale regolamento produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione se nessuna norma statale proroga l’approvazione del bilancio di previsione mentre, in presenza di una norma statale che proroga il termine per l’approvazione del bilancio, ed il regolamento è approvato entro la medesima data, tale regolamento produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell’anno in corso.

Opere pubbliche oggetto di finanziamento

Un secondo vincolo è disciplinato dal comma 149 il quale individua la tipologia di opere pubbliche che possono essere parzialmente finanziate con tale imposta:

opere per il trasporto pubblico urbano;

opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti. Pertanto potranno essere finanziate solo la “costruzione di nuove strade” e non anche le manutenzioni di strade già esistenti;

opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

opere di restauro;

opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti mussali e biblioteche;

opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.

Ammontare della spesa da finanziare

Il comma 150 stabilisce che il gettito complessivo dell’imposta di scopo non può essere superiore al 30% dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare. Pertanto, l’indicazione nel regolamento dell’ammontare della spesa da finanziare, è necessaria per poter verificare il rispetto del vincolo di copertura parziale nella misura del 30% della spesa di investimento.

Determinazione dell’imposta

Il comma 147 stabilisce che l’imposta è determinata, in relazione alla stessa opera pubblica, applicando alla base imponibile dell’ICI un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.  Il nuovo tributo si atteggia, quindi, come una sorta di addizionale all’Ici, in quanto per le modalità di applicazione, il comma 148 fa automatico rinvio alla disciplina dell’Ici che viene anche assunta come parametro per la quantificazione degli importi dovuti.

Il regolamento comunale può prevedere l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione:

all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali;

ai soggetti che già godono di esenzioni o riduzioni ai fini del versamento Ici sulla prima casa;

ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro.

Vincolo termporale

Il comma 147 stabilisce anche un vincolo temporale nel senso che l’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni.

Rimborso del tributo

Il comma 151 stabilisce che nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi. A tal fine è consigliabile, per dare certezza al diritto al rimborso dell’imposta, di specificare nel progetto esecutivo la data prevista per l’inizio dei lavori. 

Contabilizzazione del tributo

L’imposta di scopo ha natura di imposta e pertanto sarà da allocare al titolo uno dell’entrata categoria uno (imposte).

Punti critici

I commi della finanziaria 2007 dedicati all’imposta di scopo presentano alcuni aspetti critici.

In primo luogo non è chiaro se il comune debba applicare una sola aliquota il cui gettito complessivo finanzierà parzialmente tutte le opere pubbliche individuate nel regolamento comunale o se debba istituire un aliquota per ogni singola opera pubblica oggetto di finanziamento con tale imposta. Il dubbio nasce dalla interpretazione letterale dei commi 145 e 147 della finanziaria 2007 laddove il legislatore, al comma 145 si esprime al plurale, facendo riferimento “alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento” mentre al comma 147, quando individua la misura massima dell’aliquota e il periodo temporale di vigenza dell’imposta, specifica che “l’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’Ici un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille”. A rafforzare il dubbio interpretativo è anche il comma 150 allorquando specifica che il gettito complessivo  dell’imposta non può superare il 30% dell’ammontare della spesa “dell’opera pubblica da realizzare” 

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  TASSA E TARIFFA RIFIUTI

5.1 NORME PREVIGENTI ABROGATE

Art. 1 comma 172 lettera b)

172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)………

b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.

Norme abrogate

Per effetto del comma 172 lettera b) della finanziaria 2007 vengono abrogate le disposizioni in materia di tassa rifiuti incompatibili con le nuove disposizioni contenute nei commi della finanziaria dedicati al c.d. “nuovo mini testo unico dei tributi locali”. Nella tabella sottostante sono riepilogate le norme abrogate ed il loro contenuto

 

NORME ABROGATE

CONTENUTO

Art. 71 c. 1, 2, 2 bis e 3 D.Lgs. 507/93

Accertamenti in materia di tassa rifiuti

Art. 75 D.Lgs. 507/93

Rimborso della tassa rifiuti

Art. 76 c. 5 D.Lgs. 507/93

Interessi da applicare sugli  accertamenti in materia di tassa rifiuti

5.2  SUPERFICIE TASSABILE AI FINI DELLA TARIFFA RIFIUTI

Art. 1 comma 183

183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Superficie tassabile

Per effetto del comma 183 della finanziaria 2007 si estende anche alla tariffa rifiuti il sistema di accertamento catastale delle superfici imponibili, già insito nella Tarsu, in base al quale, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale.

5.3  ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE AMBIENTALE

Art. 1 comma 184

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007; b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

Proroga di un anno per il passaggio a tariffa

L’attuazione di alcune disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. 2/4/2006, n. 152) che dovevano essere applicate già dal 2007, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 184 della finanziaria 2007, troveranno alcuni rinvii.

Tra questi, la lettera a) del comma 184 stabilisce che per  il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 sarà invariato anche per tutto il 2007.

Disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti speciali

La lettera b) del comma 184, invece, conferma anche il per il 2007 le disposizioni vigenti in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. La mancanza di tale rinvio avrebbe comportato, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, l’obbligo di smaltire i rifiuti a proprie spese per gli enti e imprese aventi le seguenti caratteristiche:

-          nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per le attività esercitate su aree con superficie superiore ai 150 mq;

-          nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per le attività esercitate su aree con superficie superiore a 250 mq.

Smaltimento in discarica

La lettera c) del comma 184, proroga per tutto il 2007 le disposizioni di carattere transitorio previste dall’art. 17 del D.Lgs. 36/2003 relativamente allo smaltimento in discarica, con eccezione di quelle cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

5.4  ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI

Art. 1 comma 106 – 107 e 108

106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

107. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

108. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Trasmissione telematica

Il comma 106 stabilisce che i concessionari del servizio smaltimento rifiuti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate, in modalità telematica, i dati relativi agli immobili del territorio comunale per i quali si istituisce il servizio e che siano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Il comma 107 specifica che con apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate si approverà il modello di comunicazione

Sanzioni

Il comma 108 stabilisce che i concessionari del servizio di smaltimento rifiuti, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, saranno sanzionati secondo le disposizioni ex articolo 11 del D.Lgs. 471/97.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI

6.1 NORME PREVIGENTI ABROGATE

Art. 1 comma 172 lettera a) e b)

172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.

Norme abrogate

Per effetto del comma 172 lettera a) e b) della finanziaria 2007 vengono abrogate le disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità incompatibili con le nuove disposizioni contenute nei commi della finanziaria dedicati al c.d. “nuovo mini testo unico dei tributi locali”. Nella tabella sottostante sono riepilogate le norme abrogate ed il loro contenuto

NORME ABROGATE

CONTENUTO

Le parole dell’art. 9 c. 5 da: “il relativo ruolo” fino a: “periodo di sospensione”

Termine per iscrizione ruolo coattivo

Art. 9 c. 6 D.Lgs. 507/93

Rimborso imposta sulla pubblicità

Art. 10 D.Lgs. 507/93

Accertamenti in materia di imposta sulla pubblicità

Art. 23 c. 4 D.Lgs. 507/93

Interessi da applicare sugli  accertamenti in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

6.2  AFFISSIONI ABUSIVE

Art. 1 comma 157, 176, 177 e 178

157. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".

176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo 20- bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

178. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: "sono a carico " fino a: "del committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile"; b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.

Le misure per il contrasto del fenomeno delle affissioni abusive

Il comma 176 della finanziaria 2007 attraverso una serie di abrogazioni riporta alla sua struttura iniziale la disciplina del tributo, di fatto “sporcata” dagli interventi della legge 30/12/2004 n. 311 che con i commi 480, 481, 482 e 483 dell’art. 1 aveva reso di fatto impossibile contrastare il fenomeno delle affissioni abusive.

Nella tabella sottostante sono riepilogate le disposizioni abrogate ed il loro contenuto.

Disposizioni abrogate

Contenuto

Art. 6 comma 2 bis D.Lgs. 507/1993

Le due norme prevedevano l’esenzione per determinati soggetti dell’applicazione dell’imposta sulle pubbliche affissioni. In particolare la tipologia di manifesti per i quali era applicabile l’esenzione erano quelli riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza, annunci mortuari.

Art. 20 comma 1 bis D.Lgs. 507/1993

Art. 20 bis D.Lgs. 507/1993

La norma prevedeva l’obbligo a carico dei comuni di riservare, in esenzione da diritti, almeno il 10% degli spazi totali dedicati alle affissioni ai manifesti affissi da determinati soggetti (vedi sopra).

Art. 23 comma comma 4 bis D.Lgs. 507/1993

La norma  prevedeva l’attribuzione della responsabilità per affissioni abusive a colui che materialmente veniva colto in flagranza nell’atto di affissione in luogo del soggetto per conto del quale l’affissione era stata effettuata.   

Art. 24 comma 5 ter D.Lgs. 507/1993

Art. 23 comma 13 quinquies D.Lgs. 285/1992

La norma prevedeva la responsabilità a carico di colui che era materialmente colto in flagranza nell’atto di affissione della publicità sulle strade e sui veicoli. La norma non prevedeva la sussistenza della responsabilità solidale

Art. 6 comma 3 Legge 4/4/1956 n. 212

La norma stabiliva il numero massimo di manifesti da affiggere per le elezioni

Art. 8 comma 4 della Legge 4/4/1956 n. 212

La norma prevedeva una sanzione a chiunque affiggeva stampati, giornali murali o altro fuori dagli appositi spazi consentiti per le affissioni delle elezioni


Violazioni già commesse


Per quanto concerne gli effetti prodotti dalle violazioni in materia di affissioni abusive la finanziaria con il comma 177 stabilisce che sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle violazioni compiute in materia di affissioni abusive.

Oneri per la rimozione dei manifesti

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti abusivi la finanziaria 2007 introducendo due disposizioni diverse vuole differenziare la responsabilità a seconda che il manifesto abusivo riguardi una normale pubblicità o una pubblicità effettuata per le consultazioni elettorali. In particolare:

-          il comma 157 regolamenta la “pubblicità normale” stabilendo che gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti abusivi siano posti a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo  prova contraria;

-          il comma 178, invece, regolamenta le affissioni abusive effettuate per le consultazioni elettorali stabilendo che gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti abusivi siano posti a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.

6.3 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ SULLE INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 1 comma 311

311. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Statocittà e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati."; b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma".

Disposizioni vigenti

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di imposta di pubblicità sulle insegne che “contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività” prevedono l’esenzione dal pagamento dell’imposta qualora tali insegne abbiano una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tale norma, introdotta dall’art. 10, comma 1 lettera c) e comma 3 della legge 448/2001 aveva anche previsto il rimborso statale per il minor gettito che derivava dall’applicazione di tale norma. 

Pagamento sulla parte eccedente i 5 metri quadrati

Per effetto del comma 311 della finanziaria 2007 sarà possibile il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. Tuttavia, tale possibilità, sarà attuabile solo in seguito all’emanazione, entro il 31 marzo 2007, di un regolamento del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro per lo sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza stato- città e autonomie locali. In particolare nel regolamento saranno individuate le attività per le quali l’imposta di pubblicità sulle insegne sarà dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

7. DISPOSIZIONI INERENTI LA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

7.1 NORME PREVIGENTI ABROGATE

Art. 1 comma 172 lettera b)

172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)…….

 b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.

Norme abrogate

Per effetto del comma 172 lettera b) della finanziaria 2007 vengono abrogate le disposizioni in materia di tassa occupazione spazi e aree pubbliche incompatibili con le nuove disposizioni contenute nei commi della finanziaria dedicati al c.d. “nuovo mini testo unico dei tributi locali”. Nella tabella sottostante sono riepilogate le norme abrogate ed il loro contenuto

NORME ABROGATE

CONTENUTO

 

Art. 51 c. 1, 2, 2 bis, 3  e 6 D.Lgs. 507/93

Accertamenti in materia di tassa occupazione spazi e aree pubbliche

 

Art. 53 c. 4 D.Lgs. 507/93

Interessi da applicare sugli  accertamenti in materia di tassa occupazione spazi e aree pubbliche

 

8. ADDIZIONALE   SUI DIRITTI D’IMBARCO

Art. 1 comma 1328

1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e` incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa` aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

Con decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base del centro di responsabilita` "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Aumento della tassa a totale beneficio dello Stato

Il comma 1328 della finanziaria 2007 aumenta, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’addizionale sui diritti di imbarco nella misura di 50 centesimi a passeggero.

Lo scopo dell’aumento è quello di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti per cui il maggior gettito sarà attribuito interamente allo Stato.

La quota comunale

Si rammenta che l’addizionale sui diritti di imbarco è stata introdotta dall’art. 2 comma 11 della legge 350/2003 (finanziaria 2004) nella misura di 1 euro a passeggero a totale beneficio del bilancio dello Stato fino ad un importo complessivo di 30 milioni di euro e la parte eccedente detto fondo ripartito nella misura del 20% a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti. L’aumento previsto dalla finanziaria 2007 non porterà per i comuni alcun aumento del gettito.

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

9.1 AUMENTO DELLE TARIFFE

Art. 1 comma 154

154. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".

Aumento delle tariffe

Il comma 154 della finanziaria 2007 stabilisce che ai fini della determinazione dell’imposta provinciale di trascrizione, le province possono incrementare fino ad un massimo del 30% le tariffe previste da apposito decreto ministeriale. Fino al 31.12.2006 tale incremento non poteva superare il 20%.

9.2 ESENZIONE DELL’IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

Art. 1 comma 323

323. Le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dell’articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Norma di interpretazione autentica

La disposizione contenuta nel comma 323 della finanziaria 2007 è una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2002 convertito dalla legge n. 178/2002 relativo all’esenzione dell’imposta provinciale di trascrizione e delle tasse automobilistiche.

In particolare la norma stabilisce che le esenzioni si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i 60 giorni successivi alla data di acquisto.

 
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[ DOCUMENTAZIONE ]
I testi della Finanziaria
DdL del Governo 1762.bis - 4 Ottobre 2006- Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione (Padoa Schioppa)
Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Decreto Visco)
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani)
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