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DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO

LEGGE FINANZIARIA 2007

Scheda di lettura delle norme di interesse dei Comuni

 Sommario

Art. 1, Commi 101-108 -Disposizioni per il recupero della base imponibile. 4

Art. 1, Commi 142-144- Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF  5

Art. 1, Commi 145-151- Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. 7

Art. 1, Commi 152-156- Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali 9

Art. 1, Comma 157- Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni 10

Art. 1, Commi 158-184- Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile  10

Art. 1, Commi 185-188- Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali 15

Art. 1, Commi 189-193- Compartecipazione comunale all'IRPEF. 16

Art. 1, Comma 194- Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 17

Art. 1, Commi 195-200- Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali 17

Art. 1, Commi 201-219- Disposizioni in materia di immobili 20

Art. 1, Commi 250-261 -Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici e valorizzazione del patrimonio pubblico. 23

Art. 1, Commi 266-270 -Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate. 29

Art. 1, Commi 271-279 - Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. 31

Art. 1, Comma 311- Imposta comunale sulla pubblicità. 34

Art. 1, Commi 340-343 -Misure a sostegno delle zone franche urbane. 34

Art. 1, Comma 439 -Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia. 36

Art. 1, Commi 474-481 - Commissione tecnica per la finanza pubblica. 36

Art. 1, Commi 524 - 528 Assunzioni di personale. 39

Art. 1, Commi 546-556 - Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007. 40

Art. 1, Commi 557-562 - Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali 41

Art. 1, Comma 601 - Istituzione di fondi per la scuola. 44

Art. 1, Comma 616 Controllo su istituzioni scolastiche. 44

Art. 1, Commi 622-636 Istruzione scolastica. 45

Art. 1, Commi 676-695 - Patto di stabilità interno per gli enti locali 48

Art. 1, Commi 696-702 - Compartecipazione locale al gettito Irpef e trasferimenti erariali 53

Art. 1, Commi 703-716- Disposizioni varie in materia di enti locali 54

Art. 1, Commi 718-719 - Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali 57

Art. 1, Comma 724- Unità per il monitoraggio. 58

Art. 1, Commi 725- 741- Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali 58

Art. 1, Commi 863-866 -Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate. 63

Art. 1, Commi 892-895- Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali 65

Art. 1, Comma 924- Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. 65

Art. 1, Commi 927-929 - Transizione alla televisione digitale. 66

Art. 1, Comma 944 - Interventi per salvaguardia di Venezia. 67

Art. 1, Comma 949 - Interventi per Roma Capitale della Repubblica. 67

Art. 1, Comma 950 - Expo 2015. 67

Art. 1, Comma 1008 - Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise. 67

Art. 1, Commi 1012- 1015 - Prosecuzione degli interventi varie  zone terremotate e alluvionate. 68

Art. 1, Comma 1016 - Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. 70

Art. 1, Commi 1031-1034 - Miglioramento della mobilità dei pendolari 70

Art. 1, Commi 1047-1052 - Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione  71

Art. 1, Commi 1064-1066 - Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli 72

Art. 1, Commi 1088-1092 - Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare. 73

Art. 1, Commi 1103-1105 - Contrasto all'abusivismo. 74

Art. 1, Commi 1110-1120-Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra. 75

Art. 1, Commi 1121-1123- Istituzione del fondo per la mobilita sostenibile nelle aree urbane. 77

Art. 1, Commi 1133-1141 - Disposizioni in materia di beni culturali 78

Art. 1, Comma 1145 Accademie. 79

Art. 1, Commi 1147-1151 - Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo. 80

Art. 1, Commi 1156-1159 -Interventi a carico del Fondo per l'occupazione. 82

Art. 1177- 1184 (Comunicazioni agli uffici competenti relative al rapporto di lavoro) 84

Art. 1,Commi 1230 -1231 - Rifinanziamento del trasporto pubblico locale. 87

Art. 1, Commi 1262-1263- Fondo Politiche flussi migratori 88

Art. 1, Commi 1264-1266 - Fondo per le non autosufficienze. 89

Art. 1, Commi 1267-1268 - Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati 89

Art. 1, Commi 1285-1286 - Reddito minimo di inserimento. 90

Art. 1, Comma 1290 - Fondo per le politiche giovanili 90

Art. 1, Comma 1305- Carta d'identità elettronica. 90

 


 

 

Art. 1, Commi 101-108 -Disposizioni per il recupero della base imponibile

 

Omissis

101. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:

a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;

b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.

102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.

103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Omissis

Commento

I commi da 70 a 141 dettano-  in generale -  disposizioni per il recupero di base imponibile.

In particolare i commi da 101 a 108 sono diretti a contrastare l'evasione fiscale in relazione all'imposta comunale sugli immobili (ICI). Tali commi sono stati modificati dopo l'esame da parte della Commissione Bilancio della Camera proprio nel senso proposto dall' ANCI. Sono stati infatti soppressi i commi che prevedevano diverse modalità di versamento dell'ICI tra cui quella con F24 obbligatorio ( che rimane dunque solo facoltativo), oltre che la riscossione - a partire dal 2008 - ad opera della Banca d'Italia che avrebbe poi provveduto ad accreditare le somme  presso le tesorerie comunali.

Il comma 101 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prescrive che nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi dalle società di capitali, società  cooperative e di mutua assicurazione, nonché dagli altri enti commerciali residenti, siano indicati i dati identificativi catastali degli immobili posseduti, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.

In particolare, a decorrere dall'anno 2008 (dunque a partire dalla dichiarazione riferita all'anno d'imposta 2007), per ciascun fabbricato dovranno essere indicati, oltre all'indirizzo, i seguenti dati:

  1. l'identificativo catastale dell'immobile stesso, costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella  e dal subalterno.

      Il Senato ha aggiunto una disposizione che limita l'obbligo di indicare questi dati, nelle     dichiarazioni da presentare negli anni successivi, al solo caso in cui sia intervenuta variazione relativa anche ad uno solo di essi;

2.   l'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente.

Ciò per consentire una verifica con la rendita dichiarata e quindi anche con l'Irpef, consentendo di recuperare  ulteriori risorse dal controllo incrociato di questi dati.

Art. 1, Commi 142-144- Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»;

c) al comma 4:

1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

e) il comma 6 è abrogato.

143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.

Commento

 

I commi da 142 a 144 consentono ai Comuni di variare l'aliquota facoltativa dell'addizionale IRPEF nella misura massima di 0,8 punti percentuali, anziché, come previsto dal decreto legislativo n. 360 del 1998, nella misura massima di 0,5 punti. Inoltre, i medesimi commi prevedono che il versamento da parte dei contribuenti dovrà essere effettuato, in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota all'imponibile IRPEF dell'anno fiscale precedente. Possono accedere all'acconto, sia i Comuni che abbiano deliberato un aumento dell'aliquota entro il 15 febbraio, e sia i Comuni che l'abbiano lasciata inalterata.

Dall'introduzione dell'acconto del 30 per cento dell'addizionale comunale deriverà un aumento del gettito per i Comuni -  in termini di cassa - di 500 milioni di euro.

Con l'approvazione del maxiemendamento del Governo presentato al Senato, è stata introdotta la possibilità per i Comuni, di prevedere con proprio regolamento, una soglia di esenzione per quei cittadini che risultino in possesso di specifici requisiti reddituali.

 

Art. 1, Commi 145-151- Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

145. A decorrere dal 1 gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.

146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

a) l'opera pubblica da realizzare;

b) l'ammontare della spesa da finanziare;

c) l'aliquota di imposta;

d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;

e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

147. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

149. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

f) opere di restauro;

g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;

i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Commento

I commi da 145 a 151 prevedono la possibilità per i Comuni di istituire, con apposito regolamento, un'imposta di scopo a parziale copertura del costo di realizzazione di alcune opere pubbliche. L'imposta dovrà essere destinata esclusivamente alla copertura, per una percentuale non superiore al 30 per cento, del costo di specifiche opere pubbliche. 

L'imposta può essere determinata nella misura massima dello 0,5 per mille della base imponibile ICI e non potrà avere una durata superiore a cinque anni per ciascuna opera.

Si è calcolato che da questa disposizione deriveranno delle entrate per i Comuni pari a circa 942 milioni di euro. Qui di seguito una proiezione ANCI, su dati ANCI-Cnc, che mostra quanto varrebbe, per ciascuna area geografica, il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di scopo nella misura massima prevista, ovvero lo 0,5 per mille della base imponibile ICI.

 

 

Tabella I: imposta di scopo

 

Zona geografica

 Base imponibile

Gettito aliquota 0,5°/oo

 nord occidentale

   600.347.060.597

    300.173.530

 nord orientale

   415.063.377.882

    207.531.689

 centrale

   482.132.905.530

    241.066.453

 meridionale

   253.142.836.249

    126.571.418

 insulare

   133.459.688.531

      66.729.844

Totale nazionale

1.884.145.868.789

    942.072.934

Fonte: dati ANCI-cnc

 

 

In seguito all'esame della Commissione Bilancio della Camera, l'elenco delle opere per le quali può essere istituita l'imposta di scopo è stato ulteriormente allargato, risultando ora ricomprese anche le opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica e le opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche, opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

Durante l'esame al Senato con l'approvazione del maxiemendamento governativo è stata introdotta la previsione che nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista nel progetto esecutivo, i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

 

 

Art. 1, Commi 152-156- Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali

152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonchè le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kw, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».

Commento

 

I commi da 152 a 156 prevedono un differimento per i Comuni, della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari, anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Ciò costituisce sicuramente una positiva novità per i Comuni che avranno più tempo a disposizione per estinguere i propri debiti  i propri debiti.

 

Art. 1, Comma 157- Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni

157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria».

Commento

 

Il comma 157 della legge finanziaria 2007, introduce una disciplina che interviene a fare chiarezza in un settore finora contraddistinto da gravi lacune normative. La disposizione stabilisce infatti che gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi.

Finora, la questione relativa ai soggetti ai quali imputare gli oneri per il rimozione delle affissioni non era regolamentata, ma era prevista unicamente la responsabilità diretta dell'esecutore materiale dell'affissione, qualora i manifesti riguardassero  particolari tipi di attività (politiche, sindacali ecc) per le altre attività era invece prevista la responsabilità solidale.

La legge finanziaria 2007, oltre a stabilire la responsabilità solidale del committente e dell'esecutore, per tutti i tipi di affissioni prevede anche il soggetto a cui devono essere imputati gli oneri per la ripulitura dei muri, che è il committente.

Tali commi quindi rafforzano ulteriormente le garanzie dei Comuni.

 

Art. 1, Commi 158-184- Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonchè degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonchè tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire nè rappresentare da altri soggetti.

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse;

b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»;

c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»;

d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;

e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse;

f) l'articolo 13 è abrogato;

g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.

174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».

175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a: «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»;

b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonchè di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso nè essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

Commento

I commi da 158 a 184  prevedono disposizioni finalizzate a realizzare un sistema omogeneo e  unitario di  meccanismi e termini di riscossione che siano uniformi per tutti i tributi locali, eliminando l'insieme di norme attualmente vigenti in materia, che complicano la gestione dei tributi da parte dei Comuni e rendono difficilmente comprensibile la disciplina delle entrate da parte dei contribuenti.

Durante l'esame del ddl alla Camera dei Deputati sono stati accolti due emendamenti presentati dall'ANCI. Il primo prevede che il Comune abbia più tempo (centottanta giorni anziché novanta) per il rimborso ai contribuenti delle somme da questi versate e non dovute. Il secondo amplia la categoria dei soggetti  che possono effettuare l'accertamento, la riscossione e la liquidazione delle entrate locali, permettendo anche agli impiegati del Comune tali attività, ancorché non iscritti all'Albo.

Con l'approvazione del maxiemendamento governativo al Senato  è stata accolta un'altra  richiesta dell'Anci ed è stata inserita al comma 184 la disposizione che prevede la proroga al 31 dicembre 2007 del conferimento in discarica dei rifiuti urbani non trattati.

La proroga al 31 dicembre 2007 riguarda, in particolare:

§       il termine entro il quale le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 36/2003, possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate (art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 36/03);

§       il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione 27 luglio 1984 (art. 17, comma 2 del decreto  legislativo  n. 36/03);

§       il termine finale di validità, ai fini di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2003, dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione del 27 luglio 1984 ( art. 17, comma 6, lett. a) del decreto legislativo  n. 36/03).

Art. 1, Commi 185-188- Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali

185. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.

188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.

 

Commento

I commi da 185-188 prevedono che a decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano tali disposizioni, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

 

Art. 1, Commi 189-193- Compartecipazione comunale all'IRPEF

189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1º gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

190. Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.

193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

 

Commento

 

I commi da 189 a 193 stabiliscono una compartecipazione dinamica all'IRPEF per i Comuni a partire dal 1 gennaio 2007. Tale compartecipazione, la cui aliquota è pari al 0.69 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento (la base imponibile di riferimento è, quindi, il 2006).

Da una proiezione ANCI sul gettito totale dell'Irpef al 2004, la compartecipazione allo 0,69 per cento ammonta a circa 3 miliardi e 850 milioni di Euro per il 2007.

Per il 2009 l'ammontare della compartecipazione ad aliquota 0,75 per cento sarà di circa 4 miliardi e 200 milioni di Euro.

A decorrere dal 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.

La ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che nel 2006 hanno rispettato il patto di stabilità.

 

Art. 1, Comma 194- Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 dell'articolo 65:

        1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonchè di visure e certificati ipotecari»;

        2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

        «g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;

        3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

        «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;

        b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:

        «a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)».

Commento

Il comma 194 interviene sulla disciplina della ripartizione delle funzioni catastali  tra Stato e Comuni prevedendo le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 112/98:

a)  sulle funzioni di competenza dello Stato la modifica dell'articolo 65 del decreto legislativo 112/98 specifica la totale competenza statale sui registri della pubblicità immobiliare (Conservatorie) e si riformula il presidio centrale sulla "gestione unitaria e certificata" della base dati catastale, con - inoltre - un più esplicito mandato all'Agenzia del territorio alla garanzia dell'accesso ai dati per tutti i soggetti depositari di funzioni;

b) sulle funzioni di competenza comunale, la riformulazione dell'articolo 66 del decreto legislativo 112/98 diminuisce l'ambito oggettivo delle funzioni decentrate (limitandole di fatto all'"utilizzazione e all'aggiornamento" degli atti), ma delimita utilmente il ruolo comunale sulla "revisione" degli estimi: tale termine non compare più tra le competenze dei Comuni e viene sostituito dalla previsione di una partecipazione comunale al "processo di determinazione" degli estimi stessi.

Art. 1, Commi 195-200- Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali

195. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ivi compresi i livelli di qualità che i Comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonchè i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

 

Commento

 

Il comma 195 prevede che i Comuni - a decorrere dal 1° novembre 2007 - esercitino direttamente le funzioni catastali ad essi attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificato dal comma 194 di cui sopra. La riformulazione della disposizione fatta dal Governo durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei Deputati rispetto alla versione originaria, ha sostanzialmente dato attuazione ad una richiesta dell'Associazione di estendere anche i Comuni non capoluogo di provincia,  la possibilità di esercitare entro novembre 2007 le funzioni catastali.

E' stato inoltre aggiunto al Senato un periodo in base al quale è esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private, al fine di evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rispetto al testo della Camera dei Deputati il maxiemendamento anticipa al 1 settembre 2007 la data entro la quale il Direttore dell'Agenzia del territorio deve emanare un provvedimento con il quale vengono stabilite specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale.

Il successivo comma 196 interviene circa la funzione di conservazione degli atti catastali, subordinando l'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano all'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa tra l'Agenzia del territorio e ANCI. Ovviamente, la suddetta previsione non trova applicazione per i poli catastali già costituiti.

Per i Comuni è prevista la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia del territorio, per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali ad essi attribuite, Queste convenzioni hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili.

Con uno o più D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze - attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative e tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI - saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni decentrate. Anche i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento dei predetti livelli siano determinati con i suddetti D.P.C.M.

La disciplina fissata dai citati D.P.C.M. riguarderà, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie - tra cui una quota dei tributi speciali catastali - da trasferire agli enti locali, nonché i termini per le comunicazioni, da parte dei comuni o delle loro associazioni, dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

Il comma 198, modificato nel corso dell'esame al Senato, rinvia ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche del Codice dell'amministrazione digitale, la predisposizione, entro il 1o settembre 2007 (anziché entro il 1° ottobre 2007, come nel testo approvato dalla Camera), di specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale.

Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

 

L'Agenzia del territorio è tenuta a salvaguardare il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso, su tutto il territorio nazionale, la circolazione e la fruizione dei dati catastali. L'Agenzia deve inoltre fornire assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. Si prevede che l'assegnazione di personale (dall'Agenzia ai Comuni) possa avere luogo anche attraverso distacco.

Infine è previsto che l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, dovrà redigere annualmente una relazione sull'esito dell'attività esercitata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze e, in base ad una modifica apportata al Senato, anche alle competenti Commissioni parlamentari, per poter effettuare un costante controllo sull'andamento del processo di attuazione delle disposizioni in esame.

 

Art. 1, Commi 201-219- Disposizioni in materia di immobili

201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».

202. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:

        «b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonchè alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».

203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma».

204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

206. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonchè i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonchè il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonchè al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.

211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonchè al loro proseguimento.

215. È attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'Amministrazione stessa.

217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.

218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».

219. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Commento

 

Con le disposizioni dei commi da 250 a 263 vengono ampliate le ipotesi di utilizzo degli immobili confiscati a coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Tali immobili possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato ed utilizzati, oltre che per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. In alternativa, possono essere trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune o al patrimonio della provincia o della regione.

 

Art. 1, Commi 250-261 -Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici e valorizzazione del patrimonio pubblico

 

250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

    «2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296».

251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

    «1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a)     classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

b)                 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

            2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

        b) misura del canone annuo determinata come segue:

            1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

                1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

                1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

                1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

                1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

                1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

                1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

                1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

            2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, i seguenti criteri:

                2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

                2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

        c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

            1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

            2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

        d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

        e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

        f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».

252. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

    «3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».

253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».

254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione».

256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.

259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

    «Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

    2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

    3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
    4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

    5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

    6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile».

260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.

261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta».

 

262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

    «15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonchè per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonchè l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonchè per le pari opportunità.

    15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 13-bis, le parole: «L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio» e le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 343 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.»;

        b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»;

        c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.

264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

 

Commento

 

Le disposizioni dei commi da 250 a 263, riformano il sistema di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistico ricreative e modificano i criteri per la definizione dei canoni di concessione di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei con finalità turistico - ricreative. Le concessioni e le locazioni dovranno essere assegnate con procedura ad evidenza pubblica, per un periodo tale da garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e comunque non eccedente i cinquanta anni.

Ai Comuni è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione che il concessionario dovrà corrispondere ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380.

I suddetti commi indicano le procedure per la valorizzazione e l'utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione e prevedono l'introduzione di meccanismi atti a determinare l'incremento di valore degli immobili pubblici attraverso il miglior uso,  lo sviluppo di funzioni di interesse sociale e culturale per i giovani, le pari opportunità e le attività di solidarietà. E' compito dell'Agenzia del Demanio, quale attore principale del processo di valorizzazione immobiliare, individuare gli immobili, in collaborazione con gli enti territoriali interessati.

Per questi fini è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ANCI, che prevede l'attivazione di un Tavolo Operativo Tecnico con il compito di supportare le iniziative volte alla riorganizzazione e alla ottimizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ubicato in aree comunali e intercomunali.

Il comma 15 dell'art. 3, della legge n. 410/2001, prevede che gli enti locali interessati all'alienazione degli immobili valorizzati, per effetto di adeguate azioni promosse nell'ambito di accordi di programma, hanno diritto ad una quota dal 5% al 15% del ricavato.

Con l'approvazione del maxiemendamento governativo in Senato al comma 263 è stata introdotta la previsione secondo cui nei programmi di dismissione che interessino gli enti locali si procede mediante accordi di programma. Nell'ambito di tali accordi può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.

 

Art. 1, Commi 266-270 -Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate

 

266. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) sono ammessi in deduzione:

            1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

            2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

            3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

            4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

            5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonchè, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

        b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;

        c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;

        d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;

        e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

    «4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonchè alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

    4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».

267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

 

269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266,267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.

 

270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.

 

Commento

 

Il "cuneo fiscale" è la quota del costo del lavoro che viene prelevata per imposte e contributi e determina, così, la differenza fra costo del lavoro e retribuzione netta in busta paga. Viene prevista una deduzione degli oneri sociali relativi a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalla base imponibile Irap.

Vi sarà inoltre una deduzione pari a 5.000 euro l'anno per ogni addetto per le imprese del Centro e del Nord Italia e una deduzione pari a 10.000 euro l'anno per ogni addetto a tempo indeterminato al Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise), ma nell'ambito della regola del de minimis (tetto massimo agli aiuti di Stato concessi dall'Unione europea), cioè con il massimale di 200 mila euro a triennio per ciascuna impresa.

 

 

Art. 1, Commi 271-279 - Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

 

271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279.

272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis nè con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

        a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;

        b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

        c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonchè ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

 

276. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

 

277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

 

278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

 

279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Commento

 

Alle imprese che effettuano acquisti dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3 lettera a) e c) del trattato europeo per il periodo 2007-2013, è attribuito un credito d'imposta.

Si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti ed attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel Mezzogiorno Non sono ammissibili nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto;

b) limitatamente alle piccole e medie imprese, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, nonché al settore della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo

Distintamente per ogni regione / zona agevolabile e per ciascuna categoria di impresa sono state applicate agli investimenti netti le intensità massime di aiuto ESL previste dalla Commissione Europea a partire dal 2007.

 Le intensità utilizzate sono le seguenti:

 

Piccola impresa

Media impresa

Grande impresa

ABRUZZO

35%

25%

15%

MOLISE

35%

25%

15%

CAMPANIA

50%

40%

30%

PUGLIA

50%

40%

30%

BASILICATA

50%

40%

30%

CALABRIA

50%

40%

30%

SICILIA

50%

40%

30%

SARDEGNA

35%

25%

15%

 

Art. 1, Comma 311- Imposta comunale sulla pubblicità

 

311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sole superficie eccedente i 5 metri quadrati.";

b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma".

 

Commento

 

Grazie anche all'intervento dell'ANCI è stato modificato al Senato  il testo del comma in commento ed è stata abrogata la precedente formulazione del comma che specificava che l'imposta era dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

La disposizione, ora abrogata, intendeva sì confermare l'esenzione dall'imposta per le insegne di superficie fino a cinque metri, ma introduceva, per quelle di superficie superiore a cinque metri quadrati una franchigia in base alla quale l'imposta si sarebbe pagata solo sulla parte eccedente i cinque metri e non sull'intera superficie, come previsto dalla norma vigente, con conseguenze finanziaria sui comuni.

La nuova formulazione del comma 311, rinvia invece ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo 2007, la possibilità di individuare le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

Resta invariata la facoltà dei Comuni di disporre l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore a tale limite, secondo quanto previsto dallo stesso comma 1-bis dell'articolo 17.

Il comma 311 prevede che sarà demandata ad apposito regolamento del Ministero dell'Economia da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato città, la possibilità di individuare le attività per le quali l'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

 

Art. 1, Commi 340-343 -Misure a sostegno delle zone franche urbane

 

340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

 

341. Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

 

342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 340 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

 

Commento

 

Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009. Il fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree ed alla copertura delle minori entrate derivanti dall'eventuale istituzione di riduzioni fiscali e contributive.

Le aree devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti della Unione Europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

Il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, formulata sentite le Regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 1 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle Regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi, e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

 

 

 

 

Art. 1, Comma 439 -Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia

 

 

439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

Commento

 

Il comma in commento stabilisce che il ministro dell'interno e i prefetti, previa delega da parte del ministro, possono stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti locali al fine di realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia a tutela della sicurezza dei cittadini e i servizi di soccorso tecnico urgente. Tali convenzioni potranno avere ad oggetto il contributo logistico, strumentale o finanziario delle stesse Regioni e degli Enti locali.

Il Senato ha soppresso la parte della disposizione in esame in cui si stabiliva che le modalità per la stipula delle convenzioni fossero determinate con successivo decreto del Ministro dell'Interno.

L'ultimo periodo, inserito dal Senato, esclude le contribuzioni finanziarie in questione, provenienti dalle regioni o dagli enti locali in favore del Ministero dell'interno, dall'applicazione dell'art. 1, comma 46, della L. 266/2005 (finanziaria 2005), che stabilisce, per ciascuna amministrazione, un limite massimo all'ammontare delle riassegnazioni di entrate. Tale limite è fissato, a decorrere dal 2006, nell'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate, per ciascuna amministrazione, nell'anno 2005.

L' ANCI ritiene che la formulazione della norma sia poco chiara e priva del principio della reciprocità. Infatti se da un lato viene specificato che le Regioni e gli Enti locali devono contribuire con  risorse finanziarie e logistiche alla  realizzazione di  programmi di sicurezza, dall'altro nulla si dice di ulteriori risorse finanziarie che lo Stato potrebbe disporre a favore di Regioni e Enti Locali per concorrere alla realizzazione dei detti programmi.

 

Art. 1, Commi 474-481 - Commissione tecnica per la finanza pubblica

474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:

        a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:

            1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

            2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonchè con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;

            3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;

        b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonchè all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;

        c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

        d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;

        e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480.

475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 480.

476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.

477. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonchè l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonchè la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.

480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e dell'economicità. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.

481. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Commento

Con i commi 474 e seguenti viene istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:

a) concorrere, con le competenti strutture del Ministero, al processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche

b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;

c) elaborare studi e analisi a supporto dell'attività di monitoraggio sui flussi di spesa della Ragioneria generale dello Stato;

d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione relativa agli andamenti della finanza pubblica;

e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione;.

Per l'espletamento della sua attività la Commissione si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289

A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza Unificata.

La Commissione opera per tre anni dalla data di inizio della attività stabilita.

I suoi componenti possono, alla scadenza, essere rinnovati.

Art. 1, Commi 524 - 528 Assunzioni di personale 

524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso- concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso- concorso - fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti - ha una durata di nove mesi ed seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

Omissis

528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.

Commento

Il comma 524 prevede che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso- concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso- concorso - fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti - ha una durata di nove mesi ed seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

La nuova formulazione del comma 528 dispone che, nell'attesa delle procedure di conversione, i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007; per il resto si conferma inoltre che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro già prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate nel limite dei posti disponibili in organico;

Ovviamente, poiché il contratto di formazione lavoro è finalizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (lo stesso CCNL 14.09.00 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede una quota obbligatoria di contratti da convertire, pena l'impossibilità di procedere all'ulteriore stipula di CFL), la stipula di questo tipo di contratto presuppone necessariamente l'esistenza di un posto in dotazione organica; pertanto i CFL in regime di proroga attualmente presenti presso tutti gli Enti,  a prescindere dalle eventuali limitazioni in materia di assunzioni, possono essere convertiti in contratti a tempo indeterminato.

 

Art. 1, Commi 546-556 - Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007

 

546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.

548. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo».

Omissis

554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Omissis

556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Commento

 

Il comma 546 dispone  un incremento delle risorse previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e, a decorrere, dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro. Pertanto, dunque, le risorse complessive stanziate per il biennio 2006-2007, ammontano rispettivamente per il 2006 a 222 milioni di euro, per il 2007 a 1129 milioni  di euro e, a decorrere dall'anno 2008, a 2.193 milioni di euro.

L'aumento a regime, a decorrere dal 31 dicembre 2007 sarà pari al 4,5%.

Il comma 547 precisa che gli incrementi contrattuali sono interamente  esigibili a valere sul biennio 2006-2007.

Il comma 548 rivede l'articolo 47 del D. lgs. n. 165/2001 in merito ai tempi per la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro; in particolare, si prevede che la procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 

 

Art. 1, Commi 557-562 - Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali

 

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n.  410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

 

561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

 

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.

 

 

 

 

 

 

Commento

 

I commi da 557 a 562 prevedono che gli Enti locali soggetti al rispetto del Patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni (che, dunque, non costituiscono norme vincolanti):

a) commi da 513 a 543  del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo;

b) art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Tali commi imponevano una generale ridefinizione dei fondi per il trattamento accessorio, che devono tenere conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Per gli Enti soggetti al rispetto del patto di stabilità (con popolazione superiore ai 5000 abitanti)  sono disapplicate le norme che imponevano, per il 2007 ed il 2008, limitazioni sulle assunzioni e sulle spese di personale; l'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in virtù del quale, poi, è stato emanato il DPCM 15.02.06, ormai disapplicato per gli Enti in questione) e l'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Gli enti che non abbiano rispettato, per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

Gli Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Ovviamente occorrerà chiarire in  che modo gli Enti potranno procedere alla stabilizzazione del personale precario assunto non mediante procedure selettive.

Gli stessi Enti per il triennio 2007-2009 qualora procedano all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (con popolazione inferiore ai 5000 abitanti), le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

Gli stessi enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Ovviamente tale riferimento temporale è da intendersi a regime.

 

Le disposizioni  sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla prima approvazione alla Camera.

Le novità introdotte con l'ultima approvazione al Senato del maxiemendamento governativo  sono:

 

 - al comma 558, laddove si individuano le categorie di personale precario "stabilizzabile"; sono stati introdotti i Lavoratori Socialmente Utili;

 

 - al comma 559, è stato introdotto che il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n.  410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 - al comma 564 è stata introdotta la previsione secondo la quale la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, puo` essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;

 

 

Art. 1, Comma 601 - Istituzione di fondi per la scuola

 

601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonchè gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

 

Commento

 

A differenza della formulazione originaria del ddl, il comma in commento per come definitivamente approvato,  non risolve le reali esigenze delle scuole cui in questi ultimi anni sono stati decurtati i fondi

Pertanto rimane aperto il problema del pagamento della Tarsu ai Comuni, visto che il fondo di istituto delle scuole, cui si aggiunge un finanziamento ministeriale pari ad un terzo della somma concordata in Conferenza, è insufficiente al rimborso totale con notevoli difficoltà per i Comuni  e che ciò ha creato conflitti e difficoltà ai bilanci comunali.

 

Art. 1, Comma 616 Controllo su istituzioni scolastiche

 

616. Il riscontro di regolarita` amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e` effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

 

Art. 1, Commi 622-636 Istruzione scolastica

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma puo` essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

 

624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono,nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

 

626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

 

628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

 

629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.

 

630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

 

631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

 

632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

 

633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.

 

634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.

 

635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

 

636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa` aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorita` : scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

 

 

 

 

 

Commento

 

Nel comma 625 relativo all'edilizia scolastica vengono stanziati 50 milioni di euro nell'anno 2007 e 100 negli anni 2007 e 2008. Si tratta senz'altro di  una cifra sostanziosa rispetto al vuoto degli ultimi anni per le stesse voci, sembrano però scomparse le usuali modalità di finanziamento poliennale precedentemente utilizzate in applicazione della legge 23/96.

Il 50% dei fondi sono destinati alla messa in sicurezza, tale somma raddoppierà con il  concorso, per il 30% ciascuno, di Enti locali e regioni.

 

 

Art. 1, Commi 676-695 - Patto di stabilità interno per gli enti locali

 

676. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

677. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:

        a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

            1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

            2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

        b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

            1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

            2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

        c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

680. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.

683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita` interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilita` interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio

685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.

686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 685.

687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.

688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonchè di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:

        a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

        b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.

693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.

694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura,» sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette,».

 

 

 

Commento

 

Rispetto alla normativa in vigore nel 2006, che stabiliva un vincolo di contenimento delle spese finali, imponendo, in particolare, una riduzione delle spese correnti e una crescita programmata delle spese di investimento, le nuove regole del Patto di stabilità interno per le province e i comuni per il 2007 perseguono l'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprese dunque le spese di in conto capitale (con esclusione di quelle derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata di Prestiti), allo scopo di far convergere le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita, sottoscritto in sede europea.

In seguito all'esame in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, ed a seguito dei vari incontri tra il Governo e l'ANCI, il contributo iniziale a carico del comparto Comuni, è passato da 2.878 mld di Euro a 2.002 mln €. E' stata quindi raggiunta una sostanziale riduzione dell'obiettivo posto a carico dei Comuni, che ammonta in totale a 876 milioni di euro.

Nello specifico, una tale riduzione dell'obiettivo può essere così sinteticamente descritta:

All'importo iniziale, sono stati sottratti  610 ml di Euro, che concorrono alla riduzione dell' obiettivo assegnato al Comparto e che corrispondono all'importo assegnato ai Comuni dalla somma derivante  dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui all'art. 2, commi 39 e 46 della legge 24 novembre 2006 n. 286, di conversione del decreto Visco e 266 milioni di Euro che concorrono sempre alla riduzione dell'obiettivo, e che sono le opere Cofinanziate dalla UE, la cui copertura deriva dall'inclusione di detta voce nel saldo finanziario.

 

Nel dettaglio i commi da 676 a 695 contengono le disposizioni relative al patto di stabilità che si applica alle province e ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti. L'obiettivo di miglioramento del saldo è calcolato attraverso l'applicazione di due coefficienti di riduzione: tutti i Comuni applicano alla media della spesa corrente di cassa del triennio 2003/2005 il coefficiente di riduzione di 0,029; i soli Comuni che presentano un deficit di cassa, applicano oltre al suddetto coefficiente, alla media del triennio 2003/2005 un ulteriore coefficiente di riduzione pari a 0,33. La somma di questi due valori è il miglioramento del saldo di cassa e di competenza (base triennio 2003/2005)  che ogni singolo ente dovrà realizzare nel 2007.

Nel saldo finanziario inoltre, vengono incluse tutte le voci prima eliminate e cioè: trasferimenti dello Stato e spese cofinanziate dall'Unione europea. Nel saldo non sono invece considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003 - 2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti.

Viene, inoltre eliminato,  il tetto  alla crescita della consistenza dello stock di debito (2, 6 %), anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e viene innalzato dal 12% al 15% il limite all'indebitamento (rapporto tra spesa per interessi ed entrate correnti).

Sono stati infine abrogati, infine, come da richiesta di emendamenti ANCI, i commi 23, 24, 25 e 26 della legge finanziaria 2006 che riguardano gli acquisti e le vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative eseguite dalle amministrazioni pubbliche. Ciò in coerenza con quanto richiesto da ANCI.

Con l'approvazione del maxiemendamento governativo in Senato è stata accolta la richiesta dell'ANCI ed  è stato superato il criterio della competenza ibrida, si ritorna quindi ai due obiettivi, uno di cassa ed uno di competenza. Infatti, la versione iniziale della legge finanziaria sul patto di stabilità del patto di stabilità 2007,  conteneva la regola della competenza ibrida che avrebbe creato forti difficoltà di applicazione ai Comuni.

Nel saldo finanziario non sono ora considerate anche le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero dell'Economia, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

E' stata inoltre accolta la richiesta dell'ANCI ed è stata eliminata la disposizione della legge finanziaria 2006 sulle sanzioni per i  Comuni che nel 2006 non hanno rispettato il patto di stabilità. Per questi Comuni però rimane la sanzione del divieto di assunzione di personale.

 

 

Sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità

 

La disciplina delineata dalla legge finanziaria 2007 per i Comuni che non rispettano il Patto,  è profondamente diversa rispetto a quella in vigore fino all'anno 2006.

A differenza della normativa precedente, in cui erano previste misure correttive agli andamenti di spesa degli enti locali nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto, la nuova disciplina introduce, in sostanza, un meccanismo di automatismo fiscale (incremento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF) che si attiva qualora l'ente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non adotti autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento.

Vediamo in pratica come funziona: in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale posto dal patto, accertato con la certificazione, che gli enti soggetti al patto devono inviare al Ministero dell'economia entro il termine perentorio del 31 marzo, la legge prevede l'intervento del Presidente del consiglio dei Ministri che diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento La disposizione in esame lascia indefinita la natura e la tipologia e delle azioni che il Presidente del Consiglio dei ministri può prescrivere, né indica per questi una eventuale sede valutativa.

L'ente è tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti che intende adottare per riportare i conti in linea con gli obiettivi del patto di stabilità interno, entro la data indicata del 31 maggio.

 Qualora l'ente diffidato non adempia nei termini indicati, il sindaco in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati al Ministero dell'economia e finanze.

Scaduto il termine del 30 giugno al commissario ad acta è fatto divieto di adottare misure che comprendano l'aumento delle aliquote dei tributi comunali.

Decorso inutilmente anche il termine del 30 giugno si attiva, automaticamente, la fase sanzionatoria vera e propria costituita dall'aumento diretto (ex lege) delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF.

 

Con l'approvazione del maxiemendamento governativo al  Senato si  prevede  che:

-          Già il bilancio di previsione dovrà rispettare il patto di stabilità;

-          Dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2006 e 2007 sono esclusi gli enti commissariati negli anni 2004 e 2005;

-          E'stata eliminata la possibilità, per gli enti che presentino al Ministero dell'economia piani finanziari di riduzione del rapporto tra il proprio debito ed il PIL, di ottenere il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

 

 

Art. 1, Commi 696-702 - Compartecipazione locale al gettito Irpef e trasferimenti erariali

 

696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.

 

698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.

 

699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è sopprresoo con decorrenza dal 1 gennaio 2007.

 

700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350.

 

701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

 

702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191 sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato neI 2006 il patto di stabilità interno.

 

Commento

 

Per l'anno 2007  i trasferimenti erariali sono invariati nella quantità e nel metodo di riparto in confronto all'anno 2006

Con il comma 698 viene modificato l'articolo 204 del TUEL riguardante le regole particolari per l'assunzione di mutui e viene quindi previsto che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.Viene altresì modificato l'articolo 1 comma 45 lettera b) della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 prevedendo quindi che gli enti i quali superano il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del TUEL sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro un importo annuale degli interessi non superiore al 15 per cento entro la fine dell'esercizio 2010; Inoltre per l'abrogazione della lettera c) gli stessi enti non sono tenuti ad osservare entro la fine del 2013 il limite del 12 per cento per l'importo annuale degli interessi.

 

Art. 1, Commi 703-716- Disposizioni varie in materia di enti locali

 

703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.

705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.

 

706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1 gennaio di ciascun anno nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007, un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

 

708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, e` aggiunto il seguente: «La ripartizione e` effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti: «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».

 

712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.

 

713. Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

 

714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».

 

715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonchè l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

 

716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Commento

 

I commi da 703 a 716 recano interventi in favore dei piccoli comuni e degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso relativi a ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

In particolare il comma 703 prevede:

·         Lo stanziamento a valere sul fondo ordinario (ex articolo 34, comma 1, lettera a), del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504), di 37,5 milioni di euro destinati a compensare l'alleggerimento dei vincoli in materia di assunzione del personale;

·         Lo stanziamento fino ad un importo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento (secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili sono 818 i Comuni che ne beneficeranno). Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

·         lo stanziamento fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento (secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili sono 788 i Comuni che ne beneficeranno). Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;

  • la concessione di un ulteriore contributo ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti. Tali risorse vengono assegnate ai comuni per le medesime finalità cui sono destinati i contributi del Fondo nazionale per gli investimenti, vale a dire per il finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
  • Lo stanziamento di un nuovo fondo a favore delle Comunità montane, pari a 20 milioni di euro precedentemente non stanziato:

 

Il comma 707 reca disposizioni in favore degli enti locali i cui organi siano stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 267/2000 al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione di tali enti. In particolare si prevede che a decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali sia posto a carico del bilancio dello Stato. Sono previsti in favore di tali enti 30 milioni di Euro.

 

E' stato poi previsto al comma 709, che il 40% del fondo previsto nella legge finanziaria 2006 pari a 10 milioni di euro, sia destinato ai soli comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 713 prevede che - per l'anno 2007 - gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

 

Il comma 716 stabilisce la copertura finanziaria delle disposizioni dei precedenti articoli. Si prevede la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di 195 milioni per il 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 65 milioni per il 2009, al fine di compensare gli effetti finanziari sul fabbisogno e  sull'indebitamento netto.

 

Art. 1, Commi 718-719 - Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali

718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n.119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

 

Commento

 

La cosiddetta parte ordinamentale della legge finanziaria 2007 è stata stralciata dal testo del maxiemendamento del Governo presentato e approvato dal Senato, accogliendo le richieste dell'ANCI, più volte espresse a tale riguardo, di affrontarla più organicamente nella revisione del TUEL e con la scrittura del nuovo Codice delle Autonomie.

         Le disposizioni stralciate riguardavano:

a)     divieto, per almeno due anni dalla cessazione dalla carica di Amministratore locale, di ricoprire incarichi e consulenze in enti o istituzioni dipendenti o controllate dagli enti locali;

b)     l'ammontare massimo annuale dei gettoni percepiti dai Consiglieri comunali che resta, quindi, quello attuale (un terzo) e non il 30% dell'indennità prevista per il rispettivo Sindaco;

c)     l'abrogazione della possibilità di trasformare il gettone in indennità;

d)     la riduzione del 30% delle indennità di Presidenti e Assessori delle Unioni, dei Consorzi e delle Comunità montane e la sua parametrazione sull'indennità percepita dal Sindaco del Comune avente popolazione maggiore;

e)     eliminazione della possibilità di incrementare per il futuro le indennità ed i gettoni secondo quanto previsto attualmente dal DM 119/2000;

f)       la determinazione, con decreto del Ministero dell'Interno, dei rimborsi per le spese di viaggio sostenute dagli Amministratori locali.

 

E' stata approvata infine la disposizione che fissa un limite temporale minimo di trenta mesi per poter avere il diritto a percepire l'indennità di fine mandato da parte dei Sindaci.

La formulazione originaria dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n.119 non prevedeva alcuna limitazione temporale.

 

Art. 1, Comma 724- Unità per il monitoraggio

 

724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualita` dell'azione di governo degli enti locali, e` istituita un'Unita` per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attivita`, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresı` conto dei dati relativi al patto di stabilita` interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unita`, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unita`. Per il funzionamento dell'Unita` e` istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria pari a due milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti.

 

Commento

 

E' prevista l'istituzione di una Unità per il monitoraggio al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli Enti locali.

         L'Unità sarà istituita con DPCM su proposta Ministri Affari Regionali, Interno, Economia sentita la Conferenza Unificata.

Tale Unità di monitoraggio non gode più di personalità giuridica di diritto pubblico. Essa è incaricata di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali, alla definizione dei parametri di valutazione della loro attività, alla misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini, all'apprezzamento dei risultati conseguiti, al monitoraggio del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità e crescita interno ed all'accertamento delle condizioni che legittimano i benefici previsti dal presente articolo. Con successivo DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Per il funzionamento dell' Unità è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria pari a due milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

Art. 1, Commi 725- 741- Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali

 

725. Nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il Presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente delle Provincia ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

 

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

 

727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

 

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

 

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta` e autonomie locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

730. Le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

 

731. Nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";

b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai comuni capoluogo di provincia".

 

732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "cinquemila" è sostituito dal seguente: "quindicimila".

 

733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.

 

734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

 

735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita` e` soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione e` punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.

 

736. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, 3º comma e 119, 2º comma della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.

 

737. All'articolo 41 della legge 448 del 28 dicembre 2001 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. A partire dal 1º gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le Regioni e gli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e` elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui all'articolo 41 comma 1, della legge 448 del 28 dicembre 2001, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza".

 

738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

 

739. Dal 1º gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché ´ indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche´ completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.

 

740. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono soppresse le parole: "non collegati a un'attivita` patrimoniale preesistente".

 

741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10  e` sostituito dal seguente:

"10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi gia` attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche´ l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206».

 

 

Commento

 

I commi da 725 a 733 modificano ulteriormente il testo dell'articolo 80 del ddl originario. Tali commi recano misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, limitando sia l'entità massima dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate da comuni e province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione. I commi da 734 a 741 sono stati introdotti dal maxiemendamento presentato dal Governo in Senato e riguardano ulteriori disposizioni in materia di società partecipate e disposizioni in materia di finanza pubblica.

 

In particolare il comma 725 introduce un tetto massimo al compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni e province. Tale compenso è per il presidente pari all'80 per cento e per i componenti pari al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia. La determinazione della misura delle indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province è demandata ai sensi dell'art. 82 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) ad un regolamento ministeriale adottato con le modalità e nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo art. 82.

Il comma 725 stabilisce inoltre che si possa prevedere un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura proporzionata.

 

Il comma 726 stabilisce che in caso di società interamente partecipata da più enti locali, si assume come parametro l'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e in caso di parità di quote a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

 

Il comma 727 stabilisce che al presidente e i componenti e ai componenti del consiglio di amministrazione spetta l'indennità di missione alle condizioni e nelle misure fissate dall'art. 84 del TUEL.

 

Il comma 728 stabilisce che i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

 

Il comma 729 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate anche in via indiretta da enti locali. Il testo precedente del ddl prevedeva che tale limite veniva applicato anche alle società miste costituite tra comuni, province e società direttamente o indirettamente loro partecipate o altri enti pubblici. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato raggiunga o superi un determinato importo il cui ammontare sarà fissato entro sei mesi con D.P.C.M. Nelle società miste il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali, comprendendo in tale numero anche quelli designati dalle Regioni non può essere superiore a cinque. Entro i successivi tre mesi è fatto obbligo alle società di apportare i necessari adeguamenti statutari, nonché di adeguare eventuali patti parasociali.

 

Ai sensi del comma 730 le disposizioni sin qui illustrate costituiscono principi ai quali sia le Regioni che le province autonome di Bolzano e Trento devono adeguare la propria normativa con riguardo alle società da esse partecipate.

 

Il comma 731 apporta una modifica all'art. 82 (commi 1 e 2) del TUEL ai sensi della quale i presidenti dei consigli circoscrizionali e i consiglieri circoscrizionali non hanno più titolo alla corresponsione, rispettivamente, dell'indennità di funzione e del gettone di presenza se non nelle circoscrizioni facenti parte dei comuni capoluogo di provincia.

 

Il comma 732 reca una modifica al comma 3 dell'art. 234 del TUEL relativo alla disciplina dell'organo di revisione economico- finanziario ed estende quindi ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la figura del revisore unico.

 

Il comma 733 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.

 

Il comma 734 introduce una novità sancendo l'esclusione dalla nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico per chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi in maniera consecutiva.

 

Il comma 735 dispone che i nominativi ed i compensi, come da incarico, degli amministratori individuati dai soci pubblici siano pubblicati nell'albo e nel sito informatico del Comune e di altri soci pubblici e che tale elenco sia aggiornato ogni 6 mesi.

Il comma dispone anche una sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, per mancata pubblicità dei nominativi e dei compensi, irrogata dal Prefetto di circoscrizione.

La stessa sanzione risulta applicabile agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento dello stesso ovvero non comunichino il percepimento delle indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dall'avvento pagamento.

 

Il comma 736 dispone che le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, ossia titoli il cui valore è basato sul valore di mercato di altri beni (azioni, indici, valute, tassi, ecc.), da parte delle Regioni e degli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono avere la finalità di ridurre il costo finale del debito e di ridurre l'esposizione ai rischi di mercato.

Gli enti possono concludere le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.

 

Il comma 737 introduce modifiche all'articolo 41 della legge 448 del 28 dicembre 2001 aggiungendo alcuni commi che definiscono l'operatività dei contratti finanziari.

Infatti si dispone che a partire dal 1º gennaio 2007 i contratti con cui le Regioni e gli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati (descritti in precedenza), devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

La norma prevede che la trasmissione deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è che quest'ultima rappresenta l'elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.

Le disposizioni del decreto di cui all'articolo 41 comma 1, della legge 448 del 28 dicembre 2001, in materia di monitoraggio restano valide.

L'altro comma introdotto invece stabilisce che per le operazioni sopra descritte che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

 

Il comma 738 prevede che gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

 

Il comma 739 prevede che dal 1º gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350 (l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata), si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché ´ indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.

La norma esclude le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche´ completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.

 

Il comma 740 modifica il comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sopprimendo le parole: "non collegati a un'attivita` patrimoniale preesistente"; sancendo che tutte queste operazioni adesso costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

 

Il comma 741 modifica l'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituendo il comma 10 con la formulazione secondo la quale l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi gia` attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche´ l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206, non competono all'organo straordinario di liquidazione.

 

 

Art. 1, Commi 863-866 -Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate

 

    863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

   865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

    866. Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

 

Commento

 

Le norme sono previste  in attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione (che precede interventi volti al riequilibrio economico-sociale e allo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate del Paese, dunque per gran parte nel Mezzogiorno ma non solo) e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'Intesa sancita con la Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005

Con i commi 863- 866 il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro di cui 100, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 per l'anno 2009 e 59.179 entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013.

E' importante sottolineare il richiamo che il comma 864 fa al Quadro strategico nazionale che, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida (di cui all'Intesa di CU del 5 febbraio 2005), costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.

Si osserva che il QSN esiste ad oggi nella sua versione di bozza tecnico amministrativa licenziata in aprile 2006 e a cui l'ANCI ha concorso partecipando ai lavori dei tavoli tematici e dei gruppi tecnici. Per effetto dell'Intesa di CU del febbraio 2005 richiamata in Finanziaria l'invio a Bruxelles del testo definitivo di QSN deve essere deliberato dal CIPE, previo parere della medesima CU.

Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata in Finanziaria sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013 (evidente richiamo alla regola n+2).

 

Per completezza di informazione è necessario osservare che il 4 aprile 2006 è stato raggiunto l'accordo tra il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo e la Commissione della UE sulle prospettive finanziarie dell'Unione Europea per il periodo 2007-2013 che prevede un budget complessivo di 862,363 miliardi di Euro pari all'1,054% del PIL della UE. Di questi il budget per la Politica di Coesione ammonta a 307,619 di Euro  mentre il budget per la PAC è di 295,105di Euro di cui 77,662 per lo sviluppo rurale.

I fondi della coesione destinati all'Italia sono 25.624 milioni di Euro di cui 19.255 per l'Obiettivo "Convergenza" (18.867 per Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e 0,388 per la Basilicata) e 5.641 per l'Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (0,879 per la Sardegna e 4.762 per tutte le altre Regioni). A queste somme bisogna aggiungere le quote di co-finanziamento (presumibilmente altri 25.000 milioni di Euro) nazionale (70%) e regionale (30%) obbligatorie.

 

Art. 1, Commi 892-895- Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali

 

892.. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

 

893. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

 

894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.

 

895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.

 

Commento

 

Con i commi 893 e 894 viene inserito il Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, e 2009. Con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economi a e finanze sentita la Conferenza Unificata vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo.

Art. 1, Comma 924- Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

 

 

    924. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

 

Commento

 

A partire dal 2007, viene autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro a favore dell'Agenzia nazionale per l'Innovazione Tecnologica.

 

Art. 1, Commi 927-929 - Transizione alla televisione digitale

 

    927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

        a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

        b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;

        c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

        d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;

        e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonchè le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

    929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Commento

 

 

Per promuovere la diffusione della televisione digitale sul territorio nazionale, è stato istituito presso il Ministero delle Comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale" per la realizzazione di interventi specifici tesi ad incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale e la realizzazione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale.

Sono previsti, inoltre, interventi mirati a sensibilizzare la popolazione all'uso della tecnologia digitale.

Le modalità di realizzazione degli interventi di cui al comma 927, nonché i requisiti e le condizioni di accesso, le categorie di destinatari e le modalità di monitoraggio e verifica saranno oggetto di un apposito decreto emanato dal Ministro delle Comunicazioni.

Il suddetto fondo prevede una autorizzazione di spesa dell'ammontare di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Art. 1, Comma 944 - Interventi per salvaguardia di Venezia

 

944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

 

Commento

Per la salvaguardia di Venezia è stata autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per il 2007 e di 15 milioni di euro per il 2008 e 2009 mentre nella versione precedente erano stati stanziati solo 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

 

Art. 1, Comma 949 - Interventi per Roma Capitale della Repubblica

 

949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Commento

Per interventi su Roma Capitale è stata autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e 170 per il 2009.

 

 

Art. 1, Comma 950 - Expo 2015

 

    950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008.

 

Commento

 

Il comma 950 prevede lo stanziamento di risorse  per l'Expo 2015. L'expo si tiene ogni 5 anni, l'ultima edizione è stata ad Aichi (Jap), la prossima sarà a Shangai (CHI) nel 2010, per il 2015 si vuole promuovere quale sede dell'evento una città italiana. La decisione sarà presa nel febbraio 2008.

 

 

 

 

 

Art. 1, Comma 1008 - Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise

 

    1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere  mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

 

Commento

 

Il comma 1008 è formulato in modo da rispettare le procedure di riparto delle risorse finanziarie destinate a far fronte alle emergenze legate ad eventi sismici, ed è diretta a mettere a disposizione dei comuni molisani colpiti dal sisma del 2002, nel territorio della provincia di Foggia e in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, che sono stati totalmente evacuati e che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, le necessarie risorse per attuare i programmi di ricostruzione in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

 

Art. 1, Commi 1012- 1015 - Prosecuzione degli interventi varie  zone terremotate e alluvionate

 

1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto- legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l'anno 2007 e` riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno,

delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.

 

    1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita` e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e` autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalita` e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonche´ della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, e` autorizzata altresı` la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E` autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio « Umbra olii », nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia.

 

1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e` autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Commento

 

La disposizione di cui al comma 1012 prevede un contributo da destinare alle opere di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997.

In particolare il contributo viene determinato:

§      in 52 milioni di euro per l'anno 2007

§      in 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009

Il comma 1013 incide sul contributo autorizzato per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori nelle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32. La disposizione prevede in particolare un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (il precedente testo prevedeva invece un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009).

La norma prevede che il contributo, a valere sulle risorse di cui al comma 977, sia erogato alle Regioni secondo modalità e criteri di ripartizione da determinarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 1014 autorizza specifici contributi per fronteggiare alcuni eventi calamitosi verificatesi nelle regioni Marche, Liguria, Veneto, Umbria e nella provincia di Vibo Valentia.

La disposizione autorizza un primo contributo quindicennale pari a 1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della Regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006.

Tale contributo, a valere sulle risorse di cui al comma 977, dovrà essere poi erogato secondo le modalità ed i criteri da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 1015 destina un ulteriore contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, a favore delle popolazioni della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

 

Art. 1, Comma 1016 - Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

 

 

   1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e` autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze piu valide ed urgenti in tema di trasporto.

 

Commento

 

La disposizione di cui al comma 1016 nasce dall'esigenza di semplificare le procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali complessi ma decisivi per lo sviluppo economico sociale della realtà metropolitane. Si tratta delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa per i quali la normativa vigente offre linee di finanziamento diverse ma parallele. Per semplificare la gestione contabile e finanziaria si prevede che nell'ipotesi di opera cofinanziata, proprio per evitare interferenze procedurali tra normative differenti - fermi gli stanziamenti già previsti - si osservi una sola procedura per la gestione dei finanziamenti destinati al medesimo intervento.

 

Art. 1, Commi 1031-1034 - Miglioramento della mobilità dei pendolari

   1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

        a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

        b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

        c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:

        a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

        b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

        c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

        d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

 

1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e` incrementato di 15 milioni di euro.

 

Commento

 

I commi da 1031 a 1034 hanno la finalità di migliorare i servizi di trasporto pubblico locale e le condizioni di mobilità dei pendolari consentendo a regioni ed enti locali di rinnovare e potenziare il parco veicoli in modo tale da adeguare l'offerta del servizio alla domanda di mobilità, sfruttando le attuali capacità delle infrastrutture che già consentono notevoli incrementi del servizio, nonché di rinnovare il parco veicolare esistente, che mediamente si trova in condizioni di vetustà e obsolescenza tecnologica tali da non garantire livelli di sicurezza e di confort adeguati ad un moderno e funzionale servizio di trasporto.

Con l'approvazione del maxiemendamento governativo in Senato il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e` stato incrementato di 15 milioni di euro.

 

Art. 1, Commi 1047-1052 - Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione

 

    1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

    1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1º luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e» sono soppresse.

    1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

    1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 5-ter è abrogato;

        b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

    «5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate».

 

Commento

 

Sono commi che attengono alle funzioni statali di vigilanza nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità registrata  "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" che è incardinato come struttura dipartimentale dello stesso Ministero delle politiche agricole.  Viene inoltre istituito un contributo destinato a coprire le spese (attuazione dell'art. 18 del regolamento CE 510/06) relativamente alla protezione delle indicazioni geografiche.

 

Art. 1, Commi 1064-1066 - Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli

 

    1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 euro»;

        b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».

    1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonchè le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

Commento

 

Negli ultimi anni l'intervento del legislatore, sia comunitario che nazionale, in materia agricola si è caratterizzato per la crescente attenzione rivolta alla capacità delle imprese agricole di rapportarsi al mercato. In tale direzione, significative appaiono le sollecitazioni dell'Unione Europea che, di fronte ai limiti dimostrati dalla politica agricola comunitaria antecedente ad Agenda 2000, ha voluto puntare su nuove politiche di sviluppo rurale, finalizzate a favorire la modernizzazione del settore agricolo mediante forme di intervento a sostegno di un modello di impresa agricola sempre più propensa ad instaurare un sistema di relazioni esterne e di assumere nuove funzioni.

La norma, pertanto,  rimanendo nel solco della legislazione vigente, si propone di agevolare il rapporto dell'impresa agricola con il mercato favorendo in particolare la vendita attraverso la realizzazione di spazi idonei (mercati).

L'interesse avvertito in modo sempre più sensibile è quello di dare dignità al settore primario, nel senso di destinare le risorse economiche pubbliche in modo preferenziale alle imprese agricole che organizzano i fattori della produzione e "vivono" il rapporto con il territorio in funzione delle esigenze della società, così da premiare le imprese capaci di:

Ø       puntare a prodotti tipici e di qualità in risposta ad una domanda evoluta di consumo, in considerazione del crescente interesse avvertito dalla società per le questioni della rintracciabilità e dell'origine dei prodotti agroalimentari;

Ø       legare ad una logica di programmazione aziendale la scelta di applicare metodi di produzione ecocompatibili, in risposta alla richiesta di servizi "territoriali" e di ambiente salubre che proviene dalla collettività.

 

Art. 1, Commi 1088-1092 - Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare

 

1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari anche in forma cooperativa, in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

    1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalita` . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita` applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

    1091. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

    1092. Le modalita` di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

 

 

 

 

 

Commento

 

I presenti commi contengono possibilità che possono essere utilizzate, finalizzandole, per la creazione di sistemi integrati di promozione, attraverso l'uso del marchio di impresa Res Tipica, nonché di strumenti e procedure di internazionalizzazione effettuate dalle imprese di minore dimensione agevolandone i processi di integrazione.

 

 

Art. 1, Commi 1103-1105 - Contrasto all'abusivismo

 

    1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1104. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

    1105. Restano altresı` confermate le competenze delle regioni a statuto specialee delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Commento

 

I commi 1103-1105 autorizzano la spesa di tre milioni di euro annui per il triennio 2007/2009 per l'attuazione di interventi volti alla demolizione di opere abusive situate nelle aree protette nazionali.

Per le opere abusivamente eseguite su aree naturali l'acquisizione gratuita si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la gestione ovvero, in assenza di queste a favore dei comuni.

 

Art. 1, Commi 1110-1120-Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra

 

    1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

    1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.

    1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

        a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

        b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
        c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
        d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;

        e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

        f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

    1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.

    1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.

1115. Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

 

1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e` riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilita` dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalita` organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.

1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosı` come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/ 77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti gia` autorizzati e di cui sia

stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita` di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili

di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita` per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti gia` autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonche´ a ridefinire l'entita` e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti gia` realizzati ed operativi alla data di

entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei princı`pi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

1119. E` fatta salva la normativa previdente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: « e da rifiuti » sono soppresse;

b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: « o assimilate »; al comma 5 e` soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: « ed assimilate »;

c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: « e assimilate » sono soppresse;

d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole « o assimilate » e le parole: « ed inorganici » sono soppresse ed il secondo periodo e` soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: « o assimilate » sono soppresse; all' articolo 26, comma 7, della medesima legge, le parole: « o assimilate » sono soppresse;

e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: « e inorganici » sono soppresse;

f) alla legge 1o marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e` abrogata;

g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e` abrogato;

h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 e`abrogato;

i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole « ed assimilate ».

Commento

 

I commi da 1110 a 1115 istituiscono un fondo rotativo per il finanziamento degli interventi già individuati nella delibera CIPE n. 123, da destinarsi ad interventi nei settori del risparmio energetico e della produzione di energia con fonti alternative e rinnovabili, nel settore della mobilità urbana. Partendo dal presupposto che il mancato conseguimento degli obiettivi imposti dal Protocollo di Kyoto comporta un onere a carico della collettività, con peggioramento degli indici di competitività del sistema Italia, il fondo consentirà l'avvio di  una serie di azioni e programmi che nel periodo 2007-2012 potrà consentire l'ottemperanza agli obblighi di riduzione di emissioni climalteranti ad un costo marginale inferiore alla sanzione prevista dalla normativa comunitaria, consentendo, allo stesso tempo, di avviare dei cicli virtuosi in settori in cui l'Italia sta accusando deficit di competitività.

 

 

Art. 1, Commi 1121-1123- Istituzione del fondo per la mobilita sostenibile nelle aree urbane

    1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonchè al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

    1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:

        a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

        b) incentivazione dell'intermodalità;

        c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

        d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

        e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

        f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonchè il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

        g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

        h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Commento

E' stato istituito un fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane. Tale fondo prevede uno stanziamento di 90 milioni all'anno dal 2007 al 2009 per promuovere la mobilità sostenibile. La norma prevede che un decreto del Ministero dell'Ambiente e dei Trasporti destini le risorse al potenziamento e all'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti a favore dei Comuni a "maggiore crisi ambientale"; l'incentivazione all'intermodalita'; l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita' sostenibile; la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing; la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa- scuola; la riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale.

 

Art. 1, Commi 1133-1141 - Disposizioni in materia di beni culturali

 

1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita` culturali si tiene conto di quanto gia` disposto dall'articolo 2, comma 94, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: « spesa derivante dall'attuazione del comma 1 », sono inserite le seguenti:« dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni».

    1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

    1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita` culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.

 

1137. Per le finalità di cui al comma 1136, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

1138. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonchè di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

 

1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e` autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

 

1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonchè ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

 

    1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonchè per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonchè alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

Commento

 

Con i commi 1136 e 1137 sono stati  istituiti fondi per sostenere interventi di cofinanziamento tra Stato e Autonomie in materia di attività culturali (20 milioni di euro).

Nel comma 1138 vengono stanziati 31.5 milioni di euro per  interventi di tutela e valorizzazione beni culturali e paesaggio.

Il comma 1140 stanzia 20 milioni di euro per interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale nonché ulteriori esigenze settore spettacolo.

Il comma 1141 prevede l' aumento di 10 milioni di euro per il fondo restauro conservazione beni culturali.

 

Art. 1, Comma 1145 Accademie

 

    1145.  È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività con priorita` verso gli immobili di proprieta` pubblica e demaniale e,  quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.

 

Commento

 

E' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a  favore delle Accademie e Istituzioni Superiori  Musicali, Coreutici e per le Industrie Artistiche.

 

 

Art. 1, Commi 1147-1151 - Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo

 

    1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.
    1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese».

1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.

1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato».

    1151. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «sostegno»;

        b) all'articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite dalle seguenti: «contributi concessi»;

        c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Art. 13. - (Disposizioni per le attività di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

    2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.

    3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

    4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

    5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonchè la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

    6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.

    7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17»;

        d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: «nonchè all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6» e, al comma 2, lettera d), le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

        e) all'articolo 17, comma 1, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

f)       all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

 

Art. 1, Commi 1156-1159 -Interventi a carico del Fondo per l'occupazione

1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti del comma 1159 del presente articolo:

        a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonchè alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

        b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

        c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

        d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

        e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

        f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;

        g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, e` concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facolta` di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti

dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si puo` disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilita` delle predette risorse.

 

1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e` disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita` dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda.

 

    1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commento

 

Il comma 1156 lettera f). prevede che  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita` socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita` socialmente utili. Le convenzioni riguardano solo i  lavoratori che sono nella disponibilita` da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Tali convenzioni non saranno, dunque, stipulate con  i Comuni di maggiori dimensioni demografiche e con i Comuni anche di dimensioni inferiori ai 50.000 abitanti che hanno nella propria disponibilità  LSU da meno di sette anni.

Il comma 1156, lettera f), prevede che limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche per le quali  non é richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo  (di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni), procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita` socialmente utili nel limite massimo complessivo 2.450 unita`. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Tale norma, si ricorda, prevedeva un incentivo per i datori di lavoro che assumessero a tempo indeterminato lavoratori impiegati in attività socialmente utili. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine integrato del predetto importo.

 

Art. 1177- 1184 (Comunicazioni agli uffici competenti relative al rapporto di lavoro)

1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e` ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e` sostituito dai seguenti:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita` a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo` essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita` del lavoratore e del datore di lavoro".

1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e` abrogato.

1182. Fino alla effettiva operativita` delle modalita` di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.

1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:

"e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".

1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e` sostituito dai seguenti:

"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche¿ nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e` ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita` e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

 

 

 

Commento

 

I commi in commento prevedono i,portanti novità in materia di comunicazione e sanzioni in materia di rapporto di lavoro. In particolare il comma 1177 prevede che gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

 

L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e` ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

Il comma 1180 modifica il comma 2 dell''articolo 9 bis del decreto legge n. 510/96, convertito in legge n. 608/96 introducendo un nuovo obbligo in capo a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati e quindi anche in capo agli Enti locali.

La norma prevede che  vengano comunicate ai centri per l'impiego le assunzioni di personale con i
seguenti rapporti di lavoro:

-          lavoro subordinato;

-          lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a
progetto;

-          socio lavoratore di cooperativa;

-          associato in partecipazione con apporto lavorativo;

-          tirocini formativi e di orientamento nonché ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Ovviamente, gli Enti locali comunicheranno solo le assunzioni con rapporto di lavoro subordinato, l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo e i tirocini formativi e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (le altre forme contrattuali non si applicano al settore pubblico).

 In merito ai tempi delle comunicazioni, la norma prevede che la comunicazione di assunzione deve essere obbligatoriamente inviata entro il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro al  Centro per l'Impiego competente nel cui ambito territoriale e' ubicata  la sede di lavoro mediante documentazione avente data certa.

In merito ai contenuti della comunicazione, questa deve indicare:

-          Dati anagrafici del lavoratore;

-          Data di assunzione;

-          La data di cessazione (qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato);

-          La tipologia contrattuale;

-          La qualifica professionale;

-          Il trattamento economico e normativo applicato;

In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive il datore di lavoro  può comunicare, mediante documentazione avente data certa, solo alcuni dati il giorno antecedente l'assunzione ed integrarli nei cinque giorni successivi. La comunicazione semplificata deve indicare necessariamente:

-          Le generalità del lavoratore;

-          Le generalità del datore di lavoro;

-          La data di inizio della prestazione.

 

Il comma 1182 prevede che fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 7 dell'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 181/2000 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, che definirà i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai Centri per l'impiego da parte dei servizi competenti) resta in vigore l'obbligo, di cui all'articolo 14, comma 2 del d. lgs. n. 38/2000, di comunicare all'INAIL, esclusivamente attraverso strumenti informatici, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione.

 

Il comma 1183 modifica, poi, il comma 5 dell'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 181/2000, prevedendo che i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti a comunicare al Centro per l'Impiego competente, oltre alle variazioni dei rapporti di lavoro già previsti nell'articolo 4 bis, le seguenti variazioni:

 - Trasferimento del lavoratore

 - Distacco del lavoratore

 - Modifica ragione sociale del datore di lavoro

 - Trasferimento di azienda o di ramo di essa


Il comma 1184 sostituisce il comma 6 dell'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 181/2000, prevedendo che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze lavorative assimilate, inviate ai Centri per l'Impiego saranno valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del  lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive  o esclusive e nei confronti della prefetture-UTG.

 

Art. 1,Commi 1230 -1231 - Rifinanziamento del trasporto pubblico locale

 

1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004- 2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 e` autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonomedi Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranviari di cui all'articolo 23 del decretolegge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto

di stabilita` interno.

 

1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto- legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « presso le aziende di trasporto pubblico locale » sono aggiunte le seguenti: « e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre  2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 ».

 

Art. 1, Commi 1234-1237 - 5 per mille e 8 per mille

 

    1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e` destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita`:

 

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche´ delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;

 

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita`;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

 

1235. Una quota pari all'0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo e` destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.

 

1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalita` di riparto delle somme di cui al comma 1235.

 

1237. Per le finalita` di cui ai commi da 1234 a 1236 e` autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

 

Commento

 

Per quanto concerne il 5 per mille non si riscontra più la possibilità di destinare tale quota né al sostegno del volontariato né alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

 

Art. 1, Commi 1262-1263- Fondo Politiche flussi migratori

 

1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.
    1263. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

 

Commento

E' stato istituito un fondo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per far fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori.

 

Art. 1, Commi 1264-1266 - Fondo per le non autosufficienze

 

    1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

    1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».

 

Commento

Il fondo per le non autosufficienze per il 2007 è stato incrementato da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro.

 

Art. 1, Commi 1267-1268 - Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati

 

1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo e` altresı` finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.

 

    1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita` .

 

 

Commento

 

E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo e` altresı` finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali. Lo stanziamento risulta positivo ma occorre verificare come sarà gestito il fondo, ovvero se i destinatari saranno i Comuni. (L'ANCI ha richiesto chiarimenti al Ministero Solidarietà Sociale).

Art. 1, Commi 1285-1286 - Reddito minimo di inserimento

 

    1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

    1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Commento

 

I commi 1285 e 1286 prevedono un ulteriore proroga al  30 giugno 2007 della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, istituito dall'art. 80 della legge 388 del 2000. Ciò in quanto le risorse già stanziate sono state trasferite ai comuni che ne hanno fatto richiesta, ma non sono state ad oggi utilizzate integralmente.

 

 

Art. 1, Comma 1290 - Fondo per le politiche giovanili

 

    1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

Commento

 

Il Fondo per le politiche giovanili è integrato di  120  milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Art. 1, Comma 1305- Carta d'identità elettronica

 

1305. All'articolo 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 dopo le parole: "Ministro dell'Interno" sono aggiunte le seguenti "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo del comma 2 e` sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identita` elettronica e` riassegnata al Ministero dell'Interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalita` di attuazione della presente disposizione.

 

 

Commento

 

Il comma 1305 prevede una modifica alla legge 43/2005 stabilendo che una quota pari a € 1,85 dell'IVA del costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'Interno per essere destinata per € 1,15 alla copertura dei costo di gestione del Ministero medesimo e per € 0.70 ai Comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento.

 

 
 
 
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[ DOCUMENTAZIONE ]
I testi della Finanziaria
DdL del Governo 1762.bis - 4 Ottobre 2006- Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione (Padoa Schioppa)
Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Decreto Visco)
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani)
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