 |
| VERSIONE
WEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| VERSIONE
STAMPABILE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Personale |
|
::
Legge Finanziaria 2005 e disposizioni sul lavoro pubblico
A
cura di Monica Gibillini
Consigliere Comunale Bareggio |
| |
|
|
| |
| |
| |
Torna su |
| |
|
|
| • |
|
Introduzione
Il
Dipartimento “Personale, Finanza locale e Sicurezza” di ANCI
Lombardia ha approvato il seguente documento contenente una
esposizione delle principali norme della legge n. 311, del
30 dicembre 2004, legge Finanziaria 2005, per la parte relativa
al personale negli enti locali.
Il documento cerca di fornire agli enti locali, le indicazioni
essenziali sulle assunzioni di personale, nonché alcuni chiarimenti
alla luce delle circolari del Ministero della Funzione Pubblica,
delle indicazioni di ANCI Nazionale, della giurisprudenza
e della dottrina.Assunzioni
a tempo indeterminato negli enti locali: disposizioni della
legge finanziaria 2005 [1].E’
utile anzitutto fornire una sintetica indicazione dei punti
regolati dalla legge n. 311/2004:
- limite
all’incremento delle spese per le pubbliche amministrazioni
(art.1, commi 5 e 7);disciplina
a regime dei limiti alle assunzioni per gli enti locali
(art.1,comma 98);blocco
provvisorio delle assunzioni (art.1, comma 95);trasferimenti
per mobilità (art. 1, comma 47);riduzione
delle dotazioni organiche (art. 1, comma 93);contratti
a tempo determinato (art.1, comma 116);contratti
di formazione e lavoro (art.1, comma 121);
- segretari
comunali:
- riduzione
del periodo di collocamento in disponibilità (art.1,
comma 46);collocazione
professionale in caso di mobilità (art.1,comma 48);
- inquadramento
in caso di mobilità nei ruoli unici (art.1, comma
49).
Le
spese per il personale sono esenti dal limite di incremento
del 2%. I risparmi realizzati finanziano infatti gli incrementi
di spesa derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005.Vediamo
la specifica disciplina delle assunzioni.
Nota
[1]:
Per la redazione di questa nota sono stati
consultati: commento di Italia Oggi alla Legge finanziaria
2005; Indicazioni ai Comuni in materia di proroga dei contratti
di formazione lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 121 della
legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) di ANCI Nazionale;
Assunzioni personale – Il riferimento dell’art. 1 l. n.
311/2004 all’attivazione delle procedure di mobilità riguarda
la mobilità d’ufficio, ANCI Nazionale; Le forme
di reclutamento di personale negli enti locali nella legge
30/12/2004, n. 311, di Riccardo Nobile. |
| |
|
|
Torna
su |
|
| |
| |
| |
Torna su |
| |
|
|
| • |
|
A)
Disciplina attuale delle assunzioni a tempo indeterminato
fino al momento della emanazione dei dpcm
DIVIETO
ASSOLUTO DI ASSUMERE
Fino
all’emanazione dei decreti del presidente del consiglio
dei ministri trovano applicazione le disposizioni di cui
al primo periodo del comma 95 (art. 1, comma 98, l. n. 311/2004).
Per
gli anni 2005, 2006 e 2007 alle pubbliche amministrazioni
(d’ora in poi p.a.) è fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato. Il divieto si applica
anche ai segretari comunali, nonché al personale in regime
di diritto pubblico (art. 1, comma 95, l. n. 331/2004).Gli
enti non potranno attivare le assunzioni della programmazione
2005 neanche nel rispetto delle limitazioni percentuali
previste, finché non sia stato emanato il DPCM attuativo,
che dovrà specificare i criteri di computo delle economie
di spesa, fino all’entrata in vigore dei decreti si applica
IL DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUMERE.Nel
2005 gli enti potranno portare a compimento, con la stipulazione
del contratto, le assunzioni relative alla programmazione
del 2004.E’
da evidenziare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato
Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni,
Ufficio II, con circolare n. 4 dell’8.2.2005, in merito
all’assoggettabilità dei comuni con meno di 3.000 abitanti
al “blocco” delle assunzioni ha affermato: “il comma
98 della legge finanziaria 2005 detta una specifica disciplina
in materia di assunzioni a tempo indeterminato, individuando
le economie lorde da realizzare da parte di regioni e autonomie
locali e demandando ad appositi D.P.C.M. la normativa di
dettaglio. Nelle more dell’emanazione di tali D.P.C.M. è
fatto divieto a tutti gli enti del comparto regioni e autonomie
locali, non solo a quelli sottoposti al rispetto del patto
di stabilità interno, di procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato”.
AMBITO
OGGETTIVO DEL DIVIETO
Il
divieto impedisce agli enti non di avviare le procedure
concorsuali, ma di stipulare i contratti di lavoro,
nel regime normativo attualmente vigente, a seguito del
d.lgs. n. 29/93 che ha privatizzato il pubblico impiego,
è il contratto di lavoro la fonte del rapporto lavorativo,
non il provvedimento amministrativo che approva la graduatoria
concorsuale.
ECCEZIONI
AL DIVIETO DI ASSUMERE:
-
categorie
protette ex legge n. 68/99 (comma 95).
personale
trasferito in seguito al trasferimento di funzioni – “In
ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli
enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni
e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata assegnazione di unità di personale” (comma 98).
Sono
i casi in cui l’ente conferente trasferisca personale
sufficiente e sostituisca con appositi finanziamenti il
personale non trasferito.
assunzioni
autorizzate dal DPCM 27 luglio 2004 e non attualizzate
al 31 dicembre 2004.
“sono
fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del
presidente della Repubblica del 25 agosto 2004 e quelle
di cui ai decreti del presidente del consiglio dei ministri
del 27 luglio 2004 non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge” (comma 95). I
Comuni possono completare ovvero avviare gli iter
concorsuali avviati circa tali assunzioni.
-
la
mobilità – “E’ consentito, in ogni caso, il ricorso
alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale”
(comma 95).
A
differenza di quanto è accaduto in precedenza, il ricorso
alla mobilità è circoscritto ai Comuni che hanno rispettato
il patto di stabilità interno per l’esercizio precedente
a quello a cui la mobilità è riferita.
|
| |
|
|
Torna
su |
|
| |
| |
| |
Torna su |
| |
|
|
| • |
|
B)
Disciplina a regime delle assunzioni A TEMPO INDETERMINATO
dopo l’emanazione dei dpcm
Dpcm
e criteri per le assunzioni [2]
Con
decreti del presidente del consiglio dei ministri, da emanare
previo accordo tra governo, regioni e autonomie locali da
concludere in sede di Conferenza Unificata, per
le amministrazioni regionali, gli enti locali sono fissati
i criteri e i limiti per le assunzioni per il triennio
2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità.
Le
predette misure devono garantire, per le regioni le autonomie
locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non
inferiori:
-
a 213 milioni € per l’anno 2005;
a 572 milioni € per l’anno 2006;
a 850 milioni € per l’anno 2007;
-
a 940 milioni € a decorrere dall’anno 2008 (art. 1, comma
98 primo periodo).
A
decorrere dall’anno 2008, le p.a. possono, previo esperimento
delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo
indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio
verificatesi nell’anno precedente” (art. 1, comma 103, l.
n. 311/2004).Il
limite specifico e dettagliato alle assunzioni, previsto
nelle leggi finanziarie 2003 e 2004, viene sostituito da
un criterio generale di carattere finanziario almeno per
il triennio 2005, 2006 e 2007 (Cfr. sent. C. Cost. n. 390/2004).Le
modalità di realizzazione delle economie di spesa dovranno
essere specificate dai DPCM, che dovranno fissare i criteri
operativi per dare i limiti entro cui gli enti possono assumere.
Nota [2] Ai fini della emanazione dei DPCM
la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare
n. 9, del 4 marzo 2005, contenente le istruzioni per le
rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001:
il conto annuale e la relazione sulla gestione anno 2004
e il monitoraggio della spesa sul personale anno 2005. Per
i comuni il termine entro il quale inviare i dati per il
Conto annuale 2004 è il 31.5.2005.
Dpcm
e riduzione delle dotazioni organiche
Le
dotazioni organiche delle amministrazioni sono rideterminate
apportando una riduzione non inferiore al 5% della spesa
complessiva relativa al numero dei posti in organico
di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo
di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni
adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione
degli uffici mirate a una rapida e razionale riallocazione
del personale e alla ottimizzazione dei compiti direttamente
connessi con le attività istituzionali e dei servizi da
rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero
di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali
e di supporto, sono comunque fatte salve le procedure concorsuali
in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che
l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
a processi di trasformazione o soppressione di p.a. ovvero
concernenti personale in eccedenza.Ai
fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica, tali disposizioni
costituiscono principi e norme di indirizzo per queste amministrazioni
che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche
secondo l’ambito di applicazione da definire con il decreto
del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma
98 (art. 1, comma 93, l. n. 311/2004).La
circolare emanata l’11 aprile 2005 dal Dipartimento della
Funzione Pubblica non si applica agli enti locali, che dovranno
attendere l’emanazione dei DPCM per dare attuazione alle
riduzioni delle dotazioni organiche,La
riduzione della dotazione organica dovrà avvenire con particolare
riferimento alle funzioni di supporto cioè le attività
amministrative o tecniche suscettibili di essere riorganizzate
attraverso un miglior utilizzo delle risorse informatiche.In
caso di mancata revisione delle dotazioni organiche, le
stesse saranno fissate in misura pari al numero dei posti
effettivamente coperti alla data del 31 dicembre 2004.
Le
disposizioni del comma 93 hanno solo valore di
principio per i comuni, saranno i DPCM attuativi della
disciplina delle assunzioni a determinare i criteri da seguire
per la rideterminazione delle dotazioni organiche, in conformità
alle indicazioni generali contenute nella legge finanziaria.
Cosa
si intende per assunzioni
Il
limite imposto alle assunzioni non si riferisce soltanto
all’accesso di nuovo personale nell’organico dell’ente,
include bensì:
-
gli inquadramenti superiori dei dipendenti a
seguito di selezioni interne, cioè le cosiddette progressioni
verticali, previste dall’art. 4, CCNL 31.3.1999 (Cfr.
Cass. SS.UU. n. 15403/2003). E’ da evidenziare che si
tratta di aspetto discusso.
il trattenimento in servizio dei dipendenti che
hanno conseguito il diritto al collocamento a riposo (art.
1, comma 99, l. n. 311/2004);
-
la conversione di contratti di formazione e lavoro
- Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa
vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.
I rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2005 (art. 1, comma 121, l. n. 311/2004).
In
ogni caso, qualora non sia possibile la conversione, il
rapporto a termine verrà prorogato fino al 31 dicembre 2005
[3].
Nota
[3] La possibilità di prorogare tali contratti
disposta dalla legge finanziaria è correlata, infatti, alla
volontà da parte dell’amministrazione di convertire a tempo
indeterminato i suddetti contratti. Non avrebbe alcun senso,
e creerebbe, peraltro, inutili aspettative nei lavoratori,
prorogare contratti che l’Ente non intende convertire a
tempo indeterminato o, peggio, contratti di formazione
lavoro la cui prova finale non abbia avuto esito positivo.
Assunzioni
solo dopo l’esperimento delle procedure di mobilità
In
conformità all’art. 1, comma 98, primo periodo, i DPCM stabiliranno
che le assunzioni dovranno essere effettuate successivamente
all’esperimento delle procedure di mobilità, in conformità
all’art. 34 bis, d.lgs. n. 165/2001, che impone alle
p.a. di verificare se per il posto da coprire esiste personale
pubblico in disponibilità che possa essere avviato in mobilità
d’ufficio dalle strutture provinciali competenti alla tenuta
degli elenchi del personale in mobilità.Si
ritiene, dunque, che l’inciso “previa attivazione delle
procedure di mobilità” si riferisca alle procedure di mobilità
c.d. “d’ufficio” di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001,
e non alla mobilità volontaria (Cfr. nota ANCI Nazionale
[4] ).Nota
[4] La legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), nel
disciplinare le assunzioni a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni, prevede una norma specifica
per la mobilità volontaria stabilendo espressamente, al
c. 47, che “sono consentiti trasferimenti per mobilità,
anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte
al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni
sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché
abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno
precedente”. Si ritiene, pertanto, che, stante una norma
specifica dedicata alla mobilità volontaria come strumento
di reclutamento comunque consentito anche in vigenza del
blocco delle assunzioni, sarebbe del tutto illogico interpretare
la disposizione relativa alle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al c. 98 ipotizzando che la stessa preveda l’obbligo
cogente di effettuare tali procedure di mobilità volontaria
prima di effettuare le assunzioni mediante concorso. Tale
interpretazione non appare condivisibile anche perché un
obbligo di questo tipo si pone in netto contrasto con il
principio di autonomia degli Enti che, nel rispetto delle
limitazioni di spesa imposte dalla legge finanziaria, sono
comunque liberi di adottare le procedure che ritengono più
funzionali alle proprie specifiche esigenze per il reclutamento
del personale da individuare nell’ambito del programma triennale
delle assunzioni, documento che diversamente risulterebbe
del tutto vincolato e privo di valenza strategica. Si ritiene,
dunque, che l’inciso “previa attivazione delle procedure
di mobilità” si riferisca alle procedure di mobilità c.d.
“d’ufficio” di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001.
Enti a cui si applica il limite ad
assumere:
- Comuni;Comunità
montane e isolane;Unioni
di comuni;
- Consorzi
per la gestione di servizi non aventi rilevanza imprenditoriale.
Proroga
dei termini di validità delle graduatorie
I
termini di validità delle graduatorie per le assunzioni
di personale presso le p.a. che per gli anni 2005, 2006
e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono
prorogati di un triennio (art. 1, comma 100, l. n. 311/2004).La
proroga delle graduatorie esistenti è finalizzata a realizzare
risparmi di spesa perché evita alle p.a. di bandire nuove
selezioni con gli oneri conseguenti.È
da ricordare che i comuni possono effettuare assunzioni
anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate
da altre p.a., purché ci sia il previo accordo tra le p.a.
interessate.
Segretari
comunali (art.
1, commi 46, 48 e 49, l. n. 331/2004):
-
riduzione
periodo disponibilità
Si
riduce da 4 anni a 2 anni il periodo massimo di disponibilità
per i segretari comunali privi di incarichi di titolarità
di sede;
-
mobilità
e assunzioni
“In
caso di mobilità presso altre p.a., con la conseguente
cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina
contrattuale, i segretari comunali …appartenenti alle
fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente
a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia
C, nella categoria o area professionale più alta prevista
dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione
di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà
in tale senso” (comma 48).
“Nell’ambito
dei processi di mobilità i soggetti che abbiano prestato
servizio effettivo di ruolo come segretari comunali per
almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà
di iscrizione alla sezione speciale dell’albo, sono inquadrati
nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli
unici delle p.a. in cui prestazione servizio alla data
di entrata in vigore della legge finanziaria, ovvero di
altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di
organico, previo consenso dell’interessato, ai sensi e
agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità
e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per
la categoria” (comma 49).
È
possibile la copertura di posti vacanti solo mediante
procedure di mobilità tra rispettive amministrazioni,
a condizione che, relativamente agli enti locali, sia
stato rispettato il patto di stabilità per l’anno precedente.
Acquisizione
ai bilanci degli enti dei risparmi
Le
minori spese conseguenti al blocco delle assunzioni possono
essere quantificate dai comuni come parte attiva dei bilanci,
per migliorare i saldi e rispettare il patto di stabilità
(art. 1, comma 107, l. N. 311/2004).
|
| |
|
|
Torna
su |
|
| |
| |
| |
Torna su |
| |
|
|
| • |
|
C)
Personale a tempo determinato per l’anno 2005
Per
l’anno 2005 è possibile avvalersi di personale a tempo determinato
ad eccezione di quanto previsto dall’art. 108, d.lgs. n. 267/2000,
o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta
per stesse finalità nel triennio 1999-2001.Tali
limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni
e delle autonomie locali (art. 1, comma 116. l. n. 311/2004).Nessun
limite dunque ai comuni per la stipula di contratti a tempo
determinato.
È
possibile procedere alle assunzioni a tempo determinato anche
prima dell’emanazione dei DPCM, almeno così si può dire guardando
alla ratio delle disposizioni della legge Finanziaria,
anche se il dato testuale non è chiarissimo.Con
riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative
è necessario precisare che:
- non è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale
per precostituire rapporti relativi a posizioni organizzative
o uffici dirigenziali (Cfr. Cons. Stato Sez. V^, n. 1212/2003);
la
disciplina di tali collaborazioni deve essere raccordata con
quella delle consulenze quando il loro contenuto ha in concreto
le caratteristiche della consulenza, in tal caso occorrerà
rispettare il disposto dell’art. 1, comma 42, l. n. 311/2004
(assenza di professionalità interne in grado di garantire
lo stesso servizio, valutazione preventiva del collegio dei
revisori contabili, trasmissione dell’incarico e del contratto
alla corte dei Conti). |
| |
|
|
Torna
su |
|
| |
| |
| |
Torna su |
| |
|
|
| • |
|
D)
Rispetto del patto di stabilità condizione necessaria per:
a)
assumere a tempo indeterminato
Le
province ed i comuni che non abbiano rispettato le regole
del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello
del mancato rispetto.
I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno
per l’anno precedente quello nel quale vengono disposte le
assunzioni.
In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione
degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni
e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata assegnazione di unità di personale” (art. 1, comma
98, terzo periodo, l. n. 311/2004).
b) assumere a tempo determinato“Gli
enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”
(art. 1, comma 116, ult. periodo, l. n. 311/204).
Dal divieto di stipulare contratti a tempo determinato sono
esclusi gli incarichi esterni di Direttore Generale, di cui
all’art. 108, d.lgs. n. 267/2000; trattasi di eccezione che
riguarda solo i comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti.
c) per ricorrere alla mobilità
“In
vigenza delle disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale,
tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel
rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per
gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità
interno per l’anno precedente” (art. 1, comma 47, l. n. 311/2004).
Gli
enti non in regola con il patto di stabilità non potranno
effettuare assunzioni a nessun titolo. Ai sensi del comma
47, art. 1, l. n. 311/2004, gli enti non virtuosi non possono
nemmeno assumere attraverso la mobilità.
I
comuni non virtuosi possono ricorrere solo alla somministrazione
di lavoro temporaneo nei limiti di cui all’art. 3, CCNL 14.9.2000. |
| |
|
|
Torna
su |
|
| |
|
 |
| [ DOCUMENTAZIONE ] |
| |
| |
|
 |
| [ ANCI ] |
|
|
|
|
|
|
 |
| [DATI FINANZA LOCALE] |
|
| |


|