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:: La legge finanziaria per il 2006 e gli uffici tributari comunali
a cura di Marco Benetel e Antonella Padoan
 
 

Sintesi delle disposizioni significative per gli uffici tributari comunali contenute nella Legge finanziaria per il 2006 e nei provvedimenti ad essa collegati:







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LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (FINANZIARIA 2006)

IRRETROATTIVITÀ ESENZIONE ICI PER ENTI NON PROFIT

133. All' articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta".



PROROGA TERMINI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

134 . All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

Le scadenze per l'introduzione della Tariffa Igiene Ambientale, introdotta dal decreto Ronchi in luogo della TaRSU, vengono nuovamente posticipate.

  Le nuove scadenze per l'introduzione della tariffa sono le seguenti:

•  1° gennaio 2007: Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti e rapporto di copertura 1999 > del 55%

•  1° gennaio 2008: Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti e rapporto di copertura < del 55% - Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti


PROROGA TERMINE APPROVAZIONE BILANCI E REGOLAMENTI

155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione (e dei regolamenti comunali) per l'anno 2006 è differito al 31 marzo 2006



RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI

473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in qu anto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

475. L 'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

•  40 per cento nel 2006;

•  35 per cento nel 2007;

•  25 per cento nel 2008.

476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per qu anto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Viene riaperta la possibilità di effettuare la rivalutazione (dal 2006) del valore delle aree edificabili non edificate

Per le imprese, le aree oggetto della rivalutazione devono essere possedute per tutto il 2005, dal 1 gennaio al 31 dicembre (per le imprese)

Il nuovo valore dell'area ha effetto dal 1 gennaio 2006, con necessità della presentazione di una dichiarazione di variazione ICI 2007



RIFORMA DELLA RISCOSSIONE (STRUMENTI ESECUTIVI)

477. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso qu anto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

In caso di riscossione coattiva esercitata a mezzo di ingiunzione fiscale, il Comune può avvalersi (attraverso la nomina di funzionari responsabili ai quali sono affidati i compiti e i poteri degli ufficiali di riscossione) delle procedure esecutive e dei provvedimenti cautelari previsti per la riscossione a mezzo ruolo (fermo amministrativo dei beni mobili registrati, espropriazione del quinto dello stipendio…)

 

BASE IMPONIBILE PER LE COMPRAVENDITE DI IMMOBILI

496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.

497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.

498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

La base imponibile su cui applicare le imposte per la compravendita fra persone fisiche di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) non dovrà più essere necessariamente identificata nel prezzo concordato tra le parti (come presente nell'atto) ma potrà essere rappresentata dal valore catastale



COSTRUZIONE DI INSEDIAMENTI TURISTICI (AGEVOLAZIONI ICI)

583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati "promotori", possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per qu anto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.

585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non

inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

586 . Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.

590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

591. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

592. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

I commi da 583 a 592 prevedono la possibilità di realizzare “insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale”


Richiamo di attenzione sui vincoli alla possibilità di deliberare aliquote differenziate, di cui alla decisione del Consiglio di Stato n. 485 del 17 dicembre 2003

 


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DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 248/2005

ART. 1 – PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

2-bis . Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo qu anto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Trasmissione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni dei redditi

I risultati più apprezzabili per entrambe le parti potranno verificarsi nell'ambito delle imposte immobiliari

Per i Comuni è prevista una compartecipazione del 30% sulle somme accertate (e riscosse) dallo Stato

Le modalità applicative vengono demandate ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate


La norma richiama nuovamente l'attenzione degli Enti Locali, armonicamente con qu anto disposto con i commi da 335 a 340 della Legge finanziaria 2005, sulla necessità di riconoscere nella centralità delle informazioni legate agli immobili ubicati sul territorio comunale un elemento irrinunciabile per l'intera organizzazione comunale

La legislazione è infatti costantemente indirizzata verso la necessità di abbandonare l'ottica delle banche dati distinte e non colloquianti, in vista della costituzione di una unica banca dati contenente le informazioni degli immobili, chiave fondamentale attraverso la quale potranno interagire ed incrociarsi tutti i processi che si basano sugli immobili presenti sul territorio (tributari e non)


ART. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

1. A decorrere dal 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della "Riscossione S.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p .a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:

•  effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

•  può effettuare:

  1. le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
  2. altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p .a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. La Riscossione S.p .a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p .a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p .a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

•  le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

•  i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

•  gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

•  la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità. 

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.a.

15. A decorrere dal 1 ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni.

16. Dal 1 ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1 ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1 ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1 ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19-bis . Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di qu anto già concordato nel settore del credito.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa. 

21. La Riscossione S.p .a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p .a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:

•  per gli anni 2007 e 2008, secondo qu anto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;

•  successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In questo caso:

•  fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

•  la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

25-bis . Salvo qu anto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p .a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali solt anto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1 gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1 gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.

25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.  

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p .a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

•  per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;

•  per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1 ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato qu anto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.

Comma aggiunto dall'art. 1, comma 468, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)

Dal 1 ottobre 2006 è soppresso il servizio nazionale della riscossione, con la creazione di una nuova società denominata “Riscossione SpA”

Per gli attuali concessionari viene previsto un processo di graduale integrazione nella nuova società, da completare entro il 31 dicembre 2010

Gli attuali concessionari possono trasferire il ramo d'azienda relativo alle attività svolte per conto dei Comuni ad altre società iscritte all'albo ex art. 53

In questo caso, ed in assenza di determinazioni del Comune, tali società continueranno a gestire le attività di riscossione per conto del Comune stesso fino al 31 dicembre 2010


In assenza di trasferimento del ramo di azienda e di diverse determinazioni del Comune, fino al 31 dicembre 2010 possono essere prorogati i contratti in corso con le società iscritte all'albo ex art. 53

Le attività possono essere anche affidate alla Riscossione SpA o alle società da questa partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica

Dal 1 gennaio 2011 le attività possono essere affidate a Riscossione SpA (come alle altre società iscritte all'albo ex art. 53) solo a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica

Dal 1 ottobre 2006 il CNC opera sotto forma di SpA

29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p .a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

29-bis . Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p .a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a qu anto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

•  nell'articolo 18:
- al comma 1, le parole da: "agli uffici" a: "telematica" sono sostituite dalle seguenti: ", gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici";

- al comma 3, dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare";

- dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere 1'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.";

•  nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: "segnalazioni", sono inserite le seguenti: "di azioni esecutive e cautelari";

•  nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.";

c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici";

•  nell'articolo 59:

•  è abrogato il comma 4-bis;

•  il comma 4-quater è sostituito dal seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.";

•  al comma 4-quinquies, le parole: "1 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 2006".

37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

•  nel comma 118:

•  le parole: "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006";

•  dopo le parole: "un importo", è inserita la seguente: "annuo";

•  nel comma 119, la parola: "2004" è sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006".

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

•  nel comma 426, secondo periodo, le parole: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";

•  nel comma 426-bis:

•  le parole da: "30 ottobre 2003" a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003";

•  le parole: "30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";

•  le parole: "1 novembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 2006";

•  dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: "426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.";

•  nel comma 427, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "29 dicembre 2005".

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

•  dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: "Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).

•  I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

•  Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.";

•  dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: "72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro).

•  L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando qu anto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

- nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

- alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.";

b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: "tre milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "ottomila euro";

b-ter) all'articolo 85:

•  al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione";

•  al comma 3, primo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione".

41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.

41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E- comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico".

42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," sono inserite le seguenti: "nonché presso".

42-bis . Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.

42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.

42-quater . Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione.

42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli.


ART. 3-BIS – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

•  al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";

•  al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".

2. L 'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "ART. 11. - (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). –

•  La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

•  I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

•  I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

•  L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

•  la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

•  alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a qu anto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

•  i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

•  Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali".

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".

4. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e".

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "commissione tributaria adita," sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".

7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".

8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

•  al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica";

•  al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse.

10. All'articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Vengono assegnati alla giurisdizione tributaria i tributi di ogni genere “comunque denominati”

Rientrano nella giurisdizione tributaria anche le controversie in tema di:

•  canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

•  canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani

•  imposta o canone comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni


Se viene presentato ricorso in appello e questo non viene notificato alla controparte a mezzo dell'ufficiale giudiziario (ad esempio a mezzo posta), copia del ricorso stesso deve essere depositata presso la Commissione di primo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata

Vengono disposte modifiche in tema di figure abilitate all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie


E' opportuno ricordare che l'attuale versione dell'art. 11 dl d.lgs. 546/1992 prevede che il Comune possa stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi (ovvero il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio)

Vengono disposte limitazioni ai poteri istruttori delle commissioni tributarie



ART. 7 – IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLE IMPRESE
(ESENZIONE ICI PER ENTI NON-PROFIT)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

•  nell'articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.";

•  nell'articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo.".

1-bis . La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

Viene disposta una modifica (interpretativa) dell'art. 7, comma 1, lettera “i” del D.Lgs. 504/1992, attraverso la quale le attività previste per la concessione dell'esenzione ICI possono essere esercitate anche in forma commerciale

La tipologia dei soggetti (enti non commerciali) e le attività richieste (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a fini religiosi) restano immutate rispetto al passato


Nonostante la natura interpretativa, vengono esclusi rimborsi per l'ICI pagata nel passato (ma non i riflessi sui contenziosi in atto) – v. comma 133 Legge 266/2005


Se non si è già operato in questo senso, è opportuno che entro il 31 marzo 2006 i Comuni adottino una norma regolamentare ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera “c” prevedendo:

•  che l'esenzioni si applichi solt anto ai fabbricati (e non alle aree edificabili)

•  a condizione che questi, oltre che utilizzati (unico requisito richiesto dalla norma) debbano anche essere posseduti (nel senso della titolarità di un diritto reale) dall'ente non commerciale che li utilizza


Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione (e dei regolamenti comunali) per l'anno 2006 è differito al 31 marzo 2006 – v. comma 155 Legge 266/2005



ART. 11 – QUATERDECIES – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, PER LA RICERCA E PER L'OCCUPAZIONE (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE FABBRICABILI)

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

•  al primo periodo, le parole: "1 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2005";

•  al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

•  al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: "e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati". A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1 gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente: "12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni". 

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti ami anto , per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400 mila euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti. 

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

•  il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

•  la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

•  la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

•  la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la seguente: "p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005".

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

L'area edificabile così qualificata continua ad essere assoggettata ad imposizione sulla base del proprio effettivo valore di mercato


Viene disposto un chiarimento (interpretativo, quindi con effetto anche per il passato) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, attraverso il quale viene confermato che ai fini dello “status” di area fabbricabile è sufficiente che questa sia utilizzabile a scopo edificatorio in base al Piano Regolatore Generale, indipendentemente dall'adozione degli strumenti attuativi

17. È autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale. 

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161".

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

21. All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3 dopo le parole: "dell'ambiente naturale" sono inserite le seguenti: ", le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica".




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DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273 (“MILLEPROROGHE”)

ART. 10 – GARANZIE DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

•  all'articolo 180:

•  al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

•  al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

•  all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».



ART. 11 – PROCEDURE DI INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN MATERIA EDILIZIA

1. L 'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

La possibilità di effettuare le integrazioni documentali a integrazione delle domande presentate entro il dicembre 2004 per la definizione degli illeciti (condoni edilizi) è prorogata fino al 30 aprile 2006 (in realtà al 2 maggio 2006)



 

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DECRETO LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 2


ART. 25 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATASTO

1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno.

La scadenza per il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni viene ulteriormente prorogata al 26 febbraio 2007



ART. 1 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE IN AGRICOLTURA E DI CATASTO

1. Per l'anno 2006, sono rinviati al 1° marzo gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. All'articolo 1, comma 147, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “dal 1° gennaio 2006” , sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° marzo 2006” .

3. Con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del Territorio, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denuncie, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso Decreto sono stabilite, altresì, le modalità anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura… (art. 1 – Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e catasto)


Le procedure telematiche vengono estese a tutti i soggetti e a tutti gli atti riguardanti il catasto

L'attuazione demandata a successivo provvedimento dei Direttori dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe di imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. 

5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla Legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

•  la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: “ 0,001” ;

•  le note sono sostituite dalle seguenti: “L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata”.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6.


APPENDICE - LE DISPOSIZIONI DELLA FINANZIARIA 2005 PER L'ADEGUAMENTO DEI VALORI CATASTALI

Per completezza di trattazione (e data l'importanza della questione) si riepiloga di seguito lo stato di attuazione delle norme contenute nella Legge finanziaria 2005 per qu anto riguarda le operazioni legate alle possibilità offerte ai Comuni per l'adeguamento dei valori catastali degli immobili

 

 
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