Patto di stabilità sempre all’ordine del giorno e foriero di polemiche domestiche: una volta per la differenza di valutazione dei dati 2004 del “Sistema Italia” tra Istat ed Eurostat, un’altra per l’iniziativa governativa di allentare i vincoli finanziari UE: questo per rimanere agli ultimi avvenimenti.
Ma vediamo di mettere un po’ di ordine sull’argomento, che è di grande rilievo.
Circa i vincoli di bilancio è ormai arcinoto che essi sono rappresentati da due principali rapporti commisurati al PIL (Prodotto interno lordo) di ciascun Paese: il deficit annuale, che non può essere superiore al 3% del suddetto PIL e l’indebitamento, che deve tendere al 60% del PIL medesimo. Il nostro Paese fatica a rispettare il primo vincolo mentre è ben lontano dal raggiungere il secondo (i dati 2004 lo misurano nel 106,6%).
Poiché altri Paesi, in primis Germania e Francia, hanno già superato il limite del 3%, ecco che i competenti Organismi comunitari hanno recentemente deciso di rendere più elastica la valutazione del deficit eccessivo, in particolare guardando con minor rigore agli “sforamenti” dovuti alle spese di investimento ed a quelle per le riforme strutturali. Allungati anche i tempi di rientro dal deficit eccessivo (da dieci mesi a tre anni).
Da noi, in presunta coerenza con l’Agenda di Lisbona, si è subito posta la domanda, di quali investimenti, in aggiunta a quelli già ammessi nella contabilità del Patto di stabilità interno per triennio 2005/2007, potessero essere conteggiati.
Il nostro Governo nazionale ha immediatamente pensato alle infrastrutture TEN (le reti di trasporto transeuropee) che da sole, anche se considerate parzialmente, assorbirebbero ogni disponibilità.
Nulla di nuovo dunque a sollievo delle ambasce di regioni, province e comuni. Eppure è proprio il comparto dei Governi locali, che per di più realizza la gran parte degli investimenti pubblici del nostro Paese, a soffrire maggiormente dei vincoli del Patto di stabilità interno, in ispecie come disciplinato nella legge finanziaria 2005 (legge n°311/2004). Questa legge è stata poi corretta con il D.L. 31 marzo 2005, n° 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n° 88.
Ma per dare una immediata idea dei tentativi governativi e parlamentari di far quadrare il cerchio della normativa sul Patto di stabilità delle regioni e degli enti locali con continui aggiustamenti è bene riportare entrambe le norme.
Dunque secondo la legge 311/2004 per le regioni, le spese 2005, compresi gli investimenti, non possono superare le spese 2003 aumentate del 4,8%. Per gli anni 2006 e 2007 viene applicato l’incremento del 2% alle spese-obbiettivo dell’anno precedente. Più articolata la normativa per gli enti locali.
Per gli stessi, con esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e di altri enti minori, la spesa del 2005, sempre compresi gli investimenti, non può superare la spesa media del triennio 2001/2003 incrementata dell’11,50% (10% per gli enti con minori spese medie pro-capite). Per gli anni 2006 e 2007 si applica l’incremento del 2% alle corrispondenti spese-obbiettivo dell’anno precedente.
La legge finanziaria 2005 prevede poi lo stralcio di alcune voci di spesa (personale, trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni, calamità naturali, ecc.).
Con il D.L. n° 44/05, convertito nella Legge 31 Maggio 2005 n.88, la contabilizzazione della spesa in conto capitale con i criteri dettati dai commi 22 e seguenti della Legge 311/04, ai fini del Patto di stabilità, è stata ridefinita. La spesa ammissibile è ora calcolata, per gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore al 100% al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003, sull’impegnato 2004 incrementato del 2%. Per gli enti che applicheranno la nuova regola, i limiti di spesa indicati all'art. 1, comma 22, lettera a, della Legge 311/04, si applicheranno alla spesa corrente ed ai pagamenti per spese in conto capitale.
Sono poi stati esclusi dalle regole del Patto di Stabilità, per il solo anno 2005,i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti ( precedentemente 3000 abitanti ), le Unioni di comuni, le comunità isolane e le comunità montane con popolazione fino a 50000 abitanti ( in precedenza 10000 abitanti ).
Infine tra le spese da non conteggiare agli effetti del Patto di stabilità ex art. 1, comma 24, legge 311/04, sono aggiunte le seguenti:
- Spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dalla regione;
- Spese per oneri derivanti da sentenza che originano debito fuori bilancio (sia di conto corrente che di conto capitale);
- spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili. Le modalità applicative della presente disposizione saranno disciplinate con apposito Decreto ministeriale entro 30 giorni dalla conversione del D.L. n° 44/05.
Eppure anche questi pur lodevoli tentativi non risolvono il problema di delineare obbiettivi di finanza pubblica razionalmente raggiungibili. Si pensi alla gestione di un contributo regionale erogato ad un comune per la realizzazione di un nuovo intervento in conto capitale o, anche, di parte corrente; oppure al trasferimento di funzioni dalle province ai comuni, oppure ancora al convenzionamento di nuovi servizi con oneri sul bilancio dell’ente capofila. Nel primo anno di contabilizzazione delle operazioni i parametri saltano inevitabilmente per gli enti gestori, indipendentemente dalla loro volontà. Così arrivano i lamenti e talvolta le proposte dei singoli enti locali o loro Associazioni per modificare questa o quella norma sul Patto di stabilità.
C’è chi ritiene di neutralizzare tutte le spese di investimento, oppure quelle finanziate da altri enti pubblici; chi suggerisce di far considerare rispettato il Patto di stabilità anche nel caso di raggiungimento non di tutti e due gli obiettivi (competenza e cassa), ma anche di uno solo; chi vuol togliere le spese per gli acquedotti e chi quelle dell’edilizia scolastica, chi vuol modificare o sopprimere le penalità sul personale e chi sull’indebitamento, ecc. ecc..
In vista della legge finanziaria 2006 l’ANCI nazionale richiede al Governo di neutralizzare numerose altre voci di spesa.
In realtà il difetto del sistema non è, ad avviso di questa Associazione, rimediabile con stratagemmi di alcun tipo poiché esso sta nella sua base logica: quella di voler verificare a livello ministeriale gli obbiettivi singolarmente, ente per ente.
Occorre invece costruire un modello di finanza pubblica decentrata su area vasta, applicabile ad una pluralità di enti compresi nell’area stessa. Per il ruolo assunto dalle regioni e per la loro dimensione territoriale, potrebbe proprio essere l’ambito regionale quello più adatto allo scopo.
In tal modo la legge finanziaria statale, agli effetti del Patto di stabilità, dovrebbe delineare i principi di coordinamento della finanza pubblica ed i parametri complessivi, ripartiti a priori per area regionale, e definire linee di monitoraggio dei dati generali per ambiti regionali, nei quali confluiscano i flussi finanziari dell’ente regione e di tutti gli enti del comparto delle Autonomie come definito dall’art. 2 del T.U. n. 267/2000.
Ciò che appare perfettamente in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del dicembre 2004, nella quale è sancito che la legge statale deve limitarsi a fissare principi di coordinamento della finanza pubblica e non dettare precetti di dettaglio nel campo delle autonomie territoriali.
Nel nuovo modello gli enti ricompresi nell’ambito regionale si daranno essi stessi le regole di definizione degli obbiettivi da raggiungere e le norme di valutazione degli obbiettivi effettivamente raggiunti dai singoli enti ed il conseguente criterio premiante/penalizzante. Gli incentivi e le penalità dovranno essere proporzionati allo scarto tra obbiettivi e risultati reali consentendo tuttavia che lo “sforamento” di un ente sia compensato dal surplus di un altro ente. Così verrebbe finalmente posto termine anche all’assurdo criterio, confermato dalla Finanziaria 2005, secondo il quale un disallineamento minimo (es. 1%) è penalizzato nella stessa misura di uno assai grave (es. 200%).
Muove da questi principi l’accordo raggiunto tra la regione Lombardia e gli enti locali lombardi nel febbraio scorso in tema di Patto di stabilità interno, nell’ambito di una più vasta intesa sul “Federalismo fiscale”, che ha portato a delineare il “Sistema Lombardia”.
La regione Lombardia, nei suoi documenti programmatici 2006/2009, riconferma tale scelta e si propone di procedere:
- all'intesa con le Autonomie Locali della Lombardia per la presentazione di una nuova proposta di misurazione del Patto di stabilità per la Conferenza Unificata;
- alla sperimentazione sul territorio lombardo della proposta;
- alla messa a regime del nuovo Patto di stabilità e crescita:
Si ritiene necessario, per conferire sostanza alla proposta, di dare corso alla sperimentazione sin dall'esercizio 2006.
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