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Nota ANCI

Prima Nota Tecnica - Maxiemendamento Legge Finanziaria 2006
  - Principali novità
- Modifiche Marginali
Testo a fronte del disegno di legge atto camera 6177 (legge finanziaria 2006) Con le modifiche apportate dal maxiemendamento presentato dal governo il 14 dicembre 2005
 
 
 
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:: Prima Nota Tecnica
Maxiemendamento legge finanziaria 2006


A cura dell’Ufficio Legislativo
[ 14 dicembre 2005 ]
 

Il maxiemendamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005 consta di un solo articolo e 631 commi. Riprende in gran parte i contenuti dell’A.C. 6177A approvato in Commissione Bilancio della Camera il 7 dicembre 2005.

Tra le modifiche in peius, due in particolare, rendono per i Comuni ancora più insostenibile la manovra di bilancio per l’anno 2006: 1. dal calcolo delle spese in conto capitale non vengono più escluse le spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie e 2. viene abrogata la possibilità di eccedere i limiti di spesa per le spese in conto capitale nei limiti delle alienazioni dei beni immobili e mobili.

 

• Principali novità

 

Di seguito si riportano le principali novità rispetto al testo licenziato dalla Commissione:

Comma 24

Monitoraggio acquisti immobili per enti locali: viene previsto il taglio ai trasferimenti erariali degli enti locali pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità.

Comma 133

Ex municipalizzate. Per il recupero dei c.d. aiuti di Stato di cui hanno usufruito le ex aziende municipalizzate nel periodo di moratoria fiscale sono state introdotte modifiche alla procedura prevista dall’art. 27 della legge comunitaria per il 2005 (legge n. 62/05) che accolgono le richieste dell’ANCI sul punto.

Comma 134

Escluso il rimborso delle imposte pagate sugli immobili ecclesiastici prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 203/05  

Comma 144

Viene abrogata la possibilità di calcolare le spese in conto capitale al netto delle spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie

Comma 146

Viene abrogata la possibilità di eccedere i limiti di spesa per le spese in conto capitale nei limiti delle alienazioni dei beni immobili e mobili

Comma 156

Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2006 è rinviato al 31 marzo 2006

Commi 585 – 587

In materia di carta d’identità elettronica veniva previsto che la produzione, distribuzione, e gestione della carta d’identità elettronica ed ogni altra attività connessa sono realizzate in analogia a quanto previsto per la tessera sanitaria e sono svolte da una società a partecipazione indiretta o diretta dello Stato. Tali commi sono stati dichiarati inammissibili 

Eliminata norma (comma 105 bis del testo approvato in Commissione Bilancio) per il differimento dei termini per l’accertamento e la liquidazione ICI

Eliminate le norme (commi 109 terdecies e seguenti del testo approvato in Commissione Bilancio) sul concordato preventivo

Eliminata la norma sulla proroga automatica del periodo transitorio per le concessioni del gas

 
 
• Modifiche Marginali
 
Disposizioni confermate o su cui sono state apportate modifiche marginali rispetto al testo approvato in Commissione Bilancio della Camera il 7 dicembre:
 

Commi 9-10-11-12-64

Confermate le disposizioni che escludono l’applicazione agli enti locali dei tagli alle spese per consumi intermedi, consulenze, relazioni pubbliche, auto di servizio

Comma 54

Confermato il taglio del 10% sulle indennità di funzione e indennità di sindaci e amministratori locali

Commi 139-144

Confermate le norme sul patto di stabilità interno:  esclusione di Comuni fino a 5000 abitanti.

Per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti non potrà essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 % limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno fatto registrare una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza (criterio utilizzato per stabilire la virtuosità di un ente). Per i Comuni che nel triennio 2002-2004 hanno invece fatto registrare una spesa corrente media pro-capite superiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza, la riduzione dovrà essere del 8 %.

Per quel che riguarda le spese in conto capitale, non è prevista nessuna differenziazione tra enti virtuosi e non, ma il precedente limite posto agli investimenti per il 2006 (spese di investimento 2004 incrementato del 10 % ) viene ulteriormente abbassato: investimenti 2006 = investimenti 2004 + 8,1 %.

Commi 168-174

Tutte confermate le disposizioni riguardanti il controllo della Corte dei Conti sulla gestione degli Enti Locali. Viene solo elevato il limite quantitativo per l’invio alla Corte dei Conti degli impegni di spesa su consulenze, etc. : da 1000 è stato portato a 5000 euro.

Commi 199-200

Riconfermata l’abrogazione della disposizione che permetteva l’esclusione delle spese per assunzione di personale a tempo determinato consentite in base al DPCM appena approvato nell’ultima Conferenza Unificata dal taglio del 1%

Commi 397- 398

Confermate le norme sulla proroga degli affidamenti del servizio con un’ulteriore previsione sulle società “in house” che avranno un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge finanziaria per cedere una quota pari al 20% dei servizi gestiti a soggetti privati o a società.

Commi 602-612

Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i Comuni possono presentare alla Regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale.

Commi 616 – 619

Confermate le norme sulla vendita degli immobili ex IACP per fronteggiare l’emergenza casa.

 
 
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:: Testo a fronte del disegno di legge atto camera 6177
(legge finanziaria 2006)
Con le modifiche apportate dal maxiemendamento presentato dal governo il 14 dicembre 2005


 

Legenda:

In grassetto le modifiche al disegno di legge apportate dal maxiemendamento governativo

 

AC 6177- Disegno di legge riguardante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”

Norme di interesse dei COMUNI

 

Testo approvato dal dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il 7 dicembre 2005

Modifiche proposte dal maxiemendamento presentato dal Governo

Commi 5-8 bis (Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)

 

5. A decorrere dal 2006 le  dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria

6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo in ciascun anno della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ad eccezione della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.

7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

5-ter. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa ed, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies della legge 5 agosto 1978, n. 468, dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, in particolare, dell'articolo 2 comma 4-quinquies della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

6. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti, a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.

9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

7. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.

10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

8. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.

11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6,7,8 non si applicano alle Regioni, alle Province Autonome, agli Enti Locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale.

12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del sevizio sanitario nazionale.

 

Comma 24- 25 (Acquisto immobili enti locali)

 

24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno e delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.

 

25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

Commi 40- 48 bis (Riduzione dei costi della politica)

Commi 54- 64

40. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennita` di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunita` montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennita` e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunita` montane;

c) le utilita` comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

42. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 42.

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

44. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e sedi equiparate, e comune di organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e sedi equiparate, e comune di organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

45. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni gli emolumenti di cui al comma 44 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 44.

59. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.

46. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui conseguenti effetti finanziari.

61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.

48. A decorrere dal 1 gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48, nonché le eventuali economie di spesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

63. A decorrere dal 1 gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

48-bis. Le disposizioni di cui ai commi 42,43,44,45,46 e 48 non si applicano alle Regioni, alle Province Autonome, agli Enti Locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale.

64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle Regioni, alle Province Autonome, agli Enti Locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

Commi 79- 81 (CDP)

 

79. La società Infrastrutture S.p.A. è fusa per incorporazione con effetto dal 1o gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti società per azioni, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture S.p.A., incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.


80. L'atto costitutivo di Cassa depositi e prestiti società per azioni, non subisce modificazioni.

 
81. La Cassa depositi e prestiti società per azioni, continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture s.p.a. fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da ISPA fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.

 
82. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture S.p.A. ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

 

Comma 133 (Ex municipalizzate)

 

133. Nell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «minori imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di cui al comma 1» e le parole «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno»; secondo periodo, le parole «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'interno nonché»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da «L'Agenzia delle entrate» a «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,», le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole «di accertamento» sono soppresse e le parole «delle imposte» sono sostituite dalle parole: «degli aiuti»; terzo periodo, dopo le parole «natura tributaria» sono aggiunte le seguenti: «e di ogni altra specie»; quarto periodo, le parole «Le imposte» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti»; quinto periodo, le parole «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole «del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere.».

 

Comma 134 (ICI chiese)

 

134. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta.».

Commi 93-103 (Patto di Stabilità Interno)

  

93. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

139. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 140 a 151, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro-capite sono così individuate:

1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 153,87 euro;

2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 176,47 euro;

3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 102,03 euro;

4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq., spesa media pro-capite pari a 113,24 euro;

5) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;

6) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 617,49 euro;

7) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 662,74 euro;

8) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 768,37 euro;

9) per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 854,59 euro;

10) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 1.194,38 euro;

11) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro-capite pari a I. 167,47 euro;

b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

141. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro-capite sono così individuate:

1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 153,87 euro;

2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 176,47 euro;

3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 102,03 euro;

4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq., spesa media pro-capite pari a 113,24 euro;

5) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;

6) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 617,49 euro;

7) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 662,74 euro;

8) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 768,37 euro;

9) per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 854,59 euro;

10) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 1.194,38 euro;

11) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro-capite pari a I. 167,47 euro;

b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 139, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

142. Per gli stessi enti locali di cui al comma 139, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 144, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

e) spese per interessi passivi;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.

Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

143. . Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 140 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

e) spese per interessi passivi;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.

Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 138, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.

Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

144. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 140 e 142 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti da concessioni di crediti;

c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.

Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 140, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

98. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 94 e 95.

145. Gli enti di cui al comma 139 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 140 e 142 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 140 e 142.

98-bis. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche per l’alienazione dei beni immobili e mobili nonché per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità;

146. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 140 e 142 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità;

98-ter. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale  di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

147. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 142 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

98-quater. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivante da interventi cofinanziati dell’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

148. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 142 e 144 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivante da interventi cofinanziati dell’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

99. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza Unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 93 a 103, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e  province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

149. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza Unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 139 a 151, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e  province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

100. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

150. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

All'articolo 1, comma 30, della richiamata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

151. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

All'articolo 1, comma 30, della richiamata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

Commi 105-107 octies (Compartecipazione locale all’IRPEF, trasferimenti per gli enti locali, proroga termini accertamento e liquidazione ICI, proroga termini bilanci enti locali)

105. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.

153. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.

105-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive.

Comma soppresso

106. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

154. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

107. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.

155. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.

107-septies Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2006.

156. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.

107-octies. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.

157. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.

107-bis. 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, sono emanate le seguenti norme per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

158. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, sono emanate le seguenti norme per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

107-ter. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

159. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

107-quater. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.

160. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.

107-quinquies. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

161. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

107-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 107-quinquies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Comma soppresso

Comma 108 SIOPE

 

108. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

162. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Comma 109 (Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)

Comma 109 (Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.

164. All’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.

Comma 109 vicies (Conto economico)

Comma 165

109-vicies. La disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

165. La disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Commi 109 bis- 109 undecies- (Corte dei Conti)

Commi 167- 176

109-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

167. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, di revisione economica e finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo

109-ter. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni di cui al comma 109 bis. La Corte dei Conti verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti.

168. La Corte dei Conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 167, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.

109-quater. La Corte dei Conti, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al comma 109 bis, riferisce ai Consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte stessa.

169. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti qualora accertino anche sulla base delle relazioni di cui al comma 167, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del Patto di stabilità interno.

109-quinquies. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

109-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 109 bis a 109 quinquies costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

109-septies. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e sino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie economico-finanziarie.

170. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 167, 168 e 169, la Corte dei Conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché per le esigenze delle Sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 176, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di 50 unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.

109-octies. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 468, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei Conti».

172. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 468, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei Conti».

109-nonies. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

173. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

109-decies. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei Conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.

174. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 56 e 57 di importo superiore a 5000 euro debbono essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.

109-undecies. Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei Conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso il riferimento alla riduzione predetta.

 
 

176. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 167 a 175 la Corte dei Conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell’area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Commi 109 terdecies - 109 duodevicies  (Concordato preventivo)

Commi abrogati

109- terdecies. Le regioni, le province e i comuni possono introdurre, con riferimento ai tributi propri, in concordato preventivo, di durata non inferiore al biennio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.

abrogato

109-quaterdecies. Sono ammessi al concordato preventivo, di cui al comma 109 terdecies, i titolari di reddito di imprese e gli esercenti arti e professioni.

abrogato

109-quinquiesdecies. L'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione di procedure agevolate dei tributi o dei canoni dovuti;

b) la limitazione dei poteri di accertamento. La sottoscrizione del concordato preclude l'emissione di avvisi di accertamento per le imposte, tasse e canoni oggetto di concordato per le annualità prese a riferimento, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel corso delle annualità oggetto di concordato.

abrogato

109-sexiesdecies. L'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato non può essere inferiore all'ammontare di quanto dovuto per l'anno in cui avviene la sottoscrizione moltiplicato per il numero delle annualità oggetto di concordato.

abrogato

109-septiesdecies. Al fine di favorire l'adesione al concordato, le regioni, le province e i comuni possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi, richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti alla base del concordato.

abrogato

109-duodevicies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione dei commi da 109 terdecies a 109 septiesdecies avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

abrogato

Commi 117-120 (Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)

117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente  in  222 milioni di euro per l’anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

184. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente  in  222 milioni di euro per l’anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

118. Per il biennio 2006-2007,  le risorse per i miglioramenti economici del  rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente  in  108 milioni di euro  per l’anno 2006 e  in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di  70 e 105 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

185. Per il biennio 2006-2007,  le risorse per i miglioramenti economici del  rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente  in  108 milioni di euro  per l’anno 2006 e  in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di  70 e 105 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 116.

A tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

187. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 116.

A tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Commi 132-137 (Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)

 

132. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche´ gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

199. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

133. Ai fini dell’applicazione del comma 132 le spese di personale sono considerate al netto:

 a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.

200. Ai fini dell'applicazione del comma 199, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

137. Per gli enti del servizio sanitario nazionale le disposizioni del presente articolo costituiscono strumento di rafforzamento dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

204. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 199 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Commi 149-154 quater (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)

 

149. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dall’art. 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

216. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

149-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. II quinto comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è abrogato.

217. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

149-ter. Il secondo comma dell’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è abrogato.

218. L'articolo 3, comma 2, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è soppresso.

149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli dei personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

219. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

154. Le disposizioni dei commi da 141 a 153, esclusi i commi 143 e 152 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

224. Le disposizioni dei commi 208, 209, da 211 a 216, 220 e 221, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

154-bis. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipula dei contratti collettivi dei quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

225. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

154-ter. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.

226. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.

154-quater. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

227. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

177-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « 300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: « 230.000 abitanti», dopo le parole : “un contributo complessivo” sono inserite le seguenti “una tantum” e le parole: “a tempo determinato” sono soppresse.

260. All'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo le parole: «un contributo complessivo» inserire le seguenti: «una tantum», e sopprimere le parole: «a tempo determinato»; allo stesso articolo sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «230.000 abitanti».

188 bis (copertura trattamento malattia autoferrotranviari)

Comma 275

188 bis Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.

275. IDEM

Commi 233- 237 (Fondo per le famiglie)

Commi 334-

233. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

234. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

235. Il medesimo assegno di cui al comma 234 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 235. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 234 e 235, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario.

Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle si avvale di Sogei s.p.a.

237. Il Ministro dell’economia e delle finanze e Poste italiane Spa, con apposita convenzione stipulata entro il 10 gennaio 2006 nel limite di spesa di 5 milioni di euro, stabiliscono quanto occorrente per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 236.

237-bis. Per il definitivo completamento dei processi di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si applicano ai bilanci di esercizio 2005 e 2006 di Poste italiane Spa le previsioni e le procedure di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

238. Per le finalita` di cui ai commi da 234 e 237 e` autorizzata la spesa di 795 milioni di euro per l’anno 2006.

334. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

335. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

336. Il medesimo assegno di cui al comma 335 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

337. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 335 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 336. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 335 e 336, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 335 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 336, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1993, n. 21. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificarsi da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di Sogei s.p.a.

338. Per le finalità di cui ai commi da 335 a 337 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.

339. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Commi 281 bis- 281 ter (Proroga affidamenti di servizio e società in house)

Commi 397- 398

281-ter. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono inseriti i seguenti: « 3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia` avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di quattro anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:

a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a societa` di capitali, anche consortili, nonche´ a cooperative e consorti, purche´ non partecipati da regioni o da enti locali;

b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due societa` affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una societa` consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due societa` affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le societa` interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di societa` consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguita` territoriale in modo che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruita` definiti dalle regioni.

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico gia` in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicita` ed efficacia dei servizi offerti nonche´ della qualita` dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilita` ai servizi in termini di frequenza, velocita` commerciale, puntualita` ed affidabilita`;

b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilita` ambientale;

c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalita` di trasporto.

3-sexies. I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c) , del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per

cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a societa` , purche´ non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-septies. Le societa` che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter, per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi ».

397. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:

a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico unità da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 119/169 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai precitati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

 
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 5 lettera e) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.


3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa, non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi».

281-bis. Al comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: « 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: « 31

dicembre 2006 ».

398. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: del «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Commi 372-373 (Fondo esigenze abitative)

Commi 562-563

372. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.


373. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 562 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

IDEM

Comma 374 (Politiche antidroga)

Comma 564

374. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, «l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alla tossicodipendenza»; il restante 95% del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze

564. IDEM

Comma 375 (Osservatorio ambientale)

Comma 565

375. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.

565. IDEM

Commi 387.65- 387.75 (TURISMO DI QUALITA’)

Commi 602-612

387.65.  Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 387. 68, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

387. 66 Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 387.65 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 387.65 a 387.75, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.


387.67. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 387.65 a 387.75 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 387.65 a 387.75 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 387.68 a 387.75 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


387.68 Possono presentare le proposte di cui al comma 387.65 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.


387.69. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 387.68. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


387.70 Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.


387.71 La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.


387.72 Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 387.74, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


387.73 La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


387.74. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indìce una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.


387.75 Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 387.65 a 387.74, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

602. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 605, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

603. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 602 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 602 a 612, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.


604. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 602 a 612 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 602 a 612 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 605 a 612 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


605. Possono presentare le proposte di cui al comma 602 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.


606. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 605. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


607. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.


608. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.


609. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 611, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


610. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


611. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indìce una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.


612. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 602 a 611, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Commi 319 quinquies-319 octies (IACP)

Commi 616- 619

319 quinquies Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

319 sexies I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto dovranno consentire a che:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora varate, ai sensi della legge n. 513 del 1977;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni. In caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, che subentrino - con facoltà di rinunzia - nel diritto all'acquisto, nell'ordine, il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno

319 sexies Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.

319 octies Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.

616. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

617. I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto dovranno consentire a che:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora varate, ai sensi della legge n. 513 del 1977;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni. In caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, che subentrino - con facoltà di rinunzia - nel diritto all'acquisto, nell'ordine, il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

618. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.

619. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.

 
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