| Disposizioni in materia di patto di stabilità
di Elisabetta Civetta
Consulente Anci Lombardia
Indice alfabetico – analitico
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1.1 PATTO DI STABILITA' 2005
Art. 1, comma 21, 22, 23, 24, 25, 36, 41
21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza..
25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi dì spesa stabiliti al comma 22.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi. |
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Patto di stabilità per il triennio 2005-2007
La legge finanziaria 2005, ridisegna completamente le regole inerenti al patto di stabilità del triennio 2005-2007, modificando sia la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento sia i criteri di calcolo dell’obiettivo.
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Abrogate le vecchie disposizioni
Il nuovo modello di patto di stabilità che sostituisce integralmente quello precedente è puntualizzato anche al comma 41 dell’articolo 1 il quale specifica che sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27.12.2002, n. 289 e successive modificazioni in ordine alle regole del patto di stabilità interno previste per gli anni 2005 e successivi.
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Soggetti coinvolti
Rispetto agli scorsi esercizi, è stato ampliato la sfera di soggetti coinvolti in tale adempimento in quanto le disposizioni relative al patto di stabilità sono state estese anche ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti in precedenza esclusi.
In sintesi i soggetti obbligati al rispetto delle regole del patto di stabilità sono:
- Regioni;
- Province;
- Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- Comunità Montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- Comunità Isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
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Enti di nuova istituzione
Per quanto concerne gli enti di nuova istituzione nel triennio 2005-2007, il comma 36 stabilisce che tali enti sono soggetti alle regole del patto di stabilità dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti dalla nuova legislazione in materia di patto di stabilità. Praticamente questa norma è applicabile per le Unioni di Comuni e Comunità Montane e Isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nuovi comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti o nuove regioni e province che saranno costituite nel triennio 2005-2007. Per tali enti, le disposizioni del patto di stabilità saranno praticamente applicabili dall’anno successivo alla loro costituzione.
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Gli obblighi per il 2005 per province, comuni e comunità montane
A differenza degli esercizi scorsi l’obbligo per il triennio 2005-2007 non riguarda più il rispetto del saldo finanziario quale differenza tra entrate e spese ma è relativo all’obbligo di non superare una certa soglia di spesa corrente e spese in conto capitale.
Tale soglia è diversificata in relazione a tre diverse categorie di ente locale:
- categoria 1: province, comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- categoria 2: comunità isolane e unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- categoria 3: regioni.
Per gli enti locali appartenenti alla prima categoria, è disposto che il complesso delle spese correnti ed in conto capitale dell’anno 2005 non può essere superiore alla corrispondente spesa annua, mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata del:
- 11,5 per cento se tali enti nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore alla spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza;
- del 10 per cento se tali enti nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite superiore a quella spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza.
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Spesa media del triennio
L’art. 1, comma 22 della legge finanziaria 2005, precisa che:
- per l'individuazione della spesa media del triennio si deve tener conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui;
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Popolazione di riferimento
per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si deve tener conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ossia con riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati:
- dell’ISTAT per le province e i comuni;
- dell’UNCEM per le comunità montane.
Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile;
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Spesa media pro-capite per classi demografiche
- la spesa media pro-capite per classi demografiche, sarà stabilita con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria. Le classi demografiche di riferimento sono comunque già individuate nell’articolo 1 comma 22 della finanziaria 2005 e si riferiscono:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
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Gli obblighi 2005 per le comunità isolane e le unioni di comuni
Per gli enti locali appartenenti alla seconda categoria l'incremento è dell'11,5 per cento.
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Gli obblighi 2005 per le Regioni
Per le Regioni, invece, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale dell’anno 2005, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento.
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Gestione di cassa e di competenza
Il comma 24, dell’articolo 1, stabilisce le modalità di calcolo del complesso delle spese correnti ed in conto capitale da prendere in considerazione. Il comma precisa che il complesso delle spese correnti ed in conto capitale riguarda sia la gestione di competenza che la gestione di cassa.
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Calcolo del complesso delle spese
Il complesso delle spese da prendere in considerazione è dato, per la gestione competenza e la gestione di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Limitatamente all'anno 2005 sono da escludere anche le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dai fondi europei.
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1.2 ECCEDENZE AI LIMITI DI SPESA
Art. 1 comma 26, 27, 28 e 29
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP Spa.). Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, recante «Attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni», valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla CDP Spa. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla CDP Spa., entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
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Eccedenze ammesse per spese di investimento
I commi 26 e 27 della legge finanziaria 2005 prevedono due casi in cui è possibile eccedere dai limiti di spesa indicati quali vincoli per il patto 2005. Entrambi i casi si riferiscono esclusivamente alle spese in conto capitale e riguardano in un caso (comma 26) la gestione competenza e nel secondo caso (comma 27) la gestione cassa.
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Eccedenza dei limiti: gestione competenza
Il comma 26, prevede alcuni casi in cui gi enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dalle disposizioni della legge finanziaria. In particolare è stabilito che il limite di spesa, può essere superato solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
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Eccedenza dei limiti: gestione di cassa
Il comma 27, stabilisce, che le spese in conto capitale che eccedono i limiti di spesa, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti, il quale per l’anno 2005 è quantificato in 250 milioni di euro.
Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi sono a carico del bilancio statale.
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
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1.3 PATTO DI STABILITA’ 2006 - 2007
Regole 2006-2007
Per quanto concerne le regole del patto di stabilità dell’anno 2006 e 2007, il comma 22 lettera b) e il comma 23, ultimo periodo, stabiliscono che per gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità, il complesso delle spese correnti e in conto capitale, non dovrà superare quelle determinate nell’anno precedente incrementate del 2%.
Nel complesso delle spese correnti e in conto capitale si farà riferimento alle disposizioni applicabili per l’anno 2005.
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1.4 PATTO DI STABILITÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Art. 1, comma 38, 39 e 40
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. |
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Regole ad hoc
Le regole del patto di stabilità del triennio 2005-2007 applicabili alle regioni e alle province sono applicate anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano solo qualora entro il 31 marzo tali enti non concordino con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale nonché i relativi pagamenti.
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1.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI E MONITORAGGI DEL PATTO DI STABILITA’
Art. 1, comma 30, 31, 32 e 37
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 26, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 36.
32. Per gli enti locali, l'Organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) per via telematica.
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Monitoraggi infrannuali
La legge finanziaria 2005 non ha modificato nella sostanza i criteri del sistema di monitoraggio, che consistono principalmente nell’inoltro delle informazioni agli organi di controllo individuati dalla legge, ma ha radicalmente modificato le tempistiche e gli enti di controllo a cui indirizzare tali informazioni in funzione della dimensione dei soggetti obbligati al patto. In particolare:
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- regioni, province e comuni > 30.000, e comunità montane > 50.000
a) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti entro 30 giorni successivi a ciascun trimestre devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, predisposte su appositi modelli che saranno approvati con un decreto ministeriale;
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Province e comuni > 5.000
b) le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del complesso delle spese soggette al vincolo del patto. La trasmissione di tale documento è differenziato in funzione della dimensione demografica; infatti:
- province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti comunicano gli obiettivi trimestrali al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web;
- comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti comunicano gli obiettivi trimestrali alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
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Comuni da 3.000 a 5.000 e comunità montane > 10.000
c) i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono predisporre, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale. La comunicazione, in questo caso, è effettuata dal revisore dei conti direttamente alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
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Il controllo dei revisori dei conti
La legge finanziaria 2005 ha modificato anche i compiti attribuiti all’organo di revisione per il controllo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità.
In particolare l’organo di revisione deve:
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- verifica obiettivo annuale
a) verificare il perseguimento dell’obiettivo annuale sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto darne comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
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- verifica obiettivo infrannuale
b) effettuare le verifiche periodiche del perseguimento degli obiettivi infrannuali, entro il mese successivo al trimestre/semestre di riferimento. In caso di inadempienza, i revisori sono tenuti a darne comunicazione:
- al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il predetto sistema web qualora inadempienti siano le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio qualora inadempienti siano i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
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Monitoraggio associazioni di categoria
Il comma 37 prevede anche per le associazioni dei Comuni, Province e comunità montane, un ruolo attivo nel sistema dei monitoraggi. Infatti è stabilito che le comunicazioni sopra menzionate siano trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) per via telematica.
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1.6 IL SISTEMA SANZIONATORIO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Art. 1, comma 33 e 34
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004. |
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Sistema sanzionatorio
Le disposizioni inerenti le sanzioni e/o gli obblighi relativi al mancato rispetto del patto di stabilità sono diversi a seconda che:
- non venga raggiunto l’obiettivo annuale;
- non venga rispettato l’obiettivo infrannuale (trimestrale o semestrale).
Nel primo caso le sanzioni sono più pesanti ed hanno effetto dall’anno successivo mentre nel secondo caso l’ente è obbligato a tenere un comportamento di adeguamento al fine di perseguire l’obiettivo annuale.
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Divieti in caso di inosservanza del patto
In particolare, incaso di inosservanza del patto di stabilità scattano le seguenti prescrizioni:
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- assunzioni di personale
b) divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo: gli enti non potranno effettuare assunzioni comprese anche quelle a tempo determinato;
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- ricorso a indebitamento per gli investimenti
c) divieto di ricorrere all’indebitamento per investimenti: l’impossibilità di assumere mutui o altre forme di indebitamento comporterebbe per gli enti una difficoltà nel realizzare le opere pubbliche finanziate in tutto o in parte dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti mutuanti. Il divieto vale anche per quei mutui, quali quelli contratti con l’Istituto per il credito sportivo, per i quali vi è una compartecipazione parziale del comune in quanto generalmente una quota è a carico della regione o della provincia. Per quanto riguarda, invece, i mutui a totale carico dello stato, come ad esempio i mutui contratti per gli interventi di edilizia scolastica di cui alla legge 23/96, nella sostanza trattasi di contributi a fondo perduto dello stato e quindi anche in caso di non rispetto del patto di stabilità sono ammessi, tanto vero che il perfezionamento della procedura di mutuo presso la Cassa depositi e prestiti non necessita della dimostrazione, certificata dal responsabile del servizio finanziario, della capacità di indebitamento dell’ente.
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- limitazione nelle spese per acquisto di beni e servizi
d) Limitazioni nelle spese per acquisto di beni e servizi: sono previste tre diverse modalità di calcolo della limitazione a seconda che:
- l’ente risulti inadempiente per la prima volta;
- l’ente sia risultato inadempiente anche in precedenza;
- l’ente sia soggetto dall’anno 2005 agli obblighi del patto (praticamente Comun da 3.000 a 5.000 abitanti, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).
Nel primo caso, la spesa per acquisto di beni e servizi dell’anno successivo non dovrà superare quella sostenuta nell’ultimo anno; nel secondo caso la spesa dovrà essere ridotta del 10% rispetto alla spesa sostenuta nel penultimo anno precedente; nel terzo caso il limite è commisurato alla spesa sostenuta nell’anno 2003.
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Decorrenza dei divieti
Queste prescrizioni scattano nell’anno successivo a quello in cui si è accertato il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità.
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Disposizioni applicabili anche per il patto 2004
Il comma 34, inoltre, specifica che il suddetta sistema sanzionatorio è applicabile anche nel 2005 per le province e i comuni che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2004.
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Verifiche infrannuali: adempimenti in caso di mancato rispetto
Per quanto concerne il mancato raggiungimento degli obiettivi infrannuale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
Quindi i divieti inerenti l’assunzione di personale, il ricorso ad indebitamento e la riduzione delle spese scattano, però, solo se non è stato conseguito l’obiettivo annuale.
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