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La legge finanziaria per il 2005 e la gestione delle entrate comunali
a cura di Marco Benetel e Antonella Padoan

La presente nota ha l’obiettivo di fornire agli uffici che gestiscono le entrate comunali una prima scheda di lettura delle disposizioni contenute nella Legge finanziaria per il 2005.
L’ordine che viene seguito nella trattazione non è quello legato alla numerazione successiva dei commi contenuti nell’unico articolo della norma, ma si è preferito il criterio legato all’identificazione di un possibile percorso logico, raggruppando di seguito disposizioni analoghe inserite in punti diversi del provvedimento.



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Commi da 335 a 339: contengono disposizioni in tema di revisione del classamento delle unità immobiliari

335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.
Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

(Nota Agenzia del territorio del 5 ottobre 2004 - parte introduttiva)
Le innovazioni normative proposte sono limitate a rivedere, su iniziativa dei comuni, solo il classamento, e cioè l’attribuzione della categoria e classe, a immobili singoli o a insieme di immobili situati in particolari aree territoriali.
Non sono assolutamente previste revisioni generalizzate delle tariffe d’estimo, che rimangono, quindi, quelle fissate con l’ultima revisione del 1990.
Sono quindi prive di fondamento le interpretazioni che fanno pensare a un incremento generalizzato della pressione fiscale sugli immobili, in quanto si interviene solo su quote parti del territorio comunale, ovvero su singole unità immobiliari per contrastare evasione e conseguire migliori livelli di perequazione.
(parte specifica sul comma in esame)
Dette innovazioni sono finalizzate a:
a) ...omissis...[dedicata al comma 336]
b) perseguire migliori livelli perequativi attraverso interventi in aree territoriali per le quali lo scostamento (positivo o negativo) tra i valori medi di mercato e quelli catastali risulta significativamente difforme rispetto alle altre aree territoriali comunali
La previsione di cui al comma 335 offre ai comuni, come già evidenziato, la possibilità di promuovere l’intervento dell’Agenzia del territorio su aree limitate e caratterizzate da elevati livelli di sperequazione rispetto alla media generale del territorio comunale.
Quindi, potranno essere interessate aree che hanno acquisito nel tempo una particolare qualificazione, ovvero siano state interessate da processi di degrado.
In conseguenza dell'iniziativa comunale, l'Agenzia del territorio, dopo averne accertato i presupposti, provvederà alla puntuale rivisitazione dei classamento dei segmenti immobiliari (residenze, uffici, ecc.) interessati dai suddetti processi, con conseguente variazione della categoria o della classe, ma, beninteso, con applicazione delle vigenti tariffe d'estimo (1990).

Commento:
La norma è indirizzata ai Comuni che hanno articolato il proprio territorio in più microzone e prevede una nuova procedura per la possibile rettifica del classamento di unità immobiliari di proprietà privata, attraverso la facoltà di revisione parziale di zone di territorio omogenee.
La disposizione è rivolta a rendere ragionevolmente conforme, su tutto il territorio comunale, il rapporto tra il valore di mercato dei fabbricati e il valore catastale, sul quale, com’è noto, viene calcolata l’imposizione fiscale.
La procedura di revisione viene attivata su specifica iniziativa del Comune; quest’ultimo deve provvedere a verificare l’eventuale sussistenza di uno scostamento significativo tra
:

  • il rapporto esistente - per una o più microzone - tra valori di mercato e valori catastali di immobili omogenei per destinazione funzionale (residenze, uffici…) e
  • il rapporto esistente – come media per l’intero territorio comunale - tra valori di mercato e valori catastali di immobili omogenei per le stesse destinazioni funzionali.

Il decreto attuativo previsto dalla norma (completato dalle proprie “linee guida”), in uscita al momento della stesura della presente relazione, chiarisce ulteriormente il significato dell’espressione "significativamente", contenuta nella disposizione in commento: la differenza tra i due rapporti deve essere almeno pari al 35%.
La disposizione è applicabile soltanto ai Comuni il cui territorio è articolato su almeno 3 microzone.
In tali Comuni potrebbe verificarsi la presenza di microzone caratterizzate da un rapporto tra valore di mercato e valore catastale nettamente differente da quello valido a livello comunale.
Il Comune dovrà effettuare le verifiche con le modalità di calcolo previste dal D.P.R. n. 138/1998 (valore di mercato rilevabile dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, presente nella pagina web dell’Agenzia del Territorio), seguendo le regole contenute nell’art. 1 del decreto attuativo citato in precedenza.
In pratica si tratta di individuare, per ciascuna microzona, la tipologia prevalente e la media dei valori di mercato ad essa riferibili, come pubblicati nella pagina dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (da tenere presente che ad una microzona comunale potrebbero corrispondere più zone considerate dall’Osservatorio).
Sempre per ciascuna microzona, occorre poi individuare il valore catastale medio (rendite totali/vani totali) della categoria catastale corrispondente alla tipologia prevalente nella microzona stessa (es: tipologia prevalente = abitazioni civili = categoria catastale A/2).
Chiaramente per effettuare la comparazione, occorre ragguagliare alla stessa unità di misura i due valori, il primo espresso in € al mq., il secondo espresso in € per vano; ad esempio, si potrà ipotizzare un’abitazione di 90 mq., pari a 5 vani catastali).
A questo punto è possibile individuare il rapporto esistente in ciascuna microzona, ed effettuare una media valida a livello comunale.

Sarà quindi possibile determinare facilmente eventuali microzone caratterizzate da un rapporto che si discosta dalla media comunale non meno del 35%.
Il comma 3 del citato decreto attuativo prevede la possibilità di ricorrere, da parte dei Comuni, all’aiuto dell’Agenzia del Territorio stesso per l’effettuazione dei calcoli previsti dalla norma in commento.
Al termine del procedimento, il Comune dovrà formulare una richiesta di intervento, finalizzata alla revisione del classamento, al competente ufficio dell’Agenzia del territorio.
L’Agenzia, in caso di esito positivo del controllo, attiverà il procedimento revisionale dei classamenti, limitatamente alle microzone ritenute anomale
.

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.
Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

(Nota Agenzia del territorio del 5 ottobre 2004)
[Vedi parte introduttiva della nota in commento al comma 335]

Dette innovazioni sono finalizzate a:

a) recuperare aree di evasione conseguenti all'omessa presentazione di denunce catastali (obbligatorie) da parte dei soggetti interessati, soprattutto in caso di trasformazioni e ristrutturazioni di immobili

b) ...omissis...(dedicata al comma 335)
La previsione di cui al comma 336 offre ai comuni un meccanismo procedurale per intervenire su unità immobiliari mai dichiarate in catasto, su unità immobiliari variate nel loro stato di consistenza o di destinazione, ovvero su unità censite in catasto come rurali, ma che attualmente hanno perso ogni requisito di ruralità. In questi caso l’Agenzia del territorio, a seguito dell’iniziativa del comune e degli adempimenti di competenza del soggetto obbligato o direttamente, in caso di inadempienza della parte, provvederà ad attribuire all’unità immobiliare il classamento (categoria e classe) di cui attualmente sono prive o a variare quello esistente per renderlo coerente con lo stato di fatto (per esempio una unità di categoria A/4, popolare, potrebbe essere elevata ad A/3, economica, ove al comune risultino essere stati realizzati interventi di riqualificazione, trasformazioni ecc.). É superfluo sottolineare il ruolo giustamente attribuito dalla normativa proposta agli enti locali in considerazione delle specifiche competenze e dell’approfondita conoscenza dei fenomeni di trasformazione territoriale ed edilizia (gestione delle concessioni edilizie, Dia, altre autorizzazioni in genere).

Commento:
La norma in esame introduce la possibilità di procedere alla revisione del classamento (per intervenute variazioni edilizie di fabbricati iscritti in catasto), o all’iscrizione catastale (in caso di fabbricati non censiti) per singole unità immobiliari di proprietà privata, e presenta numerosi aspetti innovativi rispetto a quanto originariamente stabilito dall’art. 3, comma 58, della Legge n. 662/1996.
Ai Comuni viene data l’opportunità di notificare direttamente agli interessati la richiesta di provvedere alle dichiarazioni in catasto, per le situazioni di fatto diverse rispetto a quanto censito nel catasto stesso per intervenute variazioni edilizie.
L’immobile deve quindi aver subito una variazione edilizia (modifica strutturale o di destinazione), con costi (e sanzioni) posti a carico del privato inadempiente; di conseguenza la norma non può essere utilizzata per la semplice revisione di classamenti non più adeguati o ancora inevasi).
Occorre che il Comune effettui un controllo su tutte le pratiche edilizie rilasciate in un lasso di tempo che potrebbe essere ragionevolmente indicato in un ventennio (con particolare attenzione ai condoni), verificandone la corrispondenza con le risultanze catastali.

In particolare il decreto attuativo previsto dalla norma (in uscita al momento della stesura della presente relazione) indica dettagliatamente i seguenti controlli da attuare:

  • Interventi edilizi di nuova costruzione di cui alla lettera e), art. 3, T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001), relativi ad u.i. non dichiarate in catasto;
  • Interventi edilizi che abbiano comportato la modifica della destinazione d’uso o un incremento almeno del 15% del valore di mercato, per le seguenti fattispecie:
    - Interventi di ristrutturazione edilizia – lett. d), art. 3, T.U. Edilizia;
    - Interventi di manutenzione straordinaria – lett. b), art. 3, T.U., con variazioni della consistenza o delle caratteristiche tipologiche distributive e impiantistiche originarie;
    - Interventi di restauro e risanamento conservativo – lett. c), art. 3, T.U., in particolare che abbiano interessato l’intero edificio.

Un suggerimento viene portato anche dalla disposizione contenuta nel comma 558, che prevede l’obbligo, per il progettista che debba presentare la certificazione di chiusura di una DIA, di allegare la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate (o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche del classamento).
Il decreto attuativo citato in precedenza indica inoltre l’opportunità di verificare le seguenti fattispecie:

  • Rilasci di licenze a uso commerciale che abbiano comportato modifiche alla destinazione d’uso di unità immobiliari, iscritte in catasto in categorie non coerenti con la destinazione autorizzata;
  • Passaggio dal regime di esenzione a quello di assoggettamento ad imposizione, quali i fabbricati ex rurali.

Non sono invece interessate dalla possibilità di revisione:

  • Le u.i. con interventi edilizi che non abbiano comportato variazione di destinazione d’uso né incremento del valore di mercato almeno del 15%, quali, di norma:
    - Interventi di manutenzione ordinaria – lett. a), art. 3, T.U.;
    - Interventi di manutenzione straordinaria – lett. b), art. 3, T.U., senza variazioni della consistenza o delle caratteristiche tipologiche distributive e impiantistiche originarie;
    - Interventi di restauro e risanamento conservativo – lett. c), art. 3, T.U., che non abbiano interessato l’intero edificio, l’adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, la riparazione e il rinnovo di impianti esistenti, il consolidamento e la conservazione degli elementi strutturali.

La richiesta inviata dai Comuni ai soggetti interessati deve essere regolarmente notificata e deve contenere l’indicazione degli elementi constatati, compresa - qualora accertata - la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; deve inoltre essere comunicata, con gli estremi di notificazione, all’Ufficio del Territorio competente.
In pratica, i Comuni, a seguito delle verifiche sulla presenza di immobili non dichiarati in catasto o di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, potranno chiedere ai proprietari gli atti di iscrizione o di aggiornamento, redatti ai sensi del metodo DOCFA.
Se i soggetti interessati non adempiono alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, l’Agenzia del Territorio provvede, con costi a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
Il citato decreto attuativo chiarisce infine che i Comuni e l’Agenzia del Territorio interagiranno, per lo scambio delle informazioni necessarie per le attività in commento, attraverso un data base messo a disposizione dalla stessa Agenzia, che conterrà tutte le informazioni utili e sarà aggiornabile da parte di entrambi i soggetti.

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.

Commento:
L’attribuzione o la variazione della rendita catastale, a seguito del procedimento di cui al comma 336, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, (a condizione che il Comune abbia determinato tale data e l’abbia indicata nella richiesta notificata al contribuente).
Qualora la data non sia indicata, l’attribuzione o la variazione della rendita ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune.
L’espressione “in deroga alle vigenti disposizioni” non deve essere interpretata con esclusivo riferimento all’art. 74 del collegato 2000; le vigenti disposizioni vanno correttamente identificate nella disciplina della decorrenza della rendita dal 1° gennaio successivo alla registrazione, contenuta nell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/1992.
L’esplicito riferimento al comma 336 contenuto nella disposizione in esame permette di indicare che le nuove rendite attribuite a seguito della revisione del classamento per microzone di cui al comma 335 hanno effetto, come di consueto, a partire dal 1° gennaio successivo all’anno in cui è stata registrata negli atti catastali la variazione di rendita stessa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992).

338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

Commento:
Le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni di nuova costruzione - o delle dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari già censite che abbiano subito mutamenti nello stato, nella consistenza o nella destinazione – vengono inasprite, e sono ora previste da un minimo di 258 € (per le variazioni nello stato e nel possesso) ad un massimo di 2.066 € (per i fabbricati di nuova costruzione).

339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.

Commento:
La definizione delle regole per l’applicazione dei commi 336 e 337 (ma la disposizione interessa anche il comma 335) è demandata all’adozione di uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, in uscita al momento della stesura della presente relazione.

(Nota Agenzia del territorio del 5 ottobre 2004 – parte conclusiva)
Le considerazioni esposte confermano quanto evidenziato in premessa circa le reali finalità degli interventi ipotizzati, che non mirano assolutamente a determinare incrementi generalizzati della pressione fiscale, ma sono diretti esclusivamente a recuperare aree di evasione/elusione perseguendo nel contempo obiettivi di perequazione.

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Comma 340: contiene disposizioni in tema di superficie minima di riferimento per il pagamento della TaRSU

340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

(Nota Agenzia del territorio del 5 ottobre 2004)
La previsione specifica per la Tarsu che il parametro della superficie cui è commisurato l'importo della tassa medesima non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale, così come definita nel DPR n. 138/1998. In questo modo, oltre a rendere unico a livello nazionale il contenuto del parametro superficie, si mira a contrastare le situazioni di elusione ed evasione, in quanto la superficie dell'unità immobiliare, una delle componenti principali per il calcolo della tassa (ma anche della tariffa prevista in sostituzione della Tarsu), è stata nel tempo di norma acquisita dai comuni su base dichiarativa da parte dei soggetti interessati. L'Agenzia del territorio ha sviluppato da tempo un processo per la definizione delle superfici di tutte le unità immobiliari, sulla base delle corrispondenti planimetrie catastali. All'attualità dette planimetrie sono presenti per la maggior parte degli immobili censiti (circa 55 milioni) e mancanti per una parte marginale di immobili in quanto, per alcuni casi, mai presentate dai soggetti interessati. La norma in tal senso prevede la possibilità di acquisire dette planimetrie, su richiesta del comune ai soggetti interessati, favorendo in tal modo anche il completamento del patrimonio informativo del catasto.

Commento:
Dal 1° gennaio 2005, per gli immobili di proprietà privata a destinazione ordinaria censiti nel catasto fabbricati, la superficie per l’applicazione della tassa rifiuti non potrà essere inferiore all’80% di quella catastale.
Il riferimento agli immobili a destinazione ordinaria indica che la disposizione si applica ai fabbricati appartenenti ai seguenti gruppi catastali:

  • gruppo “A” – abitazioni e studi professionali;
  • gruppo “B” – alloggi collettivi;
  • gruppo “C” – fabbricati ad uso commerciale.

Rimangono invece al di fuori i fabbricati appartenenti ai seguenti gruppi catastali:

  • gruppo “D” – immobili a destinazione speciale;
  • gruppo “E” – immobili a destinazione particolare.

Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificheranno d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici inferiori all’80% a seguito di incrocio dei dati comunali (comprensivi della toponomastica) con i dati forniti dall’Agenzia del territorio, secondo modalità stabilite con un provvedimento che sarà adottato dal Direttore della stessa Agenzia.
Se mancano, negli atti catastali, gli elementi per effettuare la determinazione della superficie, i soggetti passivi del tributo, se intestatari catastali, dovranno provvedere, su richiesta del Comune, a presentare all’Ufficio provinciale del territorio la planimetria catastale dell’immobile, per la modifica, secondo il metodo DOCFA.
Le regole per la misurazione sono quelle contenute nel D.P.R. 138/1998, con particolare riferimento all’allegato C “norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”.
Nessun adempimento è previsto per i soggetti già a ruolo, a parte la possibilità di essere invitati dal Comune a integrare la documentazione catastale.
Le nuove denunce, relative ad occupazioni iniziate nel 2005, dovranno, invece, tener conto della superficie minima; l’informazione, se non conosciuta dal contribuente, potrà essere reperita all’Agenzia del territorio.
Se la superficie calpestabile è effettivamente maggiore dell’80% di quella catastale, si dovrà comunque dichiarare la prima.
Per quanto riguarda i locali non produttivi di rifiuti (e quelli produttivi di rifiuti speciali), va ricordato che la disposizione si applica soltanto agli immobili a destinazione ordinaria, visti in precedenza.
Va inoltre ricordato che l’art. 65 del D.Lgs. 507/1993 consente ai Comuni con popolazione fino a 35mila abitanti di rapportare la tassa alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotti, invece che alla superficie dei locali e delle aree occupate; in tal caso la disposizione in esame non è operante.
La modifica non tocca direttamente la Tariffa Ronchi, nonostante anche questa sia agganciata, seppure in parte, alla superficie dei locali; a tale proposito vi è tuttavia da prevedere uno “spontaneo” adeguamento nel quadro dell’esercizio della potestà regolamentare da parte dei Comuni.

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Comma 540: contiene disposizioni in tema di determinazione della rendita degli immobili industriali

540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

Commento:
Il comma 540 modifica, con una norma “interpretativa” (e quindi con valenza retroattiva), la definizione di fabbricato contenuta in quella che è ancora oggi la Legge catastale di base, cioè il Regio Decreto Legge 652 del 1939, convertito nella Legge 1249 dello stesso 1939.
Il riferimento all’art. 10 del RDL 652/1939 consente di identificare la fattispecie di immobili cui è riferita: si tratta dei fabbricati “costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale, non suscettibili di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni”.
La disposizione prevede che per determinare la rendita catastale si deve tenere conto degli elementi costitutivi dell’immobile “anche se fisicamente non incorporati al suolo”; nella definizione rientrano una serie di impianti industriali, non “strutturalmente” facenti parte del fabbricato, che finora potevano sfuggire, in taluni casi, al meccanismo di calcolo catastale.
Le “parti mobili” indicate dalla norma devono in realtà essere identificate, sotto il profilo tecnico estimale, negli “impianti fissi”, come definiti dall’art. 10 della Legge 843/1942, in quanto connessi e incorporati al fabbricato, caratterizzandone in modo “irreversibile” la destinazione produttiva. (Circolare n. 123 del 14 novembre 1944 della Direzione generale del Catasto del Ministero delle Finanze).
Appare quindi logico ritenere che la norma in esame si riferisca alle turbine ENEL, ma anche agli altiforni delle acciaierie, i grandi impianti di produzione dei vapori, i montacarichi industriali, i “carri-ponte” per movimentare macchine e materiali (tipici dei porti), le “pese a ponte”, gli impianti frigoriferi industriali, i caveau delle banche.
In tutti i casi citati si tratta di strutture che conferiscono le “particolari caratteristiche” che impediscono un diverso utilizzo dell’immobile, senza radicali trasformazioni.
La natura “interpretativa” della disposizione determina che questa dovrebbe avere effetto retroattivo ed essere applicata anche ai contenziosi in corso.
Il provvedimento comporta come naturale conseguenza la rideterminazione dei relativi trasferimenti erariali ai Comuni interessati.

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Commi 374 e 375: contiene disposizioni in tema di istituzione del modello unico informatico catastale

374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal lº marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;
b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.

375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.

Commento:
Dal primo marzo 2005 sarà possibile presentare, da parte del tecnico incaricato, gli atti di aggiornamento catastale anche per via telematica, utilizzando procedure telematiche e mediante un “modello unico informatico”.
Le modalità di attuazione della disposizione sono demandate all’adozione di specifici provvedimenti da parte del direttore dell’Agenzia del Territorio.
Anche l’Agenzia del Territorio potrà comunicare in via telematica, ai soggetti intestatari, variazioni o attribuzioni di rendita.

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Comma 558: contiene disposizioni in tema di presentazione della variazione catastale contestualmente all'attestato finale di conformità successivo all'utilizzo della D.I.A.

558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5».

Commento:
L’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia è integrato prevedendo che, contestualmente al certificato di collaudo, il progettista debba presentare la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
In assenza di tale documentazione si applica la sanzione prevista all’articolo 37, comma 5, dello stesso Testo unico.

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Comma 67: contiene disposizioni in tema di proroga per gli accertamenti ICI

67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

Commento:
L’art. 11 del D.Lgs. 504/1992 stabilisce che l’attività di recupero dell’ICI da parte dei Comuni debba avvenire entro le seguenti scadenze:

  • attività di liquidazione: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta, nei casi in cui la dichiarazione non doveva essere presentata);
  • attività di accertamento in rettifica: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta, nei casi in cui la dichiarazione non doveva essere presentata);
  • attività di accertamento d’ufficio: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione (ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta, nei casi in cui la dichiarazione non doveva essere presentata).

Il Legislatore ha costantemente provveduto a prorogare, di anno in anno, i termini sopra indicati. La disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2005 si limita, sorprendentemente, a prorogare i termini per la sola attività di accertamento.
La proroga relativa all’attività di liquidazione sarebbe in arrivo (al momento della chiusura della presente relazione) all’interno della Legge di conversione del Decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004.
Per effetto di tale ultima disposizione (e qualora la Legge di conversione ne anticipi opportunamente l’entrata in vigore dalla data del decreto oggetto di conversione), i procedimenti in scadenza entro il 31 dicembre 2005 diventano i seguenti:

  • attività di liquidazione: annualità dal 2000 al 2003 (escluse le situazioni oggetto di dichiarazioni presentate nel 2004, in scadenza entro il 31/12/2006;
  • attività di accertamento in rettifica: annualità dal 2000 al 2002 (escluse le situazioni oggetto di dichiarazioni presentate nel 2003, quindi in scadenza entro il 31/12/2006);
  • attività di accertamento d’ufficio: annualità 2000 + annualità 1999 per le sole situazioni di possesso iniziate nel 1999 stesso.

Proponendo un analisi con distinzione per anno d’imposta, entro il 31 dicembre 2005 dovranno essere effettuate le seguenti attività:

  • anno 1999: attività di accertamento d’ufficio, per le sole situazioni di possesso iniziate nel 1999 stesso (oggetto di obbligo dichiarativo nel corso del 2000, quindi si tratta della scadenza originaria prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 504/1992, senza alcuna proroga);
  • anno 2000: attività di liquidazione – attività di accertamento in rettifica - attività di accertamento d’ufficio (escluse le situazioni di possesso iniziate nel 2000 stesso, oggetto di obbligo dichiarativo nel corso del 2001, quindi in scadenza entro il 31/12/2006);
  • anno 2001: attività di liquidazione – attività di accertamento in rettifica;
  • anno 2002: attività di liquidazione – attività di accertamento in rettifica (escluse le situazioni oggetto di dichiarazioni presentate nel 2003, quindi in scadenza entro il 31/12/2006);
  • anno 2003: attività di liquidazione (escluse le situazioni oggetto di dichiarazioni presentate nel 2004, quindi in scadenza entro il 31/12/2006).

Per i Comuni che hanno modificato il procedimento di accertamento, ai sensi della lettera L, comma 1, art. 59, D.Lgs. 446/1997, entro il 31/12/2005 devono essere notificati gli “avvisi di accertamento per omesso versamento” previsti da questa particolare tipologia di procedimento, relativamente all’annualità 2000.

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Comma 523: contiene disposizioni in tema di proroga all'entrata in vigore della Tariffa Ronchi

523. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Commento:
Il comma 523 dispone un ulteriore rinvio di un anno per l’attivazione della Tariffa Ronchi.
La norma originaria prevedeva che l’introduzione graduale della Tariffa fosse così articolata:
a) 1° gennaio 2003 per i Comuni con grado di copertura dei costi superiore all'85% (riferito al 1999);
b) 1° gennaio 2005 per i Comuni con grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;
c) 1° gennaio 2008 per i Comuni con grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
d) 1° gennaio 2008 per i Comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5 mila, indipendentemente dal grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.
La disposizione contenuta nel Disegno di Legge finanziaria per il 2005, analoga a quelle contenute nelle finanziarie 2003 e 2004, introduce una nuova dilazione all’obbligo di introduzione della Tariffa, per i Comuni che avrebbero dovuto provvedervi entro il 1 gennaio 2005 (cioè per quelli con rapporto di copertura 1999 superiore al 55%).
Sarebbe opportuno che la norma in commento fosse accompagnata da un’ulteriore disposizione che stabilisca definitivamente se la Tariffa Ronchi sia un’entrata di carattere patrimoniale, come affermato da una parte della dottrina, o sia invece un vero e proprio tributo, come risulta dalla lettura delle disposizioni che la disciplinano e come sta emergendo dalla giurisprudenza delle commissioni tributarie.
Si tratta di un chiarimento che si attende da tempo dal Legislatore. I Comuni che considerano la Tariffa come entrata patrimoniale applicano l’IVA sugli importi dovuti, mentre alcune commissioni tributarie non riconoscono tale procedura, considerando la Tariffa un’entrata tributaria.

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Comma 51: contiene disposizioni in tema di blocco delle addizionali comunali

51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale.
L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati.
Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Commento:
La disciplina originaria prevedeva che i Comuni potessero introdurre l’Addizionale comunale IRPEF, entro il limite massimo dello 0,5%. La variazione annuale dell’aliquota non poteva inoltre eccedere lo 0,2%.
Le Leggi finanziarie 2003 e 2004 hanno previsto il blocco dell’introduzione e dell’aumento dell’addizionale, se previsti successivamente al 29 settembre 2002.
I Comuni che hanno aumentato l’aliquota dell’addizionale nel periodo di sospensione, dal 29 settembre 2002 al 1° gennaio 2005, non possono procedere ad ulteriori aumenti fino all’anno 2007 (compreso).
I Comuni che nello stesso periodo non hanno provveduto all’aumento (o all’introduzione dell’addizionale) possono farlo, nel periodo dal 2005 al 2007, entro la misura complessiva dello 0,1%.
Gli effetti di tutti gli aumenti deliberati dopo il 29 settembre 2002 decorrono in ogni caso dal 1° gennaio 2007.
E’ da approfondire un apparente contrasto della norma in esame con il comma 61 della stessa Legge finanziaria 2005, che sembra però interessare (al di là della stesura letterale della norma) le addizionali regionali.

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Comma 480: contiene disposizioni in tema di sanatoria per le pubbliche affissioni

480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis.»;
c) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) – 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
d) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.»;
e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».

Commento:
Le disposizioni di cui alle lettera a) e b) introducono l’esonero dall’imposta sulla pubblicità per i manifesti relativi ad attività politica, sindacale, culturale e sportiva realizzati con la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché i manifesti che pubblicizzano le attività degli enti no-profit e i festeggiamenti patriottici, religiosi, su spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Viene inserita una nuova disposizione in base alla quale il 10% degli spazi totali per l’affissione dei manifesti deve essere riservata, da parte dei Comuni, ai soggetti che svolgono attività politica, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 507/1993.
L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. Per i manifesti eventualmente affissi nei restanti spazi, il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto al 50% (art. 20 del D.Lgs. 507/1993 nella nuova stesura risultante dalla disposizione in commento).
Colui che intende affiggere manifesti per i soggetti citati deve farne richiesta, secondo le modalità previste dallo stesso D.Lgs. 507/1993 e dai regolamenti comunali. Il Comune non fornisce personale per l’affissione.
Il testo prevede poi una sanatoria per le affissioni elettorali abusive, analoga a quella contenuta nel comma 2 dell’articolo 17 della Legge finanziaria 2003.
Le violazioni commesse fino all’entrata in vigore della Legge finanziaria 2005 possono essere definite in qualunque ordine di grado e giudizio versando 100 € per ogni anno e provincia.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2005 a favore del Comune o della Provincia, se le violazioni sono state compiute in più di un Comune della stessa provincia.
In questo caso, spetterà al Comune inoltrare alla Provincia, entro il 30 settembre 2005, la domanda per il versamento delle somme relative alle violazioni accertate; in caso contrario, le risorse saranno destinate al settore ecologia della Provincia.
Di non poco rilievo la previsione che non sussiste responsabilità solidale tra chi affigge il manifesto e chi ne commissiona l’affissione: il responsabile della violazione è individuato in colui che materialmente affigge i manifesti, sollevando così i candidati da sanzioni per violazioni eventualmente commesse a loro insaputa.

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Commi da 415 a 420: contengono disposizioni in tema di riscossione a mezzo ruoli

415. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

(Relazione parlamentare di accompagnamento)
Il comma riguarda la modifica apportata al comma 1 dell’articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che è finalizzata a potenziare l’attività di riscossione consentendo ai concessionari, nell’ambito della riconosciuta autonomia di gestione, l’utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalle norme ordinarie per la tutela del credito iscritto a ruolo, eliminando ogni possibile dubbio sulla loro legittimazione ad agire e rendendo in tal modo maggiormente efficace il sistema di riscossione. Il riferimento è alle azioni conservative (artt. 2900 e 2901 C.C.), cautelari (art. 2905 C.C.), all’impugnazione della rinuncia all’eredità (art. 524 C.C.) e ad ogni altra azione ordinaria.

Commento:
La disposizione, modificando le norme che regolano l’attività di riscossione, allarga i poteri dei Concessionari rispetto ai normali poteri di espropriazione (art. 49 del DPR 602/1973), attribuendo loro la possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti ordinariamente previsti per la tutela del credito iscritto a ruolo (tra i quali può rientrare anche il credito del Comune per le entrate di propria competenza non riscosse).

Ad esempio:

  • il sequestro conservativo ex art. 671 del C.P.C., consentito al creditore che abbia timore di perdere le garanzie del proprio credito;
  • l’iscrizione di ipoteca (anche al di fuori delle regole dettate, per l’espropriazione immobiliare, dagli artt. 76 e ss. del DPR 602/1973, ossia per crediti superiori ai 1.549,37 €);
  • l’azione surrogatoria prevista dall’art. 2900 del C.C., che consiste nella possibilità, per il creditore che voglia assicurarsi che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni, di esercitare in luogo del debitore le azioni di contenuto patrimoniale che a questi competono verso i terzi;
  • l’azione revocatoria ex art. 2901, che consente al creditore di far dichiarare l’inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

La finalità della norma è quella di eliminare ogni possibile dubbio sulla legittimazione ad agire da parte dei Concessionari, definendo, al tempo stesso, le azioni consentite dalla Legge che gli stessi possono efficacemente esperire.

416. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

(Relazione parlamentare di accompagnamento)
Il comma reca, oltre ad una disposizione di coordinamento relativa alle nuove azioni di tutela del credito, una modifica relativa al discarico per inesigibilità del concessionario, prevedendo che sia causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella nei nuovi termini ora previsti in maniera differenziata per ruoli ordinari e straordinari.

Commento:
Connessa alle disposizioni di cui al comma precedente è la modifica alla disciplina dei discarichi, che consente ai Concessionari di ovviare all’inesigibilità del credito.
La disposizione si applica ai ruoli resi esecutivi dopo il 1° luglio 2005 (comma 420).
Vengono, in sostanza, modificati e ampliati i termini entro i quali la mancata notificazione della cartella di pagamento, per motivi imputabili al Concessionario, comporta la perdita del diritto al discarico.
Così, la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ordinario impedisce il discarico da parte del Concessionario; per i ruoli straordinari il termine è fissato entro il sesto mese successivo alla consegna del ruolo; il termine inferiore è giustificato dal fatto che gli stessi si sono formati nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione.
La lettera b) stabilisce la possibilità dell’ufficio di segnalare al Concessionario, oltre alle azioni cautelari ed esecutive, anche le azioni conservative da intraprendere allo scopo di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
La disposizione contente all’amministrazione di esercitare un maggiore potere di controllo verso il Concessionario, a tutela dell’interesse all’effettivo incasso delle somme dovute dai contribuenti, anche con riferimento ad ogni azione ordinariamente prevista a tutela del creditore.

417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di
decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».

(Relazione parlamentare di accompagnamento)
Con il comma sono apportate modifiche alle disposizioni in materia di riscossione contenute negli articoli 12, 19 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
In particolare:
- la modifica all'art. 12, comma 3, dispone che nel ruolo deve essere contenuta (unitamente alle altre indicazioni, in mancanza delle quali non può procedersi all'iscrizione) anche la specificazione del tipo di ruolo (ordinario o straordinario), che determina il diverso regime di notifica della cartella previsto dal nuovo art. 25;
- la modifica all'art. 19, comma 4-bis, è finalizzata ad eliminare possibili vincoli all'attività del concessionario nei confronti del garante inadempiente, atteso che letteralmente il termine “espropriazione forzata” identifica soltanto una forma di esecuzione forzata (quando il diritto fatto valere ha per oggetto un'obbligazione di denaro) e quindi, ad esempio, potrebbe essere contestata l'iscrizione di ipoteca a carico del garante, ovvero l'iscrizione del fermo di beni mobili registrati;
- la modifica all'art. 25, comma 1, reintroduce un termine per la notifica della cartella, a pena di decadenza, diversificato in ragione della specie del ruolo (ordinario o straordinario), assolvendo alla duplice funzione di colmare il vuoto legislativo, a tutela del contribuente, determinato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 193/2001 che aveva espunto qualsiasi termine di decadenza per la notifica della cartella e di avvicinare il momento dell'accertamento a quello della riscossione, rendendo, conseguentemente, più efficiente ed efficace il sistema di riscossione coattiva.

Commento:
La Legge finanziaria 2005 introduce un nuovo termine di decadenza, per i ruoli resi esecutivi dopo il 1° luglio 2005 (comma 420) entro cui i concessionari saranno tenuti alla notifica delle cartelle di pagamento, ben distinto da quelli che sono i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo, indicati dall’art. 17 del DPR 602/1973.
L’art. 25 del DPR 602/1973 non conteneva, al momento dell’entrata in vigore della norma in esame, un termine entro cui notificare la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede.
Va ricordato infatti che nel testo originario, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 193/2001, l’art. 25 assegnava al Concessionario un termine per la notifica della cartella (quattro mesi dalla consegna del ruolo), ma non a pena di decadenza, per cui si riteneva che tale termine rilevasse soltanto nel rapporto tra concessionario e amministrazione, ai fini dell’eventuale discarico.
Il D.Lgs. 193/2001 sopprimeva il riferimento al termine nell’art. 25 citato, per introdurlo nell’art. 19 del D.Lgs. 112/1999, che disciplina il discarico per inesigibilità.
L’intervento sull’art. 25 del DPR 602/1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) è finalizzato a ristabilire un termine certo per la notifica delle cartelle di pagamento.
La norma viene infatti integrata, prevedendo che a partire dai ruoli esecutivi dopo il 1° luglio 2005 (comma 420) la notifica della cartella di pagamento al debitore o al coobbligato, da parte del concessionario della riscossione, debba avvenire “a pena di decadenza”:

  • entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo
  • ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa a un ruolo straordinario”.

Oltre ai termini legati alla formazione del ruolo , deve quindi essere emanato un ulteriore atto, di natura recettizia (la cartella), attraverso il quale la pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente, entro i termini di decadenza.
Parallelamente, viene integrato l’art. 12, concernente formazione e contenuto dei ruoli, includendo tra le indicazioni obbligatorie la specie del ruolo; la disposizione è applicabile ai ruoli resi esecutivi dopo il 1° luglio 2005 (comma 420).
La modifica all’art. 19 del DPR 602/1973 allarga infine il potere del Concessionario di procedere ad espropriazione forzata nei confronti del fideiussore del debitore, sostituendo il riferimento specifico all’espropriazione con quello più ampio e generale della riscossione coattiva.
Vengono in questo modo comprese altre forme di tutela del credito tra quelle esperibili da parte del Concessionario, al fine di eliminare i potenziali vincoli in precedenza rilevabili in merito alla tutela del credito nei confronti del garante inadempiente (si pensi al caso di contestazione dell’iscrizione di ipoteca a carico del garante, o dell’iscrizione del fermo di beni mobili registrati.

418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»;
al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;
b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 2, 3 e 3-bis».

(Relazione parlamentare di accompagnamento)
Il comma, recando modifiche agli artt. 8 e 15 del D.Lgs. n. 218/1997, in tema di accertamento con adesione, uniformano la materia di tali garanzie alla disciplina della rateazione delle imposte iscritte a ruolo, ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed assolvono al duplice scopo di prevedere che le garanzie vengano rilasciate soltanto da alcuni soggetti particolarmente qualificati, al fine di prevenire i rischi di inadempimento, e di snellire le procedure di recupero coattivo.

419. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»;
al medesimo articolo 48, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».

(Relazione parlamentare di accompagnamento)
Il comma, recando modifiche all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, in tema di conciliazione giudiziale, uniformano la materia di tali garanzie alla disciplina della rateazione delle imposte iscritte a ruolo, ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed assolvono al duplice scopo di prevedere che le garanzie vengano rilasciate soltanto da alcuni soggetti particolarmente qualificati, al fine di prevenire i rischi di inadempimento, e di snellire le procedure di recupero coattivo.

Commento congiunto ai commi 418 e 419:
Il mancato pagamento, da parte del contribuente e del fideiussore, delle rate successive al perfezionamento dell’accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale comporterà l’iscrizione a ruolo a carico di entrambi.
Oggetto di integrazione sono le disposizioni sul pagamento rateale delle somme dovute, opzione che deve essere assistita, come è noto, da idonea garanzia ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 622/1972.
La nuova disposizione stabilisce che la garanzia deve avere esclusivamente la forma della fideiussione bancaria o assicurativa, eliminando quindi la possibilità di presentare la cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e che la fideiussione venga rilasciata da un’impresa commerciale che a giudizio dell’amministrazione creditrice offra adeguate garanzie di solvibilità.
In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima (e dunque, dopo il perfezionamento della definizione), se il garante non versa l’importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione dell’apposito invito debitamente motivato da parte dell’ufficio, questi provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme sia a carico del contribuente sia del garante.
In questo modo, l’ufficio non dovrà più attivare (in prima battuta) le procedure occorrenti per l’escussione della garanzia, ma passerà il carico al concessionario della riscossione. In sostanza, viene “replicata” nell’ambito in esame la procedura delineata, per l’ipotesi di omesso pagamento delle rate dei debiti a ruolo, dall’art. 19, comma 4-bis, del DPR 602/1973.
Tornando alla dilazione del pagamento per l’adesione agli istituti deflativi, è il caso di ricordare che, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 65 del 28/6/2001, l’omesso pagamento della rate comporta anche l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1º luglio 2005.

(Relazione parlamentare di accompagnamento)
Il comma reca disposizioni relative alla decorrenza delle norme sopra descritte in tema di consegna del ruolo e di notifica della cartella: si prevede che tali disposizioni si applichino con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° gennaio [NDR: ora luglio] 2005.

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Comma 426: contiene disposizioni in tema di sanatoria per le irregolarità commesse dai concessionari per la riscossione

426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1º gennaio 2004.
L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

Commento
La disposizione consente ai Concessionari della riscossione di sanare tutte le irregolarità commesse nello svolgimento della loro attività fino al 20 novembre 2004, versando allo Stato la somma di 3 € per ogni abitante residente negli ambiti territoriali loro affidati in concessione.
Al momento non è del tutto chiaro se la disposizione si applichi solo ai tributi erariali, oppure anche a quelli locali.
I versamenti potranno essere dilazionati in tre rate, entro le scadenze previste.

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Comma 427: contiene disposizioni in tema di proroga della durata delle concessione per la riscossione

427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.

(Relazione parlamentare di accompagnamento)
Il comma prevede la proroga al 31 dicembre 2006 della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione.



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