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La
legge finanziaria per il 2005 e la gestione delle entrate comunali
a
cura di Marco Benetel e Antonella Padoan
La
presente nota ha l’obiettivo di fornire agli uffici che gestiscono
le entrate comunali una prima scheda di lettura delle disposizioni contenute
nella Legge finanziaria per il 2005.
L’ordine che viene seguito nella trattazione non è quello
legato alla numerazione successiva dei commi contenuti nell’unico
articolo della norma, ma si è preferito il criterio legato all’identificazione
di un possibile percorso logico, raggruppando di seguito disposizioni
analoghe inserite in punti diversi del provvedimento.
Commi
da 335 a 339: contengono disposizioni in tema di revisione del classamento
delle unità immobiliari
335.
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari
di proprietà privata site in microzone comunali, per le
quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale
ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto
relativo all’insieme delle microzone comunali, è
richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia
del territorio.
Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di
mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite
con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del
territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la
sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale
con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima. |
(Nota
Agenzia del territorio del 5 ottobre 2004 - parte introduttiva)
Le innovazioni normative proposte sono limitate a rivedere, su iniziativa
dei comuni, solo il classamento, e cioè l’attribuzione della
categoria e classe, a immobili singoli o a insieme di immobili situati
in particolari aree territoriali.
Non sono assolutamente previste revisioni generalizzate delle tariffe
d’estimo, che rimangono, quindi, quelle fissate con l’ultima
revisione del 1990.
Sono quindi prive di fondamento le interpretazioni che fanno pensare a
un incremento generalizzato della pressione fiscale sugli immobili, in
quanto si interviene solo su quote parti del territorio comunale, ovvero
su singole unità immobiliari per contrastare evasione e conseguire
migliori livelli di perequazione.
(parte specifica sul comma in esame)
Dette innovazioni sono finalizzate a:
a) ...omissis...[dedicata al comma 336]
b) perseguire migliori livelli perequativi attraverso interventi in aree
territoriali per le quali lo scostamento (positivo o negativo) tra i valori
medi di mercato e quelli catastali risulta significativamente difforme
rispetto alle altre aree territoriali comunali
La previsione di cui al comma 335 offre ai comuni, come già evidenziato,
la possibilità di promuovere l’intervento dell’Agenzia
del territorio su aree limitate e caratterizzate da elevati livelli di
sperequazione rispetto alla media generale del territorio comunale.
Quindi, potranno essere interessate aree che hanno acquisito nel tempo
una particolare qualificazione, ovvero siano state interessate da processi
di degrado.
In conseguenza dell'iniziativa comunale, l'Agenzia del territorio, dopo
averne accertato i presupposti, provvederà alla puntuale rivisitazione
dei classamento dei segmenti immobiliari (residenze, uffici, ecc.) interessati
dai suddetti processi, con conseguente variazione della categoria o della
classe, ma, beninteso, con applicazione delle vigenti tariffe d'estimo
(1990).
Commento:
La norma è indirizzata ai Comuni che hanno articolato il proprio
territorio in più microzone e prevede una nuova procedura per la
possibile rettifica del classamento di unità immobiliari di proprietà
privata, attraverso la facoltà di revisione parziale di zone di
territorio omogenee.
La disposizione è rivolta a rendere ragionevolmente conforme, su
tutto il territorio comunale, il rapporto tra il valore di mercato dei
fabbricati e il valore catastale, sul quale, com’è noto,
viene calcolata l’imposizione fiscale.
La procedura di revisione viene attivata su specifica iniziativa del Comune;
quest’ultimo deve provvedere a verificare l’eventuale sussistenza
di uno scostamento significativo tra:
-
il rapporto esistente - per una o più microzone - tra valori
di mercato e valori catastali di immobili omogenei per destinazione
funzionale (residenze, uffici…) e
-
il rapporto esistente – come media per l’intero territorio
comunale - tra valori di mercato e valori catastali di immobili omogenei
per le stesse destinazioni funzionali.
Il decreto attuativo previsto dalla norma (completato dalle proprie “linee
guida”), in uscita al momento della stesura della presente relazione,
chiarisce ulteriormente il significato dell’espressione "significativamente",
contenuta nella disposizione in commento: la differenza tra i due rapporti
deve essere almeno pari al 35%.
La disposizione è applicabile soltanto ai Comuni il cui territorio
è articolato su almeno 3 microzone.
In tali Comuni potrebbe verificarsi la presenza di microzone caratterizzate
da un rapporto tra valore di mercato e valore catastale nettamente differente
da quello valido a livello comunale.
Il Comune dovrà effettuare le verifiche con le modalità
di calcolo previste dal D.P.R. n. 138/1998 (valore di mercato rilevabile
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, presente nella pagina
web dell’Agenzia del Territorio), seguendo le regole contenute nell’art.
1 del decreto attuativo citato in precedenza.
In pratica si tratta di individuare, per ciascuna microzona, la tipologia
prevalente e la media dei valori di mercato ad essa riferibili, come pubblicati
nella pagina dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (da tenere
presente che ad una microzona comunale potrebbero corrispondere più
zone considerate dall’Osservatorio).
Sempre per ciascuna microzona, occorre poi individuare il valore catastale
medio (rendite totali/vani totali) della categoria catastale corrispondente
alla tipologia prevalente nella microzona stessa (es: tipologia prevalente
= abitazioni civili = categoria catastale A/2).
Chiaramente per effettuare la comparazione, occorre ragguagliare alla
stessa unità di misura i due valori, il primo espresso in €
al mq., il secondo espresso in € per vano; ad esempio, si potrà
ipotizzare un’abitazione di 90 mq., pari a 5 vani catastali).
A questo punto è possibile individuare il rapporto esistente in
ciascuna microzona, ed effettuare una media valida a livello comunale.
Sarà
quindi possibile determinare facilmente eventuali microzone caratterizzate
da un rapporto che si discosta dalla media comunale non meno del 35%.
Il comma 3 del citato decreto attuativo prevede la possibilità
di ricorrere, da parte dei Comuni, all’aiuto dell’Agenzia
del Territorio stesso per l’effettuazione dei calcoli previsti dalla
norma in commento.
Al termine del procedimento, il Comune dovrà formulare una richiesta
di intervento, finalizzata alla revisione del classamento, al competente
ufficio dell’Agenzia del territorio.
L’Agenzia, in caso di esito positivo del controllo, attiverà
il procedimento revisionale dei classamenti, limitatamente alle microzone
ritenute anomale.
336.
I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà
privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni
di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per
intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti
reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione
di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,
qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati
e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio.
Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia
del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato,
alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato
ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari
segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa
rendita.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo
28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni. |
(Nota
Agenzia del territorio del 5 ottobre 2004)
[Vedi parte introduttiva della nota in commento al comma 335]
Dette innovazioni sono finalizzate a:
a) recuperare aree di evasione conseguenti all'omessa presentazione di
denunce catastali (obbligatorie) da parte dei soggetti interessati, soprattutto
in caso di trasformazioni e ristrutturazioni di immobili
b)
...omissis...(dedicata al comma 335)
La previsione di cui al comma 336 offre ai comuni un meccanismo procedurale
per intervenire su unità immobiliari mai dichiarate in catasto,
su unità immobiliari variate nel loro stato di consistenza o di
destinazione, ovvero su unità censite in catasto come rurali, ma
che attualmente hanno perso ogni requisito di ruralità. In questi
caso l’Agenzia del territorio, a seguito dell’iniziativa del
comune e degli adempimenti di competenza del soggetto obbligato o direttamente,
in caso di inadempienza della parte, provvederà ad attribuire all’unità
immobiliare il classamento (categoria e classe) di cui attualmente sono
prive o a variare quello esistente per renderlo coerente con lo stato
di fatto (per esempio una unità di categoria A/4, popolare, potrebbe
essere elevata ad A/3, economica, ove al comune risultino essere stati
realizzati interventi di riqualificazione, trasformazioni ecc.). É
superfluo sottolineare il ruolo giustamente attribuito dalla normativa
proposta agli enti locali in considerazione delle specifiche competenze
e dell’approfondita conoscenza dei fenomeni di trasformazione territoriale
ed edilizia (gestione delle concessioni edilizie, Dia, altre autorizzazioni
in genere).
Commento:
La norma in esame introduce la possibilità di procedere alla revisione
del classamento (per intervenute variazioni edilizie di fabbricati iscritti
in catasto), o all’iscrizione catastale (in caso di fabbricati non
censiti) per singole unità immobiliari di proprietà privata,
e presenta numerosi aspetti innovativi rispetto a quanto originariamente
stabilito dall’art. 3, comma 58, della Legge n. 662/1996.
Ai Comuni viene data l’opportunità di notificare direttamente
agli interessati la richiesta di provvedere alle dichiarazioni in catasto,
per le situazioni di fatto diverse rispetto a quanto censito nel catasto
stesso per intervenute variazioni edilizie.
L’immobile deve quindi aver subito una variazione edilizia (modifica
strutturale o di destinazione), con costi (e sanzioni) posti a carico
del privato inadempiente; di conseguenza la norma non può essere
utilizzata per la semplice revisione di classamenti non più adeguati
o ancora inevasi).
Occorre che il Comune effettui un controllo su tutte le pratiche edilizie
rilasciate in un lasso di tempo che potrebbe essere ragionevolmente indicato
in un ventennio (con particolare attenzione ai condoni), verificandone
la corrispondenza con le risultanze catastali.
In
particolare il decreto attuativo previsto dalla norma (in uscita al momento
della stesura della presente relazione) indica dettagliatamente i seguenti
controlli da attuare:
- Interventi
edilizi di nuova costruzione di cui alla lettera e), art. 3, T.U.
Edilizia (D.P.R. 380/2001), relativi ad u.i. non dichiarate in catasto;
- Interventi
edilizi che abbiano comportato la modifica della destinazione d’uso
o un incremento almeno del 15% del valore di mercato, per le seguenti
fattispecie:
- Interventi di ristrutturazione edilizia – lett. d), art. 3,
T.U. Edilizia;
- Interventi di manutenzione straordinaria – lett. b), art.
3, T.U., con variazioni della consistenza o delle caratteristiche
tipologiche distributive e impiantistiche originarie;
- Interventi di restauro e risanamento conservativo – lett.
c), art. 3, T.U., in particolare che abbiano interessato l’intero
edificio.
Un
suggerimento viene portato anche dalla disposizione contenuta nel comma
558, che prevede l’obbligo, per il progettista che debba presentare
la certificazione di chiusura di una DIA, di allegare la ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
(o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche del classamento).
Il decreto attuativo citato in precedenza indica inoltre l’opportunità
di verificare le seguenti fattispecie:
- Rilasci
di licenze a uso commerciale che abbiano comportato modifiche alla
destinazione d’uso di unità immobiliari, iscritte in
catasto in categorie non coerenti con la destinazione autorizzata;
- Passaggio
dal regime di esenzione a quello di assoggettamento ad imposizione,
quali i fabbricati ex rurali.
Non
sono invece interessate dalla possibilità di revisione:
- Le
u.i. con interventi edilizi che non abbiano comportato variazione
di destinazione d’uso né incremento del valore di mercato
almeno del 15%, quali, di norma:
- Interventi di manutenzione ordinaria – lett. a), art. 3, T.U.;
- Interventi di manutenzione straordinaria – lett. b), art.
3, T.U., senza variazioni della consistenza o delle caratteristiche
tipologiche distributive e impiantistiche originarie;
- Interventi di restauro e risanamento conservativo – lett.
c), art. 3, T.U., che non abbiano interessato l’intero edificio,
l’adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche
e di sicurezza, la riparazione e il rinnovo di impianti esistenti,
il consolidamento e la conservazione degli elementi strutturali.
La
richiesta inviata dai Comuni ai soggetti interessati deve essere regolarmente
notificata e deve contenere l’indicazione degli elementi constatati,
compresa - qualora accertata - la data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale; deve inoltre essere comunicata, con gli estremi
di notificazione, all’Ufficio del Territorio competente.
In pratica, i Comuni, a seguito delle verifiche sulla presenza di immobili
non dichiarati in catasto o di situazioni di fatto non coerenti con i
classamenti catastali, potranno chiedere ai proprietari gli atti di iscrizione
o di aggiornamento, redatti ai sensi del metodo DOCFA.
Se i soggetti interessati non adempiono alla richiesta entro 90 giorni
dalla notificazione, l’Agenzia del Territorio provvede, con costi
a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto dell’immobile
non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la
relativa rendita.
Il citato decreto attuativo chiarisce infine che i Comuni e l’Agenzia
del Territorio interagiranno, per lo scambio delle informazioni necessarie
per le attività in commento, attraverso un data base messo a disposizione
dalla stessa Agenzia, che conterrà tutte le informazioni utili
e sarà aggiornabile da parte di entrambi i soggetti.
337.
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito
della notificazione della richiesta del comune di cui al comma
336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni,
a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza
della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno
di notifica della richiesta del comune. |
Commento:
L’attribuzione o la variazione della rendita catastale, a seguito
del procedimento di cui al comma 336, ha effetto a partire dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla data cui si riferisce la mancata
presentazione della denuncia catastale, (a condizione che il Comune abbia
determinato tale data e l’abbia indicata nella richiesta notificata
al contribuente).
Qualora la data non sia indicata, l’attribuzione o la variazione
della rendita ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno
di notifica della richiesta del Comune.
L’espressione “in deroga alle vigenti disposizioni”
non deve essere interpretata con esclusivo riferimento all’art.
74 del collegato 2000; le vigenti disposizioni vanno correttamente
identificate nella disciplina della decorrenza della rendita dal 1°
gennaio successivo alla registrazione, contenuta nell’art. 5, comma
2, del D.Lgs. 504/1992.
L’esplicito riferimento al comma 336 contenuto nella disposizione
in esame permette di indicare che le nuove rendite attribuite a seguito
della revisione del classamento per microzone di cui al comma 335 hanno
effetto, come di consueto, a partire dal 1° gennaio successivo all’anno
in cui è stata registrata negli atti catastali la variazione di
rendita stessa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992).
338.
Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista
per l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo
31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo
31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi
previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro
2.066. |
Commento:
Le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva presentazione in catasto
delle dichiarazioni di nuova costruzione - o delle dichiarazioni di variazione
delle unità immobiliari già censite che abbiano subito mutamenti
nello stato, nella consistenza o nella destinazione – vengono inasprite,
e sono ora previste da un minimo di 258 € (per le variazioni nello
stato e nel possesso) ad un massimo di 2.066 € (per i fabbricati
di nuova costruzione).
339.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337. |
Commento:
La definizione delle regole per l’applicazione dei commi
336 e 337 (ma la disposizione interessa anche il comma 335) è demandata
all’adozione di uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia
del territorio, in uscita al momento della stesura della presente relazione.
(Nota
Agenzia del territorio del 5 ottobre 2004 – parte conclusiva)
Le considerazioni esposte confermano quanto evidenziato in premessa
circa le reali finalità degli interventi ipotizzati, che non mirano
assolutamente a determinare incrementi generalizzati della pressione fiscale,
ma sono diretti esclusivamente a recuperare aree di evasione/elusione
perseguendo nel contempo obiettivi di perequazione.
torna in alto
Comma 340: contiene disposizioni in tema di superficie minima di riferimento
per il pagamento della TaRSU
340.
Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere
dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà
privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso
essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli
immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio,
dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano
inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei
dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia
del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite
con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari
per effettuare la determinazione della superficie catastale, i
soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta
del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia
del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per
l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza
di riferimento». |
(Nota
Agenzia del territorio del 5 ottobre 2004)
La previsione specifica per la Tarsu che il parametro della superficie
cui è commisurato l'importo della tassa medesima non deve essere
inferiore all'80% della superficie catastale, così come definita
nel DPR n. 138/1998. In questo modo, oltre a rendere unico a livello nazionale
il contenuto del parametro superficie, si mira a contrastare le situazioni
di elusione ed evasione, in quanto la superficie dell'unità immobiliare,
una delle componenti principali per il calcolo della tassa (ma anche della
tariffa prevista in sostituzione della Tarsu), è stata nel tempo
di norma acquisita dai comuni su base dichiarativa da parte dei soggetti
interessati. L'Agenzia del territorio ha sviluppato da tempo un processo
per la definizione delle superfici di tutte le unità immobiliari,
sulla base delle corrispondenti planimetrie catastali. All'attualità
dette planimetrie sono presenti per la maggior parte degli immobili censiti
(circa 55 milioni) e mancanti per una parte marginale di immobili in quanto,
per alcuni casi, mai presentate dai soggetti interessati. La norma in
tal senso prevede la possibilità di acquisire dette planimetrie,
su richiesta del comune ai soggetti interessati, favorendo in tal modo
anche il completamento del patrimonio informativo del catasto.
Commento:
Dal 1° gennaio 2005, per gli immobili di proprietà privata
a destinazione ordinaria censiti nel catasto fabbricati, la superficie
per l’applicazione della tassa rifiuti non potrà essere inferiore
all’80% di quella catastale.
Il riferimento agli immobili a destinazione ordinaria indica che la disposizione
si applica ai fabbricati appartenenti ai seguenti gruppi catastali:
- gruppo
“A” – abitazioni e studi professionali;
- gruppo
“B” – alloggi collettivi;
- gruppo
“C” – fabbricati ad uso commerciale.
Rimangono invece al di fuori i fabbricati appartenenti ai seguenti gruppi
catastali:
- gruppo
“D” – immobili a destinazione speciale;
- gruppo
“E” – immobili a destinazione particolare.
Per
gli immobili già denunciati, i Comuni modificheranno d’ufficio,
dandone comunicazione agli interessati, le superfici inferiori all’80%
a seguito di incrocio dei dati comunali (comprensivi della toponomastica)
con i dati forniti dall’Agenzia del territorio, secondo modalità
stabilite con un provvedimento che sarà adottato dal Direttore
della stessa Agenzia.
Se mancano, negli atti catastali, gli elementi per effettuare la determinazione
della superficie, i soggetti passivi del tributo, se intestatari catastali,
dovranno provvedere, su richiesta del Comune, a presentare all’Ufficio
provinciale del territorio la planimetria catastale dell’immobile,
per la modifica, secondo il metodo DOCFA.
Le regole per la misurazione sono quelle contenute nel D.P.R. 138/1998,
con particolare riferimento all’allegato C “norme tecniche
per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari
a destinazione ordinaria”.
Nessun adempimento è previsto per i soggetti già a ruolo,
a parte la possibilità di essere invitati dal Comune a integrare
la documentazione catastale.
Le nuove denunce, relative ad occupazioni iniziate nel 2005, dovranno,
invece, tener conto della superficie minima; l’informazione, se
non conosciuta dal contribuente, potrà essere reperita all’Agenzia
del territorio.
Se la superficie calpestabile è effettivamente maggiore dell’80%
di quella catastale, si dovrà comunque dichiarare la prima.
Per quanto riguarda i locali non produttivi di rifiuti (e quelli produttivi
di rifiuti speciali), va ricordato che la disposizione si applica soltanto
agli immobili a destinazione ordinaria, visti in precedenza.
Va inoltre ricordato che l’art. 65 del D.Lgs. 507/1993 consente
ai Comuni con popolazione fino a 35mila abitanti di rapportare la tassa
alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotti, invece che alla
superficie dei locali e delle aree occupate; in tal caso la disposizione
in esame non è operante.
La modifica non tocca direttamente la Tariffa Ronchi, nonostante anche
questa sia agganciata, seppure in parte, alla superficie dei locali; a
tale proposito vi è tuttavia da prevedere uno “spontaneo”
adeguamento nel quadro dell’esercizio della potestà regolamentare
da parte dei Comuni.
torna in alto
Comma
540: contiene disposizioni in tema di determinazione della rendita degli
immobili industriali
540.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati
e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti
ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui
possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili
allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale,
ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi
costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per
le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale
anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti
erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati
per tutti gli anni in riferimento. |
Commento:
Il comma 540 modifica, con una norma “interpretativa” (e quindi
con valenza retroattiva), la definizione di fabbricato contenuta in quella
che è ancora oggi la Legge catastale di base, cioè il Regio
Decreto Legge 652 del 1939, convertito nella Legge 1249 dello stesso 1939.
Il riferimento all’art. 10 del RDL 652/1939 consente di identificare
la fattispecie di immobili cui è riferita: si tratta dei fabbricati
“costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale
o commerciale, non suscettibili di una diversa destinazione senza radicali
trasformazioni”.
La disposizione prevede che per determinare la rendita catastale si deve
tenere conto degli elementi costitutivi dell’immobile “anche
se fisicamente non incorporati al suolo”; nella definizione rientrano
una serie di impianti industriali, non “strutturalmente” facenti
parte del fabbricato, che finora potevano sfuggire, in taluni casi, al
meccanismo di calcolo catastale.
Le “parti mobili” indicate dalla norma devono in realtà
essere identificate, sotto il profilo tecnico estimale, negli “impianti
fissi”, come definiti dall’art. 10 della Legge 843/1942, in
quanto connessi e incorporati al fabbricato, caratterizzandone in modo
“irreversibile” la destinazione produttiva. (Circolare n.
123 del 14 novembre 1944 della Direzione generale del Catasto del Ministero
delle Finanze).
Appare quindi logico ritenere che la norma in esame si riferisca alle
turbine ENEL, ma anche agli altiforni delle acciaierie, i grandi impianti
di produzione dei vapori, i montacarichi industriali, i “carri-ponte”
per movimentare macchine e materiali (tipici dei porti), le “pese
a ponte”, gli impianti frigoriferi industriali, i caveau delle banche.
In tutti i casi citati si tratta di strutture che conferiscono le “particolari
caratteristiche” che impediscono un diverso utilizzo dell’immobile,
senza radicali trasformazioni.
La natura “interpretativa” della disposizione determina che
questa dovrebbe avere effetto retroattivo ed essere applicata anche ai
contenziosi in corso.
Il provvedimento comporta come naturale conseguenza la rideterminazione
dei relativi trasferimenti erariali ai Comuni interessati.
torna in alto
Commi
374 e 375: contiene disposizioni in tema di istituzione del modello unico
informatico catastale
374.
Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si
può provvedere, a decorrere dal lº marzo 2005, con
procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di
aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica
avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato
alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento
telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita
dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia del territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio,
anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree
geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;
b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento
degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche
necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura
telematica di cui al presente articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità
relative: alla presentazione del modello unico informatico di
aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti
e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di
accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per
i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti
interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal
tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità
sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi
dovuti. |
375.
Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali
per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati
ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi
di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del
responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo dello stesso. |
Commento:
Dal primo marzo 2005 sarà possibile presentare, da parte del tecnico
incaricato, gli atti di aggiornamento catastale anche per via telematica,
utilizzando procedure telematiche e mediante un “modello unico informatico”.
Le modalità di attuazione della disposizione sono demandate all’adozione
di specifici provvedimenti da parte del direttore dell’Agenzia del
Territorio.
Anche l’Agenzia del Territorio potrà comunicare in via telematica,
ai soggetti intestatari, variazioni o attribuzioni di rendita.
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Comma 558: contiene disposizioni in tema di presentazione della
variazione catastale contestualmente all'attestato finale di conformità
successivo all'utilizzo della D.I.A.
558.
All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione
si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5». |
Commento:
L’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia è integrato prevedendo che, contestualmente
al certificato di collaudo, il progettista debba presentare la ricevuta
dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate, o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento.
In assenza di tale documentazione si applica la sanzione prevista all’articolo
37, comma 5, dello stesso Testo unico.
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Comma
67: contiene disposizioni in tema di proroga per gli accertamenti ICI
67.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati
al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta
2000 e successive. |
Commento:
L’art. 11 del D.Lgs. 504/1992 stabilisce che l’attività
di recupero dell’ICI da parte dei Comuni debba avvenire entro le
seguenti scadenze:
- attività di liquidazione: entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
(ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere
eseguito il versamento dell’imposta, nei casi in cui la dichiarazione
non doveva essere presentata);
- attività di accertamento in rettifica: entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione (ovvero a quello nel corso del quale è stato
o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta, nei casi
in cui la dichiarazione non doveva essere presentata);
- attività di accertamento d’ufficio: entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata
la dichiarazione (ovvero a quello nel corso del quale è stato
o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta, nei casi
in cui la dichiarazione non doveva essere presentata).
Il Legislatore ha costantemente provveduto a prorogare, di anno in anno,
i termini sopra indicati. La disposizione contenuta nella Legge Finanziaria
2005 si limita, sorprendentemente, a prorogare i termini per la sola attività
di accertamento.
La proroga relativa all’attività di liquidazione sarebbe
in arrivo (al momento della chiusura della presente relazione) all’interno
della Legge di conversione del Decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004.
Per effetto di tale ultima disposizione (e qualora la Legge di conversione
ne anticipi opportunamente l’entrata in vigore dalla data del decreto
oggetto di conversione), i procedimenti in scadenza entro il 31 dicembre
2005 diventano i seguenti:
-
attività di liquidazione: annualità dal 2000 al 2003
(escluse le situazioni oggetto di dichiarazioni presentate nel 2004,
in scadenza entro il 31/12/2006;
-
attività di accertamento in rettifica: annualità dal
2000 al 2002 (escluse le situazioni oggetto di dichiarazioni presentate
nel 2003, quindi in scadenza entro il 31/12/2006);
-
attività di accertamento d’ufficio: annualità
2000 + annualità 1999 per le sole situazioni di possesso iniziate
nel 1999 stesso.
Proponendo
un analisi con distinzione per anno d’imposta, entro il 31 dicembre
2005 dovranno essere effettuate le seguenti attività:
-
anno 1999: attività di accertamento d’ufficio, per le
sole situazioni di possesso iniziate nel 1999 stesso (oggetto di obbligo
dichiarativo nel corso del 2000, quindi si tratta della scadenza originaria
prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 504/1992, senza alcuna proroga);
-
anno 2000: attività di liquidazione – attività
di accertamento in rettifica - attività di accertamento d’ufficio
(escluse le situazioni di possesso iniziate nel 2000 stesso, oggetto
di obbligo dichiarativo nel corso del 2001, quindi in scadenza entro
il 31/12/2006);
-
anno 2001: attività di liquidazione – attività
di accertamento in rettifica;
-
anno 2002: attività di liquidazione – attività
di accertamento in rettifica (escluse le situazioni oggetto di dichiarazioni
presentate nel 2003, quindi in scadenza entro il 31/12/2006);
-
anno 2003: attività di liquidazione (escluse le situazioni
oggetto di dichiarazioni presentate nel 2004, quindi in scadenza entro
il 31/12/2006).
Per i Comuni che hanno modificato il procedimento di accertamento, ai
sensi della lettera L, comma 1, art. 59, D.Lgs. 446/1997, entro il 31/12/2005
devono essere notificati gli “avvisi di accertamento per omesso
versamento” previsti da questa particolare tipologia di procedimento,
relativamente all’annualità 2000.
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Comma
523: contiene disposizioni in tema di proroga all'entrata in vigore della
Tariffa Ronchi
523.
All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». |
Commento:
Il comma 523 dispone un ulteriore rinvio di un anno per l’attivazione
della Tariffa Ronchi.
La norma originaria prevedeva che l’introduzione graduale della
Tariffa fosse così articolata:
a) 1° gennaio 2003 per i Comuni con grado di copertura dei costi superiore
all'85% (riferito al 1999);
b) 1° gennaio 2005 per i Comuni con grado di copertura dei costi tra
il 55 e l'85%;
c) 1° gennaio 2008 per i Comuni con grado di copertura dei costi inferiore
al 55%;
d) 1° gennaio 2008 per i Comuni che abbiano un numero di abitanti
fino a 5 mila, indipendentemente dal grado di copertura dei costi raggiunto
nel 1999.
La disposizione contenuta nel Disegno di Legge finanziaria per il 2005,
analoga a quelle contenute nelle finanziarie 2003 e 2004, introduce una
nuova dilazione all’obbligo di introduzione della Tariffa, per i
Comuni che avrebbero dovuto provvedervi entro il 1 gennaio 2005 (cioè
per quelli con rapporto di copertura 1999 superiore al 55%).
Sarebbe opportuno che la norma in commento fosse accompagnata da un’ulteriore
disposizione che stabilisca definitivamente se la Tariffa Ronchi sia un’entrata
di carattere patrimoniale, come affermato da una parte della dottrina,
o sia invece un vero e proprio tributo, come risulta dalla lettura delle
disposizioni che la disciplinano e come sta emergendo dalla giurisprudenza
delle commissioni tributarie.
Si tratta di un chiarimento che si attende da tempo dal Legislatore. I
Comuni che considerano la Tariffa come entrata patrimoniale applicano
l’IVA sugli importi dovuti, mentre alcune commissioni tributarie
non riconoscono tale procedura, considerando la Tariffa un’entrata
tributaria.
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Comma
51: contiene disposizioni in tema di blocco delle addizionali comunali
51.
Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la
variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui
al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi
della facoltà di aumentare la suddetta addizionale.
L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva
dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo
e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi
gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati.
Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo
alla predetta data. |
Commento:
La disciplina originaria prevedeva che i Comuni potessero introdurre l’Addizionale
comunale IRPEF, entro il limite massimo dello 0,5%. La variazione annuale
dell’aliquota non poteva inoltre eccedere lo 0,2%.
Le Leggi finanziarie 2003 e 2004 hanno previsto il blocco dell’introduzione
e dell’aumento dell’addizionale, se previsti successivamente
al 29 settembre 2002.
I Comuni che hanno aumentato l’aliquota dell’addizionale nel
periodo di sospensione, dal 29 settembre 2002 al 1° gennaio 2005,
non possono procedere ad ulteriori aumenti fino all’anno 2007 (compreso).
I Comuni che nello stesso periodo non hanno provveduto all’aumento
(o all’introduzione dell’addizionale) possono farlo, nel periodo
dal 2005 al 2007, entro la misura complessiva dello 0,1%.
Gli effetti di tutti gli aumenti deliberati dopo il 29 settembre 2002
decorrono in ogni caso dal 1° gennaio 2007.
E’ da approfondire un apparente contrasto della norma in esame con
il comma 61 della stessa Legge finanziaria 2005, che sembra però
interessare (al di là della stesura letterale della norma) le addizionali
regionali.
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Comma 480: contiene disposizioni in tema di sanatoria per le pubbliche
affissioni
480.
Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova
applicazione l'imposta sulla pubblicità.»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche
che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo
20-bis.»;
c) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto)
– 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi
totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo
20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che
intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo
20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente
decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce
personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati
è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia
d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in
vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti
politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere
definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché
in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente
responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni
commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale
versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del
comune competente o della provincia qualora le violazioni siano
state compiute in più di un comune della stessa provincia;
in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al
valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali
compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta
entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte
dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore
ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà
luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già
riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio
di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano
le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515.»;
d) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti
elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente
colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto
d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.»;
e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti
elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente
colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto
di affissione. Non sussiste responsabilità solidale». |
Commento:
Le disposizioni di cui alle lettera a) e b) introducono l’esonero
dall’imposta sulla pubblicità per i manifesti relativi ad
attività politica, sindacale, culturale e sportiva realizzati con
la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché i manifesti
che pubblicizzano le attività degli enti no-profit e i festeggiamenti
patriottici, religiosi, su spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Viene inserita una nuova disposizione in base alla quale il 10% degli
spazi totali per l’affissione dei manifesti deve essere riservata,
da parte dei Comuni, ai soggetti che svolgono attività politica,
ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 507/1993.
L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle
pubbliche affissioni. Per i manifesti eventualmente affissi nei restanti
spazi, il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto al 50% (art.
20 del D.Lgs. 507/1993 nella nuova stesura risultante dalla disposizione
in commento).
Colui che intende affiggere manifesti per i soggetti citati deve farne
richiesta, secondo le modalità previste dallo stesso D.Lgs. 507/1993
e dai regolamenti comunali. Il Comune non fornisce personale per l’affissione.
Il testo prevede poi una sanatoria per le affissioni elettorali abusive,
analoga a quella contenuta nel comma 2 dell’articolo 17 della Legge
finanziaria 2003.
Le violazioni commesse fino all’entrata in vigore della Legge finanziaria
2005 possono essere definite in qualunque ordine di grado e giudizio versando
100 € per ogni anno e provincia.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2005 a
favore del Comune o della Provincia, se le violazioni sono state compiute
in più di un Comune della stessa provincia.
In questo caso, spetterà al Comune inoltrare alla Provincia, entro
il 30 settembre 2005, la domanda per il versamento delle somme relative
alle violazioni accertate; in caso contrario, le risorse saranno destinate
al settore ecologia della Provincia.
Di non poco rilievo la previsione che non sussiste responsabilità
solidale tra chi affigge il manifesto e chi ne commissiona l’affissione:
il responsabile della violazione è individuato in colui che materialmente
affigge i manifesti, sollevando così i candidati da sanzioni per
violazioni eventualmente commesse a loro insaputa.
torna in alto
Commi
da 415 a 420: contengono disposizioni in tema di riscossione a mezzo ruoli
415.
All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le
parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte
le seguenti: «; il concessionario può altresì
promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore». |
(Relazione
parlamentare di accompagnamento)
Il comma riguarda la modifica apportata al comma 1 dell’articolo
49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che è finalizzata a potenziare
l’attività di riscossione consentendo ai concessionari, nell’ambito
della riconosciuta autonomia di gestione, l’utilizzo di tutti gli
strumenti previsti dalle norme ordinarie per la tutela del credito iscritto
a ruolo, eliminando ogni possibile dubbio sulla loro legittimazione ad
agire e rendendo in tal modo maggiormente efficace il sistema di riscossione.
Il riferimento è alle azioni conservative (artt. 2900 e 2901 C.C.),
cautelari (art. 2905 C.C.), all’impugnazione della rinuncia all’eredità
(art. 524 C.C.) e ad ogni altra azione ordinaria.
Commento:
La disposizione, modificando le norme che regolano l’attività
di riscossione, allarga i poteri dei Concessionari rispetto ai normali
poteri di espropriazione (art. 49 del DPR 602/1973), attribuendo loro
la possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti ordinariamente
previsti per la tutela del credito iscritto a ruolo (tra i quali può
rientrare anche il credito del Comune per le entrate di propria competenza
non riscosse).
Ad esempio:
-
il sequestro conservativo ex art. 671 del C.P.C., consentito al creditore
che abbia timore di perdere le garanzie del proprio credito;
- l’iscrizione
di ipoteca (anche al di fuori delle regole dettate, per l’espropriazione
immobiliare, dagli artt. 76 e ss. del DPR 602/1973, ossia per crediti
superiori ai 1.549,37 €);
-
l’azione surrogatoria prevista dall’art. 2900 del C.C.,
che consiste nella possibilità, per il creditore che voglia
assicurarsi che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni,
di esercitare in luogo del debitore le azioni di contenuto patrimoniale
che a questi competono verso i terzi;
-
l’azione revocatoria ex art. 2901, che consente al creditore
di far dichiarare l’inefficacia degli atti di disposizione del
patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
La
finalità della norma è quella di eliminare ogni possibile
dubbio sulla legittimazione ad agire da parte dei Concessionari, definendo,
al tempo stesso, le azioni consentite dalla Legge che gli stessi possono
efficacemente esperire.
416.
All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese
successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo alla
consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il
sesto mese successivo nonché»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari
ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché
conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie
a tutela del creditore». |
(Relazione
parlamentare di accompagnamento)
Il comma reca, oltre ad una disposizione di coordinamento relativa alle
nuove azioni di tutela del credito, una modifica relativa al discarico
per inesigibilità del concessionario, prevedendo che sia causa
di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella
nei nuovi termini ora previsti in maniera differenziata per ruoli ordinari
e straordinari.
Commento:
Connessa alle disposizioni di cui al comma precedente è la modifica
alla disciplina dei discarichi, che consente ai Concessionari di ovviare
all’inesigibilità del credito.
La disposizione si applica ai ruoli resi esecutivi dopo il 1° luglio
2005 (comma 420).
Vengono, in sostanza, modificati e ampliati i termini entro i quali la
mancata notificazione della cartella di pagamento, per motivi imputabili
al Concessionario, comporta la perdita del diritto al discarico.
Così, la mancata notificazione della cartella di pagamento entro
il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ordinario impedisce
il discarico da parte del Concessionario; per i ruoli straordinari il
termine è fissato entro il sesto mese successivo alla consegna
del ruolo; il termine inferiore è giustificato dal fatto che gli
stessi si sono formati nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la
riscossione.
La lettera b) stabilisce la possibilità dell’ufficio di segnalare
al Concessionario, oltre alle azioni cautelari ed esecutive, anche le
azioni conservative da intraprendere allo scopo di riscuotere le somme
iscritte a ruolo.
La disposizione contente all’amministrazione di esercitare un maggiore
potere di controllo verso il Concessionario, a tutela dell’interesse
all’effettivo incasso delle somme dovute dai contribuenti, anche
con riferimento ad ogni azione ordinariamente prevista a tutela del creditore.
417.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,»
sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione
forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione
coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo
II del presente decreto»;
c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, a pena di
decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo
a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del
sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa
ad un ruolo straordinario». |
(Relazione
parlamentare di accompagnamento)
Con il comma sono apportate modifiche alle disposizioni in materia di
riscossione contenute negli articoli 12, 19 e 25 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602.
In particolare:
- la modifica all'art. 12, comma 3, dispone che nel ruolo deve essere
contenuta (unitamente alle altre indicazioni, in mancanza delle quali
non può procedersi all'iscrizione) anche la specificazione del
tipo di ruolo (ordinario o straordinario), che determina il diverso regime
di notifica della cartella previsto dal nuovo art. 25;
- la modifica all'art. 19, comma 4-bis, è finalizzata ad eliminare
possibili vincoli all'attività del concessionario nei confronti
del garante inadempiente, atteso che letteralmente il termine “espropriazione
forzata” identifica soltanto una forma di esecuzione forzata (quando
il diritto fatto valere ha per oggetto un'obbligazione di denaro) e quindi,
ad esempio, potrebbe essere contestata l'iscrizione di ipoteca a carico
del garante, ovvero l'iscrizione del fermo di beni mobili registrati;
- la modifica all'art. 25, comma 1, reintroduce un termine per la notifica
della cartella, a pena di decadenza, diversificato in ragione della specie
del ruolo (ordinario o straordinario), assolvendo alla duplice funzione
di colmare il vuoto legislativo, a tutela del contribuente, determinato
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 193/2001 che aveva espunto qualsiasi termine
di decadenza per la notifica della cartella e di avvicinare il momento
dell'accertamento a quello della riscossione, rendendo, conseguentemente,
più efficiente ed efficace il sistema di riscossione coattiva.
Commento:
La Legge finanziaria 2005 introduce un nuovo termine di decadenza, per
i ruoli resi esecutivi dopo il 1° luglio 2005 (comma 420) entro cui
i concessionari saranno tenuti alla notifica delle cartelle di pagamento,
ben distinto da quelli che sono i termini di decadenza per l’iscrizione
a ruolo, indicati dall’art. 17 del DPR 602/1973.
L’art. 25 del DPR 602/1973 non conteneva, al momento dell’entrata
in vigore della norma in esame, un termine entro cui notificare la cartella
al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale
si procede.
Va ricordato infatti che nel testo originario, anteriore alle modifiche
apportate dal D.Lgs. 193/2001, l’art. 25 assegnava al Concessionario
un termine per la notifica della cartella (quattro mesi dalla consegna
del ruolo), ma non a pena di decadenza, per cui si riteneva che tale termine
rilevasse soltanto nel rapporto tra concessionario e amministrazione,
ai fini dell’eventuale discarico.
Il D.Lgs. 193/2001 sopprimeva il riferimento al termine nell’art.
25 citato, per introdurlo nell’art. 19 del D.Lgs. 112/1999, che
disciplina il discarico per inesigibilità.
L’intervento sull’art. 25 del DPR 602/1973 (in tema di notifica
della cartella di pagamento) è finalizzato a ristabilire un termine
certo per la notifica delle cartelle di pagamento.
La norma viene infatti integrata, prevedendo che a partire dai ruoli esecutivi
dopo il 1° luglio 2005 (comma 420) la notifica della cartella di pagamento
al debitore o al coobbligato, da parte del concessionario della riscossione,
debba avvenire “a pena di decadenza”:
-
entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello
di consegna del ruolo
-
ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla
consegna se la cartella è relativa a un ruolo straordinario”.
Oltre ai termini legati alla formazione del ruolo , deve quindi essere
emanato un ulteriore atto, di natura recettizia (la cartella), attraverso
il quale la pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente,
entro i termini di decadenza.
Parallelamente, viene integrato l’art. 12, concernente formazione
e contenuto dei ruoli, includendo tra le indicazioni obbligatorie la specie
del ruolo; la disposizione è applicabile ai ruoli resi esecutivi
dopo il 1° luglio 2005 (comma 420).
La modifica all’art. 19 del DPR 602/1973 allarga infine il potere
del Concessionario di procedere ad espropriazione forzata nei confronti
del fideiussore del debitore, sostituendo il riferimento specifico all’espropriazione
con quello più ampio e generale della riscossione coattiva.
Vengono in questo modo comprese altre forme di tutela del credito tra
quelle esperibili da parte del Concessionario, al fine di eliminare i
potenziali vincoli in precedenza rilevabili in merito alla tutela del
credito nei confronti del garante inadempiente (si pensi al caso di contestazione
dell’iscrizione di ipoteca a carico del garante, o dell’iscrizione
del fermo di beni mobili registrati.
418.
Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia
con le modalità di cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti:
«idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria»;
al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il
seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di
una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito
invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme
a carico del contribuente e dello stesso garante»;
b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3»
sono sostituite dalle seguenti:
«commi 2, 3 e 3-bis». |
(Relazione
parlamentare di accompagnamento)
Il comma, recando modifiche agli artt. 8 e 15 del D.Lgs. n. 218/1997,
in tema di accertamento con adesione, uniformano la materia di tali garanzie
alla disciplina della rateazione delle imposte iscritte a ruolo, ex art.
19 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed assolvono al duplice scopo di prevedere
che le garanzie vengano rilasciate soltanto da alcuni soggetti particolarmente
qualificati, al fine di prevenire i rischi di inadempimento, e di snellire
le procedure di recupero coattivo.
419.
All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità
di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti:
«garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»;
al medesimo articolo 48, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle
rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro
trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e
di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a
carico del contribuente e dello stesso garante». |
(Relazione
parlamentare di accompagnamento)
Il comma, recando modifiche all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992,
in tema di conciliazione giudiziale, uniformano la materia di tali garanzie
alla disciplina della rateazione delle imposte iscritte a ruolo, ex art.
19 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed assolvono al duplice scopo di prevedere
che le garanzie vengano rilasciate soltanto da alcuni soggetti particolarmente
qualificati, al fine di prevenire i rischi di inadempimento, e di snellire
le procedure di recupero coattivo.
Commento
congiunto ai commi 418 e 419:
Il mancato pagamento, da parte del contribuente e del fideiussore, delle
rate successive al perfezionamento dell’accertamento con adesione
o della conciliazione giudiziale comporterà l’iscrizione
a ruolo a carico di entrambi.
Oggetto di integrazione sono le disposizioni sul pagamento rateale delle
somme dovute, opzione che deve essere assistita, come è noto, da
idonea garanzia ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 622/1972.
La nuova disposizione stabilisce che la garanzia deve avere esclusivamente
la forma della fideiussione bancaria o assicurativa, eliminando quindi
la possibilità di presentare la cauzione in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, e che la fideiussione venga rilasciata da un’impresa
commerciale che a giudizio dell’amministrazione creditrice offra
adeguate garanzie di solvibilità.
In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla
prima (e dunque, dopo il perfezionamento della definizione), se il garante
non versa l’importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione
dell’apposito invito debitamente motivato da parte dell’ufficio,
questi provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme sia
a carico del contribuente sia del garante.
In questo modo, l’ufficio non dovrà più attivare (in
prima battuta) le procedure occorrenti per l’escussione della garanzia,
ma passerà il carico al concessionario della riscossione. In sostanza,
viene “replicata” nell’ambito in esame la procedura
delineata, per l’ipotesi di omesso pagamento delle rate dei debiti
a ruolo, dall’art. 19, comma 4-bis, del DPR 602/1973.
Tornando alla dilazione del pagamento per l’adesione agli istituti
deflativi, è il caso di ricordare che, come precisato dall’Agenzia
delle entrate nella circolare n. 65 del 28/6/2001, l’omesso pagamento
della rate comporta anche l’applicazione della sanzione prevista
dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
420.
Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere
a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi
successivamente al 1º luglio 2005. |
(Relazione
parlamentare di accompagnamento)
Il comma reca disposizioni relative alla decorrenza delle norme sopra
descritte in tema di consegna del ruolo e di notifica della cartella:
si prevede che tali disposizioni si applichino con riferimento ai ruoli
resi esecutivi successivamente al 1° gennaio [NDR: ora luglio] 2005.
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Comma
426: contiene disposizioni in tema di sanatoria per le irregolarità
commesse dai concessionari per la riscossione
426.
È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute,
per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione
all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore
di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
In attesa della riforma organica del settore della riscossione,
fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari
del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi
delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà
di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli
obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del
20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati
in concessione alla data del 1º gennaio 2004.
L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e
le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare
rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre
2006.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalità di applicazione delle disposizioni del presente
comma. |
Commento
La disposizione consente ai Concessionari della riscossione di sanare
tutte le irregolarità commesse nello svolgimento della loro attività
fino al 20 novembre 2004, versando allo Stato la somma di 3 € per
ogni abitante residente negli ambiti territoriali loro affidati in concessione.
Al momento non è del tutto chiaro se la disposizione si applichi
solo ai tributi erariali, oppure anche a quelli locali.
I versamenti potranno essere dilazionati in tre rate, entro le scadenze
previste.
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Comma
427: contiene disposizioni in tema di proroga della durata delle concessione
per la riscossione
427.
La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione
e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente
alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006. |
(Relazione
parlamentare di accompagnamento)
Il comma prevede la proroga al 31 dicembre 2006 della durata delle concessioni
del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario
governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione.
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