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I bilanci e le tariffe
Per gli esercizi 2004/05/06
(nuovo testo aggiornato con la legge n.350/03)

di Massimo Pollini,
Sindaco di Moniga del Garda
Componente Osservatorio finanza e contabilità enti locali e
Consulente di Finanza locale ANCI Lombardia


1. BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2004
2. CONTROLLI SUI BILANCI
3. ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA
4. ULTERIORI VARIAZIONI AL T.U. 267/00
5. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2004/2006
6. IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004/2006
7. L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI AI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI E LORO FUNZIONI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
8. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
9. LE PROCEDURE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
10. IL CONCETTO DI SPESA DI INVESTIMENTO
11. LA GESTIONE ATTIVA DELLA TESORERIA
12. IL PATTO DI STABILITA’
Pareri Ministero Economia e Finanze
13. I PARAMETRI DI DEFICITARIETA’
14. L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
15. LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO
16. LE UNIONE DI COMUNI
17. IL CONDONO EDILIZIO
18. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME DIVERSE UTILI ALLA STESURA DEI BILANCI 2004/2006
18.1 Imposta pubblicità e diritti affissione. Imposta sulle insegne
18.2 Tariffe servizio idrico integrato
18.3 Cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione
18.4 Versamento ritenute e compensazioni
18.5 Compenso ai concessionari per riscossioni tramite avvisi bonari.
18.6 Rimborsi spese relative a procedure esecutive.
18.7 Sfratti e regolarità fiscali
18.8 Atti dello stato civile
18.9 Compartecipazione Irpef
18.10 Termini liquidazione ed accertamento ICI
18.11 Regime fiscale trasferimento immobili
18.12 Oneri di urbanizzazione
18.13 Condono tributi locali
18.14 Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.
18.15 Pagamento corrispettivi fognatura e depurazione.
18.16 Cessione di crediti tributari ed extra tributari
18.17 Termini pagamento fatture
18.18 Ripartizione del fondo di progettualità LL.PP.
18.19 Sponsorizzazioni.
18.20 Capitolato generale dei LL.PP.
18.21 Responsabilità ufficio anagrafe
18.22 Disavanzo trasporti
18.23 Misure di efficienza
18.24 Amministratori responsabili dei servizi
18.25 Trasferimenti personale dipendente da concessionari e dalla PA
18.26 Incompatibilità Amministratori
18.27 Fondo nazionale progettazione opere pubbliche
18.28 Fondo asili nido. Mutamento di destinazione.
18.29 Codice della strada e parcheggi
18.30 Rilascio Passaporti
18.31 Assegno per ogni secondo figlio
18.32 Lotta al carovita
18.33 Debiti fuori bilancio.
18.34 Enti dissestati.
18.35 Flussi di tesoreria e di cassa.
18.36 Indennità e compensi rivalutabili in base al costo della vita.
18.37 Lavori socialmente utili.
18.38 Addizionale comunale diritti d'imbarco.
18.39 Alta commissione di studio.
18.40 Addizionale IRPEF.
18.41 Affidamento lavori di recuperopatrimonio edilizio.
18.42 Piani attuativi di iniziativa privata.
18.43 Contratticon i concessionari.
18.44 I trasferimenti per l'anno 2004.
18.45 Addizionale energia elettrica.
18.46 Plusvalenze patrimoniali.
18.47 Oneri contrattuali e di miglioramenti economicidel personale.
18.48 Contributi per personaleconvenzionato per le calamità naturali.
18.49 Fondo edilizia a canone speciale.
18.50 Utilizzo Fondo nazionale politiche sociali.
18.51 Realizzazione opere nel settore idrico.
18.52 Copertura del costo del servizio rifiuti.
18.53 Fondo nazionale infrastrutture di interesse locale.
18.54 Trasporti pubblici.
18.55 Incendi boschivi.
18.56 Istituto per il credito boschivo.
18.57 Trattamento fiscale compensi per pubbliche funzioni.
   
   
  ALLEGATI
   
   

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1. IL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2003

L'art. 151.1 del T.U. Enti locali, approvato con D. L.vo n. 267/2000 (in seguito T.U.) ha fissato in via definitiva la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato - Città - Autonomie. Con DM 23.12.03 il termine di approvazione del bilancio preventivo 2004 è stato spostato al 31 marzo 2004.
Il bilancio va costruito a legislazione vigente. Se norme successive alla sua approvazione dovessero comportare modifiche, si provvederà, una volta conosciuti i necessari dati, alle conseguenti variazioni. Il principio vale anche per la "Legge Finanziaria"; si vedano le interpretazioni per il 2002.
Vedasi anche art. 2.4 legge 131/03.

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2. CONTROLLI SUI BILANCI

L'interpretazione, ormai pacifica, in merito alla legge costituzionale n. 3 del 18.10.01 (Art. 9) è nel senso della immediata soppressione del controllo dell'ORECO sugli atti degli Enti locali. Pertanto le deliberazioni di approvazione (e di variazione) di bilancio non vanno più trasmesse a tale Organo.
Peraltro la regione Lombardia, con la legge n. 3/03, ha soppresso l'anzidetto Organo e demandato il servizio di consulenza agli enti locali ad appositi uffici regionali.
L'art. 1 del D.L. n. 13/02, convertito nella legge n. 75/02 (per il solo anno 2002, prorogato con D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03, per l'anno 2003, ma è da ritenere, nelle more della riforma dei controlli, che la regola resti in vigore anche per il 2004), ha previsto che, in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, il Prefetto nomini un commissario per la predisposizione d'ufficio del bilancio, assegnando ai Consigli un termine di 20 giorni per la sua approvazione. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio, a tale adempimento provvede il Commissario.
La stessa norma consente agli Statuti degli Enti Locali di regolare le modalità di nomina del Commissario.

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3. ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

In conseguenza di quanto detto al punto precedente viene a modificarsi la nozione di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria di cui all'art. 163 T.U.

Il T.U., in materia di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria, detta regole che tengono conto delle funzioni dell'Organo regionale di controllo. Così l'art. 163, comma 1, dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio da parte dell'Organo regionale di controllo il Consiglio deliberi l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. A sua volta l'art. 174, comma 3, T.U., stabilisce che la deliberazione di approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'Organo regionale di controllo.
Soppresso il controllo dell'ORECO, l'intera materia all'inizio enunciata va interpretata ex novo.
Si ritiene nel merito di giungere alle seguenti conclusioni:

  1. la deliberazione di approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati non vanno più trasmessi all'Organo regionale di controllo, in quanto la seconda parte del comma 3 dell'art. 174 del T.U. è da ritenersi ora implicitamente soppressa;
  2. abolito il controllo dell'ORECO, il comma 1 dell'art. 163 del T.U. non ha più ragione di essere. Ad analoga conclusione si giunge a riguardo dell'art. 134, comma 1, TU, il quale stabilisce che la deliberazione soggetta a controllo necessario diventi esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa, il comitato regionale di controllo non trasmetta all'Ente un provvedimento motivato di annullamento. Ne deriva che se il Consiglio, con provvedimento immediatamente esecutivo, approva il bilancio entro il 31 dicembre non vi è più esercizio provvisorio e la gestione è pienamente operativa, sia per la parte corrente, sia per il conto capitale, a partire dal 1° gennaio del nuovo esercizio.
  3. nel caso di spostamento del termine con norma statale (comma 3, art. 163, T.U.) l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio. Anche in questa ipotesi, quindi, dalla data di approvazione del bilancio da parte del Consiglio con provvedimento immediatamente esecutivo la gestione può essere attivata in via completa.

La situazione più negativa è tuttavia quella delineata dall'art. 163, comma 2, TU, che disciplina la gestione ove il bilancio non sia deliberato entro i termini di legge. In quest'ultimo caso infatti, essendo illegittima l'approvazione del bilancio oltre il 31 dicembre poiché nessuna norma lo consente, il nuovo esercizio ha inizio in carenza di bilancio preventivo deliberato. Sul punto, nemmeno la nuova norma costituzionale viene a soccorso per il periodo che corre dal 1° gennaio alla data della delibera consiliare di approvazione del bilancio.
Lo scenario appena evocato può essere parificato a quello successivo alla scadenza prorogata ma ancora disattesa (ad es. scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo 2004 fissata al 30 marzo 2004 e bilancio 2004 deliberato il 30 giugno 2004).
In questi frangenti in realtà non si opera in esercizio provvisorio, bensì in gestione provvisoria, la quale consente esclusivamente l'esecuzione delle spese in conto residui . Per quanto riguarda la competenza, la gestione è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte (in esercizi precedenti), alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
In definitiva una gravissima limitazione alla regolare gestione dei servizi pubblici, che occorrerebbe evitare con ogni sforzo

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4. ULTERIORI VARIAZIONI AL T.U. 267/00

La legge 28.12.01, n. 448 (Finanziaria 2002), oltre alle modifiche richiamate al precedente punto 2, ha introdotto con gli artt. 27.7 e 35 ulteriori variazioni al T.U. Tenuto anche conto delle variazioni introdotte dal DL n. 392/00, convertito nella legge n. 26/01, e da altre norme, risultano modificati i seguenti artt. del T.U., come appresso indicato:

   
   
Art. 7 bis Disciplina delle sanzioni amministrative;
   
Art. 31.8 Ai consorzi che gestiscono i servizi di cui all’art. 113 bis si applicano le norme previste per le aziende speciali;
   
Art. 42.2, lett. e) Tra le competenze del Consiglio anziché l’assunzione diretta dei pubblici servizi vi è ora l’organizzazione dei servizi stessi;
   
Art. 80.1 Gli Enti locali devono rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti dei propri amministratori solo per quelli dipendenti da privati o da enti pubblici economici
   
Art. 112.2 La norma che disponeva: “I servizi riservati in via esclusiva ai comuni ed alle province sono stabiliti dalla legge”, è stata soppressa;
   
Art. 113 L'articolo rubricato "Forme di gestione" è completamente sostituito con la dizione di "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica". Vedasi le altre modifiche apportate dall'art. 14.2 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03, nonché dall'art. 4.234 della L. 350/03;
   
Art.113 bis E' istituito un nuovo articolo rubricato "Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica". Vedasi le altre modifiche apportate dall'art. 14.2 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03;
   
Art. 115.1 Gli enti locali possono trasformare, per atto unilaterale, le aziende speciali in società di capitale;
   
Art. 115.5 La norma, la quale stabiliva che “le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all’art. 116”, è soppressa;
   
Art. 115.7 bis E’ aggiunta la seguente norma: “La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504 – septies e 2504 – decies del codice civile”.
   
Art. 116.1 Gli enti locali per l’esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza economica possono costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
   
Art. 118.1 I trasferimenti dei beni effettuati dagli enti locali a società di capitali di cui detengono la maggioranza sono esenti da imposte, tasse e diritti;
   
Art. 118.3 La disposizione secondo la quale “Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell’articolo 113, lettera e), e dell’articolo 116, nonché dei consorzi e delle aziende speciali di cui, rispettivamente agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali” è soppressa;
   
Art. 123.3 Viene abrogata la seguente norma: “Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano fino all’adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresì per l’esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione”.
   
Art. 141.1 e 2 bis Viene previsto lo scioglimento dei consigli dei comuni al di sopra dei 1.000 abitanti privi di strumenti urbanistici generali (art. 32 D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03)
   

Art. 146.2

Relazione del Ministero degli Interni al Parlamento sulla gestione straordinaria annuale anziché semestrale;
   
Art. 161.3 La mancata presentazione di un certificato richiesto da norme di legge comporta la sospensione della 4° rata (e non più della 2°) del contributo ordinario;
   
Art. 167.1 Viene resa facoltativa in via permanente l’iscrizione nel bilancio preventivo delle quote di ammortamento tecnico;
   
Art. 268 bis e ter Vengono dettate nuove regole sulla procedura straordinaria (art. 1 ter D.L. 50
/03), convertito nella legga n. 116/03;
   
Art. 201.3 Viene soppresso l’obbligo di ottenere l’assenso di una banca sul piano economico-finanziario di opere pubbliche relative a servizi pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire (513.46 Euro) e finanziate con mutuo;
   
Art. 194.3 A seguito della legge costituzionale n. 3/01 (Art. 5) che consente il ricorso all’indebitamento solo per il finanziamento di investimenti, è consentito il finanziamento con mutui dei debiti fuori bilancio di natura corrente esclusivamente per i debiti stessi maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge (Art. 41.4 legge 448/01);
   
Art. 204.1 Agli effetti del limite del 25% degli interessi passivi sulle entrate correnti, occorre tenere conto, oltre degli interessi sui mutui e sulle garanzie prestate, anche degli interessi sui prestiti obbligazionari (BOC);
   
Art. 227.6
Approvazione da parte del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e finanze del Decreto sui temi, modalità e protocollo di trasmissione dei dati alla Corte dei conti (Art. 24.6 legge 289/02; art. 1 quater D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03).
   
   

In estrema sintesi, poiché l'argomento merita approfondimento ben oltre l'obiettivo della presente "Indicazione", si può affermare che l'art. 35 della Finanziaria 2002, con le modifiche apportate al T.U. e prima riportate dall'art. 113 all'art. 123.3, nonché con le modifiche apportate con il D.L. n. 269/03, ha attuato la riforma dei servizi pubblici locali secondo i seguenti principi essenziali:

  • è stata operata una netta distinzione tra servizi pubblici di rilevanza economica (disciplinati al nuovo art. 113, T.U) e servizi pubblici senza rilevanza economica (regolamentati al nuovo art. 113-bis, T.U.), modificando così il previgente riferimento al carattere industriale dei servizi stessi;
  • viene lasciata la possibilità di separare l'attività di gestione della rete e degli impianti destinati alla produzione dei servizi economici da quella di erogazione del servizio;
  • per le reti e gli impianti si vieta agli Enti Locali di cedere la proprietà, salva comunque la possibilità di conferire la stessa a società di capitali interamente pubblici;
  • nel caso di separazione, la gestione della rete dovrà avvenire, o tramite affidamento diretto a società di capitali a totale capitale pubblico appositamente costituita, ovvero bandendo gare con procedure ad evidenza pubblica tra imprese di gestione (sempre società di capitali) idonee all'attività;
  • sono escluse dal partecipare alle gare per la scelta del soggetto erogatore del servizio le società che in Italia o all'estero svolgono la gestione di servi pubblici acquisita in assenza di gara;
  • per quanto riguarda il periodo transitorio, lo stesso è allungato, ritardando di fatto (o renderlo comunque molto graduale) il processo di privatizzazione in atto nel settore (da ultimo 31.12.06);
  • per i servizi privi di rilievo economico è stato introdotto il nuovo art. 113-bis, del T.U., che prevede, quali modalità di gestione:
    :: il ricorso all'affidamento diretto del servizio ad istituzioni, aziende speciali e consorzi, società di capitale interamente pubblico;
    :: la gestione in economia nel caso non sia opportuno o conveniente economicamente procedere all'affidamento ai soggetti sopra indicati.

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5. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2004/2006

L'art. 170 del T.U. prevede che il bilancio preventivo sia corredato da una relazione previsionale e programmatica della durata pari a quella della regione di appartenenza. Il comma 3 della medesima norma prevede che il bilancio ed i suoi allegati siano leggibili anche per programmi, servizi ed interventi. L'aspetto programmatico della gestione locale ha trovato alimento anche dalle seguenti ulteriori norme:

a) art. 3, comma 5, della legge 81/93 (art. 71, comma 1, T.U.), il quale prevede che con la lista dei candidati al Consiglio comunale sia indicato il nome ed il cognome del candidato Sindaco ed il "programma amministrativo" da affiggere all'Albo pretorio;

b) art. 165, comma 7, del T.U., il cui testo reca: "Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'art. 151 può essere compreso, all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni";

c) art. 46, comma 3, del T.U., il quale prevede che: "Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato." ”

d) Art. 165, comma 9, del T.U., che stabilisce: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio".

e) Dalla normativa sopra riportata si può cogliere il complessivo disegno programmatico ideato dal legislatore e che può essere così schematizzato:

Programma amministrativo del Sindaco
(art. 71.1, TU)

Linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti di mandato

(art. 46.3, TU)

Piano generale di sviluppo
(art. 165.7, TU)

Programmi di bilancio
(artt. 165.7 e 170.3, TU)

Programmi ed obiettivi di gestione
(artt. 165.9 e 169, TU)


La relazione previsionale e programmatica rappresenta il punto di raccordo e di organizzazione del disegno programmatico sia per la gestione diretta del Comune, sia per i servizi gestiti con appositi organismi (S.p.A., Aziende speciali, consorzi, ecc.). Essa ha trovato definizione nell'art. 12 del D. Lgs. 77/95 (ora art. 170 T.U.) mentre il DPR 3 agosto 1998, n. 326 ne ha approvato lo schema, da intendersi quale contenuto minimo. Tale schema è obbligatorio a decorrere dal triennio 2000/2002

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6. IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004/2006

L'art. 171 del T.U. prevede che al bilancio preventivo sia allegato un bilancio pluriennale della durata pari a quella della regione di appartenenza.
Il modello del bilancio pluriennale è stato approvato con il DPR 194/96; modello che, a differenza del passato, non è più derogabile con il regolamento di contabilità (Art. 152 T.U.).

Il contenuto del bilancio pluriennale è fissato dall'art. 171 del T.U.
In linea generale si può affermare che il bilancio pluriennale traduce in previsione i contenuti programmatici della relazione previsionale e programmatica. Caratteristica del nuovo bilancio pluriennale è il suo valore autorizzatorio. Questo requisito ha consentito di eliminare l'obbligo di formazione dei piani finanziari dei singoli investimenti, come stabilito dalla previgente normativa. Infatti nel bilancio pluriennale devono essere previsti, nei pertinenti esercizi, le spese indotte dagli investimenti programmati e stanziati nel bilancio stesso (Artt. 171 e 200 T.U.). Piani economici e finanziari devono essere approvati solo nei casi contemplati dall'art. 201, comma 2, del T.U. e dall'art. 14, comma 9, della legge 109/94 e s. m. Per quanto riguarda l'assenso sul piano economico-finanziario vedasi precedente punto 4, art. 167.1.

Il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale ha imposto che gli stanziamenti di spesa siano dettagliati fino ai singoli interventi (e di converso le entrate sino alle risorse).

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7. L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI AI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI E LORO FUNZIONI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE

Sullo specifico argomento, ormai diffusamente trattato dalla dottrina, preme puntualizzare quanto segue:

1) Tutte le risorse finanziarie devono essere assegnate ai dirigenti e/o responsabili.

2) Per ogni servizio vengono assegnate al medesimo responsabile sia le entrate sia le uscite. Ma il PEG prevede anche l’assegnazione delle risorse umane e strumentali. In conclusione, ad ogni responsabile devono essere assegnate quote di:

  • stanziamenti di spesa;
  • previsioni di entrata;
  • personale;
  • beni mobili;
  • beni immobili.

E’ bene precisare che nei servizi che generano anche entrate, le spese e le entrate medesime vanno assegnate e gestite ad/da un unico responsabile.

(Vedasi: artt. 107, 109, 165 e 169 T.U.; art. 3 D, lgs, 279/97; art. 17 D. Lgs. 165/01; contratti di lavoro).
Si è in precedenza affermato che tutte le risorse finanziarie vanno assegnate agli uffici. Ciò ha creato qualche equivoco poiché ci sono norme speciali (ad es. artt. 82, comma 1 e 90, comma 3, T.U.) che attribuiscono competenze in materia di impegni agli Organi politici. Ebbene, anche in tali casi gli stanziamenti di spesa vanno assegnati ai responsabili, i quali provvederanno alla loro erogazione, anziché mediante determinazioni, per il tramite di proposte di deliberazione (art. 49 T.U.). Secondo il principio della semplificazione amministrativa non è invece consentito formare sia la deliberazione sia la determinazione.

3) Assegnazione delle risorse e degli obiettivi nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 77/95 (ora art. 169, comma 3, del T.U.) dichiara facoltativa l'adozione del PEG in detti Enti. In linea di massima suggeriamo l'approvazione di tale essenziale strumento di programmazione e di organizzazione dell'attività da parte di tutti i Comuni.

La recente normativa ha infatti predisposto gli strumenti adeguati a tale scopo. Ed invero:

  • l'art. 97, comma 4, del T.U., consente al Sindaco di nominare il Segretario Comunale responsabile di alcuni (o anche tutti) i servizi;
  • il comma 4 dell’art. 11 del vigente contratto di lavoro (G.U. n. 95/99), prevede la convenzione tra comuni per la gestione di determinati servizi con un unico responsabile;
  • il comma 1 dell’art. 110 del T.U. offre la possibilità di assunzioni a tempo determinato di responsabili di servizi anche al di fuori della pianta organica;
  • l'art. 108, comma 3, del T.U., disciplina la nomina del direttore generale previa stipula di convenzioni tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000;
  • l'art. 13, comma 1, della legge 265/99, modificativo dell'art. 51 della legge 142/90, avendo abolito l'art. 2 del DPR 347/ 83, attribuisce la possibilità di assumere dirigenti anche ai piccoli comuni (Vedasi ora art. 89, comma 5, T.U.)

Resta tuttavia il fatto che in molti comuni al di sotto dei 15.000 abitanti il PEG non viene approvato e che in talune situazioni il comma 3 dell'art. 169 del T.U. viene interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Va detto subito che tale ultima situazione è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma ed ad una serie di norme attuative.
(Artt. 42.2, 109.3 T.U., Art. 6.2 legge 127/97; art. 4, D. L.vo 165/01).

Dunque è chiaro l’obbligo di assegnazione delle risorse, almeno di quelle derivanti dagli stanziamenti di bilancio, ai responsabili dei servizi, i quali sono competenti in via generale, alla gestione della spesa (e dell’entrata), in tutti gli Enti locali, compresi i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Rimane l’eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali, in determinate situazioni, la funzione di responsabile dei servizi può essere assegnata, previa apposita norma regolamentare, ai componenti della Giunta (Art. 53.23 legge 388/00 e art. 29.4 legge 448/01). La generale competenza dei dirigenti e/o responsabili dei servizi trova inoltre qualche eccezione per materia, come la nuova formulazione dell’art. 49, comma 1, del T.U. espressamente contempla. Tolte le suddette eccezioni, la competenza rimane assegnata, senza ombra di dubbio, in tutti gli enti locali agli Uffici. E' questo un principio fondamentale che la Legge di riforma delle autonomie locali solennemente sancisce e che peraltro trova riscontro in tutti i comparti della Pubblica amministrazione del nostro Paese.

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8. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Nell'ambito della programmazione generale (bilancio annuale, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione, indirizzi degli organi politici, ecc.) si inserisce la programmazione dei lavori pubblici.

Quest'ultimo tema trae origine dalla Legge 109/94 "Legge quadro dei lavori pubblici", nota come "Legge Merloni", più volte modificata (vedasi da ultima la legge 166/02).

Secondo l'anzidetta normativa gli Enti Pubblici, tra i quali i Comuni, devono approvare il Piano triennale e l'elenco annuale dei Lavori pubblici.

L'applicazione della legge quadro sui lavori pubblici ha avuto recentemente una decisiva accelerazione. Infatti, dopo l'approvazione del Regolamento di esecuzione avvenuta con DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000), è stato emanato il DM 21 giugno 2000 che approva le modalità e gli schemi-tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; norma quest'ultima successivamente interpretata autenticamente con DM 4 agosto 2000.

Circa la competenza degli organi, si ritiene che il programma triennale e l'elenco annuale, prima della loro pubblicazione, vadano approvati dalla Giunta, così come i progetti preliminari (Art. 48 T.U.)
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, compilati sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sono approvati, unitamente al bilancio di previsione, in via definitiva dal Consiglio comunale.

E' pertanto evidente che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici devono trovare riscontro nel bilancio annuale, nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio pluriennale, nel piano esecutivo di gestione o documento sostitutivo, nonché negli indirizzi che gli organi politici trasmettono agli uffici.
Sul punto, allo scopo di evitare equivoci nei quali sono incorsi anche vari Autori, è bene precisare che, relativamente al bilancio di previsione:

- vanno stanziati i fondi per finanziare i lavori che produrranno effettivo movimento finanziario nella gestione dell'Ente pubblico (ad es. un project financing a totale capitale privato non va inserito in bilancio);

- la spesa totale del programma lavori pubblici non coincide con il totale del titolo II. Le spese per la manutenzione ordinaria vanno infatti stanziate al titolo I e quelle di importo non superiore ai 100.000 Euro/anno vanno iscritte in bilancio, ma possono non essere inserite nel programma lavori pubblici;

- il concetto di lavori pubblici non coincide con quello di opere pubbliche: la manutenzione ordinaria è un lavoro pubblico, ma non è un'opera pubblica; così dicasi della demolizione di un fabbricato (vedasi artt. 2 e 14 legge 109/94 e s.m.).

E' importante rilevare che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo tramite autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. (Art. 14, comma 9, legge 109/94).

Inoltre, fatti salvi gli interventi eventualmente imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, ovvero da modifiche normative statali o regionali, i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere finanziamenti da parte di altre pubbliche amministrazioni (Art. 14, comma 10, legge 109/94).

Sotto l'aspetto organizzativo l'art. 7 della legge in esame prevede un "dirigente competente alla formazione ed allo svolgimento del programma", nonché "un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione". Quest'ultima figura riveste un ruolo centrale in materia di lavori pubblici per le vaste funzioni che la legge, ed ancor più il Regolamento di attuazione, le assegnano (vedasi DPR 554/99).

E' ovvio che la normativa sui lavori pubblici non può essere scoordinata rispetto a quella relativa alla predisposizione dei bilanci. Pertanto è necessario che, in relazione alle dimensioni del Comune ed al suo modello organizzativo, le funzioni del responsabile del programma e/o quelle del responsabile di procedimento siano correlate con quelle del Direttore/Segretario e dei Responsabili dei servizi. Ad esempio, la responsabilità di programma può essere assegnata al Direttore/Segretario o al responsabile dell'Ufficio tecnico e quella di Responsabile di procedimento al responsabile di servizio, specie nei Comuni minori, tenuto comunque presente che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Inoltre, nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, il responsabile del procedimento coincide con il capo dell'Ufficio tecnico. Nei comuni maggiori i Responsabili di procedimento vengono nominati dal Responsabile di servizio (art. 9 contratto lavoro in G.U. n. 95/99).

Va segnalato che l'art. 4, commi 146 e 147, della L. 350/03 ha dettato nuove regole per la costituzione ed il rimborso (automatico) delle fideiussioni.

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9. LE PROCEDURE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Com'è noto una procedura al tempo stesso razionale e rispettosa delle funzioni dei dirigenti (e/o responsabili dei servizi) e degli Organi di Governo dell'Ente locale (vedasi in particolare gli artt. 107, 108 e 174 T.U.), richiede i seguenti passaggi:

  1. indirizzi ed obiettivi di massima approvati dalla Giunta ed inviati ai responsabili dei servizi;
  2. proposte dei responsabili dei servizi al Segretario comunale o al Direttore generale(in alternativa le proposte potrebbero essere inviate al responsabile del servizio finanziario se il Segretario non è anche Direttore generale, o comunque quest’ultimo manchi);
  3. verifica delle proposte circa la loro compatibilità finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario;
  4. esame delle proposte, a cura della Conferenza dei responsabili dei servizi, convocata dal soggetto di cui al precedente punto 2;
  5. formazione, da parte della conferenza di cui sopra, di un’ipotesi di bilancio da presentare alla giunta;
  6. approvazione, con deliberazione della Giunta, degli schemi di bilancio e relativi allegati, ivi comprese le ipotesi di tariffe dei servizi ad aliquote dei tributi;
  7. trasmissione degli atti approvati dalla Giunta all’Organo di revisione per il parere;
  8. trasmissione degli atti approvati dalla Giunta e del parere dell’Organo di revisione al Consiglio comunale;
  9. fissazione del termine di presentazione degli emendamenti dei consiglieri comunali;
  10. votazione degli emendamenti ed approvazione, con delibera del Consiglio, del bilancio e suoi allegati, ivi comprese le tariffe dei servizi e le aliquote dei tributi;
  11. approvazione da parte della giunta del PEG (o del PRO).

A riguardo della competenza a deliberare tariffe dei servizi ed aliquote dei tributi, considerata l'incertezza nella materia (Consiglio di Stato, Sez. V, 30/04/97, n. 424 e Commissione Tributaria del Piemonte 1/10/01, n. 55/15/01) è bene che la Giunta, in caso di accoglimento di emendamenti consiliari su alcune tariffe ed aliquote, rideliberi le stesse nei nuovi valori prima dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Relativamente agli emendamenti va chiarito che gli stessi possano essere presentati fino al alcuni giorni prima della seduta del consiglio di approvazione del bilancio. Ciò per dare il necessario tempo alla Giunta, al Responsabile del servizio finanziario ed all'organo di revisione di esprimere le rispettive valutazioni. La disciplina deve essere dettata del Regolamento di contabilità (Art. 174.2 T.U. 267/00).

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10. IL CONCETTO DI SPESA DI INVESTIMENTO

La finanza innovativa è funzionale in special modo al finanziamento degli investimenti, sicché è essenziale aver chiaro che cos'è un investimento.
Seppure il concetto di spesa di investimento per gli enti locali risale ormai al 1964, il legislatore non ha mai associato ad esso una definizione chiara ed esaustiva, lasciando molta discrezionalità di interpretazione agli operatori circa la tipologia di spesa da considerare all'interno del titolo primo anziché al titolo secondo del bilancio.
Solo con l'emanazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile è stata eliminata buona parte delle ambiguità contabili fino ad allora esistenti attraverso l'articolazione della spesa per interventi.
Con i modelli contenuti nel DPR 194/96, è oggi possibile giungere ad una definizione di spesa di investimento intesa come impiego di risorse finanziarie in fattori pluriennali, soggetti ad ammortamento.
Con questa definizione il centro dell'attenzione è posto alla natura dei beni ritenendo appartenenti alla stessa classe quelli a fecondità ripetuta che, cioè, partecipano per più esercizi ai processi erogativi e produttivi degli enti locali.
Da una breve e sommaria analisi possiamo evidenziare come non tutti gli interventi siano finalizzati all'acquisizione di beni materiali ma alcuni siano diretti all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie e immateriali.

In modo specifico è bene precisare che appartengono al conto capitale le seguenti spese:

  • Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche
  • Incarichi professionali esterni. L’obbligo di inserire tali spese all’interno del titolo II della spesa deriva dalla necessità di valutare un’opera al costo così come previsto dal TU, comprensiva quindi anche delle spese di progettazione, da ammortizzare in più esercizi anche nel caso in cui tali spese non fossero correlate ad un bene. Pure in conto capitale vanno imputate le spese per l’incentivazione della progettazione interna e per gli strumenti della progettazione tecnica generale (PRG; Piani di recupero, ecc..); spese, queste ultime, che vanno a costituire le immobilizzazioni immateriali.
  • Trasferimento di capitali: tra le spese in conto capitale sono registrate le contribuzioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche da parte di altri enti o di investimenti privati ( es. contributi su recupero immobili).

Sul punto va ricordato che l'art. 230.8 T.U. prevede che il Regolamento di contabilità definisca le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore. E' evidente che la spesa per l'acquisizione di tali beni va imputata al titolo I del bilancio.
Anche le spese di funzionamento non ripetitive ex art. 187.2, lett. c), T.U. vanno inserite tra le spese correnti.
Ai soli fini dell'indebitamento (e quindi non della classificazione di bilancio) l'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 350/03 definisce in modo puntuale cosa debba intendersi per indebitamento e quali sono gli investimenti che possono essere finanziati con capitale di terzi. La disposizione in esame è particolarmente importante perché viene data una valenza giuridica precisa ad alcune definizioni che prima, seppur conosciute, non avevano un carattere di indirizzo fondamentale nel settore degli enti locali ed anche nel settore creditizio.
Per la prima volta, infatti, è inserita a livello legislativo la definizione puntuale di investimento. Secondo il comma 18 dell'art. 3 sono da considerarsi investimenti, ai fini dell'indebitamento, i seguenti interventi:

a. l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b. la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c. l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d. gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e. l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f. le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g. i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h. i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i. gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
Il comma 19 esclude, tra gli interventi che possono essere finanziati attraverso l'indebitamento, i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazioni di aziende o società per il ripiano delle perdite. Per gli altri conferimenti l'Istituto finanziatore è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare, compresa l'indicazione che la società che recepisce il conferimento non presenta perdite d'esercizio.
Con tali disposizioni normative è stato recepito il contenuto della circolare della Cassa DD.PP. n. 125372003 che ha anticipato di qualche mese i commi in commento. Ovviamente, fino al 31 dicembre 2003 le indicazioni della circolare valgono solo per l'Istituto di via Goito, dal 2004 le disposizioni in esame riguardano la generalità degli istituti di credito.
Le spese non rientranti nella fattispecie del comma 18, non possono essere finanziate attraverso l'indebitamento così come definito dal comma 17 e cioè:
- l'assunzione di mutui;
- l'emissione di prestiti obbligazionari;
- le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente;
- le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata;
- le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche;
- le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.
Il comma 17 chiarisce che non sono da considerare indebitamento le anticipazioni di tesoreria previste dall'art. 222 del T.U.
Il comma 20 dell'articolo in commento stabilisce, infine, che le modifiche alle tipologie di spese che possono essere finanziate con l'indebitamento sono definite con decreto del Ministero dell'Economia.

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11. LA GESTIONE ATTIVA DELLA TESORERIA

Il sistema di tesoreria unica, introdotto nel 1984, ha di fatto portato gli enti locali a non considerare come risorsa e possibilità la gestione della tesoreria comunale, intesa nel senso della pianificazione, controllo e valorizzazione della liquidità.
La gestione degli incassi e dei pagamenti effettuata dal tesoriere, poi, ha finito per rendere la liquidità estranea ai processi operativi degli enti.
Per tali motivi la tesoreria è stata tradizionalmente un "non valore" economico, diventando invece la base per complessi e rigorosi sistemi di controlli di tipo giuridico. Prova del fatto che i flussi di cassa non sono mai stati considerati come uno strumento gestionale è l'utilizzo del bilancio di cassa, largamente considerato un adempimento formale (in vigore fino al nuovo ordinamento finanziario e contabile) data la sua prevalente estraneità ai meccanismi operativi degli enti locali.
Oggi però possiamo affermare che molte cose sono mutate o sono in corso di cambiamento e nuove problematiche inerenti alla gestione della liquidità si stanno prepotentemente ponendo in primo piano: basti pensare alle somme rivenienti da mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e da emissioni di prestiti obbligazionari. Per opera di recenti interventi normativi e in attesa di un successivo svincolo da parte degli enti locali dalla tesoreria unica le amministrazioni stanno sperimentando le prime esperienze di gestione attiva della liquidità legate agli investimenti, acquisendo così una leva finanziaria nuova ed autonoma, potendo ottimizzare le giacenze di liquidità e addirittura pianificare il ricorso alle forme di indebitamento in funzione della tempistica di realizzazione e di pagamento degli investimenti e degli interessi attivi che possono lucrare tempo per tempo, neutralizzando una parte degli oneri finanziari prodotti dal ricorso all'indebitamento.
Il sistema di ammortamento del debito dettato dalla normativa, se risponde a logiche di controllo e di equilibrio di bilancio secondo un rigorosamente predefinito riparto temporale del rimborso, certo penalizza gli enti innescando oneri di ammortamento largamente anticipati rispetto ai flussi di spesa. Da ciò, di conseguenza, nasce l'esigenza di remunerare le giacenze fisiologicamente determinate dalla combinazione del meccanismo di ammortamento con il sistema dei pagamenti delle opere: remunerazione che può essere disposta per decreto (come nel caso dell'indebitamento attraverso il canale della Cassa depositi e prestiti), oppure autonomamente gestita dagli enti locali con una politica attiva di tesoreria, volta a reperire parte delle risorse necessarie per recuperare l'onere derivante dal debito concesso. Se questa può essere una linea efficiente di difesa, non può non rimarcare anche la crescente attenzione da dedicare alla gestione di cassa sul piano dei pagamenti e delle riscossioni, con tutti i relativi risvolti, tra i quali la disciplina del patto di stabilità interno applicato agli enti locali dal 1999 ai sensi dell'articolo 28 della legge 448/98.

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12. IL PATTO DI STABILITA’

L'art. 29 della legge 289/02 ha dettato la disciplina del Patto di stabilità per le province e per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per il triennio 2003/2005. Tale disciplina è rimasta invariata e viene riassunta nelle seguenti tabelle nn. 1-2-3.
Va solo osservato che l'art. 3.50 della legge 350/03 ha disposto che, a decorrere dal 2003, i maggiori oneri derivanti dal biennio contrattuale del personale 2002 - 2003, nonché gli incentivi per il condono edilizio, non sono considerati agli effetti del Patto di stabilità.
Di particolare rilievo è il monitoraggio dei flussi finanziari (comma 13) le cui modalità e modulistica sono state definite con DM 30.04.2002 in G.U. 123/02.
Pure innovativa ed importante è la parte riguardante la programmazione trimestrale dei flussi di cassa (comma 17). I relativi obiettivi programmatici vengono definiti e comunicati come da Allegato E alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 04.02.03.
Vengono infine riportate alcune indicazioni del suddetto Ministero su argomenti specifici.

 
» Vedi le tabelle riassuntive 2003, 2004, 2005

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Pareri Ministero Economia e Finanze

A) “Con la comunicazione via e-mail del 28 febbraio 2003, codesto Comune ha chiesto di conoscere come possa essere considerata, ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2003, quella parte di trasferimenti erariali o di compartecipazione all’Irpef relativa alla compensazione di : - minori introiti dalla nuova disciplina dell’addizionale sui consumi di energia elettrica (art. 10, comma 11, delle legge n. 133 del 1999) relativi agli esercizi dal 2000 al 2003 e corrisposti ai comuni con le spettanze erariali dell’esercizio 2003;
- minori introiti derivanti dalle esenzioni disposte in materia di imposta di pubblicità (Art. 10, comma 3, della legge n. 448 del 2001 e art. 2 bis della legge n. 75 del 2002).

Tale situazione determinerebbe uno squilibrio finanziario per il rispetto del patto dell'anno 2003, in quanto le predette entrate, nel 2001, figurano tra i tributi locali mentre nel 2003 tra i trasferimenti correnti da Stato che, secondo le regole dell'articolo 29 della legge n. 289 del 2002, sono da portare in detrazione ai fini del calcolo del saldo finanziario.
Al riguardo, considerato che detti minori introiti tributari, pur se compensati da trasferimenti erariali, non discendono da una decisione dell'Ente locale ma sono stati determinati da normativa statale, si ritiene che l'importo di detti minori entrate possa, ai soli fini del patto di stabilità interno, essere portato in detrazione dai tributi dell'anno 2001 e, di conseguenza, il saldo finanziario 2001 (sia in termini di competenza che di cassa) debba essere rideterminato sulla base di tale criterio.
Tale impostazione consente di eliminare gli effetti disomogenei che altrimenti la questione in esame rifletterebbero impropriamente sul conseguimento del patto di stabilità interno". Pertanto, l'obiettivo della nota in questione è quello di neutralizzazione l'effetto sul saldo finanziario dei minori introiti 2003 dei tributi espressamente previsti ed in questa ottica possono essere apportate le variazioni al 2001.
Si ritiene, quindi, che si possa modificare convenzionalmente, solo ai fini del patto di stabilità interno, le entrate di questi tributi realizzate, sia in termini di competenza che di cassa, nel 2001 escludono dalle stesse l'importo dei trasferimenti compensativi del Ministero dell'Interno in funzione, per la competenza, dell'accertamento 2003 effettuato dall'Ente (anche se riferentesi a più quote annuali) e, per cassa, alle riscossioni effettive registrate nel 2003 (indipendentemente se in conto residui o in conto competenza). In mancanza di tali informazioni l'Ente può procedere a stima".

B) In relazione al quesito posto, codesto Ente ha chiesto di conoscere come possano essere considerate, ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2003, le spese che sostiene, quale ente capofila”, per la Gestione nel proprio bilancio di una serie di servizi svolti per conto di altri enti locali in presenza di una consistente crescita tra il 2001 e il 2003 dei trasferimenti finalizzati a tali funzioni.

Tale situazione determinerebbe uno squilibrio finanziario per il rispetto del patto dell'anno 2003, in quanto, secondo le regole dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002, per le entrate, si devono portare in detrazione i trasferimenti degli enti partecipanti al patto mentre, per le spese, non si possono portare in detrazione quelle spese finanziate da trasferimenti con vincolo di destinazione e connesse all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

Al riguardo, si ritiene che - nei casi in cui, a seguito di disposizioni legislative o amministrative, un ente locale sia individuato come ente "capofila" per lo svolgimento di alcune funzioni per conto anche di altri enti - i trasferimenti in entrata che finanziano i servizi in questione e le spese relative possono essere considerati come una "gestione per conto di terzi" e, pertanto, trovare allocazione, ai soli fini del patto di stabilità interno, nel titolo 6° dell'entrata e nel titolo 4° della spesa del bilancio dell'ente locale.

Si precisa, in ogni caso, che tale impostazione - che consente di neutralizzare gli effetti che altrimenti la questione in esame rifletterebbe impropriamente sul conseguimento del patto di stabilità interno - si applica alla sola parte di trasferimenti e di spesa gestiti per conto degli altri enti locali; la quota di competenza del comune "capofila" deve, quindi, essere considerata nel calcolo del saldo finanziario del patto.

 

C) In relazione al quesito posto, si comunica che la fattispecie rappresentata nel quesito (contributi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale) è assimilabile ad una analoga situazione che vede gli enti locali coinvolti quali enti cosiddetti "capofila", su cui questo Ufficio ha già espresso il proprio parere e che si ritiene applicabile alla fattispecie in questione.

D) In relazione al quesito relativo alle spese per la gestione dei piani socio- assistenziali di zona, si rappresenta quanto segue:
si è accertato che la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 7069 del 2001 e la relativa circolare applicativa della Regione stabiliscono che è competenza delle Aziende sanitarie locali procedere all’assegnazione dei finanziamenti all’organismo di gestione individuato dall’Accordo di programma (in questo caso codesto Comune).

Il comma 7, lettera a), dell’articolo 29 della legge n. 289 del 2002 prevede l’esclusione dalle entrate da considerare ai fini del patto dei solo trasferimenti provenienti dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, per cui, considerato che le Aziende sanitarie locali non sono assoggettate al patto, si evidenzia che le predette assegnazione corrisposte al Comune devono essere incluse tra le entrate che concorrono alla formazione del saldo finanziario annullando di fatto lo squilibrio finanziario manifestato dal Comune.

Si soggiunga, altresì, che eventuali ulteriori finanziamenti concernenti le medesime finalità provenienti da comuni possono - per il carattere della prevalenza - essere considerati, ai soli fini del patto di stabilità interno e senza operare modifiche nelle appostazioni di bilancio, come provenienti da enti non soggetti al patto.

Si ritiene, infine, che nell'ipotesi in cui i trasferimenti in questione siano stati riscossi in conto competenza dell'esercizio 2002 ed i pagamenti siano da effettuare nell'esercizio 2003, detti pagamenti possono trovare allocazioni, ai soli fini del patto di stabilità interno e senza operare modifiche nelle appostazioni di bilancio, nel titolo 4° della spesa del bilancio dell'ente locale.

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13. I PARAMETRI DI DEFICITARIETA’

Il DM 10.01.2003, n. 217 (G.U. n. 188/03) fissa i nuovi parametri di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001/2003.
Gli enti che presentano la maggioranza dei parametri fuori regola sono considerati strutturalmente deficitari ex art. 242 T.U. e sono soggetti ai controlli previsti dall'art. 243 T.U., come segue:

  • sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
  • copertura dei costi con i proventi tariffari nella misura minima del 36% per i servizi a domanda individuale; a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;
  • copertura del costo del servizio acquedotto nella misura minima dell’80%;
  • copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti almeno nella misura prevista dalla legge (70%). Vedasi: art. 61.1 D.lgs 507/03 e Circolare MF1 20.02.2002, n. 3.

Con DPR n. 420/99 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti locali.

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14. L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Dopo le innovazioni introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 143/03, convertito nella legge 212/03, all'art. 24 della legge 289/02, interviene ora la legge 350/03 (Art. 3, commi da 166 a 172).
La novità più rilevante è che l'art. 24 della L. 289/2002 è quasi totalmente abrogato. Resta in vigore il comma 3, relativo alla possibilità di procedere in maniera autonoma negli acquisti da parte degli enti locali, il comma 6 bis, in merito al marketplace attivato dalla Consip, e il comma 7. Dal 2004, quindi, non è più necessaria alcuna comunicazione alla Corte dei Conti in caso di trattativa privata, viene meno la responsabilità diretta di colui che ha sottoscritto un contratto in violazione dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP e i contratti continuano ad avere piena efficacia.
Il comma 166 abroga il comma 6 dell'art. 27 della L. 488/99 il quale disponeva che i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali potevano essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni e a determinate condizioni. L'abrogazione del comma in commento assume particolare rilevanza se vista in relazione ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 921 del 19/02/03). In tale pronuncia, infatti, la sezione V considerava abrogato l'art. 44 della L. 724/94 relativo al rinnovo dei contratti, proprio in considerazione dell'eccezionalità del comma 6 dell'art. 27 della L.488/99 che consentiva alle sole amministrazioni statali il rinnovo, a determinate condizioni, dei contratti in precedenza stipulati. Ora, il venir meno della norma speciale, fa cadere nel vuoto le argomentazioni del Consiglio circa l'abrogazione implicita del citato articolo 44.
Lo stesso comma 166 modifica anche il comma 3 dell'art. 26 della citata legge 488/99 stabilendo che gli enti locali possono fare ricorso alle convenzioni Consip, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
Le abrogazioni previste dal comma 167 sono una conseguenza della riformulazione del più volte citato comma 3 dell'art. 26 della L. 488/99.
Dal 1° gennaio 2004 viene meno anche l'obbligo, per procedere ad acquisti in maniera autonoma, di adottare i prezzi delle convenzioni Consip come base d'asta al ribasso e di trasmettere gli atti ai revisori dei conti.
Di fatto, dal prossimo anno, gli enti locali hanno piena libertà nella scelta del contraente e possono considerare le convenzioni Consip come punto di riferimento per quanto riguarda la qualità e, soprattutto, il prezzo senza che questo rappresenti un vincolo per le Amministrazioni. A conferma di ciò è data la facoltà di decidere se continuare ad utilizzare le convenzioni già stipulate con la Consip.
Dal 2004, quindi, la società del Ministero dell'Economia cambierà il suo ruolo: non più un vincolo per l'approvvigionamento ma società di consulenza agli enti locali in grado di assicurare il pieno rispetto del principio della concorrenza (comma 172).
Va infine segnalato che l'art. 15 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03, ha soppresso i commi 1 e 2 dell'art. 24 della citata legge 289/02, così che viene abolita la riduzione a 50.000 euro della soglia per le procedure di acquisto aperte o ristrette.

Sull’argomento vedasi anche:

  • l’art. 153.7 del T.U. che prevede l’adozione di regolamento per le spese d’ufficio di non rilevante ammontare (servizi di economato);
  • l’art. 144 del Regolamento sui lavori pubblici (DPR n. 554/99) che consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ai 20.000 Euro;
  • il DPR n. 384/01 sugli acquisti in economia, che può essere recepito dagli Enti locali con apposito regolamento.

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15. LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO

L'art. 41 legge n. 448/01 prevede, al comma 1, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze "coordini l'accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Locali, allo scopo di contenere il costo dell'indebitamento e monitorare l'adempimento delle finanze pubbliche."
Riguardo agli strumenti per accedere al mercato, il comma 2 prevede che gli Enti possano emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui bancari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo ammortamento del debito, o previa conclusione di contratti a termine del tipo swap, per l'ammortamento del debito.
E' inoltre prevista la possibilità della conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996.
Infatti il comma 2 dell'art. 41 della Legge 448/01 introduce sostanziali novità in merito alla possibilità di convertire i mutui contratti successivamente al 31.12.1996, mediante l'emissioni di prestiti obbligazionari o mutui, qualora l'operazione consenta una riduzione delle passività a carico degli enti.
La norma in oggetto, invero, non è un'assoluta novità nel campo degli enti locali: già l'art. 49, comma 15, della legge 449/1997 prevede l'estinzione anticipata con il sistema bancario. Tale norma recita che ".. gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25% del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti".
"Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere all'estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tal caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è vincolata l'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione ..".
La Finanziaria del 1998 e la relativa circolare esplicativa (Circolare del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 26549 del 02 settembre 1998) esprimono in modo dettagliato le condizioni necessarie per la buona riuscita dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui.

  • Ambito soggettivo (soggetti mutuatari): i destinatari della norma sono gli enti locali, quindi comuni, province, comunità montane, consorzi fra enti locali che svolgono funzioni istituzionali, città metropolitane, unioni di comuni.
  • Ambito soggettivo (soggetti mutuanti): la norma si riferisce alla stessa categoria di soggetti (esclusivamente banche) con la quale sono stati stipulati i mutui originari, oggetto di estinzione anticipata. E’ importante sottolineare come la norma non sia applicabile ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti poiché l’istituto opera in regime amministrativo accessorio.
  • Ambito oggettivo: i mutui interessati sono quelli in essere alla data del 31 dicembre 1996, ovvero quelli in essere giuridicamente a tale data. Non è necessario in nessun caso che l’ammortamento sia iniziato; il debito residuo può quindi essere costituito dall’integrale ammontare della posizione debitoria. Non si possono estinguere i mutui con onere di ammortamento a totale carico dello Stato o di altri enti in quanto non costituiscono “passività onerose” degli enti locali. Per i mutui parzialmente assistiti da contribuzione l’ente locale deve verificare l’impegno del concedente il contributo a conservare la contribuzione originaria, in quanto il venire meno della contribuzione esterna potrebbe ridurre o annullare i benefici scaturenti dalla estinzione anticipata. La durata del mutuo originario oggetto dell’anticipazione rimane invariata. La norma ha un periodo di efficacia limitato, dal 1998 al 2005. Dal 2002 possono essere convertiti anche i mutui contratti successivamente al 1996, senza alcuna limitazione temporale.
  • Importo: l’estinzione anticipata, per ogni anno, non può essere superiore al 25% del residuo debito alla fine dell'anno precedente. La limitazione del 25% non è posta in relazione alla posizione debitoria complessiva al 31 dicembre 1996, ma a quella di ogni singolo anno. Il limite del 25% deve riguardare ogni istituto bancario, anche allo scopo di evitare eventuali squilibri negli oneri tra gli istituti bancari. E’ questo il punto in cui la Finanziaria 2002 apporta le maggiori novità: con essa non esiste più il limite del 25% (ovviamente per i mutui contratti successivamente al 31.12.1996), consentendo la conversione di tutti i mutui in ammortamento, purché l’operazione comporti una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.
  • Risorse utilizzabili al fine dell’estinzione mutui da destinare al pagamento del capitale ridotto: i mutui possono essere contratti per un importo non superiore al 25% del residuo debito alla fine dell’anno precedente, attestato dall’Istituto mutuante, eventualmente maggiorato dell’indennizzo contrattualmente previsto. Come detto, la nuova norma supera il limite previsto nell’art. 49 della L. 449/97 e della circolare esplicativa.
  • Entrate in conto capitale e proventi oneri di urbanizzazione (limitatamente ai mutui relativi ad opere finanziabili con gli stessi); ovviamente queste entrate, eventualmente anche insieme ad altre, possono costituire una quota dell’avanzo di amministrazione che l’amministrazione comunale può utilizzare al fine dell’estinzione anticipata di mutui. Fino al pagamento anticipato vale il piano di ammortamento già concordato, poiché non esistono disposizioni che prevedano ipotesi diverse o contrarie.
  • Prestiti obbligazionari: è la novità più rilevante. E’ ammesso esplicitamente l’utilizzo dei prestiti obbligazionari, sempre a condizione che l’operazione comporti una riduzione del valore finanziario delle passività complessive, al netto però del vantaggio fiscale di cui gli enti locali beneficiano sulla ritenuta degli interessi ex art. 2 D.lgs 239/96, così come modificato dalla L. 342/2000.

La circolare del 1998 dà un'interpretazione innovativa e vantaggiosa per gli enti in merito alla possibilità di effettuare l'operazione: è specificato infatti che l'esercizio della facoltà è "un diritto potestativo" in capo agli enti locali. La banca non ha potere contrattuale perché tutelata dal limite del 25% indicato nella norma, la quale, dispiega i suoi effetti sui contratti già in essere. Tale impostazione, peraltro, non è stata condivisa dall'ABI che ha espresso l'infondatezza di detto diritto attraverso un'apposita Circolare (2 novembre 1998).
Un'ultima importante precisazione è stata poi introdotta relativamente al concetto di "estinzione anticipata": con tale locuzione si intende non solo l'azzeramento di un mutuo esistente bensì anche la riduzione dello stesso.
L'opportunità concessa agli enti locali si basa sul criterio della convenienza economica delle operazioni, sfruttando migliori condizioni di mercato per l'accessione di nuovi mutui, mantenendo comunque l'eventuale contributo erariale concesso.
L'obiettivo è evidentemente quello di ridurre il valore finanziario delle passività, ovvero di attuare politiche attive di gestione del debito. In tal caso, però, gli enti che sfrutteranno la norma, dovranno prestare molta attenzione alla dimostrazione della convenienza economico-finanziaria del rifinanziamento, espressa in termini di costo effettivo del debito.
Circa il vincolo di destinazione, sancito anche dalla recente riforma costituzionale, in base al quale gli enti locali possono indebitarsi per finanziare solo le spese in conto capitale, va detto che nella sostanza l'ente locale non assume l'onere di un indebitamento, in quanto il capitale rinveniente dal nuovo mutuo viene utilizzato per estinguerne uno precedente.
Va segnalato che l'art. 46.8 legge n.. 448/01 consente l'assunzione dei mutui non contratti nell'anno 1999 entro il 31.12.2003.

Va infine notato che con D.M. 20.06.2003 (G.U. n. 144/03) è stata autorizzata la Cassa Depositi e prestiti a rinegoziare i mutui concessi agli Enti locali alle seguenti condizioni:

  • interesse dei mutui in essere pari o superiore al 6%;
  • durata residua di ammortamento pari o superiore a 10 anni;
  • residuo debito da ammortizzare superiore a 100.000 euro per ogni posizione.

Lo schema di deliberazione predisposto dalla Cassa DD.PP. richiede anche l'impegno a non utilizzare le risorse rivenienti dalla rinegoziazione alla copertura di spese correnti .
La domanda andava presentata entro il 30.09.2003.
L'ANCI ha richiesto la modifica delle condizioni, che hanno escluso dall'operazione i piccoli comuni e la riapertura dei termini.

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16. LE UNIONE DI COMUNI

L'Unione di comuni è la forma di collaborazione più avanzata per la gestione associata dei servizi e delle funzioni dei piccoli comuni. A differenza di quanto originariamente disposto dall'art. 26 della legge 142/90, ora, con l'art. 32 TU, questa forma associativa non è più preordinata alla fusione dei Comuni. Essa è anzi molto flessibile nel senso che un Comune o più comuni possono entrare a farne parte anche dopo la sua costituzione, così come uno o più comuni che ne fanno parte possono decidere di uscirne.
Ampia è l'autonomia statutaria e regolamentare delle Unioni di comuni. Il citato art. 32 del TU si limita a disporre che:

  • il Presidente sia scelto tra i Sindaci dei comuni aderenti;
  • gli altri Organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli, garantendo la rappresentanza delle minoranze;
  • il numero dei componenti degli Organi non sia superiore al limite previsto per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell’Unione.

Circa le indennità agli amministratori, l'art. 82.1 del TU prevede l'erogazione della stessa ai componenti degli Organi esecutivi (Presidenti ed Assessori), ma non al Presidente del Consiglio dell'Unione.
L'indennità spettante al Presidente ed agli Assessori dell'Unione è equiparata a quella prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione, con il vincolo secondo il quale la spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli Assessori dell'Unione non può superare quella determinata per gli Assessori del Comune di riferimento (Art. 7 DM 4/4/2000, n.119). Le indennità di funzione attribuite dal Comune e dall'Unione non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità, ovvero per la percezione del 50% di ciascuna (art. 82.5, TU).
Ai componenti dei Consigli dell'Unione, se previsto dallo Statuto, è attribuito un gettone di presenza nella misura prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione.
L'Organo di revisione dell'Unione è formato da un solo componente (Art. 234.3, TU). Al regime della Tesoreria unica sono soggette le Unioni avente popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti (DPCM 28/10/99).
La formazione delle Unioni è incentivata da contributi regionali (Art. 33, TU) e statali.
I contributi statali sono quantificati annualmente con la legge finanziaria (Vedasi, per l'anno 2003, l'art. 31 della legge 289/02).
La ripartizione dei fondi avviene sulla base di tre parametri:

  • numero di comuni aderenti;
  • numero di servizi esercitati in forma associata e relativa spesa;
  • popolazione dell’Unione.

La spesa sostenuta viene certificata su apposito modello ministeriale.
L'art. 1 quater, comma 8, del D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03, ha stabilito che qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto dei contributi statali sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
L'art. 3.27 della legge 350/03 ha incrementato di 20 milioni di euro il contributo (11 milioni di euro) a favore delle Unioni.
Con DM 23.12.03 è stato approvato il criterio di riparto dei fondi destinati alle spese per servizi di sicurezza previsti dall'art. 31.7 della legge 289/02.

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17. IL CONDONO EDILIZIO

E' previsto il pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori al momento della presentazione della domanda di condono (entro il 31.03.2004).
La regione può aumentare gli oneri concessori previsti dalla legge fino al 100%.
Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimo diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
Al fine di incrementare la definizione delle domande di sanatorie presentate, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione, di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titolo abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
Conclusivamente si può affermare che sono molto incerti gli introiti dei Comuni, così come i costi che i Comuni devono sostenere per il collegamento ai servizi essenziali degli edifici sanati.
Vedasi art. 32 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03.
L'art. 2.41 della legge 350/03 ha stabilito che per gli immobili oggetto di condono edilizio è dovuta l'ICI per un importo pari a due euro, salvo conguaglio, per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata. L'imposta è dovuta a decorrere dal primo gennaio 2003 ed è versata secondo i termini ordinari di pagamento dell'imposta.
L'art. 2.70 della medesima legge 350/03 ha abrogato i commi 6, 9, 11 e 24 del citato art. 32 riguardanti i fondi per la riqualificazione urbanistica.

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18. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME DIVERSE UTILI ALLA STESURA DEI BILANCI 2004/2006.


18.1 Imposta pubblicità e diritti affissione. Imposta sulle insegne.

A decorrere dall'1.1.2000 l'imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato. Le frazioni di metro si arrotondano a mezzo metro quadrato. Si ricorda che per effetto dell'art. 11, comma 10 , della legge 449/97, le tariffe in questione possono essere aumentate, in via generale fino al 20% delle tariffe base ex D. Lgs. 507/93. Inoltre va tenuto presente che, per effetto dell'art. 10, comma 18, della l. 133/99, se le tariffe già aumentate in precedenza non vengono confermate, nel 2004 si ritornerà alla tariffa base. Vedasi anche art. 30.17 legge 488/99. Si fa presente che gli aumenti disposti con il D.P.C.M. 16.02.01, pubblicato sulla G.U. n° 89 del 17.04.01, hanno decorrenza dal 2002 (Ordinanza Consiglio di Stato (5206/01).
L'art. 10 della legge 448/01 stabilisce, in deroga alla L. 212/2000, che le delibere per la determinazione delle tariffe dell'imposta in oggetto possono essere assunte entro il 31 marzo e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. Contrariamente a quanto stabilito dalla L. 133/1999, nonché alla procedura di bilancio di cui agli artt. 172 e 174 TU vista al precedente punto 9, in caso di mancata adozione, le tariffe vigenti si intendono prorogate di anno in anno. Il minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta prevista per le insegne che contraddistinguono le sede degli esercenti attività commerciali e di produzione di beni e servizi nel limite complessivo dei 5 metri quadrati è totalmente compensato dallo Stato sulla base di certificazioni da presentare secondo le modalità previste in apposito decreto ministeriale. Tali trasferimenti non sono soggetti a riduzione per effetto di altre norme contenute nella Finanziaria (IRPEF e patto di stabilità).
Con il comma 5, dell'art. 10 della legge 448/01, sono eliminate le norme contenute nel D.Lgs 446/97 circa le disposizioni generali per l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di riscossione dei tributi locali.
La norma in esame ha inoltre stabilito:

la possibilità di sostituire l’imposta di pubblicità con un canone dotato di limite di gettito non superiore al 125% di quello raggiunto nell’anno precedente l’istituzione del canone stesso;

la possibilità di rinegoziazione dei contratti in essere con concessionari e di estensione degli stessi ad altre entrate;

la possibilità di suddividere il territorio comunale, limitatamente alle affissioni di carattere comunale, in due categorie applicando alla categoria speciale una maggiorazione sino al 150% della tariffa normale. La superficie della categoria speciale non può superare il 35% del centro abitato. In ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.


18.2 Tariffe servizio idrico integrato

La deliberazione CIPE 4.4.01, n. 52 (in G.U. n. 165/01), emanata ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 448/98, ha previsto le nuove modalità di calcolo delle tariffe dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione con decorrenza dal 1° luglio 2001.
Vedasi anche D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque…", come modificato dal D.lgs 258/00. Con la delibera CIPE 21/12/01 n. 120 (GU n. 86/02) è pianificata l'eliminazione del minimo impegnato a partire dal 2001 con abbattimenti non inferiore a 30 metri cubi. Per gli aumenti tariffari decorrenti dal 1° luglio 2002 vedasi Delibere CIPE 131/02 in G.U. n. 79/03, come modificata dalla delibera CIPE 14.03.03.
Per la gestione e la riscossione dei proventi idrici vedasi anche DPCM 04.03.96 in G.U. n. 62/96 e DPCM 29.04.99 in G.U. n. 126/99.
L'art. 4.237 della L. 350/03 ha stanziato 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la tutela delle acque dall'inquinamento e per il risparmio idrico.


18.3 Cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione

L'art. 50 del collegato fiscale 2000 stabilisce che non sono rilevanti agli effetti dell'IVA le operazioni in argomento (Art. 51 legge 342/00).).


18.4 Versamento ritenute e compensazioni

L'art. 34.3 della legge 388/00 ha creato difficoltà interpretative non chiarite da Circolari ministeriali. Ora la Circolare del Ministero delle Finanze n. 20 del 05.03.01 fa finalmente piena luce sull'argomento, come segue:

  • le ritenute da versare possono essere compensate con crediti comunali tramite modello F24 fino alla concorrenza del credito;
  • eventuali esuberi di ritenute vanno versati alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (Es. ritenute 100.000 Euro, crediti 80.000 Euro. Gli 80.000 Euro si compensano con il modello F24, i 20.000 Euro vanno versati in tesoreria).


18.5 Compenso ai concessionari per riscossioni tramite avvisi bonari.

Il compenso per le riscossioni in argomento è fissato nella misura del 60% di quello determinato per le riscossioni tramite cartella di pagamento (D.M. 8.6.01 in G..U. n° 179/01).


18.6 Rimborsi spese relative a procedure esecutive.

Con il D.M. 21.11.00 sono state fissate le misure dei rimborsi spese al concessionario per le procedure esecutive.


18.7 Sfratti e regolarità fiscali

La Corte Costituzionale (Sentenza n° 333/01) ha dichiarato illegittimo l'art. 7 della legge 431/98, che disponeva l'obbligo per il proprietario che aveva iniziato procedura di sfratto di dimostrare che il contratto fosse stato registrato e che l'immobile fosse stato denunciato ai fini dell'ICI e delle altre imposte immobiliari.


18.8 Atti dello stato civile

Sono esentati dal pagamento del contributo giudiziario unificato le rettifiche degli atti di stato civile (Art. 33.7 legge 388/00). I diritti di stato civile sono stati soppressi, con decorrenza 31.03.01, con l'art. 110 del DPR 696/00.


18.9 Compartecipazione Irpef

L'art. 25.5 legge 448/01, sostituendo la precedente normativa, disciplina la compartecipazione comunale all'IRPEF come segue:
La compartecipazione è prevista, per gli anni 2002 e 2003, nella misura del 4,5% del riscosso in competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario precedente. Per il 2002, il gettito è ripartito sulla base di dati statistici forniti dal Ministero dell'Economia entro il 30 giugno 2002. Ai fini del riparto del gettito per l'anno 2003, il Ministero dell'Economia comunica i dati previsionali del gettito entro il 31 luglio 2002 ed è comunicato ai comuni entro il 30 ottobre da parte del Ministero dell'Interno. Il gettito, nel corso del 2003, sarà erogato dal Ministero dell'Interno in quattro rate di uguale importo: le prime due, sulla base dei dati previsionali, le restanti sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio 2002 e comunicati dal Ministero dell'economia entro il 30 giugno 2003. Su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
Per gli esercizi 2002 e 2003, quindi, i trasferimenti devono essere ridotti di un importo pari a quello risultante dalla compartecipazione, con l'avvertenza che, nel caso in cui i trasferimenti fossero insufficienti a consentire il recupero della compartecipazione, la stessa è corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per gli anni oggetto di compartecipazione.
Il gettito della compartecipazione IRPEF da inserire in bilancio impone una riflessione sotto due aspetti principali. Il primo è riferito alla modalità di calcolo della previsione del gettito: contrariamente all'addizionale facoltativa, la percentuale prevista nella Finanziaria deve essere calcolata sull'imposta riscossa in competenza dallo Stato e non sull'imponibile. Questo, con tutta evidenza, determina degli importi notevolmente diversi: si stima, infatti, che il 4,5% calcolato sull'imposta sia pari circa all'1% calcolato sull'imponibile (dato da utilizzare per la verifica del gettito dell'addizionale facoltativa).
Il secondo aspetto è riferito alla giusta allocazione in bilancio di questa entrata: evidentemente deve essere indicata al Titolo I, riducendo di pari importo il Titolo II, categoria I. Il certificato al bilancio inserisce tale voce alla categoria "Imposte".
Vedasi art. 31 legge 289/02, che ha aumentato, per l'anno 2003, l'aliquota di compartecipazione comunale al 6,5%.
Con l'art. 2.18 della legge 350/03 è confermata anche per il 2004 la compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF nelle percentuali stabilite per il 2003. I bilanci di previsione 2004 dovranno quindi mantenere gli stanziamenti del bilancio 2003 relativamente a tale partita. Se però il taglio dei trasferimenti è superiore allo stanziamento del bilancio in corso, l'ulteriore riduzione deve essere apportata nella compartecipazione. Ciò in quanto l'art. 67 comma 4 della L. 388/2000 stabilisce che, nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.


18.10 Termini liquidazione ed accertamento ICI

L'art. 27.9 legge 448/01 stabilisce che, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, viene stabilito che il termine per l'accertamento e la liquidazione dell'Ici relativa agli anni d'imposta 1998 e successivi, sia prorogato al 31 dicembre 2002;
alla medesima data è prorogato il termine per la liquidazione dell'imposta dovuta, per gli anni 1997 e successivi, a seguito dell'avvenuta attribuzione della rendita definitiva da parte degli Uffici del territorio;
viene stabilito che, nel caso di Ici relativa ai fabbricati di categoria catastale D pagata ad un unico Comune in base ai valori di bilancio e che invece risulta essere di competenza di più Comuni in base alla successiva attribuzione delle rendite catastali separate, siano i singoli enti a regolarizzare, mediante accordi tra di loro, le relative pendenze finanziarie, effettuando, se del caso, le conseguenti comunicazioni al Ministero dell'Interno ai fini dell'eventuale variazione dei trasferimenti erariali spettanti. I termini scadenti il 31.12.2002 sono stati prorogati al 31.12.2003 limitatamente alle annualità 1998 e successive dall'art. 31.16 della legge 289/02.
L'art. 2.33 della legge 350/03 ha stabilito che nel corso del 2004 è possibile, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, emettere avvisi di accertamento e liquidazioni ICI per le annualità di imposta 1999 e successive.


18.11 Regime fiscale trasferimento immobili

L'art. 76 legge n. 448/01 ha disposto che l'imposta di registro all'1% e le imposte catastali e ipotecarie in misura fissa ex art. 33.3 legge 388/00 si applicano a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dal trasferimento anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.


18.12 Oneri di urbanizzazione

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'art. 47, c. 7, della legge 449/1997, ha eliminato il vincolo imposto dalla preesistente normativa (legge 10/1977) secondo il quale il 70% dei proventi degli oneri di urbanizzazione doveva essere destinato a opere di urbanizzazione primaria e secondaria e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e all'acquisizione di aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici mentre il restante 30% poteva essere utilizzato per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. La legge 449/97 permette invece ai comuni di poter utilizzare totalmente i proventi in questione anche per il finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale, dirottandoli dalla destinazione primaria per cui vengono riscossi.
Il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota n. 0108315 del 7 ottobre 2003 ha espresso l'avviso che a partire dal 30.06.2003, data di entrata in vigore del D.lgs 378/01, i proventi concessori non sono più soggetti a vincolo di destinazione.
Il comma 17 dell'art. 27 della legge 448/01 riduce le sanzioni previste nel Testo unico sull'edilizia in caso di ritardato pagamento del costo di costruzione. I nuovi limiti sono i seguenti:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 (20) per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 (50) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

a) l'aumento del contributo in misura pari al 40 (100) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Vedasi ora anche l’art. 31.7, lett. b), della legge 289/02, relativo all’inserimento delle caserme dei carabinieri tra le opere di urbanizzazione secondaria.


18.13 Condono tributi locali

L'art. 13 della legge 289/02 prevede la possibilità per le regioni e per gli enti locali di stabilire procedure di definizione (condoni) dei tributi propri, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali. Allo scopo i Comuni con delibera consiliare possono stabilire:

a) un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale i contribuenti adempiono ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti. In tal caso va prevista:
b) la riduzione dell’ammontare dei tributi;
c) l’esclusione o la riduzione degli interessi o delle sanzioni;
d) la sospensione, su istanza di parte, dell’eventuale procedimento giurisdizionale in corso. In caso di adempimenti da parte del contribuente il giudizio si estingue.

18.14 Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.

E' prevista l'emanazione di un Decreto del Ministro E. e F. per stabilire gli importi delle somme considerate di modesto ammontare. Gli importi sono arrotondati all'unità di Euro ed in sede di prima applicazione l'importo minimo non può essere inferiore a € 12. (Art. 25 legge 289/02).


18.15 Pagamento corrispettivi fognatura e depurazione.

Vengono ridefiniti i tempi di pagamento dei corrispettivi e le eventuali penalità (Art. 77.7 legge n. 289/02).


18.16 Cessione di crediti tributari ed extra tributari

In alternativa alla riscossione coattiva è consentito agli enti locali di cedere a terzi i crediti tributari, comprensivi di penalità ed interessi. L'ente deve garantire l'esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore.
La cessione non necessita dell'accettazione del debitore. L'operazione è regolata da convenzione (Art. 76 legge 342/00).
La cessione dei crediti non tributari è regolata dall'art. 8 del D.L. 79/97 convertito nella legge 140/97.


18.17 Termini pagamento fatture

E' stata pubblicata sulla GUCE dell'8 agosto la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento e del Consiglio europei che fissa il termine massimo di 30 giorni per il saldo delle fatture da parte della P.A., salvo patto contrario delle parti. Trascorso detto termine scattano automaticamente gli interessi di mora. La Direttiva, recepita con D. L.vo n. 231/02, può essere subito utilizzata sia dai singoli cittadini che dalle imprese (Sentenza Corte Costituzionale 168/91; Corte di Cassazione 9983/99).
La Corte dei Conti ha ritenuto che costituisca danno erariale il ritardo del pagamento di debiti scaduti e del versamento dei contributi previdenziali (Sentenza n. 232/99 Sezione Centrale d'Appello).


18.18 Ripartizione del fondo di progettualità LL.PP.

La materia è stata ridisciplinata con il D.M. 2 novembre 1999, n. 555, pubblicato sulla G.U. n. 108 dell'11 maggio 2000. L'art. 3.29 della L. 350/03 chiarisce che i compensi da erogare per incentivi alla progettazione, nell'importo non superiore al 2% delle somme a base d'asta, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresa la quota di oneri a carico degli enti.


18.19 Sponsorizzazioni.

Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi forniti, gli Enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (Art. 43, legge 449/97; art. 119, TU).


18.20 Capitolato generale dei LL.PP.

E' stato adottato il nuovo capitolato con D.M. 19.04.2000, n° 145 (G.U. n° 131/2000).


18.21 Responsabilità ufficio anagrafe

Al Responsabile dell'ufficio anagrafe nel caso ometta la comunicazione dei decessi di pensionati è applicata la sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro (Art. 46 D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03).


18.22 Disavanzo trasporti

Tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 119 della Costituzione dalla recente Legge costituzionale n. 3/2001, secondo cui gli Enti Locali "possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento" viene specificato che la contrazione di mutui a ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, può riguardare solo disavanzi relativi agli esercizi 2000 e precedenti oppure oneri derivanti da contratti di servizio stipulati prima del 31 ottobre 2001 (vedasi art. 27.14 legge 448/01).
Vedasi numero 18.54.


18.23 Misure di efficienza

L'art. 24.8 della legge 448/01 dispone che gli Enti locali promuovano opportune azioni dirette ad attivare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa o migliorare l'efficienza gestionale.
l'art. 29 legge n. 448/01 invita la P.A., ivi compresi i comuni, a costituire soggetti di diritto privato per l'affidamento di servizi svolti in precedenza in economia. Il comma 3 dello stesso articolo prevede per tali finalità agevolazioni fiscali stabilendo che il trasferimento di beni effettuati per tali soggetti sono esenti da ogni tipo di tassazione e non rilevano dal punto di vista fiscale le plusvalenze, i ricavi o le minusvalenze che ne derivano.


18.24 Amministratori responsabili dei servizi

L'art.29.4 legge n. 448/01 modifica l'art. 53.23 della legge 388/00 e porta da 3.000 a 5.000 abitanti i comuni che possono utilizzare componenti della Giunta quali responsabili dei servizi eliminando inoltre la condizione che richiedeva la dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.


18.25 Trasferimenti personale dipendente da concessionari e dalla PA

In caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli Enti locali i relativi dipendenti hanno il diritto di essere mantenuti in servizio dal nuovo concessionario purché iscritti da almeno due anni al relativo fondo di previdenza (Art. 52.61 legge n. 448/01). Nel caso di trasferimento di attività svolte dalla PA ad altri soggetti pubblici o privati il personale passa a tali soggetti ed alle condizioni previste dall'art. 2112 Codice civile (Vedasi anche art. 31 D.lgs 165/01).

18.26 Incompatibilità Amministratori

L'art. 52.62 legge n. 448/01 abroga il comma 82 dell'art. 145 della legge 388/00. In conseguenza viene reintrodotta la incompatibilità per i Sindaci, i Presidenti delle province ed i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali a svolgere funzioni di amministrazione nelle società di capitali a partecipazione mista costituite per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata.


18.27 Fondo nazionale progettazione opere pubbliche

L'art. 54 legge n. 448/01 ha istituito un Fondo nazionale per erogare contributi a Regioni ed Enti locali a sostegno della progettazione di opere pubbliche con una dotazione, per l'anno 2002, di 50 milioni di Euro. L'art. 4.143 della L. 350/03 ha stanziato 30 milioni di euro per l'anno 2004.


18.28 Fondo asili nido. Mutamento di destinazione.

L'art. 70 legge n. 448/01 ha istituito un fondo per le costruzioni e la gestione di asili nido, nonché dei micro nidi nei luoghi di lavoro.
La dotazione del Fondo è fissata rispettivamente in 50 milioni di Euro, 100 milioni di Euro e 150 milioni di Euro negli anni 2002, 2003 e 2004.
Il mutamento di destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asilo nido è sottoposto a denuncia di inizio attività (Art. 22 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).


18.29 Codice della strada e parcheggi

Restano in vigore le regole sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per la violazione del Codice della strada previste dall'art. 208 del D. L.vo 285/92. Va aggiunto che ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo 472/99 il 10% dei proventi in questione deve essere destinato ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili). Va infine ricordato che, ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo 285/92, i proventi a pagamento dei parcheggi sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità. Vedasi anche D. l.vo 09/02.


18.30 Rilascio Passaporti

Il Ministero degli affari esteri può delegare per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti, oltre che i questori, i Sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti (Art. 4, legge 340/00).


18.31 Assegno per ogni secondo figlio

Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso un assegno pari ad euro 1.000. L'assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS. Per tali finalità è stanziata dallo Stato la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004 (Art. 21 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).


18.32 Lotta al carovita

Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare iniziative congiunte di Comuni e Camera di commercio (art. 23 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).


18.33 Debiti fuori bilancio.

Viene stabilito che i provvedimenti (delibere consiliari) di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. 267/00 vengano comunicati all'Organo di revisione ed alla Corte dei conti (Art. 23.5 legge 289/02)


18.34 Enti dissestati.

Sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del T.U. 267/00 riguardante l'assunzione di mutui per il risanamento e relativa contribuzione statale (Art. 31.15) della legge 289/02. L'art. 1 ter del D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/83, detta nuove norme in materia di enti dissestati. L'art. 4.208 della legge 350/03 ha stanziato la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004/2006 al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto.


18.35 Flussi di tesoreria e di cassa.

Vengono prorogate per il triennio 2003/2005 le norme previgenti (art. 66 legge 488/00) che disciplinano i prelevamenti dai conti correnti presso le tesorerie dello Stato per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
I dati periodici della gestione di cassa ex art. 30 della legge 468/78 devono essere trasmessi entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento (Art. 32 legge n. 289/02).


18.36 Indennità e compensi rivalutabili in base al costo della vita.

Il divieto di rivalutazione viene prorogato anche per il triennio 2003/2005 (Art. 36 legge n. 289/02).


18.37 Lavori socialmente utili.

Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili la Cassa Depositi e Prestiti concede ai Comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato (Art. 50.3 legge n. 289/02). Con D.M. 02.10.2003 (G.U. n. 245/03) è disciplinata la procedura per la presentazione dei progetti e la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Con l'art. 3.76 della legge 350/03 possono essere prorogate le convenzioni in essere con il Ministero del lavoro.

 

18.38 Addizionale comunale diritti d'imbarco.

E' istituita l'addizionale comunale, stabilita nella misura di 1 euro, sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. Il gettito prodotto da tale disposizione, per la parte eccedente i 30 milioni di euro, è destinato, per il 20%, a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinante. La quota spettante ad ogni singolo ente è calcolata in base al territorio comunale nel quale è inserito l'aeroporto e alla superficie totale del comune (art. 2.11 legge 350/03).

 

18.39 Alta commissione di studio.

L'Alta Commissione di studio per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione ha il termine del 30/09/2004 per proporre le modalità che consentano l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni. Scaduto tale termine, la Commissione decade e il Governo riferirà al Parlamento i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione (art. 3.20 legge 350/03).

 

18.40 Addizionale IRPEF.

Per tutto l'anno 2004 sono sospesi tutti gli aumenti relativi all'addizionale IRPEF. Le eventuali deliberazioni decorrono dal 1 gennaio 2005 (art. 2.21 L. 350/03).

 

18.41 Affidamento lavori di recupero patrimonio edilizio.

E' data facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti di affidare i lavori indicati dall'art. 31 della L. 457/78 ad imprese individuali.

 

18.42 Piani attuativi di iniziativa privata.

Le agevolazioni fiscali già previste dall'art. 23.3 della L. 388/02 si applicano in ogni caso a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore (art. 2.30 L. 350/03).

 

18.43 contratti con i concessionari.

In attesa che, a livello nazionale, si metta ordine all'intero sistema della riscossione, è ammesso il rinnovo dei contratti in scadenza relativi alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, comprese le relative attività. La norma è riferita solo ai casi in cui il concessionario sia tra quelli indicati dal comma 5, lett. b), n. 2 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, ossia società miste, per la gestione presso altri comuni, concessionari della riscossione, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del citato decreto. Il rinnovo può essere deliberato solo se sussistono le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Tale facoltà è ammessa fino alla revisione del sistema delle concessioni e comunque non oltre il prossimo 30 giugno 2004.

 

18.44 Itrasferimenti per l'anno 2004.

Per l'anno 2004 gli enti locali non possono più contare sul contributo straordinario di 300 milioni di euro stanziati nel 2003 e, in mancanza di specifiche disposizioni innovative, è confermato il taglio dei trasferimenti per l'anno 2004 previsto, per ognuno degli anni del triennio 2002/2004, dall'articolo 24 della legge n. 448/2001.
La manovra contenuta nella legge finanziaria (Art. 3.35 legge 350/03) prevede risorse aggiuntive per 180 milioni di euro, a titolo di riconoscimento del tasso di inflazione programmato.
L'incremento di 180 milioni di euro assegnati per far fronte al tasso di inflazione programmato viene destinato per il 50% ai comuni sotto media, mentre il restante 50% è ripartito tra tutti i comuni.
L'art. 3.36 della legge 350/03 assegna 50 milioni di euro al finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per opere di preminente interesse della collettività cioè le stesse finalità del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti. Rispetto allo scorso anno vi è un taglio di ben 62 milioni di euro.
Per le unioni dei comuni l'art. 3.27 della legge 350/03, dispone l'incremento dei trasferimenti per l'anno 2004 nella misura di 20 milioni di euro, con la riserva di utilizzazione per i casi di effettivo esercizio associato della gestione dei servizi. Siamo dinanzi alla prosecuzione di un impegno avviato già dal 1996 e che ha visto ogni anno una crescita delle risorse stanziate a tal fine.
L'art. 3.25 della legge 350/03 riguarda il rimborso dell'IVA dei servizi esternalizzati. In particolare, la norma stabilisce che il rimborso deve avvenire al lordo delle quote spettanti alle Regioni e, per il triennio 2004/2006, stanzia 282 milioni di euro per ristorare gli enti locali che hanno ricevo il rimborso al netto delle suddette quote.
L'art. 3.141 della legge 350/03 incrementa di 5 milioni di euro i fondi da destinare alle comunità montane e di 5 milioni di euro i trasferimenti statali alle province.

 

18.45 Addizionale energia elettrica.

L'art. 2.39 della legge 350/03 chiarisce i soggetti tenuti al versamento delle addizionali.

 

18.46 Plusvalenze patrimoniali.

L'art. 3.28 della L. 350/03 consente agli enti locali di utilizzare le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali per il finanziamento di spese aventi carattere non permanente.

 

18.47 Oneri contrattuali e di miglioramenti economici del personale.

L'art. 3.49 della L. 350/03 dispone che gli oneri suddetti sono a carico dei bilanci delle singole amministrazioni pubbliche (quindi senza trasferimenti statali).

 

18.48 Contributi per personale convenzionato per le calamità naturali.

L'art. 3.51 della L. 350/03 richiede la certificazione, a pena di riduzione del contributo, del mantenimento del requisito soggettivo a partire dal 1 gennaio 2004.

 

18.49 Fondo edilizia a canone speciale.

L'art. 3.108 della L. 350/03 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

 

18.50 Utilizzo Fondo nazionale politiche sociali.

L'art. 3.116 della L. 350/03 destina le risorse del fondo suddetto alle politiche per la famiglia, all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'integrazione scolastica ed ai servizi per la prima infanzia.

 

18.51 Realizzazione opere del settore idrico.

L'art. 4, commi da 35 a 39, della L. 350/03 definisce i contenuti dal Programma di intervento nel settore idrico e detta norme di coordinamento e finanziarie.

 

18.52 Copertura del costo del servizio rifiuti.

La piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 una copertura dei costi superiore all'85% può essere raggiunta in 5 anni, anziché in 4 anni (art. 4.116 L. 103/03).

 

 

18.53 Fondo nazionale infrastrutture di interesse locale.

L'art. 4.144 della L. 350/03 ha stanziato la somma di 70 milioni di euro per il finanziamento del fondo in oggetto.

 

18.54 Trasporti pubblici.

Le operazioni per l'acquisizione di disponibilità di beni con oneri a carico di bilanci pubblici possono essere effettuate mediante contratto di leasing operativo. E' inoltre istituito un apposito Fondo presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 33 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 4, commi 155, 156 e 157, L. 350/03).

 

18.55 Incendi boschivi.

Nei Comuni sprovvisti di PRG è vietata per 10 anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprasuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data (art. 4.173 L. 350/03).

 

18.56 Istituto per il credito sportivo.

L'Istituto può concedere contributi per interesse sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti con le disponibilità indicate dall'art. 4.191 della legge 350/03.

 

18.57 Trattamento fiscale compensi per pubbliche funzioni.

La riformulazione del primo comma dell'art. 47 del TUIR mette fine ad una serie di dubbi interpretativi (vedi Revisori dei Conti) su come inquadrare fiscalmente i compensi per lo svolgimento delle pubbliche funzioni. E' ora definitivamente chiarito che, se tali funzioni sono svolte da coloro che esercitano un'arte o una professione o sono effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, i relativi compensi non devono più essere considerati, ai fini fiscali, come assimilati a lavoro dipendente.

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ALLEGATI
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» Allegato A - Indirizzi sulla formazione degli strumenti programmatici 2004/2006 [ 44 KB ]

» Allegato B - Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) [ 38 KB ]

» Allegato C - Assegnazione dei mezzi finanziari. Piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) [ 59 KB ]

 
 

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27 28 29 gennaio 2004

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