A)
“Con la comunicazione via e-mail del 28 febbraio 2003, codesto
Comune ha chiesto di conoscere come possa essere considerata, ai fini
del patto di stabilità interno per l’anno 2003, quella
parte di trasferimenti erariali o di compartecipazione all’Irpef
relativa alla compensazione di : - minori introiti dalla nuova disciplina
dell’addizionale sui consumi di energia elettrica (art. 10, comma
11, delle legge n. 133 del 1999) relativi agli esercizi dal 2000 al
2003 e corrisposti ai comuni con le spettanze erariali dell’esercizio
2003;
- minori introiti derivanti dalle esenzioni disposte in materia di imposta
di pubblicità (Art. 10, comma 3, della legge n. 448 del 2001
e art. 2 bis della legge n. 75 del 2002).
Tale
situazione determinerebbe uno squilibrio finanziario per il rispetto del
patto dell’anno 2003, in quanto le predette entrate, nel 2001, figurano
tra i tributi locali mentre nel 2003 tra i trasferimenti correnti da Stato
che, secondo le regole dell’articolo 29 della legge n. 289 del 2002,
sono da portare in detrazione ai fini del calcolo del saldo finanziario.
Al riguardo, considerato che detti minori introiti tributari, pur se compensati
da trasferimenti erariali, non discendono da una decisione dell’Ente
locale ma sono stati determinati da normativa statale, si ritiene che
l’importo di detti minori entrate possa, ai soli fini del patto
di stabilità interno, essere portato in detrazione dai tributi
dell’anno 2001 e, di conseguenza, il saldo finanziario 2001 (sia
in termini di competenza che di cassa) debba essere rideterminato sulla
base di tale criterio.
Tale impostazione consente di eliminare gli effetti disomogenei che altrimenti
la questione in esame rifletterebbero impropriamente sul conseguimento
del patto di stabilità interno”. Pertanto, l’obiettivo
della nota in questione è quello di neutralizzazione l’effetto
sul saldo finanziario dei minori introiti 2003 dei tributi espressamente
previsti ed in questa ottica possono essere apportate le variazioni al
2001.
Si ritiene, quindi, che si possa modificare convenzionalmente, solo ai
fini del patto di stabilità interno, le entrate di questi tributi
realizzate, sia in termini di competenza che di cassa, nel 2001 escludono
dalle stesse l’importo dei trasferimenti compensativi del Ministero
dell’Interno in funzione, per la competenza, dell’accertamento
2003 effettuato dall’Ente (anche se riferentesi a più quote
annuali) e, per cassa, alle riscossioni effettive registrate nel 2003
(indipendentemente se in conto residui o in conto competenza). In mancanza
di tali informazioni l’Ente può procedere a stima”.
B)
In relazione al quesito posto, codesto Ente ha chiesto di conoscere
come possano essere considerate, ai fini del patto di stabilità
interno per l’anno 2003, le spese che sostiene, quale ente capofila”,
per la Gestione nel proprio bilancio di una serie di servizi svolti
per conto di altri enti locali in presenza di una consistente crescita
tra il 2001 e il 2003 dei trasferimenti finalizzati a tali funzioni.
Tale
situazione determinerebbe uno squilibrio finanziario per il rispetto del
patto dell’anno 2003, in quanto, secondo le regole dell’art.
29 della legge n. 289 del 2002, per le entrate, si devono portare in detrazione
i trasferimenti degli enti partecipanti al patto mentre, per le spese,
non si possono portare in detrazione quelle spese finanziate da trasferimenti
con vincolo di destinazione e connesse all’esercizio di funzioni
trasferite o delegate.
Al
riguardo, si ritiene che – nei casi in cui, a seguito di disposizioni
legislative o amministrative, un ente locale sia individuato come ente
“capofila” per lo svolgimento di alcune funzioni per conto
anche di altri enti – i trasferimenti in entrata che finanziano
i servizi in questione e le spese relative possono essere considerati
come una “gestione per conto di terzi” e, pertanto, trovare
allocazione, ai soli fini del patto di stabilità interno, nel titolo
6° dell’entrata e nel titolo 4° della spesa del bilancio
dell’ente locale.
Si
precisa, in ogni caso, che tale impostazione – che consente di neutralizzare
gli effetti che altrimenti la questione in esame rifletterebbe impropriamente
sul conseguimento del patto di stabilità interno – si applica
alla sola parte di trasferimenti e di spesa gestiti per conto degli altri
enti locali; la quota di competenza del comune “capofila”
deve, quindi, essere considerata nel calcolo del saldo finanziario del
patto.
C)
In relazione al quesito posto, si comunica che la fattispecie rappresentata
nel quesito (contributi regionali a sostegno del trasporto pubblico
locale) è assimilabile ad una analoga situazione che vede gli
enti locali coinvolti quali enti cosiddetti "capofila", su
cui questo Ufficio ha già espresso il proprio parere e che si
ritiene applicabile alla fattispecie in questione.
D) In relazione al quesito relativo alle spese per la gestione dei piani
socio- assistenziali di zona, si rappresenta quanto segue:
si è accertato che la delibera della Giunta della Regione Lombardia
n. 7069 del 2001 e la relativa circolare applicativa della Regione stabiliscono
che è competenza delle Aziende sanitarie locali procedere all’assegnazione
dei finanziamenti all’organismo di gestione individuato dall’Accordo
di programma (in questo caso codesto Comune).
Il
comma 7, lettera a), dell’articolo 29 della legge n. 289 del 2002
prevede l’esclusione dalle entrate da considerare ai fini del
patto dei solo trasferimenti provenienti dagli enti che partecipano
al patto di stabilità interno, per cui, considerato che le Aziende
sanitarie locali non sono assoggettate al patto, si evidenzia che le
predette assegnazione corrisposte al Comune devono essere incluse tra
le entrate che concorrono alla formazione del saldo finanziario annullando
di fatto lo squilibrio finanziario manifestato dal Comune.
Si
soggiunga, altresì, che eventuali ulteriori finanziamenti concernenti
le medesime finalità provenienti da comuni possono – per
il carattere della prevalenza – essere considerati, ai soli fini
del patto di stabilità interno e senza operare modifiche nelle
appostazioni di bilancio, come provenienti da enti non soggetti al patto.
Si
ritiene, infine, che nell’ipotesi in cui i trasferimenti in questione
siano stati riscossi in conto competenza dell’esercizio 2002 ed
i pagamenti siano da effettuare nell’esercizio 2003, detti
pagamenti possono trovare allocazioni, ai soli fini del patto di stabilità
interno e senza operare modifiche nelle appostazioni di bilancio, nel
titolo 4° della spesa del bilancio dell’ente locale.
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13.
I PARAMETRI DI DEFICITARIETA’
Il
DM 10.01.2003, n. 217 (G.U. n. 188/03) fissa i nuovi parametri di accertamento
delle condizioni di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001/2003.
Gli enti che presentano la maggioranza dei parametri fuori regola sono
considerati strutturalmente deficitari ex art. 242 T.U. e sono soggetti
ai controlli previsti dall’art. 243 T.U., come segue:
- sulle
dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- copertura
dei costi con i proventi tariffari nella misura minima del 36% per
i servizi a domanda individuale; a tal fine i costi di gestione degli
asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;
- copertura
del costo del servizio acquedotto nella misura minima dell’80%;
- copertura
dei costi del servizio smaltimento rifiuti almeno nella misura prevista
dalla legge (70%). Vedasi: art. 61.1 D.lgs 507/03 e Circolare MF1
20.02.2002, n. 3.
Con
DPR n. 420/99 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento
della Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti locali.
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14.
L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
L’art.
5 del D.L. n. 143/03, convertito nella legge 212/03, ha modificato sostanzialmente
l’art. 24 della legge 289/02.
Tra le innovazioni introdotte la principale riguarda la restrizione dell’obbligo
di aderire alle convenzioni definite dalla CONSIP SpA, che rimangono vincolanti
solo per gli acquisti di beni e di servizi caratterizzati dall’alta
qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro.
Per quanto concerne gli enti locali vi è un ritorno all’origine
dovendo applicare l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 che testualmente recita: “Le amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo
27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà
di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri
di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili
con quelli oggetto di convenzionamento”.
A seguito delle enunciate ultime modifiche, non è più obbligatorio
utilizzare i prezzi delle convenzioni definite dalla CONSIP SpA come base
d’asta al ribasso per gli acquisti autonomi degli enti locali, ma
si dovranno solo adottare le convenzioni CONISP SpA come riferimento di
qualità e di prezzo per l’acquisto di beni o di servizi comparabili
con quelli oggetto di convenzionamento.
Non risulta ulteriormente obbligatorio comunicare agli organi di revisione
gli atti relativi alle procedure a contrattare attuate senza ricorso alle
convenzioni definite dalla CONSIP SpA. Restano fermi, invece, gli adempimenti
degli organi di revisione o dei nuclei di valutazione previsti dall’articolo
28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che non è stato modificato
dalla novella legislativa (acquisizione di informazioni da parte del Ministero
E.F. presso l’Organo di Revisione).
Anche le responsabilità connesse alla violazione degli obblighi
di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 sono state ridotte. In effetti non incorrono in clausole di nullità
i contratti stipulati senza utilizzare le convenzioni definite dalla CONSIP
SpA qualora il valore dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore
ai rispettivi valori previsti dalle convenzioni definite dalla CONSIP
SpA per le stesse tipologie. Di conseguenza, al fine di verificare gli
effetti di nullità dei contratti stipulati, non è sufficiente
fare riferimento ai parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto
di beni o di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzione, ma
occorre sempre tenere conto dei valori dei costi e delle prestazioni che
non possono superare i valori dei costi e delle prestazioni previsti dalle
convenzioni definite dalla CONSIP SpA per le medesime fattispecie.
Pertanto devono considerarsi non più applicabili sia le disposizioni
contenute nell’articolo 59, comma 5, terzo capoverso, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sia le previsioni disciplinate dall’articolo
24, comma 6, secondo capoverso, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le quali disponevano che in ogni caso per procedere ad acquisti in maniera
autonoma si dovevano adottare i prezzi delle convenzioni CONSIP come base
d’asta al ribasso e trasmettere i relativi atti all’organo
di revisione”.
Va infine segnalato che l’art. 15 del D.L. n. 269/03, convertito
nella legge 326/03, ha soppresso i commi 1 e 2 dell’art. 24 della
citata legge 289/02, così che viene abolita la riduzione a 50.000
euro della soglia per le procedure di acquisto aperte o ristrette.
Sull’argomento
vedasi anche:
- l’art.
153.7 del T.U. che prevede l’adozione di regolamento per le
spese d’ufficio di non rilevante ammontare (servizi di economato);
- l’art.
144 del Regolamento sui lavori pubblici (DPR n. 554/99) che consente
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ai 20.000
Euro;
- il
DPR n. 384/01 sugli acquisti in economia, che può essere recepito
dagli Enti locali con apposito regolamento.
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15.
LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO
L’art.
41 legge n. 448/01 prevede, al comma 1, che il Ministero dell’Economia
e delle Finanze “coordini l’accesso al mercato dei capitali
da parte degli Enti Locali, allo scopo di contenere il costo dell’indebitamento
e monitorare l’adempimento delle finanze pubbliche.”
Riguardo agli strumenti per accedere al mercato, il comma 2 prevede che
gli Enti possano emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui bancari
con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, previa
costituzione, al momento dell’emissione o dell’accensione,
di un fondo ammortamento del debito, o previa conclusione di contratti
a termine del tipo swap, per l’ammortamento del debito.
E’ inoltre prevista la possibilità della conversione dei
mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996.
Infatti il comma 2 dell’art. 41 della Legge 448/01 introduce sostanziali
novità in merito alla possibilità di convertire i mutui
contratti successivamente al 31.12.1996, mediante l’emissioni di
prestiti obbligazionari o mutui, qualora l’operazione consenta una
riduzione delle passività a carico degli enti.
La norma in oggetto, invero, non è un’assoluta novità
nel campo degli enti locali: già l’art. 49, comma 15, della
legge 449/1997 prevede l’estinzione anticipata con il sistema bancario.
Tale norma recita che “.. gli enti locali possono procedere negli
anni dal 1998 al 2005 all’estinzione anticipata di passività
onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche
mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25%
del residuo debito alla fine dell’anno precedente attestato dall’istituto
mutuante, maggiorato dell’indennizzo eventualmente previsto a tale
titolo nei contratti in precedenza sottoscritti”.
“Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla
durata originaria e all’ammontare del concorso statale eventualmente
concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere all’estinzione
anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli
oneri di urbanizzazione. In tal caso la disposizione si applica a condizione
che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è
vincolata l’utilizzazione degli oneri di urbanizzazione ..”.
La Finanziaria del 1998 e la relativa circolare esplicativa (Circolare
del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
n. 26549 del 02 settembre 1998) esprimono in modo dettagliato le condizioni
necessarie per la buona riuscita dell’operazione di estinzione anticipata
dei mutui.
- Ambito
soggettivo (soggetti mutuatari): i destinatari
della norma sono gli enti locali, quindi comuni, province, comunità
montane, consorzi fra enti locali che svolgono funzioni istituzionali,
città metropolitane, unioni di comuni.
- Ambito
soggettivo (soggetti mutuanti): la norma
si riferisce alla stessa categoria di soggetti (esclusivamente
banche) con la quale sono stati stipulati i mutui originari,
oggetto di estinzione anticipata. E’ importante sottolineare
come la norma non sia applicabile ai mutui contratti con la Cassa
Depositi e Prestiti poiché l’istituto opera in regime
amministrativo accessorio.
- Ambito
oggettivo: i mutui interessati sono quelli in essere alla
data del 31 dicembre 1996, ovvero quelli in essere giuridicamente
a tale data. Non è necessario in nessun caso che l’ammortamento
sia iniziato; il debito residuo può quindi essere costituito
dall’integrale ammontare della posizione debitoria. Non si possono
estinguere i mutui con onere di ammortamento a totale carico dello
Stato o di altri enti in quanto non costituiscono “passività
onerose” degli enti locali. Per i mutui parzialmente assistiti
da contribuzione l’ente locale deve verificare l’impegno
del concedente il contributo a conservare la contribuzione originaria,
in quanto il venire meno della contribuzione esterna potrebbe ridurre
o annullare i benefici scaturenti dalla estinzione anticipata. La
durata del mutuo originario oggetto dell’anticipazione rimane
invariata. La norma ha un periodo di efficacia limitato, dal 1998
al 2005. Dal 2002 possono essere convertiti anche i mutui contratti
successivamente al 1996, senza alcuna limitazione temporale.
- Importo:
l’estinzione anticipata, per ogni anno, non
può essere superiore al 25% del residuo debito alla fine dell'anno
precedente. La limitazione del 25% non è posta in relazione
alla posizione debitoria complessiva al 31 dicembre 1996, ma a quella
di ogni singolo anno. Il limite del 25% deve riguardare ogni istituto
bancario, anche allo scopo di evitare eventuali squilibri negli oneri
tra gli istituti bancari. E’ questo il punto in cui la Finanziaria
2002 apporta le maggiori novità: con essa non esiste più
il limite del 25% (ovviamente per i mutui contratti successivamente
al 31.12.1996), consentendo la conversione di tutti i mutui in ammortamento,
purché l’operazione comporti una riduzione del valore
finanziario delle passività totali a carico degli enti.
- Risorse
utilizzabili al fine dell’estinzione mutui da destinare al pagamento
del capitale ridotto: i mutui possono essere contratti per
un importo non superiore al 25% del residuo debito alla fine dell’anno
precedente, attestato dall’Istituto mutuante, eventualmente
maggiorato dell’indennizzo contrattualmente previsto. Come detto,
la nuova norma supera il limite previsto nell’art. 49 della
L. 449/97 e della circolare esplicativa.
- Entrate
in conto capitale e proventi oneri di urbanizzazione (limitatamente
ai mutui relativi ad opere finanziabili con gli stessi); ovviamente
queste entrate, eventualmente anche insieme ad altre, possono costituire
una quota dell’avanzo di amministrazione che l’amministrazione
comunale può utilizzare al fine dell’estinzione anticipata
di mutui. Fino al pagamento anticipato vale il piano di ammortamento
già concordato, poiché non esistono disposizioni che
prevedano ipotesi diverse o contrarie.
- Prestiti
obbligazionari: è la novità più rilevante.
E’ ammesso esplicitamente l’utilizzo dei prestiti obbligazionari,
sempre a condizione che l’operazione comporti una riduzione
del valore finanziario delle passività complessive, al netto
però del vantaggio fiscale di cui gli enti locali beneficiano
sulla ritenuta degli interessi ex art. 2 D.lgs 239/96, così
come modificato dalla L. 342/2000.
La
circolare del 1998 dà un’interpretazione innovativa e vantaggiosa
per gli enti in merito alla possibilità di effettuare l’operazione:
è specificato infatti che l’esercizio della facoltà
è “un diritto potestativo” in capo agli enti locali.
La banca non ha potere contrattuale perché tutelata dal limite
del 25% indicato nella norma, la quale, dispiega i suoi effetti sui contratti
già in essere. Tale impostazione, peraltro, non è stata
condivisa dall’ABI che ha espresso l’infondatezza di detto
diritto attraverso un’apposita Circolare (2 novembre 1998).
Un’ultima importante precisazione è stata poi introdotta
relativamente al concetto di “estinzione anticipata”: con
tale locuzione si intende non solo l’azzeramento di un mutuo esistente
bensì anche la riduzione dello stesso.
L’opportunità concessa agli enti locali si basa sul criterio
della convenienza economica delle operazioni, sfruttando
migliori condizioni di mercato per l’accessione di nuovi mutui,
mantenendo comunque l’eventuale contributo erariale concesso.
L’obiettivo è evidentemente quello di ridurre il valore finanziario
delle passività, ovvero di attuare politiche attive di gestione
del debito. In tal caso, però, gli enti che sfrutteranno la norma,
dovranno prestare molta attenzione alla dimostrazione della convenienza
economico-finanziaria del rifinanziamento, espressa in termini di costo
effettivo del debito.
Circa il vincolo di destinazione, sancito anche dalla recente riforma
costituzionale, in base al quale gli enti locali possono indebitarsi per
finanziare solo le spese in conto capitale, va detto che nella sostanza
l’ente locale non assume l’onere di un indebitamento, in quanto
il capitale rinveniente dal nuovo mutuo viene utilizzato per estinguerne
uno precedente.
Va segnalato che l’art. 46.8 legge n.. 448/01 consente l’assunzione
dei mutui non contratti nell’anno 1999 entro il 31.12.2003.
Va
infine notato che con D.M. 20.06.2003 (G.U. n. 144/03) è stata
autorizzata la Cassa Depositi e prestiti a rinegoziare i mutui concessi
agli Enti locali alle seguenti condizioni:
- interesse
dei mutui in essere pari o superiore al 6%;
- durata
residua di ammortamento pari o superiore a 10 anni;
- residuo
debito da ammortizzare superiore a 100.000 euro per ogni posizione.
Lo
schema di deliberazione predisposto dalla Cassa DD.PP. richiede anche
l’impegno a non utilizzare le risorse rivenienti dalla rinegoziazione
alla copertura di spese correnti .
La domanda andava presentata entro il 30.09.2003.
L’ANCI ha richiesto la modifica delle condizioni, che hanno escluso
dall’operazione i piccoli comuni e la riapertura dei termini.
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16.
LE UNIONE DI COMUNI
L’Unione
di comuni è la forma di collaborazione più avanzata per
la gestione associata dei servizi e delle funzioni dei piccoli comuni.
A differenza di quanto originariamente disposto dall’art. 26 della
legge 142/90, ora, con l’art. 32 TU, questa forma associativa non
è più preordinata alla fusione dei Comuni. Essa è
anzi molto flessibile nel senso che un Comune o più comuni possono
entrare a farne parte anche dopo la sua costituzione, così come
uno o più comuni che ne fanno parte possono decidere di uscirne.
Ampia è l’autonomia statutaria e regolamentare delle Unioni
di comuni. Il citato art. 32 del TU si limita a disporre che:
- il
Presidente sia scelto tra i Sindaci dei comuni aderenti;
- gli
altri Organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli,
garantendo la rappresentanza delle minoranze;
- il
numero dei componenti degli Organi non sia superiore al limite previsto
per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell’Unione.
Circa
le indennità agli amministratori, l’art. 82.1 del TU prevede
l’erogazione della stessa ai componenti degli Organi esecutivi (Presidenti
ed Assessori), ma non al Presidente del Consiglio dell’Unione.
L’indennità spettante al Presidente ed agli Assessori dell’Unione
è equiparata a quella prevista per un Comune avente popolazione
pari alla popolazione dell’Unione, con il vincolo secondo il quale
la spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli
Assessori dell’Unione non può superare quella determinata
per gli Assessori del Comune di riferimento (Art. 7 DM 4/4/2000, n.119).
Le indennità di funzione attribuite dal Comune e dall’Unione
non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione
di una delle due indennità, ovvero per la percezione del 50% di
ciascuna (art. 82.5, TU).
Ai componenti dei Consigli dell’Unione, se previsto dallo Statuto,
è attribuito un gettone di presenza nella misura prevista per un
Comune avente popolazione pari alla popolazione dell’Unione.
L’Organo di revisione dell’Unione è formato da un solo
componente (Art. 234.3, TU). Al regime della Tesoreria unica sono soggette
le Unioni avente popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti (DPCM
28/10/99).
La formazione delle Unioni è incentivata da contributi regionali
(Art. 33, TU) e statali.
I contributi statali sono quantificati annualmente con la legge finanziaria
(Vedasi, per l’anno 2003, l’art. 31 della legge 289/02).
- La
ripartizione dei fondi avviene sulla base di tre parametri:
- numero
di comuni aderenti;
- numero
di servizi esercitati in forma associata e relativa spesa;
- popolazione
dell’Unione.
La spesa sostenuta viene certificata su apposito modello ministeriale.
L’art. 1 quater, comma 8, del D.L. n. 50/03, convertito nella legge
n. 116/03, ha stabilito che qualora comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto
dei contributi statali sono applicati considerando tali enti come comuni
con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell’applicazione
dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore ai 30.000
abitanti.
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17.
IL CONDONO EDILIZIO
E’
previsto il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori al
momento della presentazione della domanda di condono (entro il 31.03.2004).
La regione può aumentare gli oneri concessori previsti dalla legge
fino al 100%.
Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimo diritti
e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come
disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria
edilizia può essere determinato dall’Amministrazione comunale
un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per
cento da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2,
comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attività
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni
possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per
progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario.
Al fine di incrementare la definizione delle domande di sanatorie presentate,
il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo
di conguaglio dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 35, comma
14, della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto
al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente
comma.
Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività
edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici
ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti
di somministrazione, di comunicare al sindaco del comune ove è
ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi
effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia
ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titolo abilitativi, ovvero
della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla
prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione,
la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle
aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria
da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda
erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
Conclusivamente si può affermare che sono molto incerti gli introiti
dei Comuni, così come i costi che i Comuni devono sostenere per
il collegamento ai servizi essenziali degli edifici sanati.
Vedasi art. 32 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03.
torna in alto
18.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME DIVERSE UTILI ALLA STESURA DEI BILANCI
2004/2006.
18.1
Imposta pubblicità e diritti affissione. Imposta sulle insegne.
A
decorrere dall’1.1.2000 l’imposta di pubblicità ed
i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati fino al
50% per le superfici superiori al metro quadrato. Le frazioni di metro
si arrotondano a mezzo metro quadrato. Si ricorda che per effetto dell’art.
11, comma 10 , della legge 449/97, le tariffe in questione possono essere
aumentate, in via generale fino al 20% delle tariffe base ex D. Lgs. 507/93.
Inoltre va tenuto presente che, per effetto dell’art. 10, comma
18, della l. 133/99, se le tariffe già aumentate in precedenza
non vengono confermate, nel 2004 si ritornerà alla tariffa base.
Vedasi anche art. 30.17 legge 488/99. Si fa presente che gli aumenti disposti
con il D.P.C.M. 16.02.01, pubblicato sulla G.U. n° 89 del 17.04.01,
hanno decorrenza dal 2002 (Ordinanza Consiglio di Stato (5206/01).
L’art. 10 della legge 448/01 stabilisce, in deroga alla L. 212/2000,
che le delibere per la determinazione delle tariffe dell’imposta
in oggetto possono essere assunte entro il 31 marzo e si applicano a decorrere
dal 1 gennaio del medesimo anno. Contrariamente a quanto stabilito dalla
L. 133/1999, nonché alla procedura di bilancio di cui agli artt.
172 e 174 TU vista al precedente punto 9, in caso di mancata adozione,
le tariffe vigenti si intendono prorogate di anno in anno. Il minor gettito
derivante dall’esenzione dall’imposta prevista per le insegne
che contraddistinguono le sede degli esercenti attività commerciali
e di produzione di beni e servizi nel limite complessivo dei 5 metri quadrati
è totalmente compensato dallo Stato sulla base di certificazioni
da presentare secondo le modalità previste in apposito decreto
ministeriale. Tali trasferimenti non sono soggetti a riduzione per effetto
di altre norme contenute nella Finanziaria (IRPEF e patto di stabilità).
Con il comma 5, dell’art. 10 della legge 448/01, sono eliminate
le norme contenute nel D.Lgs 446/97 circa le disposizioni generali per
l’affidamento e lo svolgimento dei servizi di riscossione dei tributi
locali.
La norma in esame ha inoltre stabilito:
la possibilità di sostituire l’imposta di pubblicità
con un canone dotato di limite di gettito non superiore al 125% di quello
raggiunto nell’anno precedente l’istituzione del canone stesso;
la possibilità di rinegoziazione dei contratti in essere con concessionari
e di estensione degli stessi ad altre entrate;
la possibilità di suddividere il territorio comunale, limitatamente
alle affissioni di carattere comunale, in due categorie applicando alla
categoria speciale una maggiorazione sino al 150% della tariffa normale.
La superficie della categoria speciale non può superare il 35%
del centro abitato. In ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche
affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore
alla metà di quella complessiva.
18.2 Tariffe servizio
idrico integrato
La
deliberazione CIPE 4.4.01, n. 52 (in G.U. n. 165/01), emanata ai sensi
dell’art. 31, comma 29, della legge 448/98, ha previsto le nuove
modalità di calcolo delle tariffe dell’acquedotto, della
fognatura e della depurazione con decorrenza dal 1° luglio 2001.
Vedasi anche D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela
delle acque…”, come modificato dal D.lgs 258/00. Con la delibera
CIPE 21/12/01 n. 120 (GU n. 86/02) è pianificata l’eliminazione
del minimo impegnato a partire dal 2001 con abbattimenti non inferiore
a 30 metri cubi. Per gli aumenti tariffari decorrenti dal 1° luglio
2002 vedasi Delibere CIPE 131/02 in G.U. n. 79/03, come modificata dalla
delibera CIPE 14.03.03.
Per la gestione e la riscossione dei proventi idrici vedasi anche DPCM
04.03.96 in G.U. n. 62/96 e DPCM 29.04.99 in G.U. n. 126/99.
18.3 Cessione ai comuni
di aree ed opere di urbanizzazione
L’art.
50 del collegato fiscale 2000 stabilisce che non sono rilevanti agli effetti
dell’IVA le operazioni in argomento (Art. 51 legge 342/00).
18.4 Versamento ritenute
e compensazioni
L’art.
34.3 della legge 388/00 ha creato difficoltà interpretative non
chiarite da Circolari ministeriali. Ora la Circolare del Ministero delle
Finanze n. 20 del 05.03.01 fa finalmente piena luce sull’argomento,
come segue:
-
le ritenute da versare possono essere compensate con crediti comunali
tramite modello F24 fino alla concorrenza del credito;
-
eventuali esuberi di ritenute vanno versati alla Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato (Es. ritenute 100.000 Euro, crediti 80.000 Euro.
Gli 80.000 Euro si compensano con il modello F24, i 20.000 Euro vanno
versati in tesoreria).
18.5 Compenso ai concessionari
per riscossioni tramite avvisi bonari.
Il
compenso per le riscossioni in argomento è fissato nella misura
del 60% di quello determinato per le riscossioni tramite cartella di pagamento
(D.M. 8.6.01 in G..U. n° 179/01).
18.6 Rimborsi spese
relative a procedure esecutive.
Con
il D.M. 21.11.00 sono state fissate le misure dei rimborsi spese al concessionario
per le procedure esecutive.
18.7 Sfratti e regolarità
fiscali
La
Corte Costituzionale (Sentenza n° 333/01) ha dichiarato illegittimo
l’art. 7 della legge 431/98, che disponeva l’obbligo per il
proprietario che aveva iniziato procedura di sfratto di dimostrare che
il contratto fosse stato registrato e che l’immobile fosse stato
denunciato ai fini dell’ICI e delle altre imposte immobiliari.
18.8 Atti dello stato
civile
Sono
esentati dal pagamento del contributo giudiziario unificato le rettifiche
degli atti di stato civile (Art. 33.7 legge 388/00). I diritti di stato
civile sono stati soppressi, con decorrenza 31.03.01, con l’art.
110 del DPR 696/00.
18.9 Compartecipazione
Irpef
L’art.
25.5 legge 448/01, sostituendo la precedente normativa, disciplina la
compartecipazione comunale all’IRPEF come segue:
La compartecipazione è prevista, per gli anni 2002 e 2003, nella
misura del 4,5% del riscosso in competenza affluito al bilancio dello
Stato per l’esercizio finanziario precedente. Per il 2002, il gettito
è ripartito sulla base di dati statistici forniti dal Ministero
dell’Economia entro il 30 giugno 2002. Ai fini del riparto del gettito
per l’anno 2003, il Ministero dell’Economia comunica i dati
previsionali del gettito entro il 31 luglio 2002 ed è comunicato
ai comuni entro il 30 ottobre da parte del Ministero dell’Interno.
Il gettito, nel corso del 2003, sarà erogato dal Ministero dell’Interno
in quattro rate di uguale importo: le prime due, sulla base dei dati previsionali,
le restanti sulla base dei dati di consuntivo relativi all’esercizio
2002 e comunicati dal Ministero dell’economia entro il 30 giugno
2003. Su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme
già erogate.
Per gli esercizi 2002 e 2003, quindi, i trasferimenti devono essere ridotti
di un importo pari a quello risultante dalla compartecipazione, con l’avvertenza
che, nel caso in cui i trasferimenti fossero insufficienti a consentire
il recupero della compartecipazione, la stessa è corrisposta nei
limiti dei trasferimenti spettanti per gli anni oggetto di compartecipazione.
Il gettito della compartecipazione IRPEF da inserire in bilancio impone
una riflessione sotto due aspetti principali. Il primo è riferito
alla modalità di calcolo della previsione del gettito: contrariamente
all’addizionale facoltativa, la percentuale prevista nella Finanziaria
deve essere calcolata sull’imposta riscossa in competenza dallo
Stato e non sull’imponibile. Questo, con tutta evidenza, determina
degli importi notevolmente diversi: si stima, infatti, che il 4,5% calcolato
sull’imposta sia pari circa all’1% calcolato sull’imponibile
(dato da utilizzare per la verifica del gettito dell’addizionale
facoltativa).
Il secondo aspetto è riferito alla giusta allocazione in bilancio
di questa entrata: evidentemente deve essere indicata al Titolo I, riducendo
di pari importo il Titolo II, categoria I. Il certificato al bilancio
inserisce tale voce alla categoria “Imposte”.
Vedasi art. 31 legge 289/02, che ha aumentato, per l’anno 2003,
l’aliquota di compartecipazione comunale al 6,5%.
18.10 Termini liquidazione
ed accertamento ICI
L’art.
27.9 legge 448/01 stabilisce che, in deroga alle disposizioni dello Statuto
del contribuente, viene stabilito che il termine per l’accertamento
e la liquidazione dell’Ici relativa agli anni d’imposta 1998
e successivi, sia prorogato al 31 dicembre 2002;
alla medesima data è prorogato il termine per la liquidazione dell’imposta
dovuta, per gli anni 1997 e successivi, a seguito dell’avvenuta
attribuzione della rendita definitiva da parte degli Uffici del territorio;
viene stabilito che, nel caso di Ici relativa ai fabbricati di categoria
catastale D pagata ad un unico Comune in base ai valori di bilancio e
che invece risulta essere di competenza di più Comuni in base alla
successiva attribuzione delle rendite catastali separate, siano i singoli
enti a regolarizzare, mediante accordi tra di loro, le relative pendenze
finanziarie, effettuando, se del caso, le conseguenti comunicazioni al
Ministero dell’Interno ai fini dell’eventuale variazione dei
trasferimenti erariali spettanti. I termini scadenti il 31.12.2002 sono
stati prorogati al 31.12.2003 limitatamente alle annualità 1998
e successive dall’art. 31.16 della legge 289/02.
18.11 Regime fiscale
trasferimento immobili
L’art.
76 legge n. 448/01 ha disposto che l’imposta di registro all’1%
e le imposte catastali e ipotecarie in misura fissa ex art. 33.3 legge
388/00 si applicano a condizione che l’utilizzazione edificatoria
dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento anche nel caso
in cui l’acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile
compreso nello stesso piano urbanistico.
18.12 Oneri di urbanizzazione
Il
Ministero dell’Interno ha chiarito che l’art. 47, c. 7, della
legge 449/1997, ha eliminato il vincolo imposto dalla preesistente normativa
(legge 10/1977) secondo il quale il 70% dei proventi degli oneri di urbanizzazione
doveva essere destinato a opere di urbanizzazione primaria e secondaria
e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e all’acquisizione
di aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali
di attuazione di strumenti urbanistici mentre il restante 30% poteva essere
utilizzato per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
La legge 449/97 permette invece ai comuni di poter utilizzare totalmente
i proventi in questione anche per il finanziamento di spese di manutenzione
del patrimonio comunale, dirottandoli dalla destinazione primaria per
cui vengono riscossi.
Il Ministero dell’Economia e Finanze, con nota n. 0108315 del 7
ottobre 2003 ha espresso l’avviso che a partire dal 30.06.2003,
data di entrata in vigore del D.lgs 378/01, i proventi concessori non
sono più soggetti a vincolo di destinazione.
Il comma 17 dell’art. 27 della legge 448/01 riduce le sanzioni previste
nel Testo unico sull’edilizia in caso di ritardato pagamento del
costo di costruzione. I nuovi limiti sono i seguenti:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 (20) per cento qualora
il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 (50) per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni;
a) l'aumento del contributo in misura pari al 40 (100) per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni.
Vedasi ora anche l’art. 31.7, lett. b), della legge 289/02, relativo
all’inserimento delle caserme dei carabinieri tra le opere di urbanizzazione
secondaria.
18.13 Condono tributi
locali
L’art.
13 della legge 289/02 prevede la possibilità per le regioni e per
gli enti locali di stabilire procedure di definizione (condoni) dei tributi
propri, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi
erariali. Allo scopo i Comuni con delibera consiliare possono stabilire:
a) un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale i contribuenti
adempiono ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non
adempiuti. In tal caso va prevista:
b) la riduzione dell’ammontare dei tributi;
c) l’esclusione o la riduzione degli interessi o delle sanzioni;
d) la sospensione, su istanza di parte, dell’eventuale procedimento
giurisdizionale in corso. In caso di adempimenti da parte del contribuente
il giudizio si estingue.
18.14 Pagamento
e riscossione di somme di modesto ammontare.
E’
prevista l’emanazione di un Decreto del Ministro E. e F. per stabilire
gli importi delle somme considerate di modesto ammontare. Gli importi
sono arrotondati all’unità di Euro ed in sede di prima applicazione
l’importo minimo non può essere inferiore a € 12. (Art.
25 legge 289/02).
18.15 Pagamento
corrispettivi fognatura e depurazione.
Vengono
ridefiniti i tempi di pagamento dei corrispettivi e le eventuali penalità
(Art. 77.7 legge n. 289/02).
18.16 Cessione di
crediti tributari ed extra tributari
In
alternativa alla riscossione coattiva è consentito agli enti locali
di cedere a terzi i crediti tributari, comprensivi di penalità
ed interessi. L’ente deve garantire l’esistenza del credito,
ma non la solvibilità del debitore.
La cessione non necessita dell’accettazione del debitore. L’operazione
è regolata da convenzione (Art. 76 legge 342/00).
La cessione dei crediti non tributari è regolata dall’art.
8 del D.L. 79/97 convertito nella legge 140/97.
18.17 Termini pagamento
fatture
E’
stata pubblicata sulla GUCE dell’8 agosto la Direttiva 2000/35/CE
del Parlamento e del Consiglio europei che fissa il termine massimo di
30 giorni per il saldo delle fatture da parte della P.A., salvo patto
contrario delle parti. Trascorso detto termine scattano automaticamente
gli interessi di mora. La Direttiva, recepita con D. L.vo n. 231/02, può
essere subito utilizzata sia dai singoli cittadini che dalle imprese (Sentenza
Corte Costituzionale 168/91; Corte di Cassazione 9983/99).
La Corte dei Conti ha ritenuto che costituisca danno erariale il ritardo
del pagamento di debiti scaduti e del versamento dei contributi previdenziali
(Sentenza n. 232/99 Sezione Centrale d’Appello).
18.18 Ripartizione
del fondo di progettualità LL.PP.
La
materia è stata ridisciplinata con il D.M. 2 novembre 1999, n.
555, pubblicato sulla G.U. n. 108 dell’11 maggio 2000.
18.19 Sponsorizzazioni.
Al
fine di favorire una migliore qualità dei servizi forniti, gli
Enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi
di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (Art. 43, legge 449/97;
art. 119, TU).
18.20 Capitolato
generale dei LL.PP.
E’
stato adottato il nuovo capitolato con D.M. 19.04.2000, n° 145 (G.U.
n° 131/2000).
18.21 Responsabilità
ufficio anagrafe
Al
Responsabile dell’ufficio anagrafe nel caso ometta la comunicazione
dei decessi di pensionati è applicata la sanzione pecuniaria da
100 a 300 euro (Art. 46 D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03).
18.22 Disavanzo
trasporti
Tenuto
conto delle modifiche apportate all’art. 119 della Costituzione
dalla recente Legge costituzionale n. 3/2001, secondo cui gli Enti Locali
“possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese
di investimento” viene specificato che la contrazione di mutui a
ripiano dei disavanzi d’esercizio delle aziende di trasporto pubblico
locale, può riguardare solo disavanzi relativi agli esercizi 2000
e precedenti oppure oneri derivanti da contratti di servizio stipulati
prima del 31 ottobre 2001 (vedasi art. 27.14 legge 448/01).
18.23 Misure di
efficienza
L’art.
24.8 della legge 448/01 dispone che gli Enti locali promuovano opportune
azioni dirette ad attivare l’esternalizzazione dei servizi al fine
di realizzare economie di spesa o migliorare l’efficienza gestionale.
l’art. 29 legge n. 448/01 invita la P.A., ivi compresi i comuni,
a costituire soggetti di diritto privato per l’affidamento di servizi
svolti in precedenza in economia. Il comma 3 dello stesso articolo prevede
per tali finalità agevolazioni fiscali stabilendo che il trasferimento
di beni effettuati per tali soggetti sono esenti da ogni tipo di tassazione
e non rilevano dal punto di vista fiscale le plusvalenze, i ricavi o le
minusvalenze che ne derivano.
18.24 Amministratori
responsabili dei servizi
L’art.29.4
legge n. 448/01 modifica l’art. 53.23 della legge 388/00 e porta
da 3.000 a 5.000 abitanti i comuni che possono utilizzare componenti della
Giunta quali responsabili dei servizi eliminando inoltre la condizione
che richiedeva la dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure
professionali idonee nell’ambito dei dipendenti.
18.25 Trasferimenti
personale dipendente da concessionari e dalla PA
In
caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria
degli Enti locali i relativi dipendenti hanno il diritto di essere mantenuti
in servizio dal nuovo concessionario purché iscritti da almeno
due anni al relativo fondo di previdenza (Art. 52.61 legge n. 448/01).
Nel caso di trasferimento di attività svolte dalla PA ad altri
soggetti pubblici o privati il personale passa a tali soggetti ed alle
condizioni previste dall’art. 2112 Codice civile (Vedasi anche art.
31 D.lgs 165/01).
18.26 Incompatibilità
Amministratori
L’art.
52.62 legge n. 448/01 abroga il comma 82 dell’art. 145 della legge
388/00. In conseguenza viene reintrodotta la incompatibilità per
i Sindaci, i Presidenti delle province ed i consiglieri comunali, provinciali
e circoscrizionali a svolgere funzioni di amministrazione nelle società
di capitali a partecipazione mista costituite per l’attuazione degli
strumenti di programmazione negoziata.
18.27 Fondo nazionale
progettazione opere pubbliche
L’art.
54 legge n. 448/01 ha istituito un Fondo nazionale per erogare contributi
a Regioni ed Enti locali a sostegno della progettazione di opere pubbliche
con una dotazione, per l’anno 2002, di 50 milioni di Euro.
18.28 Fondo asili
nido. Mutamento di destinazione.
L’art.
70 legge n. 448/01 ha istituito un fondo per le costruzioni e la gestione
di asili nido, nonché dei micro nidi nei luoghi di lavoro.
La dotazione del Fondo è fissata rispettivamente in 50 milioni
di Euro, 100 milioni di Euro e 150 milioni di Euro negli anni 2002, 2003
e 2004.
Il mutamento di destinazione d’uso di immobili ad uso abitativo
per essere adibiti ad asilo nido è sottoposto a denuncia di inizio
attività (Art. 22 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).
18.29 Codice della
strada e parcheggi
Restano
in vigore le regole sull’utilizzo dei proventi delle sanzioni per
la violazione del Codice della strada previste dall’art. 208 del
D. L.vo 285/92. Va aggiunto che ai sensi dell’art. 18 del D. L.vo
472/99 il 10% dei proventi in questione deve essere destinato ad interventi
per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli
(pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili). Va infine ricordato che,
ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo 285/92, i proventi a pagamento
dei parcheggi sono destinati all’installazione, costruzione e gestione
di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei, e al loro miglioramento
e le somme eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità.
Vedasi anche D. l.vo 09/02.
18.30 Rilascio Passaporti
Il
Ministero degli affari esteri può delegare per il rilascio ed il
rinnovo dei passaporti, oltre che i questori, i Sindaci dei comuni di
residenza dei richiedenti (Art. 4, legge 340/00).
18.31 Assegno per
ogni secondo figlio
Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004,
secondo od ulteriore per ordine di nascita e per ogni figlio adottato
nel medesimo periodo, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
L’assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS.
Per tali finalità è stanziata dallo Stato la spesa di 287
milioni di euro per l’anno 2003 e di 253 milioni di euro per l’anno
2004 (Art. 21 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).
18.32 Lotta al carovita
Per
incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo
conveniente è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro per l’anno
2003 e 20 milioni di euro per l’anno 2004 destinato a finanziare
iniziative congiunte di Comuni e Camera di commercio (art. 23 D.L. n.
269/03 convertito nella legge 326/03).
18.33 Debiti fuori
bilancio.
Viene
stabilito che i provvedimenti (delibere consiliari) di riconoscimento
dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. 267/00 vengano comunicati all’Organo
di revisione ed alla Corte dei conti (Art. 23.5 legge 289/02)
18.34 Enti dissestati.
Sono
abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del T.U. 267/00
riguardante l’assunzione di mutui per il risanamento e relativa
contribuzione statale (Art. 31.15) della legge 289/02. L’art. 1
ter del D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/83, detta nuove norme
in materia di enti dissestati.
18.35 Flussi di
tesoreria e di cassa.
Vengono
prorogate per il triennio 2003/2005 le norme previgenti (art. 66 legge
488/00) che disciplinano i prelevamenti dai conti correnti presso le tesorerie
dello Stato per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
I dati periodici della gestione di cassa ex art. 30 della legge 468/78
devono essere trasmessi entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza
del periodo di riferimento (Art. 32 legge n. 289/02).
18.36 Indennità
e compensi rivalutabili in base al costo della vita.
Il
divieto di rivalutazione viene prorogato anche per il triennio 2003/2005
(Art. 36 legge n. 289/02).
18.37 Lavori socialmente
utili
Per
facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili la Cassa
Depositi e Prestiti concede ai Comuni, per l’anno 2003, mutui a
tasso agevolato (Art. 50.3 legge n. 289/02). Con D.M. 02.10.2003 (G.U.
n. 245/03) è disciplinata la procedura per la presentazione dei
progetti e la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
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ALLEGATI
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Allegato
A - Indirizzi sulla formazione degli strumenti programmatici 2004/2006
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Allegato B - Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
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Allegato
C - Assegnazione dei mezzi finanziari. Piano delle risorse e degli
obiettivi (PRO) [ 59 KB ]
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