| SITUAZIONE
AL TERMINE DELLESAME IN PARLAMENTO
TASSO
DI INFLAZIONE PROGRAMMATO: Lincremento annuale delle risorse derivanti
dal tasso di inflazione programmato è determinato per lanno
2004 in 180 milioni di euro. Tali risorse sono distribuite per il 50%
agli enti c.d. sottodotati e per il restante 50% alla generalità
dei comuni.
A differenza della finanziaria 2003, lincremento dei trasferimenti
erariali dovuto allapplicazione del tasso di inflazione programmato
è destinato esclusivamente ai comuni (sono escluse, quindi, le
province). Non è stato rifinanziato, invece, lincremento
dello scorso anno, pari a 151 milioni di euro, per il tasso di inflazione
2003.
PICCOLI
COMUNI: per lanno 2004 è riconosciuto in favore dei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti un contributo complessivo pari
a 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti
a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
Lintervento dellAnci, volto a recuperare almeno parte delle
risorse finanziarie sottratte ai comuni da questa finanziaria, rivolto
soprattutto ai piccoli enti, ha consentito di ottenere il rifinanziamento,
sia pure parziale, di un fondo che aveva subito una decurtazione del 100%.
UNIONI
DI COMUNI: viene parzialmente rifinanziato il fondo in oggetto che aveva
anchesso subito una decurtazione quasi integrale. A tal fine sono
stati stanziati 20 milioni di euro alle unioni di comuni che abbiano effettivamente
attivato lesercizio associato di funzioni.
PROROGA
ICI: in deroga alla normativa vigente, sono prorogati al 31.12.2004, limitatamente
all'annualità di imposta 1999 e successive, i termini per la liquidazione
e l'accertamento dell'ICI, che scadono il 31 dicembre 2003.
La proroga evita la perdita secca di circa 400 milioni di euro dovuta
alla prescrizione dei termini per le attività di recupero ICI.
Contemporaneamente lAnci sta lavorando per ottenere una modifica
complessiva dei termini di accertamento / liquidazione di tutti i tributi
comunali, al fine di uniformare i termini prescrizionali ed equipararli
a quelli dei tributi statali (pari a 5 anni).
PLUSVALENZE:
gli enti locali hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti
dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi
i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente relative alle
finalità di cui all'articolo 187 del dlgs n. 267 (reinvestimento
delle quote accantonate per ammortamento, copertura dei debiti fuori bilancio,
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
finanziamento di spese di investimento).
Lemendamento rende possibile agli enti locali lutilizzazione
delle citate plusvalenze anche per spese correnti di carattere non ripetitivo,
similmente allo Stato, ed è stato pensato nellesigenza di
reperire fonti alternative di finanziamento che non comportassero un costo
aggiuntivo sul bilancio statale.
MODIFICA
MERLONI: i compensi che gli enti locali ripartiscono, a titolo di incentivo
alla progettazione, nella misura non superiore all'1,5 per cento dell'importo
a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti
gli oneri accessori connessi alle erogazioni.
La corresponsione degli incentivi alla progettazione di cui allart.
18 della Legge 109/94 ha, fin dallepoca della sua introduzione,
suscitato incertezze circa la comprensività o meno degli oneri
riflessi nelle somme da ripartire a tali fini. La questione interpretativa
non è di poco conto in quanto, nel secondo caso, i Comuni dovrebbero
reperire risorse aggiuntive pari a circa il 40% degli importi corrisposti
a titolo di incentivo. Recenti sentenze giurisprudenziali hanno rischiato,
infatti, di aprire una voragine nei conti dei bilanci comunali e di incrementare
diffondersi di un ampio contenzioso in materia. Pertanto per rimuovere
ogni dubbio o incertezza che talvolta ancora permangono ed evitare ulteriori
ricorsi giurisdizionali, lAnci ha chiesto ed ottenuto unapposita
disposizione che chiarisce la portata della norma per gli enti locali.
L'ICI
PER I FABBRICATI OGGETTO DI CONDONO: L'ICI è dovuta, in ogni caso,
con decorrenza dal 1.1.2003 sulla base della rendita catastale attribuita
a seguito della procedura di regolarizzazione, purché la data di
ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato sia comunque utilizzato
sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativa alle annualità
pregresse, nella misura di 2 euro per ogni metro quadro di opera edilizia
regolarizzata per ogni anno di imposta, è dovuto a titolo di acconto,
salvo conguaglio .
FINALIZZATO
LINCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
SOCIALI: 70 milioni di euro per politiche per la famiglia ed in particolare
modo per anziani e disabili; 20 milioni di euro per labbattimento
delle barriere architettoniche; 40 milioni di euro per servizi di integrazione
scolastica degli alunni portatori di handicap; 67 milioni di euro in servizi
per la prima infanzia e scuole d'infanzia.
NUOVO
FONDO PER L'EDILIZIA A CANONE SPECIALE, con un dotazione finanziaria di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni
di euro per l'anno 2006. Il fondo è finalizzato alla costruzione
e al recupero di immobili da dare in locazione a canone speciale; è
ripartito annualmente con DPCM tra le regioni nei cui territori si trovano
i comuni ad alta tensione abitativa, tenendo conto della popolazione residente,
del reddito pro capite e dell'incidenza delle situazioni di disagio che
coinvolgono particolari categorie di persone, quali giovani coppie, anziani,
persone singole, operai e impiegati di particolari categorie.
In
particolare si possono evidenziare i seguenti punti:
Art.
2
( Disposizione in materia di entrate)
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Comma
15: Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie
La
detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dellamianto,
compete, per le spese sostenute nellanno 2004, entro limporto
massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni
di cui al comma 5 dellarticolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data
facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino allesenzione,
della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per lesecuzione
delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo
di costruzione.
Nota
tecnica
Proroga
a tutto il 2004 le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
ed eleva il tetto della detrazione ammissibile (41% entro limporto
massimo di 60 mila euro); inoltre, per i medesimi interventi, è
data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione fino alla esenzione
della tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche per lesecuzione
delle opere e di ridurre al 50 % gli oneri correlati al costo di costruzione.
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Comma
18 : Compartecipazione Comunale e Provinciale al gettito Irpef
Sono
confermate per lanno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dellIRPEF di cui allarticolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Nota
tecnica
In
materia di compartecipazione comunale e provinciale al gettito dellIrpef
sono confermate le disposizioni della finanziaria 2003 (art. 31 comma
8), ovvero aliquota massima al 6,5% del gettito per i comuni, salvo compensazione
con i trasferimenti erariali spettanti complessivamente allente.
In realtà anche per il 2004 la compartecipazione si configura come
un vero e proprio trasferimento erariale senza alcuna dinamizzazione in
rapporto al gettito.
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Comma
20: Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale
Allarticolo
3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni»;
al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la
Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento lattuazione dellarticolo
119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali
dellautonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».
Nota
tecnica
Viene
ulteriormente rinviato il termine per la conclusione dei lavori dellAlta
Commissione di studio per il federalismo fiscale previsto dallart.
119 della costituzione. LAlta Commissione avrebbe dovuto concludere
i suoi lavori entro il 31 marzo 2003, stando a quanto disposto nella scorsa
legge finanziaria. Ora il termine diventa il 30 settembre 2004, decorso
il quale è previsto lo scioglimento della Commissione e la decadenza
dei suoi componenti.
Il Governo, a sua volta, dovrebbe comunque presentare una relazione al
Parlamento entro il 30 novembre 2004 .
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Comma
21: Sospensione per il 2004 delle addizionali locali Irpef
Fino
al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali
e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo
3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli
effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo dimposta
successivo alla predetta data.
Nota
tecnica
Restano
sospesi gli effetti delle delibere di aumento delle addizionali e delle
maggiorazioni di cui allart. 3 comma 1 lettera a) della finanziaria
2003 fino al 31 dicembre 2004. I relativi atti avranno effetto a decorrere
dal periodo di imposta successivo alla predetta data. Ci sarebbe da chiedersi
se la sospensione così come formulata questanno possa ritenersi
applicabile anche alla applicazione ex novo delladdizionale comunale
allIrpef
Comma 32: Concessionari della riscossione per i tributi degli enti
locali
Allarticolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera
b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà
del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni
di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre
il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza
e di pubblico interesse».
Nota
tecnica
Il
provvedimento consente agli enti locali di attribuire ai concessionari
della riscossione il servizio di riscossione anche mediante rinnovo dei
contratti già stipulati in precedenza, previa verifica delle ragioni
di convenienza e di pubblico interesse. Il tutto fino alla revisione del
sistema delle concessioni di cui al decreto 112/1999 e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2004.
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Comma
33: Proroga termini per la liquidazione e laccertamento Ici
In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia temporale delle norme
tributarie, i termini per la liquidazione e laccertamento dellimposta
comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati
al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999
e successive.
Nota
tecnica
Proroga
di una anno il termine prescrizionale per laccertamento e la liquidazione
delIci in scadenza al 31 dicembre 2003. La proroga riguarda gli
avvisi di liquidazione relativi alle annualità 1999 e 2000 gli
avvisi di accertamento in rettifica per il 1999. Per gli avvisi relativi
al 1998, già prorogati dalla finanziaria 2003, rimane il termine
del 31.12.2003. Lavviso di liquidazione riguarda le ipotesi in cui
sia riscontrato un omesso o insufficiente versamento, a fronte di dichiarazioni
presentate. Lavviso di accertamento riguarda le ipotesi in cui la
denuncia presentata sia ritenuta infedele, incompleta o inesatta (accertamento
in rettifica) o in caso di omissione della dichiarazione o denuncia.
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Comma
39: Addizionale sullenergia elettrica.
All'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese"
sono inserite le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola:
"distributrici", sono inserite le seguenti: "compresi i
grossisti".
Nota
tecnica
Attraverso
la modifica dellart. 6 comma 3 del decreto legge n. 511/1988, convertito
in legge n. 20/1989, vengono inclusi i produttori ed i grossisti tra i
soggetti destinatari della previsione normativa sullapplicazione
delladdizionale sullenergia elettrica al fatturato delle relative
cessioni.
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Comma 41: ICI su immobili oggetto di condono edilizio
Per
i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di
cui allarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limposta
comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio
2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura
di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella
in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il
versamento dellimposta relativo a dette annualità è
effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale
importo entro i termini ordinari di pagamento dellimposta per lanno
2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia
regolarizzata per ogni anno di imposta.
Nota tecnica
La
disposizione disciplina il pagamento dellIci sugli immobili oggetto
di condono edilizio. Per questi ultimi lIci deve essere versata
a far data dall1 gennaio 2003. Nel caso di immobili i cui lavori
di ultimazione o a cui utilizzazione sia successiva a tale data limposta
sarà dovuta dalla data di ultimazione o da quella di utilizzo.
Probabilmente queste date saranno autocertificabili attraverso la stessa
domanda di condono, salvo atti ufficiali che comprovino che la data di
ultimazione dei lavori o quella di utilizzazione dellimmobile sia
precedente al 31 gennaio 2003 ( si ricorda che sono condonabili gli immobili
ultimati entro il 31 marzo 2003).
LIci 2003 dovrà essere versata con le stesse scadenze di
quella per il 2004, in base alla rendita catastale attribuita a seguito
della regolarizzazione dellimmobile. Poiché non sarà
possibile rispettare la tempistica, è previsto un primo versamento
a titolo di acconto in due rate di uguale importo calcolato in misura
forfetaria, pari a due euro per ogni metro quadro regolarizzato per ogni
anno di imposta, entro il 30 giugno e il 20 dicembre 2004. Il versamento
a saldo dellimposta complessivamente dovuta interverrà allorché
verrà attribuita la rendita allimmobile.
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Comma
65: Gestione della casa da gioco di Campione dItalia
Al
comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole:
"degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei
proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia di
Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese"
e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lecco".
Nota
tecnica
La
provincia di Varese viene ammessa a partecipare al capitale della Spa
che gestisce la casa da gioco di Campione dItalia, aggiungendosi,
oltre che al relativo Comune, alle province di Lecco e di Como.
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Comma
70: Abrogazione norme sui fondi per la riqualificazione urbanistica
Sono
abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dellarticolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
Nota tecnica
abroga
tutti i fondi di riqualificazione urbana previsti e finanziati con il
condono edilizio di cui al decreto legge n. 269 del 2003, convertito nella
legge n. 326 del 2003:
a)
il fondo di 50 milioni di euro (10 sul 2004 ed i restanti su 2005 e 2006)
previsto dallart. 32 comma 6 del citato decreto, destinato a finanziare
politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dallabusivismo
edilizio;
b)
il fondo di 100 milioni di euro di cui al comma 9 (20 sul 2004 ed i restanti
sul 2005 e sul 2006) per attivare interventi di riqualificazione degli
ambiti territoriali degradati a causa dellabusivismo edilizio;
c)
il fondo di 50 milioni di euro (10 milioni sul 2004 ed i restanti su 2005
e 2006) per interventi di ripristino e riqualificazione di aree e beni
culturali;
d)
il fondo di 100 milioni di euro (20 milioni di euro sul 2004 ed i restanti
su 2005 e 2006) per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle
aree demaniali.
Art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento
di amministrazioni ed enti pubblici)
Commi 14 e 15: Controllo della Banca dItalia e del Ministero dellEconomia
su indebitamento degli Enti locali
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Comma
14:
Per
le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa
pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in
essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie
e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
Comma 15:
Per
le medesime finalità di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento
di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere
di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore è
tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione
finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e
tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Associazione bancaria italiana.
Nota tecnica
Stabiliscono
poteri specifici di controllo della Banca dItalia e del Ministero
dellEconomia sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle
pubbliche amministrazioni con istituzioni finanziarie e creditizie.
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Commi
da 16 a 21: Indebitamento degli Enti locali
Comma
16: Norme sul ricorso allindebitamento
Ai
sensi dellarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni
a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui
agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società
di capitali costituite per lesercizio di servizi pubblici, possono
ricorrere allindebitamento solo per finanziare spese di investimento.
Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare
lindebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli
enti e organismi di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 28
marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
Comma 17: Classificazione delle forme dindebitamento
Per
gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti
dellarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, lassunzione
di mutui, lemissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni
di flussi futuri di entrata non collegati a unattività patrimoniale
preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore
all85 per cento del prezzo di mercato dellattività
oggetto di cartolarizzazione valutato da ununità indipendente
e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di
cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni
pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso
altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli
effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito
dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità
e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea
copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento
sono disposte con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze,
sentito lISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
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Comma
18: Definizione degli investimenti.
Ai
fini di cui allarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti:
lacquisto,
la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di
beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la
manutenzione straordinaria di opere e impianti;
lacquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche,
mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
lacquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della
facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai
rispettivi ordinamenti;
trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al
settore delle pubbliche amministrazioni;
i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari
di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di
dotazioni funzionali allerogazione di servizi pubblici o di soggetti
che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio
prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla
loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra lintervento
finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dellarticolo
19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
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Comma
19: Esclusioni per il ricorso allindebitamento
Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere allindebitamento
per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di
aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine
listituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad
acquisire dallente lesplicazione specifica sullinvestimento
da finanziare e lindicazione che il bilancio dellazienda o
della società partecipata, per la quale si effettua loperazione,
relativo allesercizio finanziario precedente loperazione di
conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
Comma
20: Norma sulle modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18
Le
modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, sentito lISTAT.
Comma
21: Indebitamento per gli Enti delle Regioni a Statuto Speciale
Ai
fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro
del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120
della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonchè agli enti e agli organismi individuati nel comma
16 siti nei loro territori.
Nota
tecnica
Ai
sensi dellart. 119, comma 6 della Costituzione le regioni a Statuto
ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli
2, 29 e 172, comma 1 lettera b) del T.U.E.L. ( comuni, province comunità
montane e unioni di comuni, consorzi ai quali partecipano enti locali,
comunità isolane e di arcipelago, aziende speciali ed istituzioni)
possono ricorrere allindebitamento solo per finanziare spese di
investimento. Sono escluse le società di capitali costituite per
gestire i servizi pubblici (eccezione sulle cui motivazioni sarebbe opportuna
una riflessione). La norma chiude una serie di interventi legislativi
di attuazione dellultimo comma dellart. 119 sul federalismo
fiscale, emanati ancor prima dellattuazione complessiva della riforma
della finanza pubblica ed in particolare di quella decentrata.
Il legislatore interviene a definire le operazioni finanziarie che costituiscono
indebitamento, seguendo le regole di contabilità nazionale fissate
dal Sec 95 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità).
L'indebitamento non è definito secondo parametri genarali ma attraverso
un'elencazione di tipologie. La norma precisa anche che non costituiscono
indebitamento le operazioni che, senza comportare risorse aggiuntive,
consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di
effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura
di bilancio. I due requisiti dovrebbe sussistere entrambi. E nell'ipotesi
in cui si sottrae temporaneamente liquidità alla cassa per ottenere
vantaggi in termini di interessi, come nel caso dei pronti contro
termini ?
La spesa per investimento viene anch'essa individuata, dal comma 18 dell'art.
3, attraverso un'elencazione casistica, piuttosto che con una definizione
generale.
Nell'elencazione sono inclusi l'acquisto di beni mobili (impianti, macchinari,
attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri) e gli oneri
per i beni immateriali, purché caratterizzati da utilizzo pluriennale
(sarebbe interessante capire come può essere considerata un'acquisizione
duratura del bene, come nel caso di un leasing, dove non c'è però
un acquisto della proprietà ab initio).
Dubbi sembrano rimanere anche sul finanziamento dei disavanzi riconducibili
ad interventi di investimento: si pensi al caso di un debito fuori bilancio
sorto in relazione all'esecuzione di un'opera pubblica (tipico è
il caso della sentenza sull'indennizzo dovuto per l'esproprio di terreno):
quale parte del debito si può considerare effettivamente legata
all'investimento e quale no? Gli interessi liquidati in una sentenza emessa
dopo l'8.11.2001(data di entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione)?
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Commi
25 e 26: Rimborsi Iva su TPL e servizi esternalizzati
Comma
25: Rimborsi Iva su TPL e servizi esternalizzati
Fino
al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare
alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo
6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata
al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario
in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti
enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003
in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote
di compartecipazione.
Comma
26: Rimborsi Iva per Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome di
Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori
Per
le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le
vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma
25.
Nota
tecnica
La
norma riconosce finalmente che il rimborso dell'IVA sui servizi pubblici
non commerciali esternalizzati e sul trasporto pubblico locale deve avvenire
al lordo della quota di IVA riservata per legge alle regioni a Statuto
ordinario (circa il 40%). Pertanto, viene restituita alle regioni e, soprattutto,
agli enti locali interessati la suddetta quota relativamente al triennio
2001-2003 (anni in cui il rimborso IVA è avvenuto al netto della
quota spettante alle regioni e al netto della quota spettante alla Comunità
europea). La restituzione sarà effettuata in tre anni a partire
dal 2004. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome
e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti
modalità di determinazione dei rimborsi.
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Comma
27: Contributo alle Unioni dei Comuni
Per
lanno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è
incrementato di 20 milioni di euro. Lincremento è riservato
alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato lesercizio
associato di servizi.
Nota
tecnica
È
parzialmente ripristinato il contributo alle unioni di comuni, in particolare
quelle che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di funzioni.
Il fondo passa, comunque, dai 55 milioni di euro dello scorso anno a poco
più di 30 milioni per il 2004.
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Comma
28: Impieghi per gli Enti Locali delle entrate derivanti da alienazioni
di beni patrimoniali
Gli
enti locali di cui allarticolo 2, comma 1, del testo unico delle
leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate
derivanti dal plusvalore realizzato con lalienazione di beni patrimoniali,
inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse
alle finalità di cui allarticolo 187, comma 2, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nota
tecnica
Con
il comma 28 gli enti locali hanno la facoltà di utilizzare le entrate
derivanti dal plusvalore realizzato con lalienazione di beni patrimoniali
(inclusi quelli immobili) per le spese relative: a reinvestimento delle
quote accantonate per ammortamento, copertura dei debiti fuori bilancio,
per provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
per il finanziamento di spese di investimenti. Unica limitazione è
che non si deve trattare di spese aventi carattere permanente.
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Commi
35 e 36: Trasferimenti erariali
Comma
35: Trasferimenti a favore degli enti locali
I
trasferimenti erariali per lanno 2004 in favore di ogni singolo
ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo
31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per
lanno 2004, lincremento annuale delle risorse, pari a 180
milioni di euro, derivante dallapplicazione del tasso programmato
di inflazione alla base di calcolo definita dallarticolo 49, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura
del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui allarticolo
9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante
50 per cento in favore della generalità dei comuni.
Comma 36: Contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti
Per
lanno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino
ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità
dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
Nota tecnica
In
merito ai trasferimenti erariali risultano per lo più confermate
le riduzioni rispetto al 2003.
È riconosciuto un fondo di 180 milioni di euro, quale incremento
annuale derivante dall'applicazione del tasso di inflazione programmato
2004, da ripartire per il 50% a favore degli enti con dotazioni al di
sotto della media nazionale e per il restante 50% a favore di tutti i
comuni ( l'incremento delle risorse dovuto all'applicazione del tasso
di inflazione programmato per il 2003, destinato solo agli enti sottodotati,
non è confermato).
Vengono rifinanziati 50 milioni di euro a favore degli investimenti nei
comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ( il 64% circa in meno
rispetto allo scorso anno in cui erano stati stanziati su questa voce
112 milioni di euro).
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Comma
50: Spese per il personale degli Enti Locali
In
relazione a quanto previsto dallarticolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale
2002-2003, ivi comprese le spese di cui allultimo periodo del comma
40 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non
sono considerati, a decorrere dallanno 2003, ai fini del calcolo
del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui allarticolo
29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario
di cui alle disposizioni recate dallarticolo 1 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo
29.
Nota
tecnica
Il
comma 50 stabilisce che i maggiori oneri di personale sostenuti dagli
enti locali in relazione al biennio 2002 - 2003, nonché le spese
sostenute per listruttoria delle domande di sanatoria degli illeciti
edilizi non vanno a peggiorare, per il 2003 e per gli anni successivi,
il saldo di comuni, province e regioni in base al quale viene valutato
il rispetto delle regole a decorrere dal 2003; fa supporre
quindi una esclusione di tali oneri in via permanente; tuttavia citando
le norme relative al Patto di Stabilità non si cita il comma 11
dellart. 29 della finanziaria 2003, che disciplina le modalità
di calcolo del disavanzo a decorrere dal 2005.
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Comma
116: Fondo per le Politiche Sociali
L'incremento
della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno
2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo
anno 2004 per le seguenti finalità:
politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per
un importo pari a 70 milioni di euro;
abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio
1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap,
per un importo pari a 40 milioni di euro;
servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari
a 67 milioni di euro.
Nota
tecnica
Lart.
116 modifica la destinazione di una parte delle risorse aggiuntive del
Fondo nazionale per le politiche sociali stanziate per il 2004: si ricorda
che il decreto-legge n. 269 del 2003, all'articolo 20, comma 6, prevede
una dotazione aggiuntiva di 232 milioni di euro destinata al finanziamento
delle politiche in favore delle famiglie. Le nuove finalizzazioni ineriscono
alle politiche a favore della famiglia e, in particolare, degli anziani
e disabili (70 milioni di euro), all'abbattimento barriere architettoniche
(20 milioni di euro), all'integrazione scolastica dei soggetti portatori
di handicap (40 milioni di euro) ed ai servizi per la prima infanzia e
scuola dinfanzia (67 milioni di euro).
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Comma
121: Invalidità civile
Nei
procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di
cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie
modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri
funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali
ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti
da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le
controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle
funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque
non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.
545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale"
è soppressa.
Nota
tecnica
La
norma si occupa della difesa nei procedimenti giudiziali aventi ad oggetto
la concessione delle provvidenze in favore degli invalidi civili (art.
130 decreto legislativo n. 112 /98), nei casi in cui sia legittimata,
attiva o passiva, la regione.
In tali controversie la difesa in giudizio della regione è consentita,
oltre che nelle forme ordinarie (Avvocatura dello Stato, propri avvocati
interni o esterni) anche a mezzo di funzionari regionali, funzionari di
enti locali (probabilmente qui la norma vuole riferirsi ai funzionari
degli enti locali ai quali la funzione amministrativa sia stata attribuita
a sua volta dalla regione), funzionari delle Aziende sanitarie locali,
nonché da avvocati dell'Inps (in tal caso in base ad apposita convenzione
con l'ente di previdenza) senza alcun onere aggiuntivo a carico della
finanza pubblica.
Comma
141: Trasferimenti a favore delle Comunità Montane
Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità
montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro
quelli destinati alle province.
Nota
tecnica
Il
comma 141 incrementa per lanno 2004 i trasferimenti erariali a favore
delle comunità montane di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro
quelli destinati alle province.
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Comma
162: Enti ed Associazioni per l'assistenza alle collettività italiane
all'estero
Le disposizioni di cui allarticolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli
enti e delle associazioni per lassistenza alle collettività
italiane allestero di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200.
Nota
tecnica
Il
comma 162 esenta gli enti ed associazioni per l'assistenza alle collettività
italiane all'estero, dall'applicazione della disposizione prescrivente
l'iscrizione dei contributi statali in un'unica unità previsionale
di base.
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Commi
163, 164 e 165: potenziamento dellamministrazione economica e finanziaria
Comma
163:
Al
comma 4, ultimo periodo, dellarticolo 7 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, sono soppresse le parole da: «, salvo una quota, stabilita
con decreto del Ministro delle finanze» fino a: «stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze».
Comma
164:
In
relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi
193 e 194 dellarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non
trovano applicazione relativamente al potenziamento dellAmministrazione
finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività
del personale. I commi 195 e 196 dellarticolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono abrogati.
Nota
tecnica:
I
commi da 163 a 165 pongono una nuova disciplina, sostituiva di quella
vigente, volta a finanziare il potenziamento dellamministrazione
economica e finanziaria. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto
del Ministro delleconomia, si determina leccedenza netta delle
entrate importata dal recupero dellevasione fiscale. Nella legge
finanziaria relativa allanno successivo gli importi così
determinati sono destinati a ridurre il carico tributario relativo alle
imposte sui redditi e a potenziare lamministrazione finanziaria.
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Commi
da 166 a 172: acquisti di beni e servizi della PA effettuati tramite CONSIP
Comma
166:
Larticolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è
abrogato, ad eccezione dellultimo periodo del comma 3, nonché
dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dellarticolo 27 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e il comma 1-bis dellarticolo 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono abrogati. Allarticolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza
nazionale»;
al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le
seguenti: «di beni e servizi a rilevanza nazionale»;
il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni
pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per lacquisto
di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».
Comma
167:
Allarticolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono
inserite le seguenti: «a rilevanza regionale»;
al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
Comma
168:
Al
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 dellarticolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni
stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e dellarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero ad» sono sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi
di cui allarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e allarticolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero»;
il comma 2 dellarticolo 2 è abrogato.
Comma
169:
Allarticolo
24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono
inserite le seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi
il secondo ed il terzo periodo;
il comma 7 è abrogato.
Comma 170:
Al
comma 1 dellarticolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «Tali enti, per lacquisto di beni e per lapprovigionamento
di pubblici servizi caratterizzati dallalta qualità dei servizi
stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni
stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e dellarticolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.
Comma
171:
A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni
precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
Comma
172:
Al
fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto
di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni
territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta
supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e
servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione
anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei princìpi
di concorrenza.
Nota
tecnica
Con
i commi dal 166 a 172, viene innovata la disciplina degli acquisti di
beni e servizi della PA effettuati tramite la CONSIP. In particolare si
limita lutilizzo delle procedure previste dallarticolo 59
della legge n. 388 del 2000 agli acquisti a rilevanza regionale.
Viene abrogato lart. 24 della legge finanziaria 2003 (eccetto lultimo
periodo del 3 ed i commi 6-bis e 7) venendo così meno lobbligo
per la PA di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP per
lacquisto di beni e lapprovvigionamento di pubblici servizi
caratterizzati dallalta qualità dei servizi stessi e dalla
bassa intensità di lavoro. Sono fatte salve le seguenti disposizioni:
quelle che consentono di aderire alle convenzioni quadro anche ai movimenti
o partiti politici; quelle che dispongono lobbligo per Consip di
pubblicare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, sul proprio sito
internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace
nell'anno successivo; quelle che prevedono modalità differenziate
per il ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia
per alcuni organismi (SISMI, SISDE). Modificato anche lart. 26 della
legge finanziaria 2000: le procedure per il ricorso alle convenzioni quadro
vengono limitate ai soli ordinativi di fornitura di beni e servizi che
abbiano rilevanza nazionale; le amministrazioni dello Stato hanno la facoltà
(e non più lobbligo) di fare ricorso a tali convenzioni ovvero
di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di
beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Modificato
poi lart. 59 della legge n. 388/2000, che ora riguarda lacquisto
di beni e servizi di rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa;
soppressa la disposizione che disponeva lapplicazione dellart.
26, co. 3, della legge finanziaria 2000 alle regioni, alle aziende sanitarie
e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono
alle convenzioni.
Modifiche anche per il decreto-legge n. 347/2001, nella parte che disciplina
lacquisto di beni e servizi delle aziende sanitarie e ospedaliere.
Soppressa la disposizione che disponeva la facoltà di dette aziende
di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali
fosse dimostrata la non convenienza;
Si interviene anche sull'articolo 24 (Patto di stabilità interno
per province e comuni) della legge finanziaria 2002, riformulando il comma
6: le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti
locali possono aderire alle convenzioni CONSIP solo limitatamente agli
acquisti aventi rilevanza nazionale. Nellipotesi di acquisti effettuati
in maniera autonoma dagli enti locali, scompare lobbligo di fissare
il prezzo stabilito in base alle convenzioni come base dasta al
ribasso; viene meno lobbligo di sottoporre i relativi atti di acquisto
agli organi di revisione contabile a fini di controllo e cessa infine
lobbligo per gli enti locali di impartire direttive per promuovere
l'adesione alle convenzioni.
Soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 della legge
n. 448/01) per cui gli enti pubblici diversi da quelli territoriali non
avranno più lobbligo di acquistare beni e servizi caratterizzati
dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità
di lavoro mediante adesione alle convenzioni CONSIP. Inoltre, a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni
pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni
precedentemente stipulate dalla Consip s.p.a. La Consip s.p.a. attraverso
proprie articolazioni territoriali sul territorio può fornire su
specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento
di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando
la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto
dei principi di concorrenza. |