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LA SPESA DEI COMUNI
E LA MANOVRA FINANZIARIA 2004

di Lucia Roncaccia
Anci, Dip Affari Economici

Non è semplice tracciare un bilancio sulla manovra finanziaria 2004 per gli enti locali. Permangono, rispetto al disegno di legge presentato ad ottobre, ingenti riduzioni dei trasferimenti erariali, non è previsto alcun provvedimento attuativo in materia di federalismo fiscale e, al contrario, si conferma il blocco delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, la compartecipazione rimane invariata alla percentuale e alle regole previste dalla legge finanziaria 2003, pertanto è da escludere la dinamizzazione della stessa a partire dal 2004. Tuttavia la forte pressione politica esercitata dai Comuni, attraverso l’Associazione che li rappresenta, ha consentito di ottenere alcuni risultati apprezzabili che, pur non risolvendo una situazione indubbiamente difficoltosa per i bilanci comunali, rendono meno “desolante” il quadro iniziale.

   
   
SITUAZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI PRESENTATA AD OTTOBRE  
   
Riduzione dell’ 1% dei trasferimenti - 115
   
Mancato riconoscimento del tasso di inflazione 2004 - 180
   
Mancata conferma del tasso di Inflazione 2003 sul 2004 - 151
   
Contributo sostitutivo economie Fondo Sviluppo Investimenti - 275
   
ndo investimento per Comuni con meno di 3000 abitanti - 112
   
Fondo ordinario investimenti - 63
   
Unioni - 55
   

   
TOTALE - 951
   
   

SITUAZIONE AL TERMINE DELL’ESAME IN PARLAMENTO

TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO: L’incremento annuale delle risorse derivanti dal tasso di inflazione programmato è determinato per l’anno 2004 in 180 milioni di euro. Tali risorse sono distribuite per il 50% agli enti c.d. sottodotati e per il restante 50% alla generalità dei comuni.
A differenza della finanziaria 2003, l’incremento dei trasferimenti erariali dovuto all’applicazione del tasso di inflazione programmato è destinato esclusivamente ai comuni (sono escluse, quindi, le province). Non è stato rifinanziato, invece, l’incremento dello scorso anno, pari a 151 milioni di euro, per il tasso di inflazione 2003.

PICCOLI COMUNI: per l’anno 2004 è riconosciuto in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti un contributo complessivo pari a 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
L’intervento dell’Anci, volto a recuperare almeno parte delle risorse finanziarie sottratte ai comuni da questa finanziaria, rivolto soprattutto ai piccoli enti, ha consentito di ottenere il rifinanziamento, sia pure parziale, di un fondo che aveva subito una decurtazione del 100%.

UNIONI DI COMUNI: viene parzialmente rifinanziato il fondo in oggetto che aveva anch’esso subito una decurtazione quasi integrale. A tal fine sono stati stanziati 20 milioni di euro alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di funzioni.

PROROGA ICI: in deroga alla normativa vigente, sono prorogati al 31.12.2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, che scadono il 31 dicembre 2003.
La proroga evita la perdita secca di circa 400 milioni di euro dovuta alla prescrizione dei termini per le attività di recupero ICI. Contemporaneamente l’Anci sta lavorando per ottenere una modifica complessiva dei termini di accertamento / liquidazione di tutti i tributi comunali, al fine di uniformare i termini prescrizionali ed equipararli a quelli dei tributi statali (pari a 5 anni).

PLUSVALENZE: gli enti locali hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente relative alle finalità di cui all'articolo 187 del dlgs n. 267 (reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, copertura dei debiti fuori bilancio, provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, finanziamento di spese di investimento).
L’emendamento rende possibile agli enti locali l’utilizzazione delle citate plusvalenze anche per spese correnti di carattere non ripetitivo, similmente allo Stato, ed è stato pensato nell’esigenza di reperire fonti alternative di finanziamento che non comportassero un costo aggiuntivo sul bilancio statale.

MODIFICA MERLONI: i compensi che gli enti locali ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore all'1,5 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni.
La corresponsione degli incentivi alla progettazione di cui all’art. 18 della Legge 109/94 ha, fin dall’epoca della sua introduzione, suscitato incertezze circa la comprensività o meno degli oneri riflessi nelle somme da ripartire a tali fini. La questione interpretativa non è di poco conto in quanto, nel secondo caso, i Comuni dovrebbero reperire risorse aggiuntive pari a circa il 40% degli importi corrisposti a titolo di incentivo. Recenti sentenze giurisprudenziali hanno rischiato, infatti, di aprire una voragine nei conti dei bilanci comunali e di incrementare diffondersi di un ampio contenzioso in materia. Pertanto per rimuovere ogni dubbio o incertezza che talvolta ancora permangono ed evitare ulteriori ricorsi giurisdizionali, l’Anci ha chiesto ed ottenuto un’apposita disposizione che chiarisce la portata della norma per gli enti locali.

L'ICI PER I FABBRICATI OGGETTO DI CONDONO: L'ICI è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1.1.2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, purché la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato sia comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativa alle annualità pregresse, nella misura di 2 euro per ogni metro quadro di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta, è dovuto a titolo di acconto, salvo conguaglio .

FINALIZZATO L’INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI: 70 milioni di euro per politiche per la famiglia ed in particolare modo per anziani e disabili; 20 milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 40 milioni di euro per servizi di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap; 67 milioni di euro in servizi per la prima infanzia e scuole d'infanzia.

NUOVO FONDO PER L'EDILIZIA A CANONE SPECIALE, con un dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Il fondo è finalizzato alla costruzione e al recupero di immobili da dare in locazione a canone speciale; è ripartito annualmente con DPCM tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, tenendo conto della popolazione residente, del reddito pro capite e dell'incidenza delle situazioni di disagio che coinvolgono particolari categorie di persone, quali giovani coppie, anziani, persone singole, operai e impiegati di particolari categorie.

 

In particolare si possono evidenziare i seguenti punti:

Art. 2
( Disposizione in materia di entrate)

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Comma 15: Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.

Nota tecnica

Proroga a tutto il 2004 le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed eleva il tetto della detrazione ammissibile (41% entro l’importo massimo di 60 mila euro); inoltre, per i medesimi interventi, è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione fino alla esenzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere e di ridurre al 50 % gli oneri correlati al costo di costruzione.

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Comma 18 : Compartecipazione Comunale e Provinciale al gettito Irpef

Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nota tecnica

In materia di compartecipazione comunale e provinciale al gettito dell’Irpef sono confermate le disposizioni della finanziaria 2003 (art. 31 comma 8), ovvero aliquota massima al 6,5% del gettito per i comuni, salvo compensazione con i trasferimenti erariali spettanti complessivamente all’ente. In realtà anche per il 2004 la compartecipazione si configura come un vero e proprio trasferimento erariale senza alcuna dinamizzazione in rapporto al gettito.

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Comma 20: Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale

All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni»;
al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».

Nota tecnica

Viene ulteriormente rinviato il termine per la conclusione dei lavori dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale previsto dall’art. 119 della costituzione. L’Alta Commissione avrebbe dovuto concludere i suoi lavori entro il 31 marzo 2003, stando a quanto disposto nella scorsa legge finanziaria. Ora il termine diventa il 30 settembre 2004, decorso il quale è previsto lo scioglimento della Commissione e la decadenza dei suoi componenti.
Il Governo, a sua volta, dovrebbe comunque presentare una relazione al Parlamento entro il 30 novembre 2004 .

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Comma 21: Sospensione per il 2004 delle addizionali locali Irpef

Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.

Nota tecnica

Restano sospesi gli effetti delle delibere di aumento delle addizionali e delle maggiorazioni di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della finanziaria 2003 fino al 31 dicembre 2004. I relativi atti avranno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo alla predetta data. Ci sarebbe da chiedersi se la sospensione così come formulata quest’anno possa ritenersi applicabile anche alla applicazione ex novo dell’addizionale comunale all’Irpef


Comma 32: Concessionari della riscossione per i tributi degli enti locali

All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse».

Nota tecnica

Il provvedimento consente agli enti locali di attribuire ai concessionari della riscossione il servizio di riscossione anche mediante rinnovo dei contratti già stipulati in precedenza, previa verifica delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il tutto fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto 112/1999 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2004.

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Comma 33: Proroga termini per la liquidazione e l’accertamento Ici
In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.

Nota tecnica

Proroga di una anno il termine prescrizionale per l’accertamento e la liquidazione del’Ici in scadenza al 31 dicembre 2003. La proroga riguarda gli avvisi di liquidazione relativi alle annualità 1999 e 2000 gli avvisi di accertamento in rettifica per il 1999. Per gli avvisi relativi al 1998, già prorogati dalla finanziaria 2003, rimane il termine del 31.12.2003. L’avviso di liquidazione riguarda le ipotesi in cui sia riscontrato un omesso o insufficiente versamento, a fronte di dichiarazioni presentate. L’avviso di accertamento riguarda le ipotesi in cui la denuncia presentata sia ritenuta infedele, incompleta o inesatta (accertamento in rettifica) o in caso di omissione della dichiarazione o denuncia.

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Comma 39: Addizionale sull’energia elettrica.

All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti: "compresi i grossisti".

Nota tecnica

Attraverso la modifica dell’art. 6 comma 3 del decreto legge n. 511/1988, convertito in legge n. 20/1989, vengono inclusi i produttori ed i grossisti tra i soggetti destinatari della previsione normativa sull’applicazione dell’addizionale sull’energia elettrica al fatturato delle relative cessioni.

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Comma 41: ICI su immobili oggetto di condono edilizio

Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

Nota tecnica

La disposizione disciplina il pagamento dell’Ici sugli immobili oggetto di condono edilizio. Per questi ultimi l’Ici deve essere versata a far data dall’1 gennaio 2003. Nel caso di immobili i cui lavori di ultimazione o a cui utilizzazione sia successiva a tale data l’imposta sarà dovuta dalla data di ultimazione o da quella di utilizzo. Probabilmente queste date saranno autocertificabili attraverso la stessa domanda di condono, salvo atti ufficiali che comprovino che la data di ultimazione dei lavori o quella di utilizzazione dell’immobile sia precedente al 31 gennaio 2003 ( si ricorda che sono condonabili gli immobili ultimati entro il 31 marzo 2003).
L’Ici 2003 dovrà essere versata con le stesse scadenze di quella per il 2004, in base alla rendita catastale attribuita a seguito della regolarizzazione dell’immobile. Poiché non sarà possibile rispettare la tempistica, è previsto un primo versamento a titolo di acconto in due rate di uguale importo calcolato in misura forfetaria, pari a due euro per ogni metro quadro regolarizzato per ogni anno di imposta, entro il 30 giugno e il 20 dicembre 2004. Il versamento a saldo dell’imposta complessivamente dovuta interverrà allorché verrà attribuita la rendita all’immobile.

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Comma 65: Gestione della casa da gioco di Campione d’Italia

Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco".

Nota tecnica

La provincia di Varese viene ammessa a partecipare al capitale della Spa che gestisce la casa da gioco di Campione d’Italia, aggiungendosi, oltre che al relativo Comune, alle province di Lecco e di Como.

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Comma 70: Abrogazione norme sui fondi per la riqualificazione urbanistica

Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


Nota tecnica

abroga tutti i fondi di riqualificazione urbana previsti e finanziati con il condono edilizio di cui al decreto legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003:

a) il fondo di 50 milioni di euro (10 sul 2004 ed i restanti su 2005 e 2006) previsto dall’art. 32 comma 6 del citato decreto, destinato a finanziare politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall’abusivismo edilizio;

b) il fondo di 100 milioni di euro di cui al comma 9 (20 sul 2004 ed i restanti sul 2005 e sul 2006) per attivare interventi di riqualificazione degli ambiti territoriali degradati a causa dell’abusivismo edilizio;

c) il fondo di 50 milioni di euro (10 milioni sul 2004 ed i restanti su 2005 e 2006) per interventi di ripristino e riqualificazione di aree e beni culturali;

d) il fondo di 100 milioni di euro (20 milioni di euro sul 2004 ed i restanti su 2005 e 2006) per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.


Art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)


Commi 14 e 15: Controllo della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia su indebitamento degli Enti locali

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Comma 14:

Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.


Comma 15:

Per le medesime finalità di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.


Nota tecnica

Stabiliscono poteri specifici di controllo della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni con istituzioni finanziarie e creditizie.

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Commi da 16 a 21: Indebitamento degli Enti locali

Comma 16: Norme sul ricorso all’indebitamento

Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.


Comma 17: Classificazione delle forme d’indebitamento

Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

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Comma 18: Definizione degli investimenti.

Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

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Comma 19: Esclusioni per il ricorso all’indebitamento

Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

Comma 20: Norma sulle modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18

Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT.

Comma 21: Indebitamento per gli Enti delle Regioni a Statuto Speciale

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

Nota tecnica

Ai sensi dell’art. 119, comma 6 della Costituzione le regioni a Statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1 lettera b) del T.U.E.L. ( comuni, province comunità montane e unioni di comuni, consorzi ai quali partecipano enti locali, comunità isolane e di arcipelago, aziende speciali ed istituzioni) possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Sono escluse le società di capitali costituite per gestire i servizi pubblici (eccezione sulle cui motivazioni sarebbe opportuna una riflessione). La norma chiude una serie di interventi legislativi di attuazione dell’ultimo comma dell’art. 119 sul federalismo fiscale, emanati ancor prima dell’attuazione complessiva della riforma della finanza pubblica ed in particolare di quella decentrata.
Il legislatore interviene a definire le operazioni finanziarie che costituiscono indebitamento, seguendo le regole di contabilità nazionale fissate dal Sec 95 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità). L'indebitamento non è definito secondo parametri genarali ma attraverso un'elencazione di tipologie. La norma precisa anche che non costituiscono indebitamento le operazioni che, senza comportare risorse aggiuntive, consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. I due requisiti dovrebbe sussistere entrambi. E nell'ipotesi in cui si sottrae temporaneamente liquidità alla cassa per ottenere vantaggi in termini di interessi, come nel caso dei “pronti contro termini” ?
La spesa per investimento viene anch'essa individuata, dal comma 18 dell'art. 3, attraverso un'elencazione casistica, piuttosto che con una definizione generale.
Nell'elencazione sono inclusi l'acquisto di beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri) e gli oneri per i beni immateriali, purché caratterizzati da utilizzo pluriennale (sarebbe interessante capire come può essere considerata un'acquisizione duratura del bene, come nel caso di un leasing, dove non c'è però un acquisto della proprietà ab initio).
Dubbi sembrano rimanere anche sul finanziamento dei disavanzi riconducibili ad interventi di investimento: si pensi al caso di un debito fuori bilancio sorto in relazione all'esecuzione di un'opera pubblica (tipico è il caso della sentenza sull'indennizzo dovuto per l'esproprio di terreno): quale parte del debito si può considerare effettivamente legata all'investimento e quale no? Gli interessi liquidati in una sentenza emessa dopo l'8.11.2001(data di entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione)?

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Commi 25 e 26: Rimborsi Iva su TPL e servizi esternalizzati

Comma 25: Rimborsi Iva su TPL e servizi esternalizzati

Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

Comma 26: Rimborsi Iva per Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori

Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.

Nota tecnica

La norma riconosce finalmente che il rimborso dell'IVA sui servizi pubblici non commerciali esternalizzati e sul trasporto pubblico locale deve avvenire al lordo della quota di IVA riservata per legge alle regioni a Statuto ordinario (circa il 40%). Pertanto, viene restituita alle regioni e, soprattutto, agli enti locali interessati la suddetta quota relativamente al triennio 2001-2003 (anni in cui il rimborso IVA è avvenuto al netto della quota spettante alle regioni e al netto della quota spettante alla Comunità europea). La restituzione sarà effettuata in tre anni a partire dal 2004. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi.

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Comma 27: Contributo alle Unioni dei Comuni

Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di servizi.

Nota tecnica

È parzialmente ripristinato il contributo alle unioni di comuni, in particolare quelle che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di funzioni. Il fondo passa, comunque, dai 55 milioni di euro dello scorso anno a poco più di 30 milioni per il 2004.

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Comma 28: Impieghi per gli Enti Locali delle entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali

Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nota tecnica

Con il comma 28 gli enti locali hanno la facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali (inclusi quelli immobili) per le spese relative: a reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, copertura dei debiti fuori bilancio, per provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento di spese di investimenti. Unica limitazione è che non si deve trattare di spese aventi carattere permanente.

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Commi 35 e 36: Trasferimenti erariali

Comma 35: Trasferimenti a favore degli enti locali

I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’anno 2004, l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.


Comma 36: Contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti

Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.


Nota tecnica

In merito ai trasferimenti erariali risultano per lo più confermate le riduzioni rispetto al 2003.
È riconosciuto un fondo di 180 milioni di euro, quale incremento annuale derivante dall'applicazione del tasso di inflazione programmato 2004, da ripartire per il 50% a favore degli enti con dotazioni al di sotto della media nazionale e per il restante 50% a favore di tutti i comuni ( l'incremento delle risorse dovuto all'applicazione del tasso di inflazione programmato per il 2003, destinato solo agli enti sottodotati, non è confermato).
Vengono rifinanziati 50 milioni di euro a favore degli investimenti nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ( il 64% circa in meno rispetto allo scorso anno in cui erano stati stanziati su questa voce 112 milioni di euro).

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Comma 50: Spese per il personale degli Enti Locali

In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo periodo del comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.

Nota tecnica

Il comma 50 stabilisce che i maggiori oneri di personale sostenuti dagli enti locali in relazione al biennio 2002 - 2003, nonché le spese sostenute per l’istruttoria delle domande di sanatoria degli illeciti edilizi non vanno a peggiorare, per il 2003 e per gli anni successivi, il saldo di comuni, province e regioni in base al quale viene valutato il rispetto delle regole “a decorrere dal 2003”; fa supporre quindi una esclusione di tali oneri in via permanente; tuttavia citando le norme relative al Patto di Stabilità non si cita il comma 11 dell’art. 29 della finanziaria 2003, che disciplina le modalità di calcolo del disavanzo a decorrere dal 2005.

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Comma 116: Fondo per le Politiche Sociali

L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

Nota tecnica

L’art. 116 modifica la destinazione di una parte delle risorse aggiuntive del Fondo nazionale per le politiche sociali stanziate per il 2004: si ricorda che il decreto-legge n. 269 del 2003, all'articolo 20, comma 6, prevede una dotazione aggiuntiva di 232 milioni di euro destinata al finanziamento delle politiche in favore delle famiglie. Le nuove finalizzazioni ineriscono alle politiche a favore della famiglia e, in particolare, degli anziani e disabili (70 milioni di euro), all'abbattimento barriere architettoniche (20 milioni di euro), all'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap (40 milioni di euro) ed ai servizi per la prima infanzia e scuola d’infanzia (67 milioni di euro).

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Comma 121: Invalidità civile

Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale" è soppressa.

Nota tecnica

La norma si occupa della difesa nei procedimenti giudiziali aventi ad oggetto la concessione delle provvidenze in favore degli invalidi civili (art. 130 decreto legislativo n. 112 /98), nei casi in cui sia legittimata, attiva o passiva, la regione.
In tali controversie la difesa in giudizio della regione è consentita, oltre che nelle forme ordinarie (Avvocatura dello Stato, propri avvocati interni o esterni) anche a mezzo di funzionari regionali, funzionari di enti locali (probabilmente qui la norma vuole riferirsi ai funzionari degli enti locali ai quali la funzione amministrativa sia stata attribuita a sua volta dalla regione), funzionari delle Aziende sanitarie locali, nonché da avvocati dell'Inps (in tal caso in base ad apposita convenzione con l'ente di previdenza) senza alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Comma 141: Trasferimenti a favore delle Comunità Montane
Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.

Nota tecnica

Il comma 141 incrementa per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.

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Comma 162: Enti ed Associazioni per l'assistenza alle collettività italiane all'estero

Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per l’assistenza alle collettività italiane all’estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Nota tecnica

Il comma 162 esenta gli enti ed associazioni per l'assistenza alle collettività italiane all'estero, dall'applicazione della disposizione prescrivente l'iscrizione dei contributi statali in un'unica unità previsionale di base.

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Commi 163, 164 e 165: potenziamento dell’amministrazione economica e finanziaria

Comma 163:

Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: «, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze» fino a: «stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze».

Comma 164:

In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento dell’Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività del personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

Nota tecnica:

I commi da 163 a 165 pongono una nuova disciplina, sostituiva di quella vigente, volta a finanziare il potenziamento dell’amministrazione economica e finanziaria. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’economia, si determina l’eccedenza netta delle entrate importata dal recupero dell’evasione fiscale. Nella legge finanziaria relativa all’anno successivo gli importi così determinati sono destinati a ridurre il carico tributario relativo alle imposte sui redditi e a potenziare l’amministrazione finanziaria.

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Commi da 166 a 172: acquisti di beni e servizi della PA effettuati tramite CONSIP

Comma 166:

L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di beni e servizi a rilevanza nazionale»;
il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».

Comma 167:

All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «a rilevanza regionale»;
al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

Comma 168:

Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad» sono sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero»;
il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.

Comma 169:

All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;
il comma 7 è abrogato.


Comma 170:

Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Tali enti, per l’acquisto di beni e per l’approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.

Comma 171:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.

Comma 172:

Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.

Nota tecnica

Con i commi dal 166 a 172, viene innovata la disciplina degli acquisti di beni e servizi della PA effettuati tramite la CONSIP. In particolare si limita l’utilizzo delle procedure previste dall’articolo 59 della legge n. 388 del 2000 agli acquisti a rilevanza regionale.
Viene abrogato l’art. 24 della legge finanziaria 2003 (eccetto l’ultimo periodo del 3 ed i commi 6-bis e 7) venendo così meno l’obbligo per la PA di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP per l’acquisto di beni e l’approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro. Sono fatte salve le seguenti disposizioni: quelle che consentono di aderire alle convenzioni quadro anche ai movimenti o partiti politici; quelle che dispongono l’obbligo per Consip di pubblicare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo; quelle che prevedono modalità differenziate per il ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia per alcuni organismi (SISMI, SISDE). Modificato anche l’art. 26 della legge finanziaria 2000: le procedure per il ricorso alle convenzioni quadro vengono limitate ai soli ordinativi di fornitura di beni e servizi che abbiano rilevanza nazionale; le amministrazioni dello Stato hanno la facoltà (e non più l’obbligo) di fare ricorso a tali convenzioni ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Modificato poi l’art. 59 della legge n. 388/2000, che ora riguarda l’acquisto di beni e servizi di rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa; soppressa la disposizione che disponeva l’applicazione dell’art. 26, co. 3, della legge finanziaria 2000 alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni.
Modifiche anche per il decreto-legge n. 347/2001, nella parte che disciplina l’acquisto di beni e servizi delle aziende sanitarie e ospedaliere. Soppressa la disposizione che disponeva la facoltà di dette aziende di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali fosse dimostrata la non convenienza;
Si interviene anche sull'articolo 24 (Patto di stabilità interno per province e comuni) della legge finanziaria 2002, riformulando il comma 6: le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni CONSIP solo limitatamente agli acquisti aventi rilevanza nazionale. Nell’ipotesi di acquisti effettuati in maniera autonoma dagli enti locali, scompare l’obbligo di fissare il prezzo stabilito in base alle convenzioni come base d’asta al ribasso; viene meno l’obbligo di sottoporre i relativi atti di acquisto agli organi di revisione contabile a fini di controllo e cessa infine l’obbligo per gli enti locali di impartire direttive per promuovere l'adesione alle convenzioni.
Soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 della legge n. 448/01) per cui gli enti pubblici diversi da quelli territoriali non avranno più l’obbligo di acquistare beni e servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro mediante adesione alle convenzioni CONSIP. Inoltre, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla Consip s.p.a. La Consip s.p.a. attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.


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27 28 29 gennaio 2004

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