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"Enti locali, regioni e nuovo Titolo V della Costituzione" |
| di Giancarlo Pola
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Docente Ordinario Scienze delle Finanze Università di Ferrara |
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1.
Riepilogo delle novita' costituzionali , riguardanti soprattutto l'art.
119
A
costo di apparire ripetitivi nel panorama ormai affollato della pubblicistica
dedicata al tema, conviene fare ancora una volta il punto della situazione
in materia di legge costituzionale 3/2001, riguardante gli Enti locali
e, in particolare, i Comuni.
Il nuovo
contesto costituzionale e istituzionale si potrebbe sintetizzare come
segue:
- I livelli
di governo esistenti passeranno da 4 a 5, poiche' e' prevista la costituzione
della Citta' Metropolitana;
- Tutti
e cinque i livelli, Stato incluso, godranno di pari dignita' costituzionale:
lo Stato sara' solo un primus inter pares;
- Solo le
Regioni e lo Stato potranno legiferare nel vero senso della parola,
vuoi con potesta' esclusiva, vuoi con potesta' cocorrente;
- La Regione
godra' di potere legiferante e normativo in materie di rilievo per i
Comuni, per esempio (per rimanere agli argomenti principali, ai quali
dedicheremo sviluppi di questo stesso scritto), la materia dei tributi
e quella dei bilanci;
- In base
al principio di sussidiarieta' i Comuni diverranno i titolari unici
delle funzioni amministrative, a meno che vi siano ragioni valide per
sottrargliele (esempio: la loro scarsa operativita' e/o troppo ridotta
dimensione, nel qual caso la stessa Costituzione invoca la gestione
associata dei servizi;
- Gli atti
dei Comuni e delle Province non sono piu' soggetti a controlli preventivi
esterni di legittimita' e di merito.
In tale contesto,
per quanto riguarda la finanza, la legge in parola fissa innanzitutto,
e definitivamente, il principio-cardine secondo il quale gli Enti decentrati
non possono contrarre debiti se non per spese di investimento. Una volta
collocati tali paletti, viene sancita una definitiva catalogazione dei
4 tipi di risorse di cui si alimenteranno d'ora innanzi i bilanci degli
Enti sub-centrali:
- a) tributi
ed entrate proprie (che, si dice "devono essere in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario";
- b) compartecipazione
al gettito dei tributi erariali ("riferibili al loro territorio");
- c) risorse
eventualmente tratte dal Fondo perequativo;
- d) risorse
eventualmente rinvenienti dalle provvidenze speciali istituite per scopi
particolari ("promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale, ecc.").
Numerosi
sono i quesiti che si pongono gia' attorno a queste scarne enunciazioni.
Ad esempio:
- per quanto
riguarda i nuovi tributi, a quali condizioni possono Comuni e Province
istituirli, posto che non dispongono di potesta' legislativa? Dovra'
essere la Regione a spianare la strada, o Regione e Stato insieme? E
quali nuove basi imponibili sara' consentito di individuare per soddisfare
tale necessita'?
- circa
le compartecipazioni ai tributi erariali, ci si chiede se esse davvero
debbano essere limitate al gettito, come si evince dal testo costituzionale,
ovvero se potranno prendere la forma della condivisione delle aliquote,
come accade ora con le sovrimposte ("addizionali") all'IRPEF;
- c'e'
poi da domandarsi come si stabilira' il riferimento al "territorio"
per certi tributi a base imponibile difficilmente localizzabile;
- ancora:
di fortissimo rilievo sono i quesiti che sorgono circa la perequazione,
che sara' - viene precisato - posta a carico dello Stato (non si parla
di Regioni, anche se , a nostro avviso, e' possibile una utile sinergia
tra i due livelli di governo in tale materia). Due in particolare le
questioni aperte: la mancanza di riferimenti al parametro dei fabbisogni
(viene menzionato solo quello della capacita' fiscale) e la problematicita'
del riferimento ai beneficiari (chiamati "territori"), che - se interpretato
alla lettera - rischia di danneggiare quegli Enti locali meno dotati
che hanno la sfortuna di far parte di "territori" ricchi (e dunque non
destinatari di risorse perequative);
- circa
la quarta fonte di finanziamento, cioe' le risorse date per scopi particolari,
e' degna di menzione la scomparsa della menzione esplicita del Mezzogiorno
come destinatario unico ;
- a monte
di tutte queste problematiche relative alle entrate, sta il problema
dell' impatto finanziario (e delle sue forme di copertura, non menzionate
nel testo costituzionale) della norma (art.117) che demanda allo Stato
la possibilita' di stabilire livelli essnziali di servizi collegati
ai diritti civili e sociali fondamentali.

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2.
La finanza del "mondo decentrato" nel nuovo contesto: indifferenza, conflitto
o cooperazione? La proposta della Regione Lombardia.
Definito il
nuovo quadro generale di riferimento, e' forse utile affrontare il tema
delicato del rapporto che in esso si vengono ad instaurare tra Enti locali
e Regioni. Tale rapporto e' passibile di due declinazioni: quella collettiva,
che vede come attori la totalita' delle Regioni (quantomeno quelle a statuto
ordinario) e la totalita' degli Enti; e quella individuale, imperniata
sul colloquio quotidiano tra Enti locali e propria Regione di riferimento.
Ma in entrambi i casi conviene ricordare che - stante la ricordata equi-ordinazione
delle 5 componenti della Repubblica - d'ora innanzi non si potra' piu'
parlare di Regione cone Ente (o livello di governo) "sovra-ordinato" a
Comuni e Province (e, domani, Citta' metropolitane). Questa novita' e'
forse determinante per una impostazione su basi piu' solide (perche' imperniata
sul modello cooperativo anziche' su quello gerarchico-imperativo) di qualsiasi
azione congiunta Regione/Enti locali.
Nella sua
versione collettiva, il rapporto Regioni-Enti locali prendera' corpo soprattutto
nelle varie sedi istituzionali (Conferenze di vario tipo; Alta Commissione
per la realizzazione del federalismo, nonche', nel prossimo futuro, la
Camera delle Autonomie…) in cui le due "potenze" dovranno sedere fianco
a fianco per contribuire congiuntamente alla migliore definizione delle
normative e delle politiche interessanti l'universo decentrato vis a vis
quello centrale. Saranno certamente definite in tali sedi le questioni
piu' rilevanti di interesse comune, alcune delle quali sollevate nella
prima parte di questo scritto ( intervento legislativo della Regione per
nuovi tributi comunali; coordinamento bilanci e finanza pubblica ; perequazione
per "territori"; e cosi' via).
Il rapporto
Regioni-Enti locali entra in pieno nel problema del coordinamento della
finanza pubblica , in cui Stato e Regioni dispongono di legislazione concorrente.
La Corte dei Conti, nella sua ultima relazione sui bilanci di Comuni e
Province, identifica i seguenti aspetti rilevanti nel problema del coordinamento
della finanza pubblica , che chiamano in causa i diversi livelli di governo:
- i) il
Patto di stabilita';
- ii) il
sistema tributarioe la sua incidenza complessiva sulle basi imponibili;
- iii) lo
stesso sistema tributario , con riguardo non tanto alla sua incidenza,
quanto alla sua complessita' e diversificazione sul territorio,
e giustamente
afferma (pag. 28) essere opportuno che "le problematiche connesse al coordinamento
della finanza pubblica …vengano affrontate in sede concertata piuttosto
che con decisioni unilaterali".
Quella del
coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica rimane dunque la questione
di maggior pregnanza che dovra' essere risolta in via preliminare a livello
nazionale e concertato proprio perche' la normativa unitaria possa evitare
la la babele istituzionale. Sembra ormai pacificamente accettato che la
"concorrenza" della legislazione in materia si traduca in una legislazione
statale che si occupa del coordinamento della finanza statale e regionale,
e in una contemporanea legislazione regionale dedicata al coordinamento
della finanza regionale con quella degli Enti locali.
Recependo
un tale orientamento, le Associazioni nazionali degli Enti locali (ANCI,UPI,UNCEM)
si attendono che le Regioni, nel redigere i loro nuovi statuti , definiscano
specifiche sedi di raccordo tra Regione ed Enti locali, a carattere permanente
ed a competenza generale "dotate di poteri effettivi ed autorevoli". Ed
auspicano che venga costruito in ogni Regione un modello integrato di
finanza locale e di finanza regionale. "Le norme - si dice - dovranno
riconoscere la piena autonomia degli Enti locali nell'esercizio delle
funzioni conferite, nonche' la certezza di risorse organizzative, strumentali,
finanziarie e di personale stabilmente garantite nel tempo. Contestualmente
occorre che l'effettivita' della copertura finanziaria sia assicurata
attraverso forme di partecipazione degli Enti locali al gettito regionale
di quote di imposte…"
Per quanto
riguarda la Lombardia, si erano gia' avute significative "dichiarazioni
di intenti" nel DPEFR 2002-2004 (a referendum non ancora effettuato);
oggi disponiamo di quelle, ben piu' strutturate e significative, del DPEFR
2203-2005. Nel primo dei due documenti, dopo avere salutato l'avvento
del nuovo governo come "occasione storica" per il Paese e la Lombardia,
si affermava - anche su sollecitazione dell'ANCI Lombardia - essere possibile
una maggior valorizzazione del ruolo istituzionale dei diversi livelli
, nazionale, regionale e locale. Ma si affermava soprattutto la necessita'
di una sussidiarieta' verticale (accanto a quella orizzontale) che dovrebbe
comportare , tra l'altro " la completa attuazione dei provvedimenti legislativi
regionali che prevedono ulteriori deleghe e trasferimenti agli Enti locali…."
, e la "ricognizione e il trasferimento di ulteriori funzioni di carattere
amministrativo , gestionale e di programmazione a livello locale" , prevedendo
"opportune dotazioni finanziarie e fiscali, per un esercizio pieno e soddisfacente
delle rispettive competenze".
Ma e' soprattutto
dal DPEFR 2003-2005 che provengono gli stimoli maggiormente degni di attenzione
per i Comuni e le Province della Lombardia, in particolare dai paragrafi
"La Regione come governo della fiscalita' territoriale" e "Coordinamento
tra finanza regionale e locale" , dopo che si e' esplicitato in apertura
che uno degli obiettivi della Regione e' la valorizzazione
del rapporto con gli Enti locali, avendo preso atto della "pari-ordinazione"
tra livelli istituzionali.
Si riportano
qui di seguito i due brani rilevanti.

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2.1.
La
Regione come governo della fiscalità territoriale
Nell'ottica
di acquisire al territorio regionale il controllo
delle entrate tributarie erariali, regionali e degli enti locali, attraverso
un sistema tributario regionale, è necessario attivare una
serie di sinergie organizzative tendenti alla realizzazione concreta del
principio di sussidiarietà. Ad esempio, necessita il coinvolgimento di:
- Articolazioni
periferiche dell'Amministrazione statale
- Enti
locali (Province e Comuni)
- Enti sub-statali
(Camere di commercio, Poste, Aci, concessionari della riscossione, ecc.)
- Soggetti
ed Enti privati (organizzazioni, fondazioni, settore bancario e dei
servizi, ecc.).
Ciò può avvenire
considerando la Regione come centro di governo
e di coordinamento e non sostituendo la centralità gestionale
dello Stato con una centralità gestionale della Regione. Infatti, basti
pensare al rapporto tra il cittadino "perifericamente collocato" e la
centralità della Regione.
In
tal proposito pare opportuno valorizzare la realtà e l'esperienza degli
Enti locali, dei privati e degli enti sub-statali. Tale percorso
può essere realizzato modulando la sussidiarietà e l'economicità, al fine
di non indurre costi aggiuntivi per la collettività. Tale modulazione,
infatti, potrà avvenire anche attraverso l'uso dello strumento convenzionale
per la gestione tributaria con gli enti sub-statali e l'amministrazione
periferica dello Stato (per esempio, Agenzia delle Entrate), che assicuri
alla Regione il controllo e la responsabilità dell'azione.
Tutto questo
costituisce la premessa per l'istituzione dei Centri di Servizio regionali,
finalizzati a una gestione intelligente e snella del rapporto tributario
tra cittadini, imprese e istituzioni del territorio e
consentirebbe un effettivo coordinamento e la coerenza della finanza locale.

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2.2.
Coordinamento
tra finanza regionale e locale
Nella riforma
delle autonomie in senso regionalista e federalista, questione
centrale è quella dei rapporti della Regione con gli enti locali, in particolare
sotto il profilo finanziario. Il sistema di finanza locale
vigente richiede riforme per essere adeguato a quei principi di autonomia
e di responsabilità, che costituiscono i valori di fondo cui alludono
gli elementi che formano il "federalismo fiscale" in un'ottica municipale
e provinciale. Innanzi tutto si tratta di semplificare il sistema dei
tributi locali e, soprattutto, di assicurare
le condizioni affinché l'autonomia tributaria delle amministrazioni locali
possa esprimersi secondo il disegno costituzionale.
E' questo
il senso della riforma del Titolo V della Costituzione. Nell'ambito delle
azioni regionali di "decentramento" e di deleghe di funzioni agli Enti
locali e nella contrattazione delle risorse da attribuire ad essi, oltre
ai fondi statali, possono entrare alcune voci
tributarie, oggi direttamente in capo alla Regione. La Regione, cioè,
potrebbe delegare agli Enti locali l'applicazione diretta di propri tributi
esclusivi. L'attuazione corretta e trasparente di questo decentramento
fiscale, potrebbe configurare una nuova graduale base di rapporti finanziari
con gli Enti locali fondata su una seria prospettiva di federalismo che
accompagna la responsabilità della spesa a quella di prelievo.
Questo ovviamente
in un contesto che sconta la necessità della definizione almeno nelle
sue linee generali del quadro nazionale. La Lombardia, che è anche coordinatrice
interregionale in materia finanziaria, sta lavorando alla predisposizione
di iniziative e proposte con l'obiettivo di costituire lo stimolo e le
basi per la costruzione dei nuovi assetti finanziari.

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3.
Conclusioni
Non solo,
dunque, si propone un aiuto concreto ai Comuni e alle Province lombardi
in materia di gestione dei tributi , facendo perno sul principio
della sussidiarieta' e nell'ottica ( condivisibile) della minimizzazione
dei costi - collettivo e individuale - di riscossione dei tributi decentrati;
ma (quel che piu' conta), si ipotizza la "devoluzione" di cespiti tributari
regionali agli Enti locali come contropartita della parallela "devoluzione"
di funzioni regionali che avranno luogo prossimamente anche in
applicazione della riforma costituzionale.
Quella dell'individuare
un modo congruo e soddisfacente di finanziamento di funzioni conferite
e/o devolute da un livello di governo ad un altro costituisce un passaggio
sempre complicato nell'esperienza europea . Di norma prevale la cautela
, che consiste - una volta identificati i costi "effettivi" (vedi Spagna)
delle funzioni trasferite - nel ripianarli inizialmente sotto forma di
trasferimenti , e solo successivamente di entrate tributarie di varia
configurazione. In Italia si e' seguita finora questa strada, con "impegno"
a trasformare quanto prima i trasferimenti "Bassanini" in quote di IRPEF.
In Francia, in occasione del massiccio decentramento delle funzioni statali
a Dipartimenti e Regioni (1982-84) , si "salto'" la prima fase e si ridefinirono
immediatamente le competenze tributarie degli Enti coinvolti. Anche nella
devolution inglese , soprattutto nel caso scozzese, si prevede
un rafforzamento immediato dei poteri tributari delle 3 Regioni protagoniste
come compenso per il decentramento di funzioni.
Sono evidenti
e noti i pro e i contro delle due soluzioni (trasferimenti di risorse
dal bilancio dell'Ente che devolve funzioni, ovvero maggiori poteri o
"diritti" tributari diretti): a meno di definizioni politiche forti, il
metodo dei trasferimenti dal bilancio non garantisce quasi mai la copertura
dei costi delle funzioni trasferite negli anni successivi al primo, specie
in presenza di inflazione ; il metodo della devoluzione di tributi specifici
o di quote fisse di tributi centrali (o regionali, come nel caso qui esaminato)
consente di rapportare piu' fedelmente il gettito di questi ai costi delle
funzioni decentrate, magari (ove consentito dal regime di federalismo
fiscale vigente) in piena autonomia di aliquota e/o di base imponibile.
I "contro" stanno nel rischio che le basi imponibili che sottostanno ai
tributi devoluti in contropartita alle nuove spese siano statiche o addirittura
regressive nel tempo, di contro a costi quasi invariabilmente crescenti:
non sono tuttavia rinvenibili molti casi di questo genere nella casistica
contemporanea.
All in
all, per dirla all'anglosassone, crediamo che il gioco valga la candela
e che quindi i Comuni (e i restanti Enti locali candidati all'esperimento)
della Lombardia dovrebbero accogliere con spirito attento ma favorevole
l'ipotesi-proposta che proviene dal DPEFR 2003-2005 . Dovra' naturalmente
essere fatta una disamina accurata non solo della compagine attuale
dei tributi regionali e delle stesse compartecipazioni regionali a tributi
statali , ma anche di tributi potenzialmente suscettibili di essere
attivati nel prossimo futuro a livello regionale (trascuriamo per
il momento quelli di iniziativa locale che necessiteranno della competenza
legislativa della Regione per essere attivati nel concreto); si dovra'
quantificare il volume di risorse attualmente adibite alle funzioni trasferite
a tutto il 2003 o trasferende dal 2004 ( anno dal quale la Regione potrebbe
chiedere agli Enti di far partire l'esperimento) e individuare i cespiti
tributari adeguati a finanziare le spese coinvolte. Ovviamente andrebbero
inserite apposite clausole di salvaguardia , piu' o meno del tipo
di quelle adottate nel d.lvo 56/2000 a salvaguardia dei bilanci regionali
contro i rischi di evoluzioni impreviste della spesa o dei gettiti dei
tributi statali coinvolti.

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