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"I bilanci e le tariffe - esercizi 2003 - 2004 - 2005" |
| di Massimo Pollini
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Sindaco di Moniga del Garda
Componente Osservatorio finanza e contabilità enti locali
Consulente di Finanza locale ANCI Lombardia
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1.
IL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2003
L'art.
151.1 del T.U. Enti locali, approvato con D. L.vo n. 267/2000 (in seguito
TU) ha fissato in via definitiva la scadenza del termine per l'approvazione
del bilancio preventivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento. Detto termine può essere differito con Decreto del Ministro
dell'Interno sentita la Conferenza Stato - Città - Autonomie (DM 20/10/01,
in GU n. 300/01). Il bilancio va costruito a legislazione vigente. Se
norme successive alla sua approvazione dovessero comportare modifiche,
si provvederà, una volta conosciuti i necessari dati, alle conseguenti
variazioni. Il principio vale anche per la "Legge Finanziaria"; si vedano
le interpretazioni per il 2002.

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2.
CONTROLLI SUI BILANCI
L'interpretazione,
ormai pacifica, in merito alla legge costituzionale n. 3 del 18.10.01
(Art. 9) è nel senso della immediata soppressione dell'ORECO quale Organo
di controllo sugli atti degli Enti locali. Pertanto le deliberazioni di
approvazione (e di variazione) di bilancio non vanno più trasmesse a tale
Organo. L'art. 1 del D.L. n. 13/02, convertito nella legge n. 75/02 (inizialmente
per il solo anno 2002, ma è da ritenere, nelle more della riforma dei
controlli, che la regola resti in vigore anche per il 2003) ha previsto
che, in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, il Prefetto
nomini un commissario per la predisposizione d'ufficio del bilancio, assegnando
ai Consigli un termine di 20 giorni per la sua approvazione. In caso di
mancata approvazione da parte del Consiglio, a tale adempimento provvede
il Commissario. La stessa norma consente agli Statuti degli Enti Locali
di regolare le modalità di nomina del Commissario.

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3.
ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA
In
conseguenza di quanto detto al punto precedente viene a modificarsi la
nozione di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria di cui all'art.
163 T.U. Il T.U., in materia di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria,
detta regole che tengono conto delle funzioni dell'Organo regionale di
controllo. Così l'art. 163, comma 1, dispone che nelle more dell'approvazione
del bilancio da parte dell'Organo regionale di controllo il Consiglio
delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi,
sulla base del bilancio già deliberato. A sua volta l'art. 174, comma
3, T.U., stabilisce che la deliberazione di approvazione del bilancio
ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente
all'Organo regionale di controllo. Soppresso il controllo dell'ORECO,
l'intera materia all'inizio enunciata va interpretata ex novo. Si ritiene
nel merito di giungere alle seguenti conclusioni:
1. la deliberazione
di approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati non vanno
più trasmessi all'Organo regionale di controllo, in quanto la seconda
parte del comma 3 dell'art. 174 del T.U. è da ritenersi ora implicitamente
soppressa;
2. abolito il controllo dell'ORECO, il comma 1 dell'art. 163 del T.U.
non ha più ragione di essere. Ad analoga conclusione si giunge a riguardo
dell'art. 134, comma 1, TU, il quale stabilisce che la deliberazione soggetta
a controllo necessario diventi esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione
della stessa, il comitato regionale di controllo non trasmetta all'Ente
un provvedimento motivato di annullamento. Ne deriva che se il Consiglio,
con provvedimento immediatamente esecutivo, approva il bilancio entro
il 31 dicembre non vi è più esercizio provvisorio e la gestione è pienamente
operativa, sia per la parte corrente, sia per il conto capitale, a partire
dal 1° gennaio del nuovo esercizio.
3. nel caso di spostamento del termine con norma statale (comma 3, art.
163, T.U.) l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno
di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio. Anche in questa
ipotesi, quindi, dalla data di approvazione del bilancio da parte del
Consiglio con provvedimento immediatamente esecutivo la gestione può essere
attivata in via completa.
La situazione
più negativa è tuttavia quella delineata dall'art. 163, comma 2, TU, che
disciplina la gestione ove il bilancio non sia deliberato entro i termini
di legge. In quest'ultimo caso infatti, essendo illegittima l'approvazione
del bilancio oltre il 31 dicembre poiché nessuna norma lo consente, il
nuovo esercizio ha inizio in carenza di bilancio preventivo deliberato.
Sul punto, nemmeno la nuova norma costituzionale viene a soccorso per
il periodo che corre dal 1° gennaio alla data della delibera consiliare
di approvazione del bilancio. Lo scenario appena evocato può essere parificato
a quello successivo alla scadenza prorogata ma ancora disattesa (ad es.
scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo 2003 fissata
al 28 febbraio 2003 e bilancio deliberato il 30 marzo 2003). In questi
frangenti in realtà non si opera in esercizio provvisorio, bensì in gestione
provvisoria, la quale consente esclusivamente l'esecuzione delle spese
in conto residui . Per quanto riguarda la competenza, la gestione è limitata
all'assolvimento delle obbligazioni già assunte (in esercizi precedenti),
alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi
e da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento
delle spese di personale, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse
ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. In definitiva
una gravissima limitazione alla regolare gestione dei servizi pubblici,
che occorrerebbe evitare con ogni sforzo

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| 4.
ULTERIORI VARIAZIONI AL T.U. 267/00 |
| La
legge 28.12.01, n. 448 (Finanziaria 2002), di seguito indicata con le iniziali
"L.F.", oltre alle modifiche richiamate al precedente punto 2, ha introdotto
con gli artt. 27.7 e 35 ulteriori variazioni al T.U. Tenuto anche conto
delle variazioni introdotte dal DL n. 392/00, convertito nella legge n.
26/01, risultano modificati i seguenti artt. Del TU, come appresso indicato: |
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Art.31.8 |
Ai consorzi
che gestiscono i servizi di cui all'art. 113 bis si applicano le norme previste
per le aziende speciali; |
| Art.
42.2, lett. e) |
Tra le competenze
del Consiglio anziché l'assunzione diretta dei pubblici servizi vi è ora
l'organizzazione dei servizi stessi; |
| Art.
80.1 |
Gli Enti locali
devono rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti dei propri amministratori
solo per quelli dipendenti da privati o da enti pubblici economici |
| Art.
112.2 |
La norma che
disponeva: "I servizi riservati in via esclusiva ai comuni ed alle province
sono stabiliti dalla legge", è stata soppressa; |
| Art.
113 |
L'articolo
rubricato "Forme di gestione" è completamente sostituito con la dizione
di "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
industriale"; |
| Art.113
bis |
E' istituito
un nuovo articolo rubricato "Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza
industriale"; |
| Art.
115.1 |
Gli enti locali
possono trasformare, per atto unilaterale, le aziende speciali in società
di capitale; |
| Art.
115.5 |
La norma,
la quale stabiliva che "le partecipazioni nelle società di cui al comma
1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'art.
116", è soppressa; |
| Art.
115.7 bis |
E' aggiunta
la seguente norma: "La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere
la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova
costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente
articolo, nonché agli articoli 2504 - septies e 2504 - decies del codice
civile". |
| Art.
116.1 |
Gli enti locali
per l'esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza industriale possono
costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà
pubblica maggioritaria; |
| Art.
118.1 |
I trasferimenti
dei beni effettuati dagli enti locali a società di capitali di cui detengono
la maggioranza sono esenti da imposte, tasse e diritti; |
| Art.
118.3 |
La disposizione
secondo la quale "Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio,
da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi
dell'articolo 113, lettera e), e dell'articolo 116, nonché dei consorzi
e delle aziende speciali di cui, rispettivamente agli articoli 31 e 114
non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali
degli enti pubblici territoriali" è soppressa; |
| Art.
123.3 |
Viene abrogata
la seguente norma: "Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
si applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina
del presente testo unico; si applicano altresì per l'esercizio del diritto
di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione." |
| Art.
161.3 |
La mancata
presentazione di un certificato richiesto da norme di legge comporta la
sospensione della 4° rata (e non più della 2°) del contributo ordinario; |
| Art.
167.1 |
Viene resa
facoltativa in via permanente l'iscrizione nel bilancio preventivo delle
quote di ammortamento tecnico; |
| Art.
201.3 |
Viene soppresso
l'obbligo di ottenere l'assenso di una banca sul piano economico-finanziario
di opere pubbliche relative a servizi pubblici di importo superiore a 1
miliardo di lire (513.46 Euro) e finanziati con mutuo. |
| Art.
194.3 |
A seguito
della legge costituzionale n. 3/01 (Art. 5) che consente il ricorso all'indebitamento
solo per il finanziamento di investimenti, è consentito il finanziamento
con mutui dei debiti fuori bilancio di natura corrente esclusivamente per
i debiti stessi maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della
suddetta legge (Art. 41.4 L.F.) |
| Art.
204.1 |
Agli effetti
del limite del 25% degli interessi passivi sulle entrate correnti, occorre
tenere conto, oltre degli interessi sui mutui e sulle garanzie prestate,
anche degli interessi sui prestiti obbligazionari (BOC); |
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In estrema
sintesi, poiché l'argomento merita approfondimento ben oltre l'obiettivo
della presente "Indicazione", si può affermare che l'art. 35 della Finanziaria,
con le modifiche apportate al T.U. e prima riportate dall'art. 113 all'art.
123.3, ha attuato la riforma dei servizi pubblici locali secondo i seguenti
principi essenziali:
- è stata
operata una netta distinzione tra servizi pubblici di rilevanza industriale
(disciplinati al nuovo art. 113, T.U) e servizi pubblici senza rilevanza
industriale (regolamentati al nuovo art. 113-bis, T.U.), modificando così
il previgente riferimento al carattere imprenditoriale dei servizi stessi;
- viene lasciata la possibilità di separare l'attività di gestione della
rete e degli impianti destinati alla produzione dei servizi industriali
da quella di erogazione del servizio;
- per le reti e gli impianti si vieta agli Enti Locali di cedere la proprietà,
salva comunque la possibilità di conferire la stessa a società di capitali
a maggioranza pubblica incedibile;
- nel caso di separazione, la gestione della rete dovrà avvenire, o tramite
affidamento diretto a società di capitali a maggiorazione pubblica appositamente
costituita, ovvero bandendo gare con procedure ad evidenza pubblica tra
imprese di gestione (sempre società di capitali) idonee all'attività;
- sono escluse dal partecipare alle gare per la scelta del soggetto erogatore
del servizio le società che in Italia o all'estero svolgono la gestione
di servi pubblici acquisita in assenza di gara;
- per quanto riguarda il periodo transitorio, lo stesso è allungato, ritardando
di fatto (o renderlo comunque molto graduale) il processo di privatizzazione
in atto nel settore;
- per il servizio idrico integrato è prevista la possibilità per le Ato
di affidare il servizio a società di capitali di soli Enti Locali ricompresi
nel medesimo ambito entro i 18 mesi successivi al vigore della Legge;
- entro il 31 dicembre 2002 sarà obbligatorio trasformare le Aziende speciali
ed i consorzi che gestiscono servizi pubblici di natura industriale in
società di capitali;
- per i servizi privi di rilievo industriale è stato introdotto il nuovo
art. 113-bis, del T.U., che prevede, quali modalità di gestione:
· il ricorso all'affidamento diretto del servizio ad istituzioni, aziende
speciali e consorzi, società di capitali regolate dal Codice civile;
· l'affidamento a terzi attraverso apposite gare, in presenza di ragioni
tecniche, economiche o di utilità sociale.
· la gestione in economia nel caso non sia opportuno o conveniente economicamente
procedere alla esternalizzazione

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5.
LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2003/2005
L'art. 170
del T.U. prevede che il bilancio preventivo sia corredato da una relazione
previsionale e programmatica della durata pari a quella della regione
di appartenenza. Il comma 3 della medesima norma prevede che il bilancio
ed i suoi allegati siano leggibili anche per programmi, servizi ed interventi.
L'aspetto programmatico della gestione locale ha trovato alimento anche
dalle seguenti ulteriori norme:
a) art. 3,
comma 5, della legge 81/93 (71, comma 1, T.U.), il quale prevede che con
la lista dei candidati al Consiglio comunale sia indicato il nome ed il
cognome del candidato Sindaco ed il "programma amministrativo" da affiggere
all'Albo pretorio;
b) art. 165, comma 7, del T.U., il cui testo reca: "Il programma, il quale
costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative
alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente
solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più
vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'art.
151 può essere compreso, all'interno di una sola delle funzioni dell'ente,
ma può anche estendersi a più funzioni";
c) art. 46, comma 3, del T.U., il quale prevede che: "Entro il termine
fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita
la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato."
d) Art. 165, comma 9, del T.U., che stabilisce: "A ciascun servizio è
affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari,
specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile
del servizio".
e) Dalla normativa sopra riportata si può cogliere il complessivo disegno
programmatico ideato dal legislatore e che può essere così schematizzato:
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Programma
amministrativo del Sindaco (art. 71.1, TU)
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Linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato (art.
46.3, TU)
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Piano
generale di sviluppo (art. 165.7, TU)
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Programmi
di bilancio (artt. 165.7 e 170.3, TU)
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Programmi
ed obiettivi di gestione (artt. 165.9 e 169, TU)
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La relazione
previsionale e programmatica rappresenta il punto di raccordo e di organizzazione
del disegno programmatico sia per la gestione diretta del Comune, sia
per i servizi gestiti con appositi organismi (S.p.A., Aziende speciali,
consorzi, ecc.). Essa ha trovato definizione nell'art. 12 del D. Lgs.
77/95 (ora art. 170 T.U.) mentre il DPR 3 agosto 1998, n. 326 ne ha approvato
lo schema, da intendersi quale contenuto minimo. Tale schema è obbligatorio
a decorrere dal triennio 2000/2002

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6.
IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2003/2005
L'art. 171
del T.U. prevede che al bilancio preventivo sia allegato un bilancio pluriennale
della durata pari a quella della regione di appartenenza. Il modello del
bilancio pluriennale è stato approvato con il DPR 194/96; modello che,
a differenza del passato, non è più derogabile con il regolamento di contabilità
(Art. 152 T.U.). Il contenuto del bilancio pluriennale è fissato dall'art.
171 del T.U. In linea generale si può affermare che il bilancio pluriennale
traduce in previsione i contenuti programmatici della relazione previsionale
e programmatica. Caratteristica del nuovo bilancio pluriennale è il suo
valore autorizzatorio. Questo requisito ha consentito di eliminare l'obbligo
di formazione dei piani finanziari dei singoli investimenti, come stabilito
dalla previgente normativa. Infatti nel bilancio pluriennale devono essere
previsti, nei pertinenti esercizi, le spese indotte dagli investimenti
programmati e stanziati nel bilancio stesso (Artt. 171 e 200 T.U.). Piani
economici e finanziari devono essere approvati solo nei casi contemplati
dall'art. 201, comma 2, del T.U. e dall'art. 14, comma 9, della legge
109/94 e s. m. Per quanto riguarda l'assenso sul piano economico-finanziario
vedasi precedente punto 4, art. 167.1. Il carattere autorizzatorio del
bilancio pluriennale ha imposto che gli stanziamenti di spesa siano dettagliati
fino ai singoli interventi (e di converso le entrate sino alle risorse).

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7.
L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI AI DIRIGENTI O RESPONSABILI
DI SERVIZI E LORO FUNZIONI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE
Sullo specifico
argomento, ormai diffusamente trattato dalla dottrina, preme puntualizzare
quanto segue: 1) Tutte le risorse finanziarie devono essere assegnate
ai dirigenti e/o responsabili. 2) Per ogni servizio vengano assegnate
al medesimo responsabile sia le entrate sia le uscite. Ma il PEG prevede
anche l'assegnazione delle risorse umane e strumentali. In conclusione,
ad ogni responsabile devono essere assegnate quote di: - stanziamenti
di spesa; - previsioni di entrata; - personale; - beni mobili; - beni
immobili. (Vedasi: artt. 107, 109, 165 e 169 T.U.; art. 3 D, lgs, 279/97;
art. 17 D. Lgs. 165/01; contratti di lavoro). Si è in precedenza affermato
che tutte le risorse finanziarie vanno assegnate agli uffici. Ciò ha creato
qualche equivoco poiché ci sono norme speciali (ad es. artt. 82, comma
1 e 90, comma 3, T.U.) che attribuiscono competenze in materia di impegni
agli Organi politici. Ebbene, anche in tali casi gli stanziamenti di spesa
vanno assegnati ai responsabili, i quali provvederanno alla loro erogazione,
anziché mediante determinazioni, per il tramite di proposte di deliberazione
(art. 49 T.U.). Secondo il principio della semplificazione amministrativa
non è invece consentito formare sia la deliberazione sia la determinazione.
3) Assegnazione delle risorse e degli obiettivi nei comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti. L'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 77/95 (ora
art. 169, comma 3, del T.U.) dichiara facoltativa l'adozione del PEG in
detti Enti. In linea di massima suggeriamo l'approvazione di tale essenziale
strumento di programmazione e di organizzazione dell'attività da parte
di tutti i Comuni. La recente normativa ha infatti predisposto gli strumenti
adeguati a tale scopo. Ed invero: - l'art. 97, comma 4, del T.U., consente
al Sindaco di nominare il Segretario Comunale responsabile di alcuni (o
anche tutti) i servizi; - il comma 4 dell'art. 11 del vigente contratto
di lavoro (G.U. n. 95/99), prevede la convenzione tra comuni per la gestione
di determinati servizi con un unico responsabile; - il comma 1 dell'art.
110 del T.U. offre la possibilità di assunzioni a tempo determinato di
responsabili di servizi anche al di fuori della pianta organica; - l'art.
108, comma 3, del T.U., disciplina la nomina del direttore generale previa
stipula di convenzioni tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono
i 15.000; - l'art. 13, comma 1, della legge 265/99, modificativo dell'art.
51 della legge 142/90, avendo abolito l'art. 2 del DPR 347/ 83, attribuisce
la possibilità di assumere dirigenti anche ai piccoli comuni (Vedasi ora
art. 89, comma 5, T.U.) Resta tuttavia il fatto che in molti comuni al
di sotto dei 15.000 abitanti il PEG non viene approvato e che in talune
situazioni il comma 3 dell'art. 169 del T.U. viene interpretato nel senso
che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Va detto
subito che tale ultima situazione è palesemente illegittima in base alla
legge fondamentale di riforma ed ad una serie di norme attuative. (Artt.
42.2, 109.3 T.U., Art. 6.2 legge 127/97; art. 4, D. L.vo 165/01). Dunque
è chiaro l'obbligo di assegnazione delle risorse, almeno di quelle derivanti
dagli stanziamenti di bilancio, ai responsabili dei servizi, i quali sono
competenti in via generale, alla gestione della spesa (e dell'entrata),
in tutti gli Enti locali. Rimane l'eccezione dei comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali, in determinate situazioni, la
funzione di responsabile dei servizi può essere assegnata, previa apposita
norma regolamentare, ai componenti della Giunta (Art. 53.23 legge 388/00
e art. 29.4 legge 448/01). La generale competenza dei dirigenti e/o responsabili
dei servizi trova inoltre qualche eccezione per materia, come la nuova
formulazione dell'art. 49, comma 1, del T.U. espressamente contempla.
Tolte le suddette eccezioni, la competenza rimane assegnata, senza ombra
di dubbio, in tutti gli enti locali agli Uffici. E' questo un principio
fondamentale che la Legge di riforma delle autonomie locali solennemente
sancisce e che peraltro trova riscontro in tutti i comparti della Pubblica
amministrazione del nostro Paese.

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8.
LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Nell'ambito
della programmazione generale (bilancio annuale, bilancio pluriennale,
relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione, indirizzi
degli organi politici, ecc.) si inserisce la programmazione dei lavori
pubblici. Quest'ultimo tema trae origine dalla Legge 109/94 "Legge quadro
dei lavori pubblici", nota come "Legge Merloni", più volte modificata
(vedasi da ultima la legge 166/02). Secondo l'anzidetta normativa gli
Enti Pubblici, tra i quali i Comuni, devono approvare il Piano triennale
e l'elenco annuale dei Lavori pubblici. L'applicazione della legge quadro
sui lavori pubblici ha avuto recentemente una decisiva accelerazione.
Infatti, dopo l'approvazione del Regolamento di esecuzione avvenuta con
DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
2000), è stato emanato il DM 21 giugno 2000 che approva le modalità e
gli schemi-tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici; norma quest'ultima successivamente interpretata autenticamente
con DM 4 agosto 2000. Circa la competenza degli organi si ritiene che
il programma triennale e l'elenco annuale, prima della loro pubblicazione,
vadano approvati dalla Giunta, così come i progetti preliminari (Art.
48 T.U.) Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici,
compilati sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero
dei lavori pubblici, sono approvati, unitamente al bilancio di previsione,
in via definitiva dal Consiglio comunale. E' pertanto evidente che il
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori devono trovare riscontro
nel bilancio annuale, nella relazione previsionale e programmatica, nel
bilancio pluriennale, nel piano esecutivo di gestione o documento sostitutivo,
nonché negli indirizzi che gli organi politici trasmettono agli uffici.
Sul punto, allo scopo di evitare equivoci nei quali sono incorsi anche
vari Autori, è bene precisare che, relativamente al bilancio di previsione:
- vanno stanziati i fondi per finanziare i lavori che produrranno effettivo
movimento finanziario nella gestione dell'Ente pubblico (ad es. un project
financing a totale capitale privato non va inserito in bilancio); - la
spesa totale del programma lavori pubblici non coincide con il totale
del titolo II. Le spese per la manutenzione ordinaria vanno infatti stanziate
al titolo I e quelle di importo non superiore ai 100.000 Euro/anno vanno
iscritte in bilancio, ma non nel programma lavori; - il concetto di lavori
pubblici non coincide con quello di opere pubbliche: la manutenzione ordinaria
è un lavoro pubblico, ma non è un'opera pubblica; così dicasi della demolizione
di un fabbricato (vedasi artt. 2 e 14 legge 109/94 e s.m.). E' importante
rilevare che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato
solo tramite autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste
tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito
di ribassi d'asta o di economia. (Art. 14, comma 9, legge 109/94). Inoltre,
fatti salvi gli interventi eventualmente imposti da eventi imprevedibili
o calamitosi, ovvero da modifiche normative statali o regionali, i lavori
non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere finanziamenti
da parte di altre pubbliche amministrazioni (Art. 14, comma 10, legge
109/94). Sotto l'aspetto organizzativo l'art. 7 della legge in esame prevede
un "dirigente competente alla formazione ed allo svolgimento del programma",
nonché "un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le
fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione". Quest'ultima
figura riveste un ruolo centrale in materia di lavori pubblici per le
vaste funzioni che la legge, ed ancor più il Regolamento di attuazione,
le assegnano (vedasi DPR 554/99). E' ovvio che la normativa sui lavori
pubblici non può essere scoordinata rispetto a quella relativa alla predisposizione
dei bilanci. Pertanto è necessario che, in relazione alle dimensioni del
Comune ed al suo modello organizzativo, le funzioni del responsabile del
programma e/o quelle del responsabile di procedimento siano correlate
con quelle del Direttore/Segretario e dei Responsabili dei servizi. Ad
esempio, la responsabilità di programma può essere assegnata al Direttore/Segretario
o al responsabile dell'Ufficio tecnico e quella di Responsabile di procedimento
al responsabile di servizio, specie nei Comuni minori, tenuto comunque
presente che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
Inoltre, nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, il responsabile
del procedimento coincide con il capo dell'Ufficio tecnico. Nei comuni
maggiori i Responsabili di procedimento vengono nominati dal Responsabile
di servizio (art. 9 contratto lavoro in G.U. n° 95/99).

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9.
LE PROCEDURE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Com'è noto
una procedura al tempo stesso razionale e rispettosa delle funzioni dei
dirigenti (e/o responsabili dei servizi) e degli Organi di Governo dell'Ente
locale (vedasi in particolare gli artt. 107, 108 e 174 T.U.), richiede
i seguenti passaggi: 1. indirizzi ed obiettivi di massima approvati dalla
Giunta ed inviati ai responsabili dei servizi; 2. proposte dei responsabili
dei servizi al Segretario comunale o al Direttore generale(in alternativa
le proposte potrebbero essere inviate al responsabile del servizio finanziario
se il Segretario non è anche Direttore generale, o comunque quest'ultimo
manchi); 3. verifica delle proposte circa la loro compatibilità finanziaria,
da parte del responsabile del servizio finanziario; 4. esame delle proposte,
a cura della Conferenza dei responsabili dei servizi, convocata dal soggetto
di cui al precedente punto 2; 5. formazione, da parte della conferenza
di cui sopra, di un'ipotesi di bilancio da presentare alla giunta; 6.
approvazione, con deliberazione della Giunta, degli schemi di bilancio
e relativi allegati, ivi comprese le ipotesi di tariffe dei servizi ad
aliquote dei tributi; 7. trasmissione degli atti approvati dalla Giunta
all'Organo di revisione per il parere; 8. trasmissione degli atti approvati
dalla Giunta e del parere dell'Organo di revisione al Consiglio comunale;
9. fissazione del termine di presentazione degli emendamenti dei consiglieri
comunali; 10. votazione degli emendamenti ed approvazione, con delibera
del Consiglio, del bilancio e suoi allegati, ivi comprese le tariffe dei
servizi e le aliquote dei tributi; 11. approvazione da parte della giunta
del PEG (o del PRO). A riguardo della competenza a deliberare tariffe
dei servizi ed aliquote dei tributi, va ribadita la competenza consiliare
(Consiglio di Stato, Sez. V, 30/04/97, n. 424 e Commissione Tributaria
del Piemonte 1/10/01, n. 55/15/01). La Giunta in sede di approvazione
dello schema di bilancio propone le tariffe e le aliquote che sorreggono
lo schema stesso.

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10.
IL CONCETTO DI SPESA DI INVESTIMENTO
La finanza
innovativa è funzionale in special modo al finanziamento degli investimenti,
sicché è essenziale aver chiaro che cos'è un investimento. Seppure il
concetto di spesa di investimento per gli enti locali risale ormai al
1964, il legislatore non ha mai associato ad esso una definizione chiara
ed esaustiva, lasciando molta discrezionalità di interpretazione agli
operatori circa la tipologia di spesa da considerare all'interno del titolo
primo anziché al titolo secondo del bilancio. Solo con l'emanazione del
nuovo ordinamento finanziario e contabile, è stata eliminata buona parte
delle ambiguità contabili fino ad allora esistenti attraverso l'articolazione
della spesa per interventi. Con i modelli contenuti nel DPR 194/96, è
oggi possibile giungere ad una definizione di spesa di investimento intesa
come impiego di risorse finanziarie in fattori pluriennali, soggetti ad
ammortamento. Con questa definizione il centro dell'attenzione è posto
alla natura dei beni ritenendo appartenenti alla stessa classe quelli
a fecondità ripetuta che, cioè, partecipano per più esercizi ai processi
erogativi e produttivi degli enti locali. Da una breve e sommaria analisi
possiamo evidenziare come non tutti gli interventi siano finalizzati all'acquisizione
di beni materiali ma alcuni siano diretti all'acquisizione di immobilizzazioni
finanziarie e immateriali. In modo specifico è bene precisare che appartengono
al conto capitale le seguenti spese: - Acquisizione di beni mobili macchine
ed attrezzature tecnico - scientifiche - Incarichi professionali esterni.
L'obbligo di inserire tali spese all'interno del titolo II della spesa
deriva dalla necessità di valutare un'opera al costo così come previsto
dal TU, comprensiva quindi anche delle spese di progettazione, da ammortizzare
in più esercizi anche nel caso in cui tali spese non fossero correlate
ad un bene. Pure in conto capitale vanno imputate le spese per l'incentivazione
della progettazione interna e per gli strumenti della progettazione tecnica
generale (PRG; Piani di recupero, ecc..); spese, queste ultime, che vanno
a costituire le immobilizzazioni immateriali. - Trasferimento di capitali:
tra le spese in conto capitale sono registrate le contribuzioni finalizzate
alla realizzazione di opere pubbliche da parte di altri enti o di investimenti
privati ( es. contributi su recupero immobili).

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11.
LA GESTIONE ATTIVA DELLA TESORERIA
Il sistema
di tesoreria unica, introdotto nel 1984, ha di fatto portato gli enti
locali a non considerare come risorsa e possibilità la gestione della
tesoreria comunale, intesa nel senso della pianificazione, controllo e
valorizzazione della liquidità. La gestione degli incassi e dei pagamenti
effettuata dal tesoriere, poi, ha finito per rendere la liquidità estranea
ai processi operativi degli enti. Per tali motivi la tesoreria è stata
tradizionalmente un "non valore" economico, diventando invece la base
per complessi e rigorosi sistemi di controlli di tipo giuridico. Prova
del fatto che i flussi di cassa non sono mai stati considerati come uno
strumento gestionale è l'utilizzo del bilancio di cassa, largamente considerato
un adempimento formale (in vigore fino al nuovo ordinamento finanziario
e contabile) data la sua prevalente estraneità ai meccanismi operativi
degli enti locali. Oggi però possiamo affermare che molte cose sono mutate
o sono in corso di cambiamento e nuove problematiche inerenti alla gestione
della liquidità si stanno prepotentemente ponendo in primo piano: basti
pensare alle somme rivenienti da mutui contratti con istituti di credito
diversi dalla Cassa depositi e prestiti e da emissioni di prestiti obbligazionari.
Per opera di recenti interventi normativi e in attesa di un successivo
svincolo da parte degli enti locali dalla tesoreria unica le amministrazioni
stanno sperimentando le prime esperienze di gestione attiva della liquidità
legate agli investimenti, acquisendo così una leva finanziaria nuova ed
autonoma, potendo ottimizzare le giacenze di liquidità e addirittura pianificare
il ricorso alle forme di indebitamento in funzione della tempistica di
realizzazione e di pagamento degli investimenti, e degli interessi attivi
che possono lucrare tempo per tempo, neutralizzando una parte degli oneri
finanziari prodotti dal ricorso all'indebitamento. Il sistema di ammortamento
del debito dettato dalla normativa, se risponde a logiche di controllo
e di equilibrio di bilancio secondo un rigorosamente predefinito riparto
temporale del rimborso, certo penalizza gli enti innescando oneri di ammortamento
largamente anticipati rispetto ai flussi di spesa. Da ciò, di conseguenza,
nasce l'esigenza di remunerare le giacenze fisiologicamente determinate
dalla combinazione del meccanismo di ammortamento con il sistema dei pagamenti
delle opere: remunerazione che può essere disposta per decreto (come nel
caso dell'indebitamento attraverso il canale della Cassa depositi e prestiti),
oppure autonomamente gestita dagli enti locali con una politica attiva
di tesoreria, volta a reperire parte delle risorse necessarie per recuperare
l'onere derivante dal debito concesso. Se questa può essere una linea
efficiente di difesa, non può non rimarcare anche la crescente attenzione
da dedicare alla gestione di cassa sul piano dei pagamenti e delle riscossioni,
con tutti i relativi risvolti, tra i quali la disciplina del patto di
stabilità interno applicato agli enti locali dal 1999 ai sensi dell'articolo
28 della legge 448/98. Come ampiamente illustrato, la normativa ha reintrodotto
una gestione pianificata e coordinata dei flussi di cassa.

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12.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME DIVERSE UTILI ALLA STESURA DEI BILANCI
2003/2005.
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12.1
Addizionale IRPEF facoltativa
Vanno chiariti
i due seguenti punti che hanno dato luogo ad incertezze: a) Relativamente
ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato la trattenuta dell'addizionale
IRPEF ex D. Lgs. 360/98 e s. m., va effettuata, come per l'addizionale
regionale, in un numero massimo di undici rate. Vedasi anche D. Lgs. 506/99
e art. 6.12 legge 488/99. b) Gli enti che non hanno ancora raggiunto l'aliquota
dello 0,5% possono applicare una ulteriore percentuale entro il limite
dello 0,2% annuale ed il limite complessivo suddetto; c) Viene sostituito
al riferimento alle denunce dei contribuenti quello relativo ai dati statistici
più recenti forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze. In particolare
(Art. 251 legge 448/01): "La ripartizione è effettuata dal Ministero dell'Interno,
a titolo d'acconto sulle somme versate, entro lo stesso anno in cui è
effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti messi
a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30
giugno di ciascun anno; entro l'anno successivo a quello in cui è stato
effettuato il versamento, il Ministero dell'Interno provvede all'attribuzione
definitiva di quanto dovuto, sulla base dei dati statistici relativi all'anno
precedente forniti, entro il 30 giugno di ogni anno, dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze." L'art. 27.13legge 448/01 dispone che non sono soggette
ad esecuzione forzata le somme provenienti dall'addizionale IRPEF disponibili
sulle contabilità speciali.

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12.2
Spesa per contratti del personale.
La spesa
per il rinnovo del contratto per il personale dipendente è comprensivo
degli oneri pensionistici e dell'IRAP ed è a carico del bilancio comunale
(art. 16.7, legge 448/01). Si ricorda che il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio è
demandato all'Organo di revisione (Art. 52, comma 5, D. Lgs. 29/93 e s.
m. ; art. 5, comma 3, vigente contratto di lavoro; art. 19.4 e 5, legge
488/99). L'incremento della spesa per il personale relativa al biennio
2002/2003 è pari al 5,56% e va ripartita pro quota ai rispettivi bilanci.
Per quanto riguarda in particolare il personale degli Enti Locali viene
stabilito che: l'esame delle ipotesi di accordo definitive a livello di
contrattazione nazionale venga effettuato, oltre che dal relativo Comitato
di settore, anche dal Presidente del Collegio dei Ministri; in caso di
divergenza nella valutazione degli oneri tra il Comitato di settore ed
il Governo, ove il Comitato di settore disponga comunque l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni caso esclusa qualsiasi forma di concorso statale
agli oneri derivanti dall'applicazione di accordi per i quali il Governo
aveva formulato osservazioni. Il Comitato di settore ed il Governo procedano
a verificare, anche a campione, della compatibilità finanziaria degli
accordi sottoscritti a livello di contrattazione integrativa; il Collegio
dei revisori invia annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
compilando un apposito modello di rilevazione, specifiche informazioni
sui costi sostenuti dagli Enti a seguito della contrattazione integrativa;
nel caso in cui dai predetti controlli e rilevazioni emergono costi non
compatibili con i vincoli di bilancio, i relativi accordi integrativi
sono nulli di diritto. L'art. 16.7 della legge 448/01 prevede in modo
specifico che gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali per il biennio
2002/2003 sono a carico dei bilanci di ciascuna pubblica amministrazione.
L'art. 23.3 della legge 448/01 fa divieto, per il triennio 2002/2004,
di estendere le decisioni giurisdizionali in materia di personale.

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12.3
Imposta pubblicità e diritti affissione. Imposta sulle insegne.
A decorrere
dall'1.1.2000 l'imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni
possono essere aumentati fino al 50% per le superfici superiori al metro
quadrato. Le frazioni di metro si arrotondano a mezzo metro quadrato.
Si ricorda che per effetto dell'art. 11, comma 10 , della legge 449/97,
le tariffe in questione possono essere aumentate, in via generale fino
al 20% delle tariffe base ex D. Lgs. 507/93. Inoltre va tenuto presente
che, per effetto dell'art. 10, comma 18, della l. 133/99, se le tariffe
già aumentate in precedenza non vengono confermate, nel 2003 si ritornerà
alla tariffa base. Vedasi anche art. 30.17 legge 488/99. Si fa presente
che gli aumenti disposti con il D.P.C.M. 16.02.01, pubblicato sulla G.U.
n° 89 del 17.04.01, hanno decorrenza dal 2002 (Ordinanza Consiglio di
Stato (5206/01). L'art. 10 della legge 448/01 stabilisce, in deroga alla
L. 212/2000, che le delibere per la determinazione delle tariffe dell'imposta
in oggetto possono essere assunte entro il 31 marzo e si applicano a decorrere
dal 1 gennaio del medesimo anno. Contrariamente a quanto stabilito dalla
L. 133/1999, nonché alla procedura di bilancio di cui agli artt. 172 e
174 TU vista al precedente punto 9, in caso di mancata adozione, le tariffe
vigenti si intendono prorogate di anno in anno. Il minor gettito derivante
dall'esenzione dall'imposta prevista per le insegne che contraddistinguono
le sede degli esercenti attività commerciali e di produzione di beni e
servizi nel limite complessivo dei 5 metri quadrati è totalmente compensato
dallo Stato sulla base di certificazioni da presentare secondo le modalità
previste in apposito decreto ministeriale. Tali trasferimenti non sono
soggetti a riduzione per effetto di altre norme contenute nella Finanziaria
(IRPEF e patto di stabilità); con il comma 5 dell'art. 10 sono eliminate
le norme contenute nel D.Lgs 446/97 circa le disposizioni generali per
l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di riscossione dei tributi
locali. La norma in esame ha inoltre stabilito: - la possibilità di sostituire
l'imposta di pubblicità con un canone dotato di limite di gettito non
superiore al 125% di quello raggiunto nell'anno precedente l'istituzione
del canone stesso; - la possibilità di rinegoziazione dei contratti in
essere con concessionari e di estensione degli stessi ad altre entrate;
- la possibilità di suddividere il territorio comunale, limitatamente
alle affissioni di carattere comunale, in due categorie applicando alla
categoria speciale una maggiorazione sino al 150% della tariffa normale.
La superficie della categoria speciale non può superare il 35% del centro
abitato. In ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni
installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà
di quella complessiva.

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12.4
Tariffa gestione rifiuti.
Restano
in vigore le norme dettate dall'art. 30.8 della legge 488/99. Viene rinviato
l'obbligo di applicazione della tariffa ex D. Lgs. 22/97. La nuova tariffa
deve essere introdotta gradualmente in relazione alla copertura dei costi
dell'esercizio 1999, tra l'1.1.2003 e l'1.1.2008 (per i comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti vale comunque quest'ultima decorrenza). A
decorrere dall'esercizio che precede di due anni l'entrata in vigore della
tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare il Piano finanziario ex art.
8 DPR 158/99. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31 della legge
448/98 (Vedasi art. 1.7 D.L. 392/00, convertito nella legge 26/01). Relativamente
alla tassa rifiuti il Consiglio di stato (Ordinanza n. 4989/01) ha sancito
che i Comuni possono provvedere alla riscossione diretta tramite norma
regolamentare ex art. 52 D. L.vo 446/97.

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12.5
Servizio idrico integrato
La deliberazione
CIPE 4.4.01, n. 52 (in G.U. n. 165/01), emanata ai sensi dell'art. 31,
comma 29, della legge 448/98, ha previsto le nuove modalità di calcolo
delle tariffe dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione con
decorrenza dal 1° luglio 2001. Vedasi anche D.lgs. 11 maggio 1999, n.
152 "Disposizioni sulla tutela delle acque…", come modificato dal D.lgs
258/00. Con la delibera CIPE 21/12/01 n. 120 (GU n. 86/02) è pianificata
l'eliminazione del minimo impegnato a partire dal 2001 con abbattimenti
non inferiore a 30 metri cubi.

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12.6
Parametri di deficitarietà
Il D.M. 6
maggio 1999, n. 227 (G.U. n. 164/99) ha stabilito i parametri di deficitarietà
da allegare al bilancio ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a-bis, del
D. Lgs. 77/95 e s.m. (ora art. 172 T.U.) Con D.P.R. n. 420/99 è stato
approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione per la
Finanza e gli organici degli Enti locali.

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12.7
Cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione
L'art. 50
del collegato fiscale 2000 stabilisce che non sono rilevanti agli effetti
dell'IVA le operazioni in argomento (Art. 51 legge 342/00).

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12.8
Termini pagamento fatture
E' stata
pubblicata sulla GUCE dell'8 agosto la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento
e del Consiglio europei che fissa il termine massimo di 30 giorni per
il saldo delle fatture da parte della P.A., salvo patto contrario delle
parti. Trascorso detto termine scattano automaticamente gli interessi
di mora. La Direttiva, recepita con D. L.vo …, può essere subito utilizzata
sia dai singoli cittadini che dalle imprese (Sentenza Corte Costituzionale
168/91; Corte di Cassazione 9983/99). La Corte dei Conti ha ritenuto che
costituisca danno erariale il ritardo del pagamento di debiti scaduti
e del versamento dei contributi previdenziali (Sentenza n. 232/99 Sezione
Centrale d'Appello).

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12.9
Ripartizione del fondo di progettualità LL.PP.
La materia
è stata ridisciplinata con il D.M. 2 novembre 1999, n. 555, pubblicato
sulla G.U. n. 108 dell'11 maggio 2000.

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12.10
Versamento ritenute e compensazioni
L'art. 34.3
della legge 388/00 ha creato difficoltà interpretative non chiarite da
Circolari ministeriali. Ora la Circolare del Ministero delle Finanze n°
20 del 5.3.01 fa finalmente piena luce sull'argomento, come segue: - le
ritenute da versare possono essere compensate con crediti comunali tramite
modello F24 fino alla concorrenza del credito; - eventuali esuberi di
ritenute vanno versati alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato
(Es. ritenute 100.000 Euro, crediti 80.000 Euro. Gli 80.000 Euro si compensano
con il modello F. 24, i 20.000 Euro vanno versati in tesoreria).

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12.11
Compenso ai concessionari per riscossioni tramite avvisi bonari.
Il compenso
per le riscossioni in argomento è fissato nella misura del 60% di quello
determinato per le riscossioni tramite cartella di pagamento (D.M. 8.6.01
in G..U. n° 179/01). 12.12 Rimborsi spese relative a procedure esecutive.
Con il D.M. 21.11.00 sono state fissate le misure dei rimborsi spese al
concessionario per le procedure esecutive.

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12.13
Oneri di urbanizzazione
Il Ministero
dell'Interno ha chiarito che l'art. 47, c. 7, della legge 449/1997, ha
eliminato il vincolo imposto dalla preesistente normativa (legge 10/1977)
secondo il quale il 70% dei proventi degli oneri di urbanizzazione doveva
essere destinato a opere di urbanizzazione primaria e secondaria e al
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e all'acquisizione
di aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali
di attuazione di strumenti urbanistici mentre il restante 30% poteva essere
utilizzato per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
La legge 449/97 permette invece ai comuni di poter utilizzare totalmente
i proventi in questione anche per il finanziamento di spese di manutenzione
del patrimonio comunale, dirottandoli dalla destinazione primaria per
cui vengono riscossi. Il comma 17 dell'art. 27 della legge 448/01 riduce
le sanzioni previste nel Testo unico sull'edilizia in caso di ritardato
pagamento del costo di costruzione. I nuovi limiti sono i seguenti: a)
l'aumento del contributo in misura pari al 10 (20) per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 (50) per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni; d) l'aumento del contributo in misura
pari al 40 (100) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera
b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

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12.14
Sfratti e regolarità fiscali
La Corte
Costituzionale (Sentenza n° 333/01) ha dichiarato illegittimo l'art. 7
della legge 431/98, che disponeva l'obbligo per il proprietario che aveva
iniziato procedura di sfratto di dimostrare che il contratto fosse stato
registrato e che l'immobile fosse stato denunciato ai fini dell'ICI e
delle altre imposte immobiliari.

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12.15
Contabilità economica
Con il rendiconto
dell'esercizio 2001 tutti i comuni, compresi quelli con popolazione inferiore
ai 3.000 abitanti ex art. 53.6 legge 388/00, sono tenuti alla formazione
del conto economico.

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12.16
Cessione di crediti tributari ed extra tributari
In alternativa
alla riscossione coattiva è consentito agli enti locali di cedere a terzi
i crediti tributari, comprensivi di penalità ed interessi. L'ente deve
garantire l'esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore.
La cessione non necessita dell'accettazione del debitore. L'operazione
è regolata da convenzione (Art. 76 legge 342/00). La cessione dei crediti
non tributari è regolata dall'art. 8 del D.L. 79/97 convertito nella legge
140/97.

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12.17
Sponsorizzazioni.
Al fine di
favorire una migliore qualità dei servizi forniti, gli Enti locali possono
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,
nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze
o servizi aggiuntivi (Art. 43, legge 449/97; art. 119, TU).

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12.18
Capitolato generale dei LL.PP.
E' stato
adottato il nuovo capitolato con D.M. 19.04.2000, n° 145 (G.U. n° 131/2000).

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12.19
Atti dello stato civile
Sono esentati
dal pagamento del contributo giudiziario unificato le rettifiche degli
atti di stato civile (Art. 33.7 legge 388/00). I diritti di stato civile
sono stati soppressi, con decorrenza 31.03.01, con l'art. 110 del DPR
696/00.

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12.20
Compartecipazione Irpef
L'art. 25.5
legge 448/01, sostituendo la precedente normativa, disciplina la compartecipazione
comunale all'IRPEF come segue: La compartecipazione è prevista, per gli
anni 2002 e 2003, nella misura del 4,5% del riscosso in competenza affluito
al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario precedente. Per il
2002, il gettito è ripartito sulla base di dati statistici forniti dal
Ministero dell'Economia entro il 30 giugno 2002. Ai fini del riparto del
gettito per l'anno 2003, il Ministero dell'Economia comunica i dati previsionali
del gettito entro il 31 luglio 2002 ed è comunicato ai comuni entro il
30 ottobre da parte del Ministero dell'Interno. Il gettito, nel corso
del 2003, sarà erogato dal Ministero dell'Interno in quattro rate di uguale
importo: le prime due, sulla base dei dati previsionali, le restanti sulla
base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio 2002 e comunicati dal
Ministero dell'economia entro il 30 giugno 2003. Su tali rate sono operati
i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate. Per gli esercizi 2002
e 2003, quindi, i trasferimenti devono essere ridotti di un importo pari
a quello risultante dalla compartecipazione, con l'avvertenza che, nel
caso in cui i trasferimenti fossero insufficienti a consentire il recupero
della compartecipazione, la stessa è corrisposta nei limiti dei trasferimenti
spettanti per gli anni oggetto di compartecipazione. Il gettito della
compartecipazione IRPEF da inserire in bilancio impone una riflessione
sotto due aspetti principali. Il primo è riferito alla modalità di calcolo
della previsione del gettito: contrariamente all'addizionale facoltativa,
la percentuale prevista nella Finanziaria deve essere calcolata sull'imposta
riscossa in competenza dallo Stato e non sull'imponibile. Questo, con
tutta evidenza, determina degli importi notevolmente diversi: si stima,
infatti, che il 4,5% calcolato sull'imposta sia pari circa all'1% calcolato
sull'imponibile (dato da utilizzare per la verifica del gettito dell'addizionale
facoltativa). Il secondo aspetto è riferito alla giusta allocazione in
bilancio di questa entrata: evidentemente deve essere indicata al Titolo
I, riducendo di pari importo il Titolo II, categoria I. Il certificato
al bilancio inserisce tale voce alla categoria "Imposte".

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12.21
Termini liquidazione ed accertamento ICI
L'art. 27.9
legge 448/01 stabilisce che, in deroga alle disposizioni dello Statuto
del contribuente, viene stabilito che il termine per l'accertamento e
la liquidazione dell'Ici relativa agli anni d'imposta 1998 e successivi,
sia prorogato al 31 dicembre 2002; alla medesima data è prorogato il termine
per la liquidazione dell'imposta dovuta, per gli anni 1997 e successivi,
a seguito dell'avvenuta attribuzione della rendita definitiva da parte
degli Uffici del territorio; viene stabilito che, nel caso Ici relativa
ai fabbricati di categoria catastale D pagata ad un unico Comune in base
ai valori di bilancio e che invece risulta essere di competenza di più
Comuni in base alla successiva attribuzione delle rendite catastali separate,
siano i singoli enti a regolarizzare, mediante accordi tra di loro, le
relative pendenze finanziarie, effettuando, se del caso, le conseguenti
comunicazioni al Ministero dell'Interno ai fini dell'eventuale variazione
dei trasferimenti erariali spettanti.

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12.22
Disavanzo trasporti
Tenuto conto
delle modifiche apportate all'art. 119 della Costituzione dalla recente
Legge costituzionale n. 3/2001, secondo cui gli Enti Locali "possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento" viene specificato
che la contrazione di mutui a ripiano dei disavanzi d'esercizio delle
aziende di trasporto pubblico locale, può riguardare solo disavanzi relativi
agli esercizi 2000 e precedenti oppure oneri derivanti da contratti di
servizio stipulati prima del 31 ottobre 2001 (vedasi art. 27.14 legge
448/01).

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12.23
Credito d'imposta
Modificando
l'art. 14 del Tuir 917/86, il credito di imposta attribuito ai comuni
può essere utilizzato per la compensazione dei debiti solo nel caso in
cui i dividendi sono distribuiti dalle società di cui alle lettere e)
ed f) dell'art. 113 del Testo Unico (rispettivamente a mezzo di società
per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
o a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria). Tale credito può essere utilizzato per compensare debiti
riferiti a crediti dovuti all'Inps, nonché altre somme dovute a favore
dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali (vedasi art. 27.18
legge 448/01).

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12.24
Misure di efficienza
L'art. 24.8
della legge 448/01 dispone che gli Enti locali promuovano opportune azioni
dirette ad attivare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa o migliorare l'efficienza gestionale. l'art. 29 legge
N. 448/01 invita la P.A., ivi compresi i comuni, a costituire soggetti
di diritto privato per l'affidamento di servizi svolti in precedenza in
economia. Il comma 3 dello stesso articolo prevede per tali finalità agevolazioni
fiscali stabilendo che il trasferimento di beni effettuati per tali soggetti
sono esenti da ogni tipo di tassazione e non rilevano dal punto di vista
fiscale le plusvalenze, i ricavi o le minusvalenze che ne derivano.

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12.25
Amministratori responsabili dei servizi
L'art.29.4
legge N. 448/01 modifica l'art. 53.23 della legge 388/00 e porte da 3.000
a 5.000 abitanti i comuni che possono utilizzare componenti della Giunta
quali responsabili dei servizi eliminando inoltre la condizione che richiede
la dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali
idonee nell'ambito dei dipendenti.

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12.26
Gestione dell'indebitamento
"L'art.
41 legge N. 448/01 prevede, al comma 1, che il Ministero dell'Economia
e delle Finanze coordini l'accesso al mercato dei capitali da parte degli
Enti Locali, allo scopo di contenere il costo dell'indebitamento e monitorare
l'adempimento delle finanze pubbliche." Riguardo agli strumenti per accedere
al mercato, il comma 2 prevede che gli Enti possano emettere titoli obbligazionari
e contrarre mutui bancari con rimborso del capitale in un'unica soluzione
alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione,
di un fondo ammortamento del debito, o previa conclusione di contratti
a termine del tipo swap, per l'ammortamento del debito. E' inoltre prevista
la possibilità della conversione dei mutui contratti successivamente al
31 dicembre 1996. Infatti il comma 2 dell'art. 41 della Legge Finanziaria
introduce sostanziali novità in merito alla possibilità di convertire
i mutui contratti successivamente al 31.12.1996, mediante l'emissioni
di prestiti obbligazionari o mutui, qualora l'operazione consenta una
riduzione delle passività a carico degli enti. La norma in oggetto, invero,
non è un'assoluta novità nel campo degli enti locali: già l'art. 49, comma
15, della legge 449/1997 prevede l'estinzione anticipata con il sistema
bancario. Tale norma recita che ".. gli enti locali possono procedere
negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose
derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante
la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25% del residuo
debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante,
maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti
in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica
in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale
eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere
all'estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale,
compresi gli oneri di urbanizzazione. In tal caso la disposizione si applica
a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali
è vincolata l'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione ..". La Finanziaria
del 1998, e la relativa circolare esplicativa (Circolare del ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 26549 del
02 settembre 1998) esprimono in modo dettagliato le condizioni necessarie
per la buona riuscita dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui.
· Ambito soggettivo (soggetti mutuatari): i destinatari della norma sono
gli enti locali, quindi comuni, province, comunità montane, consorzi fra
enti locali che svolgono funzioni istituzionali, città metropolitane,
unioni di comuni. La Finanziaria 2002, in questo caso, non dovrebbe discostarsi
da quanto previsto nel 1998. · Ambito soggettivo (soggetti mutuanti):
la norma si riferisce alla stessa categoria di soggetti (esclusivamente
banche) con la quale sono stati stipulati i mutui originari, oggetto di
estinzione anticipata. E' importante sottolineare come la norma non sia
applicabile ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti poiché
l'istituto opera in regime amministrativo accessorio. · Ambito oggettivo:
i mutui interessati sono quelli in essere alla data del 31 dicembre 1996,
ovvero quelli in essere giuridicamente a tale data, non è necessario in
nessun caso che l'ammortamento sia iniziato; il debito residuo può quindi
essere costituito dall'integrale ammontare della posizione debitoria.
Non si possono estinguere i mutui con onere di ammortamento a totale carico
dello Stato o di altri enti in quanto non costituiscono "passività onerose"
degli enti locali. Per i mutui parzialmente assistiti da contribuzione
l'ente locale deve verificare l'impegno del concedente il contributo a
conservare la contribuzione originaria, in quanto il venire meno della
contribuzione esterna potrebbe ridurre o annullare i benefici scaturenti
dalla estinzione anticipata. La durata del mutuo originario oggetto dell'anticipazione
rimane invariata. La norma ha un periodo di efficacia molto limitato,
dal 1998 al 2005. Dal 2002 possono essere convertiti anche i mutui contratti
successivamente al 1996, senza alcuna limitazione temporale. · Importo:
l'estinzione anticipata, per ogni anno, non può essere superiore al 25%
del residuo debito alla fine dell'anno precedente. La limitazione del
25% non è posta in relazione alla posizione debitoria complessiva al 31
dicembre 1996, ma a quella di ogni singolo anno. Il limite del 25% deve
riguardare ogni singolo istituto bancario, anche allo scopo di evitare
eventuali squilibri negli oneri tra gli istituti bancari. E' questo il
punto in cui la Finanziaria 2002 apporta le maggiori novità: da oggi non
esiste più il limite del 25% (ovviamente per i mutui contratti successivamente
al 31.12.1996), consentendo la conversione totale dei mutui in ammortamento,
purché l'operazione comporti una riduzione del valore finanziario delle
passività totali a carico degli enti. · Risorse utilizzabili al fine dell'estinzione
mutui da destinare al pagamento del capitale ridotto: i mutui possono
essere contratti per un importo non superiore al 25% del residuo debito
alla fine dell'anno precedente, attestato dall'Istituto mutuante, eventualmente
maggiorato dell'indennizzo contrattualmente previsto. Come detto, la nuova
norma supera il limite previsto nell'art. 49 della L. 449/97 e della circolare
esplicativa. entrate in conto capitale e proventi oneri di urbanizzazione
(limitatamente ai mutui relativi ad opere finanziabili con gli stessi);
ovviamente queste entrate, eventualmente anche insieme ad altre, possono
costituire una quota dell'avanzo di amministrazione che l'amministrazione
comunale può utilizzare al fine dell'estinzione anticipata di mutui. Fino
al pagamento anticipato vale il piano di ammortamento già concordato,
poiché non esistono disposizioni che prevedano ipotesi diverse o contrarie.
Prestiti obbligazionari: è la novità più rilevante. E' ammesso esplicitamente
l'utilizzo dei prestiti obbligazionari, sempre a condizione che l'operazione
comporti una riduzione del valore finanziario delle passività complessive,
al netto però del vantaggio fiscale di cui gli enti locali beneficiano
sulla ritenuta degli interessi ex art. 2 D.lgs 239/96, così come modificato
dalla L. 342/2000. La circolare del 1998 dà un'interpretazione innovativa
e vantaggiosa per gli enti in merito alla possibilità di effettuare l'operazione:
è specificato infatti che l'esercizio della facoltà è "un diritto potestativo"
in capo agli enti locali. La banca non ha potere contrattuale perché tutelata
dal limite del 25% indicato nella norma la quale, dispiega i suoi effetti
sui contratti già in essere. Tale impostazione, peraltro, non è stata
condivisa dall'ABI che ha espresso l'infondatezza di detto diritto attraverso
un'apposita Circolare (2 novembre 1998). Un'ultima importante precisazione
è stata poi introdotta relativamente al concetto di "estinzione anticipata":
con tale locuzione si intende non solo l'azzeramento di un mutuo esistente
bensì anche la riduzione dello stesso. L'opportunità concessa agli enti
locali si basa sul criterio della convenienza economica delle operazioni,
sfruttando migliori condizioni di mercato per l'accessione di nuovi mutui,
mantenendo comunque l'eventuale contributo erariale concesso. L'obiettivo
è evidentemente quello di ridurre il valore finanziario delle passività,
ovvero di attuare politiche attive di gestione del debito. In tal caso,
però, gli enti che sfrutteranno la norma, dovranno prestare molta attenzione
alla dimostrazione della convenienza economico-finanziaria del rifinanziamento,
espressa in termini di costo effettivo del debito. Circa il vincolo di
destinazione, sancito anche dalla recente riforma costituzionale, in base
al quale gli enti locali possono indebitarsi per finanziare solo le spese
in conto capitale, va detto che nella sostanza l'ente locale non assume
l'onere di un indebitamento, in quanto il capitale rinveniente dal nuovo
mutuo viene utilizzato per estinguerne uno precedente. Va infine segnalato
che l'art. 46.8 legge n.. 448/01 consente l'assunzione dei mutui non contratti
nell'anno 1999 entro il 31.12.2003.

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12.27
Personale dipendente da concessionari
In caso
di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria
degli Enti locali i relativi dipendenti hanno il diritto di essere mantenuti
in servizio dal nuovo concessionario purché iscritti da almeno due anni
al relativo fondo di previdenza (Art. 52.61 legge n. 448/01)

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12.28
Incompatibilità Amministratori
L'art. 52.62
legge n. 448/01 abroga il comma 82 dell'art. 145 della legge 388/00. In
conseguenza viene reintrodotta la incompatibilità per i Sindaci, i Presidenti
delle province ed i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali
a svolgere funzioni di amministrazione nelle società di capitali a partecipazione
mista costituite per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata.

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12.29
Fondo nazionale progettazione opere pubbliche
L'art. 54
legge n. 448/01 ha istituito un Fondo nazionale per erogare contributi
a Regioni ed Enti locali a sostegno della progettazione di opere pubbliche
con una dotazione, per l'anno 2002, di 50 milioni di Euro.

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12.30
Fondo infrastrutture locali
L'art. 55
legge n. 448/01 ha istituito un Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale, con una dotazione, per l'anno 2002,
di 50 milioni di Euro.

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12.31
Fondo progettazione preliminare
L'art. 68
legge n. 448/01 destina una quota di 20 milioni di Euro per l'anno 2002
per gli interventi previsti dal Fondo per la progettazione preliminare
di cui all'art. 4.5 della legge 144/99.

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12.32
Fondo asili nido
L'art. 70
legge n. 448/01 ha istituito un fondo per le costruzioni e la gestione
di asili nido, nonché dei micro nidi nei luoghi di lavoro. La dotazione
del Fondo è fissata rispettivamente in 50 milioni di euro, 100 milioni
di Euro e 150milioni di Euro negli anni 2002, 2003 e 2004.

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12.33
Regime fiscale trasferimento immobili
L'art. 76
legge n. 448/01 ha disposto che l'imposta di registro all'1% e le imposte
catastali e ipotecarie in misura fissa ex art. 33.3 legge 388/00 si applicano
a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro
5 anni dal trasferimento. Anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse
in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
).

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12.34
Lavori socialmente utili
I soggetti
impegnati in lavori socialmente utili che abbiano maturato 12 mesi di
permanenza in detti lavori nel periodo 01.01.1998/31.12.1999 possono essere
incaricati di collaborare in progetti analoghi per una durata non superiore
a 60 mesi (art. 6.2 D. l.vo 81/00).

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12.35
Codice della strada e parcheggi
Restano in
vigore le regole sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per la violazione
del Codice della strada previste dall'art. 208 del D. L.vo 285/92. Va
aggiunto che ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo 472/99 il 10% dei proventi
in questione deve essere destinato ad interventi per la sicurezza stradale,
in particolare a tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini,
anziani e disabili). Va infine ricordato che, ai sensi dell'art. 7 del
D. L.vo 285/92, i proventi a pagamento dei parcheggi sono destinati all'installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei,
e al loro miglioramento e le somme eccedenti ad interventi per migliorare
la mobilità. Vedasi anche D. l.vo 09/02.

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12.36
Libri di testo
Il DPCM 04/07/00,
n. 226 ha approvato il regolamento sulla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo ai sensi dell'art. 27.1 legge 448/98 e art. 53, legge
488/99. Vedasi anche DPCM n. 320/99.

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12.37
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività
Nel caso
di trasferimenti di attività svolte dalla PA ad altri soggetti pubblici
o privati, il personale passa a tali soggetti alle condizioni previste
dall'art. 2112 Codice Civile. (Si veda l'art. 31 D. L.vo 165/01).

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12.38
Rilascio Passaporti
Il Ministero
degli affari esteri può delegare per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti,
oltre che i questori, i Sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti
(Art. 4, legge 340/00

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13.
UNIONE DI COMUNI
L'Unione
di comuni è la forma di collaborazione più avanzata per la gestione associata
dei servizi e delle funzioni dei piccoli comuni. A differenza di quanto
originariamente disposto dall'art. 26 della legge 142/90, ora, con l'art.
32 TU, questa forma associativa non è più preordinata alla fusione dei
Comuni. Essa è anzi molto flessibile nel senso che un Comune o più comuni
possono entrare a farne parte anche dopo la sua costituzione, così come
uno o più comuni che ne fanno parte possono decidere di uscirne. Ampia
è l'autonomia statutaria e regolamentare delle Unioni di comuni. Il citato
art. 32 del TU si limita a disporre che: - il Presidente sia scelto tra
i Sindaci dei comuni aderenti; - gli altri Organi siano formati da componenti
delle Giunte e dei Consigli, garantendo la rappresentanza delle minoranze;
- il numero dei componenti degli Organi non sia superiore al limite previsto
per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell'Unione.
Circa le indennità agli amministratori, l'art. 82.1 del TU prevede l'erogazione
della stessa ai componenti degli Organi esecutivi (Presidenti ed Assessori),
ma non al Presidente del Consiglio dell'Unione. L'indennità spettante
al Presidente ed agli Assessori dell'Unione è equiparata a quella prevista
per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione, con
il vincolo secondo il quale la spesa complessiva delle indennità di funzione
attribuite agli Assessori dell'Unione non può superare quella determinata
per gli Assessori del Comune di riferimento (Art. 7 DM 4/4/2000, n.119).
Le indennità di funzione attribuite dal Comune e dall'Unione non sono
tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle
due indennità, ovvero per la percezione del 50% di ciascuna (art. 82.5,
TU). Ai componenti dei Consigli dell'Unione, se previsto dallo Statuto,
è attribuito un gettone di presenza nella misura prevista per un Comune
avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione. L'Organo di revisione
dell'Unione è formato da un solo componente (Art. 234.3, TU). Al regime
della Tesoreria unica sono soggette le Unioni avente popolazione pari
o superiore ai 10.000 abitanti (DPCM 28/10/99). La formazione delle Unioni
è incentivata da contributi regionali (Art. 33, TU) e statali. I contributi
statali sono quantificati annualmente con la legge finanziaria (Vedasi,
per l'anno 2002, l'art. 27.4 della legge 448/01). La ripartizione dei
fondi avviene sulla base di tre parametri: - numero di comuni aderenti;
- numero di servizi esercitati in forma associata e relativa spesa; -
popolazione dell'Unione. La spesa sostenuta viene certificata su apposito
modello ministeriale (Vedasi DM 18/07/02).

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ALLEGATI
Riteniamo
utile allegare al presente documento alcuni schemi di provvedimenti inerenti
la formazione del bilancio. Gli allegati sono riportati nelle pagine seguenti:
Allegato a: Indirizzi sulla formazione degli strumenti programmatici 2003/2005
Allegato b: Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG). Allegato
c: Assegnazione dei mezzi finanziari. Piano delle risorse finanziarie
e degli obiettivi (PRO)
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| Allegato
a: Indirizzi
sulla formazione degli strumenti programmatici 2003/2005 |
| Allegato
b: Approvazione
del Piano esecutivo di gestione (PEG). |
| Allegato
c: Assegnazione
dei mezzi finanziari. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi
(PRO) |
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