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Commento all’art. 51 del D.D.L. Finanziaria 2003 che istituisce il Fondo Rotativo per le Opere Pubbliche |
| di Antonino Turicchi
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Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti |
| Con la norma in esame viene istituito un nuovo Fondo rotativo (Fondo Rotativo
per le Opere Pubbliche - FROP), volto al sostegno finanziario delle opere
pubbliche, allocato presso la Cassa depositi e prestiti, amministrazione
statale storicamente deputata a promuovere lo sviluppo infrastrutturale
e territoriale del Paese. |
| Si tratta di uno strumento che può rappresentare una importante
leva finanziaria. |
| La norma che si propone tende, da un lato, a rendere più efficaci
i sistemi di affidamento della realizzazione e gestione delle opere previsti
dalla vigente normativa sui lavori pubblici (legge quadro n. 109/94 e legge
obiettivo n. 443/2001 e relativo decreto attuativo) e, dall'altro, ad incentivare
l'apporto di capitali privati nella realizzazione delle opere - anche di
quelle c.d. tiepide -, riducendo conseguentemente gli oneri per trasferimenti
a fondo perduto da parte del settore pubblico. |
| In particolare, tale contenimento potrebbe essere dell'ordine del 10%
delle esigenze previste per gli anni futuri destinate all'attuazione delle
opere di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002. |
| Le previsioni del DPEF, nonché quelle della Delibera del CIPE del
21 dicembre 2001, prevedono una aggiuntività di risorse pubbliche
per gli anni 2003, 2004 (oltre quelle già stanziate dalla richiamata
Legge 166/2002) pari a 2.250 milioni di € per il 2003, a 2.250 milioni
di € per il 2004. |
| Con l'istituzione del Fondo rotativo per le opere pubbliche si può
prevedere una maggiore attivazione di risorse private, con una conseguente
riduzione di contributo pubblico nella percentuale sopra specificata. |
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| Di seguito sono commentate in dettaglio le innovazioni proposte. |
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| Comma 1 |
| Nell'istituire il nuovo Fondo, si conferma la vigenza dell'art. 47 della
legge finanziaria del 2002, onde evitare possibili confusioni sul piano
interpretativo tra il nuovo strumento e le altre forme di finanziamento
a cui la Cassa è stata autorizzata lo scorso anno. |
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| Comma 2 |
La dotazione iniziale del Fondo, pari a 1 miliardo di euro, potrà
subire variazioni, in riduzione o in aumento, in relazione all'effettivo
concreto utilizzo delle risorse e delle dinamiche di rimborso.
Ad apportare tali variazioni sono chiamati d'intesa il Ministro dell'Economia
e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta
del direttore generale della Cassa. |
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| Comma 3 |
| Con il comma 3 viene definito l'ambito oggettivo di intervento del FROP,
identificato con quello delle opere di competenza dei soggetti ordinariamente
ammessi al credito della Cassa (Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici,
gestori di pubblici servizi, Società partecipate dalla Cassa stessa,
altri soggetti indicati dalla legge), che debbano essere realizzate attraverso
i sistemi di concessione, di concessione di costruzione e gestione e di
affidamento unitario a contraente generale, previsti dalla vigente normativa
(L. 109/94, L. 443/2001, D.lgs. n. 190/2002). |
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| Comma 4 |
In questo comma vengono fissati le finalità del Fondo, i soggetti
beneficiari e la forma tecnica dei relativi finanziamenti.
Le prime consistono nella riduzione e, ove possibile, nella eliminazione
delle contribuzioni pubbliche a fondo perduto.
I soggetti beneficiari sono identificati in quelli, siano essi pubblici
o privati, che sono coinvolti nella realizzazione o gestione delle opere.
Infine, la forma tecnica dei finanziamenti sarà quella della garanzia,
attraverso cui assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario
delle opere e della connessa gestione. |
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| Comma 5 |
Con evidenti finalità di semplificazione, al Ministro dell'Economia
e delle Finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi
e prestiti, è demandato il compito di stabilire, con proprio decreto,
gli aspetti operativi e le condizioni economiche della prestazione di garanzie,
in rapporto alle caratteristiche delle concessioni.
E' lo stesso Ministro che può accordare la garanzia statale su singole
operazioni attivate sul FROP. Tale eventuale garanzia dovrà comunque
essere elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero delle
Economia e delle finanze di cui all'art. 13 della L. n. 468/1978. |
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