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1.
Riepilogo delle novita' costituzionali , riguardanti soprattutto l'art.
119
A
costo di apparire ripetitivi nel panorama ormai affollato della pubblicistica
dedicata al tema, conviene fare ancora una volta il punto della situazione
in materia di legge costituzionale 3/2001, riguardante gli Enti locali
e, in particolare, i Comuni. Il nuovo contesto costituzionale e istituzionale
si potrebbe sintetizzare come segue:
- i livelli
di governo esistenti passeranno da 4 a 5, poiché è prevista la costituzione
della Città Metropolitana;
- tutti
e cinque i livelli, Stato incluso, godranno di pari dignità costituzionale:
lo Stato sarà solo un primus inter pares;
- solo le
Regioni e lo Stato potranno legiferare nel vero senso della parola,
vuoi con potestà esclusiva, vuoi con potestà concorrente;
- la Regione
godrà di potere legiferante e normativo in materie di rilievo per i
Comuni, per esempio (per rimanere agli argomenti principali, ai quali
dedicheremo sviluppi di questo stesso scritto), la materia dei tributi
e quella dei bilanci;
- in base
al principio di sussidiarietà i Comuni diverranno i titolari unici delle
funzioni amministrative, a meno che vi siano ragioni valide per sottrargliele
(esempio: la loro scarsa operatività e/o troppo ridotta dimensione,
nel qual caso la stessa Costituzione invoca la gestione associata dei
servizi;
- gli atti
dei Comuni e delle Province non sono più soggetti a controlli preventivi
esterni di legittimità e di merito. In tale contesto, per quanto riguarda
la finanza, la legge in parola fissa innanzitutto , e definitivamente,
il principio-cardine secondo il quale gli Enti decentrati non possono
contrarre debiti se non per spese di investimento.
Una volta
collocati tali paletti, viene sancita una definitiva catalogazione dei
4 tipi di risorse di cui si alimenteranno d'ora innanzi i bilanci degli
Enti sub-centrali:
- a) tributi
ed entrate proprie (che, si dice "devono essere in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario";
- b) compartecipazione
al gettito dei tributi erariali ("riferibili al loro territorio");
- c) risorse
eventualmente tratte dal Fondo perequativo;
- d) risorse
eventualmente rinvenienti dalle provvidenze speciali istituite per scopi
particolari ("promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, ecc.").
Numerosi
sono i quesiti che si pongono già attorno a queste scarne enunciazioni.
Ad esempio:
- per quanto
riguarda i nuovi tributi , a quali condizioni possono Comuni e Province
istituirli, posto che non dispongono di potestà legislativa? Dovrà essere
la Regione a spianare la strada, o Regione e Stato insieme ? E quali
nuove basi imponibili sarà consentito di individuare per soddisfare
tale necessità?
- circa
le compartecipazioni ai tributi erariali, ci si chiede se esse davvero
debbano essere limitate al gettito, come si evince dal testo costituzionale,
ovvero se potranno prendere la forma della condivisione delle aliquote,
come accade ora con le sovrimposte ("addizionali") all'IRPEF;
- c'è poi
da domandarsi come si stabilirà il riferimento al "territorio" per certi
tributi a base imponibile difficilmente localizzabile;
- ancora:
di fortissimo rilievo sono i quesiti che sorgono circa la perequazione,
che sarà - viene precisato - posta a carico dello Stato (non si parla
di Regioni, anche se , a nostro avviso, è possibile una utile sinergia
tra i due livelli di governo in tale materia). Due in particolare le
questioni aperte: la mancanza di riferimenti al parametro dei fabbisogni
(viene menzionato solo quello della capacità fiscale) e la problematicità
del riferimento ai beneficiari (chiamati "territori"), che - se interpretato
alla lettera - rischia di danneggiare quegli Enti locali meno dotati
che hanno la sfortuna di far parte di "territori" ricchi (e dunque non
destinatari di risorse perequative);
- circa
la quarta fonte di finanziamento, cioè le risorse date per scopi particolari,
è degna di menzione la scomparsa della menzione esplicita del Mezzogiorno
come destinatario unico ; § a monte di tutte queste problematiche relative
alle entrate, sta il problema dell'impatto finanziario (e delle sue
forme di copertura, non menzionate nel testo costituzionale) della norma
(art.117) che demanda allo Stato la possibilità di stabilire livelli
essenziali di servizi collegati ai diritti civili e sociali fondamentali.

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2.
La finanza del "mondo decentrato" nel nuovo contesto: indifferenza, conflitto
o cooperazione?
Definito il
nuovo quadro generale di riferimento, è forse utile affrontare il tema
delicato del rapporto che in esso si vengono ad instaurare tra Enti locali
e Regioni . Tale rapporto è passibile di due declinazioni: quella collettiva,
che vede come attori la totalità delle Regioni (quantomeno quelle a statuto
ordinario) e la totalità degli Enti ; e quella individuale, imperniata
sul colloquio quotidiano tra Enti locali e propria Regione di riferimento.
Ma in entrambi i casi conviene ricordare che -stante la ricordata equi-ordinazione
delle 5 componenti della Repubblica- d'ora innanzi non si potrà più parlare
di Regione come Ente (o livello di governo) "sovra-ordinato" a Comuni
e Province (e, domani, Città metropolitane). Questa novità è forse determinante
per una impostazione su basi più solide (perchè imperniata sul modello
cooperativo anziché su quello gerarchico-imperativo) di qualsiasi azione
congiunta Regione/Enti locali.
Nella sua
versione collettiva, il rapporto Regioni-Enti locali prenderà corpo soprattutto
nelle varie sedi istituzionali (Conferenze di vario tipo; Alta Commissione
per la realizzazione del federalismo, nonchè , nel prossimo futuro, la
Camera delle Autonomie…..) in cui le due "potenze" dovranno sedere fianco
a fianco per contribuire congiuntamente alla migliore definizione delle
normative e delle politiche interessanti l'universo decentrato vis a vis
quello centrale . Saranno certamente definite in tali sedi le questioni
più rilevanti di interesse comune, alcune delle quali sollevate nella
prima parte di questo scritto ( intervento legislativo della Regione per
nuovi tributi comunali; coordinamento bilanci e finanza pubblica ; perequazione
per "territori"; e così via).
Il rapporto
Regioni-Enti locali entra in pieno nel problema del coordinamento della
finanza pubblica , in cui Stato e Regioni dispongono di legislazione concorrente.
La Corte dei Conti, nella sua ultima relazione sui bilanci di Comuni e
Province, identifica i seguenti aspetti rilevanti nel problema del coordinamento
della finanza pubblica , che chiamano in causa i diversi livelli di governo:
- i) il
Patto di stabilita';
- ii) il
sistema tributario e la sua incidenza complessiva sulle basi imponibili;
- iii) lo
stesso sistema tributario , con riguardo non tanto alla sua incidenza,
quanto alla sua complessita' e diversificazione sul territorio,
e giustamente
afferma (pag. 28) essere opportuno che "le problematiche connesse al coordinamento
della finanza pubblica …vengano affrontate in sede concertata piuttosto
che con decisioni unilaterali".
Quella del
coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica rimane dunque la questione
di maggior pregnanza che dovrà essere risolta in via preliminare a livello
nazionale e concertato proprio perché la normativa unitaria possa evitare
la babele istituzionale. Sembra ormai pacificamente accettato che la "concorrenza"
della legislazione in materia si traduca in una legislazione statale che
si occupa del coordinamento della finanza statale e regionale, e in una
contemporanea legislazione regionale dedicata al coordinamento della finanza
regionale con quella degli Enti locali.
Recependo
un tale orientamento, le Associazioni nazionali degli Enti locali (ANCI,
UPI, UNCEM) si attendono che le Regioni, nel redigere i loro nuovi statuti
, definiscano specifiche sedi di raccordo tra Regione ed Enti locali,
a carattere permanente ed a competenza generale "dotate di poteri effettivi
ed autorevoli". Ed auspicano che venga costruito in ogni Regione un modello
integrato di finanza locale e di finanza regionale. "Le norme - si dice
- dovranno riconoscere la piena autonomia degli Enti locali nell'esercizio
delle funzioni conferite, nonchè la certezza di risorse organizzative,
strumentali, finanziarie e di personale stabilmente garantite nel tempo.
Contestualmente
occorre che l'effettivita' della copertura finanziaria sia assicurata
attraverso forme di partecipazione degli Enti locali al gettito regionale
di quote di imposte…"
Quella dell'individuare
un modo congruo e soddisfacente di finanziamento di funzioni conferite
e/o devolute da un livello di governo ad un altro costituisce un passaggio
sempre complicato nell'esperienza europea . Di norma prevale la cautela
, che consiste - una volta identificati i costi "effettivi" (vedi Spagna)
delle funzioni trasferite - nel ripianarli inizialmente sotto forma di
trasferimenti , e solo successivamente di entrate tributarie di varia
configurazione. In Italia si è seguita finora questa strada, con "impegno"
a trasformare quanto prima i trasferimenti "Bassanini" in quote di IRPEF.
In Francia, in occasione del massiccio decentramento delle funzioni statali
a Dipartimenti e Regioni (1982-84) , si "saltò" la prima fase e si ridefinirono
immediatamente le competenze tributarie degli Enti coinvolti. Anche nella
devolution inglese , soprattutto nel caso scozzese, si prevede un rafforzamento
immediato dei poteri tributari delle 3 Regioni protagoniste come compenso
per il decentramento di funzioni. Sono evidenti e noti i pro e i contro
delle due soluzioni (trasferimenti di risorse dal bilancio dell'Ente che
devolve funzioni, ovvero maggiori poteri o "diritti" tributari diretti):
a meno di definizioni politiche forti, il metodo dei trasferimenti dal
bilancio non garantisce quasi mai la copertura dei costi delle funzioni
trasferite negli anni successivi al primo, specie in presenza di inflazione
; il metodo della devoluzione di tributi specifici o di quote fisse di
tributi centrali (o regionali, come nel caso qui esaminato) consente invece
di rapportare più fedelmente il gettito di questi ai costi delle funzioni
decentrate, magari (ove consentito dal regime di federalismo fiscale vigente)
in piena autonomia di aliquota e/o di base imponibile. I "contro" stanno
nel rischio che le basi imponibili che sottostanno ai tributi devoluti
in contropartita alle nuove spese siano statiche o addirittura regressive
nel tempo, di contro a costi quasi invariabilmente crescenti: non sono
tuttavia rinvenibili molti casi di questo genere nella casistica contemporanea.
Attualmente
il problema non ha acquisito in Italia , al di là delle buone intenzioni
delle cd. "Bassanini", le dimensioni della deconcentration francese e
meno che mai la corporeità del federalismo tedesco . Gli ammontari di
risorse che fluiscono dalle Regioni agli Enti territoriali, che finanziano
sia le funzioni trasferite dalla Regione , sia le altre leggi regionali
coinvolgenti sussidi indeterminati agli Enti locali, sono una quota modesta
dei bilanci regionali e quindi ancora gestibili nella forma di trasferimenti.
La questione
diventa di scottante attualità in questa fase di transizione dal 'blando
decentramento amministrativo delle "Bassanini" a, forse, una vera e propria
situazione di federalismo istituzionale e fiscale attraverso la "devoluzione"
attualmente in cantiere. In alcune realtà istituzionali (Emilia, Lombardia,
Veneto, Piemonte, Toscana) un certo fermento c'è già da qualche tempo.
Significative "dichiarazioni di intenti" si erano riscontrate per esempio
nella Regione Lombardia nei DPEFR 2002-2004 (a referendum non ancora effettuato);
oggi disponiamo di quelle , ben più strutturate e significative, del DPEFR
2003-2005, espresse in particolare dai paragrafi "La Regione come governo
della fiscalità territoriale" e "Coordinamento tra finanza regionale e
locale" . Non solo, cioè si propone un aiuto concreto ai Comuni e alle
Province lombardi in materia di gestione dei tributi, facendo perno sul
principio della sussidiarietà e nell'ottica (condivisibile) della minimizzazione
dei costi - collettivo e individuale - di riscossione dei tributi decentrati;
ma (quel che più conta), si ipotizza la "devoluzione" di cespiti tributari
regionali agli Enti locali come contropartita della parallela "devoluzione"
di funzioni regionali che avranno luogo prossimamente anche in applicazione
della riforma costituzionale.
La prospettiva
appare senz'altro interessante sia dal punto di vista teoretico che applicativo
, e dovrebbe diventare - a nostro modesto avviso - leit motiv della "campagna"
di rivendicazioni avanzate da tutte le Regioni per il 2003 in sede di
Alta Commissione per la realizzazione del federalismo, prevista dalla
Legge Finanziaria. Non ci si nascondono le difficoltà tecniche di una
soluzione così avanzata: dovrà naturalmente essere fatta una disamina
accurata non solo della compagine attuale dei tributi regionali e delle
stesse compartecipazioni regionali a tributi statali , ma anche di tributi
potenzialmente suscettibili di essere attivati nel prossimo futuro a livello
regionale (trascuriamo per il momento quelli di iniziativa locale che
necessiteranno della competenza legislativa della Regione per essere attivati
nel concreto); si dovrà quantificare il volume di risorse attualmente
adibite alle funzioni trasferite a tutto il 2003 o trasferende dal 2004
( anno dal quale le prime Regioni potrebbero chiedere agli Enti di far
partire l'esperimento) e individuare i cespiti tributari adeguati a finanziare
le spese coinvolte. Ovviamente andrebbero inserite apposite clausole di
salvaguardia , più o meno del tipo di quelle adottate nel d.lvo 56/2000
a salvaguardia dei bilanci regionali contro i rischi di evoluzioni impreviste
della spesa o dei gettiti dei tributi statali coinvolti. ), e così via.
Chi scrive
ritiene le proposte provenienti dai DPEFR di alcune Regioni, rappresentino
una scommessa ad alta vincita potenziale, dove la vincita è data dall'irrobustimento
dei principi di sussidiarietà, di democrazia e di efficienza amministrativa.
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